CassazionesentenzaSezione 5Decisione del 13 giugno 2026
Cassazione n. 19671/2026
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
ata e difesa dagli avvocatiRoberto Bragaglia e [OSCURATO:PERSONA]controAGENZIA DELLE DOGANE E [OSCURATO:PERSONA], in persona del legalerappresentante pro tempore, rappresentata e difesadall'Avvocatura Generale dello Stato;-resistente-avverso la sentenza della Commissione tributaria regionale dellaToscana n. 1072/2018, depositata il 20 maggio 2018.Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 26 maggio2026 dal [OSCURATO:PERSONA].Numero registro generale 851/2019Numero sezionale 4423/2026Numero di raccolta generale 19671/2026Data pubblicazione 13/06/20261. – [OSCURATO:PERSONA] S.p.A. è società operante nellaproduzione e commercializzazione di abbigliamento e accessorianche su licenza di marchi di alta moda. In data 16 febbraio 2009la società ha stipulato un contratto di licenza di marchio,produzione e commercializzazione di prodotti con Gianni VersaceS.p.A., avente ad oggetto, tra l’altro, la concessione in esclusiva dimarchi (inizialmente Versus e VJC, poi – a seguito dellaconvenzione di modifica del 10 marzo 2011 – del solo marchioVJC), con previsione di corrispettivi (royalties) calcolati sulfatturato netto secondo le percentuali e i casi indicati nel contratto.In esecuzione del rapporto contrattuale, Swinger InternationalS.p.A. ha curato la produzione in Paesi extra UE di capi recanti ilmarchio oggetto di licenza e, nel corso del 2013, ha effettuatoimportazioni definitive presso uffici doganali italiani; tra esse, èindicata l’importazione IM/4 n. 2652/Y del 4 giugno 2013 pressol’Ufficio delle dogane di Pisa. In data 6 giugno 2013 l’Ufficio delledogane di Pisa ha sottoposto a revisione dell’accertamento lapredetta dichiarazione di importazione, richiamando l’art. 11 deld.lgs. n. 374 del 1990 e l’art. 78 del regolamento (CEE) n. 2913 del1992, ritenendo sussistenti i presupposti (artt. 29 e ss. delregolamento (CEE) n. 2913 del 1992 e disposizioni di applicazionedel regolamento (CEE) n. 2454 del 1993) per l’aggiunta al valoredichiarato dei compensi versati dalla società alla licenziante, conprocesso verbale del 28 agosto 2013. La contribuente hapresentato deduzioni difensive che, secondo quanto esposto, nonhanno avuto esito favorevole. Con avviso di rettificadell’accertamento prot. 10464/RU del 17 aprile 2014 l’Ufficio delledogane di Pisa ha intimato il pagamento di euro 658,09 perNumero registro generale 851/2019Numero sezionale 4423/2026Numero di raccolta generale 19671/2026Data pubblicazione 13/06/2026maggiori diritti; parallelamente è stato notificato un atto diirrogazione di sanzioni.La contribuente ha impugnato entrambi gli atti dinanzi allaCommissione tributaria provinciale di Pisa, con ricorsi poi riuniti.[OSCURATO:PERSONA] tributaria provinciale di Pisa ha annullato gli2. – L’Ufficio ha proposto appello avverso la decisione di primogrado.La contribuente si è costituita in giudizio.[OSCURATO:PERSONA] tributaria regionale della Toscana, consentenza n. 1072/2018, depositata il 20 maggio 2018, ha accoltol’appello.3. – La contribuente ha proposto ricorso per cassazioneaffidato a due motivi.L'Agenzia delle dogane e dei monopoli si è costituita ai finidell'eventuale partecipazione all'udienza di discussione.4. – Il ricorso è stato avviato alla trattazione camerale ai sensidell’art. 380-bis.1 c.p.c.La società contribuente ha depositato una memoria illustrativa.RAGIONI DELLA DECISIONE1. – Con il primo motivo di ricorso (art. 360, comma 1, n. 4,c.p.c.) si denuncia omessa motivazione / motivazione apparente ela conseguente nullità della sentenza impugnata. Il ricorso deduceche la sentenza della Commissione tributaria regionale dellaToscana sarebbe nulla per vizio di motivazione, perché la decisionedi appello avrebbe affermato, in modo assertivo e privo di percorsoargomentativo, l’impossibilità di non computare nella baseimponibile «il maggior pregio che deriva dalle royalties», senzaesplicitare un iter logico-giuridico idoneo a rendere comprensibili leragioni della conclusione adottata e senza confrontarsi con ilNumero registro generale 851/2019Numero sezionale 4423/2026Numero di raccolta generale 19671/2026Data pubblicazione 13/06/2026quadro normativo unionale richiamato dalla parte. La censura èsvolta nel senso che la motivazione, pur “graficamente” esistente,non consentirebbe di individuare le ragioni poste a fondamento deldispositivo, risolvendosi – secondo l’allegazione della ricorrente – inuna formula apodittica fondata su un criterio di «maggior pregio»,non ancorato a parametri normativi e non correlato ad unaccertamento in fatto circa le condizioni in cui i diritti di licenza(royalties) possano incidere sul valore in dogana. A sostegno, ilricorso richiama gli arresti di legittimità che individuano l’anomaliamotivazionale rilevante ai sensi dell’art. 360, comma 1, n. 4, c.p.c.,nella prospettiva del minimo costituzionale del sindacato sullamotivazione.1.1. – Il motivo è fondato.In seguito alla riformulazione dell'art. 360, comma 1, n. 5,c.p.c., disposta dall'art. 54 del d.l. n. 83 del 2012, conv., conmodif., dalla l. n. 134 del 2012, non sono più ammissibili nelricorso per cassazione le censure di contraddittorietà e insufficienzadella motivazione della sentenza di merito impugnata, in quanto ilsindacato di legittimità sulla motivazione resta circoscritto alla solaverifica del rispetto del «minimo costituzionale» richiesto dall'art.111, comma 6, Cost. (Cass. n. 13248/2020; Cass. n. 17196/2020),che viene violato qualora la motivazione sia totalmente mancante omeramente apparente, ovvero si fondi su un contrasto irriducibiletra affermazioni inconcilianti, o risulti perplessa ed obiettivamenteincomprensibile, purché il vizio emerga dal testo della sentenzaimpugnata, a prescindere dal confronto con le risultanzeprocessuali (Cass. n. 7090/2022).Nel caso di specie, la lettura della pronuncia, che si riduceall’affermazione che “sembra infatti impossibile non computarenella base imponibile il maggior pregio che deriva dalle royalties”,Numero registro generale 851/2019Numero sezionale 4423/2026Numero di raccolta generale 19671/2026Data pubblicazione 13/06/2026evidenzia la mancanza di un'effettiva motivazione posta alla basedell'accoglimento del gravame.2. – L'accoglimento del primo motivo determinal'assorbimento del secondo, con cui si denuncia, ex art. 360,comma 1, n. 3, c.p.c., la violazione o falsa applicazione di norme didiritto in materia doganale (royalties e condizione della vendita).3. – La sentenza impugnata deve, pertanto, essere cassata,con rinvio alla Corte di giustizia tributaria di secondo grado dellaToscana, in diversa composizione, anche per la liquidazione dellespese del giudizio di legittimità. P.Q.Maccoglie il primo motivo di ricorso, assorbito il secondo; cassa lasentenza impugnata e rinvia alla Corte di giustizia tributaria disecondo grado della Toscana, in diversa composizione, anche per lespese del giudizio di legittimità.Così deciso in Roma, nella camera di consiglio della SezioneTributaria del 26 maggio 2026.La PresidenteAngelina-[OSCURATO:PERSONA]