CassazionesentenzaSezione 1Decisione del 24 aprile 2024
Cassazione n. 40257/2024
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
seguente SENTENZA sui ricorsi proposti da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso l'ordinanza del [OSCURATO:DATA_NASCITA] della CORTE APPELLO di NAPOLIudita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; lette le conclusioni del sostituto Procuratore generale [OSCURATO:PERSONA] che c hiedeva dichiararsi inarissibile il ricorso [OSCURATO:PERSONA] 1. Con ordinanza emessa in data 24 aprile 2024 la Corte di AP I ello li Napoli, in qualità di giudice dell'esecuzione, respingeva l'opposizione propo ta da [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] avverso l'ordinanza con cui la medesima C rte di Appello aveva respinto l'istanza di revoca della confisca dei beni intestat agli istanti e contenuta nella sentenza di condanna di [OSCURATO:SOCIETA] per il reato di cui n'ari 416 bis cod. pen. Oggetto del provvedimento di confisca erano un locale com ercia le e due appezzamenti di terreno siti in Quarto e intestati a [OSCURATO:PERSONA] a, ne nché un appezzamento di terreno sito sempre in Quarto e intestato a Imbri ni. 2. La Corte di Appello faceva presente che era intervenuto pr cedente provvedimento di rigetto in data 19 dicembre 2023 emesso dalla st ssa Corte. La Corte in quel provvedimento rilevava come le dichiarazioni de colla boratore [OSCURATO:PERSONA] non potessero costituire un novum di tale effettività d3 potere inficiare il quadro probatorio che aveva portato alla confisca dei beni dell'i mbriani, in quanto condannato per il delitto di cui all'art. 416 bis cod. pen. Perrone aveva dichiarato che con la [OSCURATO:PERSONA] non erano -nai stati realizzati immobili in Quarto per conto del clan Polverino; secondo la difes i , stante il tenore di dette dichiarazioni e il fatto che la capacità patrimoniale dell' [mbriani derivava dalle risorse di tale cooperativa, si poteva affermare la iena capacità patrimoniale dell'istante in relazione agli acquisti immobiliari effettu ti che., da un lato, erano caratterizzati da un contenuto valore economico e, dall'alt o, cc munque apparivano pienamente proporzionati alle lecite fonti di reddito dell' mbri, ini. La Corte riteneva, per contro, che l'opposizione non fosse accogli bile iii quanto pretermetteva la circostanza che [OSCURATO:SOCIETA] era stato condannato in via definitiva per la sua appartenenza al clan Polverino fin dalla fine degli anni '80: pertanto tutte le attività imprenditoriali si calavano in un contesto criminale che in ipedisce di ritenere leciti i redditi che dalle stesse provengono. La società in oggetto, in particolare, era stata costituita in un r omento successivo rispetto a quello della sua accertata partecipazione al clan: a tal proposito la Corte territoriale richiama un insegnamento di questa orte in tema di confisca di prevenzione, estensibile alla confisca allargata, second cui„ quando una attività imprenditoriale si sia sviluppata ed espansa con l'ausi io e sotto la protezione di una associazione mafiosa, ne risulta contaminato tutto il capitale sociale e l'intero patrimonio aziendale. 3. Avverso detto provvedimento proponevano ricorso Imbri ni I icola e [OSCURATO:PERSONA], lamentando la violazione di legge con riferimento agli artt. 1 sexies di. 306/1992, art. 416 bis cod. pen. e art. 240 bis cod. pen., e na cgrrelativa carenza, illogicità e contraddittorietà della motivazione. [OSCURATO:SOCIETA], infatti, sarebbe stato ritenuto responsabile di arteipazione all'associazione mafiosa denominata [OSCURATO:PERSONA] solo a partire d Ila rr età degli anni '90. Il ricorso richiamava un passo della sentenza di appello in cui si affermava che l'imputato utilizzava le proprie attività di impresa per reinvestire i proftti illeciti del clan e che i redditi del nucleo familiare risultavano poco signific tivi. L'affermazione contenuta nel provvedimento impugnato circa il fati() che la stessa costituzione della società era stata assicurata dall'i piego e dal reinvestimento nella stessa di capitali di origine illecita si scont a cori quanto emerge dal compendio probatorio, secondo cui [OSCURATO:SOCIETA] era div nuto socio di Perrone soló nel 1997. È solo da quel momento che sarebbe iniziato il reimpiego di ca itali i leciti del clan nelle attività imprenditoriali lecite dell'[OSCURATO:SOCIETA]; in ogn ca:: D, dalle dichiarazioni di [OSCURATO:PERSONA] non era mai emerso un diretto c invo gimento della [OSCURATO:SOCIETA] nel contesto imprenditoriale e m fiose Il ricorso faceva ancora una volta riferimento alle dichiarazi ni di [OSCURATO:PERSONA], rese successivamente al passaggio in giudicato della sen enza, il quale escludeva che la [OSCURATO:SOCIETA] fosse mai stata utili zata dal clan Polverino per reimpiegare proventi di illecita provenienza. Rilevava come le attività della cooperativa dovessero ritenersi In par te lecite e che l'attività di reimpiego di capitali non poteva retroagire al 1997; nel periodo fra il 1982 e il 2009 la cooperativa aveva svolto lavori per oltre 18 milioni di euro, somme da considerarsi del tutto lecite; inoltre la cooperativa operalva ir territori diversi rispetto a quelli in cui il clan Polverino sviluppava la sua influ n !nza: in conclusione, riteneva il ricorrente che i proventi derivanti dalla attività di impresa della cooperativa [OSCURATO:SOCIETA] non possano ritenersi frutto di illecita acc_imuliizione. Il ricorso faceva presente che [OSCURATO:SOCIETA] era divenuto titolare d l terr :?no sito in Quarto a seguito di atto di donazione dalla madre e per la res iante parte a seguito di acquisto da parte della zia e, pertanto, la impugnata ordinanza avrebbe dovuto essere annullata sul punto. Circa, poi, gli immobili intestati alla Fruttaldo, i provvedimenti in - pugnati dovrebbero essere annullati in quanto non sarebbero stati esaminati i dile vi critici della difesa circa l'utilizzo di capitali di lecita provenienza. I terreni in questione erano stati acquisiti nel 1987 in un mom nto in cui la società, ammettendo che la provvista per l'acquisto era stata fornita da Iinbriani, svolgeva ancora attività lecita e nessun immobile vi era mai stat cos: -uito; il locale commerciale era stato acquistato nel 1997 e l'ulteriore app zzarr ento di terreno sito in località Monticelli era stato acquisito nel 1997 • er un prezzo congruo. 4. Disposta la trattazione scritta del procedimento, il Sostitu o [OSCURATO:PERSONA] concludeva chiedendo dichiararsi inammiss ibile i ricorso. [OSCURATO:PERSONA] 1. I ricorsi sono infondati e devono essere rigettati. 1.1 La confisca (nel caso di specie, disposta in sede esecutiva al sens dell'art. 12-sexies del d.l. 8 giugno 1992 n. 306, convertito con modificazioni dalla legge 7 agosto 1992 n. 356: ma si tratta di principi di carattere generale) è suscettibile di revoca, purché con l'incidente proposto per la rimozione del provv dim, mito non vengano dedotte situazioni di fatto costituenti condizioni di legittimi della misura attinenti all'assenza di giustificazione circa la provenienza dei beni al lolo valore non proporzionato al reddito dichiarato o all'attività economica lecit del ;oggetto colpito - coperte dal giudicato di condanna - ma proposte provn nuove sopravvenute alla conclusione del procedimento, per tali dovencosi intendere anche quelle preesistenti, non valutate nemmeno implicitamente da giucl ce (Sez. 1, n. 27367 del 28/01/2021, Rv. 281634 - 01. 1.2 Il novum invocato dal ricorrente per indurre ad una rivlutazione del provvedimento ablatorio contenuto nella sentenza di condanna è còstituito dalle dichiarazioni di [OSCURATO:PERSONA], socio di [OSCURATO:SOCIETA] a partire dal 1!997, I quale, come riportato nel ricorso, nel corso della una prima escussione d battiinentale, aveva individuato con precisione quelle che erano state le iniziative iinpreiiditoriali intraprese con il Paragliola e l'Innbriani, senza fare alcun cennc alla [OSCURATO:PERSONA] di Produzione e Lavoro. Successivamente, Perrone aveva reso ulteriori dichiarazioni sclucendo di avere realizzato immobili a Quarto con la [OSCURATO:PERSONA]. Il provvedimento impugnato ha valutato la portata di noniiità di dette dichiarazioni e ha richiamato il principio di diritto affermato dalla giu ispru lenza di legittimità, secondo il quale, in tema di confisca di prevenzione, laddcive ur 'attività imprenditoriale si sia sviluppata ed espansa con l'ausilio e sotto la prote zione di un'associazione mafiosa, ne risulta contaminato tutto il capitale sociale e l'intero patrimonio aziendale, divenendo essi stessi parti dell'impresa "a p rtec:pazione mafiosa" che, come tali, sono soggette a confisca, a nulla rilev ndo 'iniziale carattere lecito delle quote versate dai diversi soci 4 (Sez. 6, n. 71)72 del 14/07/2021,dep. 2022, Rv. 283462; in motivazione, la Corte ha prec sato :he non può scindersi, a fini ablatori, la quota ideale riconducibile all'utili zo di risorse illecite, essendo normalmente impossibile distinguerla da quellj. rifei ibile alla capacità e all'iniziativa imprenditoriale legittima). L'iniziale porzione lecita di quei profitti - chiosa la sentenza in icata • laddove reinvestita nel prosieguo e nello sviluppo dell'attività imprenditorial cor iotta con l'ausilio e sotto la protezione dell'associazione mafiosa, o comunque o: nservata grazie ai diversi ed ulteriori guadagni realizzati in questo mo o, fir isce per confondersi con il patrimonio di matrice illecita e per disperdersi in sso. Con tale motivazione il ricorrente non si confronta minimamen e, lir litandosi a sottolineare come la società fosse stata costituita prima dell'dccertata partecipazione dell'[OSCURATO:SOCIETA] al clan Polverino, ma come visto ciò non è ci rimente, proprio in ragione del fatto che l'attività imprenditoriale del ricorr nte, anche se iniziata in maniera lecita, si è poi sviluppata e ha prosperato in ragione della partecipazione del titolare all'associazione criminale, ragione p r cui tutto il patrimonio ne risulta contaminato, nonostante la provenienza geneti a del o stesso fosse regolare. Va aggiunto che le dichiarazioni del collaboratore Perrone, per ome “iportato in ricorso, risultano, nella loro obiettiva e generica portata, del tu to in donee a scardinare l'articolato apparato argomentativo che ha sorretto l'app icazione della misura, quanto all'impiego di risorse .illecite nello svolgiment de l'attività imprenditoriale. 2. Quanto, poi, al terreno pervenuto all'[OSCURATO:SOCIETA] per donazione posl o che la confisca è coperta da giudicato, deve rilevarsi che nessun novum è stato dedotto per indurre una rivalutazione di tale provvedimento ablatorio e he, inoltre, il ricorrente non ha chiarito se avesse già dedotto tale circostanza, né c me l avesse dedotta, tale motivo di ricorso è da ritenersi inammissibile. 3. Anche il motivo di ricorso presentato nell'interesse di Fruttald: Alda è infondato e deve essere rigettato. È infatti costante l'insegnamento della giurisprudenza di legitti ità, Cie qui si intende ribadire, secondo cui il terzo, titolare di diritto reale di gar nzia su bene confiscato può far accertare, mediante incidente di esecuzion , dinanzi al competente giudice penale (o della prevenzione), l'esistenza delle condizioni di permanente validità del diritto, costituite dall'anteriorità della tr scrizi one del relativo titolo rispetto al provvedimento ablatorio e da una situazio e so jgettiva di buona fede, intesa come affidamento incolpevole, con onere della rova a carico dell'interessato (Sez. 1, n. 27201 del 30/05/2013, Rv. 257599 - O 1; SIEz. 1, n. 45572 del 21/11/2007, Rv. 238144 - 01). La ricorrente però non fa valere la titolarità di un diritto di propr età ci verso e preesistente, ma addirittura ammette che la provvista per l'acqu sto (lei beni provenga dalla società di Innbriani e unifica le critiche a quelle del conc annato, facendo questioni sulla liceità o meno dei proventi della società i ragigne della partecipazione del marito al clan, tutte questioni già affrontate sia ella sentenza di condanna, sia nel provvedimento impugnato; anche le ragioni di oglianza della ricorrente - dunque- non si confrontano con le motivazioni del rovvIdimento impugnato e mancano per ciò stesso di specificità. 4. I ricorsi devono essere rigettati e i ricorrenti condannati al pa ami nto delle spese processuali. PQM Rigetta i ricorsi