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CassazionedecretoSezione 6

Cassazione n. 07034/2022

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la seguente ORDINANZA sul ricorso 1162-2021 proposto da: [OSCURATO:PERSONA], nella qualità di titolare dell'omonima ditta individuale, elettivamente domiciliato in ROMA, [OSCURATO:PERSONA]' 10, presso lo studio dell'avvocato [OSCURATO:PERSONA], rappresentato e difeso dall'avvocato [OSCURATO:PERSONA]; - ricorrente - contro [OSCURATO:PERSONA], domiciliato in [OSCURATO:PERSONA] presso la CANCELLERIA della CORTE di CASSAZIONE, rappresentato e difeso dagli avvocati [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA]; - controricorrente - avverso la sentenza n. 412/2020 del TRIBUNALE di [OSCURATO:PERSONA], depositata il [OSCURATO:DATA_NASCITA]; udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non partecipata del 26/11/2021 dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:PERSONA] ricorre per cassazione avverso la sentenza del Tribunale di [OSCURATO:PERSONA] 10 giugno 2020, n. 412, che ha rigettato l'appello da egli proposto contro la sentenza del Giudice di pace di [OSCURATO:PERSONA].

Il primo giudice aveva accolto parzialmente l'opposizione fatta valere dal ricorrente contro il decreto che gli aveva ingiunto il pagamento di euro 1.500 a titolo di saldo per l'attività svolta in forza di un contratto di subappalto, riducendo la somma dovuta a euro

1.260. Resiste con controricorso [OSCURATO:PERSONA].

Il ricorrente ha depositato memoria. [OSCURATO:PERSONA]

I. Il ricorso contesta "violazione degli artt. 112 e 115 c.p.c., con riferimento all'art. 360, comma 1, n. 5 c.p.c., per avere pronunciato su materia differente dal chiesto e per avere omesso l'esame di un fatto decisivo per il giudizio che è stato oggetto di discussione tra le parti", ossia "la corrispondenza tra quanto dovuto e quanto versato".

La censura è inammissibile.

Anzitutto, come riconosce in memoria il ricorrente (v. p. 4 dell'atto), viene denunciata la violazione del principio della corrispondenza tra chiesto e pronunciato richiamando il parametro di cui al n. 5 dell'art. 360 invece che quello di cui al n. 4 (v. al riguardo, ex multis, Cass.6835/2017).

Viene poi invocato l'omesso esame di un fatto storico, quando invece il ricorrente denuncia che il fatto, Ric. 2021 n. 01162 sez.

M2 - ud. 26-11-2021 -2- evidentemente esaminato, sia stato "male interpretato" dal giudice d'appello.

I. Il ricorso va pertanto dichiarato inammissibile.

Le spese, liquidate in dispositivo, seguono la soccombenza.

Il controricorrente ha fatto richiesta di condanna del ricorrente ai sensi dell'art. 96, comma 3 c.p.c., disposizione che non trova però applicazione ratione temporis alla fattispecie (il processo è infatti iniziato nel 2008 e la disposizione è stata introdotta, come precisa il controricorrente, dalla legge n. 69/2009, che si applica ai giudizi instaurati dopo la data della sua entrata in vigore).

Ai sensi dell'art. 13, comma 1-quater del d.P.R. n. 115/ 2002, si dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte del ricorrente, di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato, pari a quello previsto per il ricorso a norma del comma 1- bis dello stesso art. 13, se dovuto.

P.Q.M.

La Corte dichiara il ricorso inammissibile e condanna parte ricorrente al pagamento delle spese del giudizio a favore del controricorrente che liquida in euro 1.200 di cui euro 200 per esborsi, oltre spese generali (15%) e accessori di legge, da distrarsi in favore dell'avvocato [OSCURATO:PERSONA] che si è dichiarato antistatario.

Sussistono, ex art. 13, comma 1-quater del d.P.R. n. 115/2002, i presupposti processuali per il versamento, da parte del ricorrente, di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato, pari a quello previsto per il ricorso a norma del comma 1- bis dello stesso art. 13, se dovuto.

Ric. 2021 n. 01162 sez.

M2 - ud. 26-11-2021 -3- Così deciso in Roma, nella camera di consiglio della sesta/se

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente ORDINANZA sul ricorso 1162-2021 proposto da: [OSCURATO:PERSONA], nella qualità di titolare dell'omonima ditta individuale, elettivamente domiciliato in ROMA, [OSCURATO:PERSONA]' 10, presso lo studio dell'avvocato [OSCURATO:PERSONA], rappresentato e difeso dall'avvocato [OSCURATO:PERSONA]; - ricorrente - contro [OSCURATO:PERSONA], domiciliato in [OSCURATO:PERSONA] presso la CANCELLERIA della CORTE di CASSAZIONE, rappresentato e difeso dagli avvocati [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA]; - controricorrente - avverso la sentenza n. 412/2020 del TRIBUNALE di [OSCURATO:PERSONA], depositata il [OSCURATO:DATA_NASCITA]; udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non partecipata del 26/11/2021 dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:PERSONA] ricorre per cassazione avverso la sentenza del Tribunale di [OSCURATO:PERSONA] 10 giugno 2020, n. 412, che ha rigettato l'appello da egli proposto contro la sentenza del Giudice di pace di [OSCURATO:PERSONA]. Il primo giudice aveva accolto parzialmente l'opposizione fatta valere dal ricorrente contro il decreto che gli aveva ingiunto il pagamento di euro 1.500 a titolo di saldo per l'attività svolta in forza di un contratto di subappalto, riducendo la somma dovuta a euro 1.260. Resiste con controricorso [OSCURATO:PERSONA]. Il ricorrente ha depositato memoria. [OSCURATO:PERSONA] I. Il ricorso contesta "violazione degli artt. 112 e 115 c.p.c., con riferimento all'art. 360, comma 1, n. 5 c.p.c., per avere pronunciato su materia differente dal chiesto e per avere omesso l'esame di un fatto decisivo per il giudizio che è stato oggetto di discussione tra le parti", ossia "la corrispondenza tra quanto dovuto e quanto versato". La censura è inammissibile. Anzitutto, come riconosce in memoria il ricorrente (v. p. 4 dell'atto), viene denunciata la violazione del principio della corrispondenza tra chiesto e pronunciato richiamando il parametro di cui al n. 5 dell'art. 360 invece che quello di cui al n. 4 (v. al riguardo, ex multis, Cass.6835/2017). Viene poi invocato l'omesso esame di un fatto storico, quando invece il ricorrente denuncia che il fatto, Ric. 2021 n. 01162 sez. M2 - ud. 26-11-2021 -2- evidentemente esaminato, sia stato "male interpretato" dal giudice d'appello. I. Il ricorso va pertanto dichiarato inammissibile. Le spese, liquidate in dispositivo, seguono la soccombenza. Il controricorrente ha fatto richiesta di condanna del ricorrente ai sensi dell'art. 96, comma 3 c.p.c., disposizione che non trova però applicazione ratione temporis alla fattispecie (il processo è infatti iniziato nel 2008 e la disposizione è stata introdotta, come precisa il controricorrente, dalla legge n. 69/2009, che si applica ai giudizi instaurati dopo la data della sua entrata in vigore). Ai sensi dell'art. 13, comma 1-quater del d.P.R. n. 115/ 2002, si dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte del ricorrente, di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato, pari a quello previsto per il ricorso a norma del comma 1- bis dello stesso art. 13, se dovuto. P.Q.M. La Corte dichiara il ricorso inammissibile e condanna parte ricorrente al pagamento delle spese del giudizio a favore del controricorrente che liquida in euro 1.200 di cui euro 200 per esborsi, oltre spese generali (15%) e accessori di legge, da distrarsi in favore dell'avvocato [OSCURATO:PERSONA] che si è dichiarato antistatario. Sussistono, ex art. 13, comma 1-quater del d.P.R. n. 115/2002, i presupposti processuali per il versamento, da parte del ricorrente, di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato, pari a quello previsto per il ricorso a norma del comma 1- bis dello stesso art. 13, se dovuto. Ric. 2021 n. 01162 sez. M2 - ud. 26-11-2021 -3- Così deciso in Roma, nella camera di consiglio della sesta/se
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