CassazionesentenzaSezione 6
Cassazione n. 02584/2022
Testo disponibile della fonte
Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente SENTENZA Sui ricorsi proposti da: 1. [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA]; 2. [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] a Cremano il [OSCURATO:DATA_NASCITA]; 3. [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza emessa dalla Corte di appello di Napoli il 19/06/2020; visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal [OSCURATO:PERSONA]; udito il [OSCURATO:PERSONA] Procuratore generale, dott. [OSCURATO:PERSONA], che ha concluso chiedendo l'annullamento con rinvio della impugnata ordinanza limitatamente alla posizione di [OSCURATO:PERSONA] e l'inammissibilità per gli altri ricorsi; sentito gli avv.ti [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA], nell'interesse di [OSCURATO:PERSONA], che hanno concluso riportandosi ai motivi di ricorso; sentito l'avv. [OSCURATO:PERSONA]Antonio, difensore di [OSCURATO:PERSONA], che ha concluso chiedendo l'accoglimento dei motivi di ricorso; sentiti gli avv.ti [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA], nell'interesse di [OSCURATO:PERSONA], che si sono riportati ai motivi di ricorso; [OSCURATO:PERSONA]-0 1. La Corte di appello di Napoli ha: -confermato la sentenza con cui [OSCURATO:PERSONA] è stata condannata per i reati di cui agli artt. 416 bis cod. pen., con riconoscimento di un ruolo apicale (capo A), e violenza privata (capo P); -riformato la sentenza assolutoria e condannato [OSCURATO:PERSONA] per il reato di associazione di tipo mafioso: -confermato la sentenza di primo grado con cui [OSCURATO:PERSONA] era stato condannato per i reati previsti dagli artt. 416 bis cod. pen., 12 quinquies legge n. 356 del 1992 (capi D-E-F-G-I) 56 cod. pen.- 12 quinquies cit. (capo L); 349, comma 2, cod. pen. (capo Q) - 476- 479 cod. pen. (capo R). I reati diversi da quello associativo sono stati ritenuti tutti aggravati ai sensi dell'art. 416 bis. 1 cod. pen. I fatti si riferiscono al c.d. clan mafioso Mallardo e riguarderebbero una articolata serie di operazioni volte a consentire il reimpiego dei proventi dell'attività illecita del sodalizio (fatti contestati fino al febbraio del 2016). 2. Ha proposto ricorso per cassazione [OSCURATO:PERSONA] articolando quattro motivi. 2.1. Con il primo si deduce violazione di legge e vizio di motivazione in relazione alle ordinanze emesse dalla Corte di appello 1'[OSCURATO:DATA_NASCITA] e 3.12.2019 con cui fu disposta ed assunta la rinnovazione dibattimentale di alcune prove dichiarative, ai sensi dell'art. 603, comma 3 bis, cod. proc. pen. Il tema attiene all'impugnazione proposta dal Procuratore Generale della Corte di appello avverso la sentenza con cui l'imputata era stata assolta dal Tribunale dal reato a lei contestato ai capo B) (art. 132 d.lgs. 1 settembre 1993, n. 385) e [OSCURATO:PERSONA] da quello associativo. La Corte avrebbe disposto la rinnovazione della prova dichiarativa disponendo la escussione dei collaboratori di giustizia [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA], da una parte, senza che l'atto di appello contenesse la richiesta di rivalutazione della prova dichiarativa in questione - essendo stata detta richiesta formulata solo dal Procuratore in udienza-, e, dall'altra, senza indicare, ai sensi dell'art. 603, comma 3, cod. proc. pen., le ragioni poste a fondamento della rinnovazione; la Corte avrebbe inoltre proceduto all'assunzione della prova conducendo d'ufficio l'esame e quindi violando le regole di cui agli artt. 498- 499 cod. proc. pen. Né sarebbe stato chiarito se, ai fini della decisione, siano state utilizzate le propalazioni dei collaboratoti contenute nel fascicolo del procedimento al momento dell'ammissione del giudizio abbreviato ovvero quelle rese in sede di rinnovazione dell'istruttoria dibattimentale. 2.2. Con il secondo motivo si lamenta violazione di legge e vizio di motivazione quanto al giudizio di responsabilità per il reato associativo e per il ruolo apicale riconosciuto alla ricorrente; la Corte non avrebbe fornito adeguate risposte ai motivi di appello con cui si erano dedotte questioni rilevanti relative al ruolo ed al contributo che l'imputata avrebbe fornito all'associazione criminale. In tal senso si rivisitano le dichiarazioni rese dai collaboratori: a) [OSCURATO:PERSONA], che avrebbe solo riferito delle notevoli capacità economiche della donna e delle capacità persuasive non comuni di questa; b) [OSCURATO:PERSONA], che avrebbe riferito dell'inserimento nell'associazione con ruolo apicale della donna dal 2009 - e quindi in un periodo precedente a quello oggetto della contestazione associativa per cui si procede- ; la Corte avrebbe fatto discendere da dette dichiarazioni, ed in assenza di elementi successivi dimostrativi della rinuncia al ruolo direttivo, la prova della responsabilità della ricorrente per i fatti di causa, valorizzando unicamente dati in realtà indicativi solo dei tentativi della donna di ingerirsi in vicende economiche della famiglia. La responsabilità penale sarebbe stata fatta derivare "per posizione", cioè per essere Aieta la moglie del capoclan detenuto, senza tuttavia la prova del contributo oggettivo fornito dalla donna al sodalizio. Considerazioni simili vengono compiute quanto al riconoscimento del ruolo apicale. 2.3. Con il terzo motivo di deduce violazione di legge e vizio di motivazione quanto al giudizio di responsabilità per il reato di tentata violenza privata aggravata. L'imputata avrebbe minacciato un soggetto indicato come "Piopà" - che la conosceva come esponente del clan- al fine di costringere questi ad attivarsi per la consegna di 1.500 euro. Si assume che non sarebbe stata fornita la prova che la condotta dell'imputata abbia effettivamente determinato la costrizione del soggetto passivo: il fatto dovrebbe essere ricondotto alla fattispecie di cui all'art. 612 cod. pen. 2.4. Con il quarto motivo si lamenta violazione di legge e vizio di motivazione quanto al mancato riconoscimento delle circostanze attenuanti generiche, nonostante lo stato di incensuratezza della ricorrente, negate sulla base della assertiva affermazione della gravità dei fatti. 3. Ha proposto ricorso per cassazione [OSCURATO:PERSONA] stati articolati cinque motivi. 3.1. Con il primo si lamenta violazione di legge e vizio di motivazione quanto al giudizio di responsabilità per il reato associativo, al ragionamento probatorio con cui la Corte di appello ha riformato la sentenza di assoluzione, alla valutazione delle dichiarazioni dei collaboratori di giustizia. La sentenza di primo grado aveva attribuito rilievo alle sole dichiarazioni del collaboratore [OSCURATO:PERSONA], chiarendo tuttavia come dette dichiarazioni fossero generiche e non riscontrate dalle risultanze delle conversazioni intercettate ed intercorse tra l'imputato e l'Aieta, relative, da una parte, ad un ristretto periodo di tempo del 2010, e, dall'altra, quanto ai dialoghi del 2012, non documentative di un effettivo contributo del ricorrente al sodalizio. L'appello del Procuratore sarebbe stato fondato sull'assunto per cui, attesa la incapacità reddituale dell'imputato, questi avrebbe tratto sostentamento dal clan, tenuto conto che lo stesso svolgeva attività di erogazione di denaro illecito ad un numero imprecisato di persone per conto del clan, come riferito dal collaboratore. La Corte avrebbe riacquisito le dichiarazioni da [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] e valutato in chiave accusatoria le dichiarazioni di quest'ultimo, riguardanti la gestione dell'imputato di un supermercato per conto del clan, ma non anche quelle a discarico di [OSCURATO:PERSONA], che invece aveva riferito in dibattimento come la vicenda del supermercato si riferisse a [OSCURATO:PERSONA] e non a [OSCURATO:PERSONA]. Lo stesso [OSCURATO:PERSONA] peraltro avrebbe riferito "de relato" fatti appresi proprio da [OSCURATO:PERSONA]; né la Corte avrebbe valutato la circostanza che lo stesso collaboratore non avesse riferito alcunchè sul punto nel corso delle indagini preliminari. La Corte di appello, dunque, da una parte, non avrebbe correttamente valutato le dichiarazioni del collaboratore [OSCURATO:PERSONA], rese solo in sede dibattimentale e non in fase di indagini, e che in realtà sarebbero non circostanziate- avendo il dichiarante collocato l'episodio del supermercato genericamente nel 2005- 2008 - e non riscontrate dalla fonte diretta, cioè da [OSCURATO:PERSONA], e, dall'altra, si sarebbe limitata ad offrire una lettura alternativa degli elementi di prova, senza confrontarsi con la motivazione della sentenza di primo grado e senza adottare una motivazione rafforzata. Non diversamente, la Corte non avrebbe confutato l'assunto del Tribunale secondo cui le dichiarazioni di Pirozzi sarebbero state generiche e non riscontrate dalle conversazioni telefoniche di cui si è detto (vi è una lunga ricostruzione delle dichiarazioni del collaboratore di cui si lamenta il travisamento in ordine ad alcune circostanze); né avrebbe valutato le dichiarazione del collaboratore Pirozzi confrontandole con quelle di [OSCURATO:PERSONA] e dunque non avrebbe superato l'assunto del Tribunale che aveva escluso la convergenza del molteplice. Né la sentenza avrebbe motivato in modo rafforzato l'affermazione del primo Giudice secondo cui le dichiarazioni di Pirozzi non avrebbero avuto riscontro nelle conversazioni tra l'imputato e Aieta. Dunque una violazione dell'obbligo di motivazione rafforzata. Né, ancora, sarebbe stato adeguatamente spiegato giuridicamente in cosa sarebbe consistito il contributo all'associazione fornito dall'imputato e perché nella specie si sarebbe travalicato il semplice rapporto personale familiare tra [OSCURATO:PERSONA] e la Aieta; né, sotto ulteriore profilo, sarebbe stata fornita adeguata prova del dolo. 3.2. Con il secondo motivo si deduce violazione di legge e vizio di motivazione. Il tema attiene alle modalità di assunzione delle dichiarazioni in dibattimento del collaboratore [OSCURATO:PERSONA]; nel corso dell'esame all'udienza del [OSCURATO:DATA_NASCITA] sarebbe emerso che alcune dichiarazioni rese in fase delle indagini fossero state documentate in verbali mai posti a disposizione delle parti e che alcuni verbali depositati contenevano parti omissate e quindi non conosciute. La Corte avrebbe irritualmente impedito ai difensori di accedere ai verbali integrali delle dichiarazioni rese dal collaboratore. 3.3. Con il terzo motivo si lamenta violazione di legge e vizio di motivazione quanto alle ritenute aggravanti di cui ai commi 4 e 6 dell'art. 416 bis cod. pen; trattandosi di sentenza di condanna emessa in riforma di sentenza di assoluzione, la Corte avrebbe dovuto motivare in ordine alla circostanza aggravante e la sentenza sarebbe sul punto silente. 3.4. Con il quarto motivo si deduce violazione di legge e vizio di motivazione quanto alla esatta determinazione del trattamento sanzionatorio. 3.5. Con il quinto motivo si lamenta violazione di legge e vizio di motivazione quanto al mancato riconoscimento delle circostanze attenuanti generiche 4. Nell'interesse di [OSCURATO:PERSONA] sono stati presentati due ricorsi. 4.1. Con il primo, a firma dell'avv. [OSCURATO:PERSONA], sono stati articolati nove motivi. 4.1.1. Con il primo si lamenta violazione di legge e vizio di motivazione. Il tema attiene all'assunzione nel dibattimento di appello delle dichiarazioni di [OSCURATO:PERSONA] ed alla circostanza che questi avrebbe fatto riferimento a circostanze non contenute nei verbali di dichiarazioni rese nel corso delle indagini, per come omissati. La Corte avrebbe irritualmente fatto proseguire l'esame. 4.1.2. Con il secondo motivo si lamenta violazione di legge e vizio di motivazione quanto al giudizio di penale responsabilità per il reato associativo; l'imputato, secondo la prospettazione d'accusa, avrebbe avuto il ruolo di reinvestitore delle provviste illecite del clan e di gestore delle finanze dell'organizzazione. La Corte, per giungere ad affermare la responsabilità del ricorrente, avrebbe ritenuto che questi avrebbe operato nel settore della panificazione e della distribuzione del pane sul territorio sotto l'egida di [OSCURATO:PERSONA] e che solo in virtù di tale ruolo, l'imputato avrebbe potuto mettersi in concorrenza con tali [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA], in tal modo giungendo a configurare l'esistenza di due clan malavitosi dotati di analoga carica delinquenziale e smentendo l'impostazione accusatoria secondo cui invece il clan avrebbe avuto come unico capo [OSCURATO:PERSONA]. Con il motivo di appello si era segnalata la contraddittorietà di tale ricostruzione; l'errore in cui sarebbe incorsa la Corte avrebbe inficiato anche la valutazione delle dichiarazioni dei collaboratori in relazione alla riconducibilità al clan Mallardo del monopolio della distribuzione dei farinacei (le dichiarazioni sarebbero contrastanti), alla ritenuta intromissione di [OSCURATO:PERSONA] nel settore della panificazione ai danni di Pianese e [OSCURATO:PERSONA], alla riconducibilità al clan Mallardo delle operazioni compiute da [OSCURATO:PERSONA] (in tal senso si ripercorrono le vicende relative ad una serie di operazioni, tutte puntualmente indicate). 4.1.3. Con il terzo motivo si deduce violazione di legge e vizio di motivazione quanto alla ritenuta aggravante prevista dall'art. 416 bis, comma 6, cod. pen., fatta derivare da alcune sentenze non irrevocabili e non considerando il contenuto di altre sentenze invece irrevocabili. Il tema attiene alla intestazione fittizia a [OSCURATO:PERSONA] delle attività del clan Mallardo. 4.1.4. Con il quarto motivo si lamenta violazione di legge e vizio di motivazione quanto alla determinazione della pena. Il tema è lo stesso dedotto con il quarto motivo di ricorso proposto nell'interesse di [OSCURATO:PERSONA]; per [OSCURATO:PERSONA], diversamente da quanto affermato dalla Corte, le conversazioni intercettate non sarebbero successive al 2012 e l'unico collaboratore (Poziello), che aveva reso dichiarazioni sull'imputato, aveva riferito di fatti risalenti al 2008. 4.1.5. Con il quinto motivo si lamenta violazione di legge e vizio di motivazione quanto al giudizio di penale responsabilità per i reati contestati ai capi D-E-F-G-I-L (12 quinquies L. 356 del 1992) La Corte non avrebbe considerato le conclusioni dei consulenti della difesa secondo cui le società costituite dal ricorrente sarebbero state solo delle società cartiera, poste in essere allo scopo di evadere le tasse e raggirare i fornitori e le normative sulla media e grande distribuzione (così il ricorso). Quanto al capo D) l'operazione relativa alla società Alimentari D. Emme di [OSCURATO:PERSONA] e c., in cui l'imputato deteneva una quota pari all'80% per un valore di 12.000 euro, non avrebbe avuto concreta capacità elusiva e neppure carattere fraudolento; né sarebbe stato spiegato perché fosse ipotizzabile il timore concreto di [OSCURATO:PERSONA] di essere sottoposto a misura di prevenzione. Quanto al capo E), la Corte non avrebbe spiegato perché il socio di minoranza (tale [OSCURATO:PERSONA]) potesse individuarsi come possibile destinatario di una misura ablativa. Considerazioni analoghe vengono compiute quanto ai capi F e G 4.1.6. Con il sesto motivo si deduce violazione di legge e vizio di motivazione quanto ai capi Q (349 c.p.) e R) (476- 479) Il tema attiene alla inoffensività della condotta sussunta nell'art. 349 cod. pen. e, quanto al capo R), al mancato confronto con i motivi di appello. 4.1.7. Con il settimo motivo si lamenta violazione di legge e vizio di motivazione quanto alla ritenuta esistenza della circostanza aggravante prevista dall'art. 416 bis. 1 cod. pen., contestata quanto al metodo mafioso ed alla finalità agevolatoria. La tesi è che la finalità agevolatoria non sarebbe contestabile al partecipe del sodalizio perché assorbita nel dolo specifico del reato associativo 4.1.8. Con l'ottavo motivo si lamenta violazione di legge e vizio di motivazione quanto al mancato riconoscimento delle circostanze attenuanti generiche 4.1.9. Con il nono motivo si deduce violazione di legge e vizio di motivazione quanto alla congrità degli aumenti di pena inflitti a titolo di continuazione. 4.2. Nell'interesse di [OSCURATO:PERSONA] ha proposto ricorso per cassazione anche l'avv. [OSCURATO:PERSONA], articolando tre motivi. 4.2.1. Con il primo si deduce violazione di legge quanto alla mancata esclusione della circostanza aggravante di cui all'art. 416 bis, comma 6, cod. pen. Nella specie non sarebbe stata raggiunta la prova che i soldi provenissero da traffici delittuosi ricollegabili al clan; in tal senso vi sarebbe stata una copiosa consulenza a discarico disattesa senza motivazione L'aggravante in parola, si assume, ha natura oggettiva ed il perseguimento della finalità descritta dalla norma costituisce una connotazione obiettiva dell'associazione in quanto tale e non del singolo partecipante; al riguardo la motivazione sarebbe viziata. 4.2.2. Con il secondo motivo si deduce vizio di motivazione e travisamento della prova quanto al giudizio di responsabilità; si fa riferimento al contenuto di una conversazione valorizzata in chiave accusatoria al fine della prova della partecipazione e della intimidazione da parte dell'imputato rispetto ai venditori al dettaglio in cui si sarebbe stato un travisamento del contenuto del dialogo, di cui vengono riportati stralci 4.2.3. Con il terzo motivo si deduce violazione di legge quanto al giudizio di responsabilità penale per il reato associativo; non sarebbe stato chiarito quale sarebbe stato il contributo fornito al clan dall'imputato; il tema attiene ai contrasti con [OSCURATO:PERSONA] di cui si è detto. 5. È stato depositato un motivo nuovo da parte degli avv.ti [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] nell'interesse di [OSCURATO:PERSONA] con cui si deduce violazione di legge e vizio di motivazione quanto al giudizio di penale responsabilità per il reato associativo ed al ruolo apicale di organizzatore attribuito all'imputata. Il ruolo contestato, si argomenta, è un ruolo giuridicamente caratterizzato da autonomia e infungibilità che si manifesta in atti decisionali volti ad assicurare la operatività quotidiana del gruppo; la Corte non avrebbe individuato in concreto gli atti gestionali attribuibili all'imputata in ragione dei suoi poteri decisionali e la motivazione sarebbe viziata e non avrebbe tenuto conto della necessità dì distinguere tra la gestione degli affari familiari e quella degli affari dell'associazione mafiosa, capeggiata dal di lei coniuge. Sarebbero state valorizzate dichiarazioni di collaboratori di giustizia che, tuttavia, al di là della indicazione generica di un ruolo attribuito all'imputata, non avrebbero indicato i fatti rivelatori della manifestazione dei poteri gestori da parte di questa, non potendo in tal senso assumere decisivo rilievo nè la circostanza che Aieta fosse edotta dei fatti dell'associazione e neppure quella che l'imputata si occupasse di eseguire le indicazioni relative alle iniziative economiche riferibili alla cosca. In tal senso si ripercorrono le dichiarazioni dei collaboratori da cui emergerebbe come l'imputata si limitasse a svolgere compiti meramente esecutivi. Non diversamente quanto alle captazioni telefoniche. La motivazione, viziata quanto all'affermazione secondo cui la donna avrebbe assunto la reggenza del gruppo, si sarebbe limitata ad evidenziare un episodio di minacce da parte dell'imputata, che però si collocherebbe temporalmente prima dei fatti per cui si procede; la Corte avrebbe affermato al riguardo che non vi sarebbe prova che successivamente l'imputata avesse rinunciato al proprio ruolo direttivo a nulla rilevando che nel periodo di detenzione del marito della ricorrente fossero stati altri soggetti a reggere il sodalizio. Né assumerebbe rilievo la conversazione n. 708 del 7 settembre 2014 in cui, secondo la prospettazione accusatoria, l'imputata avrebbe pianificato con [OSCURATO:PERSONA] la strategia da assumere a seguito della avvenuta collaborazione di Pirozzi; anche in tal caso, si argomenta, la strategia sarebbe stata in realtà decisa ed attuata solo dal Mallardo che avrebbe notiziato l'imputata. Non diversamente non assumerebbero rilievo le conversazioni di cui ai progressivi n. 3659 e 3665 che farebbero riferimento ad un periodo precedente a quello per cui si procede [OSCURATO:PERSONA] 1.1 ricorsi sono fondati nei limiti di chi si dirà. 2.La posizione di [OSCURATO:PERSONA]. Quanto a [OSCURATO:PERSONA] è fondato il primo motivo di ricorso, che ha valore assorbente (per il secondo motivo si rinvia a quanto si dirà per il primo motivo di ricorso proposto per l'imputato [OSCURATO:PERSONA] dall'avv. [OSCURATO:PERSONA]). 2.1. Le Sezioni unite della Corte hanno evidenziato come l'obbligo della motivazione rinforzata si imponga per il giudice di appello tutte le volte in cui ritiene di ribaltare la decisione del giudice di primo grado, sia assolutoria che di condanna. Tale principio è ormai consolidato ed è parte integrante dell'ordinamento giuridico vivente; tale obbligo non opera nel caso di conferma della sentenza di primo grado, perché, in questa ipotesi, la motivazione della decisione di appello si salda con quella precedente fino a formare- quasi sempre- un unico complesso argomentativo. Quanto all'obbligo di motivazione rafforzata - dunque, a prescindere dalla previsione del comma 3 bis dell'art. 603 cod. proc. pen.-, quando il giudice di appello deve dare una spiegazione razionalmente diversa rispetto alla ragione giustificativa di una sentenza deve spiegare "in modo rafforzato" perché ritiene di ribaltarla, deve indicare le ragioni per cui una determinata prova assuma una valenza dimostrativa completamente diversa rispetto a quella ritenuta dal giudice di primo grado (per tutte Sez. U, n. 14800 del 21/12/2017, dep. 2018, Troise, Rv. 272480; ma anche Sez. U, n. 45276 del 30/10/2003, Andreotti, in motivazione; Sez. U, n. 33748 del 12/07/2005, Mannino, Rv. 231679). 2.2. Il tema è allora cosa debba intendersi per "motivazione rinforzata". Si nota correttamente che una motivazione rafforzata è quella che abbia una "forza persuasiva superiore", in grado cioè di conferire alla "nuova" decisione la maggior solidità possibile. Fare riferimento ad una "motivazione rafforzata" significa attendersi un apparato giustificativo più vincolato nelle sue cadenze e nei suoi passaggi argomentativi. Il giudice deve costruire un impianto giustificatorio più robusto, più solido in relazione alle questioni che in quella materia, ed in relazione al caso concreto di cui si occupa, siano decisive per la correttezza logica e per la legittimità dell'accertamento penale. Si tratta di un tema, quello della perimetrazione dei passaggi obbligati a cui è tenuto il giudice di appello, che involge tematiche centrali, quali quelle del ragionevole dubbio, dei lineamenti e delle finalità del giudizio d'appello, del principio del contraddittorio e della tendenziale cartolarità delle impugnazioni, della inesistenza di una regola in ragione della quale, in caso di riforma in appello, si possa affermare che il giudizio del secondo giudice sia per posizione "migliore", più corretto, più affidabile di quello del primo. Mentre infatti la c.d. doppia decisione conforme, si nota acutamente in dottrina, porta in sé una valenza rassicurante sull'aspettativa che il processo si sia davvero avvicinato alla verità, l'esistenza di decisioni radicalmente difformi trasmette un messaggio asimmetrico perché lascia sullo sfondo un insoluto quesito decisivo, quello che attiene alla individuazione della decisione giuridicamente corretta tra le due difformi. Si tratta di una questione rispetto alla quale l'ordinamento non ha una risposta generale e preventiva, ma predispone una serie di regole di garanzia che assolvono alla funzione di sterilizzare il rischio che con la seconda decisione si realizzino effetti regressivi rispetto alla prima sentenza, ormai riformata. Questo spiega l'esigenza che il giudice di appello, nel riformare una sentenza - di assoluzione o di condanna-, adotti una "motivazione rafforzata". Dunque, si fa notare, "il giudice di seconde cure che intenda mutare (integralmente o parzialmente) la decisione di primo grado deve partire dalla sua motivazione e ad essa fare ritorno mentre rivaluta l'intera vicenda".Il ragionamento del giudice d'appello deve svilupparsi sulla sentenza impugnata perché esiste "un nesso di stretta relazione tra la quantità e la qualità delle ragioni espresse nella motivazione del giudice con la quantità e la qualità degli argomenti e delle ragioni espresse dall'impugnante, e, di conseguenza con il dovere di motivazione rafforzata del giudice di appello nel caso in cui decida di riformare la decisione impugnata". Assolvere l'obbligo di motivazione rafforzata significa: a) dimostrare di avere compiuto un analisi stringente, approfondita, piena del provvedimento impugnato; b) spiegare, anche in ragione dei motivi di impugnazione e del perimetro cognitivo devoluto, perché non si è condiviso il decisum; c) chiarire quali siano le ragioni fondanti - a livello logico e probatorio - la nuova decisione assunta. Nel riformare una sentenza è necessario dimostrare di aver esaminato tutti gli elementi acquisiti, di avere studiato la motivazione della sentenza di primo grado, di avere compiuto, sulla base del devoluto, un confronto argomentativo serrato con essa al fine di evidenziarne le criticità (cfr. Sez. U., n. 33748 del 12/07/2005, Mannino, Rv. 231679) per poi procedere a formare una nuova struttura motivazionale che non si limiti ad inserire in quella argomentativa del primo giudice mere notazioni critiche di dissenso, in una sorta di ideale montaggio di valutazioni ed argomentazioni fra loro dissonanti, ma riesami il materiale probatorio vagliato dal giudice di primo grado, consideri quello eventualmente sfuggito alla sua delibazione e quello ulteriormente acquisito, per dare, riguardo alle parti della prima sentenza non condivise, una nuova e compiuta struttura motivazionale che dia ragione delle difformi conclusioni (cfr., Sez. U., n. 6682 del 04/02/1992, [OSCURATO:PERSONA]. 191229) Il giudice d'appello deve "delineare le linee portanti del proprio, alternativo ragionamento probatorio e confutare specificamente i più rilevanti argomenti della motivazione della prima sentenza, dando conto delle ragioni della relativa incompletezza o incoerenza, tali da giustificare la riforma del provvedimento" (Sez. 2, n.57765 del 20/12/2018, non massimata; cfr., Sez. 6 n. 1253 del 28/11/2013, dep. 2014, Ricotta, Rv. 258005; Sez. 6, n. 46742 dell'[OSCURATO:DATA_NASCITA], [OSCURATO:PERSONA], Rv. 257332; Sez. 4 n. 35922 dell'[OSCURATO:DATA_NASCITA], Rv. 254617; Sez. 6, n. 2004 del 16/01/ 2019, non massimata in cui si parla di un "obbligo di dimostrare specificamente l'insostenibilità sul piano logico e giuridico degli argomenti più rilevanti della sentenza del primo giudice, con rigorosa e penetrante analisi critica seguita da una completa e convincente motivazione che, sovrapponendosi a tutto campo a quella del primo giudice, dia ragione delle scelte operate e della maggiore considerazione accordata ad elementi di prova diversi o diversamente valutati"). il ribaltamento dello statuto decisorio in sede di gravame deve fondarsi non su una critica tra giudici posizionati "orizzontalmente" rispetto allo stesso materiale di prova, ma nella diversa prospettiva dell'accertamento di un "errore" di giudizio che il giudice 10 dell'impugnazione ritiene che il giudice di primo grado abbia commesso alla luce delle circostanze dedotte dagli appellanti ed in funzione dello specifico tema devoluto. Ad una plausibile ricostruzione del primo giudice, non può, come detto, sostituirsi semplicemente un altrettanto plausibile - ma diversa - "ricostruzione operata in sede di impugnazione; la sentenza di appello deve necessariamente misurarsi con le ragioni addotte a sostegno del decisum dal primo giudice e porre criticamente in evidenza gli elementi, in ipotesi, sottovalutati o trascurati, e quelli che, al contrario, risultino inconferenti o, peggio, in contraddizione, con la ricostruzione di fatti e della responsabilità poste a base della sentenza appellata" (Sez. 2, n. 50643 del 18/11/2014, Fu, Rv. n. 261327; si tratta di principi poi recepiti da Sez. U, n. 14800 del 12/12/2017, dep. 2018, Troise, Rv. 272430; in senso conforme, Sez. 4, n. 16/06/2021, Frigerio, Rv. 281404; Sz. 3, n. 46455 xel 17/02/2017, M., Rv. 271110; Sez. 4, n.4222, del 20/12/2016, dep. 2017, Mangano, Rv. 268948). 2.3. Obbligo di motivazione rafforzata e standard probatorio. Come già detto, l'obbligo di motivazione rafforzata assume un contenuto argomentativo diverso e contorni specifici a seconda che il giudice di appello, in riforma della sentenza di primo grado, condanni o assolva. Il tema attiene al rapporto tra motivazione rafforzata e principio dell'oltre ogni ragionevole dubbio. Mentre infatti per pronunciare nel giudizio di appello una sentenza di condanna a fronte di una pronuncia assolutoria in cui sia emerso un dubbio ragionevole, è necessario rimuovere il dubbio con un ragionamento che ne dimostri l'infondatezza ovvero l'inesistenza, nel caso, di sentenza di assoluzione che riformi una precedente sentenza di condanna, nonostante l'obbligo di motivazione rafforzata, è in realtà sufficiente argomentare in positivo, nel senso che è necessario e sufficiente rappresentare l'esistenza del dubbio ragionevole. Se infatti per emettere una sentenza di condanna è necessaria la certezza della colpevolezza, la motivazione della sentenza del giudice d'appello che riformi una sentenza di condanna deve essere rafforzata sulla plausibilità di un ragionamento volto non già a far venire meno ogni ragionevole dubbio bensì a sollevarne uno. Si è condivisibilmente notato come, mentre nel caso di riforma peggiorativa di una sentenza di assoluzione, il giudice di appello debba prima demolire il ragionamento probatorio culminato con la deliberazione del primo giudice e poi strutturare un proprio ragionamento che dimostri, al di là di ogni ragionevole dubbio, il fondamento della tesi opposta, in caso invece, di integrale riforma migliorativa di una sentenza di condanna il giudice di appello, seppur con una motivazione rafforzata- nel senso indicato, deve solo destrutturare il ragionamento del primo giudice, nel senso di configurare l'esistenza di un ragionevole dubbio che di per sé è destinato a destituire di fondamento la prospettiva accusatoria recepita dal primo giudice (sul tema cfr., Sez. 2, n. 41571, del 20/06/2017, Marchetta, in motivazione). 2.4. Sulla base di tali principi è allora possibile verificare se ed in che limiti nel processo in esame la Corte di appello abbia adempiuto l'obbligo di motivazione a lei imposto e dunque se ed in che limiti la motivazione della sentenza impugnata sia viziata. Il Tribunale aveva ritenuto non provata la responsabilità dell'imputato sulla base di una serie di considerazioni; in particolare si era affermato che: a) solo il collaboratore Pirozzi avesse riferito della partecipazione di [OSCURATO:PERSONA] al clan mafioso Mallardo, non essendo invece significative le dichiarazioni degli altri collaboratori [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA]; b) le stesse dichiarazioni di Pirozzi fossero "scarne " e non sufficientemente riscontrate, atteso che le "registrazioni poste a sostegno della Procura" riguardavano solo i rapporti tra l'imputato e la suocera Aieta ed anche quelle che avevano ad oggetto dazioni di denaro, erano mute in relazione alla sottostante causale (così a pagg. 185 e ss. sentenza di primo grado). La Corte di appello ha ribaltato il giudizio assolutorio affermando che: a) il collaboratore [OSCURATO:PERSONA] aveva riferito nel corso del giudizio di appello che l'imputato aveva gestito per un determinato periodo di tempo un supermercato in [OSCURATO:PERSONA]Antonio acquistato con i proventi del clan; b) proprio il coinvolgimento del ricorrente in detta vicenda rivelerebbe che [OSCURATO:PERSONA] "godeva della protezione della famiglia Mallardo"; c) il collaboratore Pirozzi in appello aveva riferito che [OSCURATO:PERSONA] aveva ricevuto denaro da [OSCURATO:PERSONA] -per il tramite di [OSCURATO:PERSONA]- per avviare l'impresa "Accendi un sogno" avente ad oggetto la commercializzazione di fuochi di artificio e che proprio in ragione del legame con la famiglia Mallardo l'imputato raggiunse una posizione di leadership nel settore; d) lo stesso Pirozzi aveva aggiunto che [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] "si occupavano anche di recupero crediti" e) le conversazioni intercettate confermerebbero iI ruolo di partecipe dell'imputato (così a pagg. 48 e 49 della sentenza impugnata). 2.5. Si tratta di un ragionamento obiettivamente viziato in cui la Corte di appello, pur richiamando formalmente i principi a cui avrebbe dovuto attenersi in tema di motivazione rafforzata, li ha sostanzialmente disattesi. Dalla motivazione della sentenza impugnata non emerge: a) perché Pirozzi, ritenuto intrinsecamente neutro sul piano accusatorio dal Tribunale, attesa la genericità delle sue dichiarazioni, sarebbe invece attendibile a seguito delle "nuove" dichiarazioni rese nel corso del giudizio di appello; b) quali siano le ragioni per cui Pirozzi avrebbe reso solo in appello dichiarazioni più specifiche sul conto dell'imputato; c) quali conversazioni telefoniche confermerebbero in concreto gli assunti accusatori e perché non sarebbero attendibili le valutazioni compiute dal Tribunale sul punto; d) perché il collaboratore di giustizia [OSCURATO:PERSONA], che nel corso delle numerose precedenti audizioni non aveva mai fatto riferimento a [OSCURATO:PERSONA], sarebbe attendibile in ragione delle dichiarazioni rese nel corso del giudizio di appello; e) se le dichiarazioni di [OSCURATO:PERSONA] abbiano o meno carattere de relato in merito alle affermazioni relative a [OSCURATO:PERSONA], e, posto che lo abbiano, come le stesse siano compatibili con quelle di [OSCURATO:PERSONA]- evidenziate dalla difesa- in cui il collaboratore aveva invece riferito, quanto alla vicenda del supermercato, che il soggetto coinvolto fosse [OSCURATO:PERSONA] e non [OSCURATO:PERSONA]. Si tratta di punti decisivi in cui la motivazione è silente e quindi assunta in violazione dell'obbligo di motivazione rafforzata. Ne consegue che la sentenza deve essere annullata; la Corte di appello procederà ad un nuovo esame della posizione del ricorrente applicando i principi indicati e verificherà se ed in che termini sia possibile formulare, in riforma della sentenza di assoluzione, un giudizio di penale responsabilità. 3. La posizione di [OSCURATO:PERSONA] ricorso proposto nell'interesse di [OSCURATO:PERSONA] è fondato limitatamente al capo P). 3.1. Il primo motivo è inammissibile per manifesta infondatezza. Quanto alla decisione di rinnovare l'istruttoria dibattimentale assumendo le dichiarazioni dei collaboratori [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] la Corte ha fatto corretto uso del potere - riconosciutole ai sensi dell'art. 603, comma 3, bis cod. proc. pen. - di procedere a rinnovare la prova dichiarativa decisiva anche d'ufficio (sul tema, anche prima della introduzione della norma indicata, Sez. U., n.27620 del 28/04/2016, Dasgupta, Rv. 267847). Non diversamente, quanto alle modalità di assunzione della prova, dalla lettura del verbale di udienza del 3.12.2019 si evince come la Corte, avendo disposto sostanzialmente d'ufficio la rinnovazione obbligatoria di cui all'art. 603, comma 3 bis, cod. proc. pen., abbia proceduto, ai sensi dell'art. 151, comma 2, disp. att. cod. proc. pen., ad assumere la prova ponendo direttamente domande e successivamente consentendo alle parti di contro esaminare la fonte dichiarativa. 3.2. È inammissibile il secondo motivo di ricorso, cui è correlato l'articolato motivo aggiunto. La Corte di appello, anche richiamando la sentenza di primo grado e valorizzando le molteplici fonti dichiarative assunte, ha chiarito in modo coerente e non manifestamente illogico: a) il ruolo di assoluto rilievo ricoperto nel corso del tempo dall'imputata nell'ambito del sodalizio mafioso e delle attività economiche da questo intraprese; b) come l'imputata, anche dopo il 2009, assunse un ruolo di non comune livello, intervenendo, ad esempio, nella trattativa volta a conciliare il conflitto tra [OSCURATO:PERSONA] e lo stesso [OSCURATO:PERSONA], ponendosi come autorevole punto di riferimento e di collegamento tra suo marito [OSCURATO:PERSONA], detenuto, e [OSCURATO:PERSONA], che aveva assunto il ruolo di capo del clan; c) che l'imputata gestiva la cassa del gruppo mafioso; d) come Aieta di fatto sostituisse il marito nella gestione degli affari, ricevendo ordini da questi nel corso dei colloqui in carcere e avvalendosi di affiliati a lei "dipendenti". In tale contesto, sono state evidenziate, oltre alle dichiarazioni dei collaboratori di giustizia, le risultanze dei numerosi dialoghi intercettati in cui emergerebbe, da una parte, come la donna fosse stata investita dallo stesso Mallardo dell'attività del clan "al fine di delegarle la gestione del recupero dei crediti, e, in generale, delle finanze della famiglia" (cfr. pag. 43 e ss. sentenza del Tribunale in cui si fa esplicito riferimento alla partecipazione dell'imputata alle decisioni di Mallardo relative alla necessità di una rendicontazione delle somme gestite durante la detenzione di questi ed alla partecipazione della donna alle discussioni interne al clan sulle questioni più riservate), e, dall'altra, come Aieta, partecipando attivamente alle decisioni del clan, di fatto assumesse la veste di un soggetto delegato ad operare in funzione sostitutiva del marito anche in ragione delle sue relazioni con esponenti di altri clan (in tal senso si fa riferimento alla decisione assunta in condivisione dallo stesso Mallardo e dall'imputata sulla strategia da tenere in occasione della collaborazione di Pirozzi, alle conversazioni intercorse con tale [OSCURATO:PERSONA], capo del c.d. gruppo di via Cunnarra; sul punto in maniera più specifica ed esaustiva assume rilievo la sentenza del Tribunale (pagg. 47 e ss) nella parte relativa alla dettagliata descrizione di numerosissime conversazioni descrittive l'autonoma ed autorevole operatività dell'imputata su vicende e rapporti relativi alle dinamiche, anche di rilevanza criminale esterna, del gruppo). Dunque una trama argomentativa ricca, articolata, diffusa, fondata su molteplici evidenze probatorie ad elevata capacità dimostrativa; un soggetto, la Aieta, coinvolta pienamente nella direzione del sodalizio mafioso, nella diretta rappresentanza organica dello stesso, nella partecipazione alla assunzioni di decisioni funzionali alla stessa esistenza dell'associazione ed alla sua operatività ed alla organizzazione del gruppo La giurisprudenza è consolidata nel ritenere che nel reato di associazione per delinquere "capo" è non solo il vertice dell'organizzazione, quando questo esista, ma anche colui che abbia incarichi direttivi e risolutivi nella vita del gruppo criminale e nel suo esplicarsi quotidiano in relazione ai propositi delinquenziali realizzati (Sez. 2, n. 7839 del 12/02/2021, Serio, Rv. 280890; Sez. 4, n. 29628 del 21/06/2016, Pugliese, Rv. 267464-01 in fattispecie in cui la Corte ha ritenuto esente da censure la decisione che aveva riconosciuto l'aggravante nei confronti dell'imputato che, pur in presenza di altri soggetti al vertice dell'associazione, era risultato essere uno dei maggiorenti del gruppo criminale, sempre al corrente dei profili organizzativi delle singole operazioni illecite e tale da suscitare timore nei compartecipi; Sez. 2, n. 19917 del 15/01/2013, Bevilacqua, Rv. 255915-01).Il motivo di ricorso rivela la sua strutturale inammissibilità non solo quanto alla prova del coinvolgimento e del contributo fornito dalla ricorrente al gruppo mafioso, essendosi l'imputata limitata sul punto ad affermazioni generiche ed avulse dalla motivazione della sentenza impugnata, ma anche quanto al tema, diffusamente trattato con il motivo nuovo, del ruolo apicale attribuito alla Aieta; gli assunti difensivi sono costruiti e sviluppati attraverso un esame parziale ed un'analisi parcelizzata delle articolate risultanze probatorie, senza confrontarsi soprattutto con la sentenza di primo grado e sostanzialmente chiedendo alla Corte di cassazione di attribuire un diverso significato alle emergenze istruttorie Dunque deve ritenersi definitivamente accertata la responsabilità dell'imputata quanto al capo a) a lei contestato. 3.3. È invece fondato il terzo motivo di ricorso All'imputata è contestato il delitto di violenza privata; Aieta avrebbe costretto, attraverso una serie di condotte minacciose, tale Piopà "ad attivarsi per la consegna nelle sue mani di 1.500 euro". Il reato di violenza privata è un reato ad evento naturalistico, alla cui condotta costitutiva - la violenza o la minaccia- deve eziologicamente essere collegata una conseguenza, costituita dal "fare, tollerare o omettere" del soggetto passivo. Nel caso di specie, a fonte di uno specifico motivo di impugnazione, la Corte di appello ha ritenuto raggiunta la prova della responsabilità dell'imputata sulla base "dell'atteggiamento minatorio tenuto dalla Aieta" nei confronti del soggetto passivo "al fine di indurlo a restituire la somma" indicata (così a pag. 19 della sentenza impugnata). Si tratta di una motivazione viziata non essendo stato chiarito alcunchè in ordine alla esistenza dell'evento naturalistico ed alla valenza eziologica della condotta conmtestata alla ricorrente rispetto all'evento. 3.4. Il quarto motivo, relativo al mancato riconoscimento delle circostanza attenuanti generiche, è inammissibile non essendo stato dedotto nulla di specifico 3.5. Ne deriva che la sentenza, quanto al capo P), deve essere annullata con rinvio; la Corte di appello, applicando i principi indicati verificherà se ed in che termini sia possibile formulare il giudizio di responsabilità nei riguardi dell'imputata per il capo in questione e procederà a rideterminare il trattamento sanzionatorio. Come detto, è definitivamente accertata la responsabilità per il reato associativo contestato. 4.La posizione di [OSCURATO:PERSONA].I ricorsi presentati nell'interesse di [OSCURATO:PERSONA] sono fondati limitatamente al individuazione del tempo di commissione del reato di cui al capo A). 4.1. Il primo motivo contenuto nel ricorso presentato dall'avv. [OSCURATO:PERSONA] è inammissibile per genericità, non essendo stato chiarito né quali sarebbero i fatti riferiti dal collaboratore che non fossero contenuti nei verbali posti a disposizione delle parti, né se detti fatti siano poi stati utilizzati a fini probatori, né, ancora, quale sia stato il peso e la portata di detti fatti rispetto al giudizio di responsabilità. 4.2. Sono inammissibili il secondo, il terzo, il quinto, il sesto, il settimo, l'ottavo e il nono motivo del ricorso presentato dall'Avv. [OSCURATO:PERSONA] nonché il primo, il secondo e il terzo motivo del ricorso sottoscritto dall'avv. [OSCURATO:PERSONA]. La sentenza impugnata, dopo avere indicato le molteplici, eterogenee e convergenti fonti di prova e aver richiamato la dettagliata pronuncia di primo grado, ha puntualmente indicato: a) gli elementi sulla base dei quali è stata raggiunta la prova della esistenza del sodalizio mafioso per cui si procede e le dinamiche che nel corso del tempo si registrarono; b) la composizione soggettiva del gruppo, il ruolo dei singoli e le competenze specifiche; c) il contributo che il ricorrente avrebbe fornito al sodalizio; d) le ragioni per cui sono configurabili gli ulteriori molteplici reati contestati all'imputato; e) i motivi per cui sussistono le circostanze aggravanti; f) il senso e la portata della conversazione, dal chiarissimo significato, il cui senso, secondo il ricorrente, sarebbe stato travisato; g) le ragioni relative al mancato riconoscimento delle circostanze attenuanti generiche e, anche implicitamente, quelle riguardanti l'aumento di pena per continuazione. A fronte di tale complesso quadro di riferimento, i motivi di impugnazione rivelano una genericità intrinseca, estrinseca ed una difetto di autosufficienza. I motivi in esame, per come strutturati, esulano dal percorso di una ragionata censura del complessivo percorso motivazionale del provvedimento impugnato, con il quale obiettivamente non si confrontano, e si risolvono in una indistinta critica _aii~r; la frammentazione del ragionamento sotteso ai ricorsi, la moltiplicazione di rivoli argomentativi neutri o, comunque, non decisivi, la scomposizione indistinta di fatti e di piani di indagine non ancorata al ragionamento probatorio complessivo della sentenza impugnata, la valorizzazione di singoli elementi il cui significato viene scisso ed esaminato atomisticamente rispetto all'intero contesto, violano il necessario onere di specificazione delle critiche mosse al provvedimento (sul tema, Sez. 6, n. 10539 del 10/02/2017, Lorusso, Rv. 269379). Le censure difensive, da una parte, come detto, non si confrontano con la motivazione della sentenza impugnata, e, dall'altra, tendono sostanzialmente a sollecitare una differente e non consentita comparazione dei singoli significati probatori per giungere a conclusioni differenti sulla valenza del singolo elemento di prova della singola conversazione intercettata. I giudici di appello, che pure hanno fatto riferimento alle argomentazioni sviluppate nella sentenza di primo grado, hanno fornito una valutazione analitica, autonoma, non manifestamente illogica sui punti specificamente indicati nell'impugnazione di appello, di talché la motivazione risulta esaustiva ed immune dalle censure proposte. Secondo i principi consolidati dalla Corte di cassazione la sentenza non può essere annullata sulla base di mere prospettazioni alternative che si risolvano in una rilettura orientata degli elementi di fatto posti a fondamento della decisione, ovvero nell'assunzione di nuovi e diversi parametri di ricostruzione e valutazione dei fatti, da preferire rispetto a quelli adottati dal giudice del merito, perché considerati maggiormente plausibili, o perché assertivamente ritenuti dotati di una migliore capacità esplicativa nel contesto in cui la condotta delittuosa si è in concreto realizzata (Sez. 6, n. 47204 del 7/10/2015, Musso, rv. 265482; Sez. 6, n. 22256 del 26/04/2006, Bosco, rv. 234148). E' possibile che nella valutazione sulla "tenuta" del ragionamento probatorio, la struttura motivazionale della sentenza di appello si saldi con quella precedente per formare un unico corpo argomentativo, atteso che le due decisioni di merito possono concordare nell'analisi e nella valutazione degli elementi di prova posti a fondamento delle rispettive decisioni, (cfr., in tal senso, tra le altre, Sez. 3, n. 44418 del 16/07/2013, Argentieri, rv. 2574595; Sez. 2, n. 5606 dell'[OSCURATO:DATA_NASCITA], Conversa e altro, Rv. 236181; Sez. 1, n. 8868 dell'[OSCURATO:DATA_NASCITA], Sangiorgi, rv. 216906; Sez. 2, n. 11220 del 5/12/1997, Ambrosino, rv. 209145). Tale integrazione tra le due motivazioni si verifica allorché i giudici di secondo grado, come nel caso in esame, esaminino le censure proposte dall'appellante con criteri omogenei a quelli usati dal primo giudice e con riferimenti alle determinazioni ed ai passaggi logico-giuridici della decisione di primo grado e, a maggior ragione, ciò è legittimo quando i motivi di appello non abbiano riguardato elementi nuovi, ma si siano limitati a prospettare circostanze già esaminate ed ampiamente chiarite nella decisione del primo giudice (Cfr. la parte motiva della sentenza Sez. 3, n. 10163 del 12/3/2002, Lombardozzi, Rv. 221116). 4.3. È invece fondato il quarto motivo del ricorso presentato dall'avv. [OSCURATO:PERSONA], relativo alla data di commissione del reato, alla cessazione della condotta partecipativa ed al conseguente trattamento sanzionatorio; la pena, si assume, avrebbe dovuto essere determinata facendo riferimento alla cornice edittale prevista dalla norma incriminatrice prima della modifica apportata con l'art. 5, comma 1, lett. a) della legge 27 maggio 2015, n. 69, che ha inasprito le pene prevedendo una reclusione da dieci a quindici anni.Si è già detto di come, secondo l'imputato, le conversazioni intercettate sarebbero tutte non successive all'anno 2012 e che la Corte non avrebbe indicato sulla base di quali elementi sia stata raggiunta la prova di una condotta partecipativa successiva al 2015. Pur a fonte di uno specifico motivo, la Corte di appello ha ritenuto di dover fare riferimento alla cornice edittale introdotta con la legge n. 69 del 2015 sulla base di una motivazione stringata in cui si assume che la prova della prosecuzione dell'attività illecita dell'imputato fino al suo arresto (30.11.2016) deriverebbe dalle dichiarazioni dei "collaboratori di giustizia (in particolare [OSCURATO:PERSONA], escusso in data [OSCURATO:DATA_NASCITA])". Si tratta dì una motivazione obiettivamente assertiva, non essendo stato chiarito alcunchè. Sul punto la s