CassazionesentenzaSezione 1
Cassazione n. 00404/2026
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso l'ordinanza del [OSCURATO:DATA_NASCITA] del [OSCURATO:PERSONA] per le [OSCURATO:PERSONA] del Tribunale di Trieste visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal [OSCURATO:PERSONA]; lette le conclusioni del Sost. Proc. Gen. [OSCURATO:PERSONA] per l’inammissibilità del ricorso. [OSCURATO:PERSONA] 1. [OSCURATO:PERSONA] per le [OSCURATO:PERSONA] del Tribunale di Trieste, con ordinanza del 30 giugno 2025, ha accolto l’istanza del pubblico ministero e ha rigettato la richiesta proposta da [OSCURATO:PERSONA] di procedere con le forme dell’incidente probatorio “a perizia diretta ad accertare le cause, le modalità, la data della morte, nonché il luogo di permanenza della salma di [OSCURATO:PERSONA], in considerazione degli opposti esiti delle consulenze esperite dall’ufficio del pubblico ministero nel corso delle indagini preliminari”. 2. Avverso il provvedimento ha proposto ricorso l’indagato che, a mezzo del difensore, ha dedotto l’abnormità dell’ordinanza evidenziando la totale mancanza di motivazione in relazione all’assoluta necessità di effettuare l’accertamento richiesto e al fatto che lo stesso comporterebbe una sospensione del processo superiore a 60 giorni. 3. In data 18 ottobre 2025 è pervenuta in cancelleria la requisitoria scritta con la quale il Sost. Proc. Gen. [OSCURATO:PERSONA] chiede che il ricorso sia dichiarato inammissibile. 4. In data 4 novembre 2025 è pervenuta in cancelleria una memoria con la quale l’avv. [OSCURATO:PERSONA] insiste per l’accoglimento del ricorso. [OSCURATO:PERSONA] 1. Il ricorso è inammissibile. 2. In un unico motivo la difesa deduce l’abnormità dell’ordinanza con la quale il giudice delle indagini preliminari ha rigettato la richiesta proposta da [OSCURATO:PERSONA] di procedere con le forme dell’incidente probatorio “a perizia diretta ad accertare le cause, le modalità, la data della morte, nonché il luogo di permanenza della salma di [OSCURATO:PERSONA], in considerazione degli opposti esiti delle consulenze esperite dall’ufficio del pubblico ministero nel corso delle indagini preliminari”. La doglianza è manifestamente infondata. 2.1. L’art. 568 comma 1, cod. proc. pen. stabilisce il principio di tassatività dei casi e dei mezzi di impugnazione ed il successivo art. 591, comma 1, lett. b) cod. proc. pen. sanziona con l’inammissibilità ogni impugnazione proposta al di fuori di quanto tipizzato. La giurisprudenza, al fine di far fronte a situazioni di stallo determinate dall'adozione di provvedimenti strutturalmente o funzionalmente estranei all'ordinamento ha creato la categoria dell’abnormità. In questi casi la mancata previsione normativa dell'impugnabilità del provvedimento dipende dalla sua imprevedibile estraneità a qualsiasi categoria processuale e il riconoscimento della ricorribilità per cassazione tende al superamento di una situazione di stallo altrimenti non rimediabile. Secondo la giurisprudenza di questa Corte (da ultimo Sez. U, n. 20569 del 18/01/2018, PM in proc. Ksouri, Rv. 272715; in precedenza Sez. U. n. 5307 del 20/12/2007, dep. 2008, Battistella, Rv. 238240; Sez. U, n. 33 del 22/11/2000 - dep. 13/12/2000, P.M. in proc. Boniotti, Rv. 217244; Sez. U, n. 26 del 24.11.1999, dep. 2000, Rv. 215094; Sez. 6 n. 2325 dell'[OSCURATO:DATA_NASCITA], F., Rv. 258252; Sez. 2, n. 7320 del 10.12.2013, dep. 2014, Rv. 259159) è affetto da abnormità non solo il provvedimento che, per la singolarità e la stranezza del contenuto, risulti avulso dall'intero ordinamento processuale, ma anche quello che, pur costituendo in astratto manifestazione di un legittimo potere, si esplichi al di fuori dei casi consentiti e delle ipotesi previste, al di là di ogni ragionevole limite. L'abnormità dell'atto processuale può quindi riguardare due profili che si saldano all'interno di un fenomeno unitario (Sez. U, n. 20569 del 18/01/2018, PM in proc. Ksouri, Rv. 272715; Sez. U, n. 25957 del 26/03/2009, dep. 22/06/2009, Toni, Rv. 243590): quello strutturale (allorché l'atto, per la sua singolarità, si ponga al di fuori del sistema organico della legge processuale) e quello funzionale (quando esso, pur non estraneo al sistema normativo, determini la stasi del processo e l'impossibilità di proseguirlo ovvero una indebita regressione del procedimento, ponendosi, in tal caso, anche in contrasto con il principio costituzionale di ragionevole durata del processo di cui all'art. 111 Cost., comma 2). 2.2. Con riferimento al caso di specie la giurisprudenza di legittimità si è espressamente pronunciata nel senso che «è inammissibile il ricorso per cassazione contro le ordinanze istruttorie emesse dal giudice in sede di incidente probatorio, avendo le stesse natura di provvedimenti non autonomamente impugnabili, di contenuto non definitorio, suscettibili di essere revocati o modificati fino alla pronuncia della sentenza» (Sez. 1, n. 3317 del 25/10/2023, dep. 2024, I., Rv. 285712 - 01). Tale soluzione è stata da ultimo ribadita dalle Sezioni unite che hanno ritenuto l’abnormità del provvedimento del giudice delle indagini preliminari nel solo caso in cui il rigetto si riferisce a una ipotesi in cui l’incidente deve essere necessariamente disposto: «è abnorme e, pertanto, ricorribile per cassazione il provvedimento con il quale il giudice rigetta, per insussistenza delle condizioni di vulnerabilità della vittima o di non rinviabilità della prova, la richiesta di incidente probatorio avente ad oggetto la testimonianza della persona offesa di uno dei reati compresi nell'elenco di cui all'art. 392, comma 1-bis, primo periodo, cod. proc. pen., trattandosi di presupposti la cui esistenza è presunta per legge» (Sez. U, n. 10869 del 12/12/2024, dep. 2025, D.l, Rv. 287607 - 01). 2.3. Nel caso in esame, in cui peraltro la censura è genericamente formulata nei termini della totale mancanza di motivazione in relazione alla sussistenza o meno dei presupposti per disporre l’incidente probatorio, il provvedimento non è abnorme. L’ordinanza impugnata di rigetto di ammettere l’incidente probatorio richiesto dalla parte, infatti, non si pone al di fuori del sistema, non determina alcuna stasi processuale né, infine, riguarda l’ipotesi prevista dall’art. 392, comma 1-bis, primo periodo, cod. proc. pen. 3. Alla inammissibilità del ricorso consegue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali, nonché, ai sensi dell'art. 616 cod. proc. pen., valutati i profili di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità emergenti dal ricorso (Corte Cost. 13 giugno 2000, n. 186), al versamento della somma, che ritiene equa, di euro tremila a favore della cassa delle ammende. P.Q.M Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento de