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CassazionesentenzaSezione 2Decisione del 31 marzo 2026

Cassazione n. 07993/2026

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C.C. 11-3-2026ORDINANZAsul ricorso n. 18485/2024 R.G. proposto da:[OSCURATO:PERSONA] S.R.L. in liquidazione, in persona del legalerappresentante pro tempore, rappresentata e difesa dall’avv. [OSCURATO:PERSONA]Truncellito e dall’avv. [OSCURATO:PERSONA][OSCURATO:SOCIETA], in persona del legale rappresentante pro tempore,rappresentata e difesa dall’avv. [OSCURATO:PERSONA] la sentenza n. 9/2024 della Corte d’appello di Potenza,depositata il 16-1-2024,udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del giorno11-3-2026 dal consigliere [OSCURATO:PERSONA].Il Tribunale di Matera ha rigettato la domanda di [OSCURATO:PERSONA].r.l., volta a ottenere la risoluzione del contratto di subappaltoconcluso con [OSCURATO:SOCIETA]. per inadempimento della stessa e la condannadi [OSCURATO:SOCIETA]. al risarcimento dei danni; ha altresì rigettato la domandariconvenzionale di [OSCURATO:SOCIETA]. volta a ottenere il pagamento di €Numero registro generale 18485/2024Numero sezionale 604/2026Numero di raccolta generale 7993/2026Data pubblicazione 31/03/202695.420,00 a titolo di corrispettivo per l’utilizzo dei mezzi oggetto di“nolo a caldo” e delle relative prestazioni rese.Con sentenza n. 9/2024 pubblicata il 16-1-2024 la Corte d’appellodi Potenza ha dichiarato inammissibile l’appello incidentale di [OSCURATO:SOCIETA]. e, in accoglimento dell’appello di [OSCURATO:SOCIETA]., ha condannatoLista [OSCURATO:SOCIETA]. a pagare in suo favore € 96.691,06, con interessi erifusione delle spese di entrambi i gradi.La sentenza ha rilevato che [OSCURATO:PERSONA] s.r.l. non aveva formulatocontestazione relativamente all’esecuzione da parte di [OSCURATO:SOCIETA]. delleprestazioni previste dal contratto stipulato il 12-6-2000, relativo al“noleggio a caldo” di attrezzature di perforazione per l’esecuzione dicondotta idrica a servizio dell’abitato di Zapponeta, la cui esecuzioneAcquedotto [OSCURATO:SOCIETA]. aveva affidato in appalto a [OSCURATO:PERSONA].r.l.; anzi, nelle note del 24-10-2016 aveva riconosciuto l’avvenutaesecuzione dei lavori e non aveva formulato contestazione sullaquantificazione degli stessi, né tempestiva, né volta a sostenere che laquantificazione fosse stata eseguita in violazione delle pattuizioni, percui la domanda volta a ottenere il pagamento delle prestazioni eseguitedoveva essere accolta.La sentenza ha anche escluso che la prova delle prestazionieseguite in esecuzione del contratto di “noleggio a caldo” dovesseessere fornita con la produzione della contabilità redatta incontraddittorio e approvata, in quanto si trattava di formalità impostesolo per i contratti con la pubblica amministrazione; ha affermato chei testimoni Bricca e Guratti erano qualificati e affidabili, perchédipendenti che avevano eseguito i lavori ed erano a conoscenza deifatti, avevano confermato l’esecuzione dei lavori elencati e nonavevano reso dichiarazioni generiche, diversamente da quanto ritenutodal giudice di primo grado.

Ha aggiunto che il Tribunale aveva accertatoNumero registro generale 18485/2024Numero sezionale 604/2026Numero di raccolta generale 7993/2026Data pubblicazione 31/03/2026l’esistenza tra le parti solo di contratto di nolo e non di contratto disubappalto, con la conseguenza che le prestazioni eseguite dallasocietà Pato e relative ai lavori di attraversamento del fiume Carapellecostituivano esecuzione del contratto di “noleggio a caldo”.

Haosservato che il contratto di “noleggio a caldo” conteneva anche i prezziunitari pattuiti e quindi vi era il riscontro documentale anche dei prezzi.Avverso la sentenza [OSCURATO:SOCIETA]. ha proposto ricorso per cassazioneaffidato a quattro motivi.[OSCURATO:PERSONA] s.r.l. ha resistito con controricorso.Il 22-4-2025 il consigliere delegato ha depositato proposta didefinizione accelerata ex art. 380-bis cod. proc. civ. e il 3-6-2025 laricorrente ha chiesto la decisione del ricorso.In prossimità dell’adunanza in camera di consiglio entrambe leparti hanno depositato memoria illustrativa.

L’avv. [OSCURATO:PERSONA] nella suamemoria ha dichiarato di avere ricevuto, dal liquidatore della societàLista [OSCURATO:SOCIETA]. in liquidazione, notizia della cancellazione dellasocietà dal registro delle imprese dall’agosto 2024 e ha chiestol’interruzione del giudizio.All’esito della camera di consiglio del giorno 11-3-2026 la Corte hariservato il deposito dell’ordinanza.RAGIONI DELLA DECISIONEPreliminarmente deve essere rigettata l’istanza volta a ottenere ladichiarazione di interruzione, perché la cancellazione della società dalregistro delle imprese, se avvenuta dopo la proposizione del ricorso percassazione, non è causa di interruzione del processo, benchécomunicata dal difensore, in quanto nel giudizio di cassazione,dominato dall’impulso d’ufficio, non sono applicabili le comuni causeinterruttive previste dalla legge (Cass. Sez. 5 10-10-2024 n. 26452,Cass.

Sez. 1 2-2-2018 n. 2625, Cass. Sez.

L. 13-2-2014 n. 3323).

Nési pone questione in ordine alle modalità con le quali è stata propostaNumero registro generale 18485/2024Numero sezionale 604/2026Numero di raccolta generale 7993/2026Data pubblicazione 31/03/2026l’istanza di decisione ex art. 380-bis co. 2 cod. proc. civ., in quantol’istanza è stata depositata dopo l’entrata in vigore della modifica delladisposizione da parte del d.lgs. 164/2024, che ha soppresso lanecessità del rilascio di nuova procura speciale al fine della richiesta.Nel momento in cui ha chiesto la decisione, il difensore non avevaancora dichiarato l’evento che aveva colpito la parte difesa; quindi nullaostava all’applicazione della regola dell’ultrattività del mandato alla lite,secondo la quale l’omessa dichiarazione dell’evento interruttivo cheabbia colpito la parte comporta che il difensore continui arappresentarla come se l'evento non si fosse verificato (Cass. Sez.

U4-7-2014 n. 15295).1.Con il primo motivo di ricorso, intitolato “violazione dell’art. 360nn. 3 e 4 c.p.c., anche in combinato disposto con l’art. 276 c.p.c. e conl’art. 111 Cost.

Violazione delle norme sulla composizione del Collegio.Nullità”, la ricorrente rileva che la camera di consiglio è indicata nellasentenza impugnata in data 9-1-2024 e lamenta che “sempre pertabulas, il Collegio risulta essere stato composto in data 13-01-2024,successivamente, pertanto, alla emissione della sentenza”, inviolazione delle norme relative alla costituzione del giudice.Il motivo è in primo luogo inammissibile per le modalità con lequali è formulato, non rispettose dell’art. 366 co. 1 n.6 cod. proc. civ.,in quanto la ricorrente non specifica da quale atto risulterebbe che ilcollegio era stato “composto” il 13-1-2024.

Ciò che risulta dagli atti èesclusivamente che l’udienza di precisazione delle conclusioni si erasvolta il 27-6-2023 ex art. 127-ter cod. proc. civ., avanti il Collegionella stessa composizione che ha pronunciato la sentenza impugnata.Per altro verso, come già evidenziato nella proposta di definizioneaccelerata, secondo la stessa prospettazione della ricorrente si potevaal più essere verificato un errore nell’indicazione della data dideliberazione (9 anziché 13 gennaio 2024); però la data diNumero registro generale 18485/2024Numero sezionale 604/2026Numero di raccolta generale 7993/2026Data pubblicazione 31/03/2026deliberazione della sentenza, a differenza della data di pubblicazione -che ne segna il momento di acquisto della rilevanza giuridica- non è unelemento essenziale dell’atto processuale, sicché tanto la suamancanza, quanto la sua erronea indicazione non integrano ipotesi dinullità, ma costituiscono fattispecie di mero errore materiale (Cass.Sez. 5 20-9-2017 n. 21806, Cass. Sez. 3 12-4-2013 n. 8942, Cass.Sez.

L 29-5-2012 n. 8529).2.Con il secondo motivo, intitolato “violazione dell’art. 360 c.p.c.n. 3 e 4 per violazione delle norme sulla formazione della prova e sullasua interpretazione, ex artt. 2697 c.c. e 115 c.p.c., nonché 116 c.p.c.”,la ricorrente sostiene che il ragionamento svolto dalla Corte d’appelloin ordine alla mancata specifica contestazione dei fatti comporti laviolazione dell’art. 2697 cod. civ., perché si risolve nel ritenere provatotutto ciò che non è contestato.Il motivo in primo luogo è inammissibile per le modalità con lequali è formulato, in palese violazione dell’art. 366 co. 1 n. 6 cod. proc.civ., facendo soltanto generico riferimento al fatto che la Corted’appello abbia applicato il principio di non contestazione, senza alcunospecifico riferimento alle statuizioni oggetto di censura, nonostante lasentenza impugnata tratti della questione da pag. 6 a pag. 12.Inoltre, a fronte del dato che la sentenza impugnata haespressamente esaminato la condotta della società [OSCURATO:PERSONA], chenon solo non aveva contestato i fatti specificamente allegati dallasocietà Pato, ma aveva anche espressamente dichiarato, nelle noteriepilogative depositate il 24-10-2016 (a distanza di quindici annidall’inizio della causa) di non contestare l’esecuzione dei lavori, lededuzioni della ricorrente, nella loro genericità, non sono idonee a fareemergere alcuna violazione delle disposizioni indicate.Infatti, come già evidenziato nella proposta di definizioneaccelerata, la sentenza ha esposto e fatto applicazione di principiNumero registro generale 18485/2024Numero sezionale 604/2026Numero di raccolta generale 7993/2026Data pubblicazione 31/03/2026consolidati nella giurisprudenza di legittimità, secondo i quali ilconvenuto, anche anteriormente alla formale introduzione del principiodi non contestazione a seguito della modifica dell’art. 115 cod. proc.civ., era tenuto a prendere posizione, in modo chiaro e analitico, suifatti posti dall’attore a fondamento della sua domanda, i quali devonoritenersi ammessi, senza necessità di prova, ove la parte, nellacomparsa di costituzione e risposta, si sia limitata a negaregenericamente la sussistenza dei presupposti per l’accoglimento delladomanda, senza elevare contestazione chiara e specifica; questo oneresi coordina con quello di allegazione dei fatti di causa che incombesull’attore, sicché la mancata allegazione puntuale di tali fatti esonerail convenuto, che abbia genericamente negato il fatto altrettantogenericamente allegato, dall’onere di compiere una contestazionecircostanziata (Sez. 6-3 23-3-2022 n. 9439, Cass. Sez. 2 25-1-2022 n.2223, Cass., Cass. Sez. 6-3 26-11-2020 n. 26908, Cass. Sez. 3 6-10-2015 n. 19896).3.Con il terzo motivo, intitolato “violazione dell’art. 360 c.p.c. n. 3e 4 c.p.c. correlato all’art. 2697 c.c.”, la ricorrente sostiene che la Corted’appello avrebbe erroneamente fatto derivare la deducibilitàdell’effettiva esecuzione delle prestazioni derivanti dal contratto dinoleggio, dalla mera sussistenza dei requisiti formali del contratto disubappalto; evidenzia che la stessa Pato aveva ammesso che vi eranostati due contratti e il fatto che il contratto di subappalto non fossestato ritenuto valido ed efficace non poteva fare rientrareautomaticamente nel contratto di noleggio a caldo tutte le prestazionieseguite da Pato nel rapporto con [OSCURATO:PERSONA], in mancanza dispecifica prova sul punto.4.Con il quarto motivo, intitolato “violazione dell’art. 360 nn. 3 e4 c.p.c.

Erronea valutazione in procedendo della prova testimoniale”,la ricorrente sostiene che la Corte d’appello sarebbe cadutaNumero registro generale 18485/2024Numero sezionale 604/2026Numero di raccolta generale 7993/2026Data pubblicazione 31/03/2026nell’equivoco procedurale di ritenere che la testimonianza sull’avvenutaeffettuazione da parte di Pato di alcune prestazioni dovesse ancorareal contratto di noleggio la regolamentazione del costo dellaprestazione, pur in mancanza di prova testimoniale sul punto, comeaveva messo in rilievo il Tribunale.Entrambi i motivi, esaminati unitariamente stante la continuità diargomentazioni, sono inammissibili in quanto, come già evidenziatonella proposta di definizione accelerata, sotto lo schermo dellaviolazione di legge, intendono esclusivamente ottenere una diversalettura in fatto delle risultanze probatorie, in termini estranei al giudiziodi legittimità.Con riguardo al terzo motivo, si rammenta che la violazionedell’art. 2697 cod. civ. è configurabile solo nell’ipotesi in cui il giudiceabbia attribuito l’onere della prova a una parte diversa da quella chene era onerata e non invece nel caso in cui oggetto di censura sia lavalutazione che il giudice abbia dato delle prove offerte dalle parti(Cass. Sez. 3 29-5-2018 n. 13395, Cass. Sez. Sez. 3 17-6-2013 n.15107), come avvenuto nella fattispecie.Con riguardo al quarto motivo, l’affermazione dell’erroneavalutazione in procedendo della prova testimoniale, oltre a risultareinidonea all’individuazione delle disposizioni asseritamente violate, èanche letteralmente finalizzata a ottenere una valutazione delleemergenze probatorie diversa da quella eseguita dalla Corte d’appello,in termini inammissibili in sede di legittimità.La sentenza impugnata ha accertato in fatto, non solo facendoapplicazione del principio di non contestazione, ma anche sulla basedelle dichiarazioni testimoniali e delle produzioni documentali, che leparti avevano concluso un unico contratto di “nolo a caldo”, che leprestazioni erano state eseguite dalla società Pato in esecuzione di quelNumero registro generale 18485/2024Numero sezionale 604/2026Numero di raccolta generale 7993/2026Data pubblicazione 31/03/2026contratto e perciò le spettava il relativo corrispettivo, conteggiato inbase alle previsioni contrattuali.Le doglianze sono in sostanza svolte dalla ricorrente per il fattoche il risultato al quale è giunta la Corte d’appello è stato diverso daquello del Tribunale, ma si tratta all’evidenza di dato in sé insignificantein questa sede, in quanto il giudizio è esente da vizi logici e giuridici.Infatti, sono riservate al giudice di merito l’interpretazione e lavalutazione del materiale probatorio, il controllo dell’attendibilità edella concludenza delle prove e la scelta, tra le risultanze probatorie,di quelle ritenute idonee a dimostrare i fatti in discussione, nonché lascelta delle prove ritenute idonee alla formazione del proprioconvincimento; è insindacabile in sede di legittimità il peso probatoriodi alcune testimonianze rispetto ad altre, in base al quale il giudice disecondo grado sia pervenuto a un giudizio logicamente motivato,anche diverso da quello del giudice di primo grado (Cass. Sez. 2 8-8-2019 n. 21187, Cass. Sez.

L 10-6-2014 n. 13054, Cass. Sez. 2 28-1-2004 n. 1554).In conclusione, il ricorso è integralmente rigettato.Le spese seguono la soccombenza.Inoltre, poiché il ricorso è deciso in conformità alla propostaformulata ex art. 380-bis cod. proc. civ., devono essere applicati, comeprevisto dal comma terzo dello stesso art. 380-bis cod. proc. civ., ilterzo e il quarto comma dell’art. 96 cod. proc. civ., con la conseguentecondanna della ricorrente al pagamento a favore della controricorrentedi somma equitativamente determinata nella misura di cui indispositivo, nonché al pagamento di ulteriore somma a favore dellacassa delle ammende.Come evidenziato da Cass. Sez.

U 27-9-2023 n. 27433 e Cass.Sez.

U 13-10-2023 n. 28540, l’art. 380-bis co.3 cod. proc. civ.,richiamando, per i casi di conformità tra proposta e decisione finale,Numero registro generale 18485/2024Numero sezionale 604/2026Numero di raccolta generale 7993/2026Data pubblicazione 31/03/2026l’art. 96 co. 3 e 4 cod. proc. civ., codifica, attraverso una valutazionelegale tipica compiuta dal legislatore, un’ipotesi di abuso del processo,giacché non attenersi alla delibazione del proponente che troviconferma nella decisione finale lascia presumere una responsabilitàaggravata.Infine, in considerazione dell’esito del ricorso, ai sensi dell’art. 13co. 1-quater d.P.R. 30 maggio 2002 n. 115 si deve dare atto dellasussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da partedella ricorrente, di ulteriore importo a titolo di contributo unificato paria quello previsto per il ricorso ai sensi del comma 1-bis dello stessoart. 13, se dovuto.

P.Q.MLa Corte rigetta il ricorso;condanna la ricorrente alla rifusione a favore della controricorrentedelle spese del giudizio di legittimità, che liquida in € 200,00 per esborsied € 7.600,00 per compensi, oltre 15% dei compensi a titolo dirimborso forfettario delle spese, iva e cpa ex lege;condanna altresì la ricorrente ex art. 96 co. 3 e 4 cod. proc. civ. alpagamento di € 5.000,00 a favore della controricorrente e di €3.000,00 a favore della cassa delle ammende.Sussistono ex art.13 co.1-quater d.P.R. 30 maggio 2002 n.115 ipresupposti processuali per il versamento da parte della ricorrente diulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previstoper il ricorso ai sensi del co.1-bis dello stesso art. 13, se dovuto.Così deciso in Roma, nella camera di consiglio della seconda sezionecivile della Corte di cassazione il giorno 11-3-2026Il PresidenteGiuseppe Grasso

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
C.C. 11-3-2026ORDINANZAsul ricorso n. 18485/2024 R.G. proposto da:[OSCURATO:PERSONA] S.R.L. in liquidazione, in persona del legalerappresentante pro tempore, rappresentata e difesa dall’avv. [OSCURATO:PERSONA]Truncellito e dall’avv. [OSCURATO:PERSONA][OSCURATO:SOCIETA], in persona del legale rappresentante pro tempore,rappresentata e difesa dall’avv. [OSCURATO:PERSONA] la sentenza n. 9/2024 della Corte d’appello di Potenza,depositata il 16-1-2024,udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del giorno11-3-2026 dal consigliere [OSCURATO:PERSONA].Il Tribunale di Matera ha rigettato la domanda di [OSCURATO:PERSONA].r.l., volta a ottenere la risoluzione del contratto di subappaltoconcluso con [OSCURATO:SOCIETA]. per inadempimento della stessa e la condannadi [OSCURATO:SOCIETA]. al risarcimento dei danni; ha altresì rigettato la domandariconvenzionale di [OSCURATO:SOCIETA]. volta a ottenere il pagamento di €Numero registro generale 18485/2024Numero sezionale 604/2026Numero di raccolta generale 7993/2026Data pubblicazione 31/03/202695.420,00 a titolo di corrispettivo per l’utilizzo dei mezzi oggetto di“nolo a caldo” e delle relative prestazioni rese.Con sentenza n. 9/2024 pubblicata il 16-1-2024 la Corte d’appellodi Potenza ha dichiarato inammissibile l’appello incidentale di [OSCURATO:SOCIETA]. e, in accoglimento dell’appello di [OSCURATO:SOCIETA]., ha condannatoLista [OSCURATO:SOCIETA]. a pagare in suo favore € 96.691,06, con interessi erifusione delle spese di entrambi i gradi.La sentenza ha rilevato che [OSCURATO:PERSONA] s.r.l. non aveva formulatocontestazione relativamente all’esecuzione da parte di [OSCURATO:SOCIETA]. delleprestazioni previste dal contratto stipulato il 12-6-2000, relativo al“noleggio a caldo” di attrezzature di perforazione per l’esecuzione dicondotta idrica a servizio dell’abitato di Zapponeta, la cui esecuzioneAcquedotto [OSCURATO:SOCIETA]. aveva affidato in appalto a [OSCURATO:PERSONA].r.l.; anzi, nelle note del 24-10-2016 aveva riconosciuto l’avvenutaesecuzione dei lavori e non aveva formulato contestazione sullaquantificazione degli stessi, né tempestiva, né volta a sostenere che laquantificazione fosse stata eseguita in violazione delle pattuizioni, percui la domanda volta a ottenere il pagamento delle prestazioni eseguitedoveva essere accolta.La sentenza ha anche escluso che la prova delle prestazionieseguite in esecuzione del contratto di “noleggio a caldo” dovesseessere fornita con la produzione della contabilità redatta incontraddittorio e approvata, in quanto si trattava di formalità impostesolo per i contratti con la pubblica amministrazione; ha affermato chei testimoni Bricca e Guratti erano qualificati e affidabili, perchédipendenti che avevano eseguito i lavori ed erano a conoscenza deifatti, avevano confermato l’esecuzione dei lavori elencati e nonavevano reso dichiarazioni generiche, diversamente da quanto ritenutodal giudice di primo grado. Ha aggiunto che il Tribunale aveva accertatoNumero registro generale 18485/2024Numero sezionale 604/2026Numero di raccolta generale 7993/2026Data pubblicazione 31/03/2026l’esistenza tra le parti solo di contratto di nolo e non di contratto disubappalto, con la conseguenza che le prestazioni eseguite dallasocietà Pato e relative ai lavori di attraversamento del fiume Carapellecostituivano esecuzione del contratto di “noleggio a caldo”. Haosservato che il contratto di “noleggio a caldo” conteneva anche i prezziunitari pattuiti e quindi vi era il riscontro documentale anche dei prezzi.Avverso la sentenza [OSCURATO:SOCIETA]. ha proposto ricorso per cassazioneaffidato a quattro motivi.[OSCURATO:PERSONA] s.r.l. ha resistito con controricorso.Il 22-4-2025 il consigliere delegato ha depositato proposta didefinizione accelerata ex art. 380-bis cod. proc. civ. e il 3-6-2025 laricorrente ha chiesto la decisione del ricorso.In prossimità dell’adunanza in camera di consiglio entrambe leparti hanno depositato memoria illustrativa. L’avv. [OSCURATO:PERSONA] nella suamemoria ha dichiarato di avere ricevuto, dal liquidatore della societàLista [OSCURATO:SOCIETA]. in liquidazione, notizia della cancellazione dellasocietà dal registro delle imprese dall’agosto 2024 e ha chiestol’interruzione del giudizio.All’esito della camera di consiglio del giorno 11-3-2026 la Corte hariservato il deposito dell’ordinanza.RAGIONI DELLA DECISIONEPreliminarmente deve essere rigettata l’istanza volta a ottenere ladichiarazione di interruzione, perché la cancellazione della società dalregistro delle imprese, se avvenuta dopo la proposizione del ricorso percassazione, non è causa di interruzione del processo, benchécomunicata dal difensore, in quanto nel giudizio di cassazione,dominato dall’impulso d’ufficio, non sono applicabili le comuni causeinterruttive previste dalla legge (Cass. Sez. 5 10-10-2024 n. 26452,Cass. Sez. 1 2-2-2018 n. 2625, Cass. Sez. L. 13-2-2014 n. 3323). Nési pone questione in ordine alle modalità con le quali è stata propostaNumero registro generale 18485/2024Numero sezionale 604/2026Numero di raccolta generale 7993/2026Data pubblicazione 31/03/2026l’istanza di decisione ex art. 380-bis co. 2 cod. proc. civ., in quantol’istanza è stata depositata dopo l’entrata in vigore della modifica delladisposizione da parte del d.lgs. 164/2024, che ha soppresso lanecessità del rilascio di nuova procura speciale al fine della richiesta.Nel momento in cui ha chiesto la decisione, il difensore non avevaancora dichiarato l’evento che aveva colpito la parte difesa; quindi nullaostava all’applicazione della regola dell’ultrattività del mandato alla lite,secondo la quale l’omessa dichiarazione dell’evento interruttivo cheabbia colpito la parte comporta che il difensore continui arappresentarla come se l'evento non si fosse verificato (Cass. Sez. U4-7-2014 n. 15295).1.Con il primo motivo di ricorso, intitolato “violazione dell’art. 360nn. 3 e 4 c.p.c., anche in combinato disposto con l’art. 276 c.p.c. e conl’art. 111 Cost. Violazione delle norme sulla composizione del Collegio.Nullità”, la ricorrente rileva che la camera di consiglio è indicata nellasentenza impugnata in data 9-1-2024 e lamenta che “sempre pertabulas, il Collegio risulta essere stato composto in data 13-01-2024,successivamente, pertanto, alla emissione della sentenza”, inviolazione delle norme relative alla costituzione del giudice.Il motivo è in primo luogo inammissibile per le modalità con lequali è formulato, non rispettose dell’art. 366 co. 1 n.6 cod. proc. civ.,in quanto la ricorrente non specifica da quale atto risulterebbe che ilcollegio era stato “composto” il 13-1-2024. Ciò che risulta dagli atti èesclusivamente che l’udienza di precisazione delle conclusioni si erasvolta il 27-6-2023 ex art. 127-ter cod. proc. civ., avanti il Collegionella stessa composizione che ha pronunciato la sentenza impugnata.Per altro verso, come già evidenziato nella proposta di definizioneaccelerata, secondo la stessa prospettazione della ricorrente si potevaal più essere verificato un errore nell’indicazione della data dideliberazione (9 anziché 13 gennaio 2024); però la data diNumero registro generale 18485/2024Numero sezionale 604/2026Numero di raccolta generale 7993/2026Data pubblicazione 31/03/2026deliberazione della sentenza, a differenza della data di pubblicazione -che ne segna il momento di acquisto della rilevanza giuridica- non è unelemento essenziale dell’atto processuale, sicché tanto la suamancanza, quanto la sua erronea indicazione non integrano ipotesi dinullità, ma costituiscono fattispecie di mero errore materiale (Cass.Sez. 5 20-9-2017 n. 21806, Cass. Sez. 3 12-4-2013 n. 8942, Cass.Sez. L 29-5-2012 n. 8529).2.Con il secondo motivo, intitolato “violazione dell’art. 360 c.p.c.n. 3 e 4 per violazione delle norme sulla formazione della prova e sullasua interpretazione, ex artt. 2697 c.c. e 115 c.p.c., nonché 116 c.p.c.”,la ricorrente sostiene che il ragionamento svolto dalla Corte d’appelloin ordine alla mancata specifica contestazione dei fatti comporti laviolazione dell’art. 2697 cod. civ., perché si risolve nel ritenere provatotutto ciò che non è contestato.Il motivo in primo luogo è inammissibile per le modalità con lequali è formulato, in palese violazione dell’art. 366 co. 1 n. 6 cod. proc.civ., facendo soltanto generico riferimento al fatto che la Corted’appello abbia applicato il principio di non contestazione, senza alcunospecifico riferimento alle statuizioni oggetto di censura, nonostante lasentenza impugnata tratti della questione da pag. 6 a pag. 12.Inoltre, a fronte del dato che la sentenza impugnata haespressamente esaminato la condotta della società [OSCURATO:PERSONA], chenon solo non aveva contestato i fatti specificamente allegati dallasocietà Pato, ma aveva anche espressamente dichiarato, nelle noteriepilogative depositate il 24-10-2016 (a distanza di quindici annidall’inizio della causa) di non contestare l’esecuzione dei lavori, lededuzioni della ricorrente, nella loro genericità, non sono idonee a fareemergere alcuna violazione delle disposizioni indicate.Infatti, come già evidenziato nella proposta di definizioneaccelerata, la sentenza ha esposto e fatto applicazione di principiNumero registro generale 18485/2024Numero sezionale 604/2026Numero di raccolta generale 7993/2026Data pubblicazione 31/03/2026consolidati nella giurisprudenza di legittimità, secondo i quali ilconvenuto, anche anteriormente alla formale introduzione del principiodi non contestazione a seguito della modifica dell’art. 115 cod. proc.civ., era tenuto a prendere posizione, in modo chiaro e analitico, suifatti posti dall’attore a fondamento della sua domanda, i quali devonoritenersi ammessi, senza necessità di prova, ove la parte, nellacomparsa di costituzione e risposta, si sia limitata a negaregenericamente la sussistenza dei presupposti per l’accoglimento delladomanda, senza elevare contestazione chiara e specifica; questo oneresi coordina con quello di allegazione dei fatti di causa che incombesull’attore, sicché la mancata allegazione puntuale di tali fatti esonerail convenuto, che abbia genericamente negato il fatto altrettantogenericamente allegato, dall’onere di compiere una contestazionecircostanziata (Sez. 6-3 23-3-2022 n. 9439, Cass. Sez. 2 25-1-2022 n.2223, Cass., Cass. Sez. 6-3 26-11-2020 n. 26908, Cass. Sez. 3 6-10-2015 n. 19896).3.Con il terzo motivo, intitolato “violazione dell’art. 360 c.p.c. n. 3e 4 c.p.c. correlato all’art. 2697 c.c.”, la ricorrente sostiene che la Corted’appello avrebbe erroneamente fatto derivare la deducibilitàdell’effettiva esecuzione delle prestazioni derivanti dal contratto dinoleggio, dalla mera sussistenza dei requisiti formali del contratto disubappalto; evidenzia che la stessa Pato aveva ammesso che vi eranostati due contratti e il fatto che il contratto di subappalto non fossestato ritenuto valido ed efficace non poteva fare rientrareautomaticamente nel contratto di noleggio a caldo tutte le prestazionieseguite da Pato nel rapporto con [OSCURATO:PERSONA], in mancanza dispecifica prova sul punto.4.Con il quarto motivo, intitolato “violazione dell’art. 360 nn. 3 e4 c.p.c. Erronea valutazione in procedendo della prova testimoniale”,la ricorrente sostiene che la Corte d’appello sarebbe cadutaNumero registro generale 18485/2024Numero sezionale 604/2026Numero di raccolta generale 7993/2026Data pubblicazione 31/03/2026nell’equivoco procedurale di ritenere che la testimonianza sull’avvenutaeffettuazione da parte di Pato di alcune prestazioni dovesse ancorareal contratto di noleggio la regolamentazione del costo dellaprestazione, pur in mancanza di prova testimoniale sul punto, comeaveva messo in rilievo il Tribunale.Entrambi i motivi, esaminati unitariamente stante la continuità diargomentazioni, sono inammissibili in quanto, come già evidenziatonella proposta di definizione accelerata, sotto lo schermo dellaviolazione di legge, intendono esclusivamente ottenere una diversalettura in fatto delle risultanze probatorie, in termini estranei al giudiziodi legittimità.Con riguardo al terzo motivo, si rammenta che la violazionedell’art. 2697 cod. civ. è configurabile solo nell’ipotesi in cui il giudiceabbia attribuito l’onere della prova a una parte diversa da quella chene era onerata e non invece nel caso in cui oggetto di censura sia lavalutazione che il giudice abbia dato delle prove offerte dalle parti(Cass. Sez. 3 29-5-2018 n. 13395, Cass. Sez. Sez. 3 17-6-2013 n.15107), come avvenuto nella fattispecie.Con riguardo al quarto motivo, l’affermazione dell’erroneavalutazione in procedendo della prova testimoniale, oltre a risultareinidonea all’individuazione delle disposizioni asseritamente violate, èanche letteralmente finalizzata a ottenere una valutazione delleemergenze probatorie diversa da quella eseguita dalla Corte d’appello,in termini inammissibili in sede di legittimità.La sentenza impugnata ha accertato in fatto, non solo facendoapplicazione del principio di non contestazione, ma anche sulla basedelle dichiarazioni testimoniali e delle produzioni documentali, che leparti avevano concluso un unico contratto di “nolo a caldo”, che leprestazioni erano state eseguite dalla società Pato in esecuzione di quelNumero registro generale 18485/2024Numero sezionale 604/2026Numero di raccolta generale 7993/2026Data pubblicazione 31/03/2026contratto e perciò le spettava il relativo corrispettivo, conteggiato inbase alle previsioni contrattuali.Le doglianze sono in sostanza svolte dalla ricorrente per il fattoche il risultato al quale è giunta la Corte d’appello è stato diverso daquello del Tribunale, ma si tratta all’evidenza di dato in sé insignificantein questa sede, in quanto il giudizio è esente da vizi logici e giuridici.Infatti, sono riservate al giudice di merito l’interpretazione e lavalutazione del materiale probatorio, il controllo dell’attendibilità edella concludenza delle prove e la scelta, tra le risultanze probatorie,di quelle ritenute idonee a dimostrare i fatti in discussione, nonché lascelta delle prove ritenute idonee alla formazione del proprioconvincimento; è insindacabile in sede di legittimità il peso probatoriodi alcune testimonianze rispetto ad altre, in base al quale il giudice disecondo grado sia pervenuto a un giudizio logicamente motivato,anche diverso da quello del giudice di primo grado (Cass. Sez. 2 8-8-2019 n. 21187, Cass. Sez. L 10-6-2014 n. 13054, Cass. Sez. 2 28-1-2004 n. 1554).In conclusione, il ricorso è integralmente rigettato.Le spese seguono la soccombenza.Inoltre, poiché il ricorso è deciso in conformità alla propostaformulata ex art. 380-bis cod. proc. civ., devono essere applicati, comeprevisto dal comma terzo dello stesso art. 380-bis cod. proc. civ., ilterzo e il quarto comma dell’art. 96 cod. proc. civ., con la conseguentecondanna della ricorrente al pagamento a favore della controricorrentedi somma equitativamente determinata nella misura di cui indispositivo, nonché al pagamento di ulteriore somma a favore dellacassa delle ammende.Come evidenziato da Cass. Sez. U 27-9-2023 n. 27433 e Cass.Sez. U 13-10-2023 n. 28540, l’art. 380-bis co.3 cod. proc. civ.,richiamando, per i casi di conformità tra proposta e decisione finale,Numero registro generale 18485/2024Numero sezionale 604/2026Numero di raccolta generale 7993/2026Data pubblicazione 31/03/2026l’art. 96 co. 3 e 4 cod. proc. civ., codifica, attraverso una valutazionelegale tipica compiuta dal legislatore, un’ipotesi di abuso del processo,giacché non attenersi alla delibazione del proponente che troviconferma nella decisione finale lascia presumere una responsabilitàaggravata.Infine, in considerazione dell’esito del ricorso, ai sensi dell’art. 13co. 1-quater d.P.R. 30 maggio 2002 n. 115 si deve dare atto dellasussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da partedella ricorrente, di ulteriore importo a titolo di contributo unificato paria quello previsto per il ricorso ai sensi del comma 1-bis dello stessoart. 13, se dovuto. P.Q.MLa Corte rigetta il ricorso;condanna la ricorrente alla rifusione a favore della controricorrentedelle spese del giudizio di legittimità, che liquida in € 200,00 per esborsied € 7.600,00 per compensi, oltre 15% dei compensi a titolo dirimborso forfettario delle spese, iva e cpa ex lege;condanna altresì la ricorrente ex art. 96 co. 3 e 4 cod. proc. civ. alpagamento di € 5.000,00 a favore della controricorrente e di €3.000,00 a favore della cassa delle ammende.Sussistono ex art.13 co.1-quater d.P.R. 30 maggio 2002 n.115 ipresupposti processuali per il versamento da parte della ricorrente diulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previstoper il ricorso ai sensi del co.1-bis dello stesso art. 13, se dovuto.Così deciso in Roma, nella camera di consiglio della seconda sezionecivile della Corte di cassazione il giorno 11-3-2026Il PresidenteGiuseppe Grasso
Sentenza Cassazione n. 07993/2026 — Fons Iuris — Fons Iuris