CassazionesentenzaSezione 6Decisione del 13 dicembre 2021
Cassazione n. 08884/2022
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 14/4/2021 del Giudice per le indagini preliminari del Tribunale di Perugia visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal componente [OSCURATO:PERSONA]; letta la requisitoria del Pubblico Ministero, in persona del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore generale [OSCURATO:PERSONA], che ha concluso chiedendo dichiararsi l'inammissibilità del ricorso; In procedimento svolto ai sensi dell'art. 23, commi 8 e 9, d.-l. 28 ottobre 2020, n.137 conv. in legge 18 dicembre 2020, n. 176. [OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA] 1. Con la sentenza in epigrafe il Giudice per le indagini preliminari del Tribunale di Perugia, su accordo delle parti, ha applicato a [OSCURATO:PERSONA] la pena concordata in relazione al delitto di cui all'art. 73 d.P.R. 9 ottobre 1990 n. 309 per detenzione illecita a fini di spaccio di circa 3,360 chilogrammi lordi di stupefacente del tipo cocaina, trasportati su un'autovettura, disponendo anche la confisca della somma di 830 euro in sequestro. 2. Avverso la sentenza ha proposto ricorso per cassazione l'imputato che con atto del difensore deduce: 2.1. Con il primo motivo, mancanza della motivazione in ordine alle cause di proscioglimento ai sensi dell'art. 129 cod. proc. pen. 2.2. Con il secondo motivo, violazione dell'art. 240 cod. pen. e vizio cumulativo della motivazione in ordine alla disposta confisca del denaro sequestrato all'imputato, mancando il nesso di pertinenzialità di essa rispetto al reato e risultando provata la lecita provenienza da lavoro. 3. Il ricorso è solo in parte fondato. 4. Il primo motivo è proposto al di fuori dei casi previsti dalla legge in quanto è inammissibile il ricorso per cassazione avverso la sentenza applicativa della pena con cui si deduca il vizio di violazione di legge per la mancata verifica dell'insussistenza di cause di proscioglimento ex art. 129 cod., atteso che l'art. 448, comma 2-bis, cod. proc. pen., introdotto dalla legge 23 giugno 2017 n. 103, limita l'impugnabilità della pronuncia alle sole ipotesi di violazione di legge in esso tassativamente indicate (Sez. 6, n. 1032 del 07/11/2019 Cc. (dep. 2020), Pierri, Rv. 278337). 5. Il secondo motivo è fondato. 6. Il giudice di merito ha disposto la confisca della somma di denaro in sequestro in quanto profitto o prezzo del reato commesso. 3. Ritiene il Collegio che, nella specie, privo di giustificazione è il nesso di derivazione o il collegamento della somma di denaro sequestrata con la condotta di sola detenzione illecita dello stupefacente contestata nella specie. 4. Ne consegue l'annullamento della sentenza impugnata limitatamente alla disposta confisca della somma di denaro in sequestro con rinvio per nuovo giudizio sul punto al Giudice per le indagini preliminari del Tribunale di Perugia. Nel resto il ricorso deve essere dichiarato inammissibile. P.Q.M. Annulla la sentenza impugnata limitatamente alla confisca del denaro e rinvia per nuovo giudizio sul punto al G1P del Tribunale di Perugia. Dichiara inammissibile nel resto il ricorso. Così deciso il 13/12/2021. [OSCURATO:PERSONA] estensore [OSCURATO:PERSONA] , e Ang lo [OSCURATO:PERSONA] olo DEPOSIT