CassazionesentenzaSezione 7Decisione del 13 settembre 2023
Cassazione n. 42788/2023
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 16/12/2022 della CORTE APPELLO di BARIdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; OSSERVA 1. Rilevato che [OSCURATO:PERSONA] ricorre avverso la sentenza della Corte di appello di Bari i che ha confermato la condanna riportata dal predetto in primo grado in ordine ai reati di cui all'art. 455 cod. pen.; 2. Ritenuto che il primo motivo di ricorso, con cui si denunciano carenze motivazionali relative ad una sentenza di cui all'art. 444 cod. proc. pen., quando a ben guardare il procedimento si è svolto con le formalità del rito ordinario, è generico per indeterminatezza, ossia privo dei requisiti prescritti dall'art. 581, comma 1, lett. c) cod. proc. pen. in quanto, a fronte di una motivazione della sentenza impugnata logicamente corretta, non indica gli elementi che sono alla base della censura formulata, non consentendo al giudice dell'impugnazione di individuare i rilievi mossi ed esercitare il proprio sindacato. In verità, il ricorso appare del tutto decontestualizzato rispetto al provvedimento impugnato; 3. Rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. P. Q. M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della cassa delle ammende. Così deciso il 13 settembre 2023 Il Consigliere estensore Il Presidente