Torna alla ricerca
CassazionedecretoSezione 2Decisione del 15 febbraio 2023

Cassazione n. 22960/2023

Testo disponibile della fonte

Testo disponibile della fonte

la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da Procuratore della Repubblica presso il Tribunale di [OSCURATO:PERSONA] nel procedimento a carico di [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] rappresentato ed assistito dall'avv. [OSCURATO:PERSONA], di fiducia avverso la ordinanza n. 362/22 in data 05/10/2022 del Tribunale di [OSCURATO:PERSONA], prima sezione penale; visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; preso atto che il procedimento viene trattato con contraddittorio scritto ai sensi dell'art. 23, comma 8, D.L. n. 137/2020, convertito nella L. 18/12/2020, n. 176 (così come modificato per il termine di vigenza dall'art. 16 del D.L. [OSCURATO:DATA_NASCITA], n. 228, convertito nella L. 25/02/2022 n. 15); letta la memoria difensiva nell'interesse di [OSCURATO:PERSONA] in data [OSCURATO:DATA_NASCITA]; udita la relazione svolta dal consigliere [OSCURATO:PERSONA]; letta la requisitoria scritta con la quale il Sostituto procuratore generale, [OSCURATO:PERSONA], ha concluso chiedendo di dichiararsi l'inammissibilità del ricorso. /1 ( [OSCURATO:PERSONA]

1. Con ordinanza in data 16/09/2022, il Tribunale di [OSCURATO:PERSONA], in accoglimento dell'istanza di riesame presentata ai sensi dell'art. 322 cod. proc. pen. nell'interesse di [OSCURATO:PERSONA] avverso il decreto del Giudice per le indagini preliminari presso il Tribunale di [OSCURATO:PERSONA] in data [OSCURATO:DATA_NASCITA] con il quale era stato disposto, ai sensi dell'art. 640-quater cod. pen., il sequestro preventivo diretto e per equivalente del profitto del reato di cui all'art. 640, primo e secondo comma, n. 1, cod. pen. nei limiti della somma di euro 1.283,00, annullava il provvedimento impugnato.

Secondo il Tribunale "... non appare emergere indizio alcuno dagli esiti dell'attività investigativa espletata, i quali ... appaiono maggiormente indicativi di un sistema caratterizzato da confusione organizzativa ed operativa, nonché da omissioni di controlli verosimilmente anche colposi, in tale foriero senza dubbio di irregolarità amministrative anche rilevanti che hanno potuto condurre alla corresponsione ai lavoratori socialmente utili di emolumenti non dovuti, senza che però, proprio per la gestione molto approssimativa della complessiva situazione e della complessiva posizione dei lavoratori ... presso l'ente locale ..., ciò possa interpretarsi come univocamente indicativo con apprezzabile grado di probabilità di un doloso e preordinato intento fraudolento in danno dell'ente locale ovvero dell'INPS comune alla quasi totalità dei responsabili dei diversi settori del comune di Casal di Principe e alla quasi totalità dei lavoratori socialmente utili".

2. Avverso la predetta ordinanza, il Procuratore della Repubblica presso il Tribunale di [OSCURATO:PERSONA] ha proposto ricorso per cassazione, per il sottoindicato unico motivo che viene di seguito enunciato nei limiti strettamente necessari per la motivazione ex art. 173 disp. att. cod. proc. pen.: motivazione illogica e contraddittoria per aver omesso di considerare alcuni fondamentali elementi indiziari, e segnatamente: -la nota n. 11574/20 del Segretario generale dr.ssa Terranova del 23/04/2020 indirizzata ai Responsabili di Area, al Sindaco e alla Giunta comunale; -la nota n. 12069/20 del Segretario generale dr.ssa Terranova del 01/05/2020 indirizzata ai Responsabili di Area, al Sindaco e alla Giunta comunale; -la nota n. 20639/20 del Segretario generale dr.ssa Terranova del 02/08/2020 indirizzata al Responsabile del [OSCURATO:PERSONA], al Responsabile del Settore LL.PP., al Responsabile della [OSCURATO:PERSONA], al Sindaco e alla Giunta comunale; -la nota n. 26877/20 del Segretario generale dr.ssa Terranova del 19/10/2020 indirizzata ai Responsabili di unità organizzativa, al Presidente del consiglio comunale, al Sindaco, al Nucleo valutazione, al Collegio dei revisori dei conti.In realtà, nel Comune di Casal di Principe, la disorganizzazione costituiva l'alibi per mascherare l'esistenza di un vero e proprio sistema truffaldino, eretto al fine di favorire i lavoratori socialmente utili ai quali era garantito un appannaggio gratuito ovvero un proprio ammortizzatore sociale di creazione locale ma di natura del tutto illecita.

Quanto dedotto dal Tribunale del riesame omette di considerare come la confusione e l'approssimazione esistente nel Comune di Casal di Principe costituisse le fondamenta di un'artata strategia per difendersi dalle eventuali obiezioni sollevate in occasione di indagini di ogni tipo, potendosi all'uopo richiamare quanto emerso dall'analisi delle chat scaricate dal cellulare di [OSCURATO:PERSONA] (Responsabile del settore personale e finanziario del Comune) e quanto si ricava dal contenuto di quella intercorsa con tale [OSCURATO:PERSONA] il giorno [OSCURATO:DATA_NASCITA].

Ciò premesso, passando a considerare la posizione di [OSCURATO:PERSONA], si evidenzia che, contrariamente a quanto affermato dal Tribunale nel provvedimento impugnato nel quale sono trasfuse soltanto le argomentazioni difensive, le investigazioni svolte hanno consentito di appurare dall'analisi dei "cartellini presenza", che allo stesso è stato riconosciuto reiteratamente un corrispettivo per ore d'integrazione oraria superiore rispetto a quello dovuto, anche in periodi antecedenti e successivi alla emergenza Covid, quindi con sistematica eccedenza tra quanto artificiosamente rappresentato e quanto verificatosi in concreto in termini di prestazione lavorativa. [OSCURATO:PERSONA]

1. Il ricorso è inammissibile.

2. Appare opportuno premettere che, il ricorso per cassazione contro ordinanze emesse in materia di sequestro preventivo o probatorio, è ammesso solo per violazione di legge; in tale nozione si devono ricomprendere sia gli erro res in iudicando o in procedendo, sia quei vizi della motivazione così radicali da rendere l'apparato argomentativo posto a sostegno del provvedimento del tutto mancante o privo dei requisiti minimi di coerenza, completezza e ragionevolezza e quindi inidoneo a rendere comprensibile l'itinerario logico seguito dal giudice (cfr., Sez. 2, n. 18951 del 14/03/2017, Napoli, Rv. 269656; Sez. 3, n. 4919 del 14/07/2016, dep. 2017, Faiella, Rv. 269296).

Pertanto, in tema di misure cautelari reali, costituisce violazione di legge deducibile mediante ricorso per cassazione soltanto l'inesistenza o la mera apparenza della motivazione, ma non anche la sua illogicità manifesta, ai sensi dell'art. 606, comma 1, lettera e), cod. proc. pen. (cfr., Sez. 2, n. 5807 del 18/01/2017, Zaharia, Rv. 269119; Sez. 2, n. 18951 del 14/03/2017, Napoli, Rv. 269656; Sez. 6, n. 6589 del 10/01/2013, Gabriele, Rv. 254893; Sez. 5, n. 35532 del 25/06/2010, Angelini, Rv. 248129; Sez. 6, n. 7472 del 21/01/2009, Vespoli, Rv. 242916; Sez. 5, n. 43068 del 13/10/2009, Bosi, Rv. 245093; Sez.

U, n. 25932 del 29/05/2008, Ivanov, Rv. 239692; Sez.

U, 29/5/2008 n. 25933, Malgioglio, non massinnata sul punto; Sez.

U, n. 5876 del 28/1/2004, Bevilacqua, Rv. 226710).

2.1. Secondo ormai risalente giurisprudenza di legittimità nella sua massima espressione nomofilattica, le condizioni generali per l'applicabilità delle misure cautelari personali, indicate nell'art. 273 cod. proc. pen., non sono estensibili, per le loro peculiarità, alle misure cautelari reali; di conseguenza ai fini della doverosa verifica della legittimità del provvedimento con il quale sia stato ordinato il sequestro preventivo di un bene pertinente ad uno o più reati, il controllo del giudice del riesame non può investire, in relazione alle misure cautelari reali, la concreta fondatezza di un'accusa, ma deve limitarsi all'astratta possibilità di sussumere il fatto attribuito ad un soggetto in una determinata ipotesi di reato (Sez.

U, n. 4 del 25/03/1993, Gifuni, Rv. 193118).

Tale principio è stato successivamente ribadito, precisandosi che la verifica delle condizioni di legittimità della misura cautelare da parte del Tribunale del riesame o della Suprema Corte non può tradursi in anticipata decisione della questione di merito concernente la responsabilità della persona sottoposta ad indagini in ordine al reato oggetto di investigazione, ma deve limitarsi al controllo di compatibilità tra la fattispecie concreta e quella legale, rimanendo preclusa ogni valutazione riguardo alla sussistenza degli indizi di colpevolezza ed alla gravità degli stessi (Sez.

U, n. 7 del 23/02/2000, Mariano, Rv. 215840).

Successivamente la sentenza «Capasso» (Sez.

U, n. 18954 del 31/03/2016) ha affrontato l'argomento della rilevanza degli indizi in materia di misure cautelari reali, collocando questo tema degli indizi al di fuori della nozione di fumus commissi delicti, che dà corpo al nesso di pertinenzialità fra il bene sequestrato e la fattispecie concreta di reato di riferimento, e ribadendo che le condizioni generali per l'applicabilità delle misure cautelari personali, previste dall'art. 273 cod. proc. pen., non sono estensibili, per le loro peculiarità, alle misure cautelari reali; è preclusa per queste ultime, in sede di verifica della legittimità del provvedimento di sequestro preventivo, ogni valutazione sulla sussistenza dei gravi indizi di colpevolezza a carico degli indagati e sulla loro gravità.

Nel medesimo contesto, si è, tuttavia, riconosciuto che il sequestro preventivo e quello probatorio, nel presupporre l'esplicitazione della sussistenza di un reato in concreto mediante la esposizione e la valutazione degli elementi in tal senso significativi, comportano, per l'autorità giudiziaria che li dispone, il dovere di verifica - non più concepibile in termini solo astratti - della compatibilità e congruità degli elementi addotti dalla accusa (e della parte privata ove esistenti) con la fattispecie penale oggetto di contestazione.

2.2. Inoltre, la Corte costituzionale nell'ordinanza n. 153 del [OSCURATO:DATA_NASCITA], tornando sul tema, ha riconosciuto che l'assetto normativo differenziato delle misure cautelari reali (per le quali non è richiesto il presupposto della gravità indiziaria) e quello delle cautele personali non è comunque incompatibile e non preclude l'indagine (negli ovvi limiti propri del giudizio di riesame delle misure cautelari reali) e la verifica «nel singolo caso concreto» del «fumus» del reato ipotizzato dall'accusa, comprensivo dei riferimenti all'eventuale difetto di elemento soggettivo, purché emergente «ictu ocu/i», indagine e verifica che anzi possono rendersi doverose.

Nella giurisprudenza più recente di questa Suprema Corte si è così delineato il principio che ai fini dell'emissione del sequestro preventivo il giudice deve valutare la sussistenza in concreto del fumus commissi delicti attraverso una verifica puntuale e coerente delle risultanze processuali, tenendo nel debito conto le contestazioni difensive sull'esistenza della fattispecie dedotta, all'esito della quale si possa sussumere la fattispecie concreta in quella legale e valutare la plausibilità di un giudizio prognostico in merito alla probabile condanna dell'imputato (Sez. 6, n. 49478 del 21/10/2015, Macchione, Rv. 265433).

La valutazione di insussistenza del presupposto del fumus commissi delicti e l'esclusione dei gravi indizi di colpevolezza presuppongono quindi un giudizio di incompatibilità con la stessa astratta configurabilità della fattispecie criminosa che costituisce requisito essenziale per l'applicabilità della misura cautelare reale (Sez. 6, n. 20839 del 07/02/2018, Bagalà, Rv. 272954).

Di conseguenza, la verifica del giudice del riesame, ancorché non debba tradursi nel sindacato sulla concreta fondatezza dell'accusa, deve, tuttavia, accertare la possibilità di sussumere il fatto, così come contestato e prospettato, in una determinata ipotesi di reato; ai fini dell'individuazione del fumus commissi delicti, non può essere sufficiente la mera «postulazione» dell'esistenza del reato, da parte del pubblico ministero, in quanto il giudice, nella motivazione dell'ordinanza, deve rappresentare le concrete risultanze processuali e la situazione emergente dagli elementi forniti dalle parti, che dimostra indiziariamente la congruenza dell'ipotesi di reato prospettata rispetto ai fatti cui si riferisce la misura cautelare reale (Sez. 5, n. 28515 del 21/05/2014, Ciampani, Rv. 260921; nello stesso sostanziale senso, Sez. 6, n. 18183 del 23/11/2017, dep. 2018, Polifroni; Sez. 2, n. 18331 del 22/04/2016, Iommi, Rv. 266896).

2.3. In ogni caso, occorre attribuire rilievo a circostanze che incidono, in concreto, nella valutazione del fumus commissi delicti, specie alla luce della giurisprudenza più recente, secondo cui il Tribunale del riesame, nel verificare i presupposti per l'adozione di una misura cautelare reale, non può avere riguardo alla sola astratta configurabilità del reato, ma deve valutare, in modo puntuale e coerente, tutte le risultanze processuali, e quindi non solo gli elementi probatori offerti dalla pubblica accusa, ma anche le confutazioni e gli elementi offerti dagli indagati che possano avere influenza sulla configurabilità e sulla sussistenza del fumus del reato contestato.

3. Fermo quanto precede, rileva il Collegio come, nel caso di specie, non appare ricorrere alcuna violazione di legge sia in relazione alla motivazione dell'ordinanza impugnata sia alla dedotta omessa valutazione di elementi decisivi.

Invero, la motivazione non appare presentare vizi di tale gravità da ricondursi alla assenza o mera apparenza della motivazione avendo il Tribunale dato adeguatamente conto degli elementi posti a fondamento della decisione.

Inoltre, per quanto riguarda la dedotta omessa motivazione di elementi decisivi - pur a prescindere dalla verifica dell'adempimento dell'onere comunicativo da parte del ricorrente, che, ai sensi dell'art. 325, comma 1, cod. proc. pen., lamenti l'omesso esame dei punti decisivi per l'accertamento del fatto sui quali è stata fondata l'emissione di un decreto di sequestro preventivo (Sez. 3, n. 38850 del 04/12/2017, dep. 2018, Castiglia, Rv. 273812, onere che si sostanzia: a) nell'allegare al ricorso l'elemento indiziario dirimente di cui eccepisce l'omesso esame; b) nel dare prova della sua effettiva esistenza tra gli atti trasmessi al tribunale del riesame o comunque della sua acquisizione nel corso dell'udienza camerale; c) nello spiegarne la natura decisiva alla luce sia della limitata cognizione del giudice del riesame) - la censura appare diretta a sollecitare una diversa valutazione nel merito della portata di elementi indiziari, a fronte dell'esame e del richiamo delle risultanze investigative esposte dal giudice per le indagini preliminari nel provvedimento di sequestro, nel quale si operava tra gli altri un espresso riferimento alle segnalazioni della Segretaria Generale del Comune - da parte del Tribunale.

4. La qualità di parte pu

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da Procuratore della Repubblica presso il Tribunale di [OSCURATO:PERSONA] nel procedimento a carico di [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] rappresentato ed assistito dall'avv. [OSCURATO:PERSONA], di fiducia avverso la ordinanza n. 362/22 in data 05/10/2022 del Tribunale di [OSCURATO:PERSONA], prima sezione penale; visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; preso atto che il procedimento viene trattato con contraddittorio scritto ai sensi dell'art. 23, comma 8, D.L. n. 137/2020, convertito nella L. 18/12/2020, n. 176 (così come modificato per il termine di vigenza dall'art. 16 del D.L. [OSCURATO:DATA_NASCITA], n. 228, convertito nella L. 25/02/2022 n. 15); letta la memoria difensiva nell'interesse di [OSCURATO:PERSONA] in data [OSCURATO:DATA_NASCITA]; udita la relazione svolta dal consigliere [OSCURATO:PERSONA]; letta la requisitoria scritta con la quale il Sostituto procuratore generale, [OSCURATO:PERSONA], ha concluso chiedendo di dichiararsi l'inammissibilità del ricorso. /1 ( [OSCURATO:PERSONA] 1. Con ordinanza in data 16/09/2022, il Tribunale di [OSCURATO:PERSONA], in accoglimento dell'istanza di riesame presentata ai sensi dell'art. 322 cod. proc. pen. nell'interesse di [OSCURATO:PERSONA] avverso il decreto del Giudice per le indagini preliminari presso il Tribunale di [OSCURATO:PERSONA] in data [OSCURATO:DATA_NASCITA] con il quale era stato disposto, ai sensi dell'art. 640-quater cod. pen., il sequestro preventivo diretto e per equivalente del profitto del reato di cui all'art. 640, primo e secondo comma, n. 1, cod. pen. nei limiti della somma di euro 1.283,00, annullava il provvedimento impugnato. Secondo il Tribunale "... non appare emergere indizio alcuno dagli esiti dell'attività investigativa espletata, i quali ... appaiono maggiormente indicativi di un sistema caratterizzato da confusione organizzativa ed operativa, nonché da omissioni di controlli verosimilmente anche colposi, in tale foriero senza dubbio di irregolarità amministrative anche rilevanti che hanno potuto condurre alla corresponsione ai lavoratori socialmente utili di emolumenti non dovuti, senza che però, proprio per la gestione molto approssimativa della complessiva situazione e della complessiva posizione dei lavoratori ... presso l'ente locale ..., ciò possa interpretarsi come univocamente indicativo con apprezzabile grado di probabilità di un doloso e preordinato intento fraudolento in danno dell'ente locale ovvero dell'INPS comune alla quasi totalità dei responsabili dei diversi settori del comune di Casal di Principe e alla quasi totalità dei lavoratori socialmente utili". 2. Avverso la predetta ordinanza, il Procuratore della Repubblica presso il Tribunale di [OSCURATO:PERSONA] ha proposto ricorso per cassazione, per il sottoindicato unico motivo che viene di seguito enunciato nei limiti strettamente necessari per la motivazione ex art. 173 disp. att. cod. proc. pen.: motivazione illogica e contraddittoria per aver omesso di considerare alcuni fondamentali elementi indiziari, e segnatamente: -la nota n. 11574/20 del Segretario generale dr.ssa Terranova del 23/04/2020 indirizzata ai Responsabili di Area, al Sindaco e alla Giunta comunale; -la nota n. 12069/20 del Segretario generale dr.ssa Terranova del 01/05/2020 indirizzata ai Responsabili di Area, al Sindaco e alla Giunta comunale; -la nota n. 20639/20 del Segretario generale dr.ssa Terranova del 02/08/2020 indirizzata al Responsabile del [OSCURATO:PERSONA], al Responsabile del Settore LL.PP., al Responsabile della [OSCURATO:PERSONA], al Sindaco e alla Giunta comunale; -la nota n. 26877/20 del Segretario generale dr.ssa Terranova del 19/10/2020 indirizzata ai Responsabili di unità organizzativa, al Presidente del consiglio comunale, al Sindaco, al Nucleo valutazione, al Collegio dei revisori dei conti.In realtà, nel Comune di Casal di Principe, la disorganizzazione costituiva l'alibi per mascherare l'esistenza di un vero e proprio sistema truffaldino, eretto al fine di favorire i lavoratori socialmente utili ai quali era garantito un appannaggio gratuito ovvero un proprio ammortizzatore sociale di creazione locale ma di natura del tutto illecita. Quanto dedotto dal Tribunale del riesame omette di considerare come la confusione e l'approssimazione esistente nel Comune di Casal di Principe costituisse le fondamenta di un'artata strategia per difendersi dalle eventuali obiezioni sollevate in occasione di indagini di ogni tipo, potendosi all'uopo richiamare quanto emerso dall'analisi delle chat scaricate dal cellulare di [OSCURATO:PERSONA] (Responsabile del settore personale e finanziario del Comune) e quanto si ricava dal contenuto di quella intercorsa con tale [OSCURATO:PERSONA] il giorno [OSCURATO:DATA_NASCITA]. Ciò premesso, passando a considerare la posizione di [OSCURATO:PERSONA], si evidenzia che, contrariamente a quanto affermato dal Tribunale nel provvedimento impugnato nel quale sono trasfuse soltanto le argomentazioni difensive, le investigazioni svolte hanno consentito di appurare dall'analisi dei "cartellini presenza", che allo stesso è stato riconosciuto reiteratamente un corrispettivo per ore d'integrazione oraria superiore rispetto a quello dovuto, anche in periodi antecedenti e successivi alla emergenza Covid, quindi con sistematica eccedenza tra quanto artificiosamente rappresentato e quanto verificatosi in concreto in termini di prestazione lavorativa. [OSCURATO:PERSONA] 1. Il ricorso è inammissibile. 2. Appare opportuno premettere che, il ricorso per cassazione contro ordinanze emesse in materia di sequestro preventivo o probatorio, è ammesso solo per violazione di legge; in tale nozione si devono ricomprendere sia gli erro res in iudicando o in procedendo, sia quei vizi della motivazione così radicali da rendere l'apparato argomentativo posto a sostegno del provvedimento del tutto mancante o privo dei requisiti minimi di coerenza, completezza e ragionevolezza e quindi inidoneo a rendere comprensibile l'itinerario logico seguito dal giudice (cfr., Sez. 2, n. 18951 del 14/03/2017, Napoli, Rv. 269656; Sez. 3, n. 4919 del 14/07/2016, dep. 2017, Faiella, Rv. 269296). Pertanto, in tema di misure cautelari reali, costituisce violazione di legge deducibile mediante ricorso per cassazione soltanto l'inesistenza o la mera apparenza della motivazione, ma non anche la sua illogicità manifesta, ai sensi dell'art. 606, comma 1, lettera e), cod. proc. pen. (cfr., Sez. 2, n. 5807 del 18/01/2017, Zaharia, Rv. 269119; Sez. 2, n. 18951 del 14/03/2017, Napoli, Rv. 269656; Sez. 6, n. 6589 del 10/01/2013, Gabriele, Rv. 254893; Sez. 5, n. 35532 del 25/06/2010, Angelini, Rv. 248129; Sez. 6, n. 7472 del 21/01/2009, Vespoli, Rv. 242916; Sez. 5, n. 43068 del 13/10/2009, Bosi, Rv. 245093; Sez. U, n. 25932 del 29/05/2008, Ivanov, Rv. 239692; Sez. U, 29/5/2008 n. 25933, Malgioglio, non massinnata sul punto; Sez. U, n. 5876 del 28/1/2004, Bevilacqua, Rv. 226710). 2.1. Secondo ormai risalente giurisprudenza di legittimità nella sua massima espressione nomofilattica, le condizioni generali per l'applicabilità delle misure cautelari personali, indicate nell'art. 273 cod. proc. pen., non sono estensibili, per le loro peculiarità, alle misure cautelari reali; di conseguenza ai fini della doverosa verifica della legittimità del provvedimento con il quale sia stato ordinato il sequestro preventivo di un bene pertinente ad uno o più reati, il controllo del giudice del riesame non può investire, in relazione alle misure cautelari reali, la concreta fondatezza di un'accusa, ma deve limitarsi all'astratta possibilità di sussumere il fatto attribuito ad un soggetto in una determinata ipotesi di reato (Sez. U, n. 4 del 25/03/1993, Gifuni, Rv. 193118). Tale principio è stato successivamente ribadito, precisandosi che la verifica delle condizioni di legittimità della misura cautelare da parte del Tribunale del riesame o della Suprema Corte non può tradursi in anticipata decisione della questione di merito concernente la responsabilità della persona sottoposta ad indagini in ordine al reato oggetto di investigazione, ma deve limitarsi al controllo di compatibilità tra la fattispecie concreta e quella legale, rimanendo preclusa ogni valutazione riguardo alla sussistenza degli indizi di colpevolezza ed alla gravità degli stessi (Sez. U, n. 7 del 23/02/2000, Mariano, Rv. 215840). Successivamente la sentenza «Capasso» (Sez. U, n. 18954 del 31/03/2016) ha affrontato l'argomento della rilevanza degli indizi in materia di misure cautelari reali, collocando questo tema degli indizi al di fuori della nozione di fumus commissi delicti, che dà corpo al nesso di pertinenzialità fra il bene sequestrato e la fattispecie concreta di reato di riferimento, e ribadendo che le condizioni generali per l'applicabilità delle misure cautelari personali, previste dall'art. 273 cod. proc. pen., non sono estensibili, per le loro peculiarità, alle misure cautelari reali; è preclusa per queste ultime, in sede di verifica della legittimità del provvedimento di sequestro preventivo, ogni valutazione sulla sussistenza dei gravi indizi di colpevolezza a carico degli indagati e sulla loro gravità. Nel medesimo contesto, si è, tuttavia, riconosciuto che il sequestro preventivo e quello probatorio, nel presupporre l'esplicitazione della sussistenza di un reato in concreto mediante la esposizione e la valutazione degli elementi in tal senso significativi, comportano, per l'autorità giudiziaria che li dispone, il dovere di verifica - non più concepibile in termini solo astratti - della compatibilità e congruità degli elementi addotti dalla accusa (e della parte privata ove esistenti) con la fattispecie penale oggetto di contestazione. 2.2. Inoltre, la Corte costituzionale nell'ordinanza n. 153 del [OSCURATO:DATA_NASCITA], tornando sul tema, ha riconosciuto che l'assetto normativo differenziato delle misure cautelari reali (per le quali non è richiesto il presupposto della gravità indiziaria) e quello delle cautele personali non è comunque incompatibile e non preclude l'indagine (negli ovvi limiti propri del giudizio di riesame delle misure cautelari reali) e la verifica «nel singolo caso concreto» del «fumus» del reato ipotizzato dall'accusa, comprensivo dei riferimenti all'eventuale difetto di elemento soggettivo, purché emergente «ictu ocu/i», indagine e verifica che anzi possono rendersi doverose. Nella giurisprudenza più recente di questa Suprema Corte si è così delineato il principio che ai fini dell'emissione del sequestro preventivo il giudice deve valutare la sussistenza in concreto del fumus commissi delicti attraverso una verifica puntuale e coerente delle risultanze processuali, tenendo nel debito conto le contestazioni difensive sull'esistenza della fattispecie dedotta, all'esito della quale si possa sussumere la fattispecie concreta in quella legale e valutare la plausibilità di un giudizio prognostico in merito alla probabile condanna dell'imputato (Sez. 6, n. 49478 del 21/10/2015, Macchione, Rv. 265433). La valutazione di insussistenza del presupposto del fumus commissi delicti e l'esclusione dei gravi indizi di colpevolezza presuppongono quindi un giudizio di incompatibilità con la stessa astratta configurabilità della fattispecie criminosa che costituisce requisito essenziale per l'applicabilità della misura cautelare reale (Sez. 6, n. 20839 del 07/02/2018, Bagalà, Rv. 272954). Di conseguenza, la verifica del giudice del riesame, ancorché non debba tradursi nel sindacato sulla concreta fondatezza dell'accusa, deve, tuttavia, accertare la possibilità di sussumere il fatto, così come contestato e prospettato, in una determinata ipotesi di reato; ai fini dell'individuazione del fumus commissi delicti, non può essere sufficiente la mera «postulazione» dell'esistenza del reato, da parte del pubblico ministero, in quanto il giudice, nella motivazione dell'ordinanza, deve rappresentare le concrete risultanze processuali e la situazione emergente dagli elementi forniti dalle parti, che dimostra indiziariamente la congruenza dell'ipotesi di reato prospettata rispetto ai fatti cui si riferisce la misura cautelare reale (Sez. 5, n. 28515 del 21/05/2014, Ciampani, Rv. 260921; nello stesso sostanziale senso, Sez. 6, n. 18183 del 23/11/2017, dep. 2018, Polifroni; Sez. 2, n. 18331 del 22/04/2016, Iommi, Rv. 266896). 2.3. In ogni caso, occorre attribuire rilievo a circostanze che incidono, in concreto, nella valutazione del fumus commissi delicti, specie alla luce della giurisprudenza più recente, secondo cui il Tribunale del riesame, nel verificare i presupposti per l'adozione di una misura cautelare reale, non può avere riguardo alla sola astratta configurabilità del reato, ma deve valutare, in modo puntuale e coerente, tutte le risultanze processuali, e quindi non solo gli elementi probatori offerti dalla pubblica accusa, ma anche le confutazioni e gli elementi offerti dagli indagati che possano avere influenza sulla configurabilità e sulla sussistenza del fumus del reato contestato. 3. Fermo quanto precede, rileva il Collegio come, nel caso di specie, non appare ricorrere alcuna violazione di legge sia in relazione alla motivazione dell'ordinanza impugnata sia alla dedotta omessa valutazione di elementi decisivi. Invero, la motivazione non appare presentare vizi di tale gravità da ricondursi alla assenza o mera apparenza della motivazione avendo il Tribunale dato adeguatamente conto degli elementi posti a fondamento della decisione. Inoltre, per quanto riguarda la dedotta omessa motivazione di elementi decisivi - pur a prescindere dalla verifica dell'adempimento dell'onere comunicativo da parte del ricorrente, che, ai sensi dell'art. 325, comma 1, cod. proc. pen., lamenti l'omesso esame dei punti decisivi per l'accertamento del fatto sui quali è stata fondata l'emissione di un decreto di sequestro preventivo (Sez. 3, n. 38850 del 04/12/2017, dep. 2018, Castiglia, Rv. 273812, onere che si sostanzia: a) nell'allegare al ricorso l'elemento indiziario dirimente di cui eccepisce l'omesso esame; b) nel dare prova della sua effettiva esistenza tra gli atti trasmessi al tribunale del riesame o comunque della sua acquisizione nel corso dell'udienza camerale; c) nello spiegarne la natura decisiva alla luce sia della limitata cognizione del giudice del riesame) - la censura appare diretta a sollecitare una diversa valutazione nel merito della portata di elementi indiziari, a fronte dell'esame e del richiamo delle risultanze investigative esposte dal giudice per le indagini preliminari nel provvedimento di sequestro, nel quale si operava tra gli altri un espresso riferimento alle segnalazioni della Segretaria Generale del Comune - da parte del Tribunale. 4. La qualità di parte pu
Decreto Cassazione n. 22960/2023 — Fons Iuris — Fons Iuris