CassazionesentenzaSezione 6
Cassazione n. 12025/2022
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
seguente ORDINANZA sul ricorso iscritto al n. 22346-2021 R.G. proposto da: AGENZIA DELLE ENTRATE, C.F. 063633911001, in persona del Direttore pro tempore, rappresentata e difesa dall'Avvocatura Generale dello Stato, presso i cui uffici è domiciliata in Roma, alla via dei Portoghesi n. 12; - ricorrente - contro [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] Paolo, rappresentati e difesi, per procura speciale in calce al controricorso, dall'avv. [OSCURATO:PERSONA], presso il cui studio legale, sito in Roma, alla via di [OSCURATO:PERSONA], n. 9, sono elettivamente domiciliati. - controricorrenti - avverso la sentenza n. 638/17/2021 della Commissione tributaria regionale del LAZIO, depositata in data 03/02/2021; udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non partecipata del 23/03/2022 dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; Rilevato che: 1. In controversia avente ad oggetto l'impugnazione di un avviso di accertamento con il quale l'Agenzia delle entrate, Ufficio del Territorio, all'esito del procedimento sulla revisione del classamento delle unità immobiliari site in microzone comunali per le quali si era rilevato un significativo scostamento tra il rapporto valore medio di mercato/valore medio catastale della singola microzona e l'analogo rapporto relativo all'insieme delle microzone comunali, in applicazione dell'art. 1, comma 335, della I. 30 dicembre 2004, n. 311, rideterminava in aumento la classe di merito di diverse unità immobiliari di proprietà di [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA], siti nella microzona 17 - Trionfale - Delle Vittorie di Roma, con conseguente aumento delle relativa rendita catastale, con la sentenza in epigrafe indicata la CTR del Lazio respingeva l'appello dell'Agenzia delle entrate ritenendo nullo l'atto impositivo per difetto di motivazione. 2. Avverso tale statuizione l'Agenzia delle entrate propone ricorso per cassazione affidato ad un unico motivo, cui replicano gli intimati con controricorso. 3. Sulla proposta avanzata dal relatore ai sensi dell'art. 380 bis cod. proc., risulta regolarmente costituito il contraddittorio. Considerato che: 1. Con il motivo di ricorso la difesa erariale deduce, ex art. 360, primo comma, n. 3, cod. proc:. civ., la violazione e falsa applicazione dell'art. 1, comma 335, della legge n. 311 del 2004, nonché dei principi generali in ordine alla motivazione degli atti in materia catastale e dell'art. 2697 cod. civ. censurando la sentenza impugnata per avere ritenuto l'atto impositivo privo di motivazione. 2. Il ricorso è inammissibile per un duplice ordine di motivi. 3. Il primo, perché la ricorrente fa riferimento, nel motivo, a fattispecie del tutto diversa da quella oggetto del presente giudizio, com'è reso evidente dal fatto che la stessa riproduce in esso il contenuto di altro avviso di accertamento emesso con riferimento ad altro contribuente (tale Nazaria PARADISO) e a variazioni intervenute nella microzona 20 - [OSCURATO:PERSONA], diversa da quella (microzona 17 - Trionfale-Delle Vittore) in cui ricade l'immobile di proprietà dei controricorrenti. 4. Il motivo è altresì inammissibile per violazione del disposto di cui all'art. 360-bis, primo comma, n. 1, cod. proc. civ. (cfr. Cass., Sez. U., n. 7155 del 2017; conf. Cass. n. 29629 del 2020) in quanto la tesi sostenuta dalla ricorrente si pone in insanabile contrasto con il consolidato orientamento espresso da questa Corte in materia di rideterminazione della rendita catastale di unità immobiliari ai sensi dell'art. 1, comma 335, della I. n. 311 del 2004, secondo cui «non può ritenersi congruamente motivato» l'atto di revisione del classamento che, come nel caso di specie, «faccia esclusivo riferimento al rapporto tra il valore di mercato e il valore catastale nella microzona in cui è situato l'immobile rispetto all'analogo rapporto sussistente nell'insieme delle microzone comunali e al relativo scostamento, senza indicare gli elementi che hanno in concreto interessato la microzona considerata e il modo in cui essi incidono sul diverso classamento della singola unità immobiliare» (Cass. 1543 del 2020; conf., ex multis, Cass. n. 19810 del 2019; n. 22671 del 2019; n. 23046 del 2019; n. 27180 del 2019; n. 32456 del 2019), senza peraltro che la ricorrente abbia fornito una valida critica a tale indirizzo giurisprudenziale. 5. La ricorrente, rimasta soccombente, va condannata al pagamento delle spese processuali nella misura liquidata in dispositivo. 6. Rilevato che risulta soccombente una parte ammessa alla prenotazione a debito del contributo unificato per essere amministrazione pubblica difesa dall'Avvocatura Generale dello Stato, non si applica l'art. 13, comma 1-quater, d.P.R. 30 maggio 2002, n. 115 (cfr., ex multis, Cass. n. 1778 del 2016). P.Q.M. dichiara il ricorso inammissibile e condanna la ricorrente al pagamento in favore dei controricorrenti delle spese processuali del presente giudizio di legittimità, che liquida in euro 3.000,00 per compensi ed euro 200,00 per esborsi, oltre al rimborso forfettario nella misura del 15 per cento dei compensi e agli accessori di legge. Così deciso in Roma in data 23/03/2022 Il lresident Ma C I [OSCURATO:PERSONA]