CassazionesentenzaSezione 5Decisione del 31 marzo 2026
Cassazione n. 07795/2026
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
ORDINANZAsul ricorso iscritto al n. 9953/2024 R.G. proposto daAGENZIA DELLE ENTRATE, in persona del Direttore pro tempore, inpersona del legale rappresentante pro tempore, rappresentata e difesadall’Avvocatura Generale dello Stato, con domicilio eletto in Roma, viaDei Portoghesi, n. 12;– ricorrente –Numero registro generale 9953/2024Numero sezionale 7769/2025Numero di raccolta generale 7795/2026Data pubblicazione 31/03/2026controSARACENO FRANCESCO, in proprio e n.q. di legale rappresentantedella [OSCURATO:PERSONA] S.A.S. di F. SARACENO, [OSCURATO:PERSONA], MA-[OSCURATO:PERSONA], tutti rappresentati e difesi dall’[OSCURATO:PERSONA], domiciliati presso la Cancelleria della Corte di cassa-zione;– controricorrenti –avverso la sentenza della Corte di giustizia tributaria di secondo gradodella Calabria n. 2968/7/2023, depositata in data 16/11/2023 e nonnotificata.Udita la relazione svolta nell’adunanza camerale del 13 novembre 2025dal consigliere [OSCURATO:PERSONA].Rilevato che:1. La sentenza della Corte di giustizia tributaria di secondo grado dellaCalabria n. 2968/7/2023 accoglieva l’appello proposto da [OSCURATO:PERSONA]Saraceno in proprio e nella qualità di legale rappresentante della [OSCURATO:SOCIETA]. di F. Saraceno, [OSCURATO:PERSONA] la sentenza della [OSCURATO:PERSONA] di ReggioCalabria n.3532/6/2022 che aveva rigettato il ricorso introduttivo, re-lativo ad avviso di accertamento per IVA e sanzioni relativamente alperiodo di imposta 2015.2. Si legge in sentenza che l’atto veniva emesso in conseguenza dellacontestazione di operazioni soggettivamente inesistenti e traeva ori-gine dal p.v.c. della Guardia di Finanza del 24.10.2019 redatto all’esitodi controlli sul rispetto della normativa tributaria da parte della societàNuova [OSCURATO:SOCIETA]., afferenti una pluralità di periodi di imposta, tracui quello per cui è causa, scaturiti da indagini penali.Numero registro generale 9953/2024Numero sezionale 7769/2025Numero di raccolta generale 7795/2026Data pubblicazione 31/03/20263. Il giudice di prime cure confermava le riprese ad imposizione. Il giu-dice d’appello riteneva che l’esiguo numero delle contestazioni esclu-desse l’elemento soggettivo della partecipazione alla frode fiscale, ri-formando così la decisione di primo grado.4. Avverso la sentenza d’appello l’Agenzia ha proposto ricorso per Cas-sazione, affidato ad un unico motivo, cui replicano i contribuenti concontroricorso.Considerato che:1. In via preliminare, viene eccepito il difetto di legittimazione passivadella di [OSCURATO:PERSONA], ma l’eccezione non può essere accolta.Non è rilevante, come si legge in controricorso, se le sia stato notificatoo meno l’avviso di accertamento emesso per l’anno 2015 dal momentoche sussiste un litisconsorzio necessario nei suoi confronti, poiché lapresente controversia è originata un avviso di accertamento fondatosu p.v.c. che unitariamente investe la società di persone e i suoi soci,tra cui la Signora. Bene ha fatto quindi l’Ufficio a notificare il ricorsoper Cassazione anche nei suoi confronti.2. Con l’unico motivo di ricorso, in relazione all’art. 360, comma 1, n.4, cod. proc. civ., l’Agenzia deduce la nullità della sentenza per moti-vazione apparente circa il merito della causa, in violazione dell’art. 132,comma 2, n. 4, cod. proc. civ. dell’art. 36, comma 2, n.4, d.lgs. n.546/1992. I giudici di seconde cure non avrebbero esternato le ragionidella decisione, limitandosi apoditticamente ad attribuire rilevanza adun unico elemento, il numero limitato delle fatture contestate comesoggettivamente inesistenti, omettendo ogni valutazione critica e com-plessiva degli atti di causa.Numero registro generale 9953/2024Numero sezionale 7769/2025Numero di raccolta generale 7795/2026Data pubblicazione 31/03/20262.1. Va dato atto che, in via preliminare, i contribuenti eccepisconol’inammissibilità del ricorso in quanto sarebbe afferente a vizi di moti-vazione non sindacabili in sede di legittimità. L’eccezione va respintain quanto l’Ufficio prospetta la nullità della sentenza per la sua apodit-ticità e non controllabilità in violazione di legge e non chiede un rinno-vato apprezzamento del fatto e della prova.3. Il motivo è fondato.3.1. La Corte reitera l’insegnamento secondo cui la motivazione è soloapparente, e la sentenza è nulla perché affetta da error in procedendo,quando, benché graficamente esistente, non renda, tuttavia, percepi-bile il fondamento della decisione, perché recante argomentazioniobiettivamente inidonee a far conoscere il ragionamento seguito dalgiudice per la formazione del proprio convincimento, non potendosi la-sciare all'interprete il compito di integrarla con le più varie, ipotetichecongetture (Cass. Sez. Un. 3 novembre 2016 n. 22232).3.2. Rammenta, inoltre, che la riformulazione dell'art. 360, primocomma, n. 5, cod. proc. civ., disposta dall'art. 54 del d.l. 22 giugno2012, n. 83, conv. in legge 7 agosto 2012, n. 134, dev’essere inter-pretata, alla luce dei canoni ermeneutici dettati dall'art. 12 delle pre-leggi, come riduzione al "minimo costituzionale" del sindacato di legit-timità sulla motivazione. Pertanto, è denunciabile in cassazione solol'anomalia motivazionale che si tramuta in violazione di legge costitu-zionalmente rilevante, in quanto attinente all'esistenza della motiva-zione in sé, purché il vizio risulti dal testo della sentenza impugnata, aprescindere dal confronto con le risultanze processuali. Tale anomaliasi esaurisce nella "mancanza assoluta di motivi sotto l'aspetto mate-riale e grafico", nella "motivazione apparente", nel "contrasto irriduci-bile tra affermazioni inconciliabili" e nella "motivazione perplessa edNumero registro generale 9953/2024Numero sezionale 7769/2025Numero di raccolta generale 7795/2026Data pubblicazione 31/03/2026obiettivamente incomprensibile", esclusa qualunque rilevanza del sem-plice difetto di "sufficienza" della motivazione (Cass. Sez. Un., 7 aprile2014 n. 8053).3.3. Orbene, nel caso di specie, a fronte delle complesse contestazioniper operazioni soggettivamente inesistenti e partecipazione a frode ca-rosello, di cui si è dato conto nell’esposizione del fatto la decisione nelmerito della causa è motivata dalla Corte di giustizia tributaria di se-condo grado nei seguenti termini: «Ed invero, è proprio l’esiguo nu-mero di fatture che si assumono come soggettivamente inesistenti chein effetti convincono della buona fede della società anche perché loScimone in effetti si presentava come procacciatore, ovvero interme-diario, per conto di altre ditte, come espressamente affermato dal le-gale rappresentante della società, che dunque alcun sospetto potevanutrire sulla inesistenza soggettiva».3.4. Tale argomentazione non è controllabile dall’esterno ed è apodit-tica, essendo del tutto irrilevante il fatto che le operazioni contestatesiano molte o poche, poiché ne basta una sola ai fini della configura-zione della fattispecie dell’inesistenza soggettiva. Va reiterato (cfr.Cass. Sez. 5, sentenza n. 9851 del 20/04/2018; conforme Sez. 5, or-dinanza n. 27555 del 30/10/2018), in punto di onere della prova incaso di riprese per operazioni contestate come soggettivamente inesi-stenti ai fini IVA, che se l'Amministrazione finanziaria contesta che lafatturazione attenga ad operazioni soggettivamente inesistenti, inse-rite o meno nell'ambito di una frode carosello, ha l'onere di provare,non solo l'oggettiva fittizietà del fornitore, ma anche la consapevolezzadel destinatario che l'operazione si inseriva in una evasione dell'impo-sta, dimostrando, anche in via presuntiva, in base ad elementi oggettivie specifici, che il contribuente era a conoscenza, o avrebbe dovuto es-serlo, usando l'ordinaria diligenza in ragione della qualità professionaleNumero registro generale 9953/2024Numero sezionale 7769/2025Numero di raccolta generale 7795/2026Data pubblicazione 31/03/2026ricoperta, della sostanziale inesistenza del contraente. Ove l'Ammini-strazione assolva a detto onere istruttorio, grava sul contribuente laprova contraria di avere adoperato, per non essere coinvolto in un'o-perazione volta ad evadere l'imposta, la diligenza massima esigibile daun operatore accorto, secondo criteri di ragionevolezza e di proporzio-nalità in rapporto alle circostanze del caso concreto, non assumendorilievo, a tal fine, né la regolarità della contabilità e dei pagamenti, néla mancanza di benefici dalla rivendita delle merci o dei servizi. Il giu-dice del rinvio terrà conto di tale principio di diritto nella rivalutazionedel fatto.4. La sentenza è perciò cassata con rinvio alla Corte di giustizia tribu-taria di secondo grado della Calabria, in diversa composizione, per ul-teriore esame in relazione al profilo, a quelli rimasti assorbiti, e per laliquidazione delle spese di lite. P.Q.MLa Corte:accoglie il ricorso, cassa la sentenza impugnata e rinvia alla Corte digiustizia tributaria di secondo grado della Calabria, in diversa compo-sizione, per ulteriore esame in relazione al profilo, a quelli rimasti as-sorbiti, e per la liquidazione delle spese di lite.Così deciso in Roma, nella camera di consiglio del 13 novembre 2025Il Presidente