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CassazionesentenzaSezione 5Decisione del 3 aprile 2023

Cassazione n. 16850/2023

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ep. ha pronunciato la seguente ORDINANZA sul ricorso n. 15610-2019, proposto da: AGENZIA DELLE ENTRATE ([OSCURATO:CODICE_FISCALE_SOCIETA]), in persona del Direttore p.t., legale rappresentante, dom.to in ROMA, alla [OSCURATO:PERSONA], n. 12, presso l’Avvocatura Generale dello Stato, che lo rapp. e dif.; -ricorrente - contro [OSCURATO:PERSONA], nella qualità di socio della F.[OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:SOCIETA]. (cancellata dal registro delle imprese in data 31.12.2011), rapp. e dif., in virtù di procura speciale in calce al controricorso, dall’AVV. [OSCURATO:PERSONA], presso il cui studio è elett.te dom.to in ROMA, alla [OSCURATO:PERSONA], n. 6 ( pec: ); -controricorrente - avverso la sentenza n. 9535/2018 della [OSCURATO:PERSONA] del [OSCURATO:PERSONA], depositata il [OSCURATO:DATA_NASCITA]; udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 03/04/2023 dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA]; Rilevato che [OSCURATO:PERSONA] , nella qualità di socio della F . [OSCURATO:PERSONA] E C .

S .

N .

C ., cancellata dal registro delle imprese in data 31.12.2011, impugnò, innanzi alla C.T.P. di Roma, il diniego oppostogli dall’ AGENZIA DELLE ENTRATE rispetto alla richiesta di rimborso del credito I.V.A. spettante alla cessata società; che l’adita C.T.P., con sentenza n. 13978/2017, rigettò il ricorso; che [OSCURATO:PERSONA] , nella qualità propose quindi appello innanzi alla C.T.R. della [OSCURATO:PERSONA], la quale, con sentenza n. 9535/2018, depositata il 31/12/2018 accolse il gravame osservando – per quanto in questa sede ancora rileva – come trattandosi di credito I.V.A. relativo a società cessata, per la richiesta di rimborso (unica strada, peraltro, percorribile dal contribuente, non potendo questi accedere alla detrazione né alla compensazione, a cagione della intervenuta cancellazione della società dal registro delle imprese) deve ritenersi “sufficiente l’esposizione di un tale credito nella dichiarazione finale trasmessa successivamente alla cessazione, la quale …è idonea, a prescindere dalla esatta compilazione dei quadri, a costituire il presupposto per l’esercizio del diritto ad ottenere il rimborso” (cfr. motivazione della sentenza impugnata, p. 2, terzultimo cpv.); che avverso tale decisione l’ AGENZIA DELLE ENTRATE ha proposto ricorso per cassazione, affidato a due motivi; si è costituito con controricorso, [OSCURATO:PERSONA] , nella qualità; [OSCURATO:PERSONA] Rilevato che con il primo motivo parte ricorrente si duole (in relazione all’art. 360, comma 1, n. 3, cod. proc. civ.) della “violazione e/o falsa applicazione dell’art. 19, comma 1, D.P.R. 633/72, dell’art. 30 del D.P.R. 633/72 e dell’art. 21 d.lgs. 546/92” (cfr. ricorso, p. 4), per avere la C.T.R. erroneamente ritenuto che “la mera esposizione di un credito in dichiarazione, indipendentemente dal fatto che lo stesso sia chiesto a rimborso o riportato in compensazione, valga come istanza di rimborso e che il diritto allo stesso si estingua soloper prescrizione decennale” (cfr. ricorso, p. 5, terzo cpv.); che il motivo è infondato; che è noto che, in tema di I.V.A., l'istanza di rimborso del credito d'imposta maturato dal contribuente deve considerarsi già presentata con la compilazione del corrispondente quadro della dichiarazione annuale "RX4", che configura formale esercizio del diritto, mentre la presentazione del modello "VR" costituisce, ai sensi dell'art. 38-bis del d.P.R. n. 633 del 1972, solo un presupposto per l'esigibilità del credito e, dunque, un adempimento prodromico al procedimento di esecuzione del rimborso, sicché, laddove l'istanza del contribuente sia formulata in termini di compensazione, e non denoti l'inequivocabile volontà di ottenere il rimborso del credito, non si applica il termine ordinario decennale di prescrizione, bensì quello di decadenza biennale previsto dall'art. 21, comma 2, del d.lgs. n. 546 del 1992 (Cass., Sez. 6-5, 5.12.2022, n. 35717, Rv. 666583-01); che a precisazione del consolidato principio che precede è stato, tuttavia, altresì chiarito che, pur in presenza di erronea esposizione in dichiarazione, cionondimeno non si applica al rimborso il termine di decadenza biennale previsto dall'art. 21, comma 2, del d.lgs. n. 546 del 1992 quanto, piuttosto, il termine ordinario decennale di prescrizione, laddove la compensazione non possa più essere effettuata, come nell’ipotesi – effettivamente ricorrente nel caso di specie – di cessazione dell'attività ovvero morte del contribuente (Cass., Sez. 5, 10.8.2022, n. 24655, Rv. 665796-01): in tali casi, infatti, “resta irrilevante…che detti crediti [siano stati] indicati [dal] contribuente come da utilizzare in compensazione (in vista della prosecuzione dell'attività d'impresa), anziché senz'altro quali crediti di cui si invocava il rimborso, considerato che avendo cessato…l'attività di impresa [al contribuente] non restava altra via che quella di chiedere il rimborso del credito esattamente indicato nella dichiarazione dei redditi” (cfr., in particolare, Cass., Sez. 5, 11.3.2021, n. 6876, non massimata, p. 3, terzultimo cpv.); che a tali principi si è, dunque uniformata la C.T.R. laddove ha ritenuto che, per effetto della cancellazione della società dal registro delle imprese e, conseguentemente, della cessazione dell’attività, l’erronea esposizione del credito in dichiarazione non abbia precluso all’odierno controricorrente di perseguire la strada del rimborso, non potendo il detto credito “essere utilizzato né in detrazione né in compensazione” (cfr. p. 2, cpv., della motivazione della sentenza impugnata); con il secondo motivo parte ricorrente lamenta (in relazione all’art. 360, comma 1, n. 3, cod. proc. civ.) la “violazione e/o falsa applicazione degli artt. 19 e 30 del D.P.R. 633/1972, nonché degli artt. 2697 e 2729 c.c.” (cfr. ricorso, p. 8), per avere la C.T.R. erroneamente riconosciuto il diritto al rimborso in capo al contribuente, senza che questi abbia dimostrato la sussistenza del credito sotteso alla propria istanza; che il motivo è inammissibile; che non ignorail Collegio come, in tema di I.V.A., anche nell'ipotesi di domanda di rimborso presentata a seguito della cessazione dell'attività, l'Amministrazione finanziaria è comunque tenuta a verificare la sussistenza del credito del contribuente il quale, in caso di contestazione, dovrà assolvere all'onere probatorio sullo stesso gravante (Cass., Sez. 5, 23.1.2019, n. 1822, Rv. 652366-01): sicché, in ultima analisi (a) le argomentazioni con cui l'Ufficio nega la sussistenza dei fatti sottesi alla richiesta di rimborso costituiscono mere difese, come tali non soggette ad alcuna preclusione processuale, salva la formazione del giudicato interno e, correlativamente, (a) il contribuente, rivestendo la qualità di attore in senso formale e sostanziale, ha l'onere di allegare e provare i fatti a cui la legge ricollega il trattamento impositivo rivendicato (arg. da Cass., Sez. 5, 2.7.2014, n. 15026, Rv. 631523-01); che, tuttavia, l’impugnata decisione, con accertamento in fatto, ha rilevato che “l’esistenza di tale credito…non era stat[a] contestat [a] dall’Ufficio” (cfr. p. 2 della motivazione, cpv.) e tale affermata “non contestazione” non ha formato oggetto di specifica censura (cfr. Cass., Sez. 3, 13.10.2016, n. 20637, Rv. 642919-01), essendosi la difesa erariale limitata a dolersi della circostanza per cui la mera esposizione di un credito in dichiarazione non equivale alla prova della sua esistenza, senza confrontarsi, dunque, con l’esposta ratio decidendi; Ritenuto, in conclusione che il ricorso debba essere rigettato, con la condanna dell’ AGENZIA DELLE ENTRATE ,in persona del Direttore p.t. , al pagamento, in favore di [OSCURATO:PERSONA] , nella qualità di socio della F . [OSCURATO:PERSONA] E C .

S .

N .

C .,cancellata dal registro delle imprese il 31.12.2011, delle spese del presente giudizio di legittimità, che si liquidano come da dispositivo; che, risultando soccombente una parte ammessa alla prenotazione a debito del contributo unificato, per essere amministrazione pubblica difesa dall'Avvocatura Generale dello Stato, non trova applicazione l'art. 13, comma 1-quaterdel d.P.R. n. 115 del 2002; P.Q.M.

La Corte rigetta il ricorso.

Per l’effetto, condanna l’ AGENZIA DELLE ENTRATE , in persona del Direttore p.t. , al pagamento, in favore di [OSCURATO:PERSONA] , nella qualità di socio della F . [OSCURATO:PERSONA] E C .

S .

N .

C ., cancellata dal registro delle imprese dal 31.12.2011,delle spese del presente giudizio di legittimità, che si liquidano in € 200,00 (duecento/00) per esborsi ed € 5.600

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
ep. ha pronunciato la seguente ORDINANZA sul ricorso n. 15610-2019, proposto da: AGENZIA DELLE ENTRATE ([OSCURATO:CODICE_FISCALE_SOCIETA]), in persona del Direttore p.t., legale rappresentante, dom.to in ROMA, alla [OSCURATO:PERSONA], n. 12, presso l’Avvocatura Generale dello Stato, che lo rapp. e dif.; -ricorrente - contro [OSCURATO:PERSONA], nella qualità di socio della F.[OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:SOCIETA]. (cancellata dal registro delle imprese in data 31.12.2011), rapp. e dif., in virtù di procura speciale in calce al controricorso, dall’AVV. [OSCURATO:PERSONA], presso il cui studio è elett.te dom.to in ROMA, alla [OSCURATO:PERSONA], n. 6 ( pec: ); -controricorrente - avverso la sentenza n. 9535/2018 della [OSCURATO:PERSONA] del [OSCURATO:PERSONA], depositata il [OSCURATO:DATA_NASCITA]; udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 03/04/2023 dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA]; Rilevato che [OSCURATO:PERSONA] , nella qualità di socio della F . [OSCURATO:PERSONA] E C . S . N . C ., cancellata dal registro delle imprese in data 31.12.2011, impugnò, innanzi alla C.T.P. di Roma, il diniego oppostogli dall’ AGENZIA DELLE ENTRATE rispetto alla richiesta di rimborso del credito I.V.A. spettante alla cessata società; che l’adita C.T.P., con sentenza n. 13978/2017, rigettò il ricorso; che [OSCURATO:PERSONA] , nella qualità propose quindi appello innanzi alla C.T.R. della [OSCURATO:PERSONA], la quale, con sentenza n. 9535/2018, depositata il 31/12/2018 accolse il gravame osservando – per quanto in questa sede ancora rileva – come trattandosi di credito I.V.A. relativo a società cessata, per la richiesta di rimborso (unica strada, peraltro, percorribile dal contribuente, non potendo questi accedere alla detrazione né alla compensazione, a cagione della intervenuta cancellazione della società dal registro delle imprese) deve ritenersi “sufficiente l’esposizione di un tale credito nella dichiarazione finale trasmessa successivamente alla cessazione, la quale …è idonea, a prescindere dalla esatta compilazione dei quadri, a costituire il presupposto per l’esercizio del diritto ad ottenere il rimborso” (cfr. motivazione della sentenza impugnata, p. 2, terzultimo cpv.); che avverso tale decisione l’ AGENZIA DELLE ENTRATE ha proposto ricorso per cassazione, affidato a due motivi; si è costituito con controricorso, [OSCURATO:PERSONA] , nella qualità; [OSCURATO:PERSONA] Rilevato che con il primo motivo parte ricorrente si duole (in relazione all’art. 360, comma 1, n. 3, cod. proc. civ.) della “violazione e/o falsa applicazione dell’art. 19, comma 1, D.P.R. 633/72, dell’art. 30 del D.P.R. 633/72 e dell’art. 21 d.lgs. 546/92” (cfr. ricorso, p. 4), per avere la C.T.R. erroneamente ritenuto che “la mera esposizione di un credito in dichiarazione, indipendentemente dal fatto che lo stesso sia chiesto a rimborso o riportato in compensazione, valga come istanza di rimborso e che il diritto allo stesso si estingua soloper prescrizione decennale” (cfr. ricorso, p. 5, terzo cpv.); che il motivo è infondato; che è noto che, in tema di I.V.A., l'istanza di rimborso del credito d'imposta maturato dal contribuente deve considerarsi già presentata con la compilazione del corrispondente quadro della dichiarazione annuale "RX4", che configura formale esercizio del diritto, mentre la presentazione del modello "VR" costituisce, ai sensi dell'art. 38-bis del d.P.R. n. 633 del 1972, solo un presupposto per l'esigibilità del credito e, dunque, un adempimento prodromico al procedimento di esecuzione del rimborso, sicché, laddove l'istanza del contribuente sia formulata in termini di compensazione, e non denoti l'inequivocabile volontà di ottenere il rimborso del credito, non si applica il termine ordinario decennale di prescrizione, bensì quello di decadenza biennale previsto dall'art. 21, comma 2, del d.lgs. n. 546 del 1992 (Cass., Sez. 6-5, 5.12.2022, n. 35717, Rv. 666583-01); che a precisazione del consolidato principio che precede è stato, tuttavia, altresì chiarito che, pur in presenza di erronea esposizione in dichiarazione, cionondimeno non si applica al rimborso il termine di decadenza biennale previsto dall'art. 21, comma 2, del d.lgs. n. 546 del 1992 quanto, piuttosto, il termine ordinario decennale di prescrizione, laddove la compensazione non possa più essere effettuata, come nell’ipotesi – effettivamente ricorrente nel caso di specie – di cessazione dell'attività ovvero morte del contribuente (Cass., Sez. 5, 10.8.2022, n. 24655, Rv. 665796-01): in tali casi, infatti, “resta irrilevante…che detti crediti [siano stati] indicati [dal] contribuente come da utilizzare in compensazione (in vista della prosecuzione dell'attività d'impresa), anziché senz'altro quali crediti di cui si invocava il rimborso, considerato che avendo cessato…l'attività di impresa [al contribuente] non restava altra via che quella di chiedere il rimborso del credito esattamente indicato nella dichiarazione dei redditi” (cfr., in particolare, Cass., Sez. 5, 11.3.2021, n. 6876, non massimata, p. 3, terzultimo cpv.); che a tali principi si è, dunque uniformata la C.T.R. laddove ha ritenuto che, per effetto della cancellazione della società dal registro delle imprese e, conseguentemente, della cessazione dell’attività, l’erronea esposizione del credito in dichiarazione non abbia precluso all’odierno controricorrente di perseguire la strada del rimborso, non potendo il detto credito “essere utilizzato né in detrazione né in compensazione” (cfr. p. 2, cpv., della motivazione della sentenza impugnata); con il secondo motivo parte ricorrente lamenta (in relazione all’art. 360, comma 1, n. 3, cod. proc. civ.) la “violazione e/o falsa applicazione degli artt. 19 e 30 del D.P.R. 633/1972, nonché degli artt. 2697 e 2729 c.c.” (cfr. ricorso, p. 8), per avere la C.T.R. erroneamente riconosciuto il diritto al rimborso in capo al contribuente, senza che questi abbia dimostrato la sussistenza del credito sotteso alla propria istanza; che il motivo è inammissibile; che non ignorail Collegio come, in tema di I.V.A., anche nell'ipotesi di domanda di rimborso presentata a seguito della cessazione dell'attività, l'Amministrazione finanziaria è comunque tenuta a verificare la sussistenza del credito del contribuente il quale, in caso di contestazione, dovrà assolvere all'onere probatorio sullo stesso gravante (Cass., Sez. 5, 23.1.2019, n. 1822, Rv. 652366-01): sicché, in ultima analisi (a) le argomentazioni con cui l'Ufficio nega la sussistenza dei fatti sottesi alla richiesta di rimborso costituiscono mere difese, come tali non soggette ad alcuna preclusione processuale, salva la formazione del giudicato interno e, correlativamente, (a) il contribuente, rivestendo la qualità di attore in senso formale e sostanziale, ha l'onere di allegare e provare i fatti a cui la legge ricollega il trattamento impositivo rivendicato (arg. da Cass., Sez. 5, 2.7.2014, n. 15026, Rv. 631523-01); che, tuttavia, l’impugnata decisione, con accertamento in fatto, ha rilevato che “l’esistenza di tale credito…non era stat[a] contestat [a] dall’Ufficio” (cfr. p. 2 della motivazione, cpv.) e tale affermata “non contestazione” non ha formato oggetto di specifica censura (cfr. Cass., Sez. 3, 13.10.2016, n. 20637, Rv. 642919-01), essendosi la difesa erariale limitata a dolersi della circostanza per cui la mera esposizione di un credito in dichiarazione non equivale alla prova della sua esistenza, senza confrontarsi, dunque, con l’esposta ratio decidendi; Ritenuto, in conclusione che il ricorso debba essere rigettato, con la condanna dell’ AGENZIA DELLE ENTRATE ,in persona del Direttore p.t. , al pagamento, in favore di [OSCURATO:PERSONA] , nella qualità di socio della F . [OSCURATO:PERSONA] E C . S . N . C .,cancellata dal registro delle imprese il 31.12.2011, delle spese del presente giudizio di legittimità, che si liquidano come da dispositivo; che, risultando soccombente una parte ammessa alla prenotazione a debito del contributo unificato, per essere amministrazione pubblica difesa dall'Avvocatura Generale dello Stato, non trova applicazione l'art. 13, comma 1-quaterdel d.P.R. n. 115 del 2002; P.Q.M. La Corte rigetta il ricorso. Per l’effetto, condanna l’ AGENZIA DELLE ENTRATE , in persona del Direttore p.t. , al pagamento, in favore di [OSCURATO:PERSONA] , nella qualità di socio della F . [OSCURATO:PERSONA] E C . S . N . C ., cancellata dal registro delle imprese dal 31.12.2011,delle spese del presente giudizio di legittimità, che si liquidano in € 200,00 (duecento/00) per esborsi ed € 5.600
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