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CassazionedecretoSezione 6

Cassazione n. 03118/2022

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ente ec), ORDINANZA sul ricorso 3118-2021 proposto da: [OSCURATO:PERSONA], rappresentato e difeso dall'Avvocato [OSCURATO:PERSONA] e dall'Avvocato [OSCURATO:PERSONA] per procura in calce al ricorso; - ricorrente - contro [OSCURATO:PERSONA], rappresentata e difesa dall'Avvocato [OSCURATO:PERSONA] per procura in calce al controricorso; - con troricorrente e ricorrente incidentale - nonché [OSCURATO:PERSONA]; - intimato - avverso la sentenza n. 546/2020 della CORTE D'[OSCURATO:PERSONA], depositata il [OSCURATO:DATA_NASCITA]; udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non partecipata del 16/12/2021 dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA]

1.1. La corte d'appello, con la pronuncia in epigrafe, in parziale riforma della sentenza che aveva confermato il decreto ingiuntivo opposto dall'appellante [OSCURATO:PERSONA], ha condannato quest'ultima al pagamento, in favore di [OSCURATO:PERSONA], quale corrispettivo dei materiali dalla stessa acquistati, della minor somma di €. 18.491,66, oltre IVA, interessi e la metà delle spese di lite.

1.2. La corte, in particolare, per quanto ancora interessa, dopo aver evidenziato che il ricorso monitorio proposto da [OSCURATO:PERSONA] era fondato su una fattura e documenti di trasporto emessi per la fornitura di materiale edile e posa in opera dello stesso presso un immobile di proprietà dell'appellante, e che l'opponente aveva, invece, dedotto di non aver mai ordinato tale materiale, che i lavori di idraulica erano stati eseguiti da [OSCURATO:PERSONA] e che quest'ultimo non avrebbe dovuto ritirare il materiale presso il Guidara ma da altri fornitori dalla stessa indicati; ha rilevato, in fatto, che: - il [OSCURATO:PERSONA], chiamato in causa dall'opponente, aveva confermato di aver ricevuto incarico dalla Lamberti per la messa in opera degli impianti idraulici e che, fino al mese di aprile del 2008, aveva ritirato i materiali presso il Guidara su indicazione della stessa Lamberti, mentre, dopo il peggioramento dei rapporti tra il Guidara e la Lamberti, quest'ultima gli aveva detto di non prelevare più il materiale presso lo stesso, rivolgendosi ad altri fornitori; - la fattura emessa dal Guidara non era stata accettata dalla Lannberti che l'aveva anzi immeditatamente contestata; - i materiali sono stati ritirati non dalla Lamberti ma dal [OSCURATO:PERSONA], la cui sottoscrizione compare sulle bolle di consegna; - il [OSCURATO:PERSONA], in sede di interrogatorio formale, ha riferito che il materiale fornito dal Guidara era da collocare sottotraccia (e tale circostanza è stata ammessa dallo stesso Guidara) e che le tracce erano state chiuse nell'ottobre del 2007; - la maggioranza della bolle di accompagnamento cui si riferisce la fattura del Guidara sono successive a tale data, dovendosene, pertanto, Ric. 2021 n. 3118 - Sez. 6-2 - CC del 16 dicembre 2021 escludere la collocazione presso il cantiere riferibile alla Lamberti; - il teste Zunino, un idraulico che curò la posa in opera dei materiali insieme a [OSCURATO:PERSONA], ha confermato di aver utilizzato parte del materiale sottotraccia esposto nella fattura del Guidara; ed, in forza di tali rilievi, ha ritenuto che il Guidara, quale attore in senso sostanziale, non aveva assolto al proprio onere probatorio "quanto meno non con riguardo all'intera pretesa creditoria azionata in via monitoria": la fattura del Guidara, posta a base del ricorso per decreto ingiuntivo per un importo imponibile pari alla somma complessiva di C. 43.572,61, consta, invero, di otto pagine in cui sono elencati centinaia di articoli, pacificamente destinati a essere collocati sotto traccia ed il cui ritiro, da parte del [OSCURATO:PERSONA], risulta da ventitrè documenti di trasporto, anch'essi prodotti con il ricorso monitorio, ma soltanto sette di questi sono antecedenti il momento in cui può ritenersi provato, attraverso le risposte rese dal [OSCURATO:PERSONA] in sede di interpello ed "aventi efficacia confessoria", che siano state chiuse le tracce, e cioè il mese di ottobre del 2007, per cui, ha concluso la corte, posto che le fatture commerciali, ove contestate, non valgono a dimostrare l'esistenza del credito, solo per gli articoli indicati nei predetti documenti di trasposto, emessi nel periodo compreso tra il 12 giugno 2007 e il 12 ottobre del 2007 ("i soli per i quali possa ritenersi provata la collocazione nel cantiere Lamberti"), è dovuto il corrispettivo, pari, a titolo di imponibile, alla somma complessiva di C. 18.491,66.

1.3. La corte, pertanto, ha revocato il decreto ingiuntivo ed ha condannato la Lamberti al pagamento, in favore del Guidara, della somma di C. 18.491,66, oltre IVA e interessi ed, in parte, delle spese di lite.

Ric. 2021 n. 3118 - 5ez. 6-2 - CC del 16 dicembre 2021

2.1. [OSCURATO:PERSONA], con ricorso notificato il 21/1/2021, ha chiesto, per un motivo, la cassazione della sentenza.

2.2. [OSCURATO:PERSONA] ha resistito con controricorso notificato il 1/3/2021 nel quale, per due motivi, ha proposto ricorso incidentale condizionato. [OSCURATO:PERSONA] è rimasto intimato.

2.3. [OSCURATO:PERSONA] ha resistito al ricorso incidentale con controricorso.

2.4. Il ricorrente e la controricorrente hanno depositato memorie. [OSCURATO:PERSONA]

3.1. Con l'unico motivo articolato, il ricorrente principale, lamentando la violazione degli artt. 2730, 2731 e 2733 c.c., in relazione all'art. 360 n. 3 c.p.c., nonché il difetto di motivazione, ha censurato la sentenza impugnata nella parte in cui la corte d'appello ha ridotto l'entità del credito azionato dal Guidara, ponendo a fondamento della sua decisione le dichiarazioni rese in sede d'interpello da [OSCURATO:PERSONA], terzo chiamato in causa, omettendo, tuttavia, di considerare che le dichiarazioni rese dal terzo chiamato in causa non hanno valenza probatoria e/o confessoria nei confronti di soggetto diverso dal dichiarante stesso, come il creditore che ha proposto il ricorso per decreto ingiuntivo.

3.2. D'altra parte, ha aggiunto il ricorrente, sussiste la prova che i materiali dei quali il Guidara aveva chiesto il pagamento, erano stati ritirati, come da indicazioni dell'opponente, dal [OSCURATO:PERSONA] il quale, a sua volta, ne aveva curato la posa in opera presso l'immobile della stessa.

4.1. Il motivo è infondato.

4.2. Se, in effetti, è vero che la confessione giudiziale produce effetti nei confronti della parte che la fa e della parte Ric. 2021 n. 3118 - Sez. 6-2 - CC del 16 dicembre 2021 che la provoca, ma non può acquisire il valore di prova legale nei confronti di persone diverse dal confitente, in quanto costui non ha alcun potere di disposizione relativamente a situazioni giuridiche facenti capo ad altri, distinti soggetti del rapporto processuale, è anche vero, tuttavia, che il giudice ha il potere di apprezzare liberamente la dichiarazione e trarne, com'è accaduto nel caso in esame, elementi indiziari di giudizio nei confronti delle altre parti (cfr. Cass. n. 22753 del 2004; Cass. n. 4486 del 2011; Cass. n. 20476 del 2015).

4.3. La corte d'appello, infatti, dopo aver escluso, con statuizione rimasta del tutto incensurata, che la dimostrazione dei fatti costitutivi del credito azionato in via monitoria potesse essere fornita con la mera produzione in giudizio delle fatture commerciali in quanto contestate dal debitore opponente, ha, in sostanza, ritenuto, alla luce della valutazione complessiva delle prove raccolte in giudizio, e cioè le dichiarazioni rese dal [OSCURATO:PERSONA], i documenti di trasporto sottoscritti dallo stesso, la testimonianza di Zunino e le ammissioni in giudizio dello stesso opposto, che soltanto una parte dei materiali risultanti dai documenti di trasporto sottoscritti dal [OSCURATO:PERSONA] (pacificamente destinati a essere collocati sotto traccia) potevano ritenersi forniti in data anteriore rispetto al momento in cui erano state chiuse le tracce, e cioè il mese di ottobre del 2007, e che, pertanto, solo per gli articoli indicati nei documenti di trasposto sottoscritti in epoca anteriore a tale momento ("i soli per i quali possa ritenersi provata la collocazione nel cantiere Lambert!"), l'acquirente aveva l'obbligo di pagare il relativo corrispettivo, pari, a titolo di imponibile, alla somma complessiva di C. 18.491,66.

5. Il ricorso è, quindi, inammissibile, avendo il giudice di merito deciso le questioni di diritto poste dalla controversia in Ric. 2021 n. 3118 - Sez. 6-2 - CC del 16 dicembre 2021 modo conforme alla giurisprudenza di questa Corte senza che i motivi addotti abbiano offerto elementi per confermare o mutare tali orientamenti.

6. Il ricorso incidentale, in quanto dichiaratamente condizionato, rimane assorbito.

7. Le spese di lite seguono la soccombenza e sono liquidate in dispositivo.

8. La Corte dà atto, ai sensi dell'art. 13, comma 1-quater, del d.P.R. n. 115 del 2002, nel testo introdotto dall'art. 1, comma 17, della

I. n. 228 del 2012, della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte del ricorrente principale, di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previsto per il ricorso, a norma del comma 1-bis dello stesso art. 13, se dovuto.

P.Q.M.

La Corte così provvede: dichiara l'inammissibilità del ricorso principale, assorbito il ricorso incidentale; condanna il ricorrente principale a rimborsare alla controricorrente le spese di lite, che liquida in C. 3.200,00, di cui C. 200,00 per esborsi, oltre accessori di legge e spese generali nella misura del 15%; dà atto, ai sensi dell'art. 13, comma 1-quater, del d.P.R. n. 115 del 2002, nel testo introdotto dall'art. 1, comma 17, della

I. n. 228 del 2012, della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte del ricorrente principale, di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previsto per il ricorso, a norma del comma 1-bis dello stesso art. 13, se dovuto.

Così deciso a Roma, nella Camera di Consiglio della Sesta Sezione Civile - 2, il 16 di

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
ente ec), ORDINANZA sul ricorso 3118-2021 proposto da: [OSCURATO:PERSONA], rappresentato e difeso dall'Avvocato [OSCURATO:PERSONA] e dall'Avvocato [OSCURATO:PERSONA] per procura in calce al ricorso; - ricorrente - contro [OSCURATO:PERSONA], rappresentata e difesa dall'Avvocato [OSCURATO:PERSONA] per procura in calce al controricorso; - con troricorrente e ricorrente incidentale - nonché [OSCURATO:PERSONA]; - intimato - avverso la sentenza n. 546/2020 della CORTE D'[OSCURATO:PERSONA], depositata il [OSCURATO:DATA_NASCITA]; udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non partecipata del 16/12/2021 dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA] 1.1. La corte d'appello, con la pronuncia in epigrafe, in parziale riforma della sentenza che aveva confermato il decreto ingiuntivo opposto dall'appellante [OSCURATO:PERSONA], ha condannato quest'ultima al pagamento, in favore di [OSCURATO:PERSONA], quale corrispettivo dei materiali dalla stessa acquistati, della minor somma di €. 18.491,66, oltre IVA, interessi e la metà delle spese di lite. 1.2. La corte, in particolare, per quanto ancora interessa, dopo aver evidenziato che il ricorso monitorio proposto da [OSCURATO:PERSONA] era fondato su una fattura e documenti di trasporto emessi per la fornitura di materiale edile e posa in opera dello stesso presso un immobile di proprietà dell'appellante, e che l'opponente aveva, invece, dedotto di non aver mai ordinato tale materiale, che i lavori di idraulica erano stati eseguiti da [OSCURATO:PERSONA] e che quest'ultimo non avrebbe dovuto ritirare il materiale presso il Guidara ma da altri fornitori dalla stessa indicati; ha rilevato, in fatto, che: - il [OSCURATO:PERSONA], chiamato in causa dall'opponente, aveva confermato di aver ricevuto incarico dalla Lamberti per la messa in opera degli impianti idraulici e che, fino al mese di aprile del 2008, aveva ritirato i materiali presso il Guidara su indicazione della stessa Lamberti, mentre, dopo il peggioramento dei rapporti tra il Guidara e la Lamberti, quest'ultima gli aveva detto di non prelevare più il materiale presso lo stesso, rivolgendosi ad altri fornitori; - la fattura emessa dal Guidara non era stata accettata dalla Lannberti che l'aveva anzi immeditatamente contestata; - i materiali sono stati ritirati non dalla Lamberti ma dal [OSCURATO:PERSONA], la cui sottoscrizione compare sulle bolle di consegna; - il [OSCURATO:PERSONA], in sede di interrogatorio formale, ha riferito che il materiale fornito dal Guidara era da collocare sottotraccia (e tale circostanza è stata ammessa dallo stesso Guidara) e che le tracce erano state chiuse nell'ottobre del 2007; - la maggioranza della bolle di accompagnamento cui si riferisce la fattura del Guidara sono successive a tale data, dovendosene, pertanto, Ric. 2021 n. 3118 - Sez. 6-2 - CC del 16 dicembre 2021 escludere la collocazione presso il cantiere riferibile alla Lamberti; - il teste Zunino, un idraulico che curò la posa in opera dei materiali insieme a [OSCURATO:PERSONA], ha confermato di aver utilizzato parte del materiale sottotraccia esposto nella fattura del Guidara; ed, in forza di tali rilievi, ha ritenuto che il Guidara, quale attore in senso sostanziale, non aveva assolto al proprio onere probatorio "quanto meno non con riguardo all'intera pretesa creditoria azionata in via monitoria": la fattura del Guidara, posta a base del ricorso per decreto ingiuntivo per un importo imponibile pari alla somma complessiva di C. 43.572,61, consta, invero, di otto pagine in cui sono elencati centinaia di articoli, pacificamente destinati a essere collocati sotto traccia ed il cui ritiro, da parte del [OSCURATO:PERSONA], risulta da ventitrè documenti di trasporto, anch'essi prodotti con il ricorso monitorio, ma soltanto sette di questi sono antecedenti il momento in cui può ritenersi provato, attraverso le risposte rese dal [OSCURATO:PERSONA] in sede di interpello ed "aventi efficacia confessoria", che siano state chiuse le tracce, e cioè il mese di ottobre del 2007, per cui, ha concluso la corte, posto che le fatture commerciali, ove contestate, non valgono a dimostrare l'esistenza del credito, solo per gli articoli indicati nei predetti documenti di trasposto, emessi nel periodo compreso tra il 12 giugno 2007 e il 12 ottobre del 2007 ("i soli per i quali possa ritenersi provata la collocazione nel cantiere Lamberti"), è dovuto il corrispettivo, pari, a titolo di imponibile, alla somma complessiva di C. 18.491,66. 1.3. La corte, pertanto, ha revocato il decreto ingiuntivo ed ha condannato la Lamberti al pagamento, in favore del Guidara, della somma di C. 18.491,66, oltre IVA e interessi ed, in parte, delle spese di lite. Ric. 2021 n. 3118 - 5ez. 6-2 - CC del 16 dicembre 2021 2.1. [OSCURATO:PERSONA], con ricorso notificato il 21/1/2021, ha chiesto, per un motivo, la cassazione della sentenza. 2.2. [OSCURATO:PERSONA] ha resistito con controricorso notificato il 1/3/2021 nel quale, per due motivi, ha proposto ricorso incidentale condizionato. [OSCURATO:PERSONA] è rimasto intimato. 2.3. [OSCURATO:PERSONA] ha resistito al ricorso incidentale con controricorso. 2.4. Il ricorrente e la controricorrente hanno depositato memorie. [OSCURATO:PERSONA] 3.1. Con l'unico motivo articolato, il ricorrente principale, lamentando la violazione degli artt. 2730, 2731 e 2733 c.c., in relazione all'art. 360 n. 3 c.p.c., nonché il difetto di motivazione, ha censurato la sentenza impugnata nella parte in cui la corte d'appello ha ridotto l'entità del credito azionato dal Guidara, ponendo a fondamento della sua decisione le dichiarazioni rese in sede d'interpello da [OSCURATO:PERSONA], terzo chiamato in causa, omettendo, tuttavia, di considerare che le dichiarazioni rese dal terzo chiamato in causa non hanno valenza probatoria e/o confessoria nei confronti di soggetto diverso dal dichiarante stesso, come il creditore che ha proposto il ricorso per decreto ingiuntivo. 3.2. D'altra parte, ha aggiunto il ricorrente, sussiste la prova che i materiali dei quali il Guidara aveva chiesto il pagamento, erano stati ritirati, come da indicazioni dell'opponente, dal [OSCURATO:PERSONA] il quale, a sua volta, ne aveva curato la posa in opera presso l'immobile della stessa. 4.1. Il motivo è infondato. 4.2. Se, in effetti, è vero che la confessione giudiziale produce effetti nei confronti della parte che la fa e della parte Ric. 2021 n. 3118 - Sez. 6-2 - CC del 16 dicembre 2021 che la provoca, ma non può acquisire il valore di prova legale nei confronti di persone diverse dal confitente, in quanto costui non ha alcun potere di disposizione relativamente a situazioni giuridiche facenti capo ad altri, distinti soggetti del rapporto processuale, è anche vero, tuttavia, che il giudice ha il potere di apprezzare liberamente la dichiarazione e trarne, com'è accaduto nel caso in esame, elementi indiziari di giudizio nei confronti delle altre parti (cfr. Cass. n. 22753 del 2004; Cass. n. 4486 del 2011; Cass. n. 20476 del 2015). 4.3. La corte d'appello, infatti, dopo aver escluso, con statuizione rimasta del tutto incensurata, che la dimostrazione dei fatti costitutivi del credito azionato in via monitoria potesse essere fornita con la mera produzione in giudizio delle fatture commerciali in quanto contestate dal debitore opponente, ha, in sostanza, ritenuto, alla luce della valutazione complessiva delle prove raccolte in giudizio, e cioè le dichiarazioni rese dal [OSCURATO:PERSONA], i documenti di trasporto sottoscritti dallo stesso, la testimonianza di Zunino e le ammissioni in giudizio dello stesso opposto, che soltanto una parte dei materiali risultanti dai documenti di trasporto sottoscritti dal [OSCURATO:PERSONA] (pacificamente destinati a essere collocati sotto traccia) potevano ritenersi forniti in data anteriore rispetto al momento in cui erano state chiuse le tracce, e cioè il mese di ottobre del 2007, e che, pertanto, solo per gli articoli indicati nei documenti di trasposto sottoscritti in epoca anteriore a tale momento ("i soli per i quali possa ritenersi provata la collocazione nel cantiere Lambert!"), l'acquirente aveva l'obbligo di pagare il relativo corrispettivo, pari, a titolo di imponibile, alla somma complessiva di C. 18.491,66. 5. Il ricorso è, quindi, inammissibile, avendo il giudice di merito deciso le questioni di diritto poste dalla controversia in Ric. 2021 n. 3118 - Sez. 6-2 - CC del 16 dicembre 2021 modo conforme alla giurisprudenza di questa Corte senza che i motivi addotti abbiano offerto elementi per confermare o mutare tali orientamenti. 6. Il ricorso incidentale, in quanto dichiaratamente condizionato, rimane assorbito. 7. Le spese di lite seguono la soccombenza e sono liquidate in dispositivo. 8. La Corte dà atto, ai sensi dell'art. 13, comma 1-quater, del d.P.R. n. 115 del 2002, nel testo introdotto dall'art. 1, comma 17, della I. n. 228 del 2012, della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte del ricorrente principale, di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previsto per il ricorso, a norma del comma 1-bis dello stesso art. 13, se dovuto. P.Q.M. La Corte così provvede: dichiara l'inammissibilità del ricorso principale, assorbito il ricorso incidentale; condanna il ricorrente principale a rimborsare alla controricorrente le spese di lite, che liquida in C. 3.200,00, di cui C. 200,00 per esborsi, oltre accessori di legge e spese generali nella misura del 15%; dà atto, ai sensi dell'art. 13, comma 1-quater, del d.P.R. n. 115 del 2002, nel testo introdotto dall'art. 1, comma 17, della I. n. 228 del 2012, della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte del ricorrente principale, di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previsto per il ricorso, a norma del comma 1-bis dello stesso art. 13, se dovuto. Così deciso a Roma, nella Camera di Consiglio della Sesta Sezione Civile - 2, il 16 di
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