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CassazionesentenzaSezione 2Decisione del 9 giugno 2021

Cassazione n. 49539/2022

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o la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza emessa il 09/06/2021 dalla CORTE di APPELLO di NAPOLI Esaminati gli atti, il provvedimento impugnato e i ricorsi, trattati con contradditorio scritto; udita la relazione svolta dal [OSCURATO:PERSONA]; letta la requisitoria del Pubblico Ministero, in persona del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore generale [OSCURATO:PERSONA], che ha chiesto dichiararsi l'inammissibilità dei ricorsi. [OSCURATO:PERSONA]

1. Con sentenza emessa in data 09/06/2021 la Corte di appello di Napoli, in parziale riforma della sentenza del Gup del Tribunale di [OSCURATO:PERSONA] emessa in data [OSCURATO:DATA_NASCITA], riduceva la pena inflitta a [OSCURATO:PERSONA] e confermava la pronuncia di primo grado nei confronti di [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA], con riferimento ai reati di cui ai capi C - rapina, ascritto al Paudice - nonché G, H e I - rapina, sequestro di persona e porto di armi, ascritti al [OSCURATO:PERSONA] e allo [OSCURATO:PERSONA].

2. Avverso la sentenza di secondo grado propongono impugnazione i difensori di fiducia degli imputati con separati ricorsi. 2.1 Nell'interesse di [OSCURATO:PERSONA] sono stati articolati sette motivi di ricorso, con in quali si eccepisce la violazione di legge ed il vizio di motivazione con riferimento: al riconoscimento della responsabilità concorsuale in ordine ai capi G e H, nell'irrilevanza a tal fine delle intercettazioni telefoniche e delle immagini estrapolate dai sistemi di videosorveglianza, valorizzate dai giudici di merito, senza considerare le dichiarazioni liberatorie della persona offesa e del coimputato [OSCURATO:PERSONA] (primo e secondo motivo); al concorso fra i reati di rapina e quello di sequestro di persona, posto che la limitazione della libertà personale era stata funzionale alla consumazione della rapina (terzo motivo); alla condanna per il capo I, in mancanza di prova circa la consapevolezza del possesso di armi da parte dei complici e dell'eventualità del loro uso (quarto motivo); al trattamento sanzionatorio (ingiustificato diniego delle circostanze attenuanti generiche, applicazione della recidiva contestata, incongruità dell'aumento di pena per la continuazione - motivi da cinque a sette).

2.2. Nell'interesse di [OSCURATO:PERSONA] il vizio di motivazione è stato riferito all'entità della riduzione della pena, a seguito della rinunzia ai motivi attinenti al giudizio di responsabilità.

2.3. Il ricorso di [OSCURATO:PERSONA], infine, consiste di tre motivi, con i quali è stata eccepita la violazione di legge, con riferimento agli art. 192 cod. proc. pen. in tema di valutazione delle prove (la chiamata in correità del [OSCURATO:PERSONA] era rimasta priva di riscontri estrinseci, tali non potendosi considerare le conversazioni intercettate, in considerazione anche del tenore delle dichiarazioni della persona offesa), all'art. 99 cod. pen. (la recidiva era stata applicata senza adeguata motivazione), all'art. 62 bis cod. pen. (non si giustificava il diniego delle attenuanti generiche).

Con memoria di replica alla requisitoria del P.G., la difesa dello [OSCURATO:PERSONA] ha insistito, previa valutazione di ammissibilità, nei motivi di ricorso, dei quali ha chiesto l'accoglimento, con annullamento della sentenza impugnata. [OSCURATO:PERSONA]

1. Per quanto riguarda [OSCURATO:PERSONA], con dichiarazione dell'H luglio 2022, trasmessa sia dall'istituto dove trovasi ristretto sia dal difensore, il ricorrente ha inteso rinunciare al ricorso che va pertanto dichiarato inammissibile ai sensi dell'art. 591, lett. c), cod. proc. pen. 2.

I ricorsi di [OSCURATO:PERSONA] e di [OSCURATO:PERSONA] sono inammissibili perché basati su motivi attinenti al merito, non consentiti in sede di legittimità, oltre che reiterativi di censure prospettate in appello e definite dal giudice di secondo grado con argomenti con i quali i ricorrenti non si confrontano criticamente.

3. È appena il caso di ribadire che resta preclusa in cassazione - in sede di controllo della motivazione - la rilettura degli elementi di fatto posti a fondamento della decisione o l'autonoma adozione di nuovi e diversi parametri di ricostruzione e valutazione dei fatti, preferiti a quelli adottati dal giudice del merito perché ritenuti maggiormente plausibili o dotati di una migliore capacità esplicativa.

Anche il rispetto della previsione di cui al novellato art. 533 cod. proc. pen., ossia la regola di giudizio compendiata nella formula "al di là di ogni ragionevole dubbio" rileva in sede di legittimità esclusivamente ove la sua violazione si traduca nella illogicità manifesta e decisiva della motivazione della sentenza, non avendo la Corte di cassazione alcun potere di autonoma valutazione delle fonti di prova (Cass. sez. 2, sent. n. 28957 del 03/04/2017 - dep. 09/06/2017 - Rv. 270108).

Nel caso di specie, va anche ricordato che con riguardo alla decisione in ordine a tutti i reati per i quali vi è stata condanna sussiste una c.d.

"doppia conforme" e cioè doppia pronuncia di eguale segno con riferimento all'accertamento di responsabilità per cui può eccepirsi esclusivamente il travisamento delle risultanze probatorie acquisite in forma di tale macroscopica o manifesta evidenza da imporre, in termini inequivocabili, il riscontro della non corrispondenza delle motivazioni di entrambe le sentenze di merito rispetto al compendio probatorio acquisito nel contraddittorio delle parti.

Del resto, il vizio in questione, rilevante in sede di legittimità, implica la carenza di motivazione o la sua manifesta illogicità.

Sotto questo secondo profilo la correttezza o meno dei ragionamenti dipende anzitutto dalla loro struttura logica e questa è indipendente dalla verità degli enunciati che la compongono.

3. Ciò posto, in una prima conclusione di sintesi può affermarsi che la motivazione della sentenza impugnata, in una verifica unitaria delle due pronunce di merito risulta immune da censure, secondo i parametri propri del giudizio di legittimità. 3.1 La posizione di [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA], infatti, è stata esaminata dalla corte territoriale nel paragrafo 2 (pagine da 12 a 25), con argomentazioni che, tenendo conto dei rilievi degli appellanti, si riferiscono sia all'accertamento di responsabilità per i reati sub G, H, I sia alla dosimetria delle pene.

La prova della partecipazione ai delitti di rapina e sequestro di persona si basa su un solido compendio probatorio (le intercettazioni, le immagini registrate dai sistemi di videosorveglianza, il sequestro della refurtiva, la localizzazione degli imputati attraverso l'uso dei telefoni cellulari, il servizio di osservazione effettuato in loco dagli agenti di polizia giudiziaria), solo parzialmente indicato nei motivi di ricorso, attestante la pianificazione della rapina e la partecipazione di entrambi all'azione delittuosa, unitamente all'altro complice, il Garzia. z I giudici di merito hanno inoltre evidenziato che la privazione della libertà di movimento della persona offesa si è protratta ben oltre il tempo necessario per la rapina, in quanto la vittima, costretta a salire sul veicolo in uso ai rapinatori, con la minaccia delle armi, fu condotta in diversa località e solo in un secondo momento rilasciata, all'evidente scopo di ritardare la denunzia e l'avvio delle indagini; si giustifica, pertanto, la duplice condanna per i reati di cui agli art. 628 e 605 cod. pen.

Il delitto di porto di armi (anche di detenzione per lo [OSCURATO:PERSONA]), contestato al capo I, infine, trova plausibile riscontro nella constatazione che la rapina fu effettuata con armi, risultate vere (in tal senso, l'accertamento del giudice di primo grado), nelle dichiarazioni della persona offesa e del [OSCURATO:PERSONA], oltre che negli specifici riferimenti captati nel corso delle intercettazioni, così come sintetizzati alle pagine 22 e 23 della sentenza impugnata.

4. Quanto ai rilievi - del tutto generici - sul trattamento sanzionatorio, il diniego delle attenuanti è stato puntualmente motivato con riferimento alla personalità negativa degli imputati, desumibile dalla gravità dei fatti e dal danno economico cagionato, dalla professionalità criminale dimostrata, dai precedenti penali dai quali sono compromessi, in assenza di elementi positivi di valutazione.

L'applicazione della recidiva è stata confermata con motivazione congrua, incentrata sulla progressione delittuosa e la maggiore pericolosità evidenziata, con una spiccata tendenza alla commissione di reati predatori.

L'entità della pena e gli aumenti per la continuazione, anch'essi oggetto di contestazione generica, risulta adeguata alla gravità dei fatti.

5. L'inammissibilità dei ricorsi determina, a norma dell'articolo 616 cod. proc. pen., la condanna dei ricorrenti al pagamento delle spese del procedimento ed al versamento a favore della Cassa delle Ammende, non emergendo ragioni di esonero, della somma ritenuta equa di C 3.000,00 a titolo di sanzione pecuniaria.

PQM Dichiara inammissibili i ricorsi e condanna i ricorrenti al pagamento delle spese processuali e della somma di euro

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
o la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza emessa il 09/06/2021 dalla CORTE di APPELLO di NAPOLI Esaminati gli atti, il provvedimento impugnato e i ricorsi, trattati con contradditorio scritto; udita la relazione svolta dal [OSCURATO:PERSONA]; letta la requisitoria del Pubblico Ministero, in persona del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore generale [OSCURATO:PERSONA], che ha chiesto dichiararsi l'inammissibilità dei ricorsi. [OSCURATO:PERSONA] 1. Con sentenza emessa in data 09/06/2021 la Corte di appello di Napoli, in parziale riforma della sentenza del Gup del Tribunale di [OSCURATO:PERSONA] emessa in data [OSCURATO:DATA_NASCITA], riduceva la pena inflitta a [OSCURATO:PERSONA] e confermava la pronuncia di primo grado nei confronti di [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA], con riferimento ai reati di cui ai capi C - rapina, ascritto al Paudice - nonché G, H e I - rapina, sequestro di persona e porto di armi, ascritti al [OSCURATO:PERSONA] e allo [OSCURATO:PERSONA]. 2. Avverso la sentenza di secondo grado propongono impugnazione i difensori di fiducia degli imputati con separati ricorsi. 2.1 Nell'interesse di [OSCURATO:PERSONA] sono stati articolati sette motivi di ricorso, con in quali si eccepisce la violazione di legge ed il vizio di motivazione con riferimento: al riconoscimento della responsabilità concorsuale in ordine ai capi G e H, nell'irrilevanza a tal fine delle intercettazioni telefoniche e delle immagini estrapolate dai sistemi di videosorveglianza, valorizzate dai giudici di merito, senza considerare le dichiarazioni liberatorie della persona offesa e del coimputato [OSCURATO:PERSONA] (primo e secondo motivo); al concorso fra i reati di rapina e quello di sequestro di persona, posto che la limitazione della libertà personale era stata funzionale alla consumazione della rapina (terzo motivo); alla condanna per il capo I, in mancanza di prova circa la consapevolezza del possesso di armi da parte dei complici e dell'eventualità del loro uso (quarto motivo); al trattamento sanzionatorio (ingiustificato diniego delle circostanze attenuanti generiche, applicazione della recidiva contestata, incongruità dell'aumento di pena per la continuazione - motivi da cinque a sette). 2.2. Nell'interesse di [OSCURATO:PERSONA] il vizio di motivazione è stato riferito all'entità della riduzione della pena, a seguito della rinunzia ai motivi attinenti al giudizio di responsabilità. 2.3. Il ricorso di [OSCURATO:PERSONA], infine, consiste di tre motivi, con i quali è stata eccepita la violazione di legge, con riferimento agli art. 192 cod. proc. pen. in tema di valutazione delle prove (la chiamata in correità del [OSCURATO:PERSONA] era rimasta priva di riscontri estrinseci, tali non potendosi considerare le conversazioni intercettate, in considerazione anche del tenore delle dichiarazioni della persona offesa), all'art. 99 cod. pen. (la recidiva era stata applicata senza adeguata motivazione), all'art. 62 bis cod. pen. (non si giustificava il diniego delle attenuanti generiche). Con memoria di replica alla requisitoria del P.G., la difesa dello [OSCURATO:PERSONA] ha insistito, previa valutazione di ammissibilità, nei motivi di ricorso, dei quali ha chiesto l'accoglimento, con annullamento della sentenza impugnata. [OSCURATO:PERSONA] 1. Per quanto riguarda [OSCURATO:PERSONA], con dichiarazione dell'H luglio 2022, trasmessa sia dall'istituto dove trovasi ristretto sia dal difensore, il ricorrente ha inteso rinunciare al ricorso che va pertanto dichiarato inammissibile ai sensi dell'art. 591, lett. c), cod. proc. pen. 2. I ricorsi di [OSCURATO:PERSONA] e di [OSCURATO:PERSONA] sono inammissibili perché basati su motivi attinenti al merito, non consentiti in sede di legittimità, oltre che reiterativi di censure prospettate in appello e definite dal giudice di secondo grado con argomenti con i quali i ricorrenti non si confrontano criticamente. 3. È appena il caso di ribadire che resta preclusa in cassazione - in sede di controllo della motivazione - la rilettura degli elementi di fatto posti a fondamento della decisione o l'autonoma adozione di nuovi e diversi parametri di ricostruzione e valutazione dei fatti, preferiti a quelli adottati dal giudice del merito perché ritenuti maggiormente plausibili o dotati di una migliore capacità esplicativa. Anche il rispetto della previsione di cui al novellato art. 533 cod. proc. pen., ossia la regola di giudizio compendiata nella formula "al di là di ogni ragionevole dubbio" rileva in sede di legittimità esclusivamente ove la sua violazione si traduca nella illogicità manifesta e decisiva della motivazione della sentenza, non avendo la Corte di cassazione alcun potere di autonoma valutazione delle fonti di prova (Cass. sez. 2, sent. n. 28957 del 03/04/2017 - dep. 09/06/2017 - Rv. 270108). Nel caso di specie, va anche ricordato che con riguardo alla decisione in ordine a tutti i reati per i quali vi è stata condanna sussiste una c.d. "doppia conforme" e cioè doppia pronuncia di eguale segno con riferimento all'accertamento di responsabilità per cui può eccepirsi esclusivamente il travisamento delle risultanze probatorie acquisite in forma di tale macroscopica o manifesta evidenza da imporre, in termini inequivocabili, il riscontro della non corrispondenza delle motivazioni di entrambe le sentenze di merito rispetto al compendio probatorio acquisito nel contraddittorio delle parti. Del resto, il vizio in questione, rilevante in sede di legittimità, implica la carenza di motivazione o la sua manifesta illogicità. Sotto questo secondo profilo la correttezza o meno dei ragionamenti dipende anzitutto dalla loro struttura logica e questa è indipendente dalla verità degli enunciati che la compongono. 3. Ciò posto, in una prima conclusione di sintesi può affermarsi che la motivazione della sentenza impugnata, in una verifica unitaria delle due pronunce di merito risulta immune da censure, secondo i parametri propri del giudizio di legittimità. 3.1 La posizione di [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA], infatti, è stata esaminata dalla corte territoriale nel paragrafo 2 (pagine da 12 a 25), con argomentazioni che, tenendo conto dei rilievi degli appellanti, si riferiscono sia all'accertamento di responsabilità per i reati sub G, H, I sia alla dosimetria delle pene. La prova della partecipazione ai delitti di rapina e sequestro di persona si basa su un solido compendio probatorio (le intercettazioni, le immagini registrate dai sistemi di videosorveglianza, il sequestro della refurtiva, la localizzazione degli imputati attraverso l'uso dei telefoni cellulari, il servizio di osservazione effettuato in loco dagli agenti di polizia giudiziaria), solo parzialmente indicato nei motivi di ricorso, attestante la pianificazione della rapina e la partecipazione di entrambi all'azione delittuosa, unitamente all'altro complice, il Garzia. z I giudici di merito hanno inoltre evidenziato che la privazione della libertà di movimento della persona offesa si è protratta ben oltre il tempo necessario per la rapina, in quanto la vittima, costretta a salire sul veicolo in uso ai rapinatori, con la minaccia delle armi, fu condotta in diversa località e solo in un secondo momento rilasciata, all'evidente scopo di ritardare la denunzia e l'avvio delle indagini; si giustifica, pertanto, la duplice condanna per i reati di cui agli art. 628 e 605 cod. pen. Il delitto di porto di armi (anche di detenzione per lo [OSCURATO:PERSONA]), contestato al capo I, infine, trova plausibile riscontro nella constatazione che la rapina fu effettuata con armi, risultate vere (in tal senso, l'accertamento del giudice di primo grado), nelle dichiarazioni della persona offesa e del [OSCURATO:PERSONA], oltre che negli specifici riferimenti captati nel corso delle intercettazioni, così come sintetizzati alle pagine 22 e 23 della sentenza impugnata. 4. Quanto ai rilievi - del tutto generici - sul trattamento sanzionatorio, il diniego delle attenuanti è stato puntualmente motivato con riferimento alla personalità negativa degli imputati, desumibile dalla gravità dei fatti e dal danno economico cagionato, dalla professionalità criminale dimostrata, dai precedenti penali dai quali sono compromessi, in assenza di elementi positivi di valutazione. L'applicazione della recidiva è stata confermata con motivazione congrua, incentrata sulla progressione delittuosa e la maggiore pericolosità evidenziata, con una spiccata tendenza alla commissione di reati predatori. L'entità della pena e gli aumenti per la continuazione, anch'essi oggetto di contestazione generica, risulta adeguata alla gravità dei fatti. 5. L'inammissibilità dei ricorsi determina, a norma dell'articolo 616 cod. proc. pen., la condanna dei ricorrenti al pagamento delle spese del procedimento ed al versamento a favore della Cassa delle Ammende, non emergendo ragioni di esonero, della somma ritenuta equa di C 3.000,00 a titolo di sanzione pecuniaria. PQM Dichiara inammissibili i ricorsi e condanna i ricorrenti al pagamento delle spese processuali e della somma di euro
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