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CassazionesentenzaSezione 7Decisione del 4 novembre 2021

Cassazione n. 45287/2021

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a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 27/03/2018 della CORTE APPELLO di BRESCIAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] 1.GRITTI Enio ricorre avverso la sentenza in epigrafe che confermava la decisione del Tribunale di Bergamo che lo aveva condannato alla pena di anni due di reclu- sione per i reati di disastro ed omicidio colposo ai danni della moglie RACCAGNI Marianna per avere provveduto a svitare il tubo di adduzione del gas della cucina senza chiudere il rubinetto provocando l'esplosione del locale cucina.

2. Il ricorrente deduce vizio motivazionale in punto di valutazione della prova in punto di responsabilità penale e in relazione al mancato riconoscimento delle cir- costanze attenuanti generiche.

3. I motivi di ricorso si palesano manifestamente infondati in quanto aspecifici, privi di analisi critica degli argomenti della sentenza del giudice di appello e mera- mente ripropositivi di censure adeguatamente considerate e disattese dalla Corte di Appello.

A tale proposito gli argomenti addotti dal ricorrente con il primo motivo di ricorso non si confrontano con la logica e priva di contraddizioni motivazione della sentenza impugnata sulla individuazione dell'imputato quale il soggetto che aveva provveduto ad eseguire l'intervento causativo del disastro, sulla base di argomenti del tutto coerenti con le modalità, il tempo, l'orario ed il luogo del sini- stro e rispetto a quanto riferito dai vigili del fuoco. .

La esclusione del beneficio delle circostanze attenuanti generiche è fondato su motivazione esauriente, pertinente e non contraddittoria.

4. Essendo il ricorso inammissibile e, a norma dell'art. 616 cod. proc. pen., non ravvisandosi assenza di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità (Corte Cost. sent. n. 186 del 13.6.2000), alla condanna di parte ricorrente al pa- gamento delle spese del procedimento consegue quella al pagamento della san- zione pecuniaria nella misura indicata in dispositivo.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della cassa delle ammende.

Così deciso in Roma il 4 Novembre 2021 Il Consigliere estensore [OSCURATO:PERSONA]/[OSCURATO:PERSONA] LI —

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 27/03/2018 della CORTE APPELLO di BRESCIAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] 1.GRITTI Enio ricorre avverso la sentenza in epigrafe che confermava la decisione del Tribunale di Bergamo che lo aveva condannato alla pena di anni due di reclu- sione per i reati di disastro ed omicidio colposo ai danni della moglie RACCAGNI Marianna per avere provveduto a svitare il tubo di adduzione del gas della cucina senza chiudere il rubinetto provocando l'esplosione del locale cucina. 2. Il ricorrente deduce vizio motivazionale in punto di valutazione della prova in punto di responsabilità penale e in relazione al mancato riconoscimento delle cir- costanze attenuanti generiche. 3. I motivi di ricorso si palesano manifestamente infondati in quanto aspecifici, privi di analisi critica degli argomenti della sentenza del giudice di appello e mera- mente ripropositivi di censure adeguatamente considerate e disattese dalla Corte di Appello. A tale proposito gli argomenti addotti dal ricorrente con il primo motivo di ricorso non si confrontano con la logica e priva di contraddizioni motivazione della sentenza impugnata sulla individuazione dell'imputato quale il soggetto che aveva provveduto ad eseguire l'intervento causativo del disastro, sulla base di argomenti del tutto coerenti con le modalità, il tempo, l'orario ed il luogo del sini- stro e rispetto a quanto riferito dai vigili del fuoco. . La esclusione del beneficio delle circostanze attenuanti generiche è fondato su motivazione esauriente, pertinente e non contraddittoria. 4. Essendo il ricorso inammissibile e, a norma dell'art. 616 cod. proc. pen., non ravvisandosi assenza di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità (Corte Cost. sent. n. 186 del 13.6.2000), alla condanna di parte ricorrente al pa- gamento delle spese del procedimento consegue quella al pagamento della san- zione pecuniaria nella misura indicata in dispositivo. P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della cassa delle ammende. Così deciso in Roma il 4 Novembre 2021 Il Consigliere estensore [OSCURATO:PERSONA]/[OSCURATO:PERSONA] LI —