CassazionesentenzaSezione 4
Cassazione n. 39491/2022
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] il [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso l'ordinanza del [OSCURATO:DATA_NASCITA] della CORTE APPELLO di MESSINAvisti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; letta la requisitoria del Procuratore generale, che ha concluso per l'inammissibilità del ricorso; [OSCURATO:PERSONA] 1. [OSCURATO:PERSONA] ricorre avverso l'ordinanza della Corte di appello di Messina, indicata in epigrafe, che ha dichiarato inammissibile l'appello proposto avverso la sentenza di condanna alla pena di mesi quattro di arresto per il reato di cui all'art.116 d. Igs. 30 aprile 1992, n.285 accertato in Falcone il 28 gennaio 2018 con reiterazione della condotta nel biennio. 2. Deduce violazione di legge e vizio di motivazione posto che la Corte territoriale, pur richiamando i princìpi enunciati dalla giurisprudenza di legittimità in tema di inammissibilità dell'impugnazione, ha poi esaminato il merito della questione afferente le ragioni della condanna emessa dal primo giudice. 3. Il Procuratore generale, con requisitoria scritta, ha concluso per l'inammissibilità del ricorso. [OSCURATO:PERSONA] 1. Il ricorso è fondato. 2. L'appellante aveva censurato la pronuncia di primo grado sul punto inerente all'affermazione di responsabilità perché non risultava contestata nel capo d'imputazione la recidiva nel biennio. Con l'entrata in vigore del d. Igs. 15 gennaio 2016, n.8, l'ipotesi semplice è stata, infatti, trasformata in illecito amministrativo e l'ipotesi aggravata dalla recidiva nel biennio è stata trasformata in figura autonoma di reato. 2.1. La Corte territoriale, dopo aver ritenuto aspecifici i motivi d'impugnazione, ha esaminato la definizione di «recidiva nel biennio» accolta nella giurisprudenza della Corte di Cassazione nel senso che, nel biennio antecedente il reato oggetto di giudizio, debba essere intervenuto il definitivo accertamento giudiziale di un precedente reato della medesima specie ovvero debba essere intervenuto il definitivo accertamento di una precedente, analoga, violazione amministrativa. 2.2. Su tale premessa, il giudice di appello ha, quindi, ritenuto che l'impugnazione fosse sfornita del minimo argomento o della minima allegazione utile ai fini della decisione, aggiungendo che nel caso in esame l'Avengna era stato denunciato per guida senza patente commessa in data 10 agosto 2017. ( 3. Se non può negarsi che il reato di guida senza patente, nella normativa vigente, contempli una nozione di recidiva che attribuisce rilevanza agli episodi di guida senza patente non più rilevanti penalmente, occorre anche ricordare che l'art.5 d. Igs. n.8/2016 è stato interpretato nel senso che, per i fatti commessi dopo la sua entrata in vigore, la recidiva è integrata tanto dal precedente giudiziario specifico quanto da una precedente violazione amministrativa, purchè definitivamente accertata (Sez. 4, n.27398 del 06/04/2018, Dedominici, Rv. 273405 - 01; Sez. 4, n. 48779 del 21/09/2016, S, Rv. 268247-01). 4. Il provvedimento impugnato presenta il vizio denunciato, posto che il giudice d'appello, a seguito della riforma dell'art. 581 cod. proc. pen. da parte della legge 23 giugno 2017, n. 103, può dichiarare l'inammissibilità dell'impugnazione solo quando i motivi difettino di specificità, ovvero quando non siano affatto argomentati o non affrontino la motivazione spesa nella sentenza impugnata, ma non quando siano ritenuti infondati, cioè inidonei, anche manifestamente, a confutarne l'apparato motivazionale, dovendo in tal caso confermare la sentenza di primo grado (Sez. 4, n. 36533 del 15/09/2021, Oddo, Rv. 281978 - 01). 5. [OSCURATO:PERSONA], superato il vaglio di ammissibilità del ricorso, rileva tuttavia ai sensi dell'art.129 cod. proc. pen. che è lo stesso provvedimento impugnato a dare conto del fatto che in data 10 agosto 2017 sia stata meramente accertata la violazione amministrativa, senza alcun riferimento negli atti al suo definitivo accertamento. Esclusa la recidiva nel biennio nei termini sopra indicati, la sentenza deve pertanto essere annullata senza rinvio, perché il fatto non è più previsto dalla legge come reato. 6. In caso di annullamento senza rinvio della sentenza impugnata per non essere il fatto previsto dalla legge come reato, ma solo come illecito amministrativo, il giudice non ha l'obbligo di trasmettere gli atti all'autorità amministrativa competente a sanzionare l'illecito amministrativo qualora la legge di depenalizzazione non preveda norme transitorie analoghe a quelle di cui agli artt. 40 e 41 legge 24 novembre 1981, n. 689 (Sez. U, n. 25457 del 29/03/2012, [OSCURATO:PERSONA], Rv. 252694), ma nel caso in esame l'art.9 d. Igs. n.8/2016 prevede espressamente tale obbligo. La sentenza va, pertanto, trasmessa al Prefetto di Messina. P.Q.M. Annulla senza rinvio la sentenza impugnata perché il fatto non è previsto dalla legge come reato. Dispone trasmettersi copia della presente sentenza a