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CassazionesentenzaSezione 2Decisione del 6 ottobre 2022

Cassazione n. 46566/2022

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a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 10/03/2022 del GIP TRIBUNALE di IVREAudita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA] 1.1 Il GIP del TRIBUNALE di IVREA, con sentenza in data 10/03/2022, applicava nei confronti di [OSCURATO:PERSONA] la pena concordata dalle parti ex art. 444 c.p.p., in relazione al reato di cui all art. 628 COD.PEN.. 1.2 Avvero detta sentenza proponeva ricorso per cassazione la difesa dell'imputato lamentando difetto di motivazione in ordine alla determinazione della pena. [OSCURATO:PERSONA] 2.1 Il ricorso è proposto per motivi non consentiti e deve, pertanto, essere dichiarato inammissibile.

Ed invero per consolidato orientamento di questa Corte, ribadito dalle Sezioni Unite (sentenza n. 5838 del 28 novembre 2013, dep. 2014, Citarella, in motivazione, RV. 257824), nel ricorso per cassazione avverso sentenza che applichi la pena nella misura patteggiata tra le parti non e' ammissibile proporre motivi concernenti la misura della pena al di fuori dell'ipotesi di determinazione contra legem, ipotesi che non ricorre nel caso di specie.

La richiesta di applicazione della pena e l'adesione alla pena proposta dall'altra parte integrano, infatti, un negozio di natura processuale che, una volta perfezionato con la ratifica del giudice che ne ha accertato la correttezza, non e' revocabile unilateralmente, sicche' la parte che vi ha dato origine, o vi ha aderito, così rinunciando a far valere le proprie difese ed eccezioni, non e'. legittimata, in sede di ricorso per cassazione, a sostenere tesi concernenti la congruita della pena, in contrasto con l'impostazione dell'accordo al quale le parti processuali sono addivenute.

In conclusione, l'impugnazione deve ritenersi inammissibile a norma dell'art. 606 comma terzo cod.proc.pen.; alla relativa declaratoria consegue, per il disposto dell'art. 616 cod.proc.pen., la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali, nonché al versamento in favore della Cassa delle ammende di una somma che, ritenuti e valutati i profili di colpa emergenti dal ricorso, si determina equitativamente in C 3.000,00.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della cassa delle ammende.

Roma, 6 ottobre 2022 L [OSCURATO:PERSONA].

IL PRESIDENTE [OSCURATO:PERSONA] 3rIPOSITATO N CANCELLEKI

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 10/03/2022 del GIP TRIBUNALE di IVREAudita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA] 1.1 Il GIP del TRIBUNALE di IVREA, con sentenza in data 10/03/2022, applicava nei confronti di [OSCURATO:PERSONA] la pena concordata dalle parti ex art. 444 c.p.p., in relazione al reato di cui all art. 628 COD.PEN.. 1.2 Avvero detta sentenza proponeva ricorso per cassazione la difesa dell'imputato lamentando difetto di motivazione in ordine alla determinazione della pena. [OSCURATO:PERSONA] 2.1 Il ricorso è proposto per motivi non consentiti e deve, pertanto, essere dichiarato inammissibile. Ed invero per consolidato orientamento di questa Corte, ribadito dalle Sezioni Unite (sentenza n. 5838 del 28 novembre 2013, dep. 2014, Citarella, in motivazione, RV. 257824), nel ricorso per cassazione avverso sentenza che applichi la pena nella misura patteggiata tra le parti non e' ammissibile proporre motivi concernenti la misura della pena al di fuori dell'ipotesi di determinazione contra legem, ipotesi che non ricorre nel caso di specie. La richiesta di applicazione della pena e l'adesione alla pena proposta dall'altra parte integrano, infatti, un negozio di natura processuale che, una volta perfezionato con la ratifica del giudice che ne ha accertato la correttezza, non e' revocabile unilateralmente, sicche' la parte che vi ha dato origine, o vi ha aderito, così rinunciando a far valere le proprie difese ed eccezioni, non e'. legittimata, in sede di ricorso per cassazione, a sostenere tesi concernenti la congruita della pena, in contrasto con l'impostazione dell'accordo al quale le parti processuali sono addivenute. In conclusione, l'impugnazione deve ritenersi inammissibile a norma dell'art. 606 comma terzo cod.proc.pen.; alla relativa declaratoria consegue, per il disposto dell'art. 616 cod.proc.pen., la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali, nonché al versamento in favore della Cassa delle ammende di una somma che, ritenuti e valutati i profili di colpa emergenti dal ricorso, si determina equitativamente in C 3.000,00. P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della cassa delle ammende. Roma, 6 ottobre 2022 L [OSCURATO:PERSONA]. IL PRESIDENTE [OSCURATO:PERSONA] 3rIPOSITATO N CANCELLEKI
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