CassazionesentenzaSezione 7
Cassazione n. 09176/2025
Testo disponibile della fonte
Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso l'ordinanza del [OSCURATO:DATA_NASCITA] del TRIBUNALE di Bologna [OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA] Visti gli atti; Esaminati il ricorso e il provvedimento impugnato; Rilevato che Francesco Quarta, a mezzo dell'avv. [OSCURATO:PERSONA], ha proposto ricorso per cassazione, avverso il provvedimento del Tribunale di Bologna in composizione monocratica che - chiamato a provvedere ai sensi dell'art. 671 cod. proc. pen., quale giudice dell'esecuzione - ha dichiarato la propria incompetenza, indicando invece quella del Tribunale di Milano in composizione monocratica, al quale ha disposto trasmettersi gli atti; Rilevato che non è ricorribile per cassazione - indipendentemente dal fatto che essa venga adottato con la forma dell'ordinanza, ovvero della sentenza - la decisione a mezzo della quale il giudice dichiari la propria incompetenza, potendo da ciò scaturire esclusivamente un conflitto di giurisdizione o di competenza (Sez. 1, n. 31797 del 27/10/2020, Cusato, Rv. 279803 - 01; Sez. 5, n. 14892 del 29/01/2010, Bondi, Rv. 246845 - 01; Sez. 3, n. 4367 del 11/12/1995, dep. 1996, Scopetti, Rv. 203416 - 01); Ritenuto che deve essere dichiarata l'inammissibilità del ricorso, a norma dell'art. 610, comma 5 -bis, cod. proc. pen., introdotto dalla medesima legge n. 103 del 2017, con conseguente condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e, in mancanza di elementi atti a escludere la colpa nella determinazione della causa di inammissibilità, al versamento della somma di tremila euro in favore della Cassa delle ammende. P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso in Roma, 20 febbraio 2