CassazionedecretoSezione 3Decisione del 6 aprile 2023
Cassazione n. 22380/2023
Testo disponibile della fonte
Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a pronunciato la seguente ORDINANZA sul ricorso iscritto al n. 13414/2020 R.G. proposto da: [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], elettivamente domiciliati in [OSCURATO:PERSONA] 154, presso lo studio dell’avvocato [OSCURATO:PERSONA] (CF: [OSCURATO:CODICE_FISCALE]), che li rappresenta e difende unitamente all’avvocato [OSCURATO:PERSONA] ([OSCURATO:CODICE_FISCALE]) - R icorrent i - Contro [OSCURATO:PERSONA], elettivamente domiciliatain [OSCURATO:PERSONA] G. MAZZINI, 55, presso lo studio dell’avvocato [OSCURATO:PERSONA] (CF: [OSCURATO:CODICE_FISCALE]), che la rappresenta e difende unitamente all’avvocato [OSCURATO:PERSONA] (CF: [OSCURATO:CODICE_FISCALE]) - C ontroricorrente - nonchécontro [OSCURATO:PERSONA] (ITALIA) SPA - I ntimat a - avverso la SENTENZA di CORTE D ’ APPELLO BRESCIA n. 1358/2019 depositata il25/09/2019. Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 06/04/2023dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]. S [OSCURATO:PERSONA] 1. La società [OSCURATO:SOCIETA]. di [OSCURATO:PERSONA], in persona del socio accomandatario, [OSCURATO:PERSONA], questi anche personalmente e [OSCURATO:PERSONA], nella qualità di fideiussore (odierni ricorrenti) , convennero innanzi al Tribunale di Brescia, [OSCURATO:PERSONA] (Italia) s.p.a., odierna controricorrente, per opporre il decreto ingiuntivo n. 4483/2014, emesso il 09 giugno 2014, con il quale era stato ingiunto agli opponenti il pagamento in favore di [OSCURATO:PERSONA] (Italia) della somma di euro 43.352,52, oltre interessi e spese, in virtù dei contratti di locazione finanziaria n. 74344/001 del 16 ottobre 2006 e n. 74344/002 del 12 febbraio 2008, stipulati da [OSCURATO:PERSONA] (Italia) con la società [OSCURATO:SOCIETA], di cui la Moreale si era resa garante, quale fideiussore, entrambi risolti per inadempimento dell’utilizzatore nel pagamento dei canoni di locazione. 2. Gli opponenti eccepirono preliminarmente l ’ inesistenza del credito azionato, in ragione sia della nullità parziale dei contratti di leasing, per essere stati pattuiti interessi superiori al tasso soglia di usura, sia la violazione dell’art. 1455 c.c., per carenza del presupposto per la risoluzione dei contratti di leasing, relativo alla non scarsa importanza dell’inadempimento, nonché per l’intervenuta decadenza ed estinzione,ex art. 1957 c.c. della garanzia fideiussoria. Chiesero, pertanto, la revoca e l’annullamento del decreto ingiuntivo e, in via riconvenzionale, chiesero la determinazione dell’esatto ammontare del saldo risultante dalle rispettive partite dare/avere tra le due società e la dichiarazione dell’insussistenza dei presupposti di legge per la risoluzione dei contratti finanziari per inadempimento. Si costituì la società [OSCURATO:PERSONA] che chiese il rigetto dell’opposizione e la conferma del D.I. opposto. 3. Con sentenza n. 2631/2016 il Tribunale respinse l ’ opposizione confermando l’impugnato d.i. , condannando gli opponenti alla rifusione delle spese e della CTU, in favore dell’opposta. Il Tribunale escluse, all’esito della espletata CTU, l’applicazione di tassi usurari, e affermò la correttezza della risoluzione del contratto, causato dal mancato pagamento dei canoni di locazione senza alcuna applicazione di penale. Con riferimento alla asserita decadenza della garanzia fideiussoria, affermò la correttezza dell’azione nei confronti del fideiussore, stante la sua correlazione “all’integrale adempimento dell’obbligazione principale con conseguente mancato assoggettamento al termine di decadenza”. 4. Avverso la sentenza di primo grado propose appello [OSCURATO:SOCIETA]. deducendo, per quanto qui ancora di interesse, l ’ omessa pronuncia sulle domande ed eccezioni proposte con l’opposizione a d.i., ed in particolare l’omessa valutazione delle conseguenze sul rapporto in essere fra le parti, qualificato come leasing traslativo, con conseguente diritto dell’utilizzatore, in caso di risoluzione del contratto per suo inadempimento, alla restituzione dei canoni corrisposti. 5. Con sentenza n. 1358/2019, depositata in data 25/09/2019, oggetto di ricorso, la Corte d’appello di Brescia, condividendo le conclusioni a cui era pervenuto il giudice di prime cure e l ’ infondatezza delle censure proposte dall’appellante, ha confermato la sentenza di primo grado, previa dichiarazione di inammissibilità e comunque di infondatezza dell’eccezione -sollevata con la comparsa conclusionale - relativa alla invalidità/illegittimità/nullità delle fideiussioni redatte sulla base di uno schema ABI non legittimo in quanto così censurato dalla Banca d’Italia con Provvedimento n. 55 del 2/05/20 05 per ché in contrasto con l’art. 2 della L. n. 287/1990. 6. Avverso la predetta sentenza [OSCURATO:SOCIETA]. di [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] propongono ricorso per cassazione affidato a quattro motivi, cui [OSCURATO:PERSONA] N.V., società per azioni di diritto olandese, quale società incorporante la [OSCURATO:PERSONA] (ITALIA) s.p.a.resiste con controricorso. 7. La trattazione del ricorso è stata fissata a i sensi dell ’ art. 380 - bis 1 cod. proc. civ. M [OSCURATO:PERSONA] 1. Con il primo motivo i ricorrenti denunciano, in relazione all ’ art. 360, 1° co., n. 3, c.p.c.,“Violazione e falsa applicazione art. 345 c.p.c.”, per avere la Corte d’appello omesso di valutare l’eccezione,sollevata dagli odierni ricorrenti con la comparsa conclusionale in a ppello, riguardante l’invalidità e/o l’illegittimità e/o la nullità delle fideiussioni prestate, in quanto stilate utilizzando uno schema ABI, in contrasto con l’art. 2, l. 287/90. Rit engono i ricorrent i che la tardività della proposizione di tale eccezione sia esclusa dalla sua natura di eccezione rilevabile anche d’ufficio, da cui discende la possibilità di poterla proporre in ogni stato e grado del giudizio. 2. Sul primo motivo . Nella sentenza gravata si legge: “ Il giudice di prime cure ha fornito chiara indicazione delle ragioni per le quali ha rigettato l’eccezione di estinzione della garanzia fideiussoria ex art.1957 cc, affermando che detta disposizione codicistica era stata legittimamente derogata dalla diversa volontà espressa dalle parti, inun ambito in cui l’autonomia privata non avrebbe trovato ostacoli, attesa la non inderogabilità della disposizione, relativa a materia non sottratta alla disponibilità delle parti. Nessun idoneo argomento è stato proposto dall’appellante avverso tale conclusione, che va pertanto confermata.In comparsa conclusionale gli appellanti hanno fatto richiamo alle valutazioni espresse nella ordinanza 29810/2017 della SC di Cassazione per affermare l’invalidità della lettera di fideiussione. Trattasi con ogni evide nza di un motivo nuovo, aggiunto, come tale inammissibile. Non è dato peraltro conoscere perché mai la lettera di fideiussione agli atti dovrebbe ricondursi ad intese fra imprese che abbiano ad oggetto o per effetto di impedire o restringere o falsare in modo consistente il gioco della concorrenza all’interno del mercato nazionale o in una sua parte rilevante, secondo le prescrizioni di cui all’art.2 legge n.287 del 1990 (legge "antitrust"). Tale conclusione, ove mai si dovesse ritenere ammissibile l’esame del relativo tema, avrebbe supposto l’allegazione di specifici elementi di fatto che la corroborassero, certamente non suscettibili di introduzione, per la prima volta, in sede di discussione scritta finale del giudizio in grado d’appello”. 2.1 Il motivo è ina mmissibile, in quanto non si correla con la ratio decidendi della sentenza gravata , e reitera in questa sede di legittimità censure di merito in quantotali inammissibili. 3. Con il secondo motivo il ricorrenti denunciano, in relazione all ’ art. 360, 1° co., nn. 3 e 4, c.p.c., “Violazione e falsa applicazione dell’art.1957 c.c., ai sensi del combinato disposto dei nn. 3 e 4 dell’art. 360 c.p.c.”, censurando il rigetto dell ’ eccezione di decadenza della società opposta dal diritto di escutere le garanzie personali per decorso dei termini di cui all’art. 1957 c.c., per avere la Corte territoriale ritenuto sufficiente la motivazione fornita dal giudice di prime curee rilevando, altresì, che il disposto di cui all’art. 1957 c.c. era stato legittimamente derogato “dalla diversa volontà espressa dalle parti […], relativa a materia non sottratta alla disponibilità delle parti”. 3.1 N ella sentenza gravata si legge : “ Il giudice di prime cure ha fornito chiara indicazione delle ragioni per le quali ha rigettato l’eccezione di estinzione della garanzia fideiussoria ex art.1957 cc, affermando che detta disposizione codicistica era stata legittimamente derogata dalla diversa volontà espressa dalle parti, in un ambito in cui l’autonomia privata non avrebbe trovato ostacoli, attesa la non inderogabilità della disposizione, relativa a materia non sottratta alla disponibilità delle parti. Nessun idoneo argomento è stato proposto dall’appellante avverso tale conclusione, che va pertanto confermata” (così a p. 12, 2° §, della sentenza). 3.2 Inoltre, la Corte territoriale , confermando la decisione di prime cure , ha motivato che la fideiussione era correlata all ’ integrale adempimento dell’obbligazione principale, con conseguente mancato assoggettamento al termine di decadenzadi cui all’art. 1957 c.c. 3.3 Il motivo non si correla pertanto con la motivazione della sentenza impugnata, non dando conto delle ragioni che avrebbero impedito la deroga convenzionale dell’art. 1957 c.c., ed è pertanto inammissibile. 4. Con il terzo motivo il ricorrenti denunciano, in relazione all ’ art. 360, 1° co., nn. 3 e 5, c.p.c., “ Violazione e falsa applicazione degli artt.1455, 1460 e 1945 c.c., ai sensi del combinato disposto dei nn. 3 e 5 dell’art. 360 c.p.c.” per avere la Corte territoriale ritenuto legittima la risoluzione del contratto, poiché posta in essere in esecuzione di una clausola risolutiva espressa che legittimava l’esercizio del potere di disporre unilateralmente la risoluzione, ai sensi dell’art.1456 c.c. 5. Sul terzo motivo . La Corte territoriale ha ritenuto escluso il sindacato giurisdizionale sul presupposto della gravità dell’inadempimento, in quanto già valutato a priori dalle parti. La risoluzione del contratto ha avuto luogo in attuazione del disposto di un’apposita clausola risolutiva espressa, in relazione ad una fattispecie espressamente contemplata in contratto come legittimante l’esercizio, da parte della concedente, del potere di disporre unilateralmente la risoluzione, ai sensi dell’art. 1456 cc. La gravità dell ’ in adempimento è stata già pertanto valutata a priori dalle parti, e non è quindi dato al giudice alcun sindacato ex art.1455 cc. La disciplina contrattuale prevede, per il caso di risoluzione del contratto per inadempimento del conduttore, l’attribuzione al concedente dei canoni scaduti insoluti, di quelli a scadere e del prezzo di opzione, attualizzati, detratto quanto ottenuto dalla rivendita o riallocazione del bene(così a p. 11, della sentenza). 5.1 La sentenza gravata così motiva sul punto relativo alla cl ausola risolutiva espressa: “Essa, dunque, implicitamente ma inequivocabilmente, legittima il trattenimento dei canoni già percepiti, riconducendo la fattispecie all’ipotesi di cui al secondo comma dell’art.1526 cc, con conseguente obbligo per il conduttore dell’integrale pagamento dei canoni insoluti, salva la facoltà di richiedere la riduzione ad equità dell’indennità (rapportata appunto ai canoni), ove eccessiva. Situazione qui certamente non ricorrente, avuto riguardo proprio ai dati economici indicati dagli appellanti, da cui emerge che, a fronte di un finanziamento per oltre 900.000 euro, e dell’avvenuto pagamento di canoni per 450.000 euro, l’attribuzione alla concedente di un ulteriore importo, per canoni scaduti ed insoluti, di meno di 50.000 euro non potrebbe in ogni caso condurre ad una locupletazione della stessa a danno dell’utilizzatore, anche tenuto conto delle opportunità di riallocazione derivanti dal recupero del bene” (così alle pp. da 11, penultimo §, a p. 12, 1° §, della sentenza). 5.2 Il motivo in esame non offre argomenti di segno contrario, in quanto fa riferimento alla gravità dell’inadempimento di cui all’art. 1455 c.c.; elemento che non rileva in presenza di una clausola risolutiva espressa, la quale viene utilizzata delle parti con lo specifico scopo di sottrarre alla discrezionalità del giudice la valutazione relativa alla gravità dell’inadempimento (per tutte cfr. Cass., sez. I, sent. 17/03/2000, n. 3102; Cass., sez. III, sent. 04/05/2005, n. 9275: “quando la risoluzione del contratto si verifica di diritto a seguito della dichiarazione del creditore di volersi avvalere della clausola risolutiva espressa, la valutazione della incidenza dell'inadempimento sull'intero contratto è stata già compiuta dalle parti, la cui autonomia privata ha instaurato il collegamento tra i singoli inadempimenti considerati nella clausola e la risoluzione dell'intero contratto, con la conseguenza che tale collegamento non può essere contestato nè ai fini dell'accertamento g iudiziale sull'avvenuta risoluzione nèagli effetti del risarcimento del danno”. 6. Con il quarto motivo i ricorrenti denunciano, in relazione all ’ art. 360, 1° co., nn. 3 e 5, c.p.c., “Violazione e falsa applicazione della disciplina del contratto di leasing traslativo in relazione agli artt.1526 e 1945 c.c., ai sensi del combinato disposto dei nn. 3 e 5 dell’art.360 c.p.c.”, peravere la Corte territoriale errato nel ritenere ultronea “ogni questione relativa alla distinzione tra i due tipi di leasing”, atteso che la risoluzione è stata effettuata nel rispetto del regolamento contrattuale e “il credito di cui al D.l. è relativo solo al mancato pagamento dei canoni di locazione”. A detta dei ricorrenti, l’omessa valutazione delle differenze tra il leasing di godimento e il leasing traslativo ha avuto conseguenze ingiuste ed inique. In particolare, una volta qualificata la fattispecie oggetto di causa come leasing traslativoall’utilizzatore, in caso di risoluzione del contratto, devono essere restituite le prestazioni già eseguite, per analogia con quanto previsto dall’art. 1526 c.c., al contrario di quanto avviene nel caso di leasing di godimento. 7. Sul quarto motivo . In realtà Corte territoriale ha motivato che la risoluzione del contratto è stata correttamente effettuata nel rispetto dei contratti sottoscritti (art. 19), e che il credito di cui al decreto ingiuntivo è relativo al mancato pagamento dei canoni di locazione senza alcuna applicazione della penale. Su tale postulato, la Corte territoriale ha correttamente ritenuto ultronea ogni questione relativa alla distinzione tra i due tipi di leasing. 8. I l ricorso è pertanto in ammissibile, per le ragioni sopra esposte. 9. Le spese del giudizio di cassazione, liquidate i n dispositivo in favore della controricorrente, seguono la soccombenza. P.Q.M. La Corte dichiara inammissibile il ricorso. Condanna i ricorrenti al pagamento delle spese del giudizio di legittimità, che liquida in complessivi euro 5.500,00, oltre agli esborsi, liquidati in euro 200,00, oltre a rimborso spese generali e accessori di legge, in favore della controricorrente[OSCURATO:PERSONA] N.V. Ai sensi dell’art. 13, 1° comma, quater del D.P.R. n. 115 del 2002, inserito dall’art. 1, comma 17 della l. n. 228 del 2012, dà atto della sussistenza dei pres