Torna alla ricerca
CassazionesentenzaSezione 7

Cassazione n. 31851/2026

Testo disponibile della fonte

Testo disponibile della fonte

posto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 22/05/2025 della CORTE APPELLO di CATANIA dato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA];n. 41802/2025 RG letto il ricorso proposto nell'interesse di nar0,q,assisiavverso la sentenza in epigrafe; esaminati gli atti e il provvedimento impugnato e la memoria depositata nell'interesse della ricorrente; ritenuto che il ricorso è inammissibile perché i motivi prospettati non sono consentiti dalla legge in sede di legittimità in quanto tutti formulati in modo generico, privi della puntuale enunciazione delle ragioni di diritto che li giustificano e dei correlati congrui riferimenti alla motivazione dell'atto impugnato; • rilevato che, in ogni caso, i motivi n. 1 e n. 3 (relativi alla responsabilità per il reato contestato) sono volti a prefigurare una rivalutazione e alternativa rilettura delle fonti probatorie, estranee al sindacato di legittimità e avulse da pertinente individuazione di specifici travisamenti di emergenze processuali valorizzate dai giudici di merito, mentre i motivi n. 2 e 4 (relativi alla mancata applicazione dell'art. 131-bis cod. pen. e al trattamento sanzionatorio) sono manifestamente infondati, in quanto in quanto la sentenza impugnata è sorretta da sufficiente e non illogica motivazione così da rendere il relativo giudizio di merito non censurabile in questa sede; rilevato che all'inammissibilità del ricorso conseguono le pronunce di cui all'art. 616 cod. proc. pen.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il P.Q.M

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
posto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 22/05/2025 della CORTE APPELLO di CATANIA dato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA];n. 41802/2025 RG letto il ricorso proposto nell'interesse di nar0,q,assisiavverso la sentenza in epigrafe; esaminati gli atti e il provvedimento impugnato e la memoria depositata nell'interesse della ricorrente; ritenuto che il ricorso è inammissibile perché i motivi prospettati non sono consentiti dalla legge in sede di legittimità in quanto tutti formulati in modo generico, privi della puntuale enunciazione delle ragioni di diritto che li giustificano e dei correlati congrui riferimenti alla motivazione dell'atto impugnato; • rilevato che, in ogni caso, i motivi n. 1 e n. 3 (relativi alla responsabilità per il reato contestato) sono volti a prefigurare una rivalutazione e alternativa rilettura delle fonti probatorie, estranee al sindacato di legittimità e avulse da pertinente individuazione di specifici travisamenti di emergenze processuali valorizzate dai giudici di merito, mentre i motivi n. 2 e 4 (relativi alla mancata applicazione dell'art. 131-bis cod. pen. e al trattamento sanzionatorio) sono manifestamente infondati, in quanto in quanto la sentenza impugnata è sorretta da sufficiente e non illogica motivazione così da rendere il relativo giudizio di merito non censurabile in questa sede; rilevato che all'inammissibilità del ricorso conseguono le pronunce di cui all'art. 616 cod. proc. pen. P.Q.M. Dichiara inammissibile il P.Q.M
Sentenza Cassazione n. 31851/2026 — Fons Iuris — Fons Iuris