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CassazionesentenzaSezione 7Decisione del 4 aprile 2023

Cassazione n. 18377/2023

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a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 29/06/2022 della CORTE APPELLO di MILANOdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA] La Corte di appello di Milano ha confermato la sentenza con cui il Tribunale di [OSCURATO:PERSONA], in data 21 luglio 2021, aveva riconosciuto [OSCURATO:PERSONA] responsabile dei delitti di ricettazione e truffa, a lui ascritti, e lo aveva condannato alla pena ritenuta equa e di giustizia; rilevato che l'unico motivo di ricorso, che censura la mancata esclusione della recidiva contestata, risulta manifestamente infondato, avendo il secondo giudice (cfr., pag. 4 della sentenza impugnata) come i delitti per i quali si procedeva fossero caratterizzati da una maggiore abilità delinquenziale, e dovessero dunque essere intesi quale espressione di una ingravescente pericolosità criminale, avendo peraltro dimostrato l'assoluta indifferenza del prevenuto rispetto alle precedenti condanne; ritenuto, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la conseguente condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali, nonché, ravvisandosi profili di colpa nella determinazione delle cause di inammissibilità (Corte cost., n. 186 del 13.06.2000), al versamento in favore della Cassa delle ammende della somma di euro tremila, così equitativamente fissata in ragione dei motivi dedotti.

P.Q.M. dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

Così deciso il 4 aprile 2023 Il Consigliere estensore Il Presidente

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 29/06/2022 della CORTE APPELLO di MILANOdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA] La Corte di appello di Milano ha confermato la sentenza con cui il Tribunale di [OSCURATO:PERSONA], in data 21 luglio 2021, aveva riconosciuto [OSCURATO:PERSONA] responsabile dei delitti di ricettazione e truffa, a lui ascritti, e lo aveva condannato alla pena ritenuta equa e di giustizia; rilevato che l'unico motivo di ricorso, che censura la mancata esclusione della recidiva contestata, risulta manifestamente infondato, avendo il secondo giudice (cfr., pag. 4 della sentenza impugnata) come i delitti per i quali si procedeva fossero caratterizzati da una maggiore abilità delinquenziale, e dovessero dunque essere intesi quale espressione di una ingravescente pericolosità criminale, avendo peraltro dimostrato l'assoluta indifferenza del prevenuto rispetto alle precedenti condanne; ritenuto, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la conseguente condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali, nonché, ravvisandosi profili di colpa nella determinazione delle cause di inammissibilità (Corte cost., n. 186 del 13.06.2000), al versamento in favore della Cassa delle ammende della somma di euro tremila, così equitativamente fissata in ragione dei motivi dedotti. P.Q.M. dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso il 4 aprile 2023 Il Consigliere estensore Il Presidente
Sentenza Cassazione n. 18377/2023 — Fons Iuris — Fons Iuris