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CassazionesentenzaSezione 7Decisione del 16 gennaio 2026

Cassazione n. 09550/2026

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a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] il [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 24/07/2025 del TRIBUNALE di CROTONEudita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; A) Rilevato che [OSCURATO:PERSONA] — a cui è stata applicata la pena da lui richiesta, per il reato di cui all'art. 73, comma 1, del d.P.R. n. 309 del 1990 — ha proposto ricorso per cassazione, lamentando, con un unico motivo di doglianza, mancanza della motivazione in ordine al riconoscimento delle circostanze attenuanti generiche di cui all'art. 62 bis cod. pen. e alla mancata considerazione di un eventuale proscioglimento ex art. 129 cod. proc. pen.

Considerato che il ricorso è inammissibile in quanto le uniche doglianze proponibili contro una sentenza emanata all'esito del patteggiamento ex art. 444 cod. proc. pen. sono quelle relative ad eventuali vizi della sentenza rispetto alla volontà dell'imputato, al difetto di correlazione tra la richiesta e la sentenza, all'erronea qualificazione giuridica del fatto e all'illegalità della pena o della misura di sicurezza; che, dunque, lo stesso deve essere dichiarato inammissibile senza formalità di procedura ai sensi dell'art. 610, comma 5-bis cod. proc. pen.; che, tenuto conto della sentenza del 13 giugno 2000, n. 86, della Corte costituzionale e rilevato che, nella fattispecie, non sussistono elementi per ritenere che «la parte abbia proposto il ricorso senza versare in colpa nella determinazione della causa di inammissibilità», alla declaratoria dell'inammissibilità medesima consegue, a norma dell'art. 616 cod. proc. pen., l'onere delle spese del procedimento nonché quello del versamento della somma, in favore della Cassa delle ammende, equitativamente fissata in C 3.000,00.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di C 3.000,00 in favore della Cassa delle ammende.

Così deciso in Roma, il 16 gennaio 2026

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] il [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 24/07/2025 del TRIBUNALE di CROTONEudita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; A) Rilevato che [OSCURATO:PERSONA] — a cui è stata applicata la pena da lui richiesta, per il reato di cui all'art. 73, comma 1, del d.P.R. n. 309 del 1990 — ha proposto ricorso per cassazione, lamentando, con un unico motivo di doglianza, mancanza della motivazione in ordine al riconoscimento delle circostanze attenuanti generiche di cui all'art. 62 bis cod. pen. e alla mancata considerazione di un eventuale proscioglimento ex art. 129 cod. proc. pen. Considerato che il ricorso è inammissibile in quanto le uniche doglianze proponibili contro una sentenza emanata all'esito del patteggiamento ex art. 444 cod. proc. pen. sono quelle relative ad eventuali vizi della sentenza rispetto alla volontà dell'imputato, al difetto di correlazione tra la richiesta e la sentenza, all'erronea qualificazione giuridica del fatto e all'illegalità della pena o della misura di sicurezza; che, dunque, lo stesso deve essere dichiarato inammissibile senza formalità di procedura ai sensi dell'art. 610, comma 5-bis cod. proc. pen.; che, tenuto conto della sentenza del 13 giugno 2000, n. 86, della Corte costituzionale e rilevato che, nella fattispecie, non sussistono elementi per ritenere che «la parte abbia proposto il ricorso senza versare in colpa nella determinazione della causa di inammissibilità», alla declaratoria dell'inammissibilità medesima consegue, a norma dell'art. 616 cod. proc. pen., l'onere delle spese del procedimento nonché quello del versamento della somma, in favore della Cassa delle ammende, equitativamente fissata in C 3.000,00. P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di C 3.000,00 in favore della Cassa delle ammende. Così deciso in Roma, il 16 gennaio 2026
Sentenza Cassazione n. 09550/2026 — Fons Iuris — Fons Iuris