CassazionesentenzaSezione 7Decisione del 16 settembre 2022
Cassazione n. 39255/2022
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente: ORDINANZA sul ricorso proposto da [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 13/01/2022 della Corte d'appello di Milano; visti gli atti e la sentenza impugnata; esaminati i motivi del ricorso; dato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal consigliere [OSCURATO:PERSONA] che l'unico motivo di ricorso, il quale contesta l'affermazione di responsabilità per il reato di omesso versamento dell'IVA, a norma dell'art. 10-ter d.lgs. n. 74 del 2000, espone censure prive di specificità o comunque diverse da quelle consentite in sede di legittimità, perché, quando lamenta il mancato riconoscimento dell'errore, asseritamente effettuato nell'operare compensazioni indebite, non tiene conto del rilievo della Corte d'appello circa l'assenza di allegazione di elementi a sostegno, tra l'altro avendosi riguardo a vicende in cui i debiti erano pari ad oltre 629.000,00 euro per il 2014 e ad oltre 1.054.000,00 euro per il 2015, mentre il credito spettava ad altra società già cessata d'ufficio, e, quando deduce la riferibilità dell'inadempimento al deteriorarsi della situazione finanziaria dell'impresa, non si confronta con le osservazioni della Corte d'appello in ordine alla inidoneità di tale giustificazione ai fini in esame; Rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende; P. Q. M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso il 16 settembre 2022 Il Consigliere estensore [OSCURATO:PERSONA]