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CassazionesentenzaSezione 5

Cassazione n. 07161/2025

Testo disponibile della fonte

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ente ORDINANZA sul ricorso iscritto al n. 6162/2024R.G. proposto da [OSCURATO:PERSONA] , rappresentato e difeso dall’Avv.

A damo [OSCURATO:PERSONA] ( pec : adamo.derinaldis @como.pecavvocati.it ) , domiciliato pressola Cancelleria della Corte di cassazione ; –ricorrente – contro AGENZIA DELLE ENTRATE , in persona del Direttore pro tempore, rappresentatae difesa dall’Avvocatura Generale dello Stato, domici- liatain Roma, via [OSCURATO:PERSONA], n. 12 ; –controricorrente – Oggetto:impugnazione straordinaria–termini di proposizione –sospensione ex art. 1comma 199 l. 197/22– esclusione propostoper la revocazione delle ordinanze nn. 35309 e 35314/2022 dellaCorte di cassazione, pubblicate il 30/11/2022 .

Uditala relazione svolta nell’adunanza camerale del 1 7 gennaio 202 5 dalconsigliere [OSCURATO:PERSONA].

Rilevatoche: Con ordinanze nn. 35309 e 35314/2022 pubblicate il 30/11/2022 la Corte di Cassazione rigettava i ricorsiproposti da [OSCURATO:PERSONA]- vioavverso le sentenz e n n . 3883/2015 e 3800 / 2016 della Commis- sione tributaria regionale della Lombardia.

Le sentenze di appello eranooriginate dall’impugnazione di due avvisi di accertamento con cui venivano accertate per gli anni di imposta 2005 e 2006 maggiori II.DD. e IVA, oltre interessi e sanzioni, in capo al contribuente tito- lare di ditta individuale.

Le riprese ad imposizione erano basate su p.v.c. che contestava al contribuente operazioni oggettivamente inesistenti su fatture emesse da [OSCURATO:PERSONA].La Corte di cassazione confermava le decisioni del giudice d’appello rigettando i ricorsiper inammissibilità dei motivi.

Avverso tale ordinanza il contribuente propone ricorso per revoca- zioneartt. 391 - bis e 395, n. 4, cod. proc. civ. affidato a d un unico motivo, che illustra con memoria ex art.380 - bis.1. cod. proc. civ. , cuiresiste con controricorso l’Amministrazione finanziaria .

Considerato che:

1. Con un unico motivo il ricorrente lamenta l’errore revocatorio pre- visto dagli artt.391 bis e 395 n.4 cod. proc. civ. in cui sarebbe incorso il giudice di legittimità omettendo di considerare che anteriormente all’adunanza camerale in cui sono stati decisi i due ricorsi con le or- dinanze nn. 35309 e 35314/2022 egli aveva depositato memoria il- lustrativa in cui, tra l’altro, veniva citata la sentenza n.4224/2015 emessa dalla CTR Lombardia per l’anno di imposta 2004, divenuta definitiva, resa secondo il ricorrente “tra le stesse parti e i medesimi fatti” che annullava l’avviso di accertamento emesso dall’Ammini- strazione finanziaria per tale annualità.

La mancata considerazione dellamemoria depositata in ciascun pro- cedimento da parte delle ordinanze della Cassazione , secondo il ri- corrente,avrebbe comportato l’omesso rilievo del giudicato ivi ecce- pito, «che aveva accertato con efficacia di giudicato l’idoneità delle prove portate in giudizio atte a ritenere pienamente deducibili i costi riportati nelle fatture oggetto di giudizio per l’anno 2004; prove del tutto simmetriche a quelle introdotte introdotte nei giudizi relativi agli anni successivi che, viceversa non sono state ritenute tali dalle ordinanze impugnate per revocazione».

2. Il ricorso èinammissibile per tardività.

2.1. Il ricorso per revocazione è stato presentato ai sensi dell’articolo 395, n.4, cod. proc. civ. sul presupposto che le ordinanze nn. 35309 e 35314/2022siano affette da un errore di fatto per mancata consi- derazione da parte della Corte del passaggio in giudicato della sen- tenza favorevole al contribuente n.4224/2015 emessa dalla CTR Lombardia per antecedente periodo di imposta.

2.2. Il presunto vizio prospettato rientra tra le ipotesi di revocazione ordinaria, poiché haad oggetto fatti o giudicati già noti o conoscibili sin dal momento di pubblicazione delle ordinanze.

In tale ipotesi,la revocazione dev ’ essere proposta entro 6 mesi dal deposito della sentenza o ordinanza, ex art. 327 cod. proc. civ., nel caso intervenuto per entrambe le decisioni della Corte in data 30.11.2022, mentre il ricorso in disamina è stato proposto in data 28.02.2024, ben oltre la scadenza del termine semestrale.

2.3. Inoltre, alla fattispecie non si applica la sospensione di cui all’art. 1, comma 199, della legge 197/2022 in base al quale: «Per le controversie definibili sono sospesi per undici mesi i termini di impugnazione, anche incidentale, delle pronunce giurisdizionali e di riassunzione, nonché per la proposizione del controricorso in cassa- zione che scadono tra la data di entrata in vigore della presente legge e il 31 ottobre 2023».

Infatti, la norma si riferisce ai termini per le impugnazioni ordinarie e non straordinarie, come si evince dall’elencazione degli atti pro- cessuali pertinenti indicati dal comma 199.

Ulteriore riscontro è il dato testuale dell’art. 391 cod. proc. civ. il cui comma 2, ratione temporisvigente, prevede che «La pendenza del termine per la re- vocazione della sentenza della Corte di cassazione non impedisce il passaggio in giudicato della sentenza impugnata con ricorso per cas- sazione respinto».

L’interpretazione proposta è, inoltre , coerente con l’impostazione di una precedente pronuncia della Sezione (Cass. Sez. 5 , sentenza n. 5373del 21/02/2023), sia pure resa ai fini della richiesta di sospen- sionedel giudizio per la presentazione della domanda di definizione agevolata delle liti fiscali che,sulla natura della controversia “defini- bile”ai sensi del comma 192 di cui al l'art. 1 della l. n. 197 del 2022 , ha affermato che la legge,nel consentire la definizione delle contro- versie per le quali, alla data di presentazione della domanda, il pro- cesso non si sia concluso con pronuncia definitiva, ha riguardo alle sole controversie definite da decisione ancora impugnabile con i mezzi ordinari, ma non anche a quelle in cui l'unico rimedio esperibile sia larevocazione.

2.4. Dev’essere così affermato in diritto che al calcolo del termine per presentare ricorso per revocazioneordinaria ai sensi dell’articolo 395, comma 4, cod. proc. civ.sul presupposto che la decisione sia affetta da un errore di fatto non si applica la sospensione di cui all’art. 1, comma 199, della legge n.197/2022 poiché la norma si riferisce ai termini per le impugnazioni ordinarie e non straordinarie.In applicazione del principio, il termine per la proposizione della re- vocazione ordinaria è scaduto il 30.5.2023 e la presentazione della revocazione in data 28.02.2024è tardiva.

3. In conclusione, il ricorso dev’essere dichiarato inammissibile e le spese di lite seguono la soccombenza, regolate come da dispositivo.

P.Q.M.

LaCorte: dichiara inammissibile il ricorso e condanna la ricorrente allarifusione delle spese di lite, liquidate in euro 5 . 0 00 per compensi, oltrespese prenotate a debito .

Si dà atto che, ai sensi deld.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1-quater, sussistono i presupposti per il versamento dell'ulteriore importo a titolo di contr

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
ente ORDINANZA sul ricorso iscritto al n. 6162/2024R.G. proposto da [OSCURATO:PERSONA] , rappresentato e difeso dall’Avv. A damo [OSCURATO:PERSONA] ( pec : adamo.derinaldis @como.pecavvocati.it ) , domiciliato pressola Cancelleria della Corte di cassazione ; –ricorrente – contro AGENZIA DELLE ENTRATE , in persona del Direttore pro tempore, rappresentatae difesa dall’Avvocatura Generale dello Stato, domici- liatain Roma, via [OSCURATO:PERSONA], n. 12 ; –controricorrente – Oggetto:impugnazione straordinaria–termini di proposizione –sospensione ex art. 1comma 199 l. 197/22– esclusione propostoper la revocazione delle ordinanze nn. 35309 e 35314/2022 dellaCorte di cassazione, pubblicate il 30/11/2022 . Uditala relazione svolta nell’adunanza camerale del 1 7 gennaio 202 5 dalconsigliere [OSCURATO:PERSONA]. Rilevatoche: Con ordinanze nn. 35309 e 35314/2022 pubblicate il 30/11/2022 la Corte di Cassazione rigettava i ricorsiproposti da [OSCURATO:PERSONA]- vioavverso le sentenz e n n . 3883/2015 e 3800 / 2016 della Commis- sione tributaria regionale della Lombardia. Le sentenze di appello eranooriginate dall’impugnazione di due avvisi di accertamento con cui venivano accertate per gli anni di imposta 2005 e 2006 maggiori II.DD. e IVA, oltre interessi e sanzioni, in capo al contribuente tito- lare di ditta individuale. Le riprese ad imposizione erano basate su p.v.c. che contestava al contribuente operazioni oggettivamente inesistenti su fatture emesse da [OSCURATO:PERSONA].La Corte di cassazione confermava le decisioni del giudice d’appello rigettando i ricorsiper inammissibilità dei motivi. Avverso tale ordinanza il contribuente propone ricorso per revoca- zioneartt. 391 - bis e 395, n. 4, cod. proc. civ. affidato a d un unico motivo, che illustra con memoria ex art.380 - bis.1. cod. proc. civ. , cuiresiste con controricorso l’Amministrazione finanziaria . Considerato che: 1. Con un unico motivo il ricorrente lamenta l’errore revocatorio pre- visto dagli artt.391 bis e 395 n.4 cod. proc. civ. in cui sarebbe incorso il giudice di legittimità omettendo di considerare che anteriormente all’adunanza camerale in cui sono stati decisi i due ricorsi con le or- dinanze nn. 35309 e 35314/2022 egli aveva depositato memoria il- lustrativa in cui, tra l’altro, veniva citata la sentenza n.4224/2015 emessa dalla CTR Lombardia per l’anno di imposta 2004, divenuta definitiva, resa secondo il ricorrente “tra le stesse parti e i medesimi fatti” che annullava l’avviso di accertamento emesso dall’Ammini- strazione finanziaria per tale annualità. La mancata considerazione dellamemoria depositata in ciascun pro- cedimento da parte delle ordinanze della Cassazione , secondo il ri- corrente,avrebbe comportato l’omesso rilievo del giudicato ivi ecce- pito, «che aveva accertato con efficacia di giudicato l’idoneità delle prove portate in giudizio atte a ritenere pienamente deducibili i costi riportati nelle fatture oggetto di giudizio per l’anno 2004; prove del tutto simmetriche a quelle introdotte introdotte nei giudizi relativi agli anni successivi che, viceversa non sono state ritenute tali dalle ordinanze impugnate per revocazione». 2. Il ricorso èinammissibile per tardività. 2.1. Il ricorso per revocazione è stato presentato ai sensi dell’articolo 395, n.4, cod. proc. civ. sul presupposto che le ordinanze nn. 35309 e 35314/2022siano affette da un errore di fatto per mancata consi- derazione da parte della Corte del passaggio in giudicato della sen- tenza favorevole al contribuente n.4224/2015 emessa dalla CTR Lombardia per antecedente periodo di imposta. 2.2. Il presunto vizio prospettato rientra tra le ipotesi di revocazione ordinaria, poiché haad oggetto fatti o giudicati già noti o conoscibili sin dal momento di pubblicazione delle ordinanze. In tale ipotesi,la revocazione dev ’ essere proposta entro 6 mesi dal deposito della sentenza o ordinanza, ex art. 327 cod. proc. civ., nel caso intervenuto per entrambe le decisioni della Corte in data 30.11.2022, mentre il ricorso in disamina è stato proposto in data 28.02.2024, ben oltre la scadenza del termine semestrale. 2.3. Inoltre, alla fattispecie non si applica la sospensione di cui all’art. 1, comma 199, della legge 197/2022 in base al quale: «Per le controversie definibili sono sospesi per undici mesi i termini di impugnazione, anche incidentale, delle pronunce giurisdizionali e di riassunzione, nonché per la proposizione del controricorso in cassa- zione che scadono tra la data di entrata in vigore della presente legge e il 31 ottobre 2023». Infatti, la norma si riferisce ai termini per le impugnazioni ordinarie e non straordinarie, come si evince dall’elencazione degli atti pro- cessuali pertinenti indicati dal comma 199. Ulteriore riscontro è il dato testuale dell’art. 391 cod. proc. civ. il cui comma 2, ratione temporisvigente, prevede che «La pendenza del termine per la re- vocazione della sentenza della Corte di cassazione non impedisce il passaggio in giudicato della sentenza impugnata con ricorso per cas- sazione respinto». L’interpretazione proposta è, inoltre , coerente con l’impostazione di una precedente pronuncia della Sezione (Cass. Sez. 5 , sentenza n. 5373del 21/02/2023), sia pure resa ai fini della richiesta di sospen- sionedel giudizio per la presentazione della domanda di definizione agevolata delle liti fiscali che,sulla natura della controversia “defini- bile”ai sensi del comma 192 di cui al l'art. 1 della l. n. 197 del 2022 , ha affermato che la legge,nel consentire la definizione delle contro- versie per le quali, alla data di presentazione della domanda, il pro- cesso non si sia concluso con pronuncia definitiva, ha riguardo alle sole controversie definite da decisione ancora impugnabile con i mezzi ordinari, ma non anche a quelle in cui l'unico rimedio esperibile sia larevocazione. 2.4. Dev’essere così affermato in diritto che al calcolo del termine per presentare ricorso per revocazioneordinaria ai sensi dell’articolo 395, comma 4, cod. proc. civ.sul presupposto che la decisione sia affetta da un errore di fatto non si applica la sospensione di cui all’art. 1, comma 199, della legge n.197/2022 poiché la norma si riferisce ai termini per le impugnazioni ordinarie e non straordinarie.In applicazione del principio, il termine per la proposizione della re- vocazione ordinaria è scaduto il 30.5.2023 e la presentazione della revocazione in data 28.02.2024è tardiva. 3. In conclusione, il ricorso dev’essere dichiarato inammissibile e le spese di lite seguono la soccombenza, regolate come da dispositivo. P.Q.M. LaCorte: dichiara inammissibile il ricorso e condanna la ricorrente allarifusione delle spese di lite, liquidate in euro 5 . 0 00 per compensi, oltrespese prenotate a debito . Si dà atto che, ai sensi deld.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1-quater, sussistono i presupposti per il versamento dell'ulteriore importo a titolo di contr
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