CassazionesentenzaSezione 6Decisione del 13 maggio 2026
Cassazione n. 22106/2026
Testo integrale del provvedimento
Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
[OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] (CUI 043IUPQ)avverso l’ordinanza del [OSCURATO:DATA_NASCITA] emessa dal Tribunale di Genova;visti gli atti, la sentenza impugnata e il ricorso;udita la relazione del consigliere [OSCURATO:PERSONA];lette le conclusioni del Pubblico Ministero, in persona del [OSCURATO:PERSONA], che ha chiesto di annullare senza rinvio l’ordinanzaimpugnata;[OSCURATO:PERSONA] FATTO1. Con l’ordinanza indicata in epigrafe, il Tribunale di Genova non haconvalidato l’arresto di [OSCURATO:PERSONA], ritenendo fossero stati superati i termini dilegge previsti per la presentazione dell’arrestato al giudice per l’udienza per laconvalida dell'arresto.Il Tribunale premette che l’imputato è stato tratto in arresto in data21/03/2026, per i reati previsti dagli artt. 337 e 583-quater cod. pen. e presentatoal Tribunale per la celebrazione dell’udienza per la convalida dell'arresto alle ore11.52 del 23/03/2026.Ciò posto, il Tribunale ha altresì evidenziato che il fatto di reato che hadeterminato l’arresto è avvenuto alle ore 11.00 circa del 21/03/2026; il Tribunaleha altresì ritenuto che [OSCURATO:PERSONA] sia stato privato della libertà personale in unmomento sicuramente precedente alle ore 11.30 del 21/03/2026, allorché è statoammanettato, per essere poi condotto in Questura, ove è giunto alle ore 12.15.Individuato quindi il momento dell’arresto in quello in cui l’imputato ha perso lalibertà personale («sicuramente prima delle ore 11.30 del 21/03/2026»), ilTribunale ha ritenuto che la presentazione dell’arrestato sia avvenuta oltre iltermine di 48 ore previsto dal codice di rito. Di qui la ragione del provvedimentodi mancata convalida dell’arresto.2. Il Pubblico ministero ricorrente impugna l’ordinanza indicata in epigrafe,proponendo un unico motivo di ricorso, qui sintetizzato nei limiti previsti dall’art.173 disp. att. cod. proc. pen., nel quale deduce cumulativamente vizio dimotivazione ed erronea applicazione della legge processuale.Il Pubblico ministero ricorrente censura il provvedimento di non convalidadell’arresto, poiché il Tribunale avrebbe erroneamente individuato il momentodell’arresto.Nel ricorso si evidenzia che il Pubblico ministero di turno è stato avvisato alleore 14.25 del 21/03/2026 (e, come noto, il codice di rito prescrive che la notiziadell’arresto sia data con immediatezza). Inoltre, contrariamente a quanto ritenutodal Tribunale, l’arresto non può essere avvenuto «sicuramente prima delle 11.30»;ciò in ragione del fatto che i due operatori di pubblica sicurezza bersaglio dellecondotte di [OSCURATO:PERSONA] hanno fatto accesso al Pronto soccorso alle ore 11.31(l’Ass. Malatesta) e alle ore 12.05 (l’Agt. Tracinà); sicché, l’arresto di [OSCURATO:PERSONA] nonpoteva certo avvenire prima ancora che si avesse contezza delle lesioni soffertedai due pubblici ufficiali.Il Pubblico ministero ricorrente censura altresì la decisione del Tribunale nellaparte in cui individua il momento dell’arresto in quello in cui è avvenuta lacontenzione dell’imputato, ai fini dell’accompagnamento in Questura. Si sarebbetrascurata la possibilità di scomputare dal calcolo dei termini, il tempo necessarioper procedere all’identificazione di [OSCURATO:PERSONA] (privo di documenti) e l’opportunità diapplicare le manette, ai fini di tutela degli operatori di pubblica sicurezza cheprocedevano all’accompagnamento coattivo dell’interessato.3. Nella requisitoria scritta, il Pubblico Ministero, in persona del SostitutoProcuratore generale [OSCURATO:PERSONA], ha chiesto di annullare senza rinvio l’ordinanzaimpugnata, ritenendosi illogico il percorso all’esito del quale il Tribunale ha fissatocronologicamente il momento dell’arresto e rilevando altresì che occorre pursempre tenere conto, scomputandolo, del tempo necessario ad identificare lapersona arrestata.4. Il procedimento è stato deciso all’udienza del 13 maggio 2026, in cameradi consiglio, nessuna delle parti avendo richiesto di partecipare all’udienza.[OSCURATO:PERSONA] DIRITTO1. Il ricorso è inammissibile, poiché manifestamente infondato.2. Il Pubblico ministero ricorrente deduce vizi del provvedimento impugnatosotto il profilo della violazione di legge e del vizio di motivazione.Va preliminarmente ribadito che in sede di ricorso per cassazione contro ilprovvedimento di convalida dell'arresto «possono dedursi esclusivamente vizi diillegittimità, con riferimento, in particolare, al titolo del reato, all'esistenza o menodella flagranza e all'osservanza dei termini, restando escluse le questioni relativeai vizi di motivazione che attengono, in punto di fatto, al giudizio di merito inerentel'affermazione della responsabilità penale» (Sez. 6, n. 21771 del 18/05/2016,Saluci, Rv. 267071 - 01).Nondimeno, deve ritenersi legittimamente devoluta alla cognizione di questaCorte la disamina della tenuta logica del provvedimento di convalida o nonconvalida di una misura precautelare, nella parte in cui essa individua il momentoin cui una persona è stata privata della libertà personale. L’individuazione di quelmomento deve infatti essere l’esito di un percorso decisorio logicamenteargomentato: tale passaggio della decisione rappresenta infatti il presuppostoindispensabile per delibare la legittimità della valutazione effettuata dal giudicecirca la tempestività della presentazione dell’arrestato all’udienza per la convalidadell'arresto.3. Ciò premesso in via preliminare, è possibile passare all’esame del ricorso,che risulta manifestamente infondato e, dunque, inammissibile.4. Sebbene il codice di procedura penale non dia una definizione di “arresto”,dandola per presupposta, la cornice semantica della parola risulta sufficientementechiara e di intuitiva evidenza. Diversi dati normativi concorrono a delineare ilperimetro della nozione di “arresto” alludendo ad una situazione di privazione dellalibertà personale (l’art. 13 Cost.; gli artt. 383 e 386 cod. proc. pen. alludendo alla“consegna” dell’arrestato alla polizia giudiziaria; l’art. 389 cod. proc. pen. e l’art.121 disp. att. cod. proc. pen. evocando la “immediata liberazione” dell’arrestato).Coerentemente a tali indicazioni, la giurisprudenza di legittimità è consolidatanell’affermare che «il termine per la richiesta di convalida decorre dal momento incui il soggetto è privato della libertà personale e non da quello in cui viene redattoil verbale di arresto che rappresenta solo la forma di documentazione dell'attivitàcompiuta» (Sez. 5, n. 17169 del 22/01/2024, Pmt in proc. Russino, Rv. 286232 –01; conf. Sez. 4, Sentenza n. 21995 del 17/02/2009, [OSCURATO:PERSONA]. 243980 - 01).Il Tribunale ha fatto corretta applicazione di tale principio.4.1. Il Tribunale ha correttamente individuato il momento dell’arresto in quelloin cui gli operatori di polizia «riuscivano a bloccare l’esagitato, contenzionandolocon le manette in dotazione personale e a introdurlo in sicurezza all’interno dellaVolante» (così il verbale di arresto, cui questa Corte ha accesso in ragione dellanatura del vizio dedotto).La condizione di una persona che, come [OSCURATO:PERSONA], viene ammanettata con l’usodella forza e coattivamente collocata in un veicolo di servizio della poliziagiudiziaria, per poi essere consegnata ad altri operatori della Polizia di Stato e daquesti ultimi condotta in Questura è stata correttamente qualificata comecondizione di assoluta privazione della libertà personale, riconducibile alla nozionedi “persona in stato di arresto”.4.2. La correttezza della conclusione non muta per il fatto che [OSCURATO:PERSONA] fossepersona priva dei documenti di identità e che, pertanto, fosse possibile dispornel’accompagnamento in Questura per procedere alla sua identificazione. Lagiurisprudenza evocata dal Procuratore generale – per cui nel calcolo dei terminiper individuare il momento dell’arresto può essere scomputato quello necessarioa procedere all’identificazione dell’arrestato – non è pertinente nel caso di specie(si evocano Sez. 6, n. 28987 del 11/06/2013, PM in proc. Assane, Rv. 255886;conf. Sez. 1, n. 23686 del 10/06/2010, P.m. in proc. Bakhiri, Rv. 247427).La giurisprudenza di questa Corte ha affermato tale principio per lo più conriferimento a situazioni diverse (principalmente, con riferimento ai delitti di falsedell’immigrazione): in quei casi, infatti, la corretta identificazione della personasottoposta ad indagini è il presupposto necessario a rivelare l’esistenza di un reatoche consente o impone agli operatori di polizia giudiziaria di procedere all’arresto.Sicché, a seguito di un legittimo accompagnamento per procedere adidentificazione ai sensi dell’art. 349, comma 4, cod. proc. pen., può emergere lanotizia di sussistenza di un reato che consente o impone l’arresto.Ma anche tale giurisprudenza – nel predicare la possibilità di scomputare dalcalcolo dei termini il periodo di tempo necessario all’identificazione dell’arrestatoo quello necessario ad assolvere ad altre esigenze investigative – ha cura dirimarcare che le predette esigenze investigative «non possono determinare lacompleta privazione della libertà personale» (Sez. 3, Sentenza n. 41093 del30/01/2018, P., Rv. 274070 – 01).Non a caso, la stessa decisione evocata dal Procuratore generale (Sez. 6, n.28987 del 11/06/2013, PM in proc. Assane, Rv. 255886 – 01), ha precisato, inmotivazione, che, in quel caso, «gli accertamenti svolti dagli agenti almeno finoall'obbligatoria identificazione, è stata svolta senza ritenere con la forzal'interessato, ma solo impedendogli di allontanarsi per eseguire i controlli,personali e domiciliari richiesti dall'attività di indagine, per i reati che hannosuccessivamente legittimato l'arresto facoltativo».Se ne deve desumere che il tempo necessario ad identificare la personasottoposta ad indagini può legittimamente essere scomputato dal calcolo deitermini per verificare la tempestività della presentazione dell’arrestato perl’udienza per la convalida dell'arresto solo ove – nel periodo necessario a procederea detta identificazione – la persona non sia in una condizione di completaprivazione della libertà personale.In caso contrario, laddove il livello di compressione della libertà personaledell’interessato ecceda – per il carattere assoluto con il quale si manifesta – illivello di coazione consentito dall’art. 349, comma 4, cod. proc. pen., si deveritenere che la persona sia “in stato di arresto” (se non altro, per l’elementareconsiderazione che, ad essere privata della libertà personale, è una “personafisica” e non una “persona fisica identificata”).4.3. Non può essere condiviso un ulteriore argomento proposto dal Pubblicoministero nel ricorso per cassazione. Il Pubblico ministero ricorrente osserva che– dal punto di vista logico – è impossibile che gli operanti abbiano tratto in arrestoEl [OSCURATO:PERSONA] ancor prima di venire a conoscenza dell’esistenza delle lesioni subite daglioperatori di polizia.A tale argomento è sufficiente replicare, ribadendo, ancora una volta, che ciòche conta – ai fini della determinazione del momento dell’arresto – è laindividuazione del momento in cui l’interessato è stato completamente privatodella libertà personale.Ed è un fatto non controvertibile che [OSCURATO:PERSONA] – ammanettato e collocato aforza su un veicolo della Polizia di Stato, dopo avere commesso resistenza apubblico ufficiale – era già completamente privato della libertà personale primaancora che si fosse a conoscenza della diagnosi in seguito formulata dagli operatorisanitari.Sicché è dal momento della completa privazione della libertà che decorrono itermini per la presentazione dell’arrestato all’udienza per la convalida dell'arresto.4.4. Il Pubblico ministero ricorrente ritiene poi «incredibile che si possaritenere che nell’attimo stesso in cui ad un soggetto vengano apposte le manetteper infilarlo in macchina e condurlo in Questura […] egli sia già in arresto,[essendo] per l’incolumità degli operatori quelle manette indispensabile strumentodi contenimento la cui apposizione non coincide con la declaratoria di arresto».Si tratta di argomento manifestamente infondato.Pur nella consapevolezza della difficoltà in cui si trovano a lavorare glioperatori di pubblica sicurezza, si deve ribadire che la “completa privazione dellalibertà personale” è il limite oltre il quale una persona deve considerarsi in statodi arresto, quali che siano le ragioni che hanno determinato gli ufficiali e gli agentidi polizia giudiziaria ad imporre tale condizione alla persona arrestata.Se – in considerazione del suo contegno – si ritiene la pericolosità dellapersona sottoposta ad indagini, la tutela degli operatori di pubblica sicurezza puòessere assicurata anche da strumenti di contenzione; essi, tuttavia, ove assumanocarattere di completa privazione della libertà, assumono la fisionomia delle misureprecautelari tipizzate dal legislatore (con le necessarie conseguenze procedurali).Del resto, l’art. 381, comma 4, cod. proc. pen. prevede proprio tale eventualità,disciplinando le ipotesi di arresto facoltativo, ove giustificate «dalla pericolosità delsoggetto desunta dalla sua personalità o dalle circostanze del fatto».4.5. Deve pertanto affermarsi il seguente principio di diritto: «l'arresto inflagranza di reato si realizza nel momento in cui il soggetto è privato della libertàpersonale; il lasso di tempo necessario ad identificare la persona sottoposta adindagini può legittimamente essere scomputato dal calcolo dei termini perverificare la tempestività della presentazione dell’arrestato per l’udienza per laconvalida dell'arresto solo ove – nel periodo necessario a procedere a dettaidentificazione – la persona non sia in una condizione di completa privazione dellalibertà personale che ecceda il livello di coazione consentito dall’art. 349, comma4, cod. proc. pen.».5. Tanto premesso, questa Corte ritiene che il Tribunale abbia correttamenteindividuato il momento in cui [OSCURATO:PERSONA] è stato tratto in arresto.Il Tribunale ha affermato che [OSCURATO:PERSONA] è stato tratto in arresto «sicuramenteprima delle ore 11.30 del 21/03/2026». Per giungere a tale conclusione, ilTribunale ha evidenziato: (i) che [OSCURATO:PERSONA] avrebbe tenuto la condotta violentacontro i due operatori di pubblica sicurezza destinatari della resistenza verso leore 11.00; (ii) che, in ausilio dei due operatori di pubblica sicurezza, è intervenutoaltro personale di polizia giudiziaria; (iii) che i due operatori di pubblica sicurezzaoffesi dalle condotte violente di [OSCURATO:PERSONA] hanno «contenzionato l’arrestato»,apponendogli le manette e lo hanno consegnato ai colleghi, per poi recarsi alPronto soccorso; (iv) che i due operatori di pubblica sicurezza hanno fatto accessoal Pronto soccorso in due momenti diversi, uno alle ore 11.31 e l’altro alle ore12.05.Sulla scorta di tale sequenza temporale, il Tribunale ha ritenuto – conricostruzione immune da vizi logici – che [OSCURATO:PERSONA] sia stato ammanettato e collocatosull’auto di servizio prima delle ore 11.31 (trattandosi di eventi necessariamenteprecedenti a quello in cui i due operatori di polizia hanno poi fatto ingresso pressole strutture sanitarie).Individuato il momento in cui [OSCURATO:PERSONA] è stato tratto in arresto in un momentosicuramente anteriore alle ore 11.30 del giorno 21/03/2026, ne discende lacorrettezza della decisione del Tribunale, che ha ritenuto tardiva la presentazionedell’arrestato per l’udienza per la convalida dell'arresto, poiché avvenuta alle ore11.52 del giorno 23/03/2026 e, dunque, oltre i termini di legge.6. Ne discende l’inammissibilità del ricorso, per manifesta infondatezza. P.Q.MDichiara inammissibile il ricorsoCosì deciso il 13/05/2026Il Consigliere estensore Il PresidenteAndrea [OSCURATO:PERSONA]