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CassazionesentenzaSezione 2

Cassazione n. 29889/2022

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la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] (SA) il [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 29/04/2021 della CORTE di APPELLO di SALERNO.

Esaminati gli atti, il provvedimento impugnato ed il ricorso; dato atto che si procede nelle forme di cui all'art. 23, comma 8, d.l. n. 137 del 2020 conv. in I. n. 176 del 2020; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; lette le conclusioni del Pubblico Ministero, in persona del sostituto Procuratore Generale [OSCURATO:PERSONA], che ha chiesto dichiararsi l'inammissibilità del ricorso; lette, per la parte civile [OSCURATO:PERSONA], le conclusioni dell'Avv. [OSCURATO:PERSONA], che ha chiesto il rigetto del ricorso, con condanna dell'imputata al pagamento delle spese e competenze professionali del grado, con attribuzione al medesimo difensore, che se ne dichiara antistatario; lette, per l'imputata ricorrente, le conclusioni dell'Avv. [OSCURATO:PERSONA], che ha chiesto, in accoglimento del ricorso, l'annullamento della sentenza impugnata [OSCURATO:PERSONA]

1. [OSCURATO:PERSONA] ricorre contro la sentenza indicata in epigrafe (con la quale la Corte di appello di Salerno ha confermato la sentenza con la quale il GUP del Tribunale della stessa città, in data 22/07/2020, aveva dichiarato l'imputata colpevole dei reati di peculato e riciclaggio ascrittile, unificati dal vincolo della continuazione, alla pena ritenuta di giustizia), per i motivi che, ai sensi dell'art. 173, comma 1, disp. att. cod. proc. pen., saranno di seguito enunciati nei limiti strettamente necessari per la motivazione. [OSCURATO:PERSONA] Il ricorso è integralmente inammissibile, perché presentato per motivi in parte non consentiti, in parte privi della specificità necessaria ex artt. 581, comma 1, e 591, comma 1, lett. c), cod. proc. pen., perché meramente reiterativi di doglianze già correttamente disattese dalla Corte di appello, con argomentazioni con le quali la ricorrente in concreto non si confronta, in parte manifestamente infondati.

1. La ricorrente, nella qualità di incaricata di un pubblico servizio, ovvero di responsabile e di unica addetta presso l'[OSCURATO:PERSONA] di Aquara, è stata riconosciuta, in primo e secondo grado, colpevole di cinque peculati aggravati (capi 1, 3, 4, 5, 6) e di un riciclaggio (capo 2), commessi, in esecuzione del medesimo disegno criminoso, tra il 16/10/2011 ed l' [OSCURATO:DATA_NASCITA].

2. Con il primo motivo, la ricorrente lamenta violazione dell'art. 314 cod. pen. per errata qualificazione dei fatti di peculato, asseritamente integranti il diverso e meno grave reato di cui all'art. 640, comma secondo, cod. pen., aggravato ex art. 61, comma primo, n. 9, cod. pen. 2.1.

Il motivo è manifestamente infondato.

2.1.1. Questa Corte, con orientamento che il collegio condivide e ribadisce, è ormai ferma nel ritenere che l'elemento distintivo tra il delitto di peculato e quello di truffa aggravata ai sensi dell'art. 61, comma primo, n. 9, cod. pen., va individuato con riferimento alle modalità attraverso le quali l'agente si procura il possesso del denaro o delle altre cose mobili altrui, oggetto dell'appropriazione.

In particolare: - ricorre il reato di peculato, quando il pubblico ufficiale o l'incaricato di pubblico servizio si appropri di denaro o di altre cose mobili altrui di cui aveva già il possesso, o comunque la disponibilità, per ragioni del suo ufficio o servizio, pur cercando di occultare la condotta illecita; 2/ (.— - ricorre la truffa aggravata ai sensi dell'art. 61, comma primo, n. 9, cod. pen. nei casi in cui il soggetto attivo, non avendo il possesso del denaro o delle altre cose mobili di cui intenda appropriarsi, se lo procuri fraudolentemente, facendo ricorso ad artifici o raggiri.

In applicazione del pacifico principio, si è ritenuto che integrasse: - il delitto di peculato, la condotta dell'impiegata di un ufficio postale che aveva fatto sottoscrivere in bianco agli utenti quietanze di pagamento di buoni postali scaduti, appropriandosi della differenza tra le somme effettivamente maturate in favore di ciascuno e quelle poi reinvestite nella emissione di nuovi buoni postali (Sez. 6, n. 35852 del 06/05/2008, Savorgnano, Rv. 241186-01); - il delitto di peculato, la condotta di un impiegato postale che, dopo avere rilasciato regolare ricevuta per il versamento di danaro da parte di utenti - a titolo di pagamento di tassa di circolazione - aveva falsificato i documenti interni, facendo apparire come incassate somme inferiori a quelle versate, appropriandosi della differenza (Sez. 6, n. 3039 del 22/03/1989, dep. 1990, Greco, Rv. 183538- 01); - il delitto di truffa aggravata, la condotta di un'impiegata di un ufficio postale che aveva conseguito il possesso di polizze vita, cedole, libretti di risparmi ed altri titoli facendosi rilasciare deleghe e firmare ricevute dagli utenti, raggiri ed artifizi che, al contrario, nel caso di specie non sussistono (Sez. 6, n. 46799 del 20/06/2018, Pieretti, Rv. 274282 - 01).

2.1.2. A questo principio si è correttamente conformata la Corte di appello, valorizzando il fatto che le somme delle quali l'imputata si era, nel tempo, tz4,MJ ripetutamente appropriata\Pgià in suo possesso, in quanto custodite presso l'Ufficio postale de quo: le "manovre" poste in essere dall'imputata, richiamate dalla difesa a fondamento della richiesta di più favorevole qualificazione giuridica dei fatti accertati, erano risultate in realtà funzionali non a conseguire il possesso delle somme de quibus, quanto piuttosto a garantirsi ex post l'impunità, simulando un'apparenza di regolarità formale degli atti dell'ufficio destinata a mascherare le condotte illecite poste in essere.

In simili casi, l'impiego di artifizi consistenti nell'alterazione dei dati contabili non incide sul momento in cui avviene l'appropriazione del denaro di cui il soggetto agente già aveva il possesso, ma è successivo, ed è destinato ad occultare l'appropriazione già commessa.

2.1.3. Deve aggiungersi che a tale qualificazione giuridica dei fatti oggetto d'imputazione la Corte di appello è pervenuta all'esito di accertamenti di natura fattuale, in ordine ai quali - in concreto - la difesa non ha mosso pertinenti contestazioni (cfr. pag. 22 ss. della sentenza impugnata; anche l'odierno motivo di ricorso contiene riferimenti estremamente generici alle vicende fattuali sottostanti).

3. Con il secondo motivo, la ricorrente lamenta carenza assoluta di motivazione in ordine alla qualificazione giudica del reato di riciclaggio di cui al capo 2.

3.1. Nell'atto di appello (pagg. 4-6) la difesa si era limitata a dolersi dell'insussistenza del fatto contestato, con rilievi di natura fattuale ai quali la Corte di appello ha fornito puntuale risposta, confutandoli specificamente (cf. pag. 20 della sentenza impugnata).

Sotto tale profilo, il motivo si limita a reiterare doglianze già incensurabilmente disattese.

3.2. Soltanto in ricorso, la difesa ha lamentato la asseritamente errata qualificazione giuridica dei fatti accertati, in difetto di prova del reato presupposto, ovvero della provenienza delittuosa dei titoli de quibus.

Sotto tale profilo, il motivo, dedotto per la prima volta in questa sede pur essendo già deducibile come motivo di appello, non è consentito, ai sensi dell'art. 606, comma 3, cod. proc. pen. 4.

Con il terzo motivo, la ricorrente lamenta violazione di leggi e vizi di motivazioni quanto alle statuizioni riguardanti, nel suo complesso, il trattamento sanzionatorio (eccessiva severità della pena, mancata riduzione per le circostanze attenuanti generiche nella misura massima, eccessività degli aumenti per la continuazione, pena base troppo elevata).

4.1. Il motivo, nel suo complesso, si limita a reiterare doglianze già incensurabilmente disattese dalla Corte di appello (pag. 24 della sentenza impugnata), ed è comunque manifestamente infondato, poiché già l'insistita reiterazione dei gravi reati in ordine ai quali l'imputata ha riportato condanna legittima di per sé le contestate statuizioni, evidenziando l'estrema benevolenza del conclusivo trattamento sanzionatorio.

5. In considerazione della declaratoria d'inammissibilità totale del ricorso, la ricorrente, ai sensi dell'art. 616 cod. proc. pen., va condannata al pagamento delle spese processuali oltre che - apparendo evidente che ella ha proposto il ricorso determinando le cause dell'inammissibilità per colpa (Corte cost., 13 giugno 2000 n. 186) -, di una sanzione pecuniaria in favore della Cassa delle Ammende che, tenuto conto della significativa entità della predetta colpa, appare equo quantificare nella somma di euro tremila. k

5.1. L'imputata va, inoltre, condannata alla rifusione delle spese di rappresentanza e difesa sostenute nel presente giudizio dalla parte civile [OSCURATO:PERSONA], che vanno liquidate come da dispositivo.

P.Q.M. dichiara inammissibile il ricorso e condanna la ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

Condanna, inoltre, l'imputata alla rifusione delle spese di rappresentanza e difesa sostenute nel presente giudizio dalla parte civile [OSCURATO:PERSONA], che liquida in complessivi euro tremilacinquecentodieci

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] (SA) il [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 29/04/2021 della CORTE di APPELLO di SALERNO. Esaminati gli atti, il provvedimento impugnato ed il ricorso; dato atto che si procede nelle forme di cui all'art. 23, comma 8, d.l. n. 137 del 2020 conv. in I. n. 176 del 2020; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; lette le conclusioni del Pubblico Ministero, in persona del sostituto Procuratore Generale [OSCURATO:PERSONA], che ha chiesto dichiararsi l'inammissibilità del ricorso; lette, per la parte civile [OSCURATO:PERSONA], le conclusioni dell'Avv. [OSCURATO:PERSONA], che ha chiesto il rigetto del ricorso, con condanna dell'imputata al pagamento delle spese e competenze professionali del grado, con attribuzione al medesimo difensore, che se ne dichiara antistatario; lette, per l'imputata ricorrente, le conclusioni dell'Avv. [OSCURATO:PERSONA], che ha chiesto, in accoglimento del ricorso, l'annullamento della sentenza impugnata [OSCURATO:PERSONA] 1. [OSCURATO:PERSONA] ricorre contro la sentenza indicata in epigrafe (con la quale la Corte di appello di Salerno ha confermato la sentenza con la quale il GUP del Tribunale della stessa città, in data 22/07/2020, aveva dichiarato l'imputata colpevole dei reati di peculato e riciclaggio ascrittile, unificati dal vincolo della continuazione, alla pena ritenuta di giustizia), per i motivi che, ai sensi dell'art. 173, comma 1, disp. att. cod. proc. pen., saranno di seguito enunciati nei limiti strettamente necessari per la motivazione. [OSCURATO:PERSONA] Il ricorso è integralmente inammissibile, perché presentato per motivi in parte non consentiti, in parte privi della specificità necessaria ex artt. 581, comma 1, e 591, comma 1, lett. c), cod. proc. pen., perché meramente reiterativi di doglianze già correttamente disattese dalla Corte di appello, con argomentazioni con le quali la ricorrente in concreto non si confronta, in parte manifestamente infondati. 1. La ricorrente, nella qualità di incaricata di un pubblico servizio, ovvero di responsabile e di unica addetta presso l'[OSCURATO:PERSONA] di Aquara, è stata riconosciuta, in primo e secondo grado, colpevole di cinque peculati aggravati (capi 1, 3, 4, 5, 6) e di un riciclaggio (capo 2), commessi, in esecuzione del medesimo disegno criminoso, tra il 16/10/2011 ed l' [OSCURATO:DATA_NASCITA]. 2. Con il primo motivo, la ricorrente lamenta violazione dell'art. 314 cod. pen. per errata qualificazione dei fatti di peculato, asseritamente integranti il diverso e meno grave reato di cui all'art. 640, comma secondo, cod. pen., aggravato ex art. 61, comma primo, n. 9, cod. pen. 2.1. Il motivo è manifestamente infondato. 2.1.1. Questa Corte, con orientamento che il collegio condivide e ribadisce, è ormai ferma nel ritenere che l'elemento distintivo tra il delitto di peculato e quello di truffa aggravata ai sensi dell'art. 61, comma primo, n. 9, cod. pen., va individuato con riferimento alle modalità attraverso le quali l'agente si procura il possesso del denaro o delle altre cose mobili altrui, oggetto dell'appropriazione. In particolare: - ricorre il reato di peculato, quando il pubblico ufficiale o l'incaricato di pubblico servizio si appropri di denaro o di altre cose mobili altrui di cui aveva già il possesso, o comunque la disponibilità, per ragioni del suo ufficio o servizio, pur cercando di occultare la condotta illecita; 2/ (.— - ricorre la truffa aggravata ai sensi dell'art. 61, comma primo, n. 9, cod. pen. nei casi in cui il soggetto attivo, non avendo il possesso del denaro o delle altre cose mobili di cui intenda appropriarsi, se lo procuri fraudolentemente, facendo ricorso ad artifici o raggiri. In applicazione del pacifico principio, si è ritenuto che integrasse: - il delitto di peculato, la condotta dell'impiegata di un ufficio postale che aveva fatto sottoscrivere in bianco agli utenti quietanze di pagamento di buoni postali scaduti, appropriandosi della differenza tra le somme effettivamente maturate in favore di ciascuno e quelle poi reinvestite nella emissione di nuovi buoni postali (Sez. 6, n. 35852 del 06/05/2008, Savorgnano, Rv. 241186-01); - il delitto di peculato, la condotta di un impiegato postale che, dopo avere rilasciato regolare ricevuta per il versamento di danaro da parte di utenti - a titolo di pagamento di tassa di circolazione - aveva falsificato i documenti interni, facendo apparire come incassate somme inferiori a quelle versate, appropriandosi della differenza (Sez. 6, n. 3039 del 22/03/1989, dep. 1990, Greco, Rv. 183538- 01); - il delitto di truffa aggravata, la condotta di un'impiegata di un ufficio postale che aveva conseguito il possesso di polizze vita, cedole, libretti di risparmi ed altri titoli facendosi rilasciare deleghe e firmare ricevute dagli utenti, raggiri ed artifizi che, al contrario, nel caso di specie non sussistono (Sez. 6, n. 46799 del 20/06/2018, Pieretti, Rv. 274282 - 01). 2.1.2. A questo principio si è correttamente conformata la Corte di appello, valorizzando il fatto che le somme delle quali l'imputata si era, nel tempo, tz4,MJ ripetutamente appropriata\Pgià in suo possesso, in quanto custodite presso l'Ufficio postale de quo: le "manovre" poste in essere dall'imputata, richiamate dalla difesa a fondamento della richiesta di più favorevole qualificazione giuridica dei fatti accertati, erano risultate in realtà funzionali non a conseguire il possesso delle somme de quibus, quanto piuttosto a garantirsi ex post l'impunità, simulando un'apparenza di regolarità formale degli atti dell'ufficio destinata a mascherare le condotte illecite poste in essere. In simili casi, l'impiego di artifizi consistenti nell'alterazione dei dati contabili non incide sul momento in cui avviene l'appropriazione del denaro di cui il soggetto agente già aveva il possesso, ma è successivo, ed è destinato ad occultare l'appropriazione già commessa. 2.1.3. Deve aggiungersi che a tale qualificazione giuridica dei fatti oggetto d'imputazione la Corte di appello è pervenuta all'esito di accertamenti di natura fattuale, in ordine ai quali - in concreto - la difesa non ha mosso pertinenti contestazioni (cfr. pag. 22 ss. della sentenza impugnata; anche l'odierno motivo di ricorso contiene riferimenti estremamente generici alle vicende fattuali sottostanti). 3. Con il secondo motivo, la ricorrente lamenta carenza assoluta di motivazione in ordine alla qualificazione giudica del reato di riciclaggio di cui al capo 2. 3.1. Nell'atto di appello (pagg. 4-6) la difesa si era limitata a dolersi dell'insussistenza del fatto contestato, con rilievi di natura fattuale ai quali la Corte di appello ha fornito puntuale risposta, confutandoli specificamente (cf. pag. 20 della sentenza impugnata). Sotto tale profilo, il motivo si limita a reiterare doglianze già incensurabilmente disattese. 3.2. Soltanto in ricorso, la difesa ha lamentato la asseritamente errata qualificazione giuridica dei fatti accertati, in difetto di prova del reato presupposto, ovvero della provenienza delittuosa dei titoli de quibus. Sotto tale profilo, il motivo, dedotto per la prima volta in questa sede pur essendo già deducibile come motivo di appello, non è consentito, ai sensi dell'art. 606, comma 3, cod. proc. pen. 4. Con il terzo motivo, la ricorrente lamenta violazione di leggi e vizi di motivazioni quanto alle statuizioni riguardanti, nel suo complesso, il trattamento sanzionatorio (eccessiva severità della pena, mancata riduzione per le circostanze attenuanti generiche nella misura massima, eccessività degli aumenti per la continuazione, pena base troppo elevata). 4.1. Il motivo, nel suo complesso, si limita a reiterare doglianze già incensurabilmente disattese dalla Corte di appello (pag. 24 della sentenza impugnata), ed è comunque manifestamente infondato, poiché già l'insistita reiterazione dei gravi reati in ordine ai quali l'imputata ha riportato condanna legittima di per sé le contestate statuizioni, evidenziando l'estrema benevolenza del conclusivo trattamento sanzionatorio. 5. In considerazione della declaratoria d'inammissibilità totale del ricorso, la ricorrente, ai sensi dell'art. 616 cod. proc. pen., va condannata al pagamento delle spese processuali oltre che - apparendo evidente che ella ha proposto il ricorso determinando le cause dell'inammissibilità per colpa (Corte cost., 13 giugno 2000 n. 186) -, di una sanzione pecuniaria in favore della Cassa delle Ammende che, tenuto conto della significativa entità della predetta colpa, appare equo quantificare nella somma di euro tremila. k 5.1. L'imputata va, inoltre, condannata alla rifusione delle spese di rappresentanza e difesa sostenute nel presente giudizio dalla parte civile [OSCURATO:PERSONA], che vanno liquidate come da dispositivo. P.Q.M. dichiara inammissibile il ricorso e condanna la ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Condanna, inoltre, l'imputata alla rifusione delle spese di rappresentanza e difesa sostenute nel presente giudizio dalla parte civile [OSCURATO:PERSONA], che liquida in complessivi euro tremilacinquecentodieci
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