Torna alla ricerca
Corte di giustizia UEsentenzaSezione I

Corte di giustizia UE n. 558/2019

ECLI:EU:T:2019:755
Testo integrale del provvedimento

Testo integrale del provvedimento

ORDINANZA DEL TRIBUNALE (Nona Sezione) 22 ottobre 2019 ( * ) «Ricorso di annullamento – Ricerca, sviluppo tecnologico e spazio – Programma quadro di ricerca e innovazione «Orizzonte 2020» (2014‑2020) – Procedura di invito a presentare proposte H2020‑CS 2‑CFP08‑FRC‑2018‑01 – Sviluppo di un sistema di aspirazione e di protezione antighiaccio per il motore di elicotteri a rotori basculanti – Rigetto della proposta presentata dalla ricorrente – Individuazione della parte convenuta – Irricevibilità parziale» Nella causa T‑71/19,

[OSCURATO:SOCIETA],

con sede in Medicina (Italia), rappresentata da S. Dindo e L. Picotti, avvocati, ricorrente, contro [OSCURATO:PERSONA] europea, rappresentata da G. Gattinara, A. Kyratsou e M. Salyková, in qualità di agenti, e Impresa comune [OSCURATO:PERSONA] 2, rappresentata da B. Mastantuono, in qualità di agente, assistito da M. Velardo, avvocato, convenute, avente ad oggetto una domanda fondata sull’articolo 263 TFUE e intesa all’annullamento della decisione dell’impresa comune [OSCURATO:PERSONA] 2 del 6 dicembre 2018, che ha respinto la domanda di riesame della valutazione della proposta n. 831874 «smart De‑icing bARrier Filter (DwARF)» presentata dalla ricorrente nel quadro dell’invito a presentare proposte H2020‑CS 2‑CFP08‑FRC‑2018‑01, e che ha confermato la decisione del 10 ottobre 2018 dell’impresa comune [OSCURATO:PERSONA] 2 mediante la quale quest’ultima aveva respinto la suddetta proposta, IL TRIBUNALE (Nona Sezione), composto, al momento della deliberazione, da S. Gervasoni, presidente, K. Kowalik‑Bańczyk e C. [OSCURATO:PERSONA] (relatore), giudici, cancelliere: E. Coulon ha emesso la seguente Ordinanza Fatti all’origine della controversia 1 La [OSCURATO:SOCIETA], odierna ricorrente, è un’impresa italiana che opera nei settori dell’automobile, del motociclo e dell’aeronautica. 2 L’impresa comune [OSCURATO:PERSONA] 2, parte convenuta nel presente procedimento di ricorso assieme alla [OSCURATO:PERSONA] europea, è un partenariato pubblico‑privato cui partecipano l’Unione europea, rappresentata dalla [OSCURATO:PERSONA], e membri del settore privato.

Essa è stata istituita, a norma dell’articolo 1 del regolamento (UE) n. 558/2014 del Consiglio, del 6 maggio 2014, che istituisce l’impresa comune [OSCURATO:PERSONA] 2 (GU 2014, L 169, pag. 77), dal Consiglio dell’Unione europea, ai fini della realizzazione dell’iniziativa tecnologica congiunta nel settore aeronautico.

In conformità degli articoli 3 e 4 del citato regolamento, essa è finanziata congiuntamente dall’Unione e da membri del settore privato, mediante contributi finanziari. 3 Ai sensi dell’articolo 2, lettere a) e b), del regolamento n. 558/2014, l’impresa comune [OSCURATO:PERSONA] 2 si propone, segnatamente, l’obiettivo di contribuire all’attuazione del regolamento n. 1291/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, dell’11 dicembre 2013, che istituisce il programma quadro di ricerca e innovazione (2014‑2020) – Orizzonte 2020 e abroga la decisione n. 1982/2006/CE (GU 2013, L 347, pag. 104), e più specificamente al buon esito di una Sfida nel settore dei «trasporti intelligenti, verdi e integrati» – ossia giungere a un sistema di trasporto europeo efficiente nell’uso delle risorse, rispettoso del clima e dell’ambiente, sicuro e senza soluzioni di continuità, a vantaggio di tutti i cittadini, dell’economia e della società –, nonché l’obiettivo di contribuire al miglioramento dell’impatto ambientale delle tecnologie aeronautiche. 4 Lo statuto dell’impresa comune [OSCURATO:PERSONA] 2 è contenuto nell’allegato I del regolamento n. 558/2014.

Risulta da una lettura combinata dei considerando 9 e 13, e degli articoli 1, paragrafo 1, e 3, paragrafo 3, del regolamento n. 558/2014, nonché dell’articolo 2, lettera a), dell’articolo 8, paragrafo 2, lettere m) ed n), e dell’articolo 16, paragrafo 1, lettera c), e paragrafo 2, dell’allegato I del citato regolamento che l’impresa comune [OSCURATO:PERSONA] 2 è incaricata, in particolare, di fornire un sostegno finanziario alle azioni indirette di ricerca e innovazione, principalmente sotto forma di sovvenzioni a seguito di inviti a presentare proposte aperti, trasparenti e concorrenziali, e previa valutazione e classificazione in graduatoria delle proposte a cura di esperti indipendenti. 5 In virtù dell’articolo 17 del regolamento n. 558/2014, il regolamento (UE) n. 1290/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, dell’11 dicembre 2013, che stabilisce le norme in materia di partecipazione e diffusione nell’ambito del programma quadro di ricerca e innovazione (2014‑2020) – Orizzonte 2020 e che abroga il regolamento (CE) n. 1906/2006 (GU 2013, L 347, pag. 81), si applica alle azioni finanziate dall’impresa comune [OSCURATO:PERSONA]

2. Detto articolo stabilisce, inoltre, che, in conformità del regolamento n. 1290/2013, «l’impresa comune [OSCURATO:PERSONA] 2 è considerata un organismo di finanziamento e fornisce un sostegno finanziario alle azioni indirette come indicato all’articolo 2 dello statuto». 6 Il regolamento n. 1290/2013 stabilisce, all’articolo 15, paragrafo 1, i criteri di attribuzione sulla base dei quali le proposte vengono valutate.

In conformità del paragrafo 4 di tale articolo, il programma di lavoro o il piano di lavoro stabiliscono ulteriori dettagli circa l’applicazione dei suddetti criteri di attribuzione, e specificano i coefficienti di ponderazione e i punteggi minimi.

Ai sensi dei paragrafi 6 e 7 del medesimo articolo 15, la valutazione viene effettuata da esperti indipendenti, le proposte sono classificate in una graduatoria sulla base dei risultati della valutazione e la selezione viene effettuata sulla base di tale graduatoria. 7 L’articolo 16 del regolamento n. 1290/2013 istituisce una procedura di riesame della valutazione per i candidati che ritengano che la valutazione della loro proposta non sia stata effettuata nel rispetto delle procedure stabilite da tale regolamento, dal pertinente programma di lavoro o piano di lavoro o dal corrispondente invito a presentare proposte.

In conformità del paragrafo 2 del medesimo articolo, un’eventuale domanda di riesame della valutazione deve essere presentata dal candidato in questione entro un termine di trenta giorni a partire dalla data in cui la [OSCURATO:PERSONA] o il pertinente organismo di finanziamento ha informato il candidato dei risultati della valutazione.

Ai sensi del paragrafo 3 del citato articolo 16, la [OSCURATO:PERSONA] o l’organismo di finanziamento competente sono responsabili della disamina della domanda di riesame della valutazione.

Tale disamina riguarda unicamente gli aspetti procedurali della valutazione e non il merito della proposta.

In conformità del successivo paragrafo 4, un comitato di riesame delle valutazioni, composto da personale della [OSCURATO:PERSONA] o del pertinente organismo di finanziamento, fornisce un parere sugli aspetti procedurali del processo di valutazione.

Esso è presieduto da un funzionario della [OSCURATO:PERSONA] o del pertinente organismo di finanziamento, proveniente da un servizio diverso da quello responsabile dell’invito a presentare proposte.

Il comitato può raccomandare o una nuova valutazione della proposta, essenzialmente da parte di valutatori non coinvolti nella precedente valutazione, o la conferma della valutazione iniziale.

In virtù del paragrafo 5 del medesimo articolo 16, la [OSCURATO:PERSONA] o l’organismo di finanziamento competente adottano una decisione sulla base della raccomandazione di cui al paragrafo 4, e tale decisione viene notificata al coordinatore della proposta.

Infine, ai sensi del successivo paragrafo 7, la procedura di riesame non pregiudica le altre eventuali azioni che il partecipante può intraprendere conformemente al diritto dell’Unione. 8 L’impresa comune [OSCURATO:PERSONA] 2 pubblica, previa approvazione da parte del suo consiglio di direzione a norma dell’articolo 8, paragrafo 2, lettere h) ed m), dell’allegato I del regolamento n. 558/2014, il proprio programma di lavoro semestrale, gli inviti a presentare proposte e le regole dell’impresa comune [OSCURATO:PERSONA] 2 applicabili alle procedure di presentazione, valutazione, selezione, attribuzione e riesame di proposte (in prosieguo: le «regole CS 2»).

Tali documenti sono accessibili sul portale della [OSCURATO:PERSONA] dedicato ai partecipanti.

La parte 4 delle regole CS 2 precisa gli aspetti procedurali della valutazione di una proposta.

Da esse risulta che gli esperti indipendenti, nel numero di tre o più, valutano le proposte nel corso di una procedura che può comportare tre fasi.

Dopo l’esame da parte degli esperti indipendenti e di un comitato, l’impresa comune [OSCURATO:PERSONA] 2 stila una graduatoria delle proposte che hanno raggiunto la soglia minima sulla base delle valutazioni degli esperti indipendenti.

L’elenco delle proposte selezionate per un finanziamento sulla base di tale graduatoria è sottoposto per approvazione al consiglio di direzione dell’impresa comune [OSCURATO:PERSONA]

2. Anche la procedura relativa alle domande di riesame viene esposta nelle regole CS

2. 9 Il 3 maggio 2018 l’impresa comune [OSCURATO:PERSONA] 2 ha pubblicato l’invito a presentare proposte H2020‑CS 2‑CFP08‑2018‑01 [8th Call for proposals (CFP08)] (in prosieguo: l’«invito a presentare proposte»), nell’ambito del programma quadro di ricerca e innovazione «Orizzonte 2020» (2014‑2020). 10 L’invito a presentare proposte comprendeva, in particolare, il soggetto tematico JTI‑CS 2‑2018‑CFP08‑FRC‑01‑21 «[d]evelopment of effective engine air intake and protection systems for [OSCURATO:PERSONA]».

Quest’ultimo aveva ad oggetto lo sviluppo di un sistema integrato di aspirazione e di protezione antighiaccio per il motore degli elicotteri a rotori basculanti. 11 Il 12 luglio 2018 la ricorrente ha inviato una proposta intitolata «smart De‑icing bARrier Filter (DwARF)» relativa al soggetto tematico menzionato supra al punto

10. A tale proposta è stato assegnato il numero 831874. 12 Con lettera del 10 ottobre 2018 (in prosieguo: la «decisione del 10 ottobre 2018»), l’impresa comune [OSCURATO:PERSONA] 2 ha informato la ricorrente che la sua proposta non era stata selezionata ai fini dell’erogazione del finanziamento richiesto, non avendo essa ottenuto il punteggio minimo necessario (in prosieguo: la «valutazione iniziale»).

Essa ha altresì informato la ricorrente dei mezzi di ricorso disponibili, e in particolare della possibilità di presentare una domanda di riesame della valutazione iniziale vertente sugli aspetti procedurali di quest’ultima e non sul merito della proposta, e di proporre un ricorso di annullamento «nei confronti dell’impresa comune», in conformità dell’articolo 263 TFUE.

La lettera in questione precisava che la ricorrente poteva promuovere soltanto un’azione formale per volta.

A tale lettera era allegata la relazione di sintesi della valutazione iniziale, basata sulle osservazioni e sul parere degli esperti che avevano valutato la proposta per conto dell’impresa comune [OSCURATO:PERSONA]

2. 13 L’8 novembre 2018 la ricorrente ha presentato una domanda di riesame della valutazione iniziale.

L’ultima frase di tale domanda individua la [OSCURATO:PERSONA] come destinataria di quest’ultima. 14 Con lettera del 6 dicembre 2018, l’impresa comune [OSCURATO:PERSONA] 2 ha informato la ricorrente dell’esito della sua domanda di riesame della valutazione iniziale.

Ne emerge che il comitato di riesame della valutazione, convocato ai sensi dell’articolo 16 del regolamento n. 1290/2013 e delle regole CS 2, ha ritenuto, da un lato, che la ricorrente non avesse identificato alcun elemento di fatto che consentisse di constatare un eventuale vizio procedurale nella procedura di valutazione e, dall’altro, che tale procedura non fosse inficiata da alcun vizio di questa natura.

Di conseguenza, il direttore esecutivo ad interim dell’impresa comune [OSCURATO:PERSONA] 2, nella sua qualità di autorità competente, ha informato la ricorrente che la sua domanda di riesame della valutazione iniziale era stata respinta e che quest’ultima era confermata.

Esso ha altresì informato la ricorrente della possibilità di presentare un ricorso di annullamento nei confronti dell’impresa comune [OSCURATO:PERSONA] 2, in conformità dell’articolo 263 TFUE.

Procedimento e conclusioni delle parti 15 Con atto introduttivo depositato presso la cancelleria del Tribunale il 6 febbraio 2019, la ricorrente ha presentato l’odierno ricorso.

Quest’ultimo è diretto contro la [OSCURATO:PERSONA] e contro l’impresa comune [OSCURATO:PERSONA]

2. 16 Nel suo atto introduttivo, la ricorrente conclude che il Tribunale voglia, in sostanza: – annullare la decisione dell’impresa comune [OSCURATO:PERSONA] 2, del 6 dicembre 2018, che ha respinto la domanda di riesame della valutazione iniziale e che ha confermato la decisione del 10 ottobre 2018; – condannare la [OSCURATO:PERSONA] e l’impresa comune [OSCURATO:PERSONA] 2 alle spese. 17 Il 7 maggio 2019, con atto separato, la [OSCURATO:PERSONA] ha sollevato un’eccezione di irricevibilità ai sensi dell’articolo 130 del regolamento di procedura del Tribunale.

La ricorrente ha depositato le proprie osservazioni in merito a tale eccezione il 15 luglio 2019. 18 Nell’eccezione di irricevibilità, la [OSCURATO:PERSONA] conclude che il Tribunale voglia: – respingere il ricorso come manifestamente irricevibile là dove esso è diretto nei confronti della [OSCURATO:PERSONA]; – condannare la ricorrente alle spese. 19 Nelle sue osservazioni in merito all’eccezione di irricevibilità, la ricorrente conclude che il Tribunale voglia, in sostanza: – dichiarare il ricorso ricevibile là dove è diretto nei confronti della [OSCURATO:PERSONA]; – in subordine, e in ogni caso, decidere che ciascuna parte sopporterà le proprie spese nel presente giudizio.

In diritto 20 A norma dell’articolo 130, paragrafi 1 e 7, del regolamento di procedura, se la parte convenuta ne fa domanda, il Tribunale può statuire sull’irricevibilità senza avviare la discussione nel merito. 21 Nel caso di specie, avendo la [OSCURATO:PERSONA] chiesto che si statuisca sull’irricevibilità, il Tribunale si reputa sufficientemente edotto dagli atti di causa per statuire sull’eccezione di irricevibilità senza aprire la fase orale del procedimento. 22 [OSCURATO:PERSONA] eccepisce l’irricevibilità del ricorso là dove questo è diretto nei suoi confronti, adducendo, in sostanza, il fatto che essa non è l’autrice né della decisione del 6 dicembre 2018 (in prosieguo: la «decisione impugnata»), né della decisione del 10 ottobre 2018, che tali decisioni non possono esserle imputate e che, in ogni caso, un loro annullamento non procurerebbe alcun beneficio alla ricorrente nei confronti della [OSCURATO:PERSONA], dal momento che, in caso di annullamento, non spetterebbe a tale istituzione adottare la nuova decisione sulla domanda di riesame della proposta della ricorrente. 23 Secondo la giurisprudenza, i ricorsi devono, in linea di principio, essere diretti contro l’autore dell’atto impugnato.

Tuttavia, in alcuni casi, il Tribunale ha constatato che determinati atti adottati in virtù di poteri delegati erano imputabili all’istituzione delegante, alla quale spettava difendere l’atto contestato.

Tale ipotesi si verifica in particolare nel caso in cui l’autore dell’atto eserciti una competenza puramente consultiva, oppure quando l’adozione della decisione di cui si chiede l’annullamento fosse subordinata al previo accordo dell’istituzione delegante (v. ordinanze del 22 luglio 2015, [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] de [OSCURATO:PERSONA]/[OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA], T‑724/14, non pubblicata, EU:T:2015:550, punto 21 e la giurisprudenza ivi citata, e del 27 marzo 2017, Frank/[OSCURATO:PERSONA], T‑603/15, non pubblicata, EU:T:2017:228, punto 67 e la giurisprudenza ivi citata). 24 Nel caso di specie, anzitutto, occorre constatare che la decisione impugnata e la decisione del 10 ottobre 2018 sono state sottoscritte, rispettivamente, soltanto dal direttore esecutivo ad interim e da un capo unità dell’impresa comune [OSCURATO:PERSONA]

2. 25 Nella sua parte finale dedicata ai mezzi di ricorso esperibili, la decisione del 10 ottobre 2018 menziona esplicitamente «l’impresa comune», ossia l’impresa comune [OSCURATO:PERSONA] 2, come la parte contro la quale deve essere proposto un ricorso di annullamento ai sensi dell’articolo 263 TFUE diretto contro tale decisione.

Tuttavia, in tale parte della decisione suddetta viene menzionata anche la [OSCURATO:PERSONA].

Da un lato, viene indicato un sito Internet della [OSCURATO:PERSONA] ai fini dell’invio di una domanda di riesame della valutazione.

Dall’altro lato, dopo aver elencato le azioni esperibili contro di essa, la decisione del 10 ottobre 2018 precisa che può essere esperita soltanto un’azione legale per volta e che la ricorrente «deve attendere la decisione finale della [OSCURATO:PERSONA]/[dell’impresa comune]» prima di avviare altre azioni contro tale decisione. 26 Quanto alla decisione impugnata, essa menziona esplicitamente il fatto di essere una «decisione dell’impresa comune [OSCURATO:PERSONA] 2», la possibilità di presentare un ricorso di annullamento contro tale decisione, nonché la base giuridica di questo eventuale ricorso.

La decisione impugnata menziona altresì le disposizioni sulla cui base era stata esaminata la domanda di riesame della valutazione iniziale, ossia l’articolo 16 del regolamento n. 1290/2013 e le regole CS

2. 27 Nondimeno, occorre verificare se, mediante la decisione impugnata e la decisione del 10 ottobre 2018, l’impresa comune [OSCURATO:PERSONA] 2 esercitasse una competenza puramente consultiva, oppure se l’adozione di dette decisioni fosse subordinata al previo accordo dell’istituzione delegante, ai sensi della giurisprudenza citata supra al punto 23, nel qual caso il ricorso potrebbe essere validamente diretto contro la [OSCURATO:PERSONA]. 28 A questo proposito, in primo luogo, occorre rilevare che, a norma degli articoli 9, paragrafo 2, e 25, paragrafi 1 e 2, lettera a), del regolamento n. 1291/2013, la [OSCURATO:PERSONA] può affidare parzialmente l’attuazione del programma quadro di ricerca e innovazione «Orizzonte 2020» (2014‑2020) agli organismi di finanziamento previsti dall’articolo 58, paragrafo 1, lettera c), del regolamento (UE, Euratom) n. 966/2012 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 25 ottobre 2012, che stabilisce le regole finanziarie applicabili al bilancio generale dell’Unione e che abroga il regolamento (CE, Euratom) n. 1605/2002 (GU 2012, L 298, pag. 1), tra i quali, in particolare, gli organismi di partenariato pubblico‑privato, ai quali l’Unione può partecipare sotto forma di contributi finanziari, contemplati dall’articolo 209 del citato regolamento n. 966/2012. 29 Nel caso di specie, risulta dall’articolo 1, paragrafo 3, del regolamento n. 558/2014 che l’impresa comune [OSCURATO:PERSONA] 2 è un organismo incaricato di attuare un partenariato pubblico‑privato quale contemplato dall’articolo 209 del regolamento n. 966/2012.

I suoi compiti consistono segnatamente nel fornire un sostegno finanziario alle azioni di ricerca e di innovazione, principalmente sotto forma di sovvenzioni, in conformità dell’articolo 2, lettera a), dell’allegato I del regolamento n. 558/2014. 30 In secondo luogo, occorre rilevare che, in virtù dell’articolo 1, paragrafo 4, del regolamento n. 558/2014, l’impresa comune [OSCURATO:PERSONA] 2 è dotata di personalità giuridica e gode, in ciascuno degli Stati membri dell’Unione, della più ampia capacità giuridica riconosciuta alle persone giuridiche dalla legislazione di tali Stati.

Inoltre, l’articolo 9, paragrafo 4, del citato regolamento stabilisce che essa è l’unica responsabile del rispetto degli obblighi che le incombono. 31 Peraltro, occorre rilevare che dall’articolo 3, paragrafo 1, del regolamento n. 558/2014 risulta che l’impresa comune [OSCURATO:PERSONA] 2 si è vista assegnare dalla [OSCURATO:PERSONA] compiti di esecuzione del bilancio nell’ambito di una gestione indiretta del bilancio dell’Unione a norma dell’articolo 58, paragrafo 1, lettera c), punto iv), del regolamento n. 966/2012.

Le modalità del contributo finanziario dell’Unione all’impresa comune [OSCURATO:PERSONA] 2, secondo l’articolo 3, paragrafo 2, del regolamento n. 558/2014, sono stabilite in un accordo di delega e in accordi annuali per il trasferimento di fondi che devono essere conclusi tra la [OSCURATO:PERSONA], a nome dell’Unione, e l’impresa comune [OSCURATO:PERSONA]

2. 32 Nel caso di specie, l’accordo di delega tra l’Unione, rappresentata dalla [OSCURATO:PERSONA], e l’impresa comune [OSCURATO:PERSONA] 2 porta la data del 24 ottobre 2014.

Ai sensi del preambolo e degli articoli 1 e 2, punto 2.1, di tale accordo, l’impresa comune [OSCURATO:PERSONA] 2 è incaricata di svolgere alcuni compiti di esecuzione del bilancio enunciati nell’allegato I dell’accordo stesso.

Tra tali compiti figura la concessione di sovvenzioni, come indicato nel suddetto allegato, alla lettera a).

Risulta dal preambolo e dall’articolo 25 dell’accordo di delega summenzionato che l’impresa comune [OSCURATO:PERSONA] 2 svolge i compiti ad essa assegnati sotto la propria responsabilità. 33 In terzo luogo, occorre rilevare che da una lettura congiunta del programma semestrale pertinente dell’impresa comune [OSCURATO:PERSONA] 2, delle regole CS 2 e delle disposizioni riguardanti la gestione dell’impresa comune [OSCURATO:PERSONA] 2 contenute, nello statuto di quest’ultima, nell’allegato I del regolamento n. 558/2014, risulta che il consiglio di direzione dell’impresa comune [OSCURATO:PERSONA] 2 è incaricato, in particolare, di approvare l’elenco – sottoposto dal direttore esecutivo – delle proposte selezionate ai fini di un finanziamento, sulla base della graduatoria stabilita dal gruppo di esperti indipendenti [articolo 8, paragrafo 2, lettera n), e articolo 10, paragrafo 4, lettera g), dell’allegato summenzionato].

Il consiglio di direzione è composto, in particolare, da un rappresentante della [OSCURATO:PERSONA], che detiene il 50% dei diritti di voto, e da rappresentanti dei membri del settore privato.

I rappresentanti diversi da quello della [OSCURATO:PERSONA] dispongono ciascuno di un numero uguale di voti [articolo 6 e articolo 7, paragrafo 1, dell’allegato summenzionato].

Ai sensi dell’articolo 7, paragrafo 1, dell’allegato suddetto, i rappresentanti si adoperano al meglio per raggiungere un consenso e, in mancanza di tale consenso, il consiglio di direzione adotta le decisioni a maggioranza di almeno l’80% di tutti i voti, compresi quelli dei rappresentanti assenti.

Non viene fatta menzione di un qualsivoglia voto preponderante della [OSCURATO:PERSONA]. 34 La struttura di governo dell’impresa [OSCURATO:PERSONA] 2 non fa dunque riferimento ad alcun meccanismo di previo accordo o di convalida da parte della [OSCURATO:PERSONA] riguardo alle decisioni dell’impresa comune [OSCURATO:PERSONA] 2 in merito alle proposte che vengono presentate a quest’ultima nell’ambito di inviti a presentare proposte.

La semplice rappresentanza della [OSCURATO:PERSONA] nel consiglio di direzione non modifica l’identità dell’autore di tali decisioni. 35 È giocoforza constatare, da un lato, come dalle considerazioni di cui sopra risulti che, contrariamente a quanto sostenuto dalla ricorrente nell’atto introduttivo del giudizio, l’impresa comune [OSCURATO:PERSONA] 2 non è un’«unità» della [OSCURATO:PERSONA], bensì un organismo distinto, incaricato della realizzazione di un partenariato pubblico‑privato, dotato di personalità giuridica, il quale svolge sotto la propria responsabilità i compiti che gli sono stati assegnati.

Dall’altro lato, non risulta in alcun modo dalle disposizioni menzionate supra ai punti da 28 a 34 che, adottando la decisione impugnata e la decisione del 10 ottobre 2018, l’impresa comune [OSCURATO:PERSONA] 2 esercitasse una competenza puramente consultiva, oppure che l’adozione di tali decisioni fosse subordinata al previo accordo della [OSCURATO:PERSONA]. 36 Ne consegue che occorre constatare che la decisione impugnata e la decisione del 10 ottobre 2018 sono state adottate dall’impresa comune [OSCURATO:PERSONA] 2 in nome proprio e sotto la propria responsabilità esclusiva in virtù di competenze che le sono state attribuite ai sensi dei regolamenti n. 966/2012, n. 1290/2013, n. 1291/2013 e n. 558/2014, nonché dell’accordo di delega del 24 ottobre 2014.

Le decisioni suddette non hanno una portata consultiva ai sensi del punto 23 di cui sopra e non sono state subordinate ad alcun previo accordo della [OSCURATO:PERSONA].

Pertanto, esse sono imputabili unicamente all’impresa comune [OSCURATO:PERSONA]

2. 37 Ne consegue che il presente ricorso deve essere dichiarato irricevibile là dove è diretto contro la [OSCURATO:PERSONA]. 38 Tale conclusione non viene per nulla inficiata dagli argomenti della ricorrente relativi al tenore letterale dell’articolo 16 del regolamento n. 1290/2013, al ruolo centrale svolto dalla [OSCURATO:PERSONA] nel quadro dei programmi di ricerca europei, al fatto che la [OSCURATO:PERSONA] fa parte del consiglio di direzione della [OSCURATO:PERSONA] 2 e alla quota di spese che potrebbero potenzialmente essere coperte dall’Unione. 39 Da un lato, come si è indicato supra al punto 5, ai sensi dell’articolo 17 del regolamento n. 558/2014, il regolamento n. 1290/2013 si applica alle azioni finanziate dall’impresa comune [OSCURATO:PERSONA] 2 e, a norma del citato regolamento, tale impresa è considerata come un «organismo di finanziamento».

Orbene, come si è indicato supra al punto 7, l’articolo 16 del regolamento n. 1290/2013, concernente la procedura di riesame della valutazione di una proposta, e sulla cui base è stata esaminata nel caso di specie la valutazione iniziale, precisa appunto che è la [OSCURATO:PERSONA] oppure «il pertinente organismo di finanziamento» il soggetto responsabile della disamina di una domanda di riesame e che decide in merito al seguito da dare a tale domanda.

Ne consegue che incombeva all’impresa [OSCURATO:PERSONA] 2, in quanto organismo di finanziamento competente, provvedere alla disamina della domanda di riesame della valutazione iniziale, come testimoniato d’altronde dal punto 4.6 delle regole CS 2, alle quali l’invito a presentare proposte ha fatto riferimento. 40 Dall’altro lato, come risulta dai punti 35 e 36 supra, la decisione impugnata e la decisione del 10 ottobre 2018 sono state adottate dall’impresa comune [OSCURATO:PERSONA] 2 a proprio nome e sotto la propria responsabilità esclusiva in virtù di competenze che le sono state espressamente assegnate. 41 Quanto all’argomento della ricorrente relativo all’eventuale opportunità di offrire alla [OSCURATO:PERSONA] la possibilità di esprimersi nel quadro della procedura, è sufficiente rilevare come, nell’ipotesi in cui la [OSCURATO:PERSONA] avesse desiderato esprimersi nel procedimento di ricorso principale, essa avrebbe potuto intervenire nella causa in conformità dell’articolo 40 dello Statuto della Corte di giustizia dell’Unione europea. 42 Risulta dalle considerazioni sopra esposte che occorre respingere il presente ricorso in quanto irricevibile, là dove esso è diretto contro la [OSCURATO:PERSONA].

Sulle spese 43 Ai sensi dell’articolo 134, paragrafo 1, del regolamento di procedura, la parte soccombente è condannata alle spese se ne è stata fatta domanda.

Essendo rimasta soccombente, la ricorrente va dunque condannata a sopportare, oltre alle proprie spese, anche quelle sostenute dalla [OSCURATO:PERSONA], in conformità delle conclusioni formulate da quest’ultima.

Per questi motivi, IL TRIBUNALE (Nona Sezione) così provvede: 1) Il ricorso è respinto in quanto irricevibile là dove è diretto contro la [OSCURATO:PERSONA] europea. 2) La [OSCURATO:SOCIETA] è condannata alle spese afferenti il presente procedimento in merito all’eccezione di irricevibilità.

Lussemburgo, 22 ottobre 2019 Il cancelliere Il presidente E. Coulon S. Gervasoni * Lingua processuale: l’italiano.

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
ORDINANZA DEL TRIBUNALE (Nona Sezione) 22 ottobre 2019 ( * ) «Ricorso di annullamento – Ricerca, sviluppo tecnologico e spazio – Programma quadro di ricerca e innovazione «Orizzonte 2020» (2014‑2020) – Procedura di invito a presentare proposte H2020‑CS 2‑CFP08‑FRC‑2018‑01 – Sviluppo di un sistema di aspirazione e di protezione antighiaccio per il motore di elicotteri a rotori basculanti – Rigetto della proposta presentata dalla ricorrente – Individuazione della parte convenuta – Irricevibilità parziale» Nella causa T‑71/19, [OSCURATO:SOCIETA], con sede in Medicina (Italia), rappresentata da S. Dindo e L. Picotti, avvocati, ricorrente, contro [OSCURATO:PERSONA] europea, rappresentata da G. Gattinara, A. Kyratsou e M. Salyková, in qualità di agenti, e Impresa comune [OSCURATO:PERSONA] 2, rappresentata da B. Mastantuono, in qualità di agente, assistito da M. Velardo, avvocato, convenute, avente ad oggetto una domanda fondata sull’articolo 263 TFUE e intesa all’annullamento della decisione dell’impresa comune [OSCURATO:PERSONA] 2 del 6 dicembre 2018, che ha respinto la domanda di riesame della valutazione della proposta n. 831874 «smart De‑icing bARrier Filter (DwARF)» presentata dalla ricorrente nel quadro dell’invito a presentare proposte H2020‑CS 2‑CFP08‑FRC‑2018‑01, e che ha confermato la decisione del 10 ottobre 2018 dell’impresa comune [OSCURATO:PERSONA] 2 mediante la quale quest’ultima aveva respinto la suddetta proposta, IL TRIBUNALE (Nona Sezione), composto, al momento della deliberazione, da S. Gervasoni, presidente, K. Kowalik‑Bańczyk e C. [OSCURATO:PERSONA] (relatore), giudici, cancelliere: E. Coulon ha emesso la seguente Ordinanza Fatti all’origine della controversia 1 La [OSCURATO:SOCIETA], odierna ricorrente, è un’impresa italiana che opera nei settori dell’automobile, del motociclo e dell’aeronautica. 2 L’impresa comune [OSCURATO:PERSONA] 2, parte convenuta nel presente procedimento di ricorso assieme alla [OSCURATO:PERSONA] europea, è un partenariato pubblico‑privato cui partecipano l’Unione europea, rappresentata dalla [OSCURATO:PERSONA], e membri del settore privato. Essa è stata istituita, a norma dell’articolo 1 del regolamento (UE) n. 558/2014 del Consiglio, del 6 maggio 2014, che istituisce l’impresa comune [OSCURATO:PERSONA] 2 (GU 2014, L 169, pag. 77), dal Consiglio dell’Unione europea, ai fini della realizzazione dell’iniziativa tecnologica congiunta nel settore aeronautico. In conformità degli articoli 3 e 4 del citato regolamento, essa è finanziata congiuntamente dall’Unione e da membri del settore privato, mediante contributi finanziari. 3 Ai sensi dell’articolo 2, lettere a) e b), del regolamento n. 558/2014, l’impresa comune [OSCURATO:PERSONA] 2 si propone, segnatamente, l’obiettivo di contribuire all’attuazione del regolamento n. 1291/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, dell’11 dicembre 2013, che istituisce il programma quadro di ricerca e innovazione (2014‑2020) – Orizzonte 2020 e abroga la decisione n. 1982/2006/CE (GU 2013, L 347, pag. 104), e più specificamente al buon esito di una Sfida nel settore dei «trasporti intelligenti, verdi e integrati» – ossia giungere a un sistema di trasporto europeo efficiente nell’uso delle risorse, rispettoso del clima e dell’ambiente, sicuro e senza soluzioni di continuità, a vantaggio di tutti i cittadini, dell’economia e della società –, nonché l’obiettivo di contribuire al miglioramento dell’impatto ambientale delle tecnologie aeronautiche. 4 Lo statuto dell’impresa comune [OSCURATO:PERSONA] 2 è contenuto nell’allegato I del regolamento n. 558/2014. Risulta da una lettura combinata dei considerando 9 e 13, e degli articoli 1, paragrafo 1, e 3, paragrafo 3, del regolamento n. 558/2014, nonché dell’articolo 2, lettera a), dell’articolo 8, paragrafo 2, lettere m) ed n), e dell’articolo 16, paragrafo 1, lettera c), e paragrafo 2, dell’allegato I del citato regolamento che l’impresa comune [OSCURATO:PERSONA] 2 è incaricata, in particolare, di fornire un sostegno finanziario alle azioni indirette di ricerca e innovazione, principalmente sotto forma di sovvenzioni a seguito di inviti a presentare proposte aperti, trasparenti e concorrenziali, e previa valutazione e classificazione in graduatoria delle proposte a cura di esperti indipendenti. 5 In virtù dell’articolo 17 del regolamento n. 558/2014, il regolamento (UE) n. 1290/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, dell’11 dicembre 2013, che stabilisce le norme in materia di partecipazione e diffusione nell’ambito del programma quadro di ricerca e innovazione (2014‑2020) – Orizzonte 2020 e che abroga il regolamento (CE) n. 1906/2006 (GU 2013, L 347, pag. 81), si applica alle azioni finanziate dall’impresa comune [OSCURATO:PERSONA] 2. Detto articolo stabilisce, inoltre, che, in conformità del regolamento n. 1290/2013, «l’impresa comune [OSCURATO:PERSONA] 2 è considerata un organismo di finanziamento e fornisce un sostegno finanziario alle azioni indirette come indicato all’articolo 2 dello statuto». 6 Il regolamento n. 1290/2013 stabilisce, all’articolo 15, paragrafo 1, i criteri di attribuzione sulla base dei quali le proposte vengono valutate. In conformità del paragrafo 4 di tale articolo, il programma di lavoro o il piano di lavoro stabiliscono ulteriori dettagli circa l’applicazione dei suddetti criteri di attribuzione, e specificano i coefficienti di ponderazione e i punteggi minimi. Ai sensi dei paragrafi 6 e 7 del medesimo articolo 15, la valutazione viene effettuata da esperti indipendenti, le proposte sono classificate in una graduatoria sulla base dei risultati della valutazione e la selezione viene effettuata sulla base di tale graduatoria. 7 L’articolo 16 del regolamento n. 1290/2013 istituisce una procedura di riesame della valutazione per i candidati che ritengano che la valutazione della loro proposta non sia stata effettuata nel rispetto delle procedure stabilite da tale regolamento, dal pertinente programma di lavoro o piano di lavoro o dal corrispondente invito a presentare proposte. In conformità del paragrafo 2 del medesimo articolo, un’eventuale domanda di riesame della valutazione deve essere presentata dal candidato in questione entro un termine di trenta giorni a partire dalla data in cui la [OSCURATO:PERSONA] o il pertinente organismo di finanziamento ha informato il candidato dei risultati della valutazione. Ai sensi del paragrafo 3 del citato articolo 16, la [OSCURATO:PERSONA] o l’organismo di finanziamento competente sono responsabili della disamina della domanda di riesame della valutazione. Tale disamina riguarda unicamente gli aspetti procedurali della valutazione e non il merito della proposta. In conformità del successivo paragrafo 4, un comitato di riesame delle valutazioni, composto da personale della [OSCURATO:PERSONA] o del pertinente organismo di finanziamento, fornisce un parere sugli aspetti procedurali del processo di valutazione. Esso è presieduto da un funzionario della [OSCURATO:PERSONA] o del pertinente organismo di finanziamento, proveniente da un servizio diverso da quello responsabile dell’invito a presentare proposte. Il comitato può raccomandare o una nuova valutazione della proposta, essenzialmente da parte di valutatori non coinvolti nella precedente valutazione, o la conferma della valutazione iniziale. In virtù del paragrafo 5 del medesimo articolo 16, la [OSCURATO:PERSONA] o l’organismo di finanziamento competente adottano una decisione sulla base della raccomandazione di cui al paragrafo 4, e tale decisione viene notificata al coordinatore della proposta. Infine, ai sensi del successivo paragrafo 7, la procedura di riesame non pregiudica le altre eventuali azioni che il partecipante può intraprendere conformemente al diritto dell’Unione. 8 L’impresa comune [OSCURATO:PERSONA] 2 pubblica, previa approvazione da parte del suo consiglio di direzione a norma dell’articolo 8, paragrafo 2, lettere h) ed m), dell’allegato I del regolamento n. 558/2014, il proprio programma di lavoro semestrale, gli inviti a presentare proposte e le regole dell’impresa comune [OSCURATO:PERSONA] 2 applicabili alle procedure di presentazione, valutazione, selezione, attribuzione e riesame di proposte (in prosieguo: le «regole CS 2»). Tali documenti sono accessibili sul portale della [OSCURATO:PERSONA] dedicato ai partecipanti. La parte 4 delle regole CS 2 precisa gli aspetti procedurali della valutazione di una proposta. Da esse risulta che gli esperti indipendenti, nel numero di tre o più, valutano le proposte nel corso di una procedura che può comportare tre fasi. Dopo l’esame da parte degli esperti indipendenti e di un comitato, l’impresa comune [OSCURATO:PERSONA] 2 stila una graduatoria delle proposte che hanno raggiunto la soglia minima sulla base delle valutazioni degli esperti indipendenti. L’elenco delle proposte selezionate per un finanziamento sulla base di tale graduatoria è sottoposto per approvazione al consiglio di direzione dell’impresa comune [OSCURATO:PERSONA] 2. Anche la procedura relativa alle domande di riesame viene esposta nelle regole CS 2. 9 Il 3 maggio 2018 l’impresa comune [OSCURATO:PERSONA] 2 ha pubblicato l’invito a presentare proposte H2020‑CS 2‑CFP08‑2018‑01 [8th Call for proposals (CFP08)] (in prosieguo: l’«invito a presentare proposte»), nell’ambito del programma quadro di ricerca e innovazione «Orizzonte 2020» (2014‑2020). 10 L’invito a presentare proposte comprendeva, in particolare, il soggetto tematico JTI‑CS 2‑2018‑CFP08‑FRC‑01‑21 «[d]evelopment of effective engine air intake and protection systems for [OSCURATO:PERSONA]». Quest’ultimo aveva ad oggetto lo sviluppo di un sistema integrato di aspirazione e di protezione antighiaccio per il motore degli elicotteri a rotori basculanti. 11 Il 12 luglio 2018 la ricorrente ha inviato una proposta intitolata «smart De‑icing bARrier Filter (DwARF)» relativa al soggetto tematico menzionato supra al punto 10. A tale proposta è stato assegnato il numero 831874. 12 Con lettera del 10 ottobre 2018 (in prosieguo: la «decisione del 10 ottobre 2018»), l’impresa comune [OSCURATO:PERSONA] 2 ha informato la ricorrente che la sua proposta non era stata selezionata ai fini dell’erogazione del finanziamento richiesto, non avendo essa ottenuto il punteggio minimo necessario (in prosieguo: la «valutazione iniziale»). Essa ha altresì informato la ricorrente dei mezzi di ricorso disponibili, e in particolare della possibilità di presentare una domanda di riesame della valutazione iniziale vertente sugli aspetti procedurali di quest’ultima e non sul merito della proposta, e di proporre un ricorso di annullamento «nei confronti dell’impresa comune», in conformità dell’articolo 263 TFUE. La lettera in questione precisava che la ricorrente poteva promuovere soltanto un’azione formale per volta. A tale lettera era allegata la relazione di sintesi della valutazione iniziale, basata sulle osservazioni e sul parere degli esperti che avevano valutato la proposta per conto dell’impresa comune [OSCURATO:PERSONA] 2. 13 L’8 novembre 2018 la ricorrente ha presentato una domanda di riesame della valutazione iniziale. L’ultima frase di tale domanda individua la [OSCURATO:PERSONA] come destinataria di quest’ultima. 14 Con lettera del 6 dicembre 2018, l’impresa comune [OSCURATO:PERSONA] 2 ha informato la ricorrente dell’esito della sua domanda di riesame della valutazione iniziale. Ne emerge che il comitato di riesame della valutazione, convocato ai sensi dell’articolo 16 del regolamento n. 1290/2013 e delle regole CS 2, ha ritenuto, da un lato, che la ricorrente non avesse identificato alcun elemento di fatto che consentisse di constatare un eventuale vizio procedurale nella procedura di valutazione e, dall’altro, che tale procedura non fosse inficiata da alcun vizio di questa natura. Di conseguenza, il direttore esecutivo ad interim dell’impresa comune [OSCURATO:PERSONA] 2, nella sua qualità di autorità competente, ha informato la ricorrente che la sua domanda di riesame della valutazione iniziale era stata respinta e che quest’ultima era confermata. Esso ha altresì informato la ricorrente della possibilità di presentare un ricorso di annullamento nei confronti dell’impresa comune [OSCURATO:PERSONA] 2, in conformità dell’articolo 263 TFUE. Procedimento e conclusioni delle parti 15 Con atto introduttivo depositato presso la cancelleria del Tribunale il 6 febbraio 2019, la ricorrente ha presentato l’odierno ricorso. Quest’ultimo è diretto contro la [OSCURATO:PERSONA] e contro l’impresa comune [OSCURATO:PERSONA] 2. 16 Nel suo atto introduttivo, la ricorrente conclude che il Tribunale voglia, in sostanza: –        annullare la decisione dell’impresa comune [OSCURATO:PERSONA] 2, del 6 dicembre 2018, che ha respinto la domanda di riesame della valutazione iniziale e che ha confermato la decisione del 10 ottobre 2018; –        condannare la [OSCURATO:PERSONA] e l’impresa comune [OSCURATO:PERSONA] 2 alle spese. 17 Il 7 maggio 2019, con atto separato, la [OSCURATO:PERSONA] ha sollevato un’eccezione di irricevibilità ai sensi dell’articolo 130 del regolamento di procedura del Tribunale. La ricorrente ha depositato le proprie osservazioni in merito a tale eccezione il 15 luglio 2019. 18 Nell’eccezione di irricevibilità, la [OSCURATO:PERSONA] conclude che il Tribunale voglia: –        respingere il ricorso come manifestamente irricevibile là dove esso è diretto nei confronti della [OSCURATO:PERSONA]; –        condannare la ricorrente alle spese. 19 Nelle sue osservazioni in merito all’eccezione di irricevibilità, la ricorrente conclude che il Tribunale voglia, in sostanza: –        dichiarare il ricorso ricevibile là dove è diretto nei confronti della [OSCURATO:PERSONA]; –        in subordine, e in ogni caso, decidere che ciascuna parte sopporterà le proprie spese nel presente giudizio. In diritto 20 A norma dell’articolo 130, paragrafi 1 e 7, del regolamento di procedura, se la parte convenuta ne fa domanda, il Tribunale può statuire sull’irricevibilità senza avviare la discussione nel merito. 21 Nel caso di specie, avendo la [OSCURATO:PERSONA] chiesto che si statuisca sull’irricevibilità, il Tribunale si reputa sufficientemente edotto dagli atti di causa per statuire sull’eccezione di irricevibilità senza aprire la fase orale del procedimento. 22 [OSCURATO:PERSONA] eccepisce l’irricevibilità del ricorso là dove questo è diretto nei suoi confronti, adducendo, in sostanza, il fatto che essa non è l’autrice né della decisione del 6 dicembre 2018 (in prosieguo: la «decisione impugnata»), né della decisione del 10 ottobre 2018, che tali decisioni non possono esserle imputate e che, in ogni caso, un loro annullamento non procurerebbe alcun beneficio alla ricorrente nei confronti della [OSCURATO:PERSONA], dal momento che, in caso di annullamento, non spetterebbe a tale istituzione adottare la nuova decisione sulla domanda di riesame della proposta della ricorrente. 23 Secondo la giurisprudenza, i ricorsi devono, in linea di principio, essere diretti contro l’autore dell’atto impugnato. Tuttavia, in alcuni casi, il Tribunale ha constatato che determinati atti adottati in virtù di poteri delegati erano imputabili all’istituzione delegante, alla quale spettava difendere l’atto contestato. Tale ipotesi si verifica in particolare nel caso in cui l’autore dell’atto eserciti una competenza puramente consultiva, oppure quando l’adozione della decisione di cui si chiede l’annullamento fosse subordinata al previo accordo dell’istituzione delegante (v. ordinanze del 22 luglio 2015, [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] de [OSCURATO:PERSONA]/[OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA], T‑724/14, non pubblicata, EU:T:2015:550, punto 21 e la giurisprudenza ivi citata, e del 27 marzo 2017, Frank/[OSCURATO:PERSONA], T‑603/15, non pubblicata, EU:T:2017:228, punto 67 e la giurisprudenza ivi citata). 24 Nel caso di specie, anzitutto, occorre constatare che la decisione impugnata e la decisione del 10 ottobre 2018 sono state sottoscritte, rispettivamente, soltanto dal direttore esecutivo ad interim e da un capo unità dell’impresa comune [OSCURATO:PERSONA] 2. 25 Nella sua parte finale dedicata ai mezzi di ricorso esperibili, la decisione del 10 ottobre 2018 menziona esplicitamente «l’impresa comune», ossia l’impresa comune [OSCURATO:PERSONA] 2, come la parte contro la quale deve essere proposto un ricorso di annullamento ai sensi dell’articolo 263 TFUE diretto contro tale decisione. Tuttavia, in tale parte della decisione suddetta viene menzionata anche la [OSCURATO:PERSONA]. Da un lato, viene indicato un sito Internet della [OSCURATO:PERSONA] ai fini dell’invio di una domanda di riesame della valutazione. Dall’altro lato, dopo aver elencato le azioni esperibili contro di essa, la decisione del 10 ottobre 2018 precisa che può essere esperita soltanto un’azione legale per volta e che la ricorrente «deve attendere la decisione finale della [OSCURATO:PERSONA]/[dell’impresa comune]» prima di avviare altre azioni contro tale decisione. 26 Quanto alla decisione impugnata, essa menziona esplicitamente il fatto di essere una «decisione dell’impresa comune [OSCURATO:PERSONA] 2», la possibilità di presentare un ricorso di annullamento contro tale decisione, nonché la base giuridica di questo eventuale ricorso. La decisione impugnata menziona altresì le disposizioni sulla cui base era stata esaminata la domanda di riesame della valutazione iniziale, ossia l’articolo 16 del regolamento n. 1290/2013 e le regole CS 2. 27 Nondimeno, occorre verificare se, mediante la decisione impugnata e la decisione del 10 ottobre 2018, l’impresa comune [OSCURATO:PERSONA] 2 esercitasse una competenza puramente consultiva, oppure se l’adozione di dette decisioni fosse subordinata al previo accordo dell’istituzione delegante, ai sensi della giurisprudenza citata supra al punto 23, nel qual caso il ricorso potrebbe essere validamente diretto contro la [OSCURATO:PERSONA]. 28 A questo proposito, in primo luogo, occorre rilevare che, a norma degli articoli 9, paragrafo 2, e 25, paragrafi 1 e 2, lettera a), del regolamento n. 1291/2013, la [OSCURATO:PERSONA] può affidare parzialmente l’attuazione del programma quadro di ricerca e innovazione «Orizzonte 2020» (2014‑2020) agli organismi di finanziamento previsti dall’articolo 58, paragrafo 1, lettera c), del regolamento (UE, Euratom) n. 966/2012 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 25 ottobre 2012, che stabilisce le regole finanziarie applicabili al bilancio generale dell’Unione e che abroga il regolamento (CE, Euratom) n. 1605/2002 (GU 2012, L 298, pag. 1), tra i quali, in particolare, gli organismi di partenariato pubblico‑privato, ai quali l’Unione può partecipare sotto forma di contributi finanziari, contemplati dall’articolo 209 del citato regolamento n. 966/2012. 29 Nel caso di specie, risulta dall’articolo 1, paragrafo 3, del regolamento n. 558/2014 che l’impresa comune [OSCURATO:PERSONA] 2 è un organismo incaricato di attuare un partenariato pubblico‑privato quale contemplato dall’articolo 209 del regolamento n. 966/2012. I suoi compiti consistono segnatamente nel fornire un sostegno finanziario alle azioni di ricerca e di innovazione, principalmente sotto forma di sovvenzioni, in conformità dell’articolo 2, lettera a), dell’allegato I del regolamento n. 558/2014. 30 In secondo luogo, occorre rilevare che, in virtù dell’articolo 1, paragrafo 4, del regolamento n. 558/2014, l’impresa comune [OSCURATO:PERSONA] 2 è dotata di personalità giuridica e gode, in ciascuno degli Stati membri dell’Unione, della più ampia capacità giuridica riconosciuta alle persone giuridiche dalla legislazione di tali Stati. Inoltre, l’articolo 9, paragrafo 4, del citato regolamento stabilisce che essa è l’unica responsabile del rispetto degli obblighi che le incombono. 31 Peraltro, occorre rilevare che dall’articolo 3, paragrafo 1, del regolamento n. 558/2014 risulta che l’impresa comune [OSCURATO:PERSONA] 2 si è vista assegnare dalla [OSCURATO:PERSONA] compiti di esecuzione del bilancio nell’ambito di una gestione indiretta del bilancio dell’Unione a norma dell’articolo 58, paragrafo 1, lettera c), punto iv), del regolamento n. 966/2012. Le modalità del contributo finanziario dell’Unione all’impresa comune [OSCURATO:PERSONA] 2, secondo l’articolo 3, paragrafo 2, del regolamento n. 558/2014, sono stabilite in un accordo di delega e in accordi annuali per il trasferimento di fondi che devono essere conclusi tra la [OSCURATO:PERSONA], a nome dell’Unione, e l’impresa comune [OSCURATO:PERSONA] 2. 32 Nel caso di specie, l’accordo di delega tra l’Unione, rappresentata dalla [OSCURATO:PERSONA], e l’impresa comune [OSCURATO:PERSONA] 2 porta la data del 24 ottobre 2014. Ai sensi del preambolo e degli articoli 1 e 2, punto 2.1, di tale accordo, l’impresa comune [OSCURATO:PERSONA] 2 è incaricata di svolgere alcuni compiti di esecuzione del bilancio enunciati nell’allegato I dell’accordo stesso. Tra tali compiti figura la concessione di sovvenzioni, come indicato nel suddetto allegato, alla lettera a). Risulta dal preambolo e dall’articolo 25 dell’accordo di delega summenzionato che l’impresa comune [OSCURATO:PERSONA] 2 svolge i compiti ad essa assegnati sotto la propria responsabilità. 33 In terzo luogo, occorre rilevare che da una lettura congiunta del programma semestrale pertinente dell’impresa comune [OSCURATO:PERSONA] 2, delle regole CS 2 e delle disposizioni riguardanti la gestione dell’impresa comune [OSCURATO:PERSONA] 2 contenute, nello statuto di quest’ultima, nell’allegato I del regolamento n. 558/2014, risulta che il consiglio di direzione dell’impresa comune [OSCURATO:PERSONA] 2 è incaricato, in particolare, di approvare l’elenco – sottoposto dal direttore esecutivo – delle proposte selezionate ai fini di un finanziamento, sulla base della graduatoria stabilita dal gruppo di esperti indipendenti [articolo 8, paragrafo 2, lettera n), e articolo 10, paragrafo 4, lettera g), dell’allegato summenzionato]. Il consiglio di direzione è composto, in particolare, da un rappresentante della [OSCURATO:PERSONA], che detiene il 50% dei diritti di voto, e da rappresentanti dei membri del settore privato. I rappresentanti diversi da quello della [OSCURATO:PERSONA] dispongono ciascuno di un numero uguale di voti [articolo 6 e articolo 7, paragrafo 1, dell’allegato summenzionato]. Ai sensi dell’articolo 7, paragrafo 1, dell’allegato suddetto, i rappresentanti si adoperano al meglio per raggiungere un consenso e, in mancanza di tale consenso, il consiglio di direzione adotta le decisioni a maggioranza di almeno l’80% di tutti i voti, compresi quelli dei rappresentanti assenti. Non viene fatta menzione di un qualsivoglia voto preponderante della [OSCURATO:PERSONA]. 34 La struttura di governo dell’impresa [OSCURATO:PERSONA] 2 non fa dunque riferimento ad alcun meccanismo di previo accordo o di convalida da parte della [OSCURATO:PERSONA] riguardo alle decisioni dell’impresa comune [OSCURATO:PERSONA] 2 in merito alle proposte che vengono presentate a quest’ultima nell’ambito di inviti a presentare proposte. La semplice rappresentanza della [OSCURATO:PERSONA] nel consiglio di direzione non modifica l’identità dell’autore di tali decisioni. 35 È giocoforza constatare, da un lato, come dalle considerazioni di cui sopra risulti che, contrariamente a quanto sostenuto dalla ricorrente nell’atto introduttivo del giudizio, l’impresa comune [OSCURATO:PERSONA] 2 non è un’«unità» della [OSCURATO:PERSONA], bensì un organismo distinto, incaricato della realizzazione di un partenariato pubblico‑privato, dotato di personalità giuridica, il quale svolge sotto la propria responsabilità i compiti che gli sono stati assegnati. Dall’altro lato, non risulta in alcun modo dalle disposizioni menzionate supra ai punti da 28 a 34 che, adottando la decisione impugnata e la decisione del 10 ottobre 2018, l’impresa comune [OSCURATO:PERSONA] 2 esercitasse una competenza puramente consultiva, oppure che l’adozione di tali decisioni fosse subordinata al previo accordo della [OSCURATO:PERSONA]. 36 Ne consegue che occorre constatare che la decisione impugnata e la decisione del 10 ottobre 2018 sono state adottate dall’impresa comune [OSCURATO:PERSONA] 2 in nome proprio e sotto la propria responsabilità esclusiva in virtù di competenze che le sono state attribuite ai sensi dei regolamenti n. 966/2012, n. 1290/2013, n. 1291/2013 e n. 558/2014, nonché dell’accordo di delega del 24 ottobre 2014. Le decisioni suddette non hanno una portata consultiva ai sensi del punto 23 di cui sopra e non sono state subordinate ad alcun previo accordo della [OSCURATO:PERSONA]. Pertanto, esse sono imputabili unicamente all’impresa comune [OSCURATO:PERSONA] 2. 37 Ne consegue che il presente ricorso deve essere dichiarato irricevibile là dove è diretto contro la [OSCURATO:PERSONA]. 38 Tale conclusione non viene per nulla inficiata dagli argomenti della ricorrente relativi al tenore letterale dell’articolo 16 del regolamento n. 1290/2013, al ruolo centrale svolto dalla [OSCURATO:PERSONA] nel quadro dei programmi di ricerca europei, al fatto che la [OSCURATO:PERSONA] fa parte del consiglio di direzione della [OSCURATO:PERSONA] 2 e alla quota di spese che potrebbero potenzialmente essere coperte dall’Unione. 39 Da un lato, come si è indicato supra al punto 5, ai sensi dell’articolo 17 del regolamento n. 558/2014, il regolamento n. 1290/2013 si applica alle azioni finanziate dall’impresa comune [OSCURATO:PERSONA] 2 e, a norma del citato regolamento, tale impresa è considerata come un «organismo di finanziamento». Orbene, come si è indicato supra al punto 7, l’articolo 16 del regolamento n. 1290/2013, concernente la procedura di riesame della valutazione di una proposta, e sulla cui base è stata esaminata nel caso di specie la valutazione iniziale, precisa appunto che è la [OSCURATO:PERSONA] oppure «il pertinente organismo di finanziamento» il soggetto responsabile della disamina di una domanda di riesame e che decide in merito al seguito da dare a tale domanda. Ne consegue che incombeva all’impresa [OSCURATO:PERSONA] 2, in quanto organismo di finanziamento competente, provvedere alla disamina della domanda di riesame della valutazione iniziale, come testimoniato d’altronde dal punto 4.6 delle regole CS 2, alle quali l’invito a presentare proposte ha fatto riferimento. 40 Dall’altro lato, come risulta dai punti 35 e 36 supra, la decisione impugnata e la decisione del 10 ottobre 2018 sono state adottate dall’impresa comune [OSCURATO:PERSONA] 2 a proprio nome e sotto la propria responsabilità esclusiva in virtù di competenze che le sono state espressamente assegnate. 41 Quanto all’argomento della ricorrente relativo all’eventuale opportunità di offrire alla [OSCURATO:PERSONA] la possibilità di esprimersi nel quadro della procedura, è sufficiente rilevare come, nell’ipotesi in cui la [OSCURATO:PERSONA] avesse desiderato esprimersi nel procedimento di ricorso principale, essa avrebbe potuto intervenire nella causa in conformità dell’articolo 40 dello Statuto della Corte di giustizia dell’Unione europea. 42 Risulta dalle considerazioni sopra esposte che occorre respingere il presente ricorso in quanto irricevibile, là dove esso è diretto contro la [OSCURATO:PERSONA]. Sulle spese 43 Ai sensi dell’articolo 134, paragrafo 1, del regolamento di procedura, la parte soccombente è condannata alle spese se ne è stata fatta domanda. Essendo rimasta soccombente, la ricorrente va dunque condannata a sopportare, oltre alle proprie spese, anche quelle sostenute dalla [OSCURATO:PERSONA], in conformità delle conclusioni formulate da quest’ultima. Per questi motivi, IL TRIBUNALE (Nona Sezione) così provvede: 1) Il ricorso è respinto in quanto irricevibile là dove è diretto contro la [OSCURATO:PERSONA] europea. 2) La [OSCURATO:SOCIETA] è condannata alle spese afferenti il presente procedimento in merito all’eccezione di irricevibilità. Lussemburgo, 22 ottobre 2019 Il cancelliere Il presidente E. Coulon S. Gervasoni * Lingua processuale: l’italiano.
Sentenza Corte di giustizia UE n. 558/2019 — Fons Iuris — Fons Iuris