CassazionesentenzaSezione 2Decisione del 30 maggio 2026
Cassazione n. 16960/2026
Testo disponibile della fonte
Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
'avvocato [OSCURATO:PERSONA];- ricorrente -contro[OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], rappresentati e difesidall'avvocato [OSCURATO:PERSONA]- controricorrente -nonché contro[OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA]- intimati-Numero registro generale 15076/2025Numero sezionale 1395/2026Numero di raccolta generale 16960/2026Data pubblicazione 30/05/2026avverso la sentenza della Corte d'Appello di Bari n. 719/2025depositata il 17/05/2025.Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 21/05/2026dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA].1. [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] eBarbara [OSCURATO:PERSONA], nella loro qualità di eredi di [OSCURATO:PERSONA],citavano in giudizio dinanzi al Tribunale di Foggia LeonardoPompilio, deducendo che: con atto di citazione del 01.08.1990,[OSCURATO:PERSONA] aveva convenuto in giudizio [OSCURATO:PERSONA] l’accertamento della sua esclusiva proprietà di una fasciadi terreno occupata da quest’ultimo con conseguente arretramentodelle costruzioni ivi realizzate.Con sentenza n.1746/2002 del 09.04.2002, tale fascia diterreno era stata riconosciuta come usucapita da [OSCURATO:PERSONA] quanto, per sconfinamento, era stata contenuta nella recinzionedelimitante la particella 181 (di proprietà Pompilio). [OSCURATO:PERSONA],invece, aveva proceduto ad intestarsi l’intera particella 273 delfoglio 58, con correlata variazione catastale a proprio nomedell’intera particella 273.2. Si costituiva [OSCURATO:PERSONA], il quale, preliminarmenteeccepiva l’inammissibilità della domanda perché coperta dalpassaggio in giudicato della sentenza n.1746/2002 del Tribunale didedotti nel presente giudizio e, nel merito, ne chiedeva il rigetto.3. Il Tribunale di Foggia dichiarava inammissibile la domandadel “ne bis in idem”. Nello specifico, il Giudice di prime cure rilevavache vi era discordanza tra le motivazioni e il dispositivo dellaNumero registro generale 15076/2025Numero sezionale 1395/2026Numero di raccolta generale 16960/2026Data pubblicazione 30/05/2026sentenza n.1746/2002 del Tribunale di Foggia laddove neldispositivo si faceva riferimento alla fascia di terreno incontestazione costituita dalla particella 273 del foglio 58 a confinecon il fondo dell’attore, come recintata da muretti, in motivazione,invece, si faceva riferimento al possesso pacifico e ininterrottodell’intera particella 273, comprensiva dell’appezzamentorecintato. [OSCURATO:PERSONA] di prime cure, pertanto, concludeva che,sebbene il Pompilio avesse in realtà posseduto e rivendicatol’avvenuto acquisto per usucapione ultraventennale “solo dellaparte recintata da muretti”, la difformità tra quanto richiesto equanto pronunciato, stante la prevalenza della motivazione suldispositivo della sentenza, avrebbe dovuto essere dedotta qualemotivo di gravame innanzi alla Corte d’Appello che, invece, avevadichiarato l’inammissibilità per tardività dell’impugnazioneproposta da [OSCURATO:PERSONA] della sentenza n.1746/2002 delTribunale di Foggia, consentendo il passaggio in giudicato dellasuddetta sentenza.4. [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] proponevano appelloavverso la suddetta sentenza.5. [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA],resistevano al gravame.6. La Corte di Appello di Bari, accoglieva l’appello e perl’effetto, in riforma dell’impugnata sentenza, accoglieva l’originariadomanda di parte attrice e dichiarava la nullità della trascrizionepresentata da [OSCURATO:PERSONA] presso la Conservatoria deiRegistri Immobiliari di Foggia in data 24.09.2010, con conseguenteinefficacia dell’attribuzione in proprietà dell’intera originariaparticella 273 del foglio 58, ordinava all’Agenzia del Territorio,[OSCURATO:PERSONA] di Foggia, Servizio di [OSCURATO:PERSONA], laNumero registro generale 15076/2025Numero sezionale 1395/2026Numero di raccolta generale 16960/2026Data pubblicazione 30/05/2026trascrizione e voltura in favore degli odierni appellanti dell’area nelcontempo frazionata ed in Catasto riportata al foglio 58, particellan.6127 di mq 89, n.6128 di mq 266, n.6129 di mq. 395.La Corte d’Appello richiamava il consolidato principio espressopiù volte dalla Suprema Corte secondo il quale: «in tema digiudicato l’esatto contenuto della sentenza va individuato non allastregua del solo dispositivo, bensì integrando questo con lamotivazione nella parte in cui la medesima riveli l’effettiva volontàdel giudice. Ne consegue che va ritenuta prevalente la parte delprovvedimento maggiormente attendibile e capace di fornire unagiustificazione del “dictum” giudiziale» (Cass. civ., n.17910/2015;n.24600/2017; n.24867/2023).Nel caso di specie, il contrasto tra la motivazione ed ildispositivo doveva esser sciolto, quindi, analizzando anzituttoquanto riportato nella prima. Pertanto, richiamata la motivazionedella sentenza ed evidenziato il contenuto equivoco di un passaggiomotivazionale, la Corte d’Appello riteneva evidente come oggettodella domanda di usucapione fosse unicamente la fascia di terrenorecintata da muretti, trovando in tal modo un raccordo con quantostatuito nel dispositivo della sentenza.Dunque, il riferimento all’intera particella 273 comprensiva ditutto l’appezzamento recintato era un mero refuso.In altri termini, il Tribunale, con la sentenza n.1746/2002 nonaveva inteso attribuire a [OSCURATO:PERSONA] l’intera estensionedell’originaria particella 273 del foglio 58, ma solo la fascia diterreno (di 9 mt. di larghezza recintata da muretti) che il predettoaveva posseduto nell’ambito della recinzione con la propriaparticella 181.Numero registro generale 15076/2025Numero sezionale 1395/2026Numero di raccolta generale 16960/2026Data pubblicazione 30/05/2026Di conseguenza, la trascrizione, eseguita dallo stesso in data24.09.2010 sull’intera estensione della particella 273 (variata nelleparticelle 6126,6127,6128, 6129 del Foglio 58), era illegittima inquanto non riferita alla sola “fascia di terreno in contestazionerecintata da muretti”, così come emersa nell’ambito delprocedimento N. 3515/1900 R.G.7. [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] proposto ricorso per cassazione avverso la suddettasentenza sulla base di un motivo di ricorso.8. [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] hanno resistito concontroricorso e hanno depositato memoria in prossimitàdell’odierna udienza insistendo nella richiesta di rigetto del ricorso.RAGIONI DELLA DECISIONE1. Con il motivo di ricorso si lamenta la violazione e falsaapplicazione dell’art. 2909 c.c.La Corte di Appello si sarebbe pronunciata nuovamente su unaquestione ormai coperta dal giudicato e definita con una decisionedi merito divenuta definitiva anche a seguito della sentenza nr.457/2008 della Corte di Appello di Bari del 18 aprile 2008 che hadichiarato inammissibile l’appello proposto da [OSCURATO:PERSONA](dante causa degli odierni ricorrenti) avverso la sentenza nr.1746/2002 del Tribunale di Foggia.La Corte di Appello di Bari avrebbe fondato la propria decisionesulla rilevata “erronea interpretazione della sentenza n. 1746/2002del Tribunale di Foggia” (cfr sentenza n. 719/2025 Corte diAppello).La citata sentenza n. 1746/2002 era passata in giudicato aseguito del mancato accoglimento dell’appello pure proposto da[OSCURATO:PERSONA]. Egli tra l’altro aveva anche dedotto nel merito laNumero registro generale 15076/2025Numero sezionale 1395/2026Numero di raccolta generale 16960/2026Data pubblicazione 30/05/2026questione, eccependo che il Tribunale di Foggia avesse deciso ultrapetita dichiarando [OSCURATO:PERSONA] proprietario in virtù diusucapione della fascia di terreno in contestazione costituita dallaparticella 273 del foglio 58 partita 9636 sita in agro di San GiovanniRotondo. Pertanto sarebbe precluso l’esercizio di una nuova azionesul medesimo oggetto.1.1 Il motivo di ricorso è infondato.La Corte d’Appello ha interpretato la più volte citata sentenzadel Tribunale di Foggia n. 1746/2002, ritenendo che il giudicatoriguardasse l’usucapione della sola striscia di terreno appartenentealla particela 273 di proprietà di [OSCURATO:PERSONA] (dante causa degliodierni controricorrenti) e posseduta da [OSCURATO:PERSONA] della recinzione con la propria particella 181. Dunque,la domanda di usucapione era stata accolta limitatamente allastriscia di terreno di 9 mt. di larghezza recintata da muretti che eraoggetto della domanda di usucapione.La Corte d’Appello ha fatto corretta applicazione dei principistabiliti da questa Corte nel caso di parziale divergenza tramotivazione e dispositivo.Deve darsi continuità all’indirizzo secondo cui: In tema digiudicato l'esatto contenuto della sentenza va individuato non allastregua del solo dispositivo, bensì integrando questo con lamotivazione nella parte in cui la medesima riveli l'effettiva volontàdel giudice. Ne consegue che va ritenuta prevalente la parte delprovvedimento maggiormente attendibile e capace di fornire unagiustificazione del "dictum" giudiziale (Cass. Sez. 2, 21/08/2023,n. 24867, Rv. 668873 - 01). Nell'ordinario giudizio di cognizione,l'esatto contenuto della pronuncia va individuato non alla streguadel solo dispositivo, bensì integrando questo con la motivazioneNumero registro generale 15076/2025Numero sezionale 1395/2026Numero di raccolta generale 16960/2026Data pubblicazione 30/05/2026nella parte in cui la medesima rivela l'effettiva volontà del giudice.Ne consegue che, in assenza di un vero e proprio contrasto tradispositivo e motivazione, è da ritenere prevalente la statuizionecontenuta in una di tali parti del provvedimento che va, quindi,interpretato in base all'unica statuizione che, in realtà, essocontiene (Cass. Sez. 2, 11/07/2007, n. 15585, Rv. 598554 - 01).L’appello proposto dal [OSCURATO:PERSONA] avverso la sentenza n.1746/2002 è stato dichiarato inammissibile dalla Corte d’Appello diBari per tardività ma sul punto dell’ultrapetizione sarebbe statocomunque inammissibile in base alla corretta interpretazione delcontenuto della sentenza appellata. Pertanto, non si è determinataalcuna preclusione ad esaminare l’effettivo contenuto dellasentenza passata in giudicato e la Corte d’Appello di Bari conun’interpretazione coerente ne ha correttamente ricostruito ildictum, tenuto conto dell’oggetto del giudizio, delle contrappostedomande, della motivazione e del dispositivo. Di conseguenza nonvi è stata alcuna violazione del giudicato, e il ricorso si rivelainfondato.2. Il ricorso è rigettato.3. Le spese del giudizio seguono la soccombenza e si liquidanocome da dispositivo.4. Ai sensi dell’art. 13, comma 1-quater D.P.R. n. 115/02, sidà atto della sussistenza dei presupposti processuali per ilversamento da parte del ricorrente di un ulteriore importo a titolodi contributo unificato pari a quello previsto per il ricorso principale,a norma del comma 1-bis dello stesso art. 13, se dovuto. P.Q.MLa Corte rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamentodelle spese del giudizio di legittimità nei confronti della parteNumero registro generale 15076/2025Numero sezionale 1395/2026Numero di raccolta generale 16960/2026Data pubblicazione 30/05/2026controricorrente che liquida in euro 900 (novecento), più 200 peresborsi, oltre al rimborso forfettario al 15% IVA e CPA come perlegge;ai sensi dell’art. 13, co. 1 quater, del d.P.R. n. 115/2002,inserito dall’art. 1, co. 17, I. n. 228/12, dichiara la sussistenza deipresupposti processuali per il versamento da parte del ricorrente diun ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quelloprevisto per il ricorso principale, a norma del comma 1-bis dellostesso art. 13, se dovuto;Così deciso in Roma, nella camera di consiglio della 2^ Sezionecivile in data 21 maggio 2026.IL PRESIDENTEMauro Mocci