CNELVerbale IntegrativoSezione Terziario E ServiziDecisione del 1 gennaio 2026
CNEL n. H16E/2026
Testo integrale del provvedimento
CNEL — Verbale Integrativo
Codice CCNL: H16E
Titolo CCNL: CCNL Commercio, Terziario e Servizi
Titolo accordo: Accordo integrativo al CCNL Commercio, Terziario Servizi
Ambito: Contratto collettivo nazionale
Settori: TERZIARIO E SERVIZI
Sottosettori: terziario, distribuzione e servizi
Parti datoriali: AECP
Parti sindacali: CONFINTESA
Decorrenza: 2026-01-01
Scadenza: 2028-12-31
Stipula: 2026-04-09
Stato: Acquisito
Identificativo: 2026-244881
Fonte ufficiale: https://archiviocontratti.cnel.it/ricerca/?idAccordo=244881
--- Testo contratto ---
Accordo Integrativo Nazionale 2026 — CCNL H16E
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ACCORDO INTEGRATIVO NAZIONALE 2026
al CCNL Commercio, Terziario e Servizi
Codice CNEL H16E
TRA
AECP — Associazione Italiana degli Esercenti e Commercianti delle attività del Terziario, del
Turismo e dei Servizi, rappresentata dal Presidente Marco Palombi;
E
CONFINTESA — Confederazione Intesa per l’Autonomia Sindacale, rappresentata dal
Segretario Generale Francesco Prudenzano.
PREMESSO CHE
• Il CCNL Commercio, Terziario e Servizi (Cod. CNEL H16E) decorre dal 1° gennaio 2025
al 31 dicembre 2028.
• Le Parti, ai sensi dell’art. 2 del CCNL, possono definire elementi economici e normativi
aggiuntivi in sede nazionale.
• L’andamento economico e inflattivo richiede un adeguamento dei trattamenti economici
e normativi per l’anno 2026, con l’obiettivo di salvaguardare il potere d’acquisto dei
lavoratori e la competitività del sistema contrattuale.
• Le Parti intendono intervenire su: minimi tabellari, indennità di contingenza, permessi
retribuiti, welfare contrattuale, previdenza complementare, sanità integrativa, innovazione
contrattuale e competenze digitali.
• Le Parti condividono l’obiettivo di rendere il CCNL H16E un contratto genuinamente
differenziato dal contratto leader di settore, attraverso istituti innovativi e meccanismi di
welfare contrattuale che ne giustifichino l’autonoma esistenza e ne valorizzino la funzione
di rappresentanza degli interessi delle imprese e dei lavoratori del settore.
SI CONVIENE E SI STIPULA QUANTO SEGUE
Art. 1 — Revisione dei Minimi Tabellari per l’anno 2026
1. A decorrere dal 1° gennaio 2026, le Parti procedono alla revisione dei minimi tabellari del
CCNL Commercio, Terziario e Servizi, al fine di adeguare i trattamenti economici
all’andamento del settore e di salvaguardare il potere d’acquisto dei lavoratori.
2. La nuova scala retributiva, definita in sede nazionale, sostituisce integralmente quella
prevista dall’art. 47 del CCNL vigente ed è riportata nell’Allegato A al presente Accordo.
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3. Gli importi rideterminati costituiscono base di calcolo per tutti gli istituti contrattuali e legali
collegati alla retribuzione, ivi compresi TFR, mensilità aggiuntive e indennità indirette.
Allegato A — Minimi Tabellari dal 1° gennaio 2026
LIVELLO RETRIBUZIONE MENSILE 2026 NOTE
Quadro € 2.986,00 Importo conglobato (incl.
contingenza)
1° € 2.350,00 Importo conglobato (incl.
contingenza)
2° € 2.150,00 Importo conglobato (incl.
contingenza)
3° € 1.950,00 Importo conglobato (incl.
contingenza)
4° € 1.800,00 Importo conglobato (incl.
contingenza)
5° € 1.700,00 Importo conglobato (incl.
contingenza)
6° € 1.600,00 Importo conglobato (incl.
contingenza)
7° € 1.383,38 Importo conglobato (incl.
contingenza)
Gli importi includono la quota di indennità di contingenza definita per ciascun livello.
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Art. 2 — ICDA — Indennità Competenze Digitali Avanzate
1. A decorrere dal 1° gennaio 2026, è istituita l’Indennità Competenze Digitali Avanzate
(ICDA), quale elemento retributivo mensile fisso e continuativo, finalizzato a riconoscere e
incentivare l’aggiornamento permanente delle competenze digitali, tecnolo giche e di
intelligenza artificiale dei lavoratori del settore.
2. L’ICDA è riconosciuta in misura differenziata per livello, come segue:
LIVELLO ICDA MENSILE ICDA ANNUA (×12)
Quadro € 30,00 € 360,00
1° € 25,00 € 300,00
2° € 25,00 € 300,00
3° € 20,00 € 240,00
4° € 20,00 € 240,00
5° € 15,00 € 180,00
6° € 15,00 € 180,00
7° € 10,00 € 120,00
3. L’ICDA:
– è non assorbibile da superminimi individuali o collettivi;
– è utile ai fini del calcolo di TFR, tredicesima e istituti indiretti;
– è erogata per 12 mensilità;
– non concorre alla determinazione della retribuzione oraria ai fini delle maggiorazioni
per lavoro straordinario, festivo e notturno, salvo diversa pattuizione aziendale.
4. L’azienda, in applicazione del presente articolo, promuove percorsi formativi di almeno 8
ore annue in materia di competenze digitali, sicurezza informatica e utilizzo responsabile
dell’intelligenza artificiale, anche avvalendosi delle risorse dei Fond i Interprofessionali e
dell’EB OPUS.
5. Le Parti si impegnano a rivalutare annualmente l’importo dell’ICDA in coerenza con
l’evoluzione tecnologica del settore.
Art. 3 — Aumento dei ROL (Permessi Retribuiti)
1. A decorrere dal 1° gennaio 2026, il monte annuo dei permessi retribuiti (ROL) di cui all’art.
36 del CCNL è incrementato di +12 ore annue per i lavoratori a tempo pieno, con
riproporzionamento per i lavoratori part-time.
2. Le ore aggiuntive sono fruibili secondo le modalità previste dal CCNL e non sono
monetizzabili salvo cessazione del rapporto di lavoro.
3. L’aumento dei ROL è introdotto quale misura di conciliazione vita-lavoro e di miglioramento
del benessere organizzativo.
Art. 4 — Welfare Contrattuale ex art. 51 TUIR
1. A decorrere dal 1° gennaio 2026, l’azienda è tenuta a mettere a disposizione di ciascun
lavoratore a tempo indeterminato, con almeno 3 mesi di anzianità aziendale, un budget annuo
di welfare contrattuale pari a € 600,00 (seicento/00), ai sensi dell’art. 51, comma 2, del D.P.R.
917/1986 (TUIR).
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2. Il budget welfare è destinato a beni e servizi di cui all’art. 51, comma 2, lettere f) e f -bis)
del TUIR, ivi inclusi a titolo esemplificativo:
– contributi per asili nido e servizi di infanzia;
– rimborsi per spese scolastiche, universitarie e di istruzione;
– servizi di assistenza agli anziani e ai familiari non autosufficienti;
– buoni acquisto, buoni carburante, buoni pasto aggiuntivi;
– abbonamenti a trasporto pubblico locale;
– servizi ricreativi, culturali e sportivi.
3. Il budget welfare:
– non concorre alla formazione del reddito imponibile ai fini IRPEF, INPS e INAIL del
lavoratore;
– non concorre alla determinazione del TFR;
– è riproporzionato per i lavoratori part-time in base all’orario contrattuale;
– è erogato attraverso piattaforme welfare contrattualizzate o buoni acquisto;
– il budget non fruito entro il 31 dicembre dell’anno di competenza non è monetizzabile
né riportabile.
4. Per i lavoratori a tempo determinato con contratto di durata pari o superiore a 6 mesi, il
budget welfare è riconosciuto in misura proporzionale alla durata del contratto.
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Art. 5 — Sanità Integrativa — SMS Seraphis
1. In attuazione dell’art. 56 del CCNL, le Parti confermano l’adozione della Società di Mutuo
Soccorso Seraphis quale strumento di sanità integrativa al S.S.N.
2. A decorrere dal 1° gennaio 2026, il piano sanitario obbligatorio è il Piano Seraphis Oro,
con un contributo mensile di € 9,00 (nove/00) a carico del datore di lavoro per ciascun
dipendente, pari a € 108,00 annui.
3. Il Piano Seraphis Oro garantisce le seguenti coperture essenziali:
– sussidio giornaliero per malattia e infortunio (lavoro ed extra-lavoro);
– ricovero ospedaliero (€ 50/giorno fino a 10 giorni);
– interventi chirurgici sussidiabili fino a € 10.000/evento;
– chirurgia ambulatoriale;
– visite specialistiche (80% ticket SSN / 50% regime privato);
– esami diagnostici e di laboratorio, alta diagnostica (TAC, RMN, PET);
– maternità/paternità (€ 200/anno per 3 anni);
– sussidio decesso fino a € 14.000;
– inabilità totale fino a € 15.000;
– Copertura IMA inclusa (assistenza medica + domiciliare + rimpatrio).
4. Seraphis opera in qualità di Società di Mutuo Soccorso ai sensi dell’art. 9 del D.Lgs. 502/92,
in collaborazione con la Società Nazionale di Mutuo Soccorso Cesare Pozzo ETS. L’adesione
non richiede questionari sanitari e non prevede esclusioni per patologie pregresse.
5. I contributi sono deducibili fino a € 3.615,20/anno ai sensi dell’art. 51, comma 2, lettera a)
del TUIR e sono soggetti al solo contributo di solidarietà del 10%.
6. L’azienda può integrare il Piano Oro con il Piano Seraphis Platino (€ 17,00/mese), che
aggiunge odontoiatria convenzionata fino a € 1.000/anno, lenti da vista e protesi.
Art. 6 — Previdenza Complementare — ITAS Vita S.p.A. Fondo Pensione
Aperto Plurifonds
1. Le Parti adottano quale strumento di previdenza complementare il Fondo Pensione Aperto
Plurifonds, gestito da ITAS Vita S.p.A. (codice COVIP 5003), in virtù della convenzione
esclusiva stipulata con CONFINTESA.
2. Il contributo a carico del datore di lavoro è fissato nella misura dello 0,30% della retribuzione
utile per il computo del TFR, per ciascun lavoratore che aderisca al Fondo.
3. Il contributo minimo a carico del lavoratore è pari allo 0,30% della retribuzione utile per il
computo del TFR. Il lavoratore può scegliere liberamente di versare un contributo superiore.
4. La convenzione Confintesa garantisce:
– azzeramento del costo di adesione una tantum di € 25,82;
– TCM (Temporanea Caso Morte) a tariffa riservata, inferiore alla tariffa base;
– LTC (Long Term Care) a condizioni agevolate;
– cinque comparti di investimento (SecurITAS, SerenITAS, SolidITAS, AequITAS,
ActivITAS);
– rating Fitch A– dell’emittente ITAS Vita S.p.A.;
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– consulente ITAS dedicato per ciascuna azienda aderente.
5. I contributi versati al Fondo sono deducibili dal reddito complessivo del lavoratore fino a €
5.164,57/anno ai sensi dell’art. 8, comma 4, del D.Lgs. 252/2005. La tassazione finale sulla
prestazione pensionistica è del 15%, riducibile fino al 9% con 15 anni di anzianità nel Fondo.
6. L’adesione al Fondo è volontaria per il lavoratore. L’obbligo contributivo a carico del datore
di lavoro sorge esclusivamente nei confronti dei lavoratori che comunicano formalmente la
propria adesione.
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Art. 7 — Formazione Digitale e Intelligenza Artificiale
1. A decorrere dal 1° gennaio 2026, l’azienda riconosce a ciascun lavoratore un monte ore
annuo di formazione sulle competenze digitali e sull’intelligenza artificiale pari a 8 ore
retribuite, aggiuntive rispetto alla formazione obbligatoria in materia di salute e sicurezza.
2. La formazione può essere erogata in modalità frontale, FAD sincrona o asincrona, e può
avvalersi delle risorse dei Fondi Interprofessionali e dell’EB OPUS.
3. I contenuti formativi includono, a titolo esemplificativo: utilizzo di strumenti di produttività
digitale, sicurezza informatica e protezione dei dati personali, fondamenti di intelligenza
artificiale generativa, automazione dei processi aziendali.
4. Al completamento del percorso formativo annuale, l’EB OPUS rilascia apposita
certificazione delle competenze acquisite.
Art. 8 — Diritto alla Disconnessione
1. Fermo restando quanto previsto dalla normativa vigente in materia di lavoro agile, le Parti
riconoscono il diritto del lavoratore alla disconnessione dagli strumenti tecnologici di lavoro al
di fuori dell’orario contrattuale, salvo casi di comprovata u rgenza comunicati per iscritto dal
datore di lavoro.
2. Il lavoratore non può subire conseguenze disciplinari, retributive o di carriera per la
mancata risposta a comunicazioni aziendali inviate al di fuori dell’orario di lavoro.
3. L’azienda adotta strumenti organizzativi idonei a garantire il rispetto del presente diritto,
anche attraverso policy interne da comunicare ai lavoratori.
Art. 9 — Congedo di Paternità Integrativo
1. In aggiunta a quanto previsto dall’art. 40 del CCNL e dalla normativa vigente (D.Lgs.
105/2022), il padre lavoratore ha diritto a ulteriori 3 giorni di congedo retribuito al 100% in
occasione della nascita, adozione o affidamento preadottivo di un figlio.
2. I giorni aggiuntivi sono fruibili entro 60 giorni dall’evento e sono cumulabili con il congedo
obbligatorio di legge.
Art. 10 — Clausola di Salvaguardia
1. Gli aumenti retributivi e gli istituti previsti dal presente Accordo non possono comportare
riduzioni o assorbimenti di trattamenti più favorevoli già in essere.
2. Restano ferme le condizioni di miglior favore previste dall’art. 72 del CCNL.
3. In caso di evoluzione normativa che modifichi il regime fiscale del welfare contrattuale di
cui all’art. 4, le Parti si incontreranno entro 60 giorni per adeguare le disposizioni del presente
Accordo.
Art. 11 — Decorrenza e Durata
1. Il presente Accordo Integrativo entra in vigore il 1° gennaio 2026.
2. Ha validità fino al 31 dicembre 2028, salvo rinnovo o proroga concordata tra le Parti.
3. Per quanto non espressamente previsto, si applicano le norme del CCNL vigente.
Art. 12 — Deposito
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1. Il presente Accordo Integrativo sarà depositato presso il CNEL, ai sensi del protocollo
CNEL–Parti Sociali del 24 gennaio 2018.
Letto, confermato e sottoscritto.
Roma, ___/___/2026
Per AECP
Il Presidente Marco Palombi
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Per CONFINTESA
Il Segretario Generale Francesco Prudenzano
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