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CassazionesentenzaSezione 3Decisione del 26 giugno 2025

Cassazione n. 01886/2026

Testo integrale del provvedimento

Testo integrale del provvedimento

PDFBox: REPUBBLICA ITALIANA In nome del [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:PERSONA] SEZIONE PENALE Composta da [OSCURATO:PERSONA] - Presidente - Sent. n. sez. 1600/2025 [OSCURATO:PERSONA] - [OSCURATO:DATA_NASCITA] [OSCURATO:PERSONA] R.G.N. 33116/2025 [OSCURATO:PERSONA] - Relatore - [OSCURATO:PERSONA] ha pronunciato la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso l'ordinanza del [OSCURATO:DATA_NASCITA] del TRIB.

LIBERTA' di [OSCURATO:PERSONA] la relazione svolta dal [OSCURATO:PERSONA]; sentite le conclusioni del Pubblico Ministero, in persona del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore generale [OSCURATO:PERSONA], che ha chiesto dichiararsi inammissibile il ricorso; udito per il ricorrente l'avvocato [OSCURATO:PERSONA], che concluso chiedendo l’annullamento dell'ordinanza con ogni conseguenza di legge. [OSCURATO:PERSONA]

1. Con ordinanza del 13 agosto 2025, il Tribunale di [OSCURATO:PERSONA] rigettava l'istanza di riesame proposta nell'interesse di [OSCURATO:PERSONA]' avverso l'ordinanza emessa in data 26 giugno 2025 dal Giudice per le indagini preliminari del Tribunale di [OSCURATO:PERSONA], con la quale era stata applicata al predetto la misura cautelare della custodia in carcere in relazione ai reati di cui agli artt. 74 (capo 2) e 73 d.P.R. n. 309/1990 (capi 10, 11, 12, 14, 31, 31 bis, 31 ter, 31 quinquies).

2. Per la cassazione dell'impugnata ordinanza il difensore dell'indagato ha affidato le proprie doglianze a cinque motivi di seguito enunciati.

2.1. Con il primo motivo deduce violazione dell’art. 74 d.P.R. n. 309/1990 e vizio di motivazione. [OSCURATO:PERSONA] PENALEDepositata in Cancelleria oggi Numero di raccolta generale 1886/2026 Roma, lì, 19/01/2026 Argomenta che il Tribunale del riesame, nel ritenere sussistente la gravità indiziaria in relazione alla partecipazione del Laganà al delitto associativo - non contestato nella sua esistenza - aveva dato rilievo al rapporto commerciale di narco-fornitura in spregio ai principi giurisprudenziali che impongono di valorizzare eventuali fattori qualificanti il rapporto (si cita Sezione 6, n. 10.129 del 2024), omettendo del tutto di confrontarsi con le deduzioni della memoria difensiva depositata in udienza; il Laganà, quale acquirente, si era infatti limitato ad acquisti modici, specie in rapporto ai volumi complessivi di sostanze stupefacenti movimentati dall'associazione, oltretutto aveva avuto una relazione frammentaria e instabile esclusivamente con il membro apicale del sodalizio Caracciolo, rapporto commerciale venuto meno, peraltro di una scelta unilaterale di quest'ultimo, sin dal maggio 2022 quando l'associazione, proseguita quantomeno fino al settembre dello stesso anno era ancora a regime.

2.2. Con il secondo motivo deduce violazione dell’art. 273 cod.proc.pen. e vizio di motivazione, illogica e contraddittoria, in ordine alla valutazione del quadro di gravità indiziaria.

Il Tribunale, afferma, confonde la valutazione dei gravi indizi di colpevolezza con gli indizi di reità, in quanto correttamente richiamati gli indici sintomatici dimostrativi dell'esistenza dell'associazione, valorizza nel concreto una serie di fatti, rilevanti sotto il profilo associativo, cui il Laganà risulta estraneo; considerato che questi non aveva partecipato ad alcuna riunione fra i collaboratori del Caracciolo finalizzata a riorganizzare il lavoro a seguito dell'arresto di quest'ultimo, del quale neppure era stato informato, che non era a conoscenza dei depositi di sostanze a disposizione dell'associazione, che, a differenza dei presunti sodali, non risulta utilizzasse alcuna utenza telefonica riservata, che non risulta aver fruito di alcuna forma di mutua assistenza, che non era affatto il referente del gruppo nella piana di [OSCURATO:PERSONA], essendo quest'ultimo individuato in altro personaggio ([OSCURATO:PERSONA]).

2.3. Con il terzo motivo deduce violazione degli artt. 274 e 275 cod.proc.pen. e vizio di motivazione in ordine alla sussistenza ed attualità delle esigenze cautelari.

Il Tribunale, afferma, ha omesso di considerare i dati oggettivi dedotti dalla difesa nella memoria depositata, idonei a superare la presunzione relativa di adeguatezza della custodia cautelare in carcere prevista per il contestato reato di cui all'articolo 74 del DPR 309 del 1990, quali in particolare il significativo iato temporale tra l'emissione della misura cautelare nel giugno 2025, e la commissione degli ultimi fatti contestati, nel maggio 2022, rilevato in proposito che della interruzione dei rapporti commerciali con il Caracciolo si rinviene una prova positiva nella stessa conversazione del 17 giugno 2022, richiamata a pagina 33 dell'ordinanza avversata.

2.4. Con il quarto motivo deduce, ai sensi dell'art. 606 comma 1, lett. e) cod.proc.pen., il vizio di motivazione contraddittoria, in relazione all'individuazione del Caracciolo quale principale fornitore di stupefacente del Laganà, cui poi nella stessa ordinanza si attribuiscono invece plurimi canali di approvvigionamento; manifestamente illogica, riguardo al valore indiziante attribuito alla circostanza delle lamentele del ricorrente per non essere stato informato della restrizione domiciliari del Caracciolo, in uno con l'omessa considerazione della determinazione del Caracciolo di chiudere i rapporti commerciali con il ricorrente, dimostrativa della marginalità del suo ruolo.

2.5. Col quinto motivo deduce violazione di legge in relazione all'articolo 292 cod. proc. pen. per non essere stati autonomamente valutati gli elementi e le specifiche argomentazioni sottoposte dalla difesa con la memoria depositata, di cui il tribunale non ha neppure dato conto, elementi in particolare rappresentati dalla natura episodica dei rapporti tra Laganà e Caracciolo, dell'assenza di elementi sintomatici dell'affectio societatis, della quantità limitata delle forniture di stupefacenti e del valore economico delle stesse, della risalente interruzione dei rapporti tra i due. 3.Chiede, pertanto, l'annullamento della ordinanza impugnata.

Il difensore del ricorrente ha chiesto la trattazione orale del ricorso.

Il PG ha depositato memoria ex art. 611 cod.proc.pen., nella quale ha concluso chiedendo la declaratoria di inammissibilità del ricorso. [OSCURATO:PERSONA]

1. Il ricorso è inammissibile per la aspecificità e la manifesta infondatezza dei motivi.

2. Il quinto motivo di ricorso, che deve essere logicamente trattato in via prioritaria, nella misura in cui lamenta l’omessa valutazione di questioni specificamente sottoposte con la memoria depositata nell'udienza davanti al tribunale del riesame, è generico per aspecificità intrinseca, l'indicata memoria non essendo stata allegata al ricorso.

2.1. Rileva la Corte che in base al principio di autosufficienza è onere della parte, a pena di inammissibilità, indicare specificamente l'atto che si ritiene affetto dal vizio denunciato come degli atti che si assumono travisati e dei quali si ritiene necessaria l'allegazione, cui si accompagna l'ulteriore onere di curare la produzione dell'atto e delle risultanze documentali addotte a fondamento del vizio processuale curando che l'atto sia effettivamente acquisito al fascicolo o provvedendo a produrlo in copia (Sez. 4, Sentenza n. 18335 del 28/06/2017 Ud., dep. 2018, Rv. 273261 - 01; Sez. 2, Sentenza n. 20677 del 11/04/2017 Ud., Rv. 270071 - 01).

Con la precisazione: che, anche a seguito dell'entrata in vigore dell'art. 165-bis disp. att. cod. proc. pen., introdotto dall'art. 7, comma 1, d.lgs. 6 febbraio 2018, n. 11, trova applicazione il principio di autosufficienza del ricorso, che si traduce nell'onere di puntuale indicazione, da parte del ricorrente, degli atti che si assumono travisati e dei quali si ritiene necessaria l'allegazione, materialmente devoluta alla cancelleria del giudice che ha emesso il provvedimento impugnato (Sez. 5 - , Sentenza n. 5897 del 03/12/2020 Ud., dep. 2021, Rv. 280419 - 01); che grava, comunque, sul difensore un onere di diligenza nel verificare l'effettiva trasmissione degli atti e nel provvedere spontaneamente alle allegazioni ritenute necessarie (Sez. 3 - , Sentenza n. 32093 del 04/04/2023 Ud., Rv. 284901 - 01).

Costituisce, infatti, orientamento consolidato in sede di giurisprudenza di legittimità quello secondo cui, in tema di ricorso per cassazione, è onere del ricorrente, a pena di inammissibilità del motivo per genericità, indicare l'atto asseritamene affetto dal vizio denunciato, curando che esso sia effettivamente acquisito al fascicolo trasmesso al giudice di legittimità o anche provvedendo a produrlo in copia nel giudizio di cassazione, indicando la sua collocazione nel fascicolo ovvero allegandolo in copia al ricorso, onere, nel caso di specie, non adempiuto dal ricorrente.

2.2. Difatti, anche in tema di impugnazione avverso i provvedimenti "de libertate", pur nella peculiarità del contesto decisorio del giudizio di riesame resa manifesta dall'art. 309, comma 9, cod. proc. pen., il ricorrente ha l'onere di specificare le doglianze attinenti al merito (sul fatto, sulle fonti di prova e sulla relativa valutazione) onde provocare il giudice del riesame a fornire risposte adeguate e complete, sulle quali la Corte di cassazione può essere chiamata ad esprimersi.

Pertanto, in mancanza di tale devoluzione, è inammissibile il ricorso che sottoponga alla Corte di legittimità censure su tali punti, che non possono trovare risposte per carenza di cognizione in fatto addebitabile alla mancata osservanza del predetto onere, in relazione ai limiti del giudizio di cassazione, ex art. 606 cod. proc. pen..(Cass. Sez. 3 - , Sentenza n. 20003 del 10/01/2020 Cc.

Rv. 279505 - 03; Sez. 6, Sentenza n. 16395 del 10/01/2018 Cc., Rv. 272982 - 01, Conf.

Cass. n. 3058/1992, Rv. 191962).

Quanto innanzi deve inoltre leggersi in uno con il principio generale governante la materia delle impugnazioni, per cui sussiste un onere di specifica contestazione del riepilogo dei motivi d'impugnazione, contenuto nel provvedimento decisorio, allorquando si ritenga che non sia stata menzionata la medesima questione come già proposta in sede di gravame; in mancanza della predetta contestazione, il motivo deve pertanto ritenersi proposto per la prima volta in cassazione, e quindi tardivo (in tal senso, con riferimento all'omessa contestazione del riepilogo dei motivi di gravame, quale principio comunque generale in sede di impugnazioni, Sez. 2, 31650 del 03/04/2017, Ciccarelli, Rv. 270627 - 01).

Il principio di cui innanzi, valevole in generale con riferimento al sistema impugnatorio, è stato applicato anche in materia cautelare (da ultimo Sez. 4 - , Sentenza n. 17449 del 02/04/2025 Cc.

Rv. 288117 - 01) e per il caso, caratterizzato da medesimezza di ratio, di ricorso per cassazione avverso provvedimento emesso in sede di appello cautelare (Sez. 3, n. 41185 del 20/10/2021, A., in motivazione).

2.3. Ne consegue nella specie l'inammissibilità dei profili di censura in esame sostanziandosi gli stessi quali motivi nuovi, non avendo il ricorrente allegato la memoria in discorso, né puntualmente contestato il riepilogo dei motivi d'impugnazione contenuto nel provvedimento emesso in sede di riesame, che, come lamentato dal ricorrente, non si sofferma specificamente sulle argomentazioni che si assumono sottoposte con la memoria e, pur premesso nella parte introduttiva che il ricorrente avesse “argomentato in particolare sulla partecipazione all'associazione di cui al capo 2)”, ha di seguito precisato, a pagina 5, che la difesa aveva eccepito “in particolare il difetto delle esigenze cautelari”, anche se in tribunale, considerata la natura devolutiva del gravame, riteneva comunque di soffermarsi prioritariamente sulle imputazioni costituenti titolo per l'applicazione della misura.

3. Il primo, il secondo e il quarto motivo di ricorso, che si trattano congiuntamente in quanto tutti afferenti alla sussistenza della gravità indiziaria, sono inammissibili.

3.1. Va ricordato che il ricorso per cassazione avverso i provvedimenti relativi all'applicazione di misure cautelari personali è ammissibile soltanto se denunci la violazione di specifiche norme di legge, ovvero la manifesta illogicità della motivazione del provvedimento, secondo i canoni della logica ed i principi di diritto, ma non anche quando proponga censure che riguardano la ricostruzione dei fatti ovvero si risolvono in una diversa valutazione delle circostanze esaminate dal giudice di merito (Sez.2, n.9212 del 02/02/2017, Rv.269438; Sez. 5, n. 46124 del 8/10/2008, Pagliaro, Rv. 241997; Sez.6, n. 11194 del 8/03/2012, Lupo, Rv. 252178).

Le Sezioni Unite di questa Corte Suprema hanno già avuto modo di chiarire che «in tema di misure cautelari personali, allorché sia denunciato, con ricorso per cassazione, vizio di motivazione del provvedimento emesso dal tribunale del riesame in ordine alla consistenza dei gravi indizi di colpevolezza, alla Corte Suprema spetta il compito di verificare, in relazione alla peculiare natura del giudizio di legittimità ed ai limiti che ad esso ineriscono, se il giudice di merito abbia dato adeguatamente conto delle ragioni che l'hanno indotto ad affermare la gravità del quadro indiziario a carico dell'indagato, controllando la congruenza della motivazione riguardante la valutazione degli elementi indizianti rispetto ai canoni della logica e ai principi di diritto che governano l'apprezzamento delle risultanze probatorie» (In motivazione, la S.C., premesso che la richiesta di riesame ha la specifica funzione, come mezzo di impugnazione, sia pure atipico, di sottoporre a controllo la validità dell'ordinanza cautelare con riguardo ai requisiti formali enumerati nell'art. 292 cod. proc. pen. e ai presupposti ai quali è subordinata la legittimità del provvedimento coercitivo, ha posto in evidenza che la motivazione della decisione del tribunale del riesame, dal punto di vista strutturale, deve essere conformata al modello delineato dal citato articolo, ispirato al modulo di cui all'art. 546 cod. proc. pen., con gli adattamenti resi necessari dal particolare contenuto della pronuncia cautelare, non fondata su prove, ma su indizi e tendente all'accertamento non della responsabilità, bensì di una qualificata probabilità di colpevolezza; Sez.

U, n. 11 del 22/03/2000, Audino, Rv. 215828).

Tale orientamento, dal quale l'odierno Collegio non intende discostarsi, ha trovato conforto anche in pronunce più recenti di questa Corte Suprema che hanno riaffermato il principio secondo cui il ricorso per cassazione per vizio di motivazione del provvedimento del tribunale del riesame in ordine alla consistenza dei gravi indizi di colpevolezza consente al giudice di legittimità, in relazione alla peculiare natura del giudizio ed ai limiti che ad esso ineriscono, la sola verifica delle censure inerenti la adeguatezza delle ragioni addotte dal giudice di merito ai canoni della logica e ai principi di diritto che governano l'apprezzamento delle risultanze probatorie e non il controllo di quelle censure che, pur investendo formalmente la motivazione, si risolvono nella prospettazione di una diversa valutazione di circostanze già esaminate dal giudice di merito (Sez. 2, Sentenza n. 27866 del 17/06/2019 Cc.

Rv. 276976 - 01).

Sono, pertanto, inammissibili le censure che, pur formalmente investendo la motivazione, si risolvano nella prospettazione di una diversa valutazione delle circostanze esaminate dal giudice di merito, dovendosi in sede di legittimità accertare unicamente se gli elementi di fatto sono corrispondenti alla previsione della norma incriminatrice.

3.2. Nel caso in esame l'ordinanza impugnata risulta, avere adeguatamente analizzato tutti gli elementi indiziari, averli ricondotti ad unità attesa la loro concordanza e, con motivazione assolutamente logica, avere ritenuto sussistenti i gravi indizi di colpevolezza a carico del ricorrente anche in relazione alla sua partecipazione al reato associativo, investita dalle censure sottoposte a questa Corte.

Con la doglianza non risulta individuato alcun difetto di congruenza logica della motivazione, le argomentazioni trascritte nel ricorso, quali si assumono svolte nella memoria difensiva depositata davanti al tribunale del riesame, investendo squisitamente il merito e risolvendosi nella prospettazione di una diversa valutazione degli indizi non consentita in questa sede, non risultando affatto individuata alcuna contraddizione con atti di indagini o documenti altrimenti versati nel procedimento.

In specie il Tribunale di [OSCURATO:PERSONA], dopo avere riportato alcuni rilevanti dialoghi intercettati, ha preliminarmente richiamato, in sintesi, gli elementi sulla base dei quali doveva ritenersi consolidato un quadro di gravità indiziaria in relazione ai reati fine contestati al Laganà, preoccupandosi anche di ricostruire le modalità operative delle attività illecite di quest'ultimo, compresa la cessione susseguente agli acquisti all'ingrosso dall'associazione capeggiata dal Caracciolo (si vedano le pagine 21 e 22 dell'ordinanza) e soprattutto, con specifico rilievo alla condotta associativa, evidenziando che a seguito della sottoposizione del Caracciolo alla misura cautelare (in altro procedimento), il ricorrente si era visto costretto ad aumentare il prezzo di vendita della sostanza per le difficoltà del proprio principale fornitore (pagina 23); concetto ribadito anche in relazione alle condotte di cui ai capi da 31 a 31 quinquies (maggio 2022), nelle conversazioni richiamate, leggendosi, tra l'altro, le scuse del Caracciolo per non poter al momento fornire all'imputato maggiori quantità di sostanze stupefacenti - fornitura comunque proseguita e non già interrotta - a causa della momentanea restrizione della sua libertà personale.

A riprova della permanenza del legame associativo il Tribunale ha rimarcato un nuovo incontro tra i due nell'abitazione del Caracciolo, durante il quale il ricorrente si scusava per essersi rivolto anche ad altri fornitori (pagina 25) e soprattutto i due interlocutori formulavano specifici programmi per quando Caracciolo sarebbe stato libero (pagina 27), stabilendo per il futuro una fornitura abituale di cocaina per circa 100 grammi al giorno e comunque almeno un chilogrammo al mese (pagine 28 e 38).

Il Tribunale osservava, quindi, che la costante disponibilità all'acquisto di sostanze stupefacenti di cui il sodalizio illecito faceva traffico, sussistendo la consapevolezza che la stabilità del rapporto instaurato garantiva l'operatività dell'associazione, considerato che ricorrente era il principale rivenditore di stupefacente nella piana di [OSCURATO:PERSONA] e, soprattutto, che i due anche in data 4 dicembre 2021 erano stati registrati mentre programmavano un rapporto di affari a lungo termine mostrando una comune progettualità estesa anche la fase di riscossione dei crediti, che dopo il suo arresto Caracciolo aveva fatto convocare il Laganà mandando un proprio collaboratore a prenderlo, rivelava, alla luce del consolidato insegnamento del giudice di legittimità, la presenza dell'affectio societatis tra l'acquirente e i fornitori, dovendo pertanto respingersi le doglianze della difesa (pagg. 38 e 39).

3.3. Analoghe considerazioni, al di là di quanto osservato circa l’inammissibilità delle specifiche doglianze non sottoposte al giudice del riesame, valgono con riferimento alle presunte contraddizioni intrinseche al ragionamento accusatorio: alla luce dello specifico incontro programmatico con il principale referente associativo, dei toni dello stesso e del ruolo del ricorrente, non assume alcun significato antitetico la circostanza che un partecipe, acquirente sistematico proveniente dalla zona di [OSCURATO:PERSONA], non avesse partecipato alla riunioni locali svoltesi presso l'abitazione del Caracciolo a [OSCURATO:PERSONA] ovvero non avesse contezza precisa dei luoghi ove erano depositate le scorte.

3.4. La motivazione, seppure il Tribunale si dilunga anche in ordine alla sussistenza dell'associazione e al ruolo apicale del Caracciolo, è congrua e non manifestamente illogica e si sottrae, pertanto, al sindacato di legittimità.

4. È generico e manifestamente infondato il terzo motivo di ricorso con cui sì lamenta la violazione di norme processuali in ordine alla ritenuta sussistenza delle esigenze cautelari con specifico riguardo alla omessa considerazione ed al tempo, pari a tre anni, decorso fra la commissione degli ultimi reati contestati e l'applicazione della misura cautelare.

4.1. Costituisce consolidato principio di diritto che qualora sia stata applicata la misura della custodia in carcere per uno dei delitti indicati nell'art.275, comma terzo, cod. proc. pen. e il giudice di merito non ritenga di poter superare la presunzione relativa, su di lui incombe solo l'obbligo di dare atto dell'inesistenza di elementi idonei a vincere tale presunzione, mentre l'obbligo di motivazione è imposto e diventa più oneroso nell'ipotesi in cui l'indagato o la sua difesa abbiano evidenziato elementi idonei a dimostrare l'insussistenza di esigenze cautelari e/o abbiano allegato, o anche solo dedotto l'esistenza ex actis di elementi specifici, in relazione al caso concreto, dai quali risulti che le esigenze cautelari possono essere soddisfatte con altre misure (Sez.

U, n. 16 del 05/10/1994, Demitry, Rv. 199387, Sez. 3, n. 1488 del 10/12/2013, dep.15/01/2014, Rv.258017; Sez.3, n.48706 del 25/11/2015, Rv.266029; Sez.3, n.33037 del 15/07/2015, Rv.264190; Sez.6, n.53028 del 06/11/2017, Rv.271576).

Nella specie, il Tribunale ha ritenuto sussistente il pericolo attuale e concreto di reiterazione criminosa e adeguata la misura applicata, non ritenendo superate le presunzioni relative di cui all'art. 275, comma 3, cod.proc.pen., in assenza di elementi contrari, ed evidenziando anche specifici elementi confermativi.

Difatti, anche in tal caso il ricorrente, lungi dall'individuare delle incongruenze, delle contraddizioni, delle significative carenze motivazionali, pretende una rivalutazione in ordine alle esigenze cautelari, cui all'articolo 274, comma 1, lettera c) cod. proc. pen., senza evidenziare alcuna specifica illogicità nelle argomentazioni su cui si fonda la decisione del tribunale, che non si è affatto sottratto ai propri compiti evidenziando che nel caso in esame non erano emersi elementi in grado di superare la presunzione di adeguatezza relativa della custodia cautelare in carcere, dai quali risultasse la rescissione dei legami con l'organizzazione criminosa o la radicale dissoluzione della stessa, essendo positivamente emerso, nonostante il tempo trascorso, da una parte, che il Caracciolo aveva continuato a capeggiare il consesso associativo perfino quando si trovava agli arresti domiciliari, e che l'attività di monitoraggio del traffico telefonico degli indagati anche nel periodo tra l'ottobre 2022 e l'ottobre 2024, dava racconto della permanente operatività del sodalizio, dall'altra che lo stesso Laganà aveva mostrato un'autonoma capacità di spaccio e scaltrezza nella gestione dei suoi affari, tali da fare ritenere probabile che la sua sottoposizione ad una misura diversa dalla custodia in carcere potesse consentirgli di proseguire l'attività illecita.

4.2. Gli elementi evidenziati sono stati ritenuti anche idonei a neutralizzare il tempo decorso dalla commissione dei fatti, risalendo l'ultimo degli episodi di cessione contestato accertato il 30 maggio 2022 (mentre per l'associazione la contestazione è dal settembre 2021 in permanenza).

Appare opportuno effettuare alcune considerazioni in ordine al cd "tempo silente", ossia il decorso di un apprezzabile lasso temporale tra l'emissione della misura ed i fatti contestati.

In ordine a tale valutazione coesistono due diversi orientamenti, entrambi riferiti al momento di applicazione della misura cautelare.

Secondo un primo orientamento, il cd "tempo silente" ove non accompagnato da altri elementi fattuali, è inidoneo a superare la presunzione relativa di sussistenza delle esigenze cautelari e di adeguatezza della custodia cautelare in carcere, di cui all'art. 275, comma 3, cod.proc.pen.

Si afferma, infatti, che detta presunzione è prevalente, in quanto speciale, rispetto alla norma generale stabilita dall'art. 274 cod. proc. pen.; ne consegue che se il titolo cautelare riguarda i reati previsti dall'art. 275, comma 3, cod. proc. pen. la presunzione di legge fa ritenere sussistente, salvo prova contraria, non desumibile dalla sola circostanza relativa al mero decorso del tempo, i caratteri di attualità e concretezza del pericolo (Sez.4, n 29237 del 11/06/2025, Rv.288309 - 01; Sez.2, n. 24553 del 22/03/2024, Rv.286698 - 01; Sez.2 n. 6592 del 25/01/2022, dep.23/02/2022, Rv. 282766 - 02; Sez.1, n. 21900 del 07/05/2021, Rv. 282004 - 01; Sez.5, n. 91 del 01/12/2020,dep.04/01/2021, Rv.280248 - 01).

Secondo altro orientamento, pur se per i reati di cui all'art. 275, comma 3, cod. proc. pen. è prevista una presunzione relativa di sussistenza delle esigenze cautelari, il tempo trascorso dai fatti contestati, alla luce della riforma di cui alla legge 16 aprile 2015, n. 47, e di una esegesi costituzionalmente orientata della stessa presunzione, deve essere espressamente considerato dal giudice, ove si tratti di un rilevante arco temporale privo di ulteriori condotte dell'indagato sintomatiche di perdurante pericolosità, potendo lo stesso rientrare tra gli "elementi dai quali risulti che non sussistono esigenze cautelari", cui si riferisce lo stesso art. 275, comma 3, cod. proc. pen. (Sez.6, n. 2112 del 22/12/2023, dep.17/01/2024, Rv. 285895 - 01; Sez.6, n. 31587 del 30/05/2023,Rv.285272 - 01; Sez.3, n. 6284 del 16/01/2019,Rv.274861 - 01).

Quanto alla nozione di rilevante arco temporale, la necessità di valutare il cd tempo silente è stata considerata con riferimento ad una misura cautelare applicata a distanza di cinque anni rispetto alla data di commissione del reato a contestazione chiusa (Cfr. Sez.6, n. 11735 del 25/01/2024, dep.20/03/2024, Rv.286202 - 02; Sez.3, n. 6284 del 16/01/2019, Rv.274861 - 01, cit. ), dunque in ogni caso un intervallo ampiamente inferiore a quello individuato dal ricorrente, peraltro solo con riferimento ai reati fine.

Inoltre, si è, condivisibilmente affermato che, in tema di misure cautelari riguardanti il reato di associazione ex art. 74 d.P.R. 9 ottobre 1990, n. 309, la prognosi di pericolosità non si rapporta solo all'operatività della stessa, né alla data ultima dei reati fine, ma ha ad oggetto la possibile commissione di delitti che siano espressione della medesima professionalità e del medesimo grado di inserimento in circuiti criminali che caratterizzano l'associazione di appartenenza (Sez.4, n. 3966 del 12/01/2021, Rv.280243 - 01).

In definitiva, i Giudici cautelari hanno assolto in maniera adeguata all'obbligo motivazionale, valutando tutti gli elementi rilevanti ai fini del giudizio sull'attualità delle esigenze cautelari e sull'adeguatezza della misura prescelta.

5. Alla declaratoria di inammissibilità del ricorso consegue, ex art. 616 cod. proc. pen., non potendosi escludere che essa sia ascrivibile a colpa del ricorrente (C.

Cost. sent. 7-13 giugno 2000, n. 186), l'onere delle spese del procedimento nonché del versamento di una somma in favore della Cassa delle ammende, che si fissa equitativamente, in ragione dei motivi dedotti, nella misura di euro 3.000,00.

Per i susseguenti adempimenti, si dispone la comunicazione di copia del presente procedimento all'istituto penitenziario ove si trova detenuto il ricorrente.

P.Q.M Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della cassa delle ammende. manda alla cancelleria per gli adempimenti di cui all'art. 94, comma 1-ter, disp. att. cod. proc. pen.

Così deciso il 10 dicembre 2025.

Il Consigliere estensore Il Presidente [OSCURATO:PERSONA]

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
PDFBox: REPUBBLICA ITALIANA In nome del [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:PERSONA] SEZIONE PENALE Composta da [OSCURATO:PERSONA] - Presidente - Sent. n. sez. 1600/2025 [OSCURATO:PERSONA] - [OSCURATO:DATA_NASCITA] [OSCURATO:PERSONA] R.G.N. 33116/2025 [OSCURATO:PERSONA] - Relatore - [OSCURATO:PERSONA] ha pronunciato la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso l'ordinanza del [OSCURATO:DATA_NASCITA] del TRIB. LIBERTA' di [OSCURATO:PERSONA] la relazione svolta dal [OSCURATO:PERSONA]; sentite le conclusioni del Pubblico Ministero, in persona del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore generale [OSCURATO:PERSONA], che ha chiesto dichiararsi inammissibile il ricorso; udito per il ricorrente l'avvocato [OSCURATO:PERSONA], che concluso chiedendo l’annullamento dell'ordinanza con ogni conseguenza di legge. [OSCURATO:PERSONA] 1. Con ordinanza del 13 agosto 2025, il Tribunale di [OSCURATO:PERSONA] rigettava l'istanza di riesame proposta nell'interesse di [OSCURATO:PERSONA]' avverso l'ordinanza emessa in data 26 giugno 2025 dal Giudice per le indagini preliminari del Tribunale di [OSCURATO:PERSONA], con la quale era stata applicata al predetto la misura cautelare della custodia in carcere in relazione ai reati di cui agli artt. 74 (capo 2) e 73 d.P.R. n. 309/1990 (capi 10, 11, 12, 14, 31, 31 bis, 31 ter, 31 quinquies). 2. Per la cassazione dell'impugnata ordinanza il difensore dell'indagato ha affidato le proprie doglianze a cinque motivi di seguito enunciati. 2.1. Con il primo motivo deduce violazione dell’art. 74 d.P.R. n. 309/1990 e vizio di motivazione. [OSCURATO:PERSONA] PENALEDepositata in Cancelleria oggi Numero di raccolta generale 1886/2026 Roma, lì, 19/01/2026 Argomenta che il Tribunale del riesame, nel ritenere sussistente la gravità indiziaria in relazione alla partecipazione del Laganà al delitto associativo - non contestato nella sua esistenza - aveva dato rilievo al rapporto commerciale di narco-fornitura in spregio ai principi giurisprudenziali che impongono di valorizzare eventuali fattori qualificanti il rapporto (si cita Sezione 6, n. 10.129 del 2024), omettendo del tutto di confrontarsi con le deduzioni della memoria difensiva depositata in udienza; il Laganà, quale acquirente, si era infatti limitato ad acquisti modici, specie in rapporto ai volumi complessivi di sostanze stupefacenti movimentati dall'associazione, oltretutto aveva avuto una relazione frammentaria e instabile esclusivamente con il membro apicale del sodalizio Caracciolo, rapporto commerciale venuto meno, peraltro di una scelta unilaterale di quest'ultimo, sin dal maggio 2022 quando l'associazione, proseguita quantomeno fino al settembre dello stesso anno era ancora a regime. 2.2. Con il secondo motivo deduce violazione dell’art. 273 cod.proc.pen. e vizio di motivazione, illogica e contraddittoria, in ordine alla valutazione del quadro di gravità indiziaria. Il Tribunale, afferma, confonde la valutazione dei gravi indizi di colpevolezza con gli indizi di reità, in quanto correttamente richiamati gli indici sintomatici dimostrativi dell'esistenza dell'associazione, valorizza nel concreto una serie di fatti, rilevanti sotto il profilo associativo, cui il Laganà risulta estraneo; considerato che questi non aveva partecipato ad alcuna riunione fra i collaboratori del Caracciolo finalizzata a riorganizzare il lavoro a seguito dell'arresto di quest'ultimo, del quale neppure era stato informato, che non era a conoscenza dei depositi di sostanze a disposizione dell'associazione, che, a differenza dei presunti sodali, non risulta utilizzasse alcuna utenza telefonica riservata, che non risulta aver fruito di alcuna forma di mutua assistenza, che non era affatto il referente del gruppo nella piana di [OSCURATO:PERSONA], essendo quest'ultimo individuato in altro personaggio ([OSCURATO:PERSONA]). 2.3. Con il terzo motivo deduce violazione degli artt. 274 e 275 cod.proc.pen. e vizio di motivazione in ordine alla sussistenza ed attualità delle esigenze cautelari. Il Tribunale, afferma, ha omesso di considerare i dati oggettivi dedotti dalla difesa nella memoria depositata, idonei a superare la presunzione relativa di adeguatezza della custodia cautelare in carcere prevista per il contestato reato di cui all'articolo 74 del DPR 309 del 1990, quali in particolare il significativo iato temporale tra l'emissione della misura cautelare nel giugno 2025, e la commissione degli ultimi fatti contestati, nel maggio 2022, rilevato in proposito che della interruzione dei rapporti commerciali con il Caracciolo si rinviene una prova positiva nella stessa conversazione del 17 giugno 2022, richiamata a pagina 33 dell'ordinanza avversata. 2.4. Con il quarto motivo deduce, ai sensi dell'art. 606 comma 1, lett. e) cod.proc.pen., il vizio di motivazione contraddittoria, in relazione all'individuazione del Caracciolo quale principale fornitore di stupefacente del Laganà, cui poi nella stessa ordinanza si attribuiscono invece plurimi canali di approvvigionamento; manifestamente illogica, riguardo al valore indiziante attribuito alla circostanza delle lamentele del ricorrente per non essere stato informato della restrizione domiciliari del Caracciolo, in uno con l'omessa considerazione della determinazione del Caracciolo di chiudere i rapporti commerciali con il ricorrente, dimostrativa della marginalità del suo ruolo. 2.5. Col quinto motivo deduce violazione di legge in relazione all'articolo 292 cod. proc. pen. per non essere stati autonomamente valutati gli elementi e le specifiche argomentazioni sottoposte dalla difesa con la memoria depositata, di cui il tribunale non ha neppure dato conto, elementi in particolare rappresentati dalla natura episodica dei rapporti tra Laganà e Caracciolo, dell'assenza di elementi sintomatici dell'affectio societatis, della quantità limitata delle forniture di stupefacenti e del valore economico delle stesse, della risalente interruzione dei rapporti tra i due. 3.Chiede, pertanto, l'annullamento della ordinanza impugnata. Il difensore del ricorrente ha chiesto la trattazione orale del ricorso. Il PG ha depositato memoria ex art. 611 cod.proc.pen., nella quale ha concluso chiedendo la declaratoria di inammissibilità del ricorso. [OSCURATO:PERSONA] 1. Il ricorso è inammissibile per la aspecificità e la manifesta infondatezza dei motivi. 2. Il quinto motivo di ricorso, che deve essere logicamente trattato in via prioritaria, nella misura in cui lamenta l’omessa valutazione di questioni specificamente sottoposte con la memoria depositata nell'udienza davanti al tribunale del riesame, è generico per aspecificità intrinseca, l'indicata memoria non essendo stata allegata al ricorso. 2.1. Rileva la Corte che in base al principio di autosufficienza è onere della parte, a pena di inammissibilità, indicare specificamente l'atto che si ritiene affetto dal vizio denunciato come degli atti che si assumono travisati e dei quali si ritiene necessaria l'allegazione, cui si accompagna l'ulteriore onere di curare la produzione dell'atto e delle risultanze documentali addotte a fondamento del vizio processuale curando che l'atto sia effettivamente acquisito al fascicolo o provvedendo a produrlo in copia (Sez. 4, Sentenza n. 18335 del 28/06/2017 Ud., dep. 2018, Rv. 273261 - 01; Sez. 2, Sentenza n. 20677 del 11/04/2017 Ud., Rv. 270071 - 01). Con la precisazione: che, anche a seguito dell'entrata in vigore dell'art. 165-bis disp. att. cod. proc. pen., introdotto dall'art. 7, comma 1, d.lgs. 6 febbraio 2018, n. 11, trova applicazione il principio di autosufficienza del ricorso, che si traduce nell'onere di puntuale indicazione, da parte del ricorrente, degli atti che si assumono travisati e dei quali si ritiene necessaria l'allegazione, materialmente devoluta alla cancelleria del giudice che ha emesso il provvedimento impugnato (Sez. 5 - , Sentenza n. 5897 del 03/12/2020 Ud., dep. 2021, Rv. 280419 - 01); che grava, comunque, sul difensore un onere di diligenza nel verificare l'effettiva trasmissione degli atti e nel provvedere spontaneamente alle allegazioni ritenute necessarie (Sez. 3 - , Sentenza n. 32093 del 04/04/2023 Ud., Rv. 284901 - 01). Costituisce, infatti, orientamento consolidato in sede di giurisprudenza di legittimità quello secondo cui, in tema di ricorso per cassazione, è onere del ricorrente, a pena di inammissibilità del motivo per genericità, indicare l'atto asseritamene affetto dal vizio denunciato, curando che esso sia effettivamente acquisito al fascicolo trasmesso al giudice di legittimità o anche provvedendo a produrlo in copia nel giudizio di cassazione, indicando la sua collocazione nel fascicolo ovvero allegandolo in copia al ricorso, onere, nel caso di specie, non adempiuto dal ricorrente. 2.2. Difatti, anche in tema di impugnazione avverso i provvedimenti "de libertate", pur nella peculiarità del contesto decisorio del giudizio di riesame resa manifesta dall'art. 309, comma 9, cod. proc. pen., il ricorrente ha l'onere di specificare le doglianze attinenti al merito (sul fatto, sulle fonti di prova e sulla relativa valutazione) onde provocare il giudice del riesame a fornire risposte adeguate e complete, sulle quali la Corte di cassazione può essere chiamata ad esprimersi. Pertanto, in mancanza di tale devoluzione, è inammissibile il ricorso che sottoponga alla Corte di legittimità censure su tali punti, che non possono trovare risposte per carenza di cognizione in fatto addebitabile alla mancata osservanza del predetto onere, in relazione ai limiti del giudizio di cassazione, ex art. 606 cod. proc. pen..(Cass. Sez. 3 - , Sentenza n. 20003 del 10/01/2020 Cc. Rv. 279505 - 03; Sez. 6, Sentenza n. 16395 del 10/01/2018 Cc., Rv. 272982 - 01, Conf. Cass. n. 3058/1992, Rv. 191962). Quanto innanzi deve inoltre leggersi in uno con il principio generale governante la materia delle impugnazioni, per cui sussiste un onere di specifica contestazione del riepilogo dei motivi d'impugnazione, contenuto nel provvedimento decisorio, allorquando si ritenga che non sia stata menzionata la medesima questione come già proposta in sede di gravame; in mancanza della predetta contestazione, il motivo deve pertanto ritenersi proposto per la prima volta in cassazione, e quindi tardivo (in tal senso, con riferimento all'omessa contestazione del riepilogo dei motivi di gravame, quale principio comunque generale in sede di impugnazioni, Sez. 2, 31650 del 03/04/2017, Ciccarelli, Rv. 270627 - 01). Il principio di cui innanzi, valevole in generale con riferimento al sistema impugnatorio, è stato applicato anche in materia cautelare (da ultimo Sez. 4 - , Sentenza n. 17449 del 02/04/2025 Cc. Rv. 288117 - 01) e per il caso, caratterizzato da medesimezza di ratio, di ricorso per cassazione avverso provvedimento emesso in sede di appello cautelare (Sez. 3, n. 41185 del 20/10/2021, A., in motivazione). 2.3. Ne consegue nella specie l'inammissibilità dei profili di censura in esame sostanziandosi gli stessi quali motivi nuovi, non avendo il ricorrente allegato la memoria in discorso, né puntualmente contestato il riepilogo dei motivi d'impugnazione contenuto nel provvedimento emesso in sede di riesame, che, come lamentato dal ricorrente, non si sofferma specificamente sulle argomentazioni che si assumono sottoposte con la memoria e, pur premesso nella parte introduttiva che il ricorrente avesse “argomentato in particolare sulla partecipazione all'associazione di cui al capo 2)”, ha di seguito precisato, a pagina 5, che la difesa aveva eccepito “in particolare il difetto delle esigenze cautelari”, anche se in tribunale, considerata la natura devolutiva del gravame, riteneva comunque di soffermarsi prioritariamente sulle imputazioni costituenti titolo per l'applicazione della misura. 3. Il primo, il secondo e il quarto motivo di ricorso, che si trattano congiuntamente in quanto tutti afferenti alla sussistenza della gravità indiziaria, sono inammissibili. 3.1. Va ricordato che il ricorso per cassazione avverso i provvedimenti relativi all'applicazione di misure cautelari personali è ammissibile soltanto se denunci la violazione di specifiche norme di legge, ovvero la manifesta illogicità della motivazione del provvedimento, secondo i canoni della logica ed i principi di diritto, ma non anche quando proponga censure che riguardano la ricostruzione dei fatti ovvero si risolvono in una diversa valutazione delle circostanze esaminate dal giudice di merito (Sez.2, n.9212 del 02/02/2017, Rv.269438; Sez. 5, n. 46124 del 8/10/2008, Pagliaro, Rv. 241997; Sez.6, n. 11194 del 8/03/2012, Lupo, Rv. 252178). Le Sezioni Unite di questa Corte Suprema hanno già avuto modo di chiarire che «in tema di misure cautelari personali, allorché sia denunciato, con ricorso per cassazione, vizio di motivazione del provvedimento emesso dal tribunale del riesame in ordine alla consistenza dei gravi indizi di colpevolezza, alla Corte Suprema spetta il compito di verificare, in relazione alla peculiare natura del giudizio di legittimità ed ai limiti che ad esso ineriscono, se il giudice di merito abbia dato adeguatamente conto delle ragioni che l'hanno indotto ad affermare la gravità del quadro indiziario a carico dell'indagato, controllando la congruenza della motivazione riguardante la valutazione degli elementi indizianti rispetto ai canoni della logica e ai principi di diritto che governano l'apprezzamento delle risultanze probatorie» (In motivazione, la S.C., premesso che la richiesta di riesame ha la specifica funzione, come mezzo di impugnazione, sia pure atipico, di sottoporre a controllo la validità dell'ordinanza cautelare con riguardo ai requisiti formali enumerati nell'art. 292 cod. proc. pen. e ai presupposti ai quali è subordinata la legittimità del provvedimento coercitivo, ha posto in evidenza che la motivazione della decisione del tribunale del riesame, dal punto di vista strutturale, deve essere conformata al modello delineato dal citato articolo, ispirato al modulo di cui all'art. 546 cod. proc. pen., con gli adattamenti resi necessari dal particolare contenuto della pronuncia cautelare, non fondata su prove, ma su indizi e tendente all'accertamento non della responsabilità, bensì di una qualificata probabilità di colpevolezza; Sez. U, n. 11 del 22/03/2000, Audino, Rv. 215828). Tale orientamento, dal quale l'odierno Collegio non intende discostarsi, ha trovato conforto anche in pronunce più recenti di questa Corte Suprema che hanno riaffermato il principio secondo cui il ricorso per cassazione per vizio di motivazione del provvedimento del tribunale del riesame in ordine alla consistenza dei gravi indizi di colpevolezza consente al giudice di legittimità, in relazione alla peculiare natura del giudizio ed ai limiti che ad esso ineriscono, la sola verifica delle censure inerenti la adeguatezza delle ragioni addotte dal giudice di merito ai canoni della logica e ai principi di diritto che governano l'apprezzamento delle risultanze probatorie e non il controllo di quelle censure che, pur investendo formalmente la motivazione, si risolvono nella prospettazione di una diversa valutazione di circostanze già esaminate dal giudice di merito (Sez. 2, Sentenza n. 27866 del 17/06/2019 Cc. Rv. 276976 - 01). Sono, pertanto, inammissibili le censure che, pur formalmente investendo la motivazione, si risolvano nella prospettazione di una diversa valutazione delle circostanze esaminate dal giudice di merito, dovendosi in sede di legittimità accertare unicamente se gli elementi di fatto sono corrispondenti alla previsione della norma incriminatrice. 3.2. Nel caso in esame l'ordinanza impugnata risulta, avere adeguatamente analizzato tutti gli elementi indiziari, averli ricondotti ad unità attesa la loro concordanza e, con motivazione assolutamente logica, avere ritenuto sussistenti i gravi indizi di colpevolezza a carico del ricorrente anche in relazione alla sua partecipazione al reato associativo, investita dalle censure sottoposte a questa Corte. Con la doglianza non risulta individuato alcun difetto di congruenza logica della motivazione, le argomentazioni trascritte nel ricorso, quali si assumono svolte nella memoria difensiva depositata davanti al tribunale del riesame, investendo squisitamente il merito e risolvendosi nella prospettazione di una diversa valutazione degli indizi non consentita in questa sede, non risultando affatto individuata alcuna contraddizione con atti di indagini o documenti altrimenti versati nel procedimento. In specie il Tribunale di [OSCURATO:PERSONA], dopo avere riportato alcuni rilevanti dialoghi intercettati, ha preliminarmente richiamato, in sintesi, gli elementi sulla base dei quali doveva ritenersi consolidato un quadro di gravità indiziaria in relazione ai reati fine contestati al Laganà, preoccupandosi anche di ricostruire le modalità operative delle attività illecite di quest'ultimo, compresa la cessione susseguente agli acquisti all'ingrosso dall'associazione capeggiata dal Caracciolo (si vedano le pagine 21 e 22 dell'ordinanza) e soprattutto, con specifico rilievo alla condotta associativa, evidenziando che a seguito della sottoposizione del Caracciolo alla misura cautelare (in altro procedimento), il ricorrente si era visto costretto ad aumentare il prezzo di vendita della sostanza per le difficoltà del proprio principale fornitore (pagina 23); concetto ribadito anche in relazione alle condotte di cui ai capi da 31 a 31 quinquies (maggio 2022), nelle conversazioni richiamate, leggendosi, tra l'altro, le scuse del Caracciolo per non poter al momento fornire all'imputato maggiori quantità di sostanze stupefacenti - fornitura comunque proseguita e non già interrotta - a causa della momentanea restrizione della sua libertà personale. A riprova della permanenza del legame associativo il Tribunale ha rimarcato un nuovo incontro tra i due nell'abitazione del Caracciolo, durante il quale il ricorrente si scusava per essersi rivolto anche ad altri fornitori (pagina 25) e soprattutto i due interlocutori formulavano specifici programmi per quando Caracciolo sarebbe stato libero (pagina 27), stabilendo per il futuro una fornitura abituale di cocaina per circa 100 grammi al giorno e comunque almeno un chilogrammo al mese (pagine 28 e 38). Il Tribunale osservava, quindi, che la costante disponibilità all'acquisto di sostanze stupefacenti di cui il sodalizio illecito faceva traffico, sussistendo la consapevolezza che la stabilità del rapporto instaurato garantiva l'operatività dell'associazione, considerato che ricorrente era il principale rivenditore di stupefacente nella piana di [OSCURATO:PERSONA] e, soprattutto, che i due anche in data 4 dicembre 2021 erano stati registrati mentre programmavano un rapporto di affari a lungo termine mostrando una comune progettualità estesa anche la fase di riscossione dei crediti, che dopo il suo arresto Caracciolo aveva fatto convocare il Laganà mandando un proprio collaboratore a prenderlo, rivelava, alla luce del consolidato insegnamento del giudice di legittimità, la presenza dell'affectio societatis tra l'acquirente e i fornitori, dovendo pertanto respingersi le doglianze della difesa (pagg. 38 e 39). 3.3. Analoghe considerazioni, al di là di quanto osservato circa l’inammissibilità delle specifiche doglianze non sottoposte al giudice del riesame, valgono con riferimento alle presunte contraddizioni intrinseche al ragionamento accusatorio: alla luce dello specifico incontro programmatico con il principale referente associativo, dei toni dello stesso e del ruolo del ricorrente, non assume alcun significato antitetico la circostanza che un partecipe, acquirente sistematico proveniente dalla zona di [OSCURATO:PERSONA], non avesse partecipato alla riunioni locali svoltesi presso l'abitazione del Caracciolo a [OSCURATO:PERSONA] ovvero non avesse contezza precisa dei luoghi ove erano depositate le scorte. 3.4. La motivazione, seppure il Tribunale si dilunga anche in ordine alla sussistenza dell'associazione e al ruolo apicale del Caracciolo, è congrua e non manifestamente illogica e si sottrae, pertanto, al sindacato di legittimità. 4. È generico e manifestamente infondato il terzo motivo di ricorso con cui sì lamenta la violazione di norme processuali in ordine alla ritenuta sussistenza delle esigenze cautelari con specifico riguardo alla omessa considerazione ed al tempo, pari a tre anni, decorso fra la commissione degli ultimi reati contestati e l'applicazione della misura cautelare. 4.1. Costituisce consolidato principio di diritto che qualora sia stata applicata la misura della custodia in carcere per uno dei delitti indicati nell'art.275, comma terzo, cod. proc. pen. e il giudice di merito non ritenga di poter superare la presunzione relativa, su di lui incombe solo l'obbligo di dare atto dell'inesistenza di elementi idonei a vincere tale presunzione, mentre l'obbligo di motivazione è imposto e diventa più oneroso nell'ipotesi in cui l'indagato o la sua difesa abbiano evidenziato elementi idonei a dimostrare l'insussistenza di esigenze cautelari e/o abbiano allegato, o anche solo dedotto l'esistenza ex actis di elementi specifici, in relazione al caso concreto, dai quali risulti che le esigenze cautelari possono essere soddisfatte con altre misure (Sez. U, n. 16 del 05/10/1994, Demitry, Rv. 199387, Sez. 3, n. 1488 del 10/12/2013, dep.15/01/2014, Rv.258017; Sez.3, n.48706 del 25/11/2015, Rv.266029; Sez.3, n.33037 del 15/07/2015, Rv.264190; Sez.6, n.53028 del 06/11/2017, Rv.271576). Nella specie, il Tribunale ha ritenuto sussistente il pericolo attuale e concreto di reiterazione criminosa e adeguata la misura applicata, non ritenendo superate le presunzioni relative di cui all'art. 275, comma 3, cod.proc.pen., in assenza di elementi contrari, ed evidenziando anche specifici elementi confermativi. Difatti, anche in tal caso il ricorrente, lungi dall'individuare delle incongruenze, delle contraddizioni, delle significative carenze motivazionali, pretende una rivalutazione in ordine alle esigenze cautelari, cui all'articolo 274, comma 1, lettera c) cod. proc. pen., senza evidenziare alcuna specifica illogicità nelle argomentazioni su cui si fonda la decisione del tribunale, che non si è affatto sottratto ai propri compiti evidenziando che nel caso in esame non erano emersi elementi in grado di superare la presunzione di adeguatezza relativa della custodia cautelare in carcere, dai quali risultasse la rescissione dei legami con l'organizzazione criminosa o la radicale dissoluzione della stessa, essendo positivamente emerso, nonostante il tempo trascorso, da una parte, che il Caracciolo aveva continuato a capeggiare il consesso associativo perfino quando si trovava agli arresti domiciliari, e che l'attività di monitoraggio del traffico telefonico degli indagati anche nel periodo tra l'ottobre 2022 e l'ottobre 2024, dava racconto della permanente operatività del sodalizio, dall'altra che lo stesso Laganà aveva mostrato un'autonoma capacità di spaccio e scaltrezza nella gestione dei suoi affari, tali da fare ritenere probabile che la sua sottoposizione ad una misura diversa dalla custodia in carcere potesse consentirgli di proseguire l'attività illecita. 4.2. Gli elementi evidenziati sono stati ritenuti anche idonei a neutralizzare il tempo decorso dalla commissione dei fatti, risalendo l'ultimo degli episodi di cessione contestato accertato il 30 maggio 2022 (mentre per l'associazione la contestazione è dal settembre 2021 in permanenza). Appare opportuno effettuare alcune considerazioni in ordine al cd "tempo silente", ossia il decorso di un apprezzabile lasso temporale tra l'emissione della misura ed i fatti contestati. In ordine a tale valutazione coesistono due diversi orientamenti, entrambi riferiti al momento di applicazione della misura cautelare. Secondo un primo orientamento, il cd "tempo silente" ove non accompagnato da altri elementi fattuali, è inidoneo a superare la presunzione relativa di sussistenza delle esigenze cautelari e di adeguatezza della custodia cautelare in carcere, di cui all'art. 275, comma 3, cod.proc.pen. Si afferma, infatti, che detta presunzione è prevalente, in quanto speciale, rispetto alla norma generale stabilita dall'art. 274 cod. proc. pen.; ne consegue che se il titolo cautelare riguarda i reati previsti dall'art. 275, comma 3, cod. proc. pen. la presunzione di legge fa ritenere sussistente, salvo prova contraria, non desumibile dalla sola circostanza relativa al mero decorso del tempo, i caratteri di attualità e concretezza del pericolo (Sez.4, n 29237 del 11/06/2025, Rv.288309 - 01; Sez.2, n. 24553 del 22/03/2024, Rv.286698 - 01; Sez.2 n. 6592 del 25/01/2022, dep.23/02/2022, Rv. 282766 - 02; Sez.1, n. 21900 del 07/05/2021, Rv. 282004 - 01; Sez.5, n. 91 del 01/12/2020,dep.04/01/2021, Rv.280248 - 01). Secondo altro orientamento, pur se per i reati di cui all'art. 275, comma 3, cod. proc. pen. è prevista una presunzione relativa di sussistenza delle esigenze cautelari, il tempo trascorso dai fatti contestati, alla luce della riforma di cui alla legge 16 aprile 2015, n. 47, e di una esegesi costituzionalmente orientata della stessa presunzione, deve essere espressamente considerato dal giudice, ove si tratti di un rilevante arco temporale privo di ulteriori condotte dell'indagato sintomatiche di perdurante pericolosità, potendo lo stesso rientrare tra gli "elementi dai quali risulti che non sussistono esigenze cautelari", cui si riferisce lo stesso art. 275, comma 3, cod. proc. pen. (Sez.6, n. 2112 del 22/12/2023, dep.17/01/2024, Rv. 285895 - 01; Sez.6, n. 31587 del 30/05/2023,Rv.285272 - 01; Sez.3, n. 6284 del 16/01/2019,Rv.274861 - 01). Quanto alla nozione di rilevante arco temporale, la necessità di valutare il cd tempo silente è stata considerata con riferimento ad una misura cautelare applicata a distanza di cinque anni rispetto alla data di commissione del reato a contestazione chiusa (Cfr. Sez.6, n. 11735 del 25/01/2024, dep.20/03/2024, Rv.286202 - 02; Sez.3, n. 6284 del 16/01/2019, Rv.274861 - 01, cit. ), dunque in ogni caso un intervallo ampiamente inferiore a quello individuato dal ricorrente, peraltro solo con riferimento ai reati fine. Inoltre, si è, condivisibilmente affermato che, in tema di misure cautelari riguardanti il reato di associazione ex art. 74 d.P.R. 9 ottobre 1990, n. 309, la prognosi di pericolosità non si rapporta solo all'operatività della stessa, né alla data ultima dei reati fine, ma ha ad oggetto la possibile commissione di delitti che siano espressione della medesima professionalità e del medesimo grado di inserimento in circuiti criminali che caratterizzano l'associazione di appartenenza (Sez.4, n. 3966 del 12/01/2021, Rv.280243 - 01). In definitiva, i Giudici cautelari hanno assolto in maniera adeguata all'obbligo motivazionale, valutando tutti gli elementi rilevanti ai fini del giudizio sull'attualità delle esigenze cautelari e sull'adeguatezza della misura prescelta. 5. Alla declaratoria di inammissibilità del ricorso consegue, ex art. 616 cod. proc. pen., non potendosi escludere che essa sia ascrivibile a colpa del ricorrente (C. Cost. sent. 7-13 giugno 2000, n. 186), l'onere delle spese del procedimento nonché del versamento di una somma in favore della Cassa delle ammende, che si fissa equitativamente, in ragione dei motivi dedotti, nella misura di euro 3.000,00. Per i susseguenti adempimenti, si dispone la comunicazione di copia del presente procedimento all'istituto penitenziario ove si trova detenuto il ricorrente. P.Q.M Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della cassa delle ammende. manda alla cancelleria per gli adempimenti di cui all'art. 94, comma 1-ter, disp. att. cod. proc. pen. Così deciso il 10 dicembre 2025. Il Consigliere estensore Il Presidente [OSCURATO:PERSONA]
Sentenza Cassazione n. 01886/2026 — Fons Iuris — Fons Iuris