CassazionesentenzaSezione 1Decisione del 7 ottobre 2021
Cassazione n. 43733/2021
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] D'APPELLO DI BARInel procedimento a carico di: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso l'ordinanza del [OSCURATO:DATA_NASCITA] della CORTE APPELLO di BARIudita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; lette/sentite le conclusioni del PG . F-Z.QC Lscs& te QM LtiLW-L -t; IL6L-44-A--.0 ítk,f, 1414/-0 Ct2L( "t. LI Uir9 tert...._ „LoLccdi,,e,u_ghtueLev,,,ce_ [OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA] 1. Con ordinanza 12 febbraio 2021, la Corte di appello di Bari, in funzione di giudice dell'esecuzione, accoglieva parzialmente la richiesta formulata nell'interesse di [OSCURATO:PERSONA], tendente a ottenere l'applicazione della disciplina della continuazione tra i reati di cui alle indicate sentenze, rigettandola nel resto. 2. Avverso detta ordinanza ha proposto ricorso per cassazione il Procuratore generale della Repubblica di Bari, denunciando inosservanza ed erronea applicazione della legge penale e sostenendo che il giudice dell'esecuzione competente a decidere sull'istanza della condannata era il Tribunale di Bari, atteso che l'ultima sentenza divenuta irrevocabile era quella emessa dal citato Tribunale in data 26.3.2019, irrevocabile dal 10.9.2019 (cioè in data anteriore alla proposizione della domanda difensiva), come da allegato certificato relativo allo stato di esecuzione della citata pronuncia. 3. Con requisitoria scritta il Procuratore generale di questa Corte, d.ssa [OSCURATO:PERSONA], ha concluso chiedendo l'annullamento dell'ordinanza impugnata con trasmissione degli atti al Tribunale di Bari. 4. Il ricorso è fondato e merita accoglimento. Premesso che, alla luce della giurisprudenza di questa Corte, la competenza del giudice dell'esecuzione ha carattere funzionale, assoluto e inderogabile, e la stessa può essere rilevata in ogni stato e grado del giudizio (cfr., tra le tante: Cass. Sez. 1, n. 8849 del 15/02/2006, Rv. 233583; Cass. Sez. 1, n. 24738 del 11/06/2008, Rv. 240812; Cass. Sez. 1 n. 31946 del 04/07/2008, Rv. 240775), osserva il Collegio che è principio consolidato quello secondo cui, nel procedimento di esecuzione, in caso di pluralità di provvedimenti eseguibili nei confronti dello stesso soggetto, la competenza appartiene al giudice che ha pronunciato la condanna divenuta irrevocabile per ultima. L'art. 665 cod. proc. pen., comma 4, introduce, infatti, un criterio di determinazione della competenza funzionale del giudice dell'esecuzione ancorato a un parametro di tipo oggettivo, quale quello cronologico, e non effettua alcuna distinzione tra il caso in cui la questione Sollevata riguardi un solo titolo esecutivo o la totalità di essi. (Sez. 1, n. 33923 del 07/07/2015 - dep. 03/08/2015 - conti. comp. in proc. pen. Musumeci, Rv. 264679; Sez. 1, n. 52201 del 29/10/2014 - dep. 16/12/2014 - conti, comp. in proc. Armanio, Rv. 261459; Sez. 1, n. 15856 del 11/02/2014 - dep. 09/04/2014 - P.M. in proc. Jadid, Rv. 259600; Sez. 1, n. 23208 del 12/05/2004 - deo. 17/05/2004 - confL, comp. in proc. Salah, Rv. 228253).L'esigenza sottesa, in tal modo tutelata, è quella della necessaria unitarietà della funzione di esecuzione, garantita da un sistema che, in caso di soggetto attinto da più titoli, concentri in capo a un unico giudice l'esercizio delle attribuzioni in materia. 5. In applicazione del superiore principio di diritto, poiché la sentenza divenuta irrevocabile per ultimo è quella emessa dal Tribunale di Bari in data 26.3.2019, irrevocabile dal 10.9.2019 (come risulta dallo stato di esecuzione allegato al ricorso, a nulla rilevando, alla stregua di quanto affermato da questa stessa sezione della Corte di cassazione con la sentenza n. 16127 dell'[OSCURATO:DATA_NASCITA], Rv. 281065, che la pronuncia di che trattasi non risulta annotata nel certificato del casellario giudiziale), la competenza a decidere sull'istanza formulata in executivis dalla condannata è del citato Tribunale. L'ordinanza impugnata, va, quindi, annullata senza rinvio e gli atti trasmessi al suddetto Tribunale per l'ulteriore corso. P.Q.M. Annulla senza rinvio l'ordinanza impugnata e dispone trasmettersi gli atti al Tribunale di Bari per l'ulteriore corso. Così deciso, il 7 ottobre 2021 Il Consigliere estensore