Torna alla ricerca
CassazionesentenzaSezione 1

Cassazione n. 12704/2022

Testo disponibile della fonte

Testo disponibile della fonte

a seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 24/02/2020 della CORTE ASSISE APPELLO di CATANIAvisti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; udito il Pubblico Ministero, in persona del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore [OSCURATO:PERSONA], che ha concluso chiedendo del ricorso. udito il difensore: E' presente l'avvocato [OSCURATO:PERSONA] del foro di CATANIA i in difesa di [OSCURATO:PERSONA] che conclude chiedendo l'accoglimento dei motivi di ricorso. [OSCURATO:PERSONA]

1. Con sentenza del 31 gennaio 2019, la Corte di Assise di Catania dichiarò [OSCURATO:PERSONA] colpevole, in concorso con [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] (deceduti) e, altresì, con [OSCURATO:PERSONA] (giudicato separatamente), del delitto di omicidio volontario ai danni di [OSCURATO:PERSONA], aggravato per avere commesso quel reato con premeditazione, per motivi abietti e avvalendosi delle condizioni di assoggettamento e omertà derivanti dall'affiliazione all'associazione mafiosa Sciuto - Tigna e al fine di agevolarne l'attività, nonché del delitto di porto e detenzione di una pistola calibro 7,65,e lo condannò alla pena principalé dell'ergastolo con isolamento diurno per mesi quattro, e alle pene accessorie dell'interdizione perpetua dai pubblici uffici, legale per la durata della pena e alla decadenza dall'esercizio della potestà genitoriale.

2. Avverso tale sentenza propose appello il difensore dell'imputato chiedendo: in via preliminare, di procedere alla rinnovazione dell'istruttoria dibattimentale per sentire il testimone [OSCURATO:PERSONA]; in via principale, l'assoluzione del proprio assistito dai reati allo stesso ascritti; in via subordinata, l'esclusione delle aggravanti della premeditazione e dei motivi abietti, nonché di quella prevista dall'art. 7 della legge n. 203 del 1991; in via ulteriormente gradata, l'applicazione nel minimo dell'aumento di pena per la continuazione e l'esclusione dell'isolamento diurno.

3. Con sentenza del 24 febbraio 2020, la Corte di Assise di appello di Catania, in parziale riforma della sentenza di primo grado, escluse l'isolamento diurno, confermando nel resto la decisione appellata.

4. Il quadro probatorio a carico dell'imputato è costituito, alla stregua delle due conformi pronunce di merito, dalle dichiarazioni accusatorie rese da D'[OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA], nonché dal contenuto delle intercettazioni ambientali eseguite presso la tomba del Fichera e durante i colloqui in carcere tra il detenuto [OSCURATO:PERSONA] (zio di [OSCURATO:PERSONA]) e i parenti di costui.

5. Ricorre per cassazione il difensore di fiducia dell'Orestano, avvocato [OSCURATO:PERSONA], formulando due distinti motivi di impugnazione.

5.1. Con il primo motivo, il ricorrente deduce "violazione dell'art. 606, comma 1, lettere b) ed e), cod. proc. pen..

Insussistenza di gravi indizi di colpevolezza ex artt. 192, commi 1,2, 3, e 273, commi 1 e 1 -bis, cod. proc. pen., nonché carenza di motivazione ai sensi dell'art. 125, comma 3, cod. proc. pen., desumibile dal testo medesimo della decisione".

Preliminarmente il ricorrente fa rilevare che la Corte di cassazione - investita del ricorso avverso la decisione del Tribunale di Catania - che aveva rigettato la richiesta di riesame proposta nell'interesse dell'Orestano avverso l'ordinanza applicativa della misura cautelare emessa dal Giudice per le indagini preliminari - aveva annullato il provvedimento di quei giudici, i quali, in sede di rinvio, avevano, poi, annullato la misura cautelare; e sostiene che nel processo in esame, dopo l'annullamento da parte della Corte di cassazione, il quadro indiziario sarebbe rimasto immutato.

Né, ad avviso del ricorrente, potrebbe discendere dalla vicenda processuale relativa a [OSCURATO:PERSONA], condannato all'ergastolo quale mandante dell'omicidio del Fichera, alcun pregiudizio a carico dell'Orestano.

Ciò posto, assume che tutti i collaboratori esaminati nel processo hanno riferito fatti appresi de relato, che non costituirebbero indizi gravi precisi e concordanti a carico dell'imputato e che non sarebbero riscontrati neppure dalla "frammentaria valutazione delle prove acquisite anche grazie al servizio di intercettazione ambientale presso il cimitero di Catania".

Perciò, secondo la tesi difensiva, avrebbero errato i giudici della Corte di Assise di appello di Catania a ritenere attendibili i suddetti collaboratori e in grado di riscontrarsi reciprocamente; e avrebbero reso una sentenza priva di adeguata motivazione in ordine a tale questione: detti giudici, infatti, si sarebbero limitati "a riportare le dichiarazioni dei collaboratori senza, tuttavia, fornire una spiegazione del motivo per il quale le stesse [...] rappresentano un incrocio narrativo con le dichiarazioni del D'Aquino tale da determinare, unitamente ai riscontri forniti dalle intercettazioni ambientali eseguite nel corso delle indagini [...] il raggiungimento della prova certa e al di là di ogni ragionevole dubbio a carico del chiamato".

E la motivazione resa sul punto dalla Corte di Assise di appello di Catania, sempre ad avviso del ricorrente, oltre a essere erronea, sarebbe "in palese contrasto con le risultanze processuali".

Il ricorrente prende, poi, in esame parte delle dichiarazioni rese da [OSCURATO:PERSONA] e da [OSCURATO:PERSONA] al fine di sostenere che queste non hanno fornito alcun riscontro individualizzante a quelle di D'[OSCURATO:PERSONA] in ordine alla partecipazione dell'Orestano all'omicidio del Fichera; ed evidenzia che nelle sue dichiarazioni [OSCURATO:PERSONA], presente all'omicidio - dal quale il D'Aquino aveva riferito di avere appreso che tra gli esecutori dello stesso v'era l'Orestano ha sempre negato di avere riconosciuto gli assassini, in quanto costoro indossavano un casco p-erunut=o.

La difesa sostiene poi che sarebbe "del tutto inverosimile che un omicidio eccellente come quello in danno di [OSCURATO:PERSONA] possa essere stato commesso a volto scoperto", circostanza questa che avrebbe dovuto indurre i giudici della Corte territoriale a maggior prudenza nel valutare la deposizione del D'Aquino, che era tra le atre cose animato da motivi di astio nei confronti dell'Orestano.

E ancora, ad avviso del ricorrente, la sentenza impugnata non avrebbe considerato che le intercettazioni ambientali e le video riprese effettuate al cimitero di Catania avrebbero fornito elementi a favore, e non contro, l'imputato: e ciò in quanto nessuno dei familiari della vittima avrebbe mai parlato dell'Orestano, mentre gli stessi avrebbero attribuito l'omicidio del loro congiunto a persone diverse (Sciuto e Spalletta).

Ma anche gli altri collaboratori esaminati - [OSCURATO:PERSONA] per avere appreso la notizia dal D'Aquino, [OSCURATO:PERSONA] perché assolutamente inattendibile, il Nicotra per avere appreso le notizie riferite da persona frattanto deceduta sempre secondo la tesi difensiva, non potrebbero essere utilizzati come fonti di prova, in ossequio a quanto previsto dall'art. 192, comma 3, cod. proc. pen.

Dopo di ciò, il ricorrente prende in esame i principi stabiliti dalla norma da ultimo indicata, così come sono stati enunciati dalla giurisprudenza di legittimità nelle numerose sentenze emesse sul tema; e sostiene che, in base a tali principi, i giudici della Corte di Assise di appello di Catania non avrebbero potuto confermare la sentenza di condanna, della quale chiede l'annullamento.

5.2. Con il secondo motivo, il ricorrente deduce "violazione dell'art. 606, comma 1, lettere b), e) e d), cod. proc. pen., in relazione all'art. 603, comma 1, cod. proc. pen..

Mancata assunzione di una prova decisiva ed assenza di motivazione sul punto".

Il ricorrente assume che i giudici della Corte di assise di appello di Catania avrebbero "omesso di motivare in ordine al rigetto della richiesta, formulata nei motivi di appello e reiterata in udienza, di rinnovazione parziale dell'istruttoria dibattimentale per assumere la deposizione del teste Marletta"; e sostiene che l'audizione di quel testimone rivestirebbe "un'importanza decisiva atteso che la presenza presso il panificio in orario vicino al delitto appare del tutto incompatibile con la partecipazione all'omicidio e le altre risultanze processuali e, in particolare, con il contenuto delle intercettazioni che hanno come interlocutrice [OSCURATO:PERSONA] parente della vittima"; quest'ultima, infatti, aveva affermato - parlando al telefono con altra persona - che gli assassini si sarebbero nascosti all'interno di un'abitazione. [OSCURATO:PERSONA]

1. Il primo motivo di impugnazione - con cui la difesa dell'imputato sostiene che nel caso concreto non sussisterebbero i "gravi indizi di colpevolezza" e denuncia "carenza di motivazione" della sentenza impugnata - è inammissibile per le ragioni di seguito illustrate.

Intanto, va rilevato che del tutto generica è la censura circa la non modificazione del quadro indiziario a carico dell'Orestano dopo la decisione assunta dal Tribunale di Catania, con la quale - nel giudizio di rinvio disposto dalla Corte di cassazione, che aveva cassato la precedente pronuncia di rigetto dell'originaria richiesta di riesame - aveva annullato nei confronti del ricorrente l'ordinanza applicativa della misura della custodia in carcere.

E; in vero, come risulta dalla sentenza di questa Corte, allegata al ricorso, l'annullamento dell'ordinanza del Tribunale di Catania resa nel procedimento di riesame dell'ordinanza cautelare era stato disposto in ragione del ravvisato difetto di motivazione della stessa; non è stata, invece, prodotta l'ordinanza emessa dal Tribunale di Catania in sede di rinvio dalla Corte di cassazione, con la quale il provvedimento cautelare era stato annullato.

Conseguentemente le doglianze difensive - come evidenziato - non sono caratterizzate da quella necessaria specificità, che è un requisito che esprime un'esigenza di portata generale e che implica, a carico della parte, l'onere di indicare, in modo chiaro e preciso, gli elementi che sono alla base delle censure medesime, al fine di consentire al giudice dell'impugnazione di individuare i rilievi mossi e di esercitare il proprio sindacato.

2. Va, quindi, osservato che, secondo la consolidata giurisprudenza di questa Corte, in conformità al disposto dell'articolo 606, comma 1, lettera e), cod. proc. pen., il difetto di motivazione valutabile in cassazione può consistere solo in una mancanza (o in una manifesta illogicità della motivazione stessa), ma esclusivamente se il vizio risulta dal testo del provvedimento impugnato; il che significa che deve mancare del tutto la presa in considerazione del punto sottoposto all'analisi del giudice e che non può costituire vizio che comporti controllo di legittimità la mera prospettazione di una diversa e, per il ricorrente più adeguata, valutazione delle risultanze processuali.

Esula, infatti, dai poteri della corte di legittimità quello di una rilettura degli elementi di fatto posti a fondamento della decisione, la cui valutazione è, in via esclusiva, riservata al giudice di merito, potendo e dovendo, invece, la Corte accertare se quest'ultimo abbia dato adeguatamente conto, attraverso l'iter argomentativo seguito, delle ragioni che l'hanno indotto ad emettere il provvedimento.

Ciò posto, il Collegio osserva che i giudici della Corte di Assise di appello di Catania hanno passato in accurata rassegna la giurisprudenza di legittimità in ordine alle chiamate di correo e in reità, anche de relato, e ai così detti riscontri (da pagina 7 a pagina 18 della sentenza impugnata), giungendo alla logica conclusione che, in base ai principi affermati dalla Corte di cassazione, la chiamata del D'Aquino era attendibile e riscontrata sia dalle dichiarazioni dei collaboranti Musumeci, Querulo e Nicotra, i quali hanno indicato l'odierno imputato come esecutore materiale dell'omicidio, sia dal contenuto delle intercettazioni e delle videoriprese effettuate al cimitero di Catania.

Detti giudici hanno riportato, poi, le dichiarazioni di tutti i collaboratori presi in esame nel corso del giudizio, rispondendo a tutte le censura. difensive dell'appellante (cfr. sentenza da pag. 19 a pag. 45).

In particolare, nella sentenza impugnata è stato chiarito che le dichiarazione, dei suddetti collaboranti, Musumeci, Querulo e Nicotra, sono del tutto autonome tra loro e rispetto alle dichiarazioni rese dal D'Aquino; ed è stato evidenziato che la coerenza del narrato dei collaboratori emerge anche in relazione alla causale del delitto, ricollegato al mancato versamento da parte della vittima dei guadagni percepiti dal traffico degli stupefacenti nella cassa comune dei consociati del clan Sciuto.

Inoltre, i giudici della Corte di Assise di appello di Catania hanno ulteriormente posto in rilievo che il D'Aquino è stato ritenuto attendibile anche nella sentenza della Corte di Assise di appello n. 2441/09 R.G.N.R. (acquisita nel presente procedimento all'udienza dell'Il novembre 2019 e divenuta irrevocabile), resa nell'ambito del procedimento penale a carico di [OSCURATO:PERSONA], mandante dell'omicidio del Fichera; e hanno evidenziato che l'attendibilità del collaborante era confermata anche dalla circostanza che questi aveva ammesso di avere preso parte all'omicidio di [OSCURATO:PERSONA], effettuato per vendicare la morte del suddetto Fichera, aggiungendo, al riguardo, che la confessione dell'omicidio dello Spalletta, essendo i due episodi criminosi intimamente connessi, conferiva maggiore solidità al racconto del D'Aquino, non solo sotto il profilo soggettivo, ma anche sul lato della coerenza logica.

Ancora, detti giudici - dopo avere riportato i passi della sentenza di primo grado nella quale si trattava delle intercettazioni ambientali e delle videoriprese - hanno dimostrato con argomenti logici, che non è il caso di riportare in questa sede per intero, che queste assumono chiara valenza di riscontro alle dichiarazioni dei collaboranti, "posto che l'ascolto delle conversazioni ambientali faceva emergere come i familiari e gli amici del defunto Fichera attribuissero con certezza la responsabilità per l'omicidio ai suoi sodali, in quanto lo stesso non aveva versato parte dei suoi cospicui guadagni nelle casse del gruppo, non aveva sostenuto i detenuti e le loro famiglie ed aveva rifiutato di coinvolgere gli altri sodali nei suoi floridi proventi".

Sempre nella sentenza impugnata, poi, è stato chiarito che i motivi di astio del D'Aquino nei confronti dell'Orestano sono stati puntualmente dichiarati dal collaborante, il quale ha riferito che il suo gruppo aveva cercato l'odierno imputato per vendicare l'omicidio del Fichera, anche meditando di inscenare una finta rapina nel suo negozio; circostanza questa che - per i giudici del merito - "non equivale a ravvisare concrete ragioni di rancore di natura personale ma, anzi, attesta che il D'Aquino ha riferito (si ribadisce spontaneamente) anche circostanze che avrebbero potuto far dubitare della su attendibilità (il fatto cioè che avesse meditato di uccidere l'Orestano) ma che all'evidenza proprio perché veritiere non sono state taciute".

Ma i giudici del secondo grado hanno anche superato con argomenti del tutto logici l'accusa di inaffidabilità delle dichiarazioni rese dal D'Aquino mossa dal difensore dell'imputato sul rilievo che la sua fonte primaria di conoscenza dei fatti, [OSCURATO:PERSONA], aveva negato di avere mai visto gli autori dell'omicidio del Fichera; hanno infatti chiarito che "la circostanza che il Porto - che riscontra dunque il narrato del D'Aquino per tutta la parte relativa all'avere esso Porto assistito all'omicidio - abbia negato di avere riconosciuto i killer non appare affatto anomala e non priva in alcun modo di attendibilità il narrato del D'Aquino circa le rivelazioni fattegli, invece, sul punto dallo stesso Porto": e ciò sia in quanto l'atteggiamento reticente del Porto era dovuto alla paura di ritorsioni nei suoi confronti ove avesse fatto i nomi degli assassini del Fichera, sia perché la suddetta persona non è un collaboratore di Giustizia per cui la sua reticenza nel riferire i nominativi dei Killer appare assolutamente prevedibile. • Nella sentenza impugnata sono state, inoltre, affrontate le censure difensive secondo cui non sarebbe plausibile che gli assassini abbiano agito a viso scoperto, giacché è stato evidenziato che il Porto aveva dichiarato nella sua deposizione che "forse" indossavano il casco, ma che non ne era sicuro, ed è stato precisato che la circostanza che gli esecutori dell'omicidio abbiano agito a viso scoperto "ben si concilia con la radicata convinzione di impunità che anima i soggetti inseriti in contesti mafiosi e che fa leva sulla diffusa omertà che caratterizza il contesto sociale in cui gli stessi vivono e agiscono".

Infine, nell'ultima parte della decisione impugnata, i giudici della Corte di Assise di appello di Catania hanno dimostrato l'attendibilità del collaboratore di giustizia [OSCURATO:PERSONA] e hanno, altresì, evidenziato le ragioni per cui le dichiarazioni di [OSCURATO:PERSONA] offrono un riscontro individualizzante alla chiamata in reità del D'Aquino, nonché quelle per cui appare privo dei riflessi negativi, che la difesa vorrebbe attribuire al collaborante [OSCURATO:PERSONA], la circostanza che lo stesso abbia riferito del coinvolgimento nell'omicidio del Fichera soltanto dello Spalletta e non anche dell'Orestano.

Concludendo l'esame del presente motivo di ricorso, il Collegio osserva che ìgiudici della Corte di Assise d'‘ appello di Catania hanno chiarito, con dovizia di argomenti, le ragioni che giustificano la condanna dell'Orestano; non si è ritenuto, peraltro - per ovvi motivi - di riportare integralmente in questa sede proprio tutti gli argomenti da loro utilizzati, anche se si è proceduto a un significativo riassunto degli stessi; mentre sembra sufficiente al Collegio sottolineare che i suddetti giudici si sono puntualmente attenuti a un coerente, ordinato e conseguente modo di disporre i fatti, le idee e le nozioni necessari a giustificare la loro decisione, e che le censure difensive, già formulate nel giudizio di secondo grado e oggi riproposte nel ricorso unitamente a una critica delle determinazioni adottate nella decisione impugnata, non sono idonee a dimostrare l'illogicità della sentenza della Corte di Assise di appello di Catania, la cui motivazione regge pertanto alle doglianze difensive volte appunto alla mera prospettazione di una diversa e, per il ricorrente, più adeguata valutazione delle risultanze processuali.

3. Anche il secondo motivo di impugnazione, con il quale il ricorrente si duole della mancata assunzione di una prova decisiva e della mancanza di motivazione sul punto, è inammissibile.

E. in vero, secondo la consolidata giurisprudenza della Corte di cassazione, "la rinnovazione dell'istruttoria nel giudizio di appello, attesa la presunzione di completezza dell'istruttoria espletata in primo grado, è un istituto di carattere eccezionale al quale può farsi ricorso esclusivamente allorché il giudice ritenga, nella sua discrezionalità, di non poter decidere allo stato degli atti" (Sez.

U, Sentenza n. 12602 del 17 dicembre 2015, depositata il 25 marzo 2016, Rv. 266820; conformi: N. 9531 del 1999 Rv. 215128 - 01, N. 8106 del 2000 Rv. 216532 - 01, N. 3458 del 2006 Rv. 233391 - 01, N. 41808 del 2013 Rv. 256968 - 01).

Ebbene, a questa giurisprudenza si sono uniformati i giudici della Corte di Assise di appello di Catania, i quali, alle pagine 45 e 46 della sentenza impugnata, hanno dato puntuale risposta alle censure difensive (reiterate in questa sede) affermando che: - l' audizione del testimone Marletta era del tutto irrilevante, in quanto l'orario in cui era stato commesso l'omicidio (poco prima delle ore 20,10: il teste Porto aveva riferito "intorno alle 8" e il personale della [OSCURATO:PERSONA] era già giunto sui luoghi alle ore 20,10) era compatibile con l'acquisto del pane in orario immediatamente successivo a quello del reato (20,15 - 20,30), anche al solo scopo di creare un alibi per l'Orestano, tenuto conto che la zona in cui è avvenuto l'omicidio e quella in cui si trova il panificio del Marletta sono vicine (la distanza tra le due vie era di soli 0,67 Km., spazio questo percorribile in appena un minuto); - all'apodittica ricostruzione del delitto operata dai familiari della vittima, secondo cui gli assassini si sarebbero nascosti nelle vicinanze del luogo del delitto, non poteva attribuirsi alcun rilievo concreto, non essendo mai stata prospettata da nessuno dei numerosi soggetti escussi nel corso delle indagini e non essendo mai emersa dalle approfondite investigazioni svolte dagli inquirenti.

E da tale motivazione, priva di difetti logici, deriva la manifesta infondatezza della doglianza in esame.

4. Ai sensi dell'articolo 616 cod. proc. pen., con il provvedimento che dichiara inammissibile il ricorso, l'imputato che lo ha proposto deve essere condannato al pagamento delle spese processuali, nonché - non escludendosi profili di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità (cfr.

Corte Cost. n. 186 del 2000) - anche al pagamento in favore della Cassa delle ammende della somma di tremila euro, così equitativamente fissata in ragione dei motivi dedotti.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di eur

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 24/02/2020 della CORTE ASSISE APPELLO di CATANIAvisti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; udito il Pubblico Ministero, in persona del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore [OSCURATO:PERSONA], che ha concluso chiedendo del ricorso. udito il difensore: E' presente l'avvocato [OSCURATO:PERSONA] del foro di CATANIA i in difesa di [OSCURATO:PERSONA] che conclude chiedendo l'accoglimento dei motivi di ricorso. [OSCURATO:PERSONA] 1. Con sentenza del 31 gennaio 2019, la Corte di Assise di Catania dichiarò [OSCURATO:PERSONA] colpevole, in concorso con [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] (deceduti) e, altresì, con [OSCURATO:PERSONA] (giudicato separatamente), del delitto di omicidio volontario ai danni di [OSCURATO:PERSONA], aggravato per avere commesso quel reato con premeditazione, per motivi abietti e avvalendosi delle condizioni di assoggettamento e omertà derivanti dall'affiliazione all'associazione mafiosa Sciuto - Tigna e al fine di agevolarne l'attività, nonché del delitto di porto e detenzione di una pistola calibro 7,65,e lo condannò alla pena principalé dell'ergastolo con isolamento diurno per mesi quattro, e alle pene accessorie dell'interdizione perpetua dai pubblici uffici, legale per la durata della pena e alla decadenza dall'esercizio della potestà genitoriale. 2. Avverso tale sentenza propose appello il difensore dell'imputato chiedendo: in via preliminare, di procedere alla rinnovazione dell'istruttoria dibattimentale per sentire il testimone [OSCURATO:PERSONA]; in via principale, l'assoluzione del proprio assistito dai reati allo stesso ascritti; in via subordinata, l'esclusione delle aggravanti della premeditazione e dei motivi abietti, nonché di quella prevista dall'art. 7 della legge n. 203 del 1991; in via ulteriormente gradata, l'applicazione nel minimo dell'aumento di pena per la continuazione e l'esclusione dell'isolamento diurno. 3. Con sentenza del 24 febbraio 2020, la Corte di Assise di appello di Catania, in parziale riforma della sentenza di primo grado, escluse l'isolamento diurno, confermando nel resto la decisione appellata. 4. Il quadro probatorio a carico dell'imputato è costituito, alla stregua delle due conformi pronunce di merito, dalle dichiarazioni accusatorie rese da D'[OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA], nonché dal contenuto delle intercettazioni ambientali eseguite presso la tomba del Fichera e durante i colloqui in carcere tra il detenuto [OSCURATO:PERSONA] (zio di [OSCURATO:PERSONA]) e i parenti di costui. 5. Ricorre per cassazione il difensore di fiducia dell'Orestano, avvocato [OSCURATO:PERSONA], formulando due distinti motivi di impugnazione. 5.1. Con il primo motivo, il ricorrente deduce "violazione dell'art. 606, comma 1, lettere b) ed e), cod. proc. pen.. Insussistenza di gravi indizi di colpevolezza ex artt. 192, commi 1,2, 3, e 273, commi 1 e 1 -bis, cod. proc. pen., nonché carenza di motivazione ai sensi dell'art. 125, comma 3, cod. proc. pen., desumibile dal testo medesimo della decisione". Preliminarmente il ricorrente fa rilevare che la Corte di cassazione - investita del ricorso avverso la decisione del Tribunale di Catania - che aveva rigettato la richiesta di riesame proposta nell'interesse dell'Orestano avverso l'ordinanza applicativa della misura cautelare emessa dal Giudice per le indagini preliminari - aveva annullato il provvedimento di quei giudici, i quali, in sede di rinvio, avevano, poi, annullato la misura cautelare; e sostiene che nel processo in esame, dopo l'annullamento da parte della Corte di cassazione, il quadro indiziario sarebbe rimasto immutato. Né, ad avviso del ricorrente, potrebbe discendere dalla vicenda processuale relativa a [OSCURATO:PERSONA], condannato all'ergastolo quale mandante dell'omicidio del Fichera, alcun pregiudizio a carico dell'Orestano. Ciò posto, assume che tutti i collaboratori esaminati nel processo hanno riferito fatti appresi de relato, che non costituirebbero indizi gravi precisi e concordanti a carico dell'imputato e che non sarebbero riscontrati neppure dalla "frammentaria valutazione delle prove acquisite anche grazie al servizio di intercettazione ambientale presso il cimitero di Catania". Perciò, secondo la tesi difensiva, avrebbero errato i giudici della Corte di Assise di appello di Catania a ritenere attendibili i suddetti collaboratori e in grado di riscontrarsi reciprocamente; e avrebbero reso una sentenza priva di adeguata motivazione in ordine a tale questione: detti giudici, infatti, si sarebbero limitati "a riportare le dichiarazioni dei collaboratori senza, tuttavia, fornire una spiegazione del motivo per il quale le stesse [...] rappresentano un incrocio narrativo con le dichiarazioni del D'Aquino tale da determinare, unitamente ai riscontri forniti dalle intercettazioni ambientali eseguite nel corso delle indagini [...] il raggiungimento della prova certa e al di là di ogni ragionevole dubbio a carico del chiamato". E la motivazione resa sul punto dalla Corte di Assise di appello di Catania, sempre ad avviso del ricorrente, oltre a essere erronea, sarebbe "in palese contrasto con le risultanze processuali". Il ricorrente prende, poi, in esame parte delle dichiarazioni rese da [OSCURATO:PERSONA] e da [OSCURATO:PERSONA] al fine di sostenere che queste non hanno fornito alcun riscontro individualizzante a quelle di D'[OSCURATO:PERSONA] in ordine alla partecipazione dell'Orestano all'omicidio del Fichera; ed evidenzia che nelle sue dichiarazioni [OSCURATO:PERSONA], presente all'omicidio - dal quale il D'Aquino aveva riferito di avere appreso che tra gli esecutori dello stesso v'era l'Orestano ha sempre negato di avere riconosciuto gli assassini, in quanto costoro indossavano un casco p-erunut=o. La difesa sostiene poi che sarebbe "del tutto inverosimile che un omicidio eccellente come quello in danno di [OSCURATO:PERSONA] possa essere stato commesso a volto scoperto", circostanza questa che avrebbe dovuto indurre i giudici della Corte territoriale a maggior prudenza nel valutare la deposizione del D'Aquino, che era tra le atre cose animato da motivi di astio nei confronti dell'Orestano. E ancora, ad avviso del ricorrente, la sentenza impugnata non avrebbe considerato che le intercettazioni ambientali e le video riprese effettuate al cimitero di Catania avrebbero fornito elementi a favore, e non contro, l'imputato: e ciò in quanto nessuno dei familiari della vittima avrebbe mai parlato dell'Orestano, mentre gli stessi avrebbero attribuito l'omicidio del loro congiunto a persone diverse (Sciuto e Spalletta). Ma anche gli altri collaboratori esaminati - [OSCURATO:PERSONA] per avere appreso la notizia dal D'Aquino, [OSCURATO:PERSONA] perché assolutamente inattendibile, il Nicotra per avere appreso le notizie riferite da persona frattanto deceduta sempre secondo la tesi difensiva, non potrebbero essere utilizzati come fonti di prova, in ossequio a quanto previsto dall'art. 192, comma 3, cod. proc. pen. Dopo di ciò, il ricorrente prende in esame i principi stabiliti dalla norma da ultimo indicata, così come sono stati enunciati dalla giurisprudenza di legittimità nelle numerose sentenze emesse sul tema; e sostiene che, in base a tali principi, i giudici della Corte di Assise di appello di Catania non avrebbero potuto confermare la sentenza di condanna, della quale chiede l'annullamento. 5.2. Con il secondo motivo, il ricorrente deduce "violazione dell'art. 606, comma 1, lettere b), e) e d), cod. proc. pen., in relazione all'art. 603, comma 1, cod. proc. pen.. Mancata assunzione di una prova decisiva ed assenza di motivazione sul punto". Il ricorrente assume che i giudici della Corte di assise di appello di Catania avrebbero "omesso di motivare in ordine al rigetto della richiesta, formulata nei motivi di appello e reiterata in udienza, di rinnovazione parziale dell'istruttoria dibattimentale per assumere la deposizione del teste Marletta"; e sostiene che l'audizione di quel testimone rivestirebbe "un'importanza decisiva atteso che la presenza presso il panificio in orario vicino al delitto appare del tutto incompatibile con la partecipazione all'omicidio e le altre risultanze processuali e, in particolare, con il contenuto delle intercettazioni che hanno come interlocutrice [OSCURATO:PERSONA] parente della vittima"; quest'ultima, infatti, aveva affermato - parlando al telefono con altra persona - che gli assassini si sarebbero nascosti all'interno di un'abitazione. [OSCURATO:PERSONA] 1. Il primo motivo di impugnazione - con cui la difesa dell'imputato sostiene che nel caso concreto non sussisterebbero i "gravi indizi di colpevolezza" e denuncia "carenza di motivazione" della sentenza impugnata - è inammissibile per le ragioni di seguito illustrate. Intanto, va rilevato che del tutto generica è la censura circa la non modificazione del quadro indiziario a carico dell'Orestano dopo la decisione assunta dal Tribunale di Catania, con la quale - nel giudizio di rinvio disposto dalla Corte di cassazione, che aveva cassato la precedente pronuncia di rigetto dell'originaria richiesta di riesame - aveva annullato nei confronti del ricorrente l'ordinanza applicativa della misura della custodia in carcere. E; in vero, come risulta dalla sentenza di questa Corte, allegata al ricorso, l'annullamento dell'ordinanza del Tribunale di Catania resa nel procedimento di riesame dell'ordinanza cautelare era stato disposto in ragione del ravvisato difetto di motivazione della stessa; non è stata, invece, prodotta l'ordinanza emessa dal Tribunale di Catania in sede di rinvio dalla Corte di cassazione, con la quale il provvedimento cautelare era stato annullato. Conseguentemente le doglianze difensive - come evidenziato - non sono caratterizzate da quella necessaria specificità, che è un requisito che esprime un'esigenza di portata generale e che implica, a carico della parte, l'onere di indicare, in modo chiaro e preciso, gli elementi che sono alla base delle censure medesime, al fine di consentire al giudice dell'impugnazione di individuare i rilievi mossi e di esercitare il proprio sindacato. 2. Va, quindi, osservato che, secondo la consolidata giurisprudenza di questa Corte, in conformità al disposto dell'articolo 606, comma 1, lettera e), cod. proc. pen., il difetto di motivazione valutabile in cassazione può consistere solo in una mancanza (o in una manifesta illogicità della motivazione stessa), ma esclusivamente se il vizio risulta dal testo del provvedimento impugnato; il che significa che deve mancare del tutto la presa in considerazione del punto sottoposto all'analisi del giudice e che non può costituire vizio che comporti controllo di legittimità la mera prospettazione di una diversa e, per il ricorrente più adeguata, valutazione delle risultanze processuali. Esula, infatti, dai poteri della corte di legittimità quello di una rilettura degli elementi di fatto posti a fondamento della decisione, la cui valutazione è, in via esclusiva, riservata al giudice di merito, potendo e dovendo, invece, la Corte accertare se quest'ultimo abbia dato adeguatamente conto, attraverso l'iter argomentativo seguito, delle ragioni che l'hanno indotto ad emettere il provvedimento. Ciò posto, il Collegio osserva che i giudici della Corte di Assise di appello di Catania hanno passato in accurata rassegna la giurisprudenza di legittimità in ordine alle chiamate di correo e in reità, anche de relato, e ai così detti riscontri (da pagina 7 a pagina 18 della sentenza impugnata), giungendo alla logica conclusione che, in base ai principi affermati dalla Corte di cassazione, la chiamata del D'Aquino era attendibile e riscontrata sia dalle dichiarazioni dei collaboranti Musumeci, Querulo e Nicotra, i quali hanno indicato l'odierno imputato come esecutore materiale dell'omicidio, sia dal contenuto delle intercettazioni e delle videoriprese effettuate al cimitero di Catania. Detti giudici hanno riportato, poi, le dichiarazioni di tutti i collaboratori presi in esame nel corso del giudizio, rispondendo a tutte le censura. difensive dell'appellante (cfr. sentenza da pag. 19 a pag. 45). In particolare, nella sentenza impugnata è stato chiarito che le dichiarazione, dei suddetti collaboranti, Musumeci, Querulo e Nicotra, sono del tutto autonome tra loro e rispetto alle dichiarazioni rese dal D'Aquino; ed è stato evidenziato che la coerenza del narrato dei collaboratori emerge anche in relazione alla causale del delitto, ricollegato al mancato versamento da parte della vittima dei guadagni percepiti dal traffico degli stupefacenti nella cassa comune dei consociati del clan Sciuto. Inoltre, i giudici della Corte di Assise di appello di Catania hanno ulteriormente posto in rilievo che il D'Aquino è stato ritenuto attendibile anche nella sentenza della Corte di Assise di appello n. 2441/09 R.G.N.R. (acquisita nel presente procedimento all'udienza dell'Il novembre 2019 e divenuta irrevocabile), resa nell'ambito del procedimento penale a carico di [OSCURATO:PERSONA], mandante dell'omicidio del Fichera; e hanno evidenziato che l'attendibilità del collaborante era confermata anche dalla circostanza che questi aveva ammesso di avere preso parte all'omicidio di [OSCURATO:PERSONA], effettuato per vendicare la morte del suddetto Fichera, aggiungendo, al riguardo, che la confessione dell'omicidio dello Spalletta, essendo i due episodi criminosi intimamente connessi, conferiva maggiore solidità al racconto del D'Aquino, non solo sotto il profilo soggettivo, ma anche sul lato della coerenza logica. Ancora, detti giudici - dopo avere riportato i passi della sentenza di primo grado nella quale si trattava delle intercettazioni ambientali e delle videoriprese - hanno dimostrato con argomenti logici, che non è il caso di riportare in questa sede per intero, che queste assumono chiara valenza di riscontro alle dichiarazioni dei collaboranti, "posto che l'ascolto delle conversazioni ambientali faceva emergere come i familiari e gli amici del defunto Fichera attribuissero con certezza la responsabilità per l'omicidio ai suoi sodali, in quanto lo stesso non aveva versato parte dei suoi cospicui guadagni nelle casse del gruppo, non aveva sostenuto i detenuti e le loro famiglie ed aveva rifiutato di coinvolgere gli altri sodali nei suoi floridi proventi". Sempre nella sentenza impugnata, poi, è stato chiarito che i motivi di astio del D'Aquino nei confronti dell'Orestano sono stati puntualmente dichiarati dal collaborante, il quale ha riferito che il suo gruppo aveva cercato l'odierno imputato per vendicare l'omicidio del Fichera, anche meditando di inscenare una finta rapina nel suo negozio; circostanza questa che - per i giudici del merito - "non equivale a ravvisare concrete ragioni di rancore di natura personale ma, anzi, attesta che il D'Aquino ha riferito (si ribadisce spontaneamente) anche circostanze che avrebbero potuto far dubitare della su attendibilità (il fatto cioè che avesse meditato di uccidere l'Orestano) ma che all'evidenza proprio perché veritiere non sono state taciute". Ma i giudici del secondo grado hanno anche superato con argomenti del tutto logici l'accusa di inaffidabilità delle dichiarazioni rese dal D'Aquino mossa dal difensore dell'imputato sul rilievo che la sua fonte primaria di conoscenza dei fatti, [OSCURATO:PERSONA], aveva negato di avere mai visto gli autori dell'omicidio del Fichera; hanno infatti chiarito che "la circostanza che il Porto - che riscontra dunque il narrato del D'Aquino per tutta la parte relativa all'avere esso Porto assistito all'omicidio - abbia negato di avere riconosciuto i killer non appare affatto anomala e non priva in alcun modo di attendibilità il narrato del D'Aquino circa le rivelazioni fattegli, invece, sul punto dallo stesso Porto": e ciò sia in quanto l'atteggiamento reticente del Porto era dovuto alla paura di ritorsioni nei suoi confronti ove avesse fatto i nomi degli assassini del Fichera, sia perché la suddetta persona non è un collaboratore di Giustizia per cui la sua reticenza nel riferire i nominativi dei Killer appare assolutamente prevedibile. • Nella sentenza impugnata sono state, inoltre, affrontate le censure difensive secondo cui non sarebbe plausibile che gli assassini abbiano agito a viso scoperto, giacché è stato evidenziato che il Porto aveva dichiarato nella sua deposizione che "forse" indossavano il casco, ma che non ne era sicuro, ed è stato precisato che la circostanza che gli esecutori dell'omicidio abbiano agito a viso scoperto "ben si concilia con la radicata convinzione di impunità che anima i soggetti inseriti in contesti mafiosi e che fa leva sulla diffusa omertà che caratterizza il contesto sociale in cui gli stessi vivono e agiscono". Infine, nell'ultima parte della decisione impugnata, i giudici della Corte di Assise di appello di Catania hanno dimostrato l'attendibilità del collaboratore di giustizia [OSCURATO:PERSONA] e hanno, altresì, evidenziato le ragioni per cui le dichiarazioni di [OSCURATO:PERSONA] offrono un riscontro individualizzante alla chiamata in reità del D'Aquino, nonché quelle per cui appare privo dei riflessi negativi, che la difesa vorrebbe attribuire al collaborante [OSCURATO:PERSONA], la circostanza che lo stesso abbia riferito del coinvolgimento nell'omicidio del Fichera soltanto dello Spalletta e non anche dell'Orestano. Concludendo l'esame del presente motivo di ricorso, il Collegio osserva che ìgiudici della Corte di Assise d'‘ appello di Catania hanno chiarito, con dovizia di argomenti, le ragioni che giustificano la condanna dell'Orestano; non si è ritenuto, peraltro - per ovvi motivi - di riportare integralmente in questa sede proprio tutti gli argomenti da loro utilizzati, anche se si è proceduto a un significativo riassunto degli stessi; mentre sembra sufficiente al Collegio sottolineare che i suddetti giudici si sono puntualmente attenuti a un coerente, ordinato e conseguente modo di disporre i fatti, le idee e le nozioni necessari a giustificare la loro decisione, e che le censure difensive, già formulate nel giudizio di secondo grado e oggi riproposte nel ricorso unitamente a una critica delle determinazioni adottate nella decisione impugnata, non sono idonee a dimostrare l'illogicità della sentenza della Corte di Assise di appello di Catania, la cui motivazione regge pertanto alle doglianze difensive volte appunto alla mera prospettazione di una diversa e, per il ricorrente, più adeguata valutazione delle risultanze processuali. 3. Anche il secondo motivo di impugnazione, con il quale il ricorrente si duole della mancata assunzione di una prova decisiva e della mancanza di motivazione sul punto, è inammissibile. E. in vero, secondo la consolidata giurisprudenza della Corte di cassazione, "la rinnovazione dell'istruttoria nel giudizio di appello, attesa la presunzione di completezza dell'istruttoria espletata in primo grado, è un istituto di carattere eccezionale al quale può farsi ricorso esclusivamente allorché il giudice ritenga, nella sua discrezionalità, di non poter decidere allo stato degli atti" (Sez. U, Sentenza n. 12602 del 17 dicembre 2015, depositata il 25 marzo 2016, Rv. 266820; conformi: N. 9531 del 1999 Rv. 215128 - 01, N. 8106 del 2000 Rv. 216532 - 01, N. 3458 del 2006 Rv. 233391 - 01, N. 41808 del 2013 Rv. 256968 - 01). Ebbene, a questa giurisprudenza si sono uniformati i giudici della Corte di Assise di appello di Catania, i quali, alle pagine 45 e 46 della sentenza impugnata, hanno dato puntuale risposta alle censure difensive (reiterate in questa sede) affermando che: - l' audizione del testimone Marletta era del tutto irrilevante, in quanto l'orario in cui era stato commesso l'omicidio (poco prima delle ore 20,10: il teste Porto aveva riferito "intorno alle 8" e il personale della [OSCURATO:PERSONA] era già giunto sui luoghi alle ore 20,10) era compatibile con l'acquisto del pane in orario immediatamente successivo a quello del reato (20,15 - 20,30), anche al solo scopo di creare un alibi per l'Orestano, tenuto conto che la zona in cui è avvenuto l'omicidio e quella in cui si trova il panificio del Marletta sono vicine (la distanza tra le due vie era di soli 0,67 Km., spazio questo percorribile in appena un minuto); - all'apodittica ricostruzione del delitto operata dai familiari della vittima, secondo cui gli assassini si sarebbero nascosti nelle vicinanze del luogo del delitto, non poteva attribuirsi alcun rilievo concreto, non essendo mai stata prospettata da nessuno dei numerosi soggetti escussi nel corso delle indagini e non essendo mai emersa dalle approfondite investigazioni svolte dagli inquirenti. E da tale motivazione, priva di difetti logici, deriva la manifesta infondatezza della doglianza in esame. 4. Ai sensi dell'articolo 616 cod. proc. pen., con il provvedimento che dichiara inammissibile il ricorso, l'imputato che lo ha proposto deve essere condannato al pagamento delle spese processuali, nonché - non escludendosi profili di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità (cfr. Corte Cost. n. 186 del 2000) - anche al pagamento in favore della Cassa delle ammende della somma di tremila euro, così equitativamente fissata in ragione dei motivi dedotti. P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di eur
Sentenza Cassazione n. 12704/2022 — Fons Iuris — Fons Iuris