Torna alla ricerca
CassazionedecretoSezione 3Decisione del 22 maggio 2024

Cassazione n. 47312/2024

Testo disponibile della fonte

Testo disponibile della fonte

a seguente SENTENZA sul ricorso proposto da [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la ordinanza in data 03.6.2024 del Tribunale di Torino visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal consigliere [OSCURATO:PERSONA]; lette le richieste del Pubblico Ministero, in persona del [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA], che ha concluso per l'inammissibilità del ricorso [OSCURATO:PERSONA] 1. 1.Con ordinanza in data 13.6.2024 il Tribunale di Torino ha convalidato, accogliendo la richiesta del PM, il decreto emesso dal Questore della stessa città in data 22.5.2024, ritualmente notificato all'interessato il [OSCURATO:DATA_NASCITA], con cui è stato imposto a [OSCURATO:PERSONA] il divieto per la durata di un quinquennio di accedere a tutti gli impianti sportivi ubicati sul territorio nazionale ed estero in cui si svolgono manifestazioni sportive calcistiche anche amichevoli ed il contemporaneo obbligo per la medesima durata dì presentarsi presso gli uffici del Commissariato del luogo di residenza durante le partite in cui è impegnata la squadra del Torino, secondo le tempístiche specificamente indicate.

2. Avverso il suddetto provvedimento il sottoposto ha proposto, per il tramite del proprio difensore, ricorso per cassazione articolando un unico motivo con il quale contesta, in relazione al vizio di violazione di legge riferito all'art. 6 L. 401/1989, la sussistenza dei presupposti per la convalida.

Deduce che la condotta incriminata, essendosi svolta nei pressi di un esercizio di ristoro a ben sette chilometri di distanza dallo stadio dove si sarebbe svolta la partita tra la squadra del Torino e quella della Fiorentina, quattro ore prima della competizione sportiva, ed essendo consistita in un alterco sfociato in una colluttazione con persone fuori dagli schieramenti calcistici in un luogo che non era affatto un ritrovo di tifosi e dove peraltro si trovavano indistintamente supporter tanto del Torino quanto della Fiorentina, non possa ritenersi commessa né in occasione né a causa di manifestazioni sportive.

3. Il difensore, avv. [OSCURATO:PERSONA], ha tuttavia trasmesso a questo ufficio in data 17.9.2024 memoria, sottoscritta anche dal ricorrente, con cui dichiara di rinunciare al ricorso per essere stato il provvedimento impugnato revocato, in accoglimento del proprio ricorso, dallo stesso Gip del Tribunale di Torino in data 11.8.2024 [OSCURATO:PERSONA] Rilievo preliminare riveste la dichiarazione di rinuncia al presente ricorso sottoscritta personalmente dal destinatario della misura, dalle cui motivazioni si evince il sopravvenuto difetto di interesse di costui a coltivare l'impugnativa innanzi a questa Corte per essere stato il provvedimento di convalida revocato dallo stesso Gip emittente.

Considerato che il sopravvenuto difetto di interesse all'impugnazione ha effetti preclusivi sull'intero svolgimento processuale, ivi compreso il giudizio di legittimità, così come espressamente previsto dall'art. 591, primo comma lett. a) cod. proc. pen. il ricorso deve essere dichiarato inammissibile.

Dal momento, tuttavia, che il venir meno dell'interesse alla decisione risulta correlato a cause sopravvenute alla presentazione dell'impugnazione, deve escludersi la configurabilità di un'ipotesi di soccombenza, presupposto legittimante la condanna al pagamento delle spese processuali, da parte del ricorrente, il cui interesse è perento per cause non prevedibili al momento della proposizione del ricorso.

Come infatti già affermato da questa Corte, il sopravvenuto difetto di interesse è una causa di inammissibilità che prevale su quella della rinuncia all'impugnazione, eventualmente concorrente, perchè più favorevole, non comportando la condanna al pagamento delle spese, né a fortiori della sanzione in favore della Cassa delle Ammende (Sez. 3, n. 57883 del 25/10/2017 - dep. 28/12/2017, 0, Rv. 271806; Sez. 4, Sentenza n. 45618 del 11/11/2021, Pujia, Rv. 282549 in una fattispecie di restituzione della cosa sequestrata dopo la proposizione del ricorso avverso il provvedimento di sequestro).

Alla stregua di tali argomentazioni il procedimento in esame deve essere definito con declaratoria di inammissibilità del ricorso, senza ulteriori statuizioni P.Q.M.

Dichiara inamm

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente SENTENZA sul ricorso proposto da [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la ordinanza in data 03.6.2024 del Tribunale di Torino visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal consigliere [OSCURATO:PERSONA]; lette le richieste del Pubblico Ministero, in persona del [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA], che ha concluso per l'inammissibilità del ricorso [OSCURATO:PERSONA] 1. 1.Con ordinanza in data 13.6.2024 il Tribunale di Torino ha convalidato, accogliendo la richiesta del PM, il decreto emesso dal Questore della stessa città in data 22.5.2024, ritualmente notificato all'interessato il [OSCURATO:DATA_NASCITA], con cui è stato imposto a [OSCURATO:PERSONA] il divieto per la durata di un quinquennio di accedere a tutti gli impianti sportivi ubicati sul territorio nazionale ed estero in cui si svolgono manifestazioni sportive calcistiche anche amichevoli ed il contemporaneo obbligo per la medesima durata dì presentarsi presso gli uffici del Commissariato del luogo di residenza durante le partite in cui è impegnata la squadra del Torino, secondo le tempístiche specificamente indicate. 2. Avverso il suddetto provvedimento il sottoposto ha proposto, per il tramite del proprio difensore, ricorso per cassazione articolando un unico motivo con il quale contesta, in relazione al vizio di violazione di legge riferito all'art. 6 L. 401/1989, la sussistenza dei presupposti per la convalida. Deduce che la condotta incriminata, essendosi svolta nei pressi di un esercizio di ristoro a ben sette chilometri di distanza dallo stadio dove si sarebbe svolta la partita tra la squadra del Torino e quella della Fiorentina, quattro ore prima della competizione sportiva, ed essendo consistita in un alterco sfociato in una colluttazione con persone fuori dagli schieramenti calcistici in un luogo che non era affatto un ritrovo di tifosi e dove peraltro si trovavano indistintamente supporter tanto del Torino quanto della Fiorentina, non possa ritenersi commessa né in occasione né a causa di manifestazioni sportive. 3. Il difensore, avv. [OSCURATO:PERSONA], ha tuttavia trasmesso a questo ufficio in data 17.9.2024 memoria, sottoscritta anche dal ricorrente, con cui dichiara di rinunciare al ricorso per essere stato il provvedimento impugnato revocato, in accoglimento del proprio ricorso, dallo stesso Gip del Tribunale di Torino in data 11.8.2024 [OSCURATO:PERSONA] Rilievo preliminare riveste la dichiarazione di rinuncia al presente ricorso sottoscritta personalmente dal destinatario della misura, dalle cui motivazioni si evince il sopravvenuto difetto di interesse di costui a coltivare l'impugnativa innanzi a questa Corte per essere stato il provvedimento di convalida revocato dallo stesso Gip emittente. Considerato che il sopravvenuto difetto di interesse all'impugnazione ha effetti preclusivi sull'intero svolgimento processuale, ivi compreso il giudizio di legittimità, così come espressamente previsto dall'art. 591, primo comma lett. a) cod. proc. pen. il ricorso deve essere dichiarato inammissibile. Dal momento, tuttavia, che il venir meno dell'interesse alla decisione risulta correlato a cause sopravvenute alla presentazione dell'impugnazione, deve escludersi la configurabilità di un'ipotesi di soccombenza, presupposto legittimante la condanna al pagamento delle spese processuali, da parte del ricorrente, il cui interesse è perento per cause non prevedibili al momento della proposizione del ricorso. Come infatti già affermato da questa Corte, il sopravvenuto difetto di interesse è una causa di inammissibilità che prevale su quella della rinuncia all'impugnazione, eventualmente concorrente, perchè più favorevole, non comportando la condanna al pagamento delle spese, né a fortiori della sanzione in favore della Cassa delle Ammende (Sez. 3, n. 57883 del 25/10/2017 - dep. 28/12/2017, 0, Rv. 271806; Sez. 4, Sentenza n. 45618 del 11/11/2021, Pujia, Rv. 282549 in una fattispecie di restituzione della cosa sequestrata dopo la proposizione del ricorso avverso il provvedimento di sequestro). Alla stregua di tali argomentazioni il procedimento in esame deve essere definito con declaratoria di inammissibilità del ricorso, senza ulteriori statuizioni P.Q.M. Dichiara inamm
Decreto Cassazione n. 47312/2024 — Fons Iuris — Fons Iuris