CassazionesentenzaSezione 2Decisione del 27 maggio 2025
Cassazione n. 19235/2026
Testo disponibile della fonte
Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
NO [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 27/05/2025 della CORTE APPELLO di BRESCIA visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; letta la requisitoria del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore generale, [OSCURATO:PERSONA], con cui si è chiesto pronunciare l'annullamento senza rinvio dell'impugnata sentenza per essere il reato estinto per intervenuta remissione di querela.[OSCURATO:PERSONA] 1. Con sentenza indicata in epigrafe, la Corte d'appello di Brescia ha confermato la decisione del Tribunale di Bergamo del 28 novembre 2024, che dichiarava [OSCURATO:PERSONA] responsabile del concorso nel reato di cui all'art. 640 cod. pen., condannandolo alla pena ritenuta di giustizia. 2. Avverso la sentenza, ha proposto ricorso per cassazione l'imputato, per il tramite del proprio difensore, affidando le proprie censure ai motivi di seguito enunciati nei limiti richiesti dall'art. 173 disp. att. cod. proc. pen. 2.1. Con un unico motivo, la difesa chiede, con riferimento all'art. 152 cod. pen. e al principio di diritto posto da Sez. U, n. 24246 del 25/02/2004, Chiasserini, Rv. 227681 - 01, che il reato ascritto sia dichiarato estinto per remissione di querela, ritualmente presentata della persona offesa in pendenza dei termini per proporre impugnazione e contestualmente accettata dall'imputato. 3. È pervenuta requisitoria del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore generale, [OSCURATO:PERSONA], con cui si è chiesto pronunciare l'annullamento senza rinvio dell'impugnata sentenza per essere il reato estinto per intervenuta remissione di querela. [OSCURATO:PERSONA] 1. Deve preliminarmente rilevarsi che, come dedotto da ricorrente, successivamente alla decisione impugnata - pronunciata il 27 maggio 2025 e depositata il 7 luglio 2025 - è stata presentata in data 25 luglio 2025 e, dunque, in pendenza dei termini per proporre impugnazione avverso la sentenza di secondo grado, remissione di querela da parte di [OSCURATO:SOCIETA] s.r.I., per il tramite del procuratore speciale, nonché di [OSCURATO:PERSONA], legale rappresentante della [OSCURATO:SOCIETA]., personalmente, contestualmente e ritualmente accettata dal difensore dell'imputato. Per pacifica giurisprudenza di legittimità, «la remissione di querela, intervenuta in pendenza del ricorso per cassazione e ritualmente accettata, determina l'estinzione del reato che prevale su eventuali cause di inammissibilità e va rilevata e dichiarata dal giudice di legittimità, purché il ricorso sia stato tempestivamente proposto» (Sez. U, n. 24246 del 25/02/2004, Chiasserini, Rv. 227681 - 01; in seguito, ex plur., v. Sez. 2, n. 18680 del 28/04/2010, Lo, Rv. 247088 - 01; Sez. 4, n. 45594 del 11/11/2021, Vitucci, Rv. 282301 - 01: «la remissione di querela, intervenuta nel corso del giudizio di cassazione, determina l'estinzione del reato anche in presenza di eventuali cause di inammissibilità del 1 r13ricorso e il travolgimento delle statuizioni civili collegate»): condizione, quest'ultima, che ricorre nel caso di specie. 2. In assenza di elementi per addivenire a una pronuncia ex art. 129, comma 2, cod. proc. pen., deve rilevarsi, dunque, che il reato è estinto ai sensi dell'art. 152 cod. pen. Si osserva, infine, che, in mancanza di indicazione di diversi accordi sul punto, va disposta la condanna dell'imputato al pagamento delle spese processuali. 3. Ne consegue che la gravata sentenza deve essere annullata senza rinvio, per essere il reato estinto per remissione di querela da parte della persona offesa; l'imputato è condannato al pagamento delle spese processuali. P.Q P.Q.[OSCURATO:PERSONA]"A SEZIONE PENALE IL 27 MAG. 2026 [OSCURATO:PERSONA].10 IL FUN7IONAR1 IO [OSCURATO:PERSONA] 2