CassazionesentenzaSezione 7
Cassazione n. 28392/2025
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 27/01/2025 della CORTE APPELLO di TORINOdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; Il ricorso proposto da [OSCURATO:PERSONA] (che ha anche presentato memoria a sostegno), in ordine al reato ex art. 81 c.p. e 7 D.L. 4/2019, con cui si richiamano vizi di violazione di legge, sul rilievo per cui la falsa dichiarazione di convivenza con i figli non avrebbe inciso sul diritto al reddito di cittadinanza bensì sulla sola sua quantificazione, è inammissibile: alla luce del principio per cui integrano il reato di cui all'art. 7, comma 1, d.l. 28 gennaio 2019, n. 4, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 marzo 2019, n. 26, anche le false indicazioni o le omissioni di informazioni dovute che consentano di conseguire un beneficio di importo maggiore di quello al quale si avrebbe avuto diritto. (In motivazione, la Corte ha chiarito che, essendo sanzionate dalla medesima norma anche le condotte del percettore del reddito di cittadinanza che ometta di comunicare informazioni dovute e rilevanti ai fini della riduzione del beneficio, deve ritenersi "indebitamente" ottenuto non solo il beneficio non spettante, ma anche quello erogato in misura maggiore rispetto al dovuto). (Sez. 3, n. 5440 del 13/01/2023, Pinto, Rv. 284137 - 01). Pertanto, il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle Ammende. Così deciso