CassazionesentenzaSezione 1
Cassazione n. 46015/2021
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente SENTENZA sui ricorsi proposti da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso l'ordinanza del [OSCURATO:DATA_NASCITA] della CORTE APPELLO di NAPOLIudita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; lette/s~te le conclusioni del PG J. 4.e cok& eAut (Le_ cizA LL)37-0 Ytìg qTh QUA A [OSCURATO:PERSONA] E IN DIRITTO 1. Con ordinanza emessa, in sede esecutiva, il 30 dicembre 2019 la Corte di Appello di Napoli, per quanto qui rileva, ha respinto la domanda di revoca della confisca introdotta dai terzi [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA]. La domanda di revoca riguarda 22 unità immobiliari site in Quarto e alcuni appezzamenti di terreno, compiutamente descritti in atti. Va premesso che la confisca/oggetto di domanda di revocai risulta emessa in sede penale nel giudizio definito nei confronti di [OSCURATO:PERSONA]. 1.1 Costui, con sentenza del Tribunale di Napoli del 14 aprile 2015 è stato ritenuto responsabile del delitto di cui all'art.416 bis cod.pen. (per appartenenza al clan Polverino) e condannato alla pena di anni quattordici di reclusione, pena ridotta in secondo grado ad anni dodici di reclusione. Sempre in sede di cognizione, la Corte di Appello ha accolto la domanda di confisca dei beni ritenuti riferibili a [OSCURATO:PERSONA], con riferimento a quanto previsto dall'art.240 bis e dall'art.416 bis comma 7 cod.pen. . La confisca risulta divenuta definitiva, a seguito del rigetto del ricorso per cassazione di [OSCURATO:PERSONA], in data 18 giugno 2018. 2. Con la posteriore ordinanza del 15 luglio 2020 la medesima Corte di Appello, ai sensi degli artt. 676 e 667 comma 4 cod.proc.pen. ha respinto la opposizione introdotta dagli originari istanti. 2.1 Le due decisioni affermano, in sostanza, che le allegazioni dei terzi non hanno reale capacità di dimostrare la lecita provenienza dei beni di cui costoro sono formalmente intestatari, restando inalterato il giudizio di riferibilità del patrimonio al condannato [OSCURATO:PERSONA]. 2.2 Nella prima decisione si afferma, in particolare, che : a) in sede di cognizione è stata definitivamente accertata la circostanza per cui l'attività edilizia realizzata nel corso del tempo (dalla metà degli anni '90 in poi) da [OSCURATO:PERSONA] è avvenuta tramite accordi e nell'interesse del gruppo camorristico t clan Polverinos; b) quanto alla [OSCURATO:PERSONA] (coniuge di [OSCURATO:PERSONA]) gli acquisti dei terreni del 1987 e 1988, al di là della iniziale sproporzione tra valore degli acquisti e redditi personali, hanno consentito il posteriore investimento, in periodo coincidente con la condotta di reato posta a carico di [OSCURATO:PERSONA]:ola, e la realizzazione dei numerosi fabbricati realizzati dalla '[OSCURATO:PERSONA] - cooperativa di produzione e lavoro' , ente gestito da [OSCURATO:PERSONA] e ritenuto strumento di reinvestimento di capitali si provenienza illecita, tanto da essere confiscato in via pertinenziale ai sensi dell'art.416 bis comma 7,c d.pen. Da ciò la considerazione per cui, in ogni caso, non potrebbe o essere disposta la restituzione dei terreni oggetto di avvenuta edificazione; c) quanto alla posizione di [OSCURATO:PERSONA], Angela e Giovanni (figli di [OSCURATO:PERSONA]) si evidenzia che la formale redditività di costoro derivava dalla partecipazione alla medesima società e da canoni di locazione, con derivazione - pertanto - da beni realizzati con impiego di risorse illecite, non tali da giustificare l'assunzione dei mutui in giovanissima et. 2.3 Nella seconda decisione, emessa in sede di opposizione, si compie riferimento alle verifiche patrimoniali realizzate in sede di cognizione (nel processo a carico di [OSCURATO:PERSONA]) e si conferma che le attività edilizie, da cui sono derivate le posteriori utilità patrimoniali che si pretende di opporre quali redditi leciti, sono state realizzate da [OSCURATO:PERSONA] nel periodo in cui tale soggetto, proprio attraverso la '[OSCURATO:PERSONA] - cooperativa di produzione e lavoro' agiva anche per conto del clan Polverino. Da ciò, essenzialmente, deriva la conferma tanto del giudizio di sproporzione che della riferibilità a [OSCURATO:PERSONA] del patrimonio oggetto di confisca, non essendo individuabile una quota lecita del vasto patrimonio immobiliare e non rilevando - in simile contesto - la prospettazione di avvenuta evasione fiscale. 3. Avverso l'ordinanza da ultima citata hanno proposto ricorso per cassazione - nelle forme di legge - i terzi [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA], articolando un unico motivo . 3.1 I ricorrenti deducono erronea applicazione della disciplina regolatrice e vizio di motivazione. L'atto di ricorso va sintetizzato e richiamato nei limiti strettamente necessari per la motivazione della decisione, così come previsto dall'art.173 co.1 disp.att. cod.proc.pen. . 3.2 La difesa realizza plurimi riferimenti alla fase della cognizione (del processo celebratosi nei confronti di [OSCURATO:PERSONA]) allo scopo di evidenziare come il 'rapporto' tra [OSCURATO:PERSONA] e il clan Polverino si sia costituito solo dall'anno 1997 in avanti. Solo alcune iniziative economiche, secondo le fonti dicharative, erano state poste in essere da [OSCURATO:PERSONA] in 'società di fatto' con gli esponenti della organizzazione criminale e tra queste non figurano attività realizzate tramite la '[OSCURATO:PERSONA] - cooperativa di produzione e lavoro' .Da ciò deriva, in tesi, che, come riferito dal [OSCURATO:PERSONA] in diverso, ma correlato procedimento, la società da ultimo citata non era coinvolta nelle attività del clan Polveri no. Vi sarebbe, in sostanza, un novum probatorio, su tale aspetto, non considerato dal giudice della esecuzione. Si lamenta, altresì, una sottovalutazione dei contenuti della consulenza di parte, che avrebbe attestato l'esistenza di fonti lecite, indipendenti dalla attività di impresa 'contaminata' dal rapporto con la organizzazione criminale. Proprio le attività della società cooperativa avrebbero consentito la edificazione dei fabbricati di cui si chiedeva la restituzione, anche in ragione della liceità dei canoni di locazione percepiti. Si ripropongono le argomentazioni contenute nella consulenza di parte in rapporto ai singoli beni oggetto della domanda. 4. Il ricorso è infondato, per le ragioni che seguono. 4.1 In diritto, il tema posto dalla vicenda esecutiva sin qui descritta va risolto attraverso una ricognizione dei principi che governano la «rivedibilità» delle statuizioni defintive di confisca ed i limiti delle allegazioni proponibili in sede esecutiva dai soggetti terzi, formali intestatari dei beni colpiti dalla ablazione. Nel caso in esame, infatti, non può prescindersi dalla esistenza e dai contenuti del provvedimento definitivo di confisca emessa nel giudizio celebratosi a carico di [OSCURATO:PERSONA]. La duplicità di statuizioni - in quella sede - adottate a fini di confisca (non solo per sproporzione ex art.240 bis ma anche per pertinenzialità degli strumenti societari ai sensi dell'art.416 bis comma 7 cod.pen.) sta a significare - come evidenziato dal giudice della esecuzione - che l'intera attività di impresa (edilizia) riferibile ad [OSCURATO:PERSONA], almeno a partire da una certa data, è diventata «strumento di reinvestimento» di capitali di illecita provenienza, riferibili al clan Polverino. Su tale aspetto, indipendente dalle allegazioni dei terzi, tese esclusivamente a dimostrare una propria redditività, si è formato un giudicato. La disposizione di legge di cui all'art.416 bis comma 7 impone, infatti, la confisca di cose che servirono o furono destinate a commettere il reato o di quelle che ne costituiscono prezzo, prodotto, profitto o impiego e, in tal senso, i contenuti della decisione irrevocabile possono essere ridiscussi sistematicamente - solo in sede di revisione promossa dal condannato.4.2 A fronte di simile assetto, reso definitivo dalla pronunzia emessa da questa Corte nei confronti di [OSCURATO:PERSONA] in data 18 giugno 2018, è di certo legittimo affermare, così come è avvenuto in sede di merito, che la pretesa redditività dei terzi, tale da invertire le poste logiche del giudizio di «riferibilità» ad [OSCURATO:PERSONA] dei beni oggetto di confisca, non può derivare da utilità patrimoniali (canoni di locazione o redditi percepiti dalle società confiscate) derivate dagli investimenti già qualificati come 'frutto' della alterazione delle regole di mercato correlate al rapporto intercorso tra [OSCURATO:PERSONA] e il consorzio mafioso, sì da pervenire ad una confisca anche di tipo pertinenziale (ex art.416 bis comma 7 cod.pen.). Ed invero questa Corte, sul tema della 'derivazione' di utilità economiche da beni oggetto di investimento qualificato come illecito, ha già avuto modo di affermare che le plusvalenze relative ad operazioni immobiliari relative ad investimenti non giustificati non realizzano reddito opponibile alla valutazione di sproporzione (v. Sez. I n. 30219 del 15.1.2016, rv 267326), il che giustifica pienamente la considerazione espressa nella decisione impugnata quanto ade utilità economiche derivate dai fabbricati realizzati da [OSCURATO:PERSONA] nel periodo di 'avvenuto asservimento' delle imprese edilizie agli interessi del clan Polverino. Del resto, l'avvenuta contaminazione dell'attività di impresa con la criminalità organizzata, insistente sul territorio, rende non più scindibile l'originario apporto lecito rispetto agli incrementi illeciti oggetto di reinvestimento, data la dinamicità dell'attività aziendale, come di recente ribadito da Sez. VI n. 49750 del 4.7.2019, rv 277438-05 secondo cui v tema di misure di prevenzione patrimoniali, può essere disposta la confisca di tutto il patrimonio immobiliare e societario del proposto qualora l'apporto di componenti lecite si sia risolto nel consolidamento e nell'espansione della sistematica e reiterata attività di riciclaggio e di reimpiego di preponderanti capitali illeciti sì da non essere più scindibile la minoritaria quota lecita, stante il risultato sinergico dei capitali impiegati, determinante una loro inestricabile commistione e contaminazione. 4.3 Da quanto sinora ricordato deriva - in effetti - che le allegazioni dei terzi, da ritenersi funzionali alla sola considerazione del giudizio di sproporzione, trovano il limite - non superabile - della illiceità genetica degli investimenti immobiliari realizzati nel periodo di collegamento funzionale tra le attività di impresa, comunque riferibili a [OSCURATO:PERSONA], e l'attività di reinvestimento dei capitali derivanti dal clan Polverino. Peraltro, i ricorrenti finiscono per promuovere - in tale ambito - una riconsiderazione dei limiti oggettivi del giudicato formatosi a carico di [OSCURATO:PERSONA] su un punto - le attività della '[OSCURATO:PERSONA] - cooperativa di produzione e lavoro' - che non rientra nelle prerogative loro spettanti. Con ciò si intende affermare che la eventuale acquisizione di nova (dichiarazioni rese in diverso procedimento dal Perrone), risultano in ogni caso riferite al rapporto intercorso tra [OSCURATO:PERSONA] ed il clan Polverino e potrebbero, nei limiti della effettiva incidenza, al più portare all'apertura di un incidente revocatorio promosso dal medesimo soggetto destinatario della confisca per sproporzione, ossia da [OSCURATO:PERSONA] (si veda, di recente, quanto affermato da Sez. I n. 27367 del 28.1.2021, rv 281634), ma non dai soggetti terzi attuali ricorrenti. Non può ritenersi sussistente, per tale ragione, alcuna incompletezza argomentativa della decisione impugnata, trattandosi - quanto al tema del novum citato nel ricorso - di doglianza non proponibile dal soggetto terzo. Le residue doglianze riguardano aspetti in fatto, peraltro derivanti dalla assertiva considerazione difensiva della esistenza di una quota lecita dell'attività di impresa dell'Imbriani e, pertanto, non risultano integrare motivi consentiti in sede di legittimità. 4.4 Per quanto sinora detto il ricorso va rigettato, con condanna dei ricorrenti al pagamento delle spese processuali. P.Q.M. Rigetta il ricorso