CassazionesentenzaSezione 5Decisione del 3 febbraio 2022
Cassazione n. 08958/2022
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
to la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: dalla parte civile [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] nel procedimento a carico di: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] inoltre: [OSCURATO:PERSONA] avverso la sentenza del [OSCURATO:DATA_NASCITA] del TRIBUNALE di CATANIAvisti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; oggE il Pubblico Ministero, in persona del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore [OSCURATO:PERSONA] n \ che ha concluso chiedendo CL-QLLC_CQQA.A.ce-v-t ce)2_)_ CC et: titritlil difensore&,,i51.,tr; . Ls3v _ (1A e o Ai,. Go— à(23211.71. - [OSCURATO:PERSONA] 1.Con la sentenza impugnata, il Tribunale di Catania in funzione di giudice di appello, ha riformato la condanna, emessa in data 8 novembre 2018, dal Giudice di pace in sede, nei confronti di [OSCURATO:PERSONA] in relazione al reato di cui al capo A, contestato come commesso ai danni di [OSCURATO:PERSONA], assolvendo l'imputata perché il fatto non sussiste, nonché dal capo B della rubrica (art. 582, comma 2, cod. pen.), commesso ai danni di [OSCURATO:PERSONA], assolvendo la Sferlazzo dal reato ascrittole, perché il fatto non costituisce reato, con revoca delle statuizioni civili. 1.1.11 primo giudice, quanto alle statuizioni relative al capo B, oggetto dell'odierna impugnazione, aveva condannato l'imputata alla pena di euro seicento di multa, oltre al pagamento delle spese processuali e al risarcimento del danno in favore della parte civile, 2.Avverso la descritta sentenza ha proposto tempestivo ricorso per cassazione la parte civile, [OSCURATO:PERSONA], tramite il difensore munito di procura speciale, con il quale si denunciano due vizi. 2.1.Con il primo motivo si deduce vizio di motivazione con riferimento all'elemento soggettivo del reato, escluso dal Tribunale anche nella forma del dolo eventuale. Sul punto si sottolinea che la motivazione del giudice di secondo grado pone sullo stesso piano ed estende lo stesso ragionamento svolto nei confronti della diversa parte offesa del reato di lesioni personali contestato al capo A, con riferimento al giudizio di credibilità della persona offesa. Tanto, tuttavia, in presenza di una serie di elementi che convergono rispetto al narrato della diversa persona offesa del reato di cui al capo B, odierna ricorrente (testi di polizia giudiziaria, che confermano che l'imputata, nel corso della colluttazione con la parte civile, aveva in mano una sigaretta, referto del pronto soccorso relativo all'esistenza di lesioni da bruciatura di sigaretta in volto). 2.2.Con il secondo motivo si denuncia erronea interpretazione dell'art. 43, comma 3, 590 cod. pen. e vizio di motivazione. Si esclude la configurabilità del diverso reato di lesioni colpose, non ravvisandosi alcun comportamento negligente o imprudente o imperito da parte dell'imputata. Tuttavia, si rileva, quanto alla qualificazione giuridica della condotta, che la persona offesa aveva in mano una sigaretta accesa, che è emerso che la Sciolino si era rivolta all'imputata risentita rivolgendole l'accusa di aver interrotto l'erogazione idrica volontariamente, per ripicca per il mancato pagamento del canone, che vi fu tra le due donne urgcolluttazione nel corso della quale la Sferlazzo ha tenuto un comportamento imprudente, continuando a tenere tra le mani la sigaretta accesa che, poi, aveva provocato lesioni al volto. Si tratta, per la difesa di parte civile, di evento non accidentale rispetto al quale, invece, l'imputata ben avrebbe potuto porre rimedio lasciando cadere la sigaretta.3. Il Procuratore generale presso questa Corte ha fatto pervenire requisitoria scritta, stante la mancata richiesta delle parti di discussione orale ex art. 23, comma 8, del decreto- legge 28 ottobre 2020, n. 137, convertito, con modificazioni, dalla legge 18 dicembre 2020, n. 176, prorogato, quanto alla disciplina processuale, in forza dell'art. 1 del decreto-legge [OSCURATO:DATA_NASCITA], n. 44, come converti -o, con la quale ha concluso chiedendo l'annullamento con rinvio ai soli effetti civili della pronuncia impugnata, in accoglimento del secondo motivo di ricorso. 3.1.La parte civile ha fatto pervenire memoria difensiva, in data 3 febbraio 2022, con la quale ha insistito nell'accoglimento del ricorso chiedendo la liquidazione degli onorari, come da nota spese, dichiarando che la persona offesa dal reato è ammessa al patrocinio a spese dello Stato. 3.2.La difesa ha fatto pervenire, a mezzo p.e.c. del 1 febbraio 2022, eccezione con la quale si evidenzia l'omessa notifica del ricorso per cassazione, ai sensi dell'art. 611 cod. proc. pen., chiedendo la trasmissione degli atti alla Corte territoriale per l'adempimento. [OSCURATO:PERSONA] Va, preliminarmente, respinta l'eccezione difensiva, proposta con la memoria fatta pervenire a mezzo p.e.c., dal difensore dell'imputata, Avv. [OSCURATO:PERSONA], tenuto conto che dall'esame degli atti, risulta la notifica dell'avviso di fissazione dell'udienza odierna, in data 17 dicembre 2021 per gli avvocati G. Forestieri e F. Zocco. Risulta, altresì, tempestiva notifica a mezzo p.e.c. alle difeWj in data 18 gennaio 2022, della requisitoria scritta del Procuratore generale. Inoltre, si osserva che non risulta in atti tempestiva richiesta di discussione orale, ai sensi dell'art. 23, comma 8, del decreto-legge 28 ottobre 2020, n. 137, convertito, con modificazioni, dalla legge 18 dicembre 2020, n. 176, prorogato, quanto alla disciplina processuale, in forza dell'art. 1 del decreto-legge [OSCURATO:DATA_NASCITA], n. 44, come convertkro, sicché il giudizio è stato celebrato con trattazione scritta. 1.Ciò posto, si rileva che il primo ed il secondo motivo, quest'ultimo limitatamente alla parte della censura in cui si lamenta vizio di motivazione, sono inammissibili. Invero, contro le sentenze pronunciate in grado di appello, per reati di competenza del giudice di pace, il ricorso per cassazione può essere proposto soltanto per í motivi di cui all'articolo 606, comma 1, lett. a), b) e c), cod. proc. pen. (così l'art. 39-bis del d.lgs. n. 274 del 2000, introdotto dal d.lgs. n. 11 del 2018, coerente con il disposto dell'art. 606, comma 2- bis, cod. proc. pen., quanto allo specifico mezzo di impugnazione del ricorso per cassazione: Sez. 5, n. 22854 del 29/04/2019, [OSCURATO:PERSONA], Rv. 275557; Sez. 7, n. 49963 del 06/11/2019, Fusini, Rv. 277417). 2.1.11 secondo motivo, nella parte in cui denuncia erronea interpretazione dell'art. 43, comma 3, 590 cod. pen. è fondato.Non risulta, invero, corretta, alla stregua della condotta descritta nei convergenti provvedimenti di merito come emersa dall'istruttoria dibattimentale, la qualificazione giuridica della condotta ritenuta dal giudice di secondo grado. Emerge, infatti, che l'imputata, dopo l'alterco con la persona offesa, nel corso della colluttazione intervenuta con quest'ultima, aveva continuato a mantenere un comportamento (tenere tra le mani una sigaretta accesa) che è descritto come senz'altro collegato alla successiva causazione delle lesioni al volto riportate dalla odierna ricorrente. La motivazione del giudice di secondo grado (cfr. pag. 11 della pronuncia impugnata) infatti, attesta la produzione delle lesioni ai danni della Sciolino, da parte dell'imputata, come documentate da certificazione sanitaria acquisita agli atti, oltre che emerse dalla deposizione della parte civile, confermata dalle dichiarazioni di testi neutri, operanti di polizia giudiziaria intervenuti a sedare la lite. Tuttavia, il giudice di secondo grado individua come meramente accidentale lo spegnimento della sigaretta accesa al volto della persona offesa, causa delle lesioni documentate, accadimento indicato come involontario e determinato dall'avvicinamento di una litigante all'altra. Ciò senza considerare in alcuna parte della motivazione, la diversa qualificazione della condotta, ai sensi dell'art. 590 cod. pen., ma concludendo soltanto per l'insussistenza del dolo del reato, anche nella forma di quello eventuale. Invero, in tema di reati colposi, ai fini del giudizio di prevedibilità richiesto per la configurazione della colpa, è sufficiente l'idoneità potenziale della condotta a dar vita ad una situazione di danno, non risultando necessaria la specifica rappresentazione, ex ante in capo all'agente, dell'evento dannoso concretamente realizzatosi in tutta la sua gravità ed estensione (Sez. 4, n. 35309 del 25/06/2013, Baracchi, Rv. 255956; Sez. 4, n. 21513 del 25/02/2009, Stocchi, Rv. 243983). 3.Da quanto sin qui esposto, deriva l'annullamento con rinvio dell'impugnata sentenza, ai soli effetti civili, in relazione alla configurabilità della condotta di lesioni colpose, con rinvio per nuovo giudizio, sul punto, al giudice civile competente per valore in grado di appello. 3.1.Va rimandata a quella sede ogni decisione sulla liquidazione delle spese tra le parti per il giudizio di legittimità, con declaratoria, nel resto, di inammissibilità del ricorso. P.Q.M. Annulla la sentenza impugnata limitatamente agli effetti civili in relazione alla configurabilità della condotta di lesioni colpose, con rinvio per nuovo giudizio al giudice civile competente per valore in grado di appello, cui rimette anche la liquidazione delle spese tra le parti per questo grado di legittimità. Dichiara inammissibile il ricorso nel r