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CassazionesentenzaSezione 5Decisione del 9 dicembre 2021

Cassazione n. 36246/2022

Testo disponibile della fonte

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la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA], avverso l'ordinanza del Tribunale del riesame di Catanzaro emessa in data 09/12/2021; visti gli atti, il provvedimento impugnato ed il ricorso; udita la relazione svolta dal [OSCURATO:PERSONA]; udite le conclusioni del Pubblico Ministero, in persona del [OSCURATO:PERSONA], che ha concluso per l'inammissibilità del ricorso; udito per il ricorrente l'avv.to [OSCURATO:PERSONA], in sostituzione del difensore di fiducia avv.to [OSCURATO:PERSONA], che ha chiesto l'accoglimento del ricorso. [OSCURATO:PERSONA]

1. Con il provvedimento impugnato il Tribunale del riesame di Catanzaro, adito ai sensi dell'art. 310 cod. proc. pen., rigettava l'impugnazione avverso il provvedimento con cui il Giudice per le indagini preliminari del Tribunale di Catanzaro aveva rigettato l'istanza di dissequestro dei beni sottoposti a sequestro preventivo.

2. [OSCURATO:PERSONA] ricorre a mezzo dei difensori di fiducia, avv.to [OSCURATO:PERSONA] ed avv.to [OSCURATO:PERSONA], articolando un unico motivo, dì seguito enunciato nei limiti di cui all'art. 173, comma 1, disp. att. cod. proc. pen.: 2.1 violazione di legge, in relazione agli artt. 321, 125, 325 cod. proc. pen., 240, 240-bis cod. pen., e vizio di motivazione, ai sensi dell'art. 606, lett. b) ed e), cod. proc. pen., in quanto l'ordinanza impugnata risulta basata su una motivazione del tutto apparente, concetto individuato alla luce della giurisprudenza di legittimità citata in ricorso, evidenziandosi come, in riferimento a specifici beni sottoposti a sequestro preventivo (appezzamento di terreno sito in Filadelfia, località Ficarazza; fondo sito in [OSCURATO:PERSONA]; terreno sito in Filadelfia, località Pirulino; terreno sito in Filadelfia, contrada Mulinello; rapporti bancari presso la Credem e buono fruttifero postale) nessuna motivazione sia stata offerta circa la prova fornita dal ricorrente in merito alla lecita provenienza di detti beni ed alle modalità di rispettiva acquisizione, attraverso donazioni e lasciti ereditari da parte di dante causa del tutto estraneo alle vicende processuali, come dimostrato dalla perizia redatta nell'interesse del ricorrente, considerati i parametri valutativi del Tribunale del riesame in tema di sequestro funzionale alla confisca ex art. 240-bis cod. pen., come enucleati dalla giurisprudenza di legittimità. [OSCURATO:PERSONA] Il ricorso di [OSCURATO:PERSONA] è fondato, per le ragioni di seguito illustrate, e va, pertanto, accolto.

Il provvedimento impugnato si è limitato a ricordare come emergesse evidente la sproporzione tra il valore dei beni oggetto di vincolo reale ed i flussi finanziari dell'Anello, posti a base della sua situazione reddituale, risultando la consulenza di parte fondata solo su di una parziale contestazione degli indici e dei parametri utilizzati dalla Guardia di Finanza nelle indagini patrimoniali e, come tale, inidonea a scalfire le risultanze investigative.

In realtà, con l'impugnazione innanzi al Tribunale del riesame erano stati dedotti profili specifici, con cui si rilevava come il provvedimento impugnato avesse del tutto omesso di considerare l'atto di acquisto del terreno sito in Fliadelfia, località Ficarazza, foglio 17, particelle 148 e 149, da parte della la madre dell'Anello in favore del figlio, con somme di denaro di provenienza lecita; come, altresì, fosse stata donata al ricorrente dallo zio la proprietà di un fondo sito in [OSCURATO:PERSONA], località Campo, foglio 16, particella 16; analoghi rilievi risultano operati per altri terreni, siti in Filadelfia, località Pirulino, foglio 6, particella 78, e contrada Mulinello, foglio 2, particella 164, oltre che per i due rapporti bancari accesi presso la Credem, filiale di Filadefia, ed un buono fruttifero postale acceso dal nonno dell'Anello.

Su tali specifiche deduzioni il provvedimento impugnato risulta del tutto carente di argomentazioni, né risulta che alcuna motivazione in proposito sia stata fornita dal Giudice delle indagini preliminari con il provvedimento del 15/05/2021.

Non vi è alcun dubbio che, in caso di confisca ex art. 12-sexies, d.l. 8 giugno 1992 n. 306 - attualmente art. 240-bis cod. pen. -, dalla sproporzione accertata tra guadagni e patrimonio, provata dalla pubblica accusa, discenda una presunzione iuris tantum d'illecita accumulazione patrimoniale; altrettanto pacifico è che l'interessato, specialmente nel caso di confusione tra risorse di provenienza lecita e illecita, possa, attraverso specifiche allegazioni, indicare la legittima provenienza di parte dei beni, individuando, in tal modo, uno specifico onere di verifica da parte del giudice, tanto più penetrante quanto più specifiche risultino le allegazioni difensive (Sez. 2, n. 43387 del 08/10/2019, [OSCURATO:PERSONA], Rv. 277997; Sez. 4, n. 51331 del 13/09/2018, S., Rv. 274052).

Il provvedimento impugnato, a fronte della verificata omissione motivazionale, va, pertanto, annullato con rinvio per nuovo giudizio al Tribunale di Catanzaro, sezione del riesame, che, in diversa composizione e nella piena libertà di valutazione del merito delle deduzioni difensive, si atterrà al principio di diritto illustrato.

P.Q.M.

Annulla il provvedimento impugnato con rinvio per nuovo giudizio al Tribunale di Catanzaro, sezione del riesame.

Così deciso in Roma, il

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA], avverso l'ordinanza del Tribunale del riesame di Catanzaro emessa in data 09/12/2021; visti gli atti, il provvedimento impugnato ed il ricorso; udita la relazione svolta dal [OSCURATO:PERSONA]; udite le conclusioni del Pubblico Ministero, in persona del [OSCURATO:PERSONA], che ha concluso per l'inammissibilità del ricorso; udito per il ricorrente l'avv.to [OSCURATO:PERSONA], in sostituzione del difensore di fiducia avv.to [OSCURATO:PERSONA], che ha chiesto l'accoglimento del ricorso. [OSCURATO:PERSONA] 1. Con il provvedimento impugnato il Tribunale del riesame di Catanzaro, adito ai sensi dell'art. 310 cod. proc. pen., rigettava l'impugnazione avverso il provvedimento con cui il Giudice per le indagini preliminari del Tribunale di Catanzaro aveva rigettato l'istanza di dissequestro dei beni sottoposti a sequestro preventivo. 2. [OSCURATO:PERSONA] ricorre a mezzo dei difensori di fiducia, avv.to [OSCURATO:PERSONA] ed avv.to [OSCURATO:PERSONA], articolando un unico motivo, dì seguito enunciato nei limiti di cui all'art. 173, comma 1, disp. att. cod. proc. pen.: 2.1 violazione di legge, in relazione agli artt. 321, 125, 325 cod. proc. pen., 240, 240-bis cod. pen., e vizio di motivazione, ai sensi dell'art. 606, lett. b) ed e), cod. proc. pen., in quanto l'ordinanza impugnata risulta basata su una motivazione del tutto apparente, concetto individuato alla luce della giurisprudenza di legittimità citata in ricorso, evidenziandosi come, in riferimento a specifici beni sottoposti a sequestro preventivo (appezzamento di terreno sito in Filadelfia, località Ficarazza; fondo sito in [OSCURATO:PERSONA]; terreno sito in Filadelfia, località Pirulino; terreno sito in Filadelfia, contrada Mulinello; rapporti bancari presso la Credem e buono fruttifero postale) nessuna motivazione sia stata offerta circa la prova fornita dal ricorrente in merito alla lecita provenienza di detti beni ed alle modalità di rispettiva acquisizione, attraverso donazioni e lasciti ereditari da parte di dante causa del tutto estraneo alle vicende processuali, come dimostrato dalla perizia redatta nell'interesse del ricorrente, considerati i parametri valutativi del Tribunale del riesame in tema di sequestro funzionale alla confisca ex art. 240-bis cod. pen., come enucleati dalla giurisprudenza di legittimità. [OSCURATO:PERSONA] Il ricorso di [OSCURATO:PERSONA] è fondato, per le ragioni di seguito illustrate, e va, pertanto, accolto. Il provvedimento impugnato si è limitato a ricordare come emergesse evidente la sproporzione tra il valore dei beni oggetto di vincolo reale ed i flussi finanziari dell'Anello, posti a base della sua situazione reddituale, risultando la consulenza di parte fondata solo su di una parziale contestazione degli indici e dei parametri utilizzati dalla Guardia di Finanza nelle indagini patrimoniali e, come tale, inidonea a scalfire le risultanze investigative. In realtà, con l'impugnazione innanzi al Tribunale del riesame erano stati dedotti profili specifici, con cui si rilevava come il provvedimento impugnato avesse del tutto omesso di considerare l'atto di acquisto del terreno sito in Fliadelfia, località Ficarazza, foglio 17, particelle 148 e 149, da parte della la madre dell'Anello in favore del figlio, con somme di denaro di provenienza lecita; come, altresì, fosse stata donata al ricorrente dallo zio la proprietà di un fondo sito in [OSCURATO:PERSONA], località Campo, foglio 16, particella 16; analoghi rilievi risultano operati per altri terreni, siti in Filadelfia, località Pirulino, foglio 6, particella 78, e contrada Mulinello, foglio 2, particella 164, oltre che per i due rapporti bancari accesi presso la Credem, filiale di Filadefia, ed un buono fruttifero postale acceso dal nonno dell'Anello. Su tali specifiche deduzioni il provvedimento impugnato risulta del tutto carente di argomentazioni, né risulta che alcuna motivazione in proposito sia stata fornita dal Giudice delle indagini preliminari con il provvedimento del 15/05/2021. Non vi è alcun dubbio che, in caso di confisca ex art. 12-sexies, d.l. 8 giugno 1992 n. 306 - attualmente art. 240-bis cod. pen. -, dalla sproporzione accertata tra guadagni e patrimonio, provata dalla pubblica accusa, discenda una presunzione iuris tantum d'illecita accumulazione patrimoniale; altrettanto pacifico è che l'interessato, specialmente nel caso di confusione tra risorse di provenienza lecita e illecita, possa, attraverso specifiche allegazioni, indicare la legittima provenienza di parte dei beni, individuando, in tal modo, uno specifico onere di verifica da parte del giudice, tanto più penetrante quanto più specifiche risultino le allegazioni difensive (Sez. 2, n. 43387 del 08/10/2019, [OSCURATO:PERSONA], Rv. 277997; Sez. 4, n. 51331 del 13/09/2018, S., Rv. 274052). Il provvedimento impugnato, a fronte della verificata omissione motivazionale, va, pertanto, annullato con rinvio per nuovo giudizio al Tribunale di Catanzaro, sezione del riesame, che, in diversa composizione e nella piena libertà di valutazione del merito delle deduzioni difensive, si atterrà al principio di diritto illustrato. P.Q.M. Annulla il provvedimento impugnato con rinvio per nuovo giudizio al Tribunale di Catanzaro, sezione del riesame. Così deciso in Roma, il
Sentenza Cassazione n. 36246/2022 — Fons Iuris — Fons Iuris