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CassazionesentenzaSezione 7Decisione del 3 febbraio 2023

Cassazione n. 06539/2023

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a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] 013B3HN nato il [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 17/10/2022 del TRIBUNALE di LODIdat-e-~Lsa_all; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; Rilevato che il ricorso proposto da [OSCURATO:PERSONA], il quale censura la violazione di legge in relazione all'art. 62-bis cod. pen. in sentenza di applicazione della pena emessa su accordo delle parti ai sensi dell'art. 444 cod. proc. pen., è inammissibile perché proposto al di fuori dei casi espressamente previsti dall'art. 448, comma 2- bis, c.p.p., che consente in ricorso per cassazione «solo per motivi attinenti all'espressione della volontà dell'imputato, al difetto di correlazione tra la richiesta e la sentenza, all'erronea qualificazione giuridica del fatto e all'illegalità della pena o della misura di sicurezza»; stante l'inammissibilità del ricorso e, a norma dell'art. 616 cod. proc. pen., non ravvisandosi assenza di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità (Corte Cost. sent. n. 186 del 13/06/2000), alla condanna del ricorrente al pagamento delle spese del procedimento consegue quella al pagamento della sanzione pecuniaria nella misura, ritenuta equa, di 3.000 euro in favore della Cassa delle ammende.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di C 3.000,00 in favore della cassa delle ammende.

Così deciso in Roma, il 3 febbraio 2023.

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] 013B3HN nato il [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 17/10/2022 del TRIBUNALE di LODIdat-e-~Lsa_all; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; Rilevato che il ricorso proposto da [OSCURATO:PERSONA], il quale censura la violazione di legge in relazione all'art. 62-bis cod. pen. in sentenza di applicazione della pena emessa su accordo delle parti ai sensi dell'art. 444 cod. proc. pen., è inammissibile perché proposto al di fuori dei casi espressamente previsti dall'art. 448, comma 2- bis, c.p.p., che consente in ricorso per cassazione «solo per motivi attinenti all'espressione della volontà dell'imputato, al difetto di correlazione tra la richiesta e la sentenza, all'erronea qualificazione giuridica del fatto e all'illegalità della pena o della misura di sicurezza»; stante l'inammissibilità del ricorso e, a norma dell'art. 616 cod. proc. pen., non ravvisandosi assenza di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità (Corte Cost. sent. n. 186 del 13/06/2000), alla condanna del ricorrente al pagamento delle spese del procedimento consegue quella al pagamento della sanzione pecuniaria nella misura, ritenuta equa, di 3.000 euro in favore della Cassa delle ammende. P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di C 3.000,00 in favore della cassa delle ammende. Così deciso in Roma, il 3 febbraio 2023.
Sentenza Cassazione n. 06539/2023 — Fons Iuris — Fons Iuris