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CassazionesentenzaSezione 6

Cassazione n. 37629/2022

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eguente ORDINANZA Sul ricorso iscritto al numero 30647 del ruolo generale dell'anno 2021, proposto [OSCURATO:PERSONA], rappresentato e difeso, giusta procura speciale su foglio separato in calce al ricorso, dall'Avv.to [OSCURATO:PERSONA] elettivamente domiciliato presso l'indirizzo di posta elettronica (PEC) [OSCURATO:EMAIL] -ricorrente - Contro Agenzia delle entrate, in persona del Direttore pro tempore, domiciliata in Roma, Via dei Portoghesi n. 12, presso l'Avvocatura Generale dello Stato che la rappresenta e difende; - controricorrente- per la cassazione della sentenza della Commissione tributaria regionale del Lazio n. 4198/01/21, depositata in data 22 settembre 2021.

Udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio dell'8 novembre dal Relatore [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA] di Nocera. [OSCURATO:PERSONA] - con avviso di accertamento n. 880010300038/2007, l'Agenzia delle entrate, in persona del Direttore pro tempore, recuperava a tassazione nei confronti di [OSCURATO:PERSONA], esercente l'attività di commercio al dettaglio di prodotti del tabacco, ai sensi degli artt. 39, comma 2, lett. d) del d.P.R. n. 600/73 e 55, comrna 2, del d.P.R. 633/72, maggiori ricavi non dichiarati per euro 46.473,24 nonché costi ritenuti non di competenza per euro 729,00, ai fini Irpef, Irap e Iva, per l'anno 2005, essendo emersi, a fronte di un conto cassa partito positivo, reiterati saldi negativi e anomallie riguardanti l'analisi dei conti "Titolare c/prelevamenti" e " Titolare c;/versamenti" ritenuti indici di operazioni non contabilizzate; - avverso il suddetto avviso, il contribuente aveva proposto ricorso dinanzi alla Commissione tributaria provinciale di Rieti che, con sentenza n. 174/02/2010, lo aveva accolto parzialmente; - avverso la suddetta sentenza, l'Agenzia aveva proposto appello dinanzi alla Commissione tributaria regionale del Lazio che, con sentenza n. 162/35/2012, lo aveva accolto parzialmente determinando una riduzione dell'accertamento del 30%; - avverso la suddetta sentenza l'Agenzia delle entrate aveva proposto ricorso principale per cassazione e il contribuente ricorso incidentale che, con ordinanza n. 7538 del 2020, li aveva accolti cassando la pronuncia con rinvio alla CTR del Lazio in diversa composizione; - riassunto il giudizio a cura del contribuente, la CTR del Lazio, con sentenza n. 4198/01/2021, depositata il 22 settembre 2021, ha accolto l'appello dell'Ufficio, confermando la legittimità dell'avviso di accertamento impugnato; - avverso la suddetta sentenza il contribuente ha proposto ricorso per cassazione affidato a un motivo; - l'Agenzia delle entrate resiste con controricorso; -sulla proposta avanzata dal relatore ai sensi del novellato art. 380 bis cod. proc. civ., risulta regolarmente costituito il contraddittorio; [OSCURATO:PERSONA] -con l'unico motivo di ricorso, si denuncia, in relazione all'art. 360, comma 1, n. 3. c.p.c., la violazione e falsa applicazione dell'art. 384, comma 2, c.p.c. per essersi la CTR, nell'accogliere l'appello dell'Ufficio, limitata a confermare il principio di diritto espresso nella ordinanza di rinvio della Corte di Cassazione n. 7538 del 2020 in tema di accertamento induttivo circa la legittima presunzione della esistenza di ricavi non contabilizzati in presenza di un ingiustificato saldo negativo di cassa, senza valutare, in considerazione del pur riscontrato vizio di motivazione, i fatti e gli elementi offerti e, in particolare, senza argomentare alcunché in ordine alla legittimità o meno di una riduzione percentuale del maggior reddito accertato dall'Ufficio; -il motivo si profila, in primo luogo, inammissibile per difetto di autosufficienza e specificità; -va premesso che, con l'ordinanza n. 7538/2020, la Corte di cassazione ha accolto sia il ricorso principale dell'Agenzia delle entrate che quello incidentale del contribuente cassando con rinvio alla CTR del Lazio in diversa composizione.

In particolare, la Corte ha accolto il primo motivo di ricorso principale incentrato su vizio di violazione degli artt. 39 del d.P.R. n. 600/73 e 55 del d.P.R. n. 633/72, affermando (diversamente da quanto ritenuto dalla CTR) l'applicabilità anche alle attività esercitate in forma individuale del principio di diritto secondo cui, in tema di accertamento induttivo del reddito di impresa, la sussistenza di un ingiustificato saldo negativo di cassa fa presumere l'esistenza di ricavi non contabilizzati in misura almeno pari al disavanzo; al contempo, la Corte ha accolto il secondo motivo del ricorso principale e l'unico motivo del ricorso incidentale con i quali si prospettavano, sostanzialmente, vizi di insufficienza motivazionale, affermando la mancata emersione nella sentenza impugnata dell'iter logico-giuridico "in ragione del quale la CTR avrebbe ritenuto nella specifica fattispecie giustificati i reiterati saldi negativi di cassa in forza dell'attività di gestione di lotto ed enalotto" nonché delle prove che "fonderebbero l'accertamento dei detti prelevamenti in relazione alle citate finalità oltre che l'entità percentuale del reddito accertato induttivamente (individuata dalla CTR in ragione del 30%)"; - va osservato che in base all'art. 366, comma 1, n. 4 c.p.c., il ricorso per cassazione deve contenere, a pena di inammissibilità, i motivi per i quali si richiede la cassazione, aventi carattere di specificità, completezza e riferibilità alla decisione impugnata, il che comporta l'esatta individuazione del capo di pronuncia impugnata e l'esposizione di ragioni che illustrino in modo intelligibile ed esauriente le dedotte violazioni di norme o principi di diritto, ovvero le carenze della motivazione, restando estranea al giudizio di cassazione qualsiasi doglianza non riguardante il "decisum" della sentenza gravata (così ad es. sez. 5 n. 17125 del 2007 e sez. 1 n. 4036 del 2011).

In altri termini, l'esercizio del diritto d'impugnazione di una decisione giudiziale può considerarsi avvenuto in modo idoneo soltanto qualora i motivi con i quali è esplicato si traducano in una critica della decisione impugnata e, quindi, nell'esplicita e specifica indicazione delle ragioni per cui essa è errata, le quali, per essere enunciate come tali, debbono concretamente considerare le ragioni che la sorreggono e da esse non possono prescindere, dovendosi, dunque, il motivo che non rispetti tale requisito considerarsi nullo per inidoneità al raggiungimento dello scopo.

In riferimento al ricorso per cassazione tale nullità, risolvendosi nella proposizione di un "non motivo", è espressamente sanzionata con l'inammissibilità ai sensi della citata disposizione (così Cass., sez. 5, n. 20152 del 2021; n. 21296 del 2016; Sez. 6 - 5, n. 187 del 08/01/2014; Sez. 5, n. 17125 del 03/08/2007; sez. 3, n. 359 del 2005 e altre); nella specie, nella esplicazione del motivo in questione, il ricorrente non indica quali capi della sentenza sarebbero specificamente aggrediti, limitandosi ad affermare nella parte relativa "alla esposizione sommaria dei fatti" che la CTR aveva accolto l'appello dell'Agenzia ritenendo che "non [potevano] essere prese in considerazione le domande nuove avanzate con l'atto di riassunzione da [OSCURATO:PERSONA]"; - in ogni caso, il motivo è infondato non rilevandosi alcuna difformità tra la ordinanza di questa Corte e quella emessa dal giudice di rinvio; -è bene ribadire che, per solido indirizzo di legittimità, i limiti dei poteri attribuiti al giudice del rinvio sono differenti a seconda che la pronuncia di annullamento abbia accolto il ricorso per violazione o falsa applicazione di norme di diritto, ovvero per vizi di motivazione in ordine a punti decisivi della controversia, ovvero per entrambe le ragioni.

Nella prima ipotesi, il giudice deve soltanto uniformarsi, ex art. 384, comma 1, c.p.c., al principio di diritto enunciato dalla sentenza di cassazione, senza possibilità di modificare l'accertamento e la valutazione dei fatti acquisiti al processo, mentre, nella seconda, non solo può valutare liberamente i fatti già accertati, ma anche indagare su altri fatti, ai fini di un apprezzamento complessivo in funzione della statuizione da rendere in sostituzione di quella cassata, ferme le preclusioni e decadenze già verificatesi; nella terza, infine, la sua potestas iudicandi, oltre ad estrinsecarsi nell'applicazione del principio di diritto, può comportare la valutazione ex novo dei fatti già acquisiti, nonché la valutazione di altri fatti, la cui acquisizione, nel rispetto delle preclusioni e decadenze pregresse, sia consentita in base alle direttive impartite dalla decisione di legittimità (in termini, ex ngultis, cfr.: Cass.14/01/2020, n. 448; Cass. n. 3619 del 2022); -invero, nella specie, il giudice di rinvio dopo avere affermato - in ossequio al principio di diritto espresso dalla Corte sopra richiamato in tema di presunzioni di maggiori ricavi non dichiarati nel caso di un ingiustificato saldo negativo di cassa -che "appariva del tutto giustificato l'accertamento induttivo dell'Ufficio in presenza di anomalie contabili" ha ritenuto- con un insindacabile apprezzamento in fatto, nel rispetto delle preclusioni e decadenze pregresse, e senza esorbitare dall'accertamento ad esso demandato- che "[OSCURATO:PERSONA] non [avesse] fornito elementi di prova giustificativi dei prelevamenti effettuati dal conto economico e delle irregolarità del libro mastro della contabilità della sua attività commerciale né sulla effettiva esistenza di ricavi non contabilizzati", con ciò disattendendo (implicitamente) la riduzione percentuale applicata dalla CTR del Lazio nella sentenza n. 162/35/2012 e specificando che "non potevano essere prese in L/ /74 considerazione domande nuove avanzate con l'atto di riassunzione da [OSCURATO:PERSONA]"; -in conclusione, il ricorso va rigettato; - le spese del giudizio di legittimità seguono la soccombenza e vengono liquidate come in dispositivo; P.Q.

M. La Corte rigetta il ricorso; condanna il ricorrente al pagamento delle spese del giudizio di legittimità che si liquidano in euro 4.305,00 per compensi oltre spese prenotate a debito.

Dà atto, ai sensi dell'art.13 comma 1 quater D.P.R. n.115/2002, della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento da parte del ricorrente dell'ulteriore importo a titolo di contributo unific

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
eguente ORDINANZA Sul ricorso iscritto al numero 30647 del ruolo generale dell'anno 2021, proposto [OSCURATO:PERSONA], rappresentato e difeso, giusta procura speciale su foglio separato in calce al ricorso, dall'Avv.to [OSCURATO:PERSONA] elettivamente domiciliato presso l'indirizzo di posta elettronica (PEC) [OSCURATO:EMAIL] -ricorrente - Contro Agenzia delle entrate, in persona del Direttore pro tempore, domiciliata in Roma, Via dei Portoghesi n. 12, presso l'Avvocatura Generale dello Stato che la rappresenta e difende; - controricorrente- per la cassazione della sentenza della Commissione tributaria regionale del Lazio n. 4198/01/21, depositata in data 22 settembre 2021. Udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio dell'8 novembre dal Relatore [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA] di Nocera. [OSCURATO:PERSONA] - con avviso di accertamento n. 880010300038/2007, l'Agenzia delle entrate, in persona del Direttore pro tempore, recuperava a tassazione nei confronti di [OSCURATO:PERSONA], esercente l'attività di commercio al dettaglio di prodotti del tabacco, ai sensi degli artt. 39, comma 2, lett. d) del d.P.R. n. 600/73 e 55, comrna 2, del d.P.R. 633/72, maggiori ricavi non dichiarati per euro 46.473,24 nonché costi ritenuti non di competenza per euro 729,00, ai fini Irpef, Irap e Iva, per l'anno 2005, essendo emersi, a fronte di un conto cassa partito positivo, reiterati saldi negativi e anomallie riguardanti l'analisi dei conti "Titolare c/prelevamenti" e " Titolare c;/versamenti" ritenuti indici di operazioni non contabilizzate; - avverso il suddetto avviso, il contribuente aveva proposto ricorso dinanzi alla Commissione tributaria provinciale di Rieti che, con sentenza n. 174/02/2010, lo aveva accolto parzialmente; - avverso la suddetta sentenza, l'Agenzia aveva proposto appello dinanzi alla Commissione tributaria regionale del Lazio che, con sentenza n. 162/35/2012, lo aveva accolto parzialmente determinando una riduzione dell'accertamento del 30%; - avverso la suddetta sentenza l'Agenzia delle entrate aveva proposto ricorso principale per cassazione e il contribuente ricorso incidentale che, con ordinanza n. 7538 del 2020, li aveva accolti cassando la pronuncia con rinvio alla CTR del Lazio in diversa composizione; - riassunto il giudizio a cura del contribuente, la CTR del Lazio, con sentenza n. 4198/01/2021, depositata il 22 settembre 2021, ha accolto l'appello dell'Ufficio, confermando la legittimità dell'avviso di accertamento impugnato; - avverso la suddetta sentenza il contribuente ha proposto ricorso per cassazione affidato a un motivo; - l'Agenzia delle entrate resiste con controricorso; -sulla proposta avanzata dal relatore ai sensi del novellato art. 380 bis cod. proc. civ., risulta regolarmente costituito il contraddittorio; [OSCURATO:PERSONA] -con l'unico motivo di ricorso, si denuncia, in relazione all'art. 360, comma 1, n. 3. c.p.c., la violazione e falsa applicazione dell'art. 384, comma 2, c.p.c. per essersi la CTR, nell'accogliere l'appello dell'Ufficio, limitata a confermare il principio di diritto espresso nella ordinanza di rinvio della Corte di Cassazione n. 7538 del 2020 in tema di accertamento induttivo circa la legittima presunzione della esistenza di ricavi non contabilizzati in presenza di un ingiustificato saldo negativo di cassa, senza valutare, in considerazione del pur riscontrato vizio di motivazione, i fatti e gli elementi offerti e, in particolare, senza argomentare alcunché in ordine alla legittimità o meno di una riduzione percentuale del maggior reddito accertato dall'Ufficio; -il motivo si profila, in primo luogo, inammissibile per difetto di autosufficienza e specificità; -va premesso che, con l'ordinanza n. 7538/2020, la Corte di cassazione ha accolto sia il ricorso principale dell'Agenzia delle entrate che quello incidentale del contribuente cassando con rinvio alla CTR del Lazio in diversa composizione. In particolare, la Corte ha accolto il primo motivo di ricorso principale incentrato su vizio di violazione degli artt. 39 del d.P.R. n. 600/73 e 55 del d.P.R. n. 633/72, affermando (diversamente da quanto ritenuto dalla CTR) l'applicabilità anche alle attività esercitate in forma individuale del principio di diritto secondo cui, in tema di accertamento induttivo del reddito di impresa, la sussistenza di un ingiustificato saldo negativo di cassa fa presumere l'esistenza di ricavi non contabilizzati in misura almeno pari al disavanzo; al contempo, la Corte ha accolto il secondo motivo del ricorso principale e l'unico motivo del ricorso incidentale con i quali si prospettavano, sostanzialmente, vizi di insufficienza motivazionale, affermando la mancata emersione nella sentenza impugnata dell'iter logico-giuridico "in ragione del quale la CTR avrebbe ritenuto nella specifica fattispecie giustificati i reiterati saldi negativi di cassa in forza dell'attività di gestione di lotto ed enalotto" nonché delle prove che "fonderebbero l'accertamento dei detti prelevamenti in relazione alle citate finalità oltre che l'entità percentuale del reddito accertato induttivamente (individuata dalla CTR in ragione del 30%)"; - va osservato che in base all'art. 366, comma 1, n. 4 c.p.c., il ricorso per cassazione deve contenere, a pena di inammissibilità, i motivi per i quali si richiede la cassazione, aventi carattere di specificità, completezza e riferibilità alla decisione impugnata, il che comporta l'esatta individuazione del capo di pronuncia impugnata e l'esposizione di ragioni che illustrino in modo intelligibile ed esauriente le dedotte violazioni di norme o principi di diritto, ovvero le carenze della motivazione, restando estranea al giudizio di cassazione qualsiasi doglianza non riguardante il "decisum" della sentenza gravata (così ad es. sez. 5 n. 17125 del 2007 e sez. 1 n. 4036 del 2011). In altri termini, l'esercizio del diritto d'impugnazione di una decisione giudiziale può considerarsi avvenuto in modo idoneo soltanto qualora i motivi con i quali è esplicato si traducano in una critica della decisione impugnata e, quindi, nell'esplicita e specifica indicazione delle ragioni per cui essa è errata, le quali, per essere enunciate come tali, debbono concretamente considerare le ragioni che la sorreggono e da esse non possono prescindere, dovendosi, dunque, il motivo che non rispetti tale requisito considerarsi nullo per inidoneità al raggiungimento dello scopo. In riferimento al ricorso per cassazione tale nullità, risolvendosi nella proposizione di un "non motivo", è espressamente sanzionata con l'inammissibilità ai sensi della citata disposizione (così Cass., sez. 5, n. 20152 del 2021; n. 21296 del 2016; Sez. 6 - 5, n. 187 del 08/01/2014; Sez. 5, n. 17125 del 03/08/2007; sez. 3, n. 359 del 2005 e altre); nella specie, nella esplicazione del motivo in questione, il ricorrente non indica quali capi della sentenza sarebbero specificamente aggrediti, limitandosi ad affermare nella parte relativa "alla esposizione sommaria dei fatti" che la CTR aveva accolto l'appello dell'Agenzia ritenendo che "non [potevano] essere prese in considerazione le domande nuove avanzate con l'atto di riassunzione da [OSCURATO:PERSONA]"; - in ogni caso, il motivo è infondato non rilevandosi alcuna difformità tra la ordinanza di questa Corte e quella emessa dal giudice di rinvio; -è bene ribadire che, per solido indirizzo di legittimità, i limiti dei poteri attribuiti al giudice del rinvio sono differenti a seconda che la pronuncia di annullamento abbia accolto il ricorso per violazione o falsa applicazione di norme di diritto, ovvero per vizi di motivazione in ordine a punti decisivi della controversia, ovvero per entrambe le ragioni. Nella prima ipotesi, il giudice deve soltanto uniformarsi, ex art. 384, comma 1, c.p.c., al principio di diritto enunciato dalla sentenza di cassazione, senza possibilità di modificare l'accertamento e la valutazione dei fatti acquisiti al processo, mentre, nella seconda, non solo può valutare liberamente i fatti già accertati, ma anche indagare su altri fatti, ai fini di un apprezzamento complessivo in funzione della statuizione da rendere in sostituzione di quella cassata, ferme le preclusioni e decadenze già verificatesi; nella terza, infine, la sua potestas iudicandi, oltre ad estrinsecarsi nell'applicazione del principio di diritto, può comportare la valutazione ex novo dei fatti già acquisiti, nonché la valutazione di altri fatti, la cui acquisizione, nel rispetto delle preclusioni e decadenze pregresse, sia consentita in base alle direttive impartite dalla decisione di legittimità (in termini, ex ngultis, cfr.: Cass.14/01/2020, n. 448; Cass. n. 3619 del 2022); -invero, nella specie, il giudice di rinvio dopo avere affermato - in ossequio al principio di diritto espresso dalla Corte sopra richiamato in tema di presunzioni di maggiori ricavi non dichiarati nel caso di un ingiustificato saldo negativo di cassa -che "appariva del tutto giustificato l'accertamento induttivo dell'Ufficio in presenza di anomalie contabili" ha ritenuto- con un insindacabile apprezzamento in fatto, nel rispetto delle preclusioni e decadenze pregresse, e senza esorbitare dall'accertamento ad esso demandato- che "[OSCURATO:PERSONA] non [avesse] fornito elementi di prova giustificativi dei prelevamenti effettuati dal conto economico e delle irregolarità del libro mastro della contabilità della sua attività commerciale né sulla effettiva esistenza di ricavi non contabilizzati", con ciò disattendendo (implicitamente) la riduzione percentuale applicata dalla CTR del Lazio nella sentenza n. 162/35/2012 e specificando che "non potevano essere prese in L/ /74 considerazione domande nuove avanzate con l'atto di riassunzione da [OSCURATO:PERSONA]"; -in conclusione, il ricorso va rigettato; - le spese del giudizio di legittimità seguono la soccombenza e vengono liquidate come in dispositivo; P.Q. M. La Corte rigetta il ricorso; condanna il ricorrente al pagamento delle spese del giudizio di legittimità che si liquidano in euro 4.305,00 per compensi oltre spese prenotate a debito. Dà atto, ai sensi dell'art.13 comma 1 quater D.P.R. n.115/2002, della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento da parte del ricorrente dell'ulteriore importo a titolo di contributo unific
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