CassazionesentenzaSezione 7Decisione del 8 gennaio 1982
Cassazione n. 08745/2024
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
guente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] 08/01/1982 avverso l'ordinanza del 04/10/2023 del TRIBUNALE di CIVITAVECCHIAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA] Visti gli atti. Esaminati il ricorso e l'ordinanza impugnata. 1. Ritenuto che l'unico motivo posto dal ricorrente [OSCURATO:PERSONA] a base dell'impugnazione non supera il vaglio preliminare di ammissibilità perché manifestamente infondato. 2. È pacifico nella giurisprudenza di questa Corte che il giudice dell'esecuzione possa revocare il beneficio della sospensione condizionale della pena concesso in violazione dell'art. 164, comma quarto, cod. pen. in presenza di cause ostative, a meno che tali cause non fossero documentalmente note al giudice della cognizione. A tal fine il giudice dell'esecuzione acquisisce, per la doverosa verifica, il fascicolo del giudizio di cognizione (fra le altre, Sez. U., n. 37345 del 23/04/2015, Longo, Rv. 264381; Sez. 1, n. 19457 del 16/01/2018, Signoretto, Rv. 272832). Nel caso di specie non risulta che il giudice dell'esecuzione, prima di provvedere alla revoca della sospensione condizionale in quanto concessa in violazione dell'art. 164, comma 4, cod. pen., ha acquisito il fascicolo del giudizio al cui esito era stato concesso il beneficio per la terza volta, al fine di verificare se le condizioni ostative fossero o meno documentalmente note. In esito a tale verifica è prevenuto alla conclusione, logicamente ineccepibile, che il giudice della cognizione non poteva, sulla base degli atti nella sua disponibilità ed in particolare di certificato del casellario giudiziale non ancora aggiornato, essere a conoscenza della seconda sentenza di condanna per il delitto di ricettazione ostativa alla concessione del beneficio per la terza volta. 3. Rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso, in Roma 25 gennaio