CassazionesentenzaSezione 5
Cassazione n. 02399/2026
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
RO ha pronunciato la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 04/06/2025 della CORTE APPELLO di ROMAvisti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; lette le conclusioni del Pubblico Ministero, in persona del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore [OSCURATO:PERSONA], che ha chiesto il rigetto del ricorso. [OSCURATO:PERSONA] 1.Con la sentenzaimpugnata, la Corte di appello di Roma ha confermato la decisione del G.U.P. del Tribunale capitolino che, nel giudizio abbreviato, ha riconosciuto [OSCURATO:PERSONA] colpevole di partecipazione ad associazione per delinquere finalizzata alla commissione di delitti in materia tributaria, di falso in bilancio, di bancarotta fraudolenta, con ruolo di prestanome per il fallimento delle società [OSCURATO:SOCIETA]. e [OSCURATO:SOCIETA]., nonché di bancarotta fraudolenta documentale e operazioni dolose (capo G), per avere omesso sistematicamente il versamento delle imposte e dei contributi previdenziali, quale titolare e amministratore della GEDAM. 2. Avverso talesentenza ha proposto ricorso per cassazionel’imputato, per il tramite del difensore di fiducia,avvocato [OSCURATO:PERSONA], che svolge due motivi, di seguito enunciatinei limiti richiesti per la motivazione,ai sensi dell'art. 173 disp. att. cod. proc. pen.. 2.1. Violazione dell’art. 416 cod. pen. e correlati vizi della motivazione in merito all’affermazione di responsabilità. La difesa ricorrente censura la ritenuta partecipazione dell’imputato al sodalizio criminale in contestazione. In particolare, si contesta l’interpretazione data dai giudici di merito al contenuto delle fonti dichiarative e delle intercettazioni in merito al ruolo assunto dal ricorrente nell’ambito del sodalizio, che, a detta della difesa, andrebbe relegato a quello di mero e inconsapevole prestanome, del tutto ignaro delle dinamiche associative. Stigmatizza, inparticolare, il ricorrente che la Corte di appello abbia tratto la responsabilità del delitto associativo per il suo coinvolgimento in una vicenda relativa a false fatturazioni per cui pretendeval’aiuto economico per fronteggiare le spese legali, affermando che la sua consapevolezza emerge dalla circostanza che egli nelle conversazioni intercettate si dimostri certo della condanna, laddove invece– si sostiene - è chiaro che egli non godesse dei benefici dei soci; né vale il suo coinvolgimento in altre società, o la affermazione che egli si permetta di minacciare esponente di vertice dell’associazione, trattandosi di circostanze che consentono alternative ricostruzioni. In realtà, la sentenza eleva rapporti meramente personali a elementisignificativi della partecipazione associativa, sebbene dalle conversazioni intercettate non si evinca il generico programma perseguito dal sodalizio. D’altronde, l’esistenza del programma generico è trattadai rapporti tra due soggetti ([OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA]), mentre, come è noto, occorrono almeno tre persone per aversi associazione per delinquere. 2.1.1. Quanto al ruolo dell’imputato nell’associazione, manca ogni evidenzadella pretesa partecipazione al singolo delitto contestato al capo G), avendo la Corte di appello eluso il compito di replicare alle deduzioni dell’appellante, che ponevano il tema del contributo causale consapevole dell’imputato alla commissione del reato associativo. 2.1.2. Non può dirsi provato il pactum sceleris dalla circostanza che il ricorrente sia stato trovato insieme a [OSCURATO:PERSONA] o [OSCURATO:PERSONA] all’interno di un’auto; né è provato come il ricorrente abbia inciso sulla realizzazione del reato. 2.2. Il secondo motivo attinge l’elemento soggettivo del delitto di cui al capo G), deducendosi,anche in questo caso, vizi della motivazione nello scrutinio del dolo specifico che deve sorreggere, da punto di vista psicologico, la bancarotta documentale c.d. specifica contestata; si censura la motivazione per avere omesso di replicare alle deduzioni formulate con l’atto di appello, addirittura affidandosi alle dichiarazioni interessate dell’amministratore di fatto della società di cui il ricorrente era amministratore formale, e rifugiandosi nella circostanza che lo [OSCURATO:PERSONA] era stato amministratore di altre società. Invero, la sentenza impugnata non si è confrontata con la circostanza che la mera assunzione della carica formale non implica un’automatica consapevolezza dell’altrui gestione illecita; la Corte di appello ha omesso di indicare i segnali di rischio di cui il ricorrente non si sarebbe avveduto, che rendevano intuibile la commissione dei reati. [OSCURATO:PERSONA] 1.Il ricorso è inammissibile, proponendo censure manifestamente infondate, oltre che reiterative di doglianze già proposte dinanzi al giudice dell’appello, e da questi congruamente vagliati e puntualmente disattesi. Motivi del genere più che specifici, come richiede l’art. 581 cod. proc. pen., risultano soltanto apparenti, in quanto omettono di assolvere la tipica funzione di una critica argomentata avverso la sentenza oggetto di ricorso (Sez. U. n. 8825 del 27/10/2016, dep. 2017, Galtelli, Rv. 268822).La mancanza di specificità del motivo, invero, deve essere apprezzata non solo per la sua genericità, come indeterminatezza, ma anche per la mancanza di correlazione tra le ragioni argomentate dalla decisione impugnata e quelle poste a fondamento dell’impugnazione, questa non potendo ignorare le esplicitazioni del giudice censurato senza cadere nel vizio di a-specificità, conducente, a mente dell’art. 591 cod.proc.pen comma 1 lett. c) all’inammissibilità (ex plurimis, Sez. 4 n. 256 del 18/09/1997, dep. 1998, Rv. 210157; Sez. 1, Ordinanza n. 4521 del20/01/2005, Rv. 230751; Sez. 5 , n. 28011 del 15/02/2013, Rv. 255568; Sez. 2 , n. 11951 del 29/01/2014 , Rv. 259425; Sez. 2 , n. 42046 del 17/07/2019 Rv. 277710). D’altronde, il ricorrente richiede una rilettura degli elementi di fatto posti a fondamento della decisione ovvero la autonoma adozione di nuovi e diversi parametri di ricostruzione e valutazione dei fatti, invocando un giudizio di fatto che non compete alla Corte di cassazione, esulando dai poteri del giudice di legittimità quello di una "rilettura" degli elementi di fatto posti a fondamento della decisione, la cui valutazione è, in via esclusiva, riservata al giudice di merito, senza che possa integrare il vizio di legittimità la mera prospettazione di una diversa, e per il ricorrente più adeguata, valutazione delle risultanze processuali (Sez. U, n. 22242 del 27/01/2011, Scibé, Rv. 249651, in motivazione; Sez. U, n. 12 del 31/05/2000, Jakani, Rv. 216260). 1.1. Va, altresì, considerato che la sentenza della Corte di appello concretizza una situazione di doppia conformità delle due pronunce di merito, in ordine alla quale, nella giurisprudenza di questa Corte, si è chiarito il valore specifico di maggiore tenuta motivazionale in sede di legittimità, e indicate le condizioni di proponibilità e ammissibilità di un eventuale ricorso che prospetti il vizio del travisamento della prova (ex multis,Sez. 5 n. 1927 del 20/12/2017, Rv. 273224; Sez. 2 n. 5336 del 09/01/2018, Rv. 272018). La c.d. "doppia conforme" postula, infatti, che il vizio di motivazione deducibile e censurabile in sede di legittimità è soltanto quello che –a presidio del devolutum - discende dalla pretermissione dell'esame di temi probatori decisivi, ritualmente indicati come motivi di appello e trascurati in quella sede (Sez. 5, n. 1927 del 20/12/2017 -dep. 2018, Petrocelli e altri, Rv. 272324; Sez. 2, n. 10758 del 29/1/2015, Giugliano, Rv. 263129; Sez. 5, n. 2916 del 13/12/2013 - dep. 2014, Dall'Agnola, Rv. 257967); o dal loro manifesto travisamento in entrambi i gradi di giudizio (Sez. 2, n. 5336 del 09/01/2018, Rv. 272018). Al di fuori di tali ristretti binari, resta precluso il rilievo del vizio di motivazione secondo la nuovaespressione dell'art. 606, comma 1, lett. e) cod. proc. pen., nel caso di adeguata valutazione conforme nei gradi di merito del medesimo compendio probatorio. 2. Dunque, con il primo motivo, con il quale si censura la ritenuta partecipazione dell’imputato al sodalizio criminale in contestazione, si ripropongono, in realtà, doglianzegià formulatecon il corrispondente motivo di appello, invocando, appunto, una diversa e non consentita ricostruzione del fatto, laddove, i giudici di merito hanno conformemente e, con puntuale analisi, ricostruito il ruolo dell’imputato significativamente indicato come assuntore seriale e pienamente consapevole di cariche sociali all’interno di società destinate al fallimento. 2.1. Posto che i giudici di merito hanno ben ricostruito le fonti di prova dalle quali si è tratta la esistenza di un gruppo criminoso finalizzato a una pluralità di fatti di bancarotta fraudolenta mediante distrazioni edissipazioni (in particolare, rilevano le particolareggiate dichiarazioni dellecoimputate Pek e [OSCURATO:PERSONA]) , d alle conformi sentenze di merito si trae che il ricorrente è stato accusato, e giudicato colpevole, di averne fatto parte prestando il proprio contributo al sodalizio assumendo consapevolmente la veste di amministratore o di liquidatore di comodo: egli,cioè,era stato cooptato dal sodalizio per svolgere il ruolo di testa di legno, e come riferito dalle fonti dichiarative, in particolare dalla coimputata [OSCURATO:PERSONA], percepiva 2/3 mila euro per comparire in tale veste sulla base di disposizione del coimputato [OSCURATO:PERSONA];è risultato amministratore di oltre 40 società; le conversazioni intercettate danno conto della consapevolezza della esistenza dell’associazione e del ruolo dei coimputati [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA]. 2.2. In realtà, annotano i giudici di merito, il ricorrente – contrariamente a quanto spontaneamente sostenuto - non era l’ultimo dei prestanome ma aveva piena conoscenza dei fatti e della compagine associativa,come emerge in maniera limpida dal contenuto delle conversazioni intercettate, riportate nella sentenza di primo grado, e del tutto logicamente scrutinate, unitamente ad altri elementi fattuali, anche dalla sentenza della Corte di appello. 2.3. La circostanza che egli fosse pienamente inserito nel sistema criminale fonda del tutto logicamente l’affermazione che egli fosse del tutto consapevole dell’assunzione, su indicazione del [OSCURATO:PERSONA], di cariche sociali del tutto apparenti, nell’ambito di società votate al fallimento. Di tale consapevolezza v’è significativa traccia nella conversazione intercettata nella quale egli si dice certo della condanna –a dimostrazione del contributo illecito prestato in favore del gruppo. 3. [OSCURATO:PERSONA] è stato riconosciuto colpevole anche dei reati di cui al capo G), quale titolare e amministratore della [OSCURATO:SOCIETA]. 3.1. Anche il secondo motivo, che pone il tema dello scrutinio dell’elemento soggettivo del reato di bancarotta documentale specifica di cui al capo G), è manifestamente infondato. 3.2. La Corte territoriale, facendo buon uso dell’ordinario procedimento inferenziale a base fattuale, ha del tutto adeguatamente motivato sul punto a pag. 8 della sentenza impugnata, osservando come le conversazioni intercettate evidenzino anche la perfetta conoscenza dei fatti gestionali della fallita da parte del ricorrente , egli stesso fornendo a Spicciariello, nel corso di un colloquio, indicazioni in merito ad alcune fatture, dimostrando di conoscere perfettamente la documentazione alla quale fa riferimento durante la conversazione. D’altronde, i giudici di merito non hanno mancato di sottolineare come la precedente amministratrice abbia riferito che, all’atto della cessione delle quote sociali, la società era in bonis e ancora in grado di affrontare il debito erariale, mentre, all’atto del fallimento, la curatela aveva trovatouna mera scatola vuota, come vuote si erano rivelate anche altre società all’epoca contemporaneamente amministrate dal ricorrente . Dunque, contrariamente a quanto sostenuto dal ricorso, i giudici di merito hanno specificamene indicato gli indici di fraudolenza della condotta in questione, evidenziando elementi inequivocabilmente significativi del dolo specifico richiesto per la integrazione della fattispecie. E’ evidente, infatti, alla luce della richiamata ricostruzione dei fatti, che lo scopo perseguito anche dall’imputato, nell’assumere del tutto scientemente cariche sociale in società votate al fallimento, fosse quello di privarle di ogni consistenza economica attraverso la distrazione sistematica dei beni sociali, e tanto consente di trarne l’intento fraudolento perseguito in pregiudizio dei creditori (Sez. 5, n. 2228 del 04/11/2022 - dep. 2023, Rv. 283983). 4. Alla declaratoria di inammissibilità segue per legge ( art. 616 cod.proc.pen ) la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali nonché, trattandosi di causa di inammissibilità determinata da profili di colpa emergenti dal ricorso (Corte Costituzionale n. 186 del 7-13 giugno 2000), al versamento, in favore della cassa delle ammende, di una somma che si ritiene equo e congruo fissare in euro tremila. P.Q.M Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della cassa delle ammende. Così d