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CassazionedecretoSezione UDecisione del 4 aprile 2023

Cassazione n. 11346/2023

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- ha pronunciato la seguente ORDINANZA sul ricorso 9673-2021 proposto da: [OSCURATO:PERSONA], elettivamente domiciliata in ROMA, [OSCURATO:PERSONA] N 318, presso lo studio dell'avvocato [OSCURATO:PERSONA], che lo rappresenta e difende unitamente all'avvocato [OSCURATO:PERSONA] giusta procura in calce al ricorso; -ricorrente - Ric. 2021 n. 09673 sez.

SU -ud. 04-04-2023 -2- contro [OSCURATO:PERSONA], rappresentata e difesa dall’avvocato [OSCURATO:PERSONA] giusta procura in atti; -controricorrente - avverso la sentenza n. 60/2021 della CORTE D'APPELLO di BRESCIA, depositata il 25/01/2021; Lette le conclusioni del Pubblico Ministero, nella persona dell’Avvocato Generale, [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA], che ha chiestoaccogliersi il primo motivo, con l’assorbimento degli altri due; udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 04/04/2023 dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA]; lette le memorie delle parti; [OSCURATO:PERSONA] E DIRITTO DELLA DECISIONE

1. Con atto di citazione notificato a mezzo p.e.c. il 19 luglio 2016 [OSCURATO:PERSONA] S.a.r.l. proponeva opposizione al decreto ingiuntivo n. 3294/2016, emanato dal Tribunale di Brescia il precedente 18 maggio, con il quale le veniva ingiunto di pagare a [OSCURATO:SOCIETA]. la somma di Euro 141.495,79, oltre ad interessi e spese.

A fondamento della propria pretesa [OSCURATO:SOCIETA] aveva lamentato il mancato pagamento da parte di Plaisir di alcune fatture relative alla fornitura di bottiglie d’acquaminerale, che questa avrebbe poi dovuto rivendere ad alcuni distributori asiatici.

Plaisir eccepiva in via pregiudiziale il difetto di giurisdizione del Giudice italiano in favore del Giudice francese – e in particolare del Tribunale di Versailles - ai se nsi degli artt. 4, Ric. 2021 n. 09673 sez.

SU -ud. 04-04-2023 -3- 1° co., e 7, n. 1, lett. b) del Regolamento UE n. 1215/2012.

Nel merito, invece, sosteneva l’infondatezza delle pretese dell’opposta, chiedendo la revoca del decreto ingiuntivo.

Inoltre, proponeva domanda riconvenzionale domandando la risoluzione per inadempimento del contratto di fornitura intercorrente tra le parti ed il relativo risarcimento del danno.

Costituitasi in giudizio, e per quanto qui d’interesse, [OSCURATO:SOCIETA] contestava l’eccezione di difetto di giurisdizione affermando che in virtù della clausola Incoterm “[OSCURATO:PERSONA]”, applicabile ai rapporti tra le parti, la consegna delle merci sarebbe dovuta avvenire in Italia (come peraltro effettivamente accaduto, in quanto le bottiglie non erano mai state consegnate all’estero).

Il Tribunale, con sentenza n. 167/2019, revocava il decreto ingiuntivo n. 3294/2016, ritenendo fondata l’eccezione di difetto di giurisdizione sollevata dall’opponente e ritenendo competente il G iudice francese.

Per l’effetto, condannava [OSCURATO:SOCIETA] al pagamento delle spese di lite e degli accessori di legge. 2.Avverso la sentenza di prime cure [OSCURATO:SOCIETA] spiegava appello innanzi alla Corte d’Appello di Brescia.

L’appellante lamentava che il Giudice non si era avveduto che i documenti prodotti in giudizio indicassero chiaramente che il luogo della consegna era sito in Italia e che dunque – anche alla luce della giurisprudenza nazionale e sovranazionale in materia – la giurisdizione sarebbe dovuta spettare al Giudice italiano.

Inoltre, il criterio determinante della giurisdizione avrebbe dovuto essere, non tanto il luogo di consegna della merce Ric. 2021 n. 09673 sez.

SU -ud. 04-04-2023 -4- bensì, essendo stata dedotta in giudizio un’obbligazione di pagamento di fatture insolute, quello di esecuzione dell’obbligazione portata sub iudice.

Plaisir contestava gli argomenti dell’appellante e difendeva la correttezza della decisione di primo grado.

La Corte d’Appello di Brescia rigettava l’appello, con sentenza n. 60/2021, rilevando anzitutto che, secondo le regole generali stabilite dal Regolamento UE n. 1215/2012, all’articolo 4, la giurisdizione si sarebbe, ordinariamente, radicata in Francia, ove aveva sede la Plaisir.

La Corte rilevava, successivamente, che, anche secondo i criteri alternativi previsti dal Regolamento, all’articolo 7, n. 1, lett. b), il Giudice italiano non avrebbe potuto ritenersi munito di giurisdizione, spettante invece al giudice francese.

In particolare, il giudice di seconde cure riteneva che l’inserimento della clausola Incoterm “[OSCURATO:PERSONA]” nella documentazione dei rapporti tra [OSCURATO:SOCIETA] e Plaisir non implicasse un automatico spostamento del luogo materiale di consegna delle merci, ove non accompagnata da elementi che confermassero tale scelta con chiarezza: in mancanza di tali riscontri, l’inserimento di tale clausola produce come unico effetto il solo trasferimento del rischio di perimento della merce.

In breve, “anche a voler ritenere che la clausola Incoterm “EXW […] sia stata pattuita tra le parti […] dalla clausola stessa non emerge un incontro di volontà chiaro ed inequivoco e non è ravvisabile una pattuizione volta ad attribuire con chiarezza al luogo indicato nella clausola Ric. 2021 n. 09673 sez.

SU -ud. 04-04-2023 -5- valenza anche di luogo di consegna della merce ai fini del radicamento della giurisdizione” (così la sentenza d’appello, pp. 15-16).

3. Avverso la sentenza n. 60/2021 della Corte d’A ppello di Brescia ha proposto ricorso per cassazione [OSCURATO:SOCIETA]., articolando tre motivi di ricorso.

Plaisir ha resistito mediante controricorso.

Con ordinanza interlocutoria n. 37506 del 22 dicembre 2022, la Prima Sezione civile ha rimesso la controversia alle Sezioni Unite, essendo dedotti motivi relativi alla giurisdizione che involgevano una questione sulla quale non poteva dirsi maturato un orientamento univoco delle stesse Sezioni Unite.

Entrambe le parti hanno depositato memorie in prossimità dell’udienza.

4. Con il primo motivo di ricorso, [OSCURATO:SOCIETA] lamenta, ai sensi dell’art. 360, 1° co., nn. 1 e 3, la violazione e la falsa applicazione dell’art. 7, 1° co., lett. b), del Regolamento UE n. 1215/2012, e dell’art. 1362 c.c. per avere la Corte d’Appello di Brescia ritenuto insussistente la giurisdizione italiana.

In particolare, la ricorrente si duole del ragionamento della Corte di merito secondo cui la clausola “[OSCURATO:PERSONA]” presente nella documentazione prodotta da [OSCURATO:SOCIETA] non permetterebbe di ricostruire la volontà delle parti di individuare nel luogo indicato nella suddetta clausola anche il luogo di consegna delle merci, effetto dal quale sarebbe poi discesa la deroga alla giurisdizione francese.

Tale conclusione, infatti, sarebbe contraria alle previsioni dell’art. 7, 1° co., lett. b), del Ric. 2021 n. 09673 sez.

SU -ud. 04-04-2023 -6- Regolamento UE n. 1215/2012, per come interpretato dalla Corte di Giustizia, nonché dalla giurisprudenza di questa Corte, e violerebbe al contempo l’articolo 1362 del codice civile.

Nella prospettazione della ricorrente, infatti, le clausole Incoterms, se richiamate in un contratto, hanno valore di clausola contrattuale idonea ad incidere anche sul luogo di consegna, ma la Corte d’appello non ha esaminato la stessa secondo il suo contenuto letterale (ignorando, quindi, la volontà delle parti di fissare anche il luogo ove la merce andava consegnata).

Inoltre, le conclusioni del Giudice dell’appello contrasterebbero con la giurisprudenza della Corte di Giustizia, la quale reputa che l’inserimento delle clausole Incoterms all’interno del regolamento contrattuale sia sempre e comunque idoneo ad identificare il luogo di consegna delle merci (sul punto la ricorrente richiama la sentenza della CGUE “[OSCURATO:PERSONA] SA” del 9 giugno 2011, nonché alcune concordi pronunce di questa Corte).

Con il secondo motivo di ricorso, si lamenta la nullità della sentenza impugnata, ai sensi dell’art. 360, 1° co., nn. 3 e 4, c.p.c., in quanto la Corte d’Appello di Brescia avrebbe omesso di motivare il rigetto del secondo motivo di appello proposto da [OSCURATO:PERSONA].

Inoltre, la Corte avrebbe violato l’art. 7, 1° co., lett. b), del Regolamento UE n. 1215/2012, ai sensi dell’art. 360., 1° co., nn. 1 e 3, c.p.c.

Ric. 2021 n. 09673 sez.

SU -ud. 04-04-2023 -7- L’attrice, nel secondo motivo d’appello, aveva, infatti, denunciato la contraddittorietà della sentenza di prime cure nella misura in cui aveva affermato sussistere la giurisdizione francese, salvo poi affermare che le merci vendute erano fornite dal vettore direttamente ai clienti asiatici: ne deriva che il giudice avrebbe dovuto applicare la lett. a) dell’art. 7 del Regolamento UE n. 1215/2012, e non la lett. b), applicabile invece soltanto quando il luogo della consegna rientri nel territorio di uno Stato membro dell’Unione.

A detta della ricorrente, la sentenza gravata avrebbe dichiarato infondato tale secondo motivo senza tuttavia motivare tale conclusione: ne risulterebbe un’omissione di motivazione censurabile in questa sede.

Con il terzo ed ultimo motivo di ricorso, la ricorrente si duole, a norma dell’art. 360, 1° co., n. 5, c.p.c., dell’omesso esame di un fatto decisivo per il giudizio ed oggetto di discussione tra le parti.

La Corte d’Appello, infatti, non avrebbe esaminato i documenti di causa dai quali sarebbe emerso che la merce oggetto del rapporto tra [OSCURATO:SOCIETA] e Plaisir sarebbe stata consegnata direttamente in paesi asiatici, ai quale la fornitura d’acqua era infine destinata.

Ciò sarebbe decisivo, in quanto escluderebbe l’applicazione dell’art. 7, 1° co., lett. b) , del Regolamento UE n. 1215/2012 (applicabile, come osservato, soltanto qualora il luogo di consegna delle merci sia sito nell’Unione Europea) in favore della lett. a) del medesimo articolo.

Ric. 2021 n. 09673 sez.

SU -ud. 04-04-2023 -8- 5.Preliminarmente, rispetto all’esame del merito dei motivi di ricorso, occorre dare sommariamente contezza dell’ordinanza interlocutoria n. 37506/2022 della Prima Sezione di questa Corte.

In tale ordinanza, il Collegio ha rilevato che queste stesse Sezioni Unite, con ordinanza n. 20633/2022, proprio in materia di vendita internazionale a distanza di beni mobili avevano reputato che le controversie in tema di pagamento della merce fossero devolute (nel caso di specie, ai sensi del Regolamento UE 1215/2012) all’Autorità giudiziaria del luogo di consegna materiale dei beni e, quindi, del luogo dove ha sede il compratore, non ostando a tale conclusione l’inserimento di una clausola Incoterm “[OSCURATO:PERSONA]” nel relativo contratto, laddove essa non sia accompagnata da specifiche pattuizioni volte ad attribuire con chiarezza al luogo di passaggio del rischio anche il valore di luogo di consegna della merce.

L’ordinanza richiamata ha però osservato che: La definizione della clausola [OSCURATO:PERSONA] secondo il testo ufficiale ICC (edizione 2010, ma la clausola in questione è prevista parimenti nella versione in vigore dal 1° gennaio 2020) è la seguente: «[OSCURATO:PERSONA] means that the seller delivers when it places the goods at the disposal of the buyer at the seller’s premises or at another named place (i.e., works, factory, warehouse, etc.).

The seller does not need to load the goods on any collecting vehicle, nor does it need to clear the goods for export, where such clearance is applicable».

Ric. 2021 n. 09673 sez.

SU -ud. 04-04-2023 -9- E cioè: «[OSCURATO:PERSONA] significa che il venditore effettua la consegna quando mette la merce a disposizione dell'acquirente presso la sede del venditore o in altro luogo convenuto (es. stabilimento, fabbrica, magazzino, ecc.).

Il venditore non ha bisogno di caricare la merce su alcun veicolo di raccolta, né ha bisogno di sdoganare la merce per l'esportazione, ove tale sdoganamento sia applicabile».

Il dato letterale sembra al Collegio dunque univoco («effettua la consegna quando mette la merce a disposizione dell'acquirente presso la sede del venditore o in altro luogo convenuto») nell’identificare il luogo, oltre che le modalità, di consegna: la clausola [OSCURATO:PERSONA] sembra perciò comportare, di regola, ossia in mancanza di ulteriori specificazioni, l’individuazione del luogo di consegna presso la sede o altro luogo indicato dal venditore, oltre che le modalità di consegna, che vedono il venditore obbligato esclusivamente a mettere a disposizione la merce a terra in un suo magazzino o stabilimento prestabilito o concordato, con l’eventuale documentazione prescritta.

La disciplina del passaggio dei rischi e dei costi del trasporto successivo paiono essere allora conseguenza della fissazione del luogo della consegna, con le ricadute che essa possiede in ordine al radicamento della giurisdizione.

I precedenti richiamati nella decisione poc’anzi menzionata non concernono tutti, specificamente, la clausola [OSCURATO:PERSONA] (Cass., Sez.

Un., 28 giugno 2019, n. 17566, e Cass., Sez.

Un., 13 dicembre 2018, n. 32362, concernenti rispettivamente Ric. 2021 n. 09673 sez.

SU -ud. 04-04-2023 -10- clausole FCA e CIF; anche Cass., Sez.

Un., 17 maggio 2022, n. 15891, non pare riferirsi a clausola [OSCURATO:PERSONA]).

Quanto a Cass., Sez.

Un., 14 novembre 2014, n. 24279, occorre dire che la pronuncia si fonda sul peculiare testo della clausola nell’occasione esaminata, ed altresì sulla contraddittorietà delle indicazioni provenienti dalla documentazione considerata, da cui il Collegio ha desunto, con riguardo al caso di specie, essere «evidente che non si tratta … di specifica pattuizione volta a identificare - tanto meno con chiarezza - il luogo di consegna, ma di ipotesi e previsioni contrattuali intese a regolare il prezzo e/o la ricaduta del rischio di trasporto».

Insomma, in quest’ultimo caso può dirsi che una clausola [OSCURATO:PERSONA] in effetti non v’era .

Pertanto, la Prima Sezione ha ritenuto che fosse necessario che l’odierna questione fosse decisa dalle Sezioni Unite, tenendo conto dei rilievi mossi.

6. Tanto premesso, ritiene il Collegio, in accordo con le conclusioni del PG, che il primo motivo di ricorso è fondato, e deve pertanto essere accolto.

Occorre anzitutto osservare che ai sensi del Regolamento UE n. 1215/2012, applicabile nel caso di specie, in linea generale, la giurisdizione debba determinarsi in base al domicilio del convenuto (art. 4, 1° paragrafo).

Tuttavia, “ le persone domiciliate nel territorio di uno Stato membro possono essere convenute davanti alle autorità giurisdizionali di un altro Stato membro solo ai sensi delle norme di cui alle sezioni da 2 a 7” del Capo II del Regolamento(art. 5, 1° paragrafo).

Ric. 2021 n. 09673 sez.

SU -ud. 04-04-2023 -11- Tra tali norme, assume rilievo in relazione all’oggetto della controversia, l’art. 7, 1° paragrafo, lett. a) e lett. b), secondo cui una persona domiciliata in uno Stato membro dell’UE può essere convenuta “in materia contrattuale, davanti all’autorità giurisdizionale del luogo di esecuzione dell’obbligazione dedotta in giudizio” (lett. a), e che “ai fini dell’applicazione della presente disposizione e salvo diversa convenzione, il luogo di esecuzione dell’obbligazione dedotta in giudizio è: nel caso della compravendita di beni, il luogo, situato in uno Stato membro, in cui i beni sono stati o avrebbero dovuto essere consegnati in base al contratto” (lett. b, prima parte).

In applicazione di tale regola, questa Corte ha pertanto affermato che in tema di vendita internazionale a distanza di beni mobili, anche la controversia avente ad oggetto il pagamento della merce va devoluta, ai sensi dell'art. 7, lett. b), primo trattino, del Reg.

UE n. 1215 del 2012 (applicabile "ratione temporis"), alla giurisdizione dell'A.G. del luogo in cui i beni sono stati o avrebbero dovuto essere consegnati in base al contratto, non ostando a tale conclusione l'inserimento, nel contratto medesimo, di una clausola CIF che sposti il momento del trasferimento del rischio del perimento del bene dal compratore al venditore, se essa non sia accompagnata da una specifica pattuizione volta ad attribuire, con chiarezza, al luogo del passaggio del rischio valenza anche di luogo di consegna della merce, così concretizzando una deroga convenzionale alla giurisdizione, consentita dall'art. 4 della l. n. 218 del 1995 (Cass.

S.U. n. 32362 del 13/12/2018, nonché Ric. 2021 n. 09673 sez.

SU -ud. 04-04-2023 -12- la già richiamata Cass.

S.U. n. 20633/2022; Cass.

S.U. n. 17566/2019).

Tuttavia, tale interpretazione è stata accompagnata dalla necessità di dover tenere conto (cfr. Cass.

S.U. n. 24279/2014) del fatto che il richiamo compiuto dalle parti alle clausole generalmente riconosciute nel commercio internazionale, quali gli Incoterms ([OSCURATO:PERSONA]), può configurare una diversa convenzione stipulata dalle parti sul luogo di consegna dei beni, purché da essi risulti con chiarezza la determinazione contrattuale anche in relazione a tale aspetto.

È, dunque, necessario verificare se la clausola Incoterm “[OSCURATO:PERSONA]”, trasfusa nel regolamento contrattuale, possa ritenersi clausola contrattuale rilevante ai fini dell’art. 7, lett. b), primo trattino, del Regolamento UE n. 1215/2012, dovendosi a tal fine partire dall’accertamento in fatto, come operato nella sentenza impugnata, che la clausola richiamata (con la sigla EXW Italy) era riportata sia sulle fatture emesse dalla ricorrente sia negli ordini provenienti dalla acquirente, concordanza questa che induce a ritenere che la clausola fosse stata richiamata da entrambi i contraenti e fosse quindi destinata a regolare i loro rapporti con efficacia vincolante.

Tale verifica non può, ovviamente, che essere compiuta alla luce della giurisprudenza della Corte di Giustizia dell’Unione Europea, che costituisce fonte qualificata di interpretazione del diritto dell’Unione.

Ric. 2021 n. 09673 sez.

SU -ud. 04-04-2023 -13- Ebbene, la Corte di Giustizia si è in passato già espressa in materia di clausole Incoterms, anche con specifico riguardo alle clausole “[OSCURATO:PERSONA]”.

Viene a tal fine in rilievo, in primo luogo, la sentenza “Electrosteel” del 9 giugno 2011, resa nella Causa C ‑ 87/10 (la sentenza, si noti, è stata resa con riguardo all’art. 5, punto 1, lett. b), primo trattino, del regolamento n. 44/2001, ma ciò tuttavia non rileva, in quanto la norma applicabile nella fattispecie è sostanzialmente identica a quella oggetto di valutazione nel precedente richiamato).

Nel caso Electrosteel, in linea di continuità con quanto poco prima affermato nella sentenza del 25 febbra io 2010, C - 381/08, [OSCURATO:PERSONA] GmbH c. [OSCURATO:SOCIETA].,la Corte di Giustizia ha osservato che “nel contesto dell’esame di un contratto, al fine di determinare il luogo di consegna ai sensi dell’art. 5, punto 1, lett. b), primo trattino, del regolamento, il giudice nazionale deve tenere conto di tutti i termini e di tutte le clausole rilevanti di tale contratto, ivi compresi, eventualmente, i termini e le clausole generalmente riconosciuti e sanciti dagli usi del commercio internazionale, quali gli Incoterms, purché idonei a consentire l’identificazione, con chiarezza, di tale luogo. […] Per quanto riguarda l’Incoterm «[OSCURATO:PERSONA]»,[…] tale clausola comprende, oltre alle disposizioni dei punti A5 e B5, intitolati «Transfer of risks», relativi al trasferimento dei rischi, e quelle dei punti A6 e B6, intitolati «Division of costs», che riguardano la ripartizione dei costi, anche le disposizioni dei punti A4 e B4, Ric. 2021 n. 09673 sez.

SU -ud. 04-04-2023 -14- intitolati rispettivamente «Delivery» e «Taking delivery», che rinviano al medesimo luogo e consentono quindi di individuare il luogo di consegna dei beni”.

La Corte ha, dunque, concluso affermando che “al fine di verificare se il luogo di consegna sia determinato «in base al contratto», il giudice nazionale adito deve tenere conto di tutti i termini e di tutte le clausole rilevanti di tale contratto che siano idonei a identificare con chiarezza tale luogo, ivi compresi i termini e le clausole generalmente riconosciuti e sanciti dagli usi del commercio internazionale, quali gli Incoterms («[OSCURATO:PERSONA]»), elaborati dalla Camera di commercio internazionale, nella versione pubblicata nel 2000”.

Già in tale occasione la Corte di Giustizia si è espressa – pur con riferimento alla disciplina previgente, ma con un ragionamento estensibile al caso di specie – in favore della capacità delle clausole Incoterms “[OSCURATO:PERSONA]” di determinare, in assenza di elementi che indichino con evidenza il contrario, il luogo della consegna delle merci, e di riflesso la giurisdizione.

Ed infatti, la Corte del Lussemburgo ha dichiarato che il Giudice del merito avrebbe dovuto “valutare se la clausola «Resa: Franco [nostra] sede», ripresa nel contratto oggetto della causa principale, corrisponda all’Incoterm «[OSCURATO:PERSONA]», punti A4 e B4, oppure a un’altra clausola o a un altro uso abitualmente impiegato nel commercio, idoneo a identificare con chiarezza, senza necessità di ricorrere al diritto Ric. 2021 n. 09673 sez.

SU -ud. 04-04-2023 -15- sostanziale applicabile al contratto, il luogo di consegna dei beni conformemente a tale contratto”.

Il principio che sottende tale affermazione – per quanto non espresso con assolutezza – è comunque evidente: il Giudice del merito, nell’interpretare il contratto per determinare il luogo di consegna della merce convenuto delle parti, deve verificare se le sue clausole integrino o meno l’ Incoterm “[OSCURATO:PERSONA]”: in caso affermativo, sarà in base a tale clausola che dovrà essere identificato il luogo di consegna delle merci (e conseguentemente la giurisdizione).

A tale conclusione è giunta anche la prevalente dottrina chiamata ad occuparsi del precedente in esame, la quale ha sottolineato come la sentenza avesse nella sostanza accolto le conclusioni presentate dall’Avvocato Generale che (punti 40- 41 delle conclusioni) aveva, in particolare, evidenziato, con riferimento al termine EXW, che tale regola non disciplina solo il trasferimento del rischio (punti A4 e B4), ma anche il luogo di consegna, laddove si prevede al punto A4 che «il venditore deve consegnare la merce mettendola a disposizione del compratore nel punto concordato, se indicato, nel luogo di consegna convenuto, non caricata sul veicolo di prelevamento» (31), ed al punto A5 che «il compratore deve prendere in consegna la merce quando le condizioni di cui in A4 e A7 sono state soddisfatte».

Dalla lettura della motivazione della sentenza Electrosteel si ricava che il riferimento ad Incoterms specificamente individuati, la cui formula letterale consenta anche di Ric. 2021 n. 09673 sez.

SU -ud. 04-04-2023 -16- individuare il luogo di consegna, permette altresì di affermare che in tal modo le parti abbiano inteso dettare delle disposizioni del contratto (come precisato nel precedente [OSCURATO:PERSONA]) atte a determinare il luogo di consegna ai fini della competenza giurisdizionale.

La sentenza Electrosteel, nel fare proprie le conclusioni dell’Avvocato generale, ha quindi sancito l’idoneità degli Incoterms e di altre clausole commerciali ad identificare il luogo di consegna ai fini del forum contractus, in base alle previsioni dei Regolamenti in materia di giurisdizione, posto che la proroga di competenza può essere conclusa «nel commercio internazionale, in una forma ammessa da un uso che le parti conoscevano o avrebbero dovuto conoscere e che, in tale campo, è ampiamente conosciuto e regolarmente rispettato dalle parti».

In tale modalità rientrano anche le clausole Incoterms che corrispondono ad usi consolidati, precisati e pubblicati dalle organizzazioni professionali riconosciute e ampiamente seguiti nella prassi dagli operatori economici, ed idonei ad assolvere un ruolo importante nella regolamentazione non statuale del commercio internazionale, posto che agevolano i compiti degli operatori nella redazione del contratto poiché, mediante l’utilizzo di termini brevi e semplici, sarebbe possibile specificare gran parte delle loro relazioni commerciali.

In particolare, al fine di determinare il locus solutionis «in base al contratto», il giudice nazionale deve, quindi, tener conto anche dei termini e delle clausole generalmente Ric. 2021 n. 09673 sez.

SU -ud. 04-04-2023 -17- riconosciuti e sanciti dagli usi del commercio internazionale, quali gli Incoterms, purché idonei ad identificare chiaramente tale luogo (punto 22 della sentenza).

La Corte di Giustizia ha altresì precisatoche, in presenza di tali termini o clausole, può essere necessario verificare se tali pattuizioni determinino solo la ripartizione dei rischi legati al trasporto dei beni o dei costi oppure anche il luogo di consegna dei beni.

Ma con specifico riferimento alla regola EXW viene riconosciuta la possibilità di determinare il locus solutionis attraverso la stessa (mentre analoga valenza viene esclusa con riguardo alle clausole in forza delle quali i beni oggetto del contratto si limitano a transitare nel territorio di uno Stato membro terzo rispetto tanto al domicilio delle parti quanto al luogo di partenza o di destinazione delle merci), di guisa che il compito demandato al giudice di merito, non è tanto quello di verificare se il richiamo alla clausola “[OSCURATO:PERSONA]”valga anche ad individuare il luogo di consegna, ma piuttosto quello di riscontrare se la clausola in concreto riprodotta in contratto corrisponda alla regola EXW degli Incoterms oppure ad un’altra clausola o ad un uso abitualmente impiegato nel commercio, idonea comunque a identificare con chiarezza il locus solutionis ai fini del forum contractus (punto 25 della sentenza), affermazione questa che sottende il principio secondo cui di norma la clausola in esame vale anche ad individuare il luogo di consegna della merce.

Ric. 2021 n. 09673 sez.

SU -ud. 04-04-2023 -18- Sulla questione, peraltro, la Corte di Giustizia è ritornata pochi anni dopo, con la sentenza Granarolo del 14 luglio 2016 nella [OSCURATO:PERSONA]196/15.

In tale occasione i Giudici del Lussemburgo hanno ribadito, in modo ancor più chiaro, il suesposto principio, affermando che “se un eventuale contratto stipulato oralmente o tacitamente fosse qualificato come «compravendita di beni», il giudice del rinvio dovrebbe in seguito verificare se la clausola «[OSCURATO:PERSONA]», menzionata al punto 10 della presente sentenza, si ritrovi in effetti sistematicamente nei contratti consecutivi tra le parti.

Ove così fosse, occorrerebbe affermare che le merci erano consegnate presso lo stabilimento” del venditore: là soltanto dovrà radicarsi la giurisdizione.

Deve dunque concludersi che le clausole Incoterms “[OSCURATO:PERSONA]”, una volta inserite nel contratto, individuano anche il luogo di consegna della merce, salvo che dal contratto risultino diversi ed ulteriori elementi che inducano a ritenere che le parti abbiano voluto un diverso luogo della consegna.

Risulta, all’esito di questa disamina, che la Corte d’Appello di Brescia – nell’affermare che la clausola “[OSCURATO:PERSONA]” si a idonea a determinare il luogo della consegna delle merci soltanto quando dimostrato da riscontri chiari ed inequivoci che provino che le parti abbiano convenuto tale effetto ulteriore – non abbia correttamente inteso i suesposti principi, invertendone i termini.

La loro corretta applicazione al caso di specie, una volta reputato che, per effetto dei molteplici richiami operati da Ric. 2021 n. 09673 sez.

SU -ud. 04-04-2023 -19- entrambe le parti alla clausola “[OSCURATO:PERSONA]”, la medesima fosse divenuta parte integrante del contratto, porta invece ad affermare che, giusta l’efficacia della detta clausola, nei rapporti tra [OSCURATO:SOCIETA] e Plaisir, il luogo della consegna della merce deve considerarsi sito in Italia e, conseguentemente, deve affermarsi la giurisdizione del Giudice italiano.

Peraltro, ai fini di completezza della motivazione, ritiene il Collegio di dover sottolineare come la conclusione qui raggiunta non si ponga a ben vedere in contrasto con quanto invece affermato, nella precedente ordinanza n. 20633/2022, richiamata dall’ordinanza interlocutoria della Prima Sezione, atteso che in quel caso la soluzione risulta evidentemente indotta dal rilievo che si era al cospetto di un inserimento unilaterale della clausola “[OSCURATO:PERSONA]”, il che non permetteva di reputare raggiunta la “prova univoca dell’esistenza di un accordo tra le parti circa il luogo di consegna della merce”.

7. L’accoglimento del primo motivo determina poi l’assorbimento degli altri motivi di ricorso.

8. La sentenza impugnata deve quindi essere cassata in relazione al motivo accolto con rinvio, ex art. 383 co. 3 c.p.c., al Tribunale di Brescia in diversa composizione, per una nuova decisione sull’opposizione a

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
- ha pronunciato la seguente ORDINANZA sul ricorso 9673-2021 proposto da: [OSCURATO:PERSONA], elettivamente domiciliata in ROMA, [OSCURATO:PERSONA] N 318, presso lo studio dell'avvocato [OSCURATO:PERSONA], che lo rappresenta e difende unitamente all'avvocato [OSCURATO:PERSONA] giusta procura in calce al ricorso; -ricorrente - Ric. 2021 n. 09673 sez. SU -ud. 04-04-2023 -2- contro [OSCURATO:PERSONA], rappresentata e difesa dall’avvocato [OSCURATO:PERSONA] giusta procura in atti; -controricorrente - avverso la sentenza n. 60/2021 della CORTE D'APPELLO di BRESCIA, depositata il 25/01/2021; Lette le conclusioni del Pubblico Ministero, nella persona dell’Avvocato Generale, [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA], che ha chiestoaccogliersi il primo motivo, con l’assorbimento degli altri due; udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 04/04/2023 dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA]; lette le memorie delle parti; [OSCURATO:PERSONA] E DIRITTO DELLA DECISIONE 1. Con atto di citazione notificato a mezzo p.e.c. il 19 luglio 2016 [OSCURATO:PERSONA] S.a.r.l. proponeva opposizione al decreto ingiuntivo n. 3294/2016, emanato dal Tribunale di Brescia il precedente 18 maggio, con il quale le veniva ingiunto di pagare a [OSCURATO:SOCIETA]. la somma di Euro 141.495,79, oltre ad interessi e spese. A fondamento della propria pretesa [OSCURATO:SOCIETA] aveva lamentato il mancato pagamento da parte di Plaisir di alcune fatture relative alla fornitura di bottiglie d’acquaminerale, che questa avrebbe poi dovuto rivendere ad alcuni distributori asiatici. Plaisir eccepiva in via pregiudiziale il difetto di giurisdizione del Giudice italiano in favore del Giudice francese – e in particolare del Tribunale di Versailles - ai se nsi degli artt. 4, Ric. 2021 n. 09673 sez. SU -ud. 04-04-2023 -3- 1° co., e 7, n. 1, lett. b) del Regolamento UE n. 1215/2012. Nel merito, invece, sosteneva l’infondatezza delle pretese dell’opposta, chiedendo la revoca del decreto ingiuntivo. Inoltre, proponeva domanda riconvenzionale domandando la risoluzione per inadempimento del contratto di fornitura intercorrente tra le parti ed il relativo risarcimento del danno. Costituitasi in giudizio, e per quanto qui d’interesse, [OSCURATO:SOCIETA] contestava l’eccezione di difetto di giurisdizione affermando che in virtù della clausola Incoterm “[OSCURATO:PERSONA]”, applicabile ai rapporti tra le parti, la consegna delle merci sarebbe dovuta avvenire in Italia (come peraltro effettivamente accaduto, in quanto le bottiglie non erano mai state consegnate all’estero). Il Tribunale, con sentenza n. 167/2019, revocava il decreto ingiuntivo n. 3294/2016, ritenendo fondata l’eccezione di difetto di giurisdizione sollevata dall’opponente e ritenendo competente il G iudice francese. Per l’effetto, condannava [OSCURATO:SOCIETA] al pagamento delle spese di lite e degli accessori di legge. 2.Avverso la sentenza di prime cure [OSCURATO:SOCIETA] spiegava appello innanzi alla Corte d’Appello di Brescia. L’appellante lamentava che il Giudice non si era avveduto che i documenti prodotti in giudizio indicassero chiaramente che il luogo della consegna era sito in Italia e che dunque – anche alla luce della giurisprudenza nazionale e sovranazionale in materia – la giurisdizione sarebbe dovuta spettare al Giudice italiano. Inoltre, il criterio determinante della giurisdizione avrebbe dovuto essere, non tanto il luogo di consegna della merce Ric. 2021 n. 09673 sez. SU -ud. 04-04-2023 -4- bensì, essendo stata dedotta in giudizio un’obbligazione di pagamento di fatture insolute, quello di esecuzione dell’obbligazione portata sub iudice. Plaisir contestava gli argomenti dell’appellante e difendeva la correttezza della decisione di primo grado. La Corte d’Appello di Brescia rigettava l’appello, con sentenza n. 60/2021, rilevando anzitutto che, secondo le regole generali stabilite dal Regolamento UE n. 1215/2012, all’articolo 4, la giurisdizione si sarebbe, ordinariamente, radicata in Francia, ove aveva sede la Plaisir. La Corte rilevava, successivamente, che, anche secondo i criteri alternativi previsti dal Regolamento, all’articolo 7, n. 1, lett. b), il Giudice italiano non avrebbe potuto ritenersi munito di giurisdizione, spettante invece al giudice francese. In particolare, il giudice di seconde cure riteneva che l’inserimento della clausola Incoterm “[OSCURATO:PERSONA]” nella documentazione dei rapporti tra [OSCURATO:SOCIETA] e Plaisir non implicasse un automatico spostamento del luogo materiale di consegna delle merci, ove non accompagnata da elementi che confermassero tale scelta con chiarezza: in mancanza di tali riscontri, l’inserimento di tale clausola produce come unico effetto il solo trasferimento del rischio di perimento della merce. In breve, “anche a voler ritenere che la clausola Incoterm “EXW […] sia stata pattuita tra le parti […] dalla clausola stessa non emerge un incontro di volontà chiaro ed inequivoco e non è ravvisabile una pattuizione volta ad attribuire con chiarezza al luogo indicato nella clausola Ric. 2021 n. 09673 sez. SU -ud. 04-04-2023 -5- valenza anche di luogo di consegna della merce ai fini del radicamento della giurisdizione” (così la sentenza d’appello, pp. 15-16). 3. Avverso la sentenza n. 60/2021 della Corte d’A ppello di Brescia ha proposto ricorso per cassazione [OSCURATO:SOCIETA]., articolando tre motivi di ricorso. Plaisir ha resistito mediante controricorso. Con ordinanza interlocutoria n. 37506 del 22 dicembre 2022, la Prima Sezione civile ha rimesso la controversia alle Sezioni Unite, essendo dedotti motivi relativi alla giurisdizione che involgevano una questione sulla quale non poteva dirsi maturato un orientamento univoco delle stesse Sezioni Unite. Entrambe le parti hanno depositato memorie in prossimità dell’udienza. 4. Con il primo motivo di ricorso, [OSCURATO:SOCIETA] lamenta, ai sensi dell’art. 360, 1° co., nn. 1 e 3, la violazione e la falsa applicazione dell’art. 7, 1° co., lett. b), del Regolamento UE n. 1215/2012, e dell’art. 1362 c.c. per avere la Corte d’Appello di Brescia ritenuto insussistente la giurisdizione italiana. In particolare, la ricorrente si duole del ragionamento della Corte di merito secondo cui la clausola “[OSCURATO:PERSONA]” presente nella documentazione prodotta da [OSCURATO:SOCIETA] non permetterebbe di ricostruire la volontà delle parti di individuare nel luogo indicato nella suddetta clausola anche il luogo di consegna delle merci, effetto dal quale sarebbe poi discesa la deroga alla giurisdizione francese. Tale conclusione, infatti, sarebbe contraria alle previsioni dell’art. 7, 1° co., lett. b), del Ric. 2021 n. 09673 sez. SU -ud. 04-04-2023 -6- Regolamento UE n. 1215/2012, per come interpretato dalla Corte di Giustizia, nonché dalla giurisprudenza di questa Corte, e violerebbe al contempo l’articolo 1362 del codice civile. Nella prospettazione della ricorrente, infatti, le clausole Incoterms, se richiamate in un contratto, hanno valore di clausola contrattuale idonea ad incidere anche sul luogo di consegna, ma la Corte d’appello non ha esaminato la stessa secondo il suo contenuto letterale (ignorando, quindi, la volontà delle parti di fissare anche il luogo ove la merce andava consegnata). Inoltre, le conclusioni del Giudice dell’appello contrasterebbero con la giurisprudenza della Corte di Giustizia, la quale reputa che l’inserimento delle clausole Incoterms all’interno del regolamento contrattuale sia sempre e comunque idoneo ad identificare il luogo di consegna delle merci (sul punto la ricorrente richiama la sentenza della CGUE “[OSCURATO:PERSONA] SA” del 9 giugno 2011, nonché alcune concordi pronunce di questa Corte). Con il secondo motivo di ricorso, si lamenta la nullità della sentenza impugnata, ai sensi dell’art. 360, 1° co., nn. 3 e 4, c.p.c., in quanto la Corte d’Appello di Brescia avrebbe omesso di motivare il rigetto del secondo motivo di appello proposto da [OSCURATO:PERSONA]. Inoltre, la Corte avrebbe violato l’art. 7, 1° co., lett. b), del Regolamento UE n. 1215/2012, ai sensi dell’art. 360., 1° co., nn. 1 e 3, c.p.c. Ric. 2021 n. 09673 sez. SU -ud. 04-04-2023 -7- L’attrice, nel secondo motivo d’appello, aveva, infatti, denunciato la contraddittorietà della sentenza di prime cure nella misura in cui aveva affermato sussistere la giurisdizione francese, salvo poi affermare che le merci vendute erano fornite dal vettore direttamente ai clienti asiatici: ne deriva che il giudice avrebbe dovuto applicare la lett. a) dell’art. 7 del Regolamento UE n. 1215/2012, e non la lett. b), applicabile invece soltanto quando il luogo della consegna rientri nel territorio di uno Stato membro dell’Unione. A detta della ricorrente, la sentenza gravata avrebbe dichiarato infondato tale secondo motivo senza tuttavia motivare tale conclusione: ne risulterebbe un’omissione di motivazione censurabile in questa sede. Con il terzo ed ultimo motivo di ricorso, la ricorrente si duole, a norma dell’art. 360, 1° co., n. 5, c.p.c., dell’omesso esame di un fatto decisivo per il giudizio ed oggetto di discussione tra le parti. La Corte d’Appello, infatti, non avrebbe esaminato i documenti di causa dai quali sarebbe emerso che la merce oggetto del rapporto tra [OSCURATO:SOCIETA] e Plaisir sarebbe stata consegnata direttamente in paesi asiatici, ai quale la fornitura d’acqua era infine destinata. Ciò sarebbe decisivo, in quanto escluderebbe l’applicazione dell’art. 7, 1° co., lett. b) , del Regolamento UE n. 1215/2012 (applicabile, come osservato, soltanto qualora il luogo di consegna delle merci sia sito nell’Unione Europea) in favore della lett. a) del medesimo articolo. Ric. 2021 n. 09673 sez. SU -ud. 04-04-2023 -8- 5.Preliminarmente, rispetto all’esame del merito dei motivi di ricorso, occorre dare sommariamente contezza dell’ordinanza interlocutoria n. 37506/2022 della Prima Sezione di questa Corte. In tale ordinanza, il Collegio ha rilevato che queste stesse Sezioni Unite, con ordinanza n. 20633/2022, proprio in materia di vendita internazionale a distanza di beni mobili avevano reputato che le controversie in tema di pagamento della merce fossero devolute (nel caso di specie, ai sensi del Regolamento UE 1215/2012) all’Autorità giudiziaria del luogo di consegna materiale dei beni e, quindi, del luogo dove ha sede il compratore, non ostando a tale conclusione l’inserimento di una clausola Incoterm “[OSCURATO:PERSONA]” nel relativo contratto, laddove essa non sia accompagnata da specifiche pattuizioni volte ad attribuire con chiarezza al luogo di passaggio del rischio anche il valore di luogo di consegna della merce. L’ordinanza richiamata ha però osservato che: La definizione della clausola [OSCURATO:PERSONA] secondo il testo ufficiale ICC (edizione 2010, ma la clausola in questione è prevista parimenti nella versione in vigore dal 1° gennaio 2020) è la seguente: «[OSCURATO:PERSONA] means that the seller delivers when it places the goods at the disposal of the buyer at the seller’s premises or at another named place (i.e., works, factory, warehouse, etc.). The seller does not need to load the goods on any collecting vehicle, nor does it need to clear the goods for export, where such clearance is applicable». Ric. 2021 n. 09673 sez. SU -ud. 04-04-2023 -9- E cioè: «[OSCURATO:PERSONA] significa che il venditore effettua la consegna quando mette la merce a disposizione dell'acquirente presso la sede del venditore o in altro luogo convenuto (es. stabilimento, fabbrica, magazzino, ecc.). Il venditore non ha bisogno di caricare la merce su alcun veicolo di raccolta, né ha bisogno di sdoganare la merce per l'esportazione, ove tale sdoganamento sia applicabile». Il dato letterale sembra al Collegio dunque univoco («effettua la consegna quando mette la merce a disposizione dell'acquirente presso la sede del venditore o in altro luogo convenuto») nell’identificare il luogo, oltre che le modalità, di consegna: la clausola [OSCURATO:PERSONA] sembra perciò comportare, di regola, ossia in mancanza di ulteriori specificazioni, l’individuazione del luogo di consegna presso la sede o altro luogo indicato dal venditore, oltre che le modalità di consegna, che vedono il venditore obbligato esclusivamente a mettere a disposizione la merce a terra in un suo magazzino o stabilimento prestabilito o concordato, con l’eventuale documentazione prescritta. La disciplina del passaggio dei rischi e dei costi del trasporto successivo paiono essere allora conseguenza della fissazione del luogo della consegna, con le ricadute che essa possiede in ordine al radicamento della giurisdizione. I precedenti richiamati nella decisione poc’anzi menzionata non concernono tutti, specificamente, la clausola [OSCURATO:PERSONA] (Cass., Sez. Un., 28 giugno 2019, n. 17566, e Cass., Sez. Un., 13 dicembre 2018, n. 32362, concernenti rispettivamente Ric. 2021 n. 09673 sez. SU -ud. 04-04-2023 -10- clausole FCA e CIF; anche Cass., Sez. Un., 17 maggio 2022, n. 15891, non pare riferirsi a clausola [OSCURATO:PERSONA]). Quanto a Cass., Sez. Un., 14 novembre 2014, n. 24279, occorre dire che la pronuncia si fonda sul peculiare testo della clausola nell’occasione esaminata, ed altresì sulla contraddittorietà delle indicazioni provenienti dalla documentazione considerata, da cui il Collegio ha desunto, con riguardo al caso di specie, essere «evidente che non si tratta … di specifica pattuizione volta a identificare - tanto meno con chiarezza - il luogo di consegna, ma di ipotesi e previsioni contrattuali intese a regolare il prezzo e/o la ricaduta del rischio di trasporto». Insomma, in quest’ultimo caso può dirsi che una clausola [OSCURATO:PERSONA] in effetti non v’era . Pertanto, la Prima Sezione ha ritenuto che fosse necessario che l’odierna questione fosse decisa dalle Sezioni Unite, tenendo conto dei rilievi mossi. 6. Tanto premesso, ritiene il Collegio, in accordo con le conclusioni del PG, che il primo motivo di ricorso è fondato, e deve pertanto essere accolto. Occorre anzitutto osservare che ai sensi del Regolamento UE n. 1215/2012, applicabile nel caso di specie, in linea generale, la giurisdizione debba determinarsi in base al domicilio del convenuto (art. 4, 1° paragrafo). Tuttavia, “ le persone domiciliate nel territorio di uno Stato membro possono essere convenute davanti alle autorità giurisdizionali di un altro Stato membro solo ai sensi delle norme di cui alle sezioni da 2 a 7” del Capo II del Regolamento(art. 5, 1° paragrafo). Ric. 2021 n. 09673 sez. SU -ud. 04-04-2023 -11- Tra tali norme, assume rilievo in relazione all’oggetto della controversia, l’art. 7, 1° paragrafo, lett. a) e lett. b), secondo cui una persona domiciliata in uno Stato membro dell’UE può essere convenuta “in materia contrattuale, davanti all’autorità giurisdizionale del luogo di esecuzione dell’obbligazione dedotta in giudizio” (lett. a), e che “ai fini dell’applicazione della presente disposizione e salvo diversa convenzione, il luogo di esecuzione dell’obbligazione dedotta in giudizio è: nel caso della compravendita di beni, il luogo, situato in uno Stato membro, in cui i beni sono stati o avrebbero dovuto essere consegnati in base al contratto” (lett. b, prima parte). In applicazione di tale regola, questa Corte ha pertanto affermato che in tema di vendita internazionale a distanza di beni mobili, anche la controversia avente ad oggetto il pagamento della merce va devoluta, ai sensi dell'art. 7, lett. b), primo trattino, del Reg. UE n. 1215 del 2012 (applicabile "ratione temporis"), alla giurisdizione dell'A.G. del luogo in cui i beni sono stati o avrebbero dovuto essere consegnati in base al contratto, non ostando a tale conclusione l'inserimento, nel contratto medesimo, di una clausola CIF che sposti il momento del trasferimento del rischio del perimento del bene dal compratore al venditore, se essa non sia accompagnata da una specifica pattuizione volta ad attribuire, con chiarezza, al luogo del passaggio del rischio valenza anche di luogo di consegna della merce, così concretizzando una deroga convenzionale alla giurisdizione, consentita dall'art. 4 della l. n. 218 del 1995 (Cass. S.U. n. 32362 del 13/12/2018, nonché Ric. 2021 n. 09673 sez. SU -ud. 04-04-2023 -12- la già richiamata Cass. S.U. n. 20633/2022; Cass. S.U. n. 17566/2019). Tuttavia, tale interpretazione è stata accompagnata dalla necessità di dover tenere conto (cfr. Cass. S.U. n. 24279/2014) del fatto che il richiamo compiuto dalle parti alle clausole generalmente riconosciute nel commercio internazionale, quali gli Incoterms ([OSCURATO:PERSONA]), può configurare una diversa convenzione stipulata dalle parti sul luogo di consegna dei beni, purché da essi risulti con chiarezza la determinazione contrattuale anche in relazione a tale aspetto. È, dunque, necessario verificare se la clausola Incoterm “[OSCURATO:PERSONA]”, trasfusa nel regolamento contrattuale, possa ritenersi clausola contrattuale rilevante ai fini dell’art. 7, lett. b), primo trattino, del Regolamento UE n. 1215/2012, dovendosi a tal fine partire dall’accertamento in fatto, come operato nella sentenza impugnata, che la clausola richiamata (con la sigla EXW Italy) era riportata sia sulle fatture emesse dalla ricorrente sia negli ordini provenienti dalla acquirente, concordanza questa che induce a ritenere che la clausola fosse stata richiamata da entrambi i contraenti e fosse quindi destinata a regolare i loro rapporti con efficacia vincolante. Tale verifica non può, ovviamente, che essere compiuta alla luce della giurisprudenza della Corte di Giustizia dell’Unione Europea, che costituisce fonte qualificata di interpretazione del diritto dell’Unione. Ric. 2021 n. 09673 sez. SU -ud. 04-04-2023 -13- Ebbene, la Corte di Giustizia si è in passato già espressa in materia di clausole Incoterms, anche con specifico riguardo alle clausole “[OSCURATO:PERSONA]”. Viene a tal fine in rilievo, in primo luogo, la sentenza “Electrosteel” del 9 giugno 2011, resa nella Causa C ‑ 87/10 (la sentenza, si noti, è stata resa con riguardo all’art. 5, punto 1, lett. b), primo trattino, del regolamento n. 44/2001, ma ciò tuttavia non rileva, in quanto la norma applicabile nella fattispecie è sostanzialmente identica a quella oggetto di valutazione nel precedente richiamato). Nel caso Electrosteel, in linea di continuità con quanto poco prima affermato nella sentenza del 25 febbra io 2010, C - 381/08, [OSCURATO:PERSONA] GmbH c. [OSCURATO:SOCIETA].,la Corte di Giustizia ha osservato che “nel contesto dell’esame di un contratto, al fine di determinare il luogo di consegna ai sensi dell’art. 5, punto 1, lett. b), primo trattino, del regolamento, il giudice nazionale deve tenere conto di tutti i termini e di tutte le clausole rilevanti di tale contratto, ivi compresi, eventualmente, i termini e le clausole generalmente riconosciuti e sanciti dagli usi del commercio internazionale, quali gli Incoterms, purché idonei a consentire l’identificazione, con chiarezza, di tale luogo. […] Per quanto riguarda l’Incoterm «[OSCURATO:PERSONA]»,[…] tale clausola comprende, oltre alle disposizioni dei punti A5 e B5, intitolati «Transfer of risks», relativi al trasferimento dei rischi, e quelle dei punti A6 e B6, intitolati «Division of costs», che riguardano la ripartizione dei costi, anche le disposizioni dei punti A4 e B4, Ric. 2021 n. 09673 sez. SU -ud. 04-04-2023 -14- intitolati rispettivamente «Delivery» e «Taking delivery», che rinviano al medesimo luogo e consentono quindi di individuare il luogo di consegna dei beni”. La Corte ha, dunque, concluso affermando che “al fine di verificare se il luogo di consegna sia determinato «in base al contratto», il giudice nazionale adito deve tenere conto di tutti i termini e di tutte le clausole rilevanti di tale contratto che siano idonei a identificare con chiarezza tale luogo, ivi compresi i termini e le clausole generalmente riconosciuti e sanciti dagli usi del commercio internazionale, quali gli Incoterms («[OSCURATO:PERSONA]»), elaborati dalla Camera di commercio internazionale, nella versione pubblicata nel 2000”. Già in tale occasione la Corte di Giustizia si è espressa – pur con riferimento alla disciplina previgente, ma con un ragionamento estensibile al caso di specie – in favore della capacità delle clausole Incoterms “[OSCURATO:PERSONA]” di determinare, in assenza di elementi che indichino con evidenza il contrario, il luogo della consegna delle merci, e di riflesso la giurisdizione. Ed infatti, la Corte del Lussemburgo ha dichiarato che il Giudice del merito avrebbe dovuto “valutare se la clausola «Resa: Franco [nostra] sede», ripresa nel contratto oggetto della causa principale, corrisponda all’Incoterm «[OSCURATO:PERSONA]», punti A4 e B4, oppure a un’altra clausola o a un altro uso abitualmente impiegato nel commercio, idoneo a identificare con chiarezza, senza necessità di ricorrere al diritto Ric. 2021 n. 09673 sez. SU -ud. 04-04-2023 -15- sostanziale applicabile al contratto, il luogo di consegna dei beni conformemente a tale contratto”. Il principio che sottende tale affermazione – per quanto non espresso con assolutezza – è comunque evidente: il Giudice del merito, nell’interpretare il contratto per determinare il luogo di consegna della merce convenuto delle parti, deve verificare se le sue clausole integrino o meno l’ Incoterm “[OSCURATO:PERSONA]”: in caso affermativo, sarà in base a tale clausola che dovrà essere identificato il luogo di consegna delle merci (e conseguentemente la giurisdizione). A tale conclusione è giunta anche la prevalente dottrina chiamata ad occuparsi del precedente in esame, la quale ha sottolineato come la sentenza avesse nella sostanza accolto le conclusioni presentate dall’Avvocato Generale che (punti 40- 41 delle conclusioni) aveva, in particolare, evidenziato, con riferimento al termine EXW, che tale regola non disciplina solo il trasferimento del rischio (punti A4 e B4), ma anche il luogo di consegna, laddove si prevede al punto A4 che «il venditore deve consegnare la merce mettendola a disposizione del compratore nel punto concordato, se indicato, nel luogo di consegna convenuto, non caricata sul veicolo di prelevamento» (31), ed al punto A5 che «il compratore deve prendere in consegna la merce quando le condizioni di cui in A4 e A7 sono state soddisfatte». Dalla lettura della motivazione della sentenza Electrosteel si ricava che il riferimento ad Incoterms specificamente individuati, la cui formula letterale consenta anche di Ric. 2021 n. 09673 sez. SU -ud. 04-04-2023 -16- individuare il luogo di consegna, permette altresì di affermare che in tal modo le parti abbiano inteso dettare delle disposizioni del contratto (come precisato nel precedente [OSCURATO:PERSONA]) atte a determinare il luogo di consegna ai fini della competenza giurisdizionale. La sentenza Electrosteel, nel fare proprie le conclusioni dell’Avvocato generale, ha quindi sancito l’idoneità degli Incoterms e di altre clausole commerciali ad identificare il luogo di consegna ai fini del forum contractus, in base alle previsioni dei Regolamenti in materia di giurisdizione, posto che la proroga di competenza può essere conclusa «nel commercio internazionale, in una forma ammessa da un uso che le parti conoscevano o avrebbero dovuto conoscere e che, in tale campo, è ampiamente conosciuto e regolarmente rispettato dalle parti». In tale modalità rientrano anche le clausole Incoterms che corrispondono ad usi consolidati, precisati e pubblicati dalle organizzazioni professionali riconosciute e ampiamente seguiti nella prassi dagli operatori economici, ed idonei ad assolvere un ruolo importante nella regolamentazione non statuale del commercio internazionale, posto che agevolano i compiti degli operatori nella redazione del contratto poiché, mediante l’utilizzo di termini brevi e semplici, sarebbe possibile specificare gran parte delle loro relazioni commerciali. In particolare, al fine di determinare il locus solutionis «in base al contratto», il giudice nazionale deve, quindi, tener conto anche dei termini e delle clausole generalmente Ric. 2021 n. 09673 sez. SU -ud. 04-04-2023 -17- riconosciuti e sanciti dagli usi del commercio internazionale, quali gli Incoterms, purché idonei ad identificare chiaramente tale luogo (punto 22 della sentenza). La Corte di Giustizia ha altresì precisatoche, in presenza di tali termini o clausole, può essere necessario verificare se tali pattuizioni determinino solo la ripartizione dei rischi legati al trasporto dei beni o dei costi oppure anche il luogo di consegna dei beni. Ma con specifico riferimento alla regola EXW viene riconosciuta la possibilità di determinare il locus solutionis attraverso la stessa (mentre analoga valenza viene esclusa con riguardo alle clausole in forza delle quali i beni oggetto del contratto si limitano a transitare nel territorio di uno Stato membro terzo rispetto tanto al domicilio delle parti quanto al luogo di partenza o di destinazione delle merci), di guisa che il compito demandato al giudice di merito, non è tanto quello di verificare se il richiamo alla clausola “[OSCURATO:PERSONA]”valga anche ad individuare il luogo di consegna, ma piuttosto quello di riscontrare se la clausola in concreto riprodotta in contratto corrisponda alla regola EXW degli Incoterms oppure ad un’altra clausola o ad un uso abitualmente impiegato nel commercio, idonea comunque a identificare con chiarezza il locus solutionis ai fini del forum contractus (punto 25 della sentenza), affermazione questa che sottende il principio secondo cui di norma la clausola in esame vale anche ad individuare il luogo di consegna della merce. Ric. 2021 n. 09673 sez. SU -ud. 04-04-2023 -18- Sulla questione, peraltro, la Corte di Giustizia è ritornata pochi anni dopo, con la sentenza Granarolo del 14 luglio 2016 nella [OSCURATO:PERSONA]196/15. In tale occasione i Giudici del Lussemburgo hanno ribadito, in modo ancor più chiaro, il suesposto principio, affermando che “se un eventuale contratto stipulato oralmente o tacitamente fosse qualificato come «compravendita di beni», il giudice del rinvio dovrebbe in seguito verificare se la clausola «[OSCURATO:PERSONA]», menzionata al punto 10 della presente sentenza, si ritrovi in effetti sistematicamente nei contratti consecutivi tra le parti. Ove così fosse, occorrerebbe affermare che le merci erano consegnate presso lo stabilimento” del venditore: là soltanto dovrà radicarsi la giurisdizione. Deve dunque concludersi che le clausole Incoterms “[OSCURATO:PERSONA]”, una volta inserite nel contratto, individuano anche il luogo di consegna della merce, salvo che dal contratto risultino diversi ed ulteriori elementi che inducano a ritenere che le parti abbiano voluto un diverso luogo della consegna. Risulta, all’esito di questa disamina, che la Corte d’Appello di Brescia – nell’affermare che la clausola “[OSCURATO:PERSONA]” si a idonea a determinare il luogo della consegna delle merci soltanto quando dimostrato da riscontri chiari ed inequivoci che provino che le parti abbiano convenuto tale effetto ulteriore – non abbia correttamente inteso i suesposti principi, invertendone i termini. La loro corretta applicazione al caso di specie, una volta reputato che, per effetto dei molteplici richiami operati da Ric. 2021 n. 09673 sez. SU -ud. 04-04-2023 -19- entrambe le parti alla clausola “[OSCURATO:PERSONA]”, la medesima fosse divenuta parte integrante del contratto, porta invece ad affermare che, giusta l’efficacia della detta clausola, nei rapporti tra [OSCURATO:SOCIETA] e Plaisir, il luogo della consegna della merce deve considerarsi sito in Italia e, conseguentemente, deve affermarsi la giurisdizione del Giudice italiano. Peraltro, ai fini di completezza della motivazione, ritiene il Collegio di dover sottolineare come la conclusione qui raggiunta non si ponga a ben vedere in contrasto con quanto invece affermato, nella precedente ordinanza n. 20633/2022, richiamata dall’ordinanza interlocutoria della Prima Sezione, atteso che in quel caso la soluzione risulta evidentemente indotta dal rilievo che si era al cospetto di un inserimento unilaterale della clausola “[OSCURATO:PERSONA]”, il che non permetteva di reputare raggiunta la “prova univoca dell’esistenza di un accordo tra le parti circa il luogo di consegna della merce”. 7. L’accoglimento del primo motivo determina poi l’assorbimento degli altri motivi di ricorso. 8. La sentenza impugnata deve quindi essere cassata in relazione al motivo accolto con rinvio, ex art. 383 co. 3 c.p.c., al Tribunale di Brescia in diversa composizione, per una nuova decisione sull’opposizione a
Decreto Cassazione n. 11346/2023 — Fons Iuris — Fons Iuris