Corte di giustizia UEsentenza
Corte di giustizia UE/2013
ECLI:EU:C:2013:579
Testo integrale del provvedimento
Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
62011CC0247
CONCLUSIONI DELL’[OSCURATO:PERSONA]
presentate il 19 settembre 2013 (
1
)
Cause riunite C‑247/11 P e C‑253/11 P
[OSCURATO:PERSONA] SA
(C‑247/11 P),
[OSCURATO:PERSONA] SA,
T&D [OSCURATO:PERSONA] SA,
già [OSCURATO:PERSONA] T&D [OSCURATO:PERSONA] SA,
[OSCURATO:SOCIETA],
già [OSCURATO:PERSONA] T&D SA,
[OSCURATO:SOCIETA] AG,
già [OSCURATO:PERSONA] T&D AG (C‑253/11 P)
contro
[OSCURATO:PERSONA] europea
«Impugnazione — Concorrenza — Intese — Mercato dei progetti relativi ad apparecchiature di comando con isolamento in gas — Obbligo di motivazione — Violazione dei diritti della difesa — Imputabilità del comportamento illecito — Responsabilità solidale per il pagamento dell’ammenda — Solidarietà “di fatto” — Principi di proporzionalità e della parità di trattamento — Diritto a un ricorso effettivo»
1.
Le cause riunite in esame hanno ad oggetto due impugnazioni proposte rispettivamente, nella causa C‑247/11 P, dall’[OSCURATO:PERSONA] SA (in prosieguo: l’«[OSCURATO:PERSONA]») e, nella causa C‑253/11 P, dall’[OSCURATO:PERSONA] SA (in prosieguo: l’«[OSCURATO:PERSONA]») e dalle sue controllate T&D [OSCURATO:PERSONA] SA, già [OSCURATO:PERSONA] T&D [OSCURATO:PERSONA] SA, [OSCURATO:SOCIETA], già [OSCURATO:PERSONA] T&D SA, e [OSCURATO:SOCIETA] AG, già [OSCURATO:PERSONA] T&D AG (tutte queste società saranno anche congiuntamente indicate, in prosieguo, come le «ricorrenti nelle impugnazioni»). Le due impugnazioni sono proposte avverso la sentenza del Tribunale dell’Unione europea del 3 marzo 2011, [OSCURATO:PERSONA] e a./[OSCURATO:PERSONA] (in prosieguo: la «sentenza impugnata») (
2
). Con tale sentenza il Tribunale, da un lato, ha parzialmente annullato la decisione C(2006) 6762 def. (in prosieguo: la «decisione controversa») (
3
), in cui la [OSCURATO:PERSONA] europea, dopo aver constatato l’esistenza di un’intesa anticoncorrenziale nel settore delle apparecchiature di comando con isolamento in gas (in prosieguo: le «AIG») (
4
), ha sanzionato le imprese che vi avevano partecipato, e, dall’altro, ha riformato le ammende inflitte dalla [OSCURATO:PERSONA] alle società ora ricorrenti.
2.
Presento queste conclusioni contemporaneamente a quelle nelle cause riunite da C‑231/11 P a C‑233/11 P, [OSCURATO:PERSONA]/[OSCURATO:PERSONA] e a. (
5
), riguardanti la medesima intesa e la medesima decisione della [OSCURATO:PERSONA]. Dato che talune questioni sollevate nelle presenti cause coincidono, almeno in parte, con quelle analizzate nelle suddette altre, mi permetterò, ogni qualvolta sia opportuno, di rinviare ai punti pertinenti delle conclusioni relative a queste ultime.
I –
Fatti
A –
Le ricorrenti nelle impugnazioni
3.
L’[OSCURATO:PERSONA], ricorrente nella causa C‑247/11 P, è la controllante di un gruppo di società che opera nel settore nucleare.
4.
L’[OSCURATO:PERSONA], prima ricorrente nella causa C‑253/11 P, è la controllante di un gruppo industriale attivo in vari settori tra cui, in particolare, quello della trasmissione e distribuzione di elettricità (in prosieguo: il «settore T&D»).
5.
L’insieme delle attività del gruppo [OSCURATO:PERSONA] nel settore T&D è stato ceduto, l’8 gennaio 2004, al gruppo controllato dall’[OSCURATO:PERSONA]. Per il periodo compreso tra il 9 gennaio e l’11 maggio 2004 (data in cui è terminata l’infrazione constatata dalla [OSCURATO:PERSONA] nella decisione controversa) le attività in materia di AIG del gruppo [OSCURATO:PERSONA] sono state gestite dall’[OSCURATO:PERSONA] T&D SA e dall’[OSCURATO:PERSONA] T&D AG (
6
), società controllate al 100% dall’[OSCURATO:PERSONA] T&D [OSCURATO:PERSONA] SA, a sua volta controllata al 100% dall’[OSCURATO:PERSONA] (in prosieguo, congiuntamente: le «ex controllate dell’[OSCURATO:PERSONA]»).
6.
Il 7 giugno 2010, dopo la chiusura definitiva della fase orale dinanzi al Tribunale, l’[OSCURATO:PERSONA] ha ceduto l’insieme delle sue attività nel settore T&D. In particolare, l’[OSCURATO:PERSONA] ha ripreso le attività di trasmissione. A seguito di tale acquisizione, l’[OSCURATO:PERSONA] T&D [OSCURATO:PERSONA] SA ha assunto la denominazione di T&D [OSCURATO:PERSONA] SA – seconda ricorrente nella causa C‑253/11 P –, l’[OSCURATO:PERSONA] T&D SA è divenuta [OSCURATO:SOCIETA] – terza ricorrente nella causa C‑253/11 P – e l’[OSCURATO:PERSONA] T&D AG è divenuta [OSCURATO:SOCIETA] AG – quarta ricorrente nella causa C‑253/11 P. L’[OSCURATO:PERSONA] e le sue attuali controllate T&D [OSCURATO:PERSONA] SA, [OSCURATO:SOCIETA] e [OSCURATO:SOCIETA] AG, ricorrenti nella causa C‑253/11 P, saranno anche congiuntamente denominate, in prosieguo, le «società del gruppo [OSCURATO:PERSONA]».
B –
La decisione controversa e la sentenza impugnata
7.
Il 24 gennaio 2007 la [OSCURATO:PERSONA] ha adottato la decisione controversa, in cui ha constatato l’esistenza di un’intesa anticoncorrenziale nel settore delle AIG mediante la quale le imprese partecipanti si erano accordate, tra l’altro, sulla ripartizione dei mercati a livello mondiale (
7
), sulla fissazione dei prezzi e sullo scambio di informazioni sensibili. [OSCURATO:PERSONA] ha altresì constatato che l’intesa era stata operativa per un periodo compreso tra il 15 aprile 1988 e l’11 maggio 2004. In particolare, essa ha constatato la responsabilità delle ricorrenti nelle cause in esame (
8
) e, di conseguenza, ha inflitto loro ammende (
9
).
8.
Le ricorrenti nelle impugnazioni hanno proposto ricorsi avverso la decisione controversa dinanzi al Tribunale che, il 3 marzo 2011, ha pronunciato la sentenza impugnata. Nella sentenza impugnata il Tribunale ha parzialmente annullato la decisione controversa (
10
) e poi, nell’esercizio della sua competenza estesa al merito, ha inflitto per le infrazioni constatate le seguenti ammende:
—
[OSCURATO:PERSONA]: EUR 10 327 500;
—
[OSCURATO:PERSONA]: EUR 48 195 000 in solido con l’[OSCURATO:PERSONA] T&D SA; EUR 20 400 000 dell’importo dovuto dall’[OSCURATO:PERSONA] T&D SA devono essere versati, in solido, da quest’ultima, con l’[OSCURATO:PERSONA] T&D AG, l’[OSCURATO:PERSONA] e l’[OSCURATO:PERSONA] T&D [OSCURATO:PERSONA] SA (
11
).
9.
Il Tribunale ha respinto i ricorsi quanto al resto.
II –
Procedimento dinanzi alla Corte e conclusioni delle parti
10.
Con ricorso depositato presso la cancelleria della Corte il 24 maggio 2011, l’[OSCURATO:PERSONA] ha proposto impugnazione nella causa C‑247/11 P. Con ricorso depositato presso la cancelleria della Corte il 25 maggio 2011, le società del gruppo [OSCURATO:PERSONA] hanno proposto impugnazione nella causa C‑253/11 P. Sia l’[OSCURATO:PERSONA] che le società del gruppo [OSCURATO:PERSONA] chiedono alla Corte che annulli la sentenza impugnata. Qualora la Corte ritenga che la causa sia matura per essere decisa, esse chiedono, in via principale, che annulli rispettivamente gli articoli 1, lettera c), e 2, lettera c), e gli articoli 1, lettere b), d), e), f), e 2, lettere b) e c), della decisione controversa e, in subordine, che riduca sostanzialmente l’ammenda loro inflitta, nonché condanni la [OSCURATO:PERSONA] alle spese. Qualora la Corte ritenga che la causa non sia ancora matura per la decisione, le ricorrenti nelle impugnazioni chiedono che essa rinvii la causa a un’altra sezione del Tribunale e riservi le spese. [OSCURATO:PERSONA] conclude per il rigetto delle impugnazioni e per la condanna delle ricorrenti alle spese.
11.
Con ordinanza del 20 luglio 2011 il presidente della Corte ha disposto la riunione delle cause C‑247/11 P e C‑253/11 P ai fini delle fasi scritta e orale del procedimento nonché della sentenza.
12.
All’udienza del 2 maggio 2013, si sono svolte dinanzi alla Corte le fasi scritta e orale del procedimento.
III –
Analisi delle impugnazioni
13.
A sostegno delle loro conclusioni, l’[OSCURATO:PERSONA], nella causa C‑247/11 P, deduce quattro motivi, mentre le società del gruppo [OSCURATO:PERSONA], nella causa C‑253/11 P, ne deducono cinque. Occorre iniziare l’analisi con il primo motivo addotto da queste ultime.
A –
Sul primo motivo delle società del gruppo [OSCURATO:PERSONA], vertente sulla violazione dell’articolo 296 TFUE
14.
Nell’ambito del loro primo motivo di impugnazione, suddiviso in due parti, le società del gruppo [OSCURATO:PERSONA] fanno valere che il Tribunale, dichiarando che la decisione controversa era sufficientemente motivata, ha violato l’articolo 296 TFUE (
12
). La prima parte di tale motivo riguarda la motivazione della decisione controversa concernente l’imputazione all’[OSCURATO:PERSONA] della responsabilità per l’infrazione per il periodo compreso tra il 7 dicembre 1992 e l’8 gennaio 2004, in quanto società controllante dell’[OSCURATO:PERSONA] T&D SA e dell’[OSCURATO:PERSONA] T&D AG (
13
). La seconda parte riguarda la motivazione, nella suddetta decisione, relativa all’irrogazione di un’ammenda in solido all’[OSCURATO:PERSONA] e all’[OSCURATO:PERSONA] T&D SA.
1. Sulla prima parte del primo motivo delle società del gruppo [OSCURATO:PERSONA]
a) Argomenti delle parti
15.
Nella prima parte del loro primo motivo, riguardante i punti da 90 a 99 della sentenza impugnata, le società del gruppo [OSCURATO:PERSONA] affermano, in sostanza, che il Tribunale avrebbe dovuto sanzionare la carenza di motivazione che vizia la decisione controversa, in quanto nella medesima la [OSCURATO:PERSONA] non avrebbe risposto agli argomenti e agli elementi addotti dall’[OSCURATO:PERSONA] ai punti da 90 a 150 della sua risposta alla comunicazione degli addebiti, volti a dimostrare che, nonostante la presunzione di esercizio di un’influenza determinante dell’[OSCURATO:PERSONA] sulle sue controllate (anche denominata, in prosieguo, «presunzione capitalistica»), queste ultime, all’epoca dell’infrazione, decidevano il loro comportamento sul mercato in modo autonomo rispetto alla controllante. La decisione controversa non fornirebbe spiegazioni che consentano di comprendere perché gli elementi addotti dall’[OSCURATO:PERSONA] sarebbero privi di valore probatorio, mentre si tratterebbe di elementi essenziali per l’economia della suddetta decisione, il cui rigetto avrebbe richiesto una motivazione particolarmente dettagliata e accurata.
16.
Le società del gruppo [OSCURATO:PERSONA] sostengono, inoltre, che il Tribunale ha travisato la decisione controversa, segnatamente al punto 95 della sentenza impugnata, dato che i punti da 345 a 347 della suddetta decisione non sintetizzerebbero minimamente i punti da 90 a 150 della risposta alla comunicazione degli addebiti. Inoltre, il Tribunale avrebbe accettato il fatto che la [OSCURATO:PERSONA] abbia respinto gli elementi di prova forniti dall’[OSCURATO:PERSONA] basandosi su elementi prodotti da un terzo, ossia l’[OSCURATO:PERSONA].
17.
[OSCURATO:PERSONA] conclude per il rigetto degli argomenti delle società del gruppo [OSCURATO:PERSONA].
b) Analisi
18.
Occorre innanzi tutto ricordare che l’obbligo di motivazione stabilito all’articolo 296 TFUE costituisce una formalità sostanziale, mentre la fondatezza della motivazione attiene alla legittimità nel merito dell’atto controverso (
14
).
19.
Sotto tale profilo, da una parte, la motivazione prescritta dall’articolo 296 TFUE dev’essere adeguata alla natura dell’atto in questione e far apparire in forma chiara e non equivoca l’iter logico seguito dall’istituzione da cui esso promana, in modo da consentire agli interessati di conoscere le ragioni del provvedimento adottato e al giudice competente di esercitare il proprio controllo. Per quanto riguarda, in particolare, la motivazione delle decisioni individuali, l’obbligo di motivare tali decisioni ha quindi lo scopo, oltre che di consentire un controllo giurisdizionale, di fornire all’interessato indicazioni sufficienti per sapere se una decisione sia eventualmente affetta da un vizio che consenta di contestarne la validità (
15
).
20.
D’altra parte, l’obbligo di motivazione dev’essere valutato in funzione delle circostanze di specie, in particolare del contenuto dell’atto, della natura dei motivi esposti e dell’interesse che i destinatari dell’atto o qualsiasi altra persona, che detto atto riguardi direttamente e individualmente, possano avere a ricevere spiegazioni. La motivazione non deve necessariamente specificare tutti gli elementi di fatto e di diritto rilevanti, in quanto per accertare se la motivazione di un atto soddisfi le prescrizioni di cui all’articolo 296 TFUE occorre far riferimento non solo al suo tenore, ma anche al suo contesto e al complesso delle norme giuridiche che disciplinano la materia (
16
).
21.
Pertanto, pur se la [OSCURATO:PERSONA], in forza dell’articolo 296 TFUE, è tenuta a menzionare gli elementi di fatto e di diritto da cui dipende la motivazione della decisione e le considerazioni giuridiche che l’hanno indotta ad emanare la medesima, la suddetta norma non esige che la [OSCURATO:PERSONA] discuta tutti i punti di fatto e di diritto trattati nel corso del procedimento amministrativo (
17
).
22.
In particolare, quando, come nella fattispecie, una decisione di applicazione delle regole dell’Unione in materia di diritto della concorrenza riguarda più destinatari e pone un problema d’imputabilità dell’infrazione, essa deve contenere una motivazione sufficiente nei confronti di ciascuno dei suoi destinatari, specie di quelli che, secondo il tenore della stessa decisione, dovranno sopportare il peso dell’infrazione. Pertanto, nei confronti di una controllante ritenuta responsabile del comportamento illecito della controllata, una simile decisione deve, in linea di principio, contenere un’esposizione esauriente dei motivi atti a giustificare l’imputabilità dell’infrazione a tale società (
18
).
23.
Nel caso specifico di una decisione della [OSCURATO:PERSONA] che si fondi
esclusivamente
, nei confronti di taluni destinatari, sulla presunzione dell’esercizio effettivo di un’influenza determinante, la [OSCURATO:PERSONA] è tenuta in ogni caso ad esporre in modo adeguato i motivi per i quali gli elementi di fatto e di diritto invocati non sono stati sufficienti a superare la presunzione dell’esercizio effettivo di un’influenza determinante, pena rendere detta presunzione, di fatto, assoluta (
19
).
24.
Nella fattispecie, occorre anzitutto rilevare che, come emerge chiaramente dal punto 349 della decisione controversa e dal punto 91 della sentenza impugnata, la [OSCURATO:PERSONA], per individuare la responsabilità dell’[OSCURATO:PERSONA], si è basata sulla presunzione di esercizio di un’influenza determinante, senza tuttavia rinunciare a considerare altri fattori pertinenti, quali esposti ai punti da 350 a 356 della suddetta decisione. Per individuare la responsabilità dell’[OSCURATO:PERSONA], la [OSCURATO:PERSONA] non si è quindi fondata
esclusivamente
sulla presunzione di esercizio di un’influenza determinante, ma ha piuttosto utilizzato una combinazione di tale presunzione con altri elementi di prova (
20
).
25.
Più in particolare, nei suddetti punti della decisione impugnata, la [OSCURATO:PERSONA] ha, tra l’altro, dichiarato che la struttura operativa del gruppo controllato dall’[OSCURATO:PERSONA] era organizzata in modo tale che i dirigenti che esercitavano un’influenza determinante sulle attività delle controllate in materia di AIG rendessero conto all’[OSCURATO:PERSONA] (
21
). Essa ha dichiarato pure che vi erano stati più casi di cumulo di funzioni tra dirigenti della società controllante e delle società controllate, come nel caso del più alto dirigente del settore T&D, il quale aveva certamente esercitato un’influenza determinante sulle attività AIG del gruppo ed era membro del comitato esecutivo dell’[OSCURATO:PERSONA] (
22
). Ha poi rilevato che il fascicolo conteneva prove del fatto che le persone individuate nell’ambito dell’intesa come rappresentanti del gruppo [OSCURATO:PERSONA] avessero potuto regolarmente impegnare giuridicamente la società controllante (
23
). Inoltre, la [OSCURATO:PERSONA] ha ritenuto che, in considerazione della gravosa ammenda inflitta all’[OSCURATO:PERSONA] dal Conseil de la concurrence (Autorità per la concorrenza francese) nel 1988, fosse poco probabile che i dirigenti della società controllante non avessero riconosciuto la responsabilità per violazione delle norme in materia di concorrenza come un rischio sostanziale (
24
). [OSCURATO:PERSONA] ha altresì rilevato che la società controllante approvava i progetti di offerte riguardanti sottostazioni AIG superiori a una determinata soglia di valore o che comportavano rischi sostanziali per il gruppo (
25
).
26.
[OSCURATO:PERSONA] luce di tali considerazioni, espresse nella decisione controversa, non vedo come si possa sostenere, come fanno le società del gruppo Astom, che il Tribunale avrebbe dovuto censurare la [OSCURATO:PERSONA] per non aver fornito una motivazione esauriente, conforme agli obblighi derivanti dalla giurisprudenza menzionata ai paragrafi da 18 a 23 supra, riguardo all’attribuzione all’[OSCURATO:PERSONA] della responsabilità per l’infrazione di cui trattasi.
27.
Certo, dinanzi alla [OSCURATO:PERSONA], l’[OSCURATO:PERSONA] ha esposto una serie di argomenti volti a dimostrare di non aver esercitato un’influenza determinante sulle controllate (
26
), ed è vero, come fanno valere le società del gruppo [OSCURATO:PERSONA], e come riconosce del resto il Tribunale al punto 98 della sentenza impugnata, che dalla decisione controversa non emerge chiaramente che la [OSCURATO:PERSONA] abbia esaminato uno per uno tutti gli argomenti avanzati dinanzi ad essa dall’[OSCURATO:PERSONA].
28.
Tuttavia, dalla suddetta decisione emerge che la [OSCURATO:PERSONA], lungi dall’averli trascurati, ha effettuato, in sostanza, una valutazione globale di tali argomenti (
27
), fornendo al contempo, come si evince dal paragrafo 25 supra, una motivazione esauriente delle ragioni che, in combinazione con la presunzione capitalistica, l’hanno indotta a concludere per l’esercizio effettivo, da parte dell’[OSCURATO:PERSONA], di un’influenza determinante sulle sue controllate.
29.
A tal proposito, ho già rilevato, ai paragrafi da 19 a 21 supra, che, secondo la giurisprudenza, al fine di adempiere all’obbligo di motivazione, la [OSCURATO:PERSONA] non è tenuta a menzionare specificamente tutti gli argomenti dedotti dalle parti durante il procedimento amministrativo, sempre che la motivazione consenta agli interessati di conoscere a sufficienza le ragioni del provvedimento adottato e, in particolare, nel caso di una controllante ritenuta responsabile del comportamento illecito della controllata, che essa contenga un’esposizione esauriente dei motivi che giustifichino l’imputazione dell’infrazione a tale società.
30.
Orbene, è certamente auspicabile, in generale, che la [OSCURATO:PERSONA] menzioni in modo strutturato e dettagliato gli argomenti e gli elementi di fatto e di diritto forniti dalle parti durante il procedimento amministrativo, segnatamente quelli forniti al fine di dimostrare l’assenza di un’influenza determinante della società controllante sulla controllata. Tuttavia, in un caso come quello in esame, in cui, per l’attribuzione della responsabilità dell’infrazione alla società controllante, la [OSCURATO:PERSONA] non si è fondata
esclusivamente
sulla presunzione capitalistica, ma ha considerato espressamente altri fattori pertinenti, ritengo che essa possa esaminare e valutare globalmente gli argomenti e gli elementi addotti – come ha fatto nelle presenti cause –, purché la motivazione dell’atto consenta all’interessato, ossia alla società controllante, di conoscere le ragioni della decisione alla fine adottata, nella specie: la decisione di imputarle la responsabilità dell’infrazione.
31.
Del resto, rilevo che le società del gruppo [OSCURATO:PERSONA] non hanno chiarito in quale misura la motivazione asseritamente carente della decisione controversa avrebbe loro impedito di difendere utilmente i propri diritti dinanzi al Tribunale o avrebbe impedito a quest’ultimo di esercitare il suo controllo. Al contrario, l’esame dettagliato effettuato dal Tribunale, ai punti da 93 a 97 della sentenza impugnata, degli argomenti dell’[OSCURATO:PERSONA] diretti a superare la presunzione di un’influenza determinante dimostra piuttosto che l’[OSCURATO:PERSONA] ha potuto difendere utilmente i propri diritti dinanzi al Tribunale e che quest’ultimo è stato in grado di esercitare il suo controllo sulla decisione controversa (
28
).
32.
[OSCURATO:PERSONA] luce di quanto precede, ritengo che il Tribunale non abbia ignorato la portata dell’obbligo di motivazione della [OSCURATO:PERSONA] come riconosciuto dalla giurisprudenza e non sia incorso in alcun errore di diritto nel considerare che la decisione controversa era sufficientemente motivata riguardo all’attribuzione della responsabilità all’[OSCURATO:PERSONA] per la partecipazione all’infrazione nel periodo compreso tra il 7 dicembre 1992 e l’8 gennaio 2004. Tale conclusione non può essere rimessa in discussione dagli altri argomenti addotti dalle società del gruppo [OSCURATO:PERSONA].
33.
Per quanto attiene alla citata sentenza [OSCURATO:PERSONA]/[OSCURATO:PERSONA], alla quale fanno riferimento le società del gruppo [OSCURATO:PERSONA], in cui la Corte ha annullato la sentenza del Tribunale perché non aveva tenuto conto dell’obbligo di motivazione della [OSCURATO:PERSONA], è sufficiente rilevare che, diversamente dalla situazione nella causa che ha dato luogo a tale sentenza, le società del gruppo [OSCURATO:PERSONA] non si trovavano, nella fattispecie, di fronte alla prima decisione in cui la [OSCURATO:PERSONA], modificando il suo consueto approccio, si è fondata unicamente sulla presunzione di un’influenza determinante esercitata sulla controllata dalla società controllante per imputare l’infrazione a quest’ultima. Esse non possono quindi basarsi, nella causa in esame, sulla soluzione accolta nella suddetta sentenza.
34.
Per quanto riguarda la censura secondo la quale il Tribunale, affermando al punto 95 della sentenza impugnata che i punti da 345 a 347 della decisione controversa costituivano una sintesi degli argomenti esposti dall’[OSCURATO:PERSONA] ai punti da 90 a 150 della sua risposta alla comunicazione degli addebiti, avrebbe snaturato la decisione controversa, essa è, a mio avviso, inconferente e, in ogni caso, infondata. È inconferente in quanto, anche se il Tribunale fosse incorso in un errore al riguardo, resterebbe ferma la constatazione, derivante dai paragrafi precedenti, che la [OSCURATO:PERSONA] ha sufficientemente motivato l’imputazione della responsabilità dell’infrazione all’[OSCURATO:PERSONA]. È infondata in quanto, come ho già rilevato, la [OSCURATO:PERSONA] ha trattato, in realtà, l’essenza degli argomenti a lei presentati dall’[OSCURATO:PERSONA] (
29
).
35.
Riguardo all’argomento vertente sul fatto che la [OSCURATO:PERSONA] si sarebbe fondata su elementi di prova forniti da un terzo, non esiste alcuna norma giuridica dell’Unione che impedisca alla [OSCURATO:PERSONA] di utilizzare, naturalmente nel rispetto dei diritti della difesa, siffatti elementi di prova se pertinenti. Orbene, mi sembra evidente che, siccome aveva acquistato dalla [OSCURATO:PERSONA] le controllate che avevano partecipato all’intesa, l’[OSCURATO:PERSONA] poteva disporre di informazioni pertinenti sul funzionamento di tali controllate nel periodo precedente la vendita. Del resto, le società del gruppo [OSCURATO:PERSONA] non indicano specificamente gli elementi di prova che contestano e ancor meno ne eccepiscono uno snaturamento.
36.
Dalle considerazioni che precedono discende che la prima parte del primo motivo dev’essere, a mio avviso, respinta.
2. Sulla seconda parte del primo motivo delle società del gruppo [OSCURATO:PERSONA]
37.
Nella seconda parte del primo motivo, riguardante il punto 200 della sentenza impugnata, le società del gruppo [OSCURATO:PERSONA] contestano al Tribunale di aver dichiarato che la [OSCURATO:PERSONA] ben poteva non spiegare perché a due società non costituenti un’entità economica alla data di adozione di una decisione fosse possibile infliggere un’ammenda in solido. In particolare, esse contestano al Tribunale di non aver censurato la [OSCURATO:PERSONA], al suddetto punto 200, per non aver specificamente motivato il fatto di aver irrogato un’ammenda in solido all’[OSCURATO:PERSONA] e all’[OSCURATO:PERSONA] T&D SA (divenuta [OSCURATO:SOCIETA]), mentre le stesse non costituivano più un’impresa al momento dell’adozione della decisione controversa.
38.
Ebbene, ritengo che, nella fattispecie, il Tribunale avesse la facoltà, senza incorrere in un errore di diritto, di non censurare la [OSCURATO:PERSONA] per non aver specificamente motivato la decisione di infliggere un’ammenda in solido all’[OSCURATO:PERSONA] e all’[OSCURATO:PERSONA] T&D SA per il periodo durante il quale esse costituivano un’unica impresa.
39.
Ho già rilevato, ai paragrafi 20 e 21 supra, che, secondo la giurisprudenza, l’articolo 296 TFUE non prescrive che la [OSCURATO:PERSONA] discuta tutti i punti di fatto e di diritto trattati nel corso del procedimento amministrativo (
30
). D’altro canto, ancora secondo la giurisprudenza, una decisione della [OSCURATO:PERSONA] che rientri nell’ambito di una prassi costante in materia può essere motivata sommariamente e solo nell’ipotesi in cui essa vada notevolmente al di là delle decisioni precedenti, la [OSCURATO:PERSONA] è tenuta a svilupparne esplicitamente l’iter logico (
31
).
40.
Ebbene, contrariamente a quanto sostenuto dalle società del gruppo [OSCURATO:PERSONA], l’irrogazione di un’ammenda in solido alla controllata che ha partecipato all’infrazione e alla ex società controllante per il periodo dell’infrazione in cui le due società costituivano un’unica impresa ai sensi del diritto della concorrenza non si discosta dalla prassi precedente della [OSCURATO:PERSONA] e non è stata rimessa in discussione nell’ambito della giurisprudenza (
32
).
41.
Tale prassi si fonda sulla considerazione che, siccome per un certo periodo alcune società hanno costituito un’impresa, ai sensi del diritto della concorrenza, la quale ha commesso un’infrazione alle norme in materia di concorrenza, la [OSCURATO:PERSONA] può infliggere loro un’ammenda in solido per l’infrazione commessa durante tale periodo (
33
). Fatte salve le considerazioni che esporrò ai paragrafi 155 e seguenti, nell’ambito dell’analisi del quarto motivo delle società del gruppo [OSCURATO:PERSONA], rilevo che la circostanza che, al momento dell’adozione della decisione da parte della [OSCURATO:PERSONA], le suddette società non costituiscano più un’entità economica unitaria non impedisce, di per sé (
34
), di infliggere loro un’ammenda in solido, in quanto soggetti che possono essere considerati congiuntamente responsabili per gli atti dell’impresa di cui hanno fatto parte (
35
).
42.
Ciò osservato, poiché ha sufficientemente motivato, come emerge dall’analisi della prima parte del primo motivo, la decisione di attribuire alla società controllante la responsabilità per l’infrazione, ritengo che, nella fattispecie, la [OSCURATO:PERSONA] non possa essere censurata per non aver fornito una motivazione specifica per la condanna in solido, al pagamento dell’ammenda, della controllante con la controllata che ha partecipato direttamente all’intesa, sebbene le società interessate non costituissero più un’entità economica unitaria al momento dell’adozione della decisione controversa (
36
).
43.
Ne consegue che, a mio parere, occorre respingere la seconda parte del primo motivo delle società del gruppo [OSCURATO:PERSONA] e, di conseguenza, il primo motivo nel suo complesso.
B –
Sul secondo motivo delle società del gruppo [OSCURATO:PERSONA], vertente sulla violazione da parte del Tribunale dell’obbligo di motivazione nonché dell’articolo 263 TFUE, e sul primo motivo dell’[OSCURATO:PERSONA], vertente sulla violazione da parte del Tribunale dell’obbligo di motivazione nonché sulla violazione dei diritti della difesa
44.
Con il loro secondo motivo, che si suddivide in quattro parti, le società del gruppo [OSCURATO:PERSONA] sostengono che il Tribunale ha violato l’obbligo di motivazione della sentenza derivante dagli articoli 36 e 53 dello Statuto della Corte di giustizia dell’Unione europea nonché l’articolo 263 TFUE. Più in particolare, con le prime tre parti del loro secondo motivo, le società del gruppo [OSCURATO:PERSONA] fanno valere che il Tribunale ha violato il dovere di motivazione, nonché l’articolo 263 TFUE, in quanto avrebbe più volte sostituito il proprio ragionamento a quello della [OSCURATO:PERSONA] aggiungendo a posteriori alla motivazione della decisione controversa nuovi elementi. La prima e la seconda parte riguardano la motivazione della sentenza impugnata relativa all’attribuzione della responsabilità dell’infrazione, rispettivamente, all’[OSCURATO:PERSONA] e alla T&D [OSCURATO:PERSONA] SA (già [OSCURATO:PERSONA] T&D [OSCURATO:PERSONA] SA) in quanto società controllanti. La terza parte riguarda l’iter logico seguito dal Tribunale, ai punti da 214 a 216 della sentenza impugnata, relativamente al contributo in parti eguali al pagamento in solido di un’ammenda. Tale parte è strettamente collegata alle questioni discusse nell’ambito del quarto motivo delle società del gruppo [OSCURATO:PERSONA] e sarà quindi analizzata congiuntamente a quest’ultimo ai paragrafi 155 e seguenti. Nella quarta parte del loro secondo motivo le società del gruppo [OSCURATO:PERSONA] contestano la motivazione della sentenza impugnata là dove il Tribunale ha dichiarato che a società non costituenti un’unità economica alla data di adozione della decisione controversa può essere inflitta un’ammenda in solido.
45.
Con il suo primo motivo, l’[OSCURATO:PERSONA] fa valere la violazione da parte del Tribunale dell’obbligo di motivazione e dei diritti della difesa nell’ambito dell’analisi dell’esercizio effettivo di un’influenza determinate sulle sue ex controllate durante il periodo compreso tra il 9 gennaio e l’11 maggio 2004.
46.
Dato che, nell’ambito di tali motivi, le ricorrenti nelle impugnazioni deducono la violazione da parte del Tribunale dell’obbligo di motivazione, ritengo necessario ricordare, in via preliminare, la portata di tale obbligo come delineata dalla giurisprudenza, facendo riferimento, in particolare, ai limiti che si impongono al Tribunale nell’ambito del controllo di legittimità relativamente alla portata della motivazione contenuta nell’atto impugnato.
1. Sulla portata dell’obbligo di motivazione del Tribunale e sul divieto di sostituire la motivazione dell’atto impugnato
47.
L’obbligo del Tribunale di motivare le proprie sentenze si ricava dal combinato disposto degli articoli 36 e 53, primo comma, dello Statuto della Corte.
48.
Secondo consolidata giurisprudenza, la motivazione di una sentenza deve far risultare in modo chiaro e inequivocabile il ragionamento seguito dal Tribunale, in modo da consentire agli interessati di conoscere le giustificazioni della decisione adottata e alla Corte di esercitare il suo sindacato giurisdizionale (
37
).
49.
L’obbligo di motivazione, tuttavia, non impone al Tribunale di fornire una spiegazione che segua esaustivamente e uno per uno tutti i ragionamenti svolti dalle parti della controversia. La motivazione può quindi essere implicita, a condizione che consenta agli interessati di conoscere le ragioni per le quali il Tribunale non ha accolto le loro tesi e alla Corte di disporre degli elementi sufficienti per esercitare il suo controllo (
38
).
50.
Nel pronunciarsi su un ricorso di annullamento, poi, la Corte e il Tribunale non possono, in ogni caso, sostituire la propria motivazione a quella dell’autore dell’atto impugnato (
39
). Pertanto, il giudice dell’Unione, di fronte a un atto giuridico dell’Unione basato su una motivazione errata o insufficiente o persino illegittima, non può corredarlo di una motivazione completamente diversa e quindi mantenerlo valido. Infatti, al di fuori dell’ambito di applicazione della competenza estesa al merito (articolo 261 TFUE), il giudice dell’Unione non può riformare l’atto impugnato, ma deve invece dichiararlo nullo, se e nella misura in cui il ricorso di annullamento risulti fondato (articolo 264, primo comma, TFUE) (
40
).
51.
Ciò posto, nulla impedisce, tuttavia, al giudice dell’Unione di valutare approfonditamente i motivi e gli argomenti dedotti dai ricorrenti per verificare la loro fondatezza e di esaminarli nel dettaglio (
41
). D’altro canto, dalla giurisprudenza emerge che, nell’ambito di un ricorso di annullamento, il Tribunale può essere sì indotto ad interpretare la motivazione dell’atto impugnato in maniera diversa dal suo autore, e addirittura, in taluni casi, persino a respingere la motivazione formale adottata da quest’ultimo, ma non quando nessun elemento sostanziale lo giustifichi (
42
).
52.
È alla luce di tali principi giurisprudenziali che occorre, a mio avviso, valutare se il Tribunale abbia illegittimamente sostituito la propria motivazione a quella contenuta nella decisione controversa. A tal fine, si dovrà valutare se, nella sentenza impugnata, il Tribunale si sia limitato a esaminare, anche in modo dettagliato, i motivi e gli argomenti avanzati al suo cospetto dalle ricorrenti nelle impugnazioni al fine di verificarne la fondatezza, o se, viceversa, abbia corredato la decisione di una motivazione completamente diversa per mantenerla valida.
53.
A tal riguardo, si deve ancora aggiungere che, se è vero, come affermano le società del gruppo [OSCURATO:PERSONA], che il contenzioso europeo relativo al controllo di legittimità degli atti delle istituzioni è un «processo fatto all’atto», cosicché, come è già stato accennato, non è possibile aggiungere motivazioni nuove e diverse a tale atto per «salvarlo», ciò non toglie che, per esercitare appieno il suo controllo di legittimità, il giudice dell’Unione deve poter rispondere esaurientemente agli argomenti presentatigli dai ricorrenti. A tal fine, detto giudice può essere chiamato ad analizzare argomenti o prove avanzati durante il procedimento amministrativo persino in modo più dettagliato di quanto avvenga nell’atto impugnato (
43
). Infatti, a condizione che la motivazione dell’atto sia di per sé sufficiente e non viziata da errore, nulla impedisce al Tribunale di fornire una motivazione contenente, in risposta agli argomenti portati alla sua attenzione dalle parti della controversia, un esame o un ragionamento, relativo agli argomenti o agli elementi di prova presentati dinanzi alla [OSCURATO:PERSONA], più elaborato di quello contenuto nell’atto impugnato.
2. Sulla prima parte del secondo motivo delle società del gruppo [OSCURATO:PERSONA]
54.
Con la prima parte del loro secondo motivo, riguardante i punti da 101 a 110 della sentenza impugnata, le società del gruppo [OSCURATO:PERSONA] contestano al Tribunale di aver sostituito il suo ragionamento a quello della [OSCURATO:PERSONA] e di aver introdotto argomenti sostanziali per fondare a posteriori la decisione riguardo all’esame degli elementi diretti a superare la presunzione di esercizio di un’influenza determinante dell’[OSCURATO:PERSONA] sulle sue controllate durante il periodo compreso tra il 7 dicembre 1992 e l’8 gennaio 2004. In particolare, i punti da 102 a 110 della sentenza impugnata sarebbero in contrasto con l’analisi di taluni argomenti esposti dall’[OSCURATO:PERSONA] ai punti da 90 a 150 della sua risposta alla comunicazione degli addebiti. Il Tribunale prenderebbe posizione su tali elementi e li valuterebbe, mentre siffatte valutazioni non figurerebbero nella decisione controversa e sarebbero state quindi aggiunte al suo testo.
55.
Innanzi tutto, a tal riguardo, ho già rilevato nell’ambito dell’analisi della prima parte del primo motivo (
44
) dedotto dalle società del gruppo [OSCURATO:PERSONA] che il Tribunale non è incorso in errore nel dichiarare che la [OSCURATO:PERSONA] avesse fornito nella decisione controversa una motivazione sufficiente per imputare all’Astom la responsabilità dell’infrazione commessa durante il periodo compreso tra il 7 dicembre 1992 e l’8 gennaio 2004.
56.
In tale contesto, la sentenza impugnata non correda la decisione controversa di una motivazione completamente diversa da quella sulla quale la [OSCURATO:PERSONA] si è fondata per giungere a dichiarare la responsabilità dell’[OSCURATO:PERSONA]. La motivazione della sentenza impugnata è in linea con quella della decisione controversa. È vero che, in risposta agli argomenti dedotti dinanzi ad esso dall’[OSCURATO:PERSONA], il Tribunale, ai punti da 102 a 109 della sentenza impugnata, ha svolto un’analisi particolarmente accurata di una serie di documenti che l’[OSCURATO:PERSONA] aveva fornito durante il procedimento amministrativo. Un’analisi a un tale livello di precisione non è riscontrabile nella decisione controversa. Ciò non significa, tuttavia, che il Tribunale abbia effettuato un’illegittima sostituzione di elementi nella motivazione.
57.
Conformemente a quanto da me indicato al precedente paragrafo 53, ritengo che, siccome la motivazione della decisione controversa, per quanto riguarda l’imputazione all’[OSCURATO:PERSONA] dell’infrazione commessa durante il periodo in questione, è di per sé sufficiente e non viziata da errore, niente impedisse al Tribunale, nel rispondere agli argomenti dedotti dinanzi ad esso dall’[OSCURATO:PERSONA], di svolgere un’analisi dettagliata degli argomenti e degli elementi di prova presentati dinanzi alla [OSCURATO:PERSONA], più elaborata di quella contenuta nella decisione controversa. Mi sembra anzi che siffatto approccio costituisca una prova di diligenza, da parte del Tribunale, nell’analisi degli argomenti dell’[OSCURATO:PERSONA].
58.
Da tali considerazioni risulta che la prima parte del secondo motivo delle società del gruppo [OSCURATO:PERSONA] dev’essere respinta.
3. Sul primo motivo dell’[OSCURATO:PERSONA] e sulla seconda parte del secondo motivo delle società del gruppo [OSCURATO:PERSONA]
a) Argomenti delle parti
59.
Nell’ambito del suo primo motivo, riguardante i punti da 144 a 152 della sentenza impugnata, l’[OSCURATO:PERSONA] fa valere la violazione da parte del Tribunale dell’obbligo di motivazione e dei diritti della difesa. L’[OSCURATO:PERSONA] sostiene che, al punto 150 della sentenza impugnata, il Tribunale avrebbe sostituito il proprio ragionamento a quello della [OSCURATO:PERSONA] aggiungendo a posteriori alla decisione controversa due nuovi elementi per respingere le allegazioni secondo le quali, per il periodo compreso tra il 9 gennaio 2004 e l’11 maggio 2004, l’[OSCURATO:PERSONA] e l’[OSCURATO:PERSONA] T&D [OSCURATO:PERSONA] SA non disponevano di un’esperienza sufficiente nel settore T&D che consentisse loro di esercitare effettivamente un’influenza determinante sul comportamento delle loro controllate. L’[OSCURATO:PERSONA] contesta, da un lato, l’affermazione secondo la quale essa avrebbe potuto acquisire una conoscenza del settore T&D tra la conclusione dell’accordo di cessione delle controllate T&D dell’[OSCURATO:PERSONA] nel settembre 2003 e la cessione effettiva di tali controllate l’8 gennaio 2004 e, dall’altro, l’affermazione secondo la quale non era escluso che l’assunzione di un nuovo dirigente per tali controllate all’esterno del gruppo avesse consentito all’[OSCURATO:PERSONA] di dotarsi del know how nel settore T&D.
60.
Orbene, in primo luogo, questi due elementi non sarebbero stati avanzati già dalla [OSCURATO:PERSONA] e costituirebbero pertanto un’aggiunta o una sostituzione, da parte del Tribunale, di elementi nella motivazione alla base della decisione controversa. In secondo luogo, l’argomentazione del Tribunale non consentirebbe di comprendere le ragioni per cui il medesimo non ha accolto gli argomenti dell’[OSCURATO:PERSONA], cosicché la sentenza impugnata sarebbe affetta da un vizio di motivazione. In terzo luogo, il Tribunale avrebbe altresì violato i diritti della difesa dell’[OSCURATO:PERSONA]. Da un lato, fondandosi su elementi che sarebbero, in realtà, supposizioni, esso avrebbe reso la presunzione capitalistica insuperabile e avrebbe imposto all’[OSCURATO:PERSONA] una probatio diabolica per dimostrare l’assenza di esercizio effettivo, da parte sua, di un’influenza determinante sulle ex controllate, esigendo che essa fornisse la prova negativa dell’assenza di interferenze sul loro comportamento. Dall’altro lato, il Tribunale non avrebbe dato all’[OSCURATO:PERSONA] la possibilità di prendere posizione sui nuovi elementi summenzionati aggiunti alla decisione controversa.
61.
Nella replica l’[OSCURATO:PERSONA] fa valere che il Tribunale è incorso in un errore di diritto in quanto non ha sanzionato la [OSCURATO:PERSONA] per essere venuta meno all’obbligo di motivazione nell’ambito dell’analisi dell’esercizio effettivo, da parte dell’[OSCURATO:PERSONA], di un’influenza determinante sulle sue ex controllate. Essa sostiene, in particolare, che la [OSCURATO:PERSONA] avrebbe passato sotto silenzio taluni dei suoi argomenti e non avrebbe assunto una posizione precisa su altri.
62.
Nell’ambito della seconda parte del loro secondo motivo, le società del gruppo [OSCURATO:PERSONA], in particolare la T&D [OSCURATO:PERSONA] SA, deducono in sostanza la stessa censura dell’[OSCURATO:PERSONA] vertente sulla violazione da parte del Tribunale dell’obbligo di motivazione. Il Tribunale non si sarebbe limitato a statuire sui punti contenuti nella decisione controversa relativi all’acquisizione di conoscenze, da parte della T&D [OSCURATO:PERSONA] SA, nel settore T&D, ma avrebbe aggiunto due nuovi elementi, quelli menzionati dall’[OSCURATO:PERSONA] e indicati al paragrafo 59 supra. Questi due elementi non sarebbero stati oggetto di discussione durante il procedimento amministrativo, cosicché il Tribunale avrebbe modificato e completato la motivazione della decisione controversa effettuando un’illegittima sostituzione di elementi nella stessa.
63.
[OSCURATO:PERSONA] contesta tali argomenti. Essa fa valere, in particolare, che la censura dell’[OSCURATO:PERSONA] vertente sul vizio di motivazione sarebbe irricevibile, poiché l’[OSCURATO:PERSONA] contesterebbe, in effetti, non già la motivazione della sentenza, bensì la valutazione degli elementi di prova effettuata dal Tribunale, contestazione che è irricevibile in sede di impugnazione.
b) Analisi
64.
Occorre innanzi tutto verificare, alla luce dei criteri indicati ai paragrafi da 47 a 53 supra, se, nella sentenza impugnata, il Tribunale abbia effettuato una sostituzione di elementi nella motivazione come fanno valere sia l’[OSCURATO:PERSONA] che le società del gruppo [OSCURATO:PERSONA]. Le loro argomentazioni riguardano in particolare due elementi – menzionati al paragrafo 59 supra – che il Tribunale, al punto 150 della sentenza impugnata, avrebbe a loro avviso aggiunto alla motivazione della decisione controversa (
45
). A tal fine, ritengo necessario partire da un’analisi dettagliata della sentenza impugnata.
65.
Ai punti da 144 a 152 della sentenza impugnata, il Tribunale ha respinto il motivo dell’[OSCURATO:PERSONA] e della T&D [OSCURATO:PERSONA] a termini del quale la [OSCURATO:PERSONA], attribuendo loro la responsabilità dell’infrazione per il periodo compreso tra il 9 gennaio e l’11 maggio 2004, in quanto società controllanti al 100% dell’[OSCURATO:PERSONA] T&D SA e dell’[OSCURATO:PERSONA] T&D AG, aveva violato le norme sull’imputazione delle infrazioni. Secondo l’[OSCURATO:PERSONA] e la T&D [OSCURATO:PERSONA], gli elementi da loro esposti nel corso del procedimento amministrativo avevano un valore probatorio sufficiente per superare la presunzione di responsabilità derivante dalla detenzione dell’intero capitale delle controllate da parte delle rispettive controllanti.
66.
Per respingere tale motivo, il Tribunale, nella sentenza impugnata, ha innanzi tutto analizzato la decisione controversa e richiamato i principi giurisprudenziali pertinenti (punti 144 e 145). Ha poi considerato che spettava all’[OSCURATO:PERSONA] e alla T&D [OSCURATO:PERSONA] superare la summenzionata presunzione di responsabilità (punto 146) e che, pertanto, occorreva esaminare se gli elementi di fatto dedotti nel corso del procedimento amministrativo, fatti valere nuovamente dinanzi a sé, avessero un valore probatorio sufficiente a tal fine (punto 147). Il Tribunale ha quindi ricordato gli argomenti dedotti dall’[OSCURATO:PERSONA] e dalla T&D [OSCURATO:PERSONA] durante il procedimento amministrativo, in particolare quelli relativi alla mancanza di esperienza nel settore T&D (punto 148), per concludere infine, al punto 149, per le ragioni esposte al punto 150, che tali elementi, considerati singolarmente, o anche nel loro insieme, non erano atti a dimostrare che le controllate stabilivano la loro linea di condotta sul mercato in modo effettivamente autonomo rispetto all’[OSCURATO:PERSONA] e alla T&D [OSCURATO:PERSONA] e che, pertanto, la [OSCURATO:PERSONA], respingendo tali elementi come non probatori, non era incorsa in un errore di valutazione che inficiasse la decisione controversa.
67.
Più precisamente, per giungere a tale conclusione, il Tribunale, al punto 150 della sentenza impugnata, si è basato, da un lato, sulla constatazione che le affermazioni dell’[OSCURATO:PERSONA] e della T&D [OSCURATO:PERSONA] – secondo le quali esse non disponevano di un’esperienza sufficiente per esercitare effettivamente un’influenza determinante sulle loro controllate – non erano suffragate da altri elementi e, dall’altro, sulla considerazione che dalle medesime affermazioni non si poteva dedurre che le due società controllanti avessero necessariamente rinunciato ad esercitare una tale influenza. Tali valutazioni non vengono confutate dalle parti.
68.
Proprio in tale contesto e, in particolare, al fine di rafforzare la sua argomentazione, il Tribunale ha evocato il primo argomento dell’[OSCURATO:PERSONA] e della T&D [OSCURATO:PERSONA] affermando che non era escluso che le medesime avessero potuto acquisire, o quantomeno sviluppare, la loro conoscenza del settore T&D durante le trattative avviate per la cessione dell’attività T&D dell’[OSCURATO:PERSONA]. Tale considerazione supplementare, formulata dal Tribunale sulla base di informazioni contenute nel fascicolo (
46
) e al solo scopo di rispondere all’argomento espostogli dall’[OSCURATO:PERSONA] e dalla T&D [OSCURATO:PERSONA], mi sembra, del resto, del tutto ragionevole. È evidente, infatti, che un gruppo come l’[OSCURATO:PERSONA] non effettua un’operazione di tali dimensioni e importanza senza aver acquisito informazioni estremamente precise sul settore in questione al fine di valutarne i rischi.
69.
Il Tribunale ha poi evocato il secondo argomento considerato dall’[OSCURATO:PERSONA] e dalla T&D [OSCURATO:PERSONA], ossia la questione, già esaminata al punto 370 della decisione controversa, della nomina del nuovo membro del consiglio di amministrazione dell’[OSCURATO:PERSONA], nominato anche amministratore delegato dell’[OSCURATO:PERSONA] T&D [OSCURATO:PERSONA] nonché presidente della divisione T&D e membro del comitato esecutivo dell’[OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA] luce di tale nomina, avvenuta, come si legge al punto 370 della decisione controversa, dieci giorni dopo l’operazione di acquisizione da parte dell’[OSCURATO:PERSONA], il Tribunale, in linea con il suddetto punto della decisione controversa, ha considerato, al punto 150 della sentenza impugnata, che, «[l]ungi dal dimostrare l’autonomia [delle controllate] all’interno del gruppo [OSCURATO:PERSONA], il reclutamento esterno di questo nuovo dirigente attesta, al contrario, che, all’inizio del periodo in questione, l’[OSCURATO:PERSONA] e l’[OSCURATO:PERSONA] T&D [OSCURATO:PERSONA] si erano dotate di un’organizzazione che permetteva loro di esercitare un controllo effettivo sulle proprie controllate, detenute al 100%, attive nel settore T&D, e di influenzarne, in maniera determinante, il comportamento sul mercato». La frase cui fanno riferimento l’[OSCURATO:PERSONA] e la T&D [OSCURATO:PERSONA], a termini della quale non era escluso che il suddetto «reclutamento esterno [avesse] permesso alla [OSCURATO:PERSONA] e alla [OSCURATO:PERSONA] T&D [OSCURATO:PERSONA] di acquisire quell’esperienza che loro sarebbe mancata nel settore in questione», costituisce solo un inciso diretto a rafforzare il rigetto dell’argomento relativo all’assenza di esperienza nel settore T&D. Tale frase non può quindi essere considerata, a mio avviso, come un elemento essenziale per fondare la motivazione della sentenza impugnata.
70.
Da tale analisi circostanziata della sentenza impugnata emerge che, contrariamente a quanto sostengono l’[OSCURATO:PERSONA] e le società del gruppo [OSCURATO:PERSONA], verificando, ai punti da 144 a 152 della sentenza impugnata, gli elementi relativi alla pretesa autonomia delle controllate fatti valere al suo cospetto, il Tribunale ha semplicemente risposto in modo dettagliato agli argomenti al suo esame e ha quindi esercitato il suo controllo di legittimità sulla decisione controversa senza sostituire la propria motivazione a quella adottata dalla [OSCURATO:PERSONA] in tale decisione (
47
). La censura relativa all’illegittima sostituzione di elementi della motivazione dev’essere quindi, a mio avviso, respinta.
71.
L’[OSCURATO:PERSONA] fa valere inoltre la violazione dell’obbligo di motivazione dovuta al fatto che il ragionamento del Tribunale sui due asseriti nuovi elementi aggiunti alla decisione controversa non le consentirebbe di comprendere come tali elementi possano giustificare la constatazione dell’esercizio effettivo di un’influenza determinante.
72.
Al riguardo, e senza necessità di pronunciarsi sulla questione della ricevibilità di taluni argomenti dell’[OSCURATO:PERSONA] sollevata dalla [OSCURATO:PERSONA], è sufficiente, a mio avviso, rilevare che, dall’analisi dei punti da 144 a 152 della sentenza impugnata che ho appena esposto ai paragrafi da 65 a 69 supra, emerge che i due elementi cui fa riferimento l’[OSCURATO:PERSONA] non costituiscono nuovi elementi introdotti dal Tribunale a fondamento della decisione controversa, ma costituiscono semplicemente un complemento di ragionamento in risposta all’argomento dedotto dall’[OSCURATO:PERSONA], sia dinanzi alla [OSCURATO:PERSONA] che dinanzi al Tribunale, secondo il quale essa non sarebbe stata in grado di esercitare effettivamente un’influenza determinante sulle sue controllate per mancanza di esperienza nel settore T&D. Tali argomenti non fungono quindi da fondamento della constatazione dell’esercizio effettivo di un’influenza determinante, come sostiene invece l’[OSCURATO:PERSONA].
73.
L’[OSCURATO:PERSONA] fa valere inoltre la violazione dei suoi diritti della difesa. In primo luogo, per quanto riguarda la censura relativa al fatto che essa non avrebbe avuto la possibilità di prendere posizione sui due asseriti nuovi argomenti in questione, occorre rilevare che, dal momento che i medesimi costituiscono soltanto un complemento del ragionamento sviluppato nella sentenza impugnata in risposta agli argomenti dedotti dalla stessa [OSCURATO:PERSONA], essa non può far valere che il Tribunale doveva necessariamente darle modo di prendere posizione al riguardo.
74.
In secondo luogo, quanto alla censura dell’[OSCURATO:PERSONA] relativa al fatto che il Tribunale avrebbe violato i suoi diritti della difesa imponendole una probatio diabolica, ho già avuto occasione di osservare che, data la natura della presunzione, che consente, mediante un’operazione logico‑deduttiva, di inferire da un fatto noto la prova di un fatto ignorato, appare logico che il soggetto contro cui essa opera debba, in linea di principio, apportare la prova negativa del fatto accertato in via presuntiva. La sola circostanza che sia richiesta una prova siffatta non consente di concludere nel senso dell’assolutezza della presunzione, in particolare quando, come nel nostro caso, tale prova va ricercata nella sfera del soggetto contro cui la presunzione opera (
48
). Ne consegue che l’[OSCURATO:PERSONA] non può lamentare una violazione dei suoi diritti della difesa perché il Tribunale le avrebbe richiesto di provare l’assenza di influenza determinante sulle sue controllate.
75.
In terzo luogo, per quanto riguarda la censura dedotta dall’[OSCURATO:PERSONA] nella replica e menzionata al paragrafo 61 supra, occorre ricordare che dagli articoli 42, paragrafo 2, e 118 del regolamento di procedura (
49
) risulta che la produzione di motivi nuovi in corso di causa è vietata, salvo che tali motivi siano fondati su elementi di diritto e di fatto emersi durante il procedimento. Orbene, è necessario constatare che detta censura è stata dedotta dall’[OSCURATO:PERSONA] solo in fase di replica (
50
) e che non si fonda su elementi che sarebbero emersi dopo la presentazione dell’impugnazione (
51
). Un nuovo motivo siffatto, dedotto per la prima volta nel corso del presente procedimento, è, a mio avviso, manifestamente tardivo e quindi irricevibile (
52
).
76.
[OSCURATO:PERSONA] luce di tutte le suesposte considerazioni, ritengo che il primo motivo dell’[OSCURATO:PERSONA] e la seconda parte del secondo motivo delle società del gruppo [OSCURATO:PERSONA] debbano essere respinti.
4. Sulla quarta parte del secondo motivo delle società del gruppo [OSCURATO:PERSONA]
77.
Nella quarta parte del loro secondo motivo, le società del gruppo [OSCURATO:PERSONA] fanno valere un difetto di motivazione nella sentenza impugnata in quanto il punto 206 della stessa non consentirebbe di conoscere, da un lato, il motivo per cui la [OSCURATO:PERSONA] poteva imporre ammende, senza una motivazione nella decisione controversa, a soggetti che non costituivano più un’unità economica al momento dell’adozione della decisione medesima e, dall’altro, il motivo per cui la giurisprudenza da esse citata non era pertinente.
78.
Ho già esposto nell’ambito dell’analisi della seconda parte del primo motivo delle società del gruppo [OSCURATO:PERSONA], ai paragrafi da 40 a 42 supra, le ragioni per cui ritengo che la [OSCURATO:PERSONA] non debba essere censurata, nella fattispecie, per non aver fornito una motivazione specifica relativamente alla condanna in solido, al pagamento dell’ammenda, della società controllante e della controllata che aveva partecipato direttamente all’intesa, sebbene esse non costituissero più un’unità economica al momento dell’adozione della decisione controversa.
79.
Ora, al punto 206 della sentenza impugnata, il Tribunale ha spiegato chiaramente che la [OSCURATO:PERSONA] poteva infliggere un’ammenda in solido a società che, alla data di adozione della decisione, non appartenevano più a uno stesso gruppo, dato che la solidarietà nel pagamento dell’ammenda riguardava soltanto il periodo di infrazione durante il quale tali società formavano un’unità economica e costituivano quindi un’impresa ai sensi del diritto della concorrenza. Il Tribunale ha altresì dichiarato che non emergeva dalla giurisprudenza – a prescindere se citata o meno dalle parti – che avrebbe potuto essere inflitta un’ammenda in solido solamente a società che formavano un’unità economica alla data di adozione della decisione sanzionatoria.
80.
In tali circostanze, non può essere addebitata al Tribunale alcuna violazione dell’obbligo di motivazione, cosicché la quarta parte del secondo motivo, a mio avviso, dev’essere anch’essa respinta.
81.
A mio parere, da tutto quanto precede risulta che, eccezion fatta per la terza parte del secondo motivo delle società del gruppo [OSCURATO:PERSONA], che, come indicato, sarà analizzata di seguito, tale motivo nonché il primo motivo dell’[OSCURATO:PERSONA] devono essere respinti.
C –
Sul terzo motivo delle società del gruppo [OSCURATO:PERSONA], vertente sulla violazione dell’articolo 101 TFUE, segnatamente delle norme che disciplinano l’imputabilità dell’infrazione, nonché dei principi del diritto a un equo processo e della presunzione di innocenza
82.
Nell’ambito del loro terzo motivo, che si suddivide in due parti, le società del gruppo [OSCURATO:PERSONA] fanno valere la violazione dell’articolo 101 TFUE, in particolare delle norme che disciplinano l’imputabilità a una società controllante delle attività della sua controllata, nonché dei principi del diritto a un equo processo e della presunzione di innocenza, sanciti agli articoli 47 e 48 della Carta dei diritti fondamentali dell’Unione europea e garantiti dall’articolo 6 della Convenzione europea per la salvaguardia dei diritti dell’uomo e delle libertà fondamentali.
1. Sulla prima parte, relativa all’imposizione all’[OSCURATO:PERSONA] di una probatio diabolica
83.
Nell’ambito della prima parte del presente motivo, riguardante i punti da 84 a 110 della sentenza impugnata, le società del gruppo [OSCURATO:PERSONA], tentando di rimettere in discussione la giurisprudenza della Corte in materia di imputazione alla società controllante delle infrazioni commesse dalla controllata e segnatamente la presunzione capitalistica, contestano al Tribunale di aver applicato la suddetta presunzione in modo da attribuirle carattere assoluto e da obbligare la controllante a una probatio diabolica per superarla. Infatti, dedurre, come avrebbe fatto il Tribunale al punto 110 della sentenza impugnata, l’esercizio effettivo di un’influenza determinante dalla semplice sussistenza di vincoli organizzativi, economici e giuridici tra la società controllante e una delle sue controllate, e non già da fatti precisi collegati a un qualsiasi comportamento effettivo sul mercato considerato, andrebbe oltre i limiti della ragionevolezza, rendendo la presunzione capitalistica insuperabile e imponendo, pertanto, una probatio diabolica. Ai sensi della giurisprudenza della Corte, la [OSCURATO:PERSONA] non potrebbe limitarsi a fare riferimento a vincoli intrinseci al gruppo, ma dovrebbe constatare l’interferenza effettiva della società controllante sul mercato considerato. L’influenza determinante andrebbe provata su tale mercato e per la prassi in questione. Al riguardo occorrerebbe dimostrare che i vincoli strutturali sono stati utilizzati concretamente per influire sul comportamento della controllata nel mercato. I diritti a un equo processo e la presunzione di innocenza sarebbero gravemente lesi da siffatta applicazione della presunzione capitalistica.
84.
Questa parte del terzo motivo delle società del gruppo [OSCURATO:PERSONA] si fonda, a mio avviso, su una lettura errata della sentenza impugnata.
85.
Emerge, infatti, dal punto 103 della sentenza impugnata che il Tribunale ha constatato che i documenti prodotti dell’[OSCURATO:PERSONA] durante il procedimento amministrativo attestavano che «la direzione del gruppo [OSCURATO:PERSONA], posta sotto la responsabilità della [OSCURATO:PERSONA], partecipava alla definizione della linea di azione sul mercato del “settore T&D” del gruppo [OSCURATO:PERSONA] e dei suoi diversi rami di attività e controllava sempre che detto settore e i suoi diversi rami la seguissero».
86.
Le società del gruppo [OSCURATO:PERSONA] non possono quindi far valere che il Tribunale si sarebbe «limitato» a tener conto soltanto dei vincoli organizzativi, economici e giuridici, senza considerare l’interferenza effettiva della società controllante sul mercato in questione, per dedurne l’esercizio di un’influenza determinante della società controllante sulle controllate di cui trattasi.
87.
Al riguardo, occorre rilevare anche che, secondo una costante giurisprudenza, i vincoli organizzativi, economici e giuridici tra controllante e controllata svolgono un ruolo fondamentale nella determinazione dell’autonomia di quest’ultima rispetto alla prima e per la questione se la società controllante abbia fornito elementi di prova sufficienti a superare la presunzione capitalistica (
53
).
88.
Orbene, mentre è evidente che l’esercizio dell’influenza determinante si riferisce al comportamento della controllata sul mercato interessato dall’infrazione, non emerge, per contro, dalla giurisprudenza, che la [OSCURATO:PERSONA] sia tenuta a dimostrare, come sostengono le società del gruppo [OSCURATO:PERSONA], che i vincoli strutturali siano stati utilizzati concretamente per influenzare il suddetto comportamento onde poter imputare, in base alla presunzione capitalistica, il comportamento della controllata alla società controllante. Riconoscere siffatto obbligo equivarrebbe, infatti, a vanificare la presunzione. Spetta piuttosto alla società controllante dimostrare che, nonostante i suoi vincoli organizzativi, economici e giuridici con la controllata, quest’ultima ha stabilito autonomamente la propria linea di condotta sul mercato.
89.
Quanto all’argomento delle società del gruppo [OSCURATO:PERSONA] secondo il quale la suddetta presunzione di esercizio effettivo di un’influenza determinante sarebbe in contrasto con i principi del diritto a un equo processo e della presunzione di innocenza, è sufficiente ricordare come sia giurisprudenza costante che tale presunzione mira proprio a raggiungere un equilibrio tra l’importanza, da un lato, dell’obiettivo di reprimere i comportamenti contrari alle norme sulla concorrenza, segnatamente all’articolo 101 TFUE, e di prevenirne la ripetizione e, dall’altro, delle condizioni poste da taluni principi generali del diritto dell’Unione come, segnatamente, il principio della presunzione di innocenza. È appunto per questa ragione che essa è relativa (
54
). Inoltre, la mera circostanza che un’entità non produca, in un determinato caso, elementi di prova in grado di superare la presunzione dell’esercizio effettivo di un’influenza determinante non significa che detta presunzione non possa essere vinta in nessun caso (
55
).
90.
Dall’insieme delle suesposte considerazioni deriva che, a mio avviso, la prima parte del terzo motivo delle società del gruppo [OSCURATO:PERSONA] dev’essere respinta.
2. Sulla seconda parte, relativa a un errore di diritto nella determinazione dell’esercizio effettivo di un’influenza determinante dell’[OSCURATO:PERSONA] T&D [OSCURATO:PERSONA] sull’[OSCURATO:PERSONA] T&D SA e sull’[OSCURATO:PERSONA] T&D AG durante il periodo compreso tra il 9 gennaio e l’11 maggio 2004
91.
Con la seconda parte del suo terzo motivo, la T&D [OSCURATO:PERSONA] contesta al Tribunale, «in base ai medesimi principi formulati nella prima parte», di essere incorso in errori di diritto nel confermare, ai punti da 144 a 152 della sentenza impugnata, la decisione controversa per la parte in cui essa constata l’esercizio effettivo di un’influenza determinante dell’[OSCURATO:PERSONA] T&D [OSCURATO:PERSONA] sull’[OSCURATO:PERSONA] T&D SA e sull’[OSCURATO:PERSONA] T&D AG durante il periodo compreso tra il 9 gennaio e l’11 maggio 2004. La T&D [OSCURATO:PERSONA] sostiene che, per giustificare la conclusione della [OSCURATO:PERSONA], il Tribunale si è basato sui due elementi, illustrati al paragrafo 59 supra, indicati dall’[OSCURATO:PERSONA] nell’ambito del suo primo motivo. In particolare, la conclusione che il Tribunale trae dalla nomina, da parte dell’[OSCURATO:PERSONA], di un nuovo dirigente dell’[OSCURATO:PERSONA] T&D [OSCURATO:PERSONA], parimenti amministratore dell’[OSCURATO:PERSONA] T&D SA e dell’[OSCURATO:PERSONA] T&D AG, ossia che non è escluso che il reclutamento esterno di questo nuovo dirigente abbia consentito all’[OSCURATO:PERSONA] di dotarsi di esperienza nel settore in questione, costituirebbe uno scenario ipotetico, privo di fondamento giuridico. Tale conclusione non terrebbe conto dei fatti presentati dinanzi al Tribunale, poiché sarebbe pacifico che questo nuovo dirigente non aveva precedenti vincoli con il gruppo [OSCURATO:PERSONA] e, soprattutto, non aveva alcuna conoscenza del settore in questione. Ne deriverebbe che il Tribunale ha considerato che l’[OSCURATO:PERSONA] T&D [OSCURATO:PERSONA] fosse tenuta a fornire la prova negativa dell’assenza di interferenze sul comportamento delle sue controllate, una prova diabolica che avrebbe reso la presunzione capitalistica insuperabile.
92.
Orbene, questa seconda parte del terzo motivo delle società del gruppo [OSCURATO:PERSONA] si limita a riprendere argomenti dedotti dall’[OSCURATO:PERSONA] nell’ambito del suo primo motivo, analizzato – e respinto – ai paragrafi da 59 a 76 supra.
93.
In particolare, quanto agli sviluppi relativi alla probatio diabolica, rinvio alle considerazioni da me formulate al paragrafo 74 supra.
94.
Quanto alla circostanza che il Tribunale, al punto 150 della sentenza impugnata, abbia evocato che il gruppo [OSCURATO:PERSONA] avrebbe potuto dotarsi del know how necessario nel settore T&D mediante il reclutamento di un nuovo dirigente, ho già rilevato, al paragrafo 69, che si trattava di una motivazione supplementare diretta unicamente a respingere l’argomento secondo cui, in mancanza di conoscenza del settore, l’[OSCURATO:PERSONA] T&D [OSCURATO:PERSONA] non era in grado di esercitare effettivamente un’influenza determinante sulle sue controllate a decorrere dal 9 gennaio 2004, rigetto che si fondava su altri elementi.
95.
Ne deriva che il Tribunale non è incorso in alcun errore di diritto nel confermare, ai punti da 144 a 152 della sentenza impugnata, la decisione controversa per la parte in cui essa ha constatato l’esercizio effettivo di un’influenza determinante dell’[OSCURATO:PERSONA] T&D [OSCURATO:PERSONA] sull’[OSCURATO:PERSONA] T&D SA e sull’[OSCURATO:PERSONA] T&D AG durante il periodo compreso tra il 9 gennaio e l’11 maggio 2004 e che, pertanto, la seconda parte del terzo motivo delle società del gruppo [OSCURATO:PERSONA] e, con essa, l’intero terzo motivo devono essere respinti.
D –
Sul quarto motivo e sulla terza parte del secondo motivo delle società del gruppo [OSCURATO:PERSONA] e sui motivi secondo e terzo dell’[OSCURATO:PERSONA], vertenti su errori e violazioni di diritto nonché su violazioni dell’obbligo di motivazione relativamente all’applicazione delle norme in materia di solidarietà nel pagamento dell’ammenda
96.
Il quarto motivo e la terza parte del secondo motivo delle società del gruppo [OSCURATO:PERSONA], nonché il secondo e il terzo motivo dell’[OSCURATO:PERSONA], nei quali sono stati dedotti più errori di diritto, violazioni di diritto e violazioni dell’obbligo di motivazione da parte del Tribunale, hanno tutti in comune il fatto di riguardare, sia pure sotto profili diversi, l’applicazione e l’interpretazione delle norme in materia di solidarietà nel pagamento dell’ammenda inflitta per l’infrazione. Nell’ambito di tali motivi, la [OSCURATO:PERSONA] ha inoltre sollevato eccezioni di irricevibilità e domande di sostituzione di elementi della motivazione ampiamente coincidenti. [OSCURATO:PERSONA] luce di tali considerazioni, ritengo opportuno analizzare congiuntamente tali censure e motivi.
97.
Le censure mosse dalle parti contro la sentenza impugnata possono essere suddivise, in sostanza, in due gruppi. Nel primo gruppo di censure, le ricorrenti nelle impugnazioni contestano al Tribunale di essere incorso in più errori e violazioni di diritto nella creazione di una «solidarietà di fatto» tra le due società controllanti succedutesi, l’[OSCURATO:PERSONA] e l’[OSCURATO:PERSONA]. In particolare, esse sostengono che la creazione di tale solidarietà di fatto comporterebbe la violazione dei principi della certezza del diritto e della personalità delle pene. Nel secondo gruppo, invece, le ricorrenti nelle impugnazioni chiedono che il Tribunale sia censurato per essere incorso in più errori di diritto nell’interpretazione e nell’applicazione delle norme in materia di solidarietà che comporterebbero la violazione dei principi summenzionati, dell’articolo 7 CE (
56
) nonché dell’obbligo di motivazione.
1. La sentenza impugnata
98.
Il Tribunale ha disatteso i motivi e le censure vertenti sulla violazione del principio della certezza del diritto ai punti da 209 a 218 della sentenza impugnata, i motivi e le censure vertenti sulla violazione del principio della personalità delle pene ai punti da 219 a 222 della suddetta sentenza e i motivi e le censure riguardanti la delega illecita di poteri in violazione dell’articolo 7 CE ai punti da 232 a 237 della sentenza impugnata. Il Tribunale ha potuto così concludere che la [OSCURATO:PERSONA] non aveva violato le norme in materia di solidarietà nel pagamento delle ammende. Inoltre, nell’ambito della rettifica dell’ammenda in forza della sua competenza estesa al merito, il Tribunale, ai punti da 318 a 323 della sentenza impugnata, ha confermato la configurazione della solidarietà utilizzata dalla [OSCURATO:PERSONA] (
57
).
99.
In particolare, ai punti da 213 a 216 della sentenza impugnata, il Tribunale ha respinto il motivo vertente sulla violazione del principio della certezza del diritto interpretato come eccezione d’illegittimità delle norme in materia di solidarietà nel pagamento delle ammende in quanto tali norme sarebbero fonte di incertezza riguardo al pagamento dell’ammenda, alla determinazione del debitore dell’obbligo di pagamento e alla situazione giuridica dei condebitori in solido. A tal fine, il Tribunale ha innanzi tutto rilevato che la decisione con la quale la [OSCURATO:PERSONA] impone a più società di pagare in solido un’ammenda produce necessariamente tutti gli effetti connessi, di diritto, al regime giuridico del pagamento delle ammende nel diritto della concorrenza, e ciò sia nei rapporti tra il creditore e i condebitori in solido sia nei rapporti dei condebitori in solido tra loro.
100.
Il Tribunale ha poi considerato che, in mancanza di diversa indicazione nella decisione con la quale infligge un’ammenda in solido a più società a motivo del comportamento illecito di un’impresa, la [OSCURATO:PERSONA] imputa loro in pari misura la responsabilità per detto comportamento. Ne deriva, secondo il Tribunale, che le società cui è inflitta un’ammenda in solido e che incorrono, salvo indicazione contraria nella decisione sanzionatoria, in uguale responsabilità per la commissione dell’illecito devono, in linea di principio, contribuire in parti uguali al pagamento dell’ammenda inflitta per tale infrazione (in prosieguo: la «regola della responsabilità in parti uguali»). Per questo, la società dalla quale la [OSCURATO:PERSONA] riscuota la totalità dell’importo dell’ammenda può, secondo il Tribunale, sul fondamento stesso della decisione della [OSCURATO:PERSONA], agire in ripetizione contro i condebitori in solido, ciascuno per la sua quota. In base a tale regola della responsabilità in parti uguali, il Tribunale ha concluso che la decisione con la quale più società si vedono infliggere un’ammenda in solido, anche se non consente di determinare a priori quale di tali società sarà effettivamente chiamata a pagare l’importo dell’ammenda alla [OSCURATO:PERSONA], non impedisce a nessuna di loro di conoscere, senza ambiguità, la quota dell’importo dell’ammenda a suo carico e di agire contro i condebitori in solido per la ripetizione delle somme eventualmente pagate in eccesso.
2. Sulla creazione di una solidarietà di fatto tra l’[OSCURATO:PERSONA] e l’[OSCURATO:PERSONA]
a) Argomenti delle parti
i) Argomenti dell’[OSCURATO:PERSONA] e delle società del gruppo [OSCURATO:PERSONA]
101.
Nell’ambito del suo secondo e – in parte – terzo motivo, l’[OSCURATO:PERSONA] fa valere che il Tribunale sarebbe incorso in un errore di diritto nell’applicazione delle norme relative alla solidarietà nel pagamento delle ammende, da un lato, omettendo di sanzionare la [OSCURATO:PERSONA] per aver creato una solidarietà di fatto tra l’[OSCURATO:PERSONA] e l’[OSCURATO:PERSONA], due società che non hanno mai costituito insieme un’unità economica comune, e, dall’altro, irrogando esso stesso, nell’esercizio della competenza estesa al merito, ammende che avrebbero l’effetto di creare una tale solidarietà. Tale errore di diritto avrebbe come conseguenza la violazione dei principi della certezza del diritto e della personalità delle pene.
102.
Nella seconda parte del loro quarto motivo anche le società del gruppo [OSCURATO:PERSONA] fanno valere che il Tribunale avrebbe violato i principi della certezza del diritto e della personalità delle pene, in quanto non avrebbe rimesso in discussione l’applicazione della solidarietà effettuata dalla [OSCURATO:PERSONA], che dava luogo alla creazione di una solidarietà di fatto tra l’[OSCURATO:PERSONA] e l’[OSCURATO:PERSONA], due società che non hanno mai costituito un’unità economica tra loro. Tale solidarietà di fatto deriverebbe dalla duplice circostanza che, da un lato, l’importo di EUR 25 500 000 (ridotto a EUR 20 400 000 dal Tribunale) inflitto in solido all’[OSCURATO:PERSONA] e alle sue ex controllate è parte dell’importo di EUR 53 550 000 (ridotto a EUR 48 195 000 dal Tribunale) inflitto in solido all’[OSCURATO:PERSONA] e all’[OSCURATO:PERSONA] T&D SA e, dall’altro, la somma degli importi massimi per i quali le società controllanti succedutesi sono ritenute responsabili supera l’importo dovuto dalla controllata. In tali circostanze, a prescindere dall’interpretazione da accogliere per la decisione controversa, il pagamento dell’ammenda da parte di uno dei gruppi avrebbe un impatto diretto sul debito delle società dell’altro, sebbene tali gruppi non abbiano mai costituito una stessa unità economica.
103.
Orbene, come il Tribunale avrebbe dichiarato nella causa [OSCURATO:PERSONA] (
58
), l’imposizione di una solidarietà, benché solo «di fatto», tra società che non sono mai appartenute alla medesima impresa sarebbe contraria sia al principio della personalità delle pene, dal momento che, in siffatta ipotesi, un’impresa sarebbe sanzionata per fatti che non le sono individualmente ascritti, sia al principio della certezza del diritto, dal momento che le società controllanti non sarebbero in grado di conoscere con certezza l’importo esatto cui ciascuna è tenuta per il periodo relativamente al quale è stata considerata responsabile in solido dell’infrazione insieme alla sua controllata. Inoltre, la regola della responsabilità in parti uguali configurata dal Tribunale (
59
), anche se esistesse, ciò che le ricorrenti nelle impugnazioni negano, non potrebbe spiegare la soluzione cui è addivenuto il Tribunale nella sentenza impugnata. Infatti, anche se l’ammenda fosse suddivisa in parti uguali tra i condebitori, l’importo effettivamente pagato da una delle controllanti dipenderebbe sempre dall’importo pagato dalle altre società.
104.
Infine, le ricorrenti nelle impugnazioni si oppongono all’eccezione d’irricevibilità sollevata dalla [OSCURATO:PERSONA]. L’[OSCURATO:PERSONA] sostiene di non aver aggiunto alcun elemento nuovo alle censure avanzate dinanzi al Tribunale e, quod non, di aver dedotto solo argomenti nuovi (e non motivi nuovi) a sostegno del motivo vertente sulla violazione delle norme in materia di solidarietà da lei stessa sviluppato in primo grado. In ogni caso, tra il ricorso dinanzi al Tribunale e l’impugnazione dinanzi alla Corte sarebbero intervenuti elementi nuovi, sia di fatto che di diritto (
60
), che di per sé basterebbero a giustificare la produzione di tali argomenti solo in corso di causa. Le società del gruppo [OSCURATO:PERSONA] sostengono che, sebbene l’espressione «solidarietà di fatto» non sia stata utilizzata in primo grado, tale solidarietà sarebbe stata più volte menzionata nelle memorie dell’[OSCURATO:PERSONA] e sarebbe stata discussa dinanzi al Tribunale. Esse fanno riferimento al primo e al secondo motivo dedotti dinanzi al Tribunale, alle memorie della [OSCURATO:PERSONA] nonché all’intervento orale in udienza dei rappresentanti dell’[OSCURATO:PERSONA]. L’argomento relativo alla solidarietà di fatto costituirebbe, quindi, non già un nuovo motivo, bensì solo l’ampliamento di un motivo già dedotto dinanzi al Tribunale.
ii) Argomenti della [OSCURATO:PERSONA]
105.
[OSCURATO:PERSONA] sostiene che sia il secondo motivo dell’[OSCURATO:PERSONA] sia la seconda parte del quarto motivo delle società del gruppo [OSCURATO:PERSONA] sono irricevibili in quanto motivi nuovi, che modificano l’oggetto della controversia dinanzi al Tribunale. Emergerebbe, infatti, dai punti da 192 a 195 della sentenza impugnata e dalle memorie dell’[OSCURATO:PERSONA] e dell’[OSCURATO:PERSONA] dinanzi al Tribunale che i loro argomenti vertevano su questioni diverse, le quali non facevano alcun riferimento a una qualsivoglia solidarietà di fatto tra le società controllanti [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA]. Gli argomenti sviluppati dinanzi al Tribunale avrebbero riguardato soltanto la solidarietà, de iure e non di fatto, tra l’[OSCURATO:PERSONA] T&D SA e le società succedutesi al suo controllo, per quanto attiene all’[OSCURATO:PERSONA], e la solidarietà tra l’[OSCURATO:PERSONA] T&D SA e la sua precedente controllante, l’[OSCURATO:PERSONA], per quanto attiene alle società del gruppo [OSCURATO:PERSONA].
106.
Nel merito, la [OSCURATO:PERSONA] sostiene che il fatto che sia stata inflitta un’ammenda in solido all’[OSCURATO:PERSONA] T&D SA e alle altre società del gruppo [OSCURATO:PERSONA], sebbene tale società sia stata ritenuta responsabile in solido anche con l’[OSCURATO:PERSONA], si spiega semplicemente con la circostanza che si tratta di una controllata che ha partecipato a un’infrazione sotto il controllo di due società succedutesi l’una all’altra. Il trasferimento di tale controllata avrebbe portato a una situazione di duplice solidarietà: essa avrebbe risposto in solido prima con l’una, poi con l’altra controllante. Non ne deriverebbe, tuttavia, che l’[OSCURATO:PERSONA] e l’[OSCURATO:PERSONA] siano ritenute responsabili in solido. Del resto, l’approccio che consiste nell’attribuire a una società controllante lo stesso importo di partenza considerato per la società controllata che ha partecipato direttamente all’intesa, senza che tale importo di partenza, in caso di successione nel tempo di diverse società controllanti, sia suddiviso, non potrebbe essere ritenuto di per sé inappropriato (
61
).
107.
[OSCURATO:PERSONA] considera che, di conseguenza, nella situazione di specie, in cui la controllata [OSCURATO:PERSONA] T&D SA è ritenuta responsabile in solido con le due società controllanti succedutesi, a ciascuna di queste due società poteva essere inflitto un importo di partenza intero identico a quello della società controllata, importo che, successivamente, sarebbe stato moltiplicato in ragione dei singoli periodi di durata dell’infrazione di ciascun destinatario e della circostanza aggravante costituita dal ruolo di leader dell’infrazione. Ne sarebbero derivati tre diversi importi dell’ammenda per le società in questione. Sebbene esistano più metodi possibili per definire la responsabilità solidale, la [OSCURATO:PERSONA], nell’esercizio del suo potere discrezionale, avrebbe scelto di esigere un unico importo di partenza in solido fra le tre società, applicando il più vantaggioso dei metodi possibili per le società controllanti in questione.
108.
Inoltre, benché, a suo avviso, la conclusione del Tribunale secondo la quale non è stata commessa alcuna violazione dei principi della certezza del diritto e della personalità delle pene, debba essere accolta, la [OSCURATO:PERSONA] chiede tuttavia alla Corte di sostituire la motivazione adottata dal Tribunale, ai punti da 213 a 215 della sentenza impugnata, per giungere a questa stessa conclusione. Essa ritiene, infatti, contrariamente a quanto dichiarato dal Tribunale, di non avere alcuna competenza a decidere del rispettivo contributo al pagamento di un’ammenda nei rapporti fra i diversi condebitori. Il fatto che il metodo di organizzazione della solidarietà applicato nel caso di specie implichi una sovrapposizione degli importi esigibili dall’[OSCURATO:PERSONA] e dall’[OSCURATO:PERSONA] non rende tali società direttamente e stricto sensu responsabili in solido tra loro. Infatti, ciò che conta giuridicamente sarebbe la responsabilità solidale di ogni società controllante con la controllata trasferita. Il moltiplicarsi dei vincoli di solidarietà della controllata in caso di sua vendita durante il periodo dell’infrazione non modificherebbe la natura giuridica dei rapporti individuali fra tale società e ciascuna delle sue controllanti. In una tale situazione di responsabilità solidale «di fatto» tra società controllanti reciprocamente succedutesi di una medesima controllata, si applicherebbero le stesse considerazioni su cui si fonda, secondo la giurisprudenza, la solidarietà convenzionale tra una società controllante e una controllata.
b) Analisi
i) Sulla ricevibilità
109.
Occorre analizzare in primo luogo l’eccezione di irricevibilità sollevata dalla [OSCURATO:PERSONA] contro le censure relative alla creazione di una solidarietà di fatto tra l’[OSCURATO:PERSONA] e l’[OSCURATO:PERSONA]. Secondo la [OSCURATO:PERSONA], in sostanza, tali censure sarebbero state dedotte solo in fase di impugnazione e costituirebbero pertanto motivi nuovi, che modificherebbero l’oggetto della controversia dinanzi al Tribunale e sarebbero quindi irricevibili.
110.
Ebbene, si deve innanzi tutto ricordare che, ai sensi dell’articolo 58, primo comma, dello Statuto della Corte, l’impugnazione proposta dinanzi alla Corte deve limitarsi ai motivi di diritto e può essere fondata su motivi relativi, in particolare, alla violazione del diritto dell’Unione da parte del Tribunale.
111.
Peraltro, l’articolo 113, paragrafo 2, del regolamento di procedura della Corte (
62
) prevede che l’impugnazione non possa modificare l’oggetto del giudizio svoltosi dinanzi al Tribunale.
112.
Emerge da una giurisprudenza costante che la competenza della Corte è, in linea di principio, limitata alla valutazione della soluzione di diritto che è stata fornita a fronte dei motivi discussi dinanzi al giudice di merito (
63
). Pertanto, in linea di principio, una parte non può sollevare per la prima volta dinanzi alla Corte un motivo che essa non abbia dedotto dinanzi al Tribunale, dato che ciò equivarrebbe a consentire alla Corte di verificare la legittimità della soluzione adottata dal Tribunale tenendo conto di motivi di cui quest’ultimo non ha potuto conoscere (
64
).
113.
Tuttavia, un argomento nuovo costituente un mero sviluppo o ampliamento dell’argomento presentato dinanzi al Tribunale non si configura come un motivo nuovo, ma deve essere considerato il legittimo prolungamento di un motivo già introdotto nel processo (
65
). Un tale argomento è quindi ricevibile (
66
).
114.
Nella fattispecie, devo innanzi tutto constatare che, dinanzi al Tribunale, né l’[OSCURATO:PERSONA] né le società del gruppo [OSCURATO:PERSONA] hanno espressamente dedotto censure vertenti sulla circostanza che la creazione di una solidarietà di fatto tra l’[OSCURATO:PERSONA] e l’[OSCURATO:PERSONA] violerebbe i principi della certezza del diritto e della personalità delle pene, come le hanno invece dedotte nelle impugnazioni. Nei loro ricorsi in primo grado esse hanno sollevato motivi vertenti sulla violazione delle norme in materia di solidarietà, ma esclusivamente in relazione alla creazione di una solidarietà
de iure
tra le società controllanti (rispettivamente [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA]) e la controllata ([OSCURATO:PERSONA] T&D SA) e non già in relazione alla creazione di una solidarietà
di fatto
tra le due società controllanti. Così, per quanto esse tentino di dimostrare che tali censure non costituirebbero elementi nuovi, è chiaro, a mio avviso, che è invece questa ipotesi a ricorrere nel caso di specie.
115.
La questione fondamentale che sorge quindi in questa sede è valutare se tali nuove censure debbano essere qualificate come motivo nuovo che modifica l’oggetto della controversia, come sostiene la [OSCURATO:PERSONA], oppure se costituiscano uno sviluppo o un ampliamento di motivi dedotti dinanzi al Tribunale, come sostengono sia l’[OSCURATO:PERSONA] che le società del gruppo [OSCURATO:PERSONA].
116.
Ho già avuto occasione di rilevare che la distinzione tra argomento nuovo (ricevibile) e motivo nuovo (irricevibile) è una questione delicata riguardo alla quale gli orientamenti della giurisprudenza non sono sempre coerenti (
67
). Parimenti, ho rilevato pure che una censura basata su un fondamento giuridico diverso da quello dei motivi dedotti dinanzi al Tribunale va considerata come un motivo nuovo da dichiarare irricevibile, mentre una censura formulata a sostegno di un motivo già dedotto dinanzi al Tribunale può costituire, a seconda dei casi, un argomento ricevibile (
68
).
117.
Nella fattispecie, per quanto riguarda in primo luogo l’[OSCURATO:PERSONA], occorre rilevare che, dinanzi al Tribunale, essa aveva dedotto un motivo, il secondo, vertente, proprio come nell’impugnazione, su una violazione delle norme giuridiche applicabili alla solidarietà che comporta la violazione dei principi della certezza del diritto e della personalità delle pene. Orbene, è vero che, dinanzi al Tribunale, nell’ambito di tale motivo, l’[OSCURATO:PERSONA] non si è riferita esplicitamente alla creazione di una solidarietà di fatto tra le società controllanti succedutesi, bensì ha chiesto che venisse censurata l’imposizione di un rapporto di solidarietà tra essa stessa e l’[OSCURATO:PERSONA] T&D SA, società che non costituivano più un’unità economica al momento dell’adozione della decisione. Tuttavia, è giocoforza constatare che, nell’ambito della censura vertente sulla violazione del principio della personalità delle pene, l’[OSCURATO:PERSONA] ha
esplicitamente
contestato la circostanza che l’importo di EUR 25 500 000 dell’ammenda inflitta all’[OSCURATO:PERSONA] e alle sue ex controllate costituisse parte integrante dell’importo di EUR 53 550 000 dell’ammenda inflitta in solido all’[OSCURATO:PERSONA] e all’[OSCURATO:PERSONA] T&D SA, sostenendo che siffatta ripartizione in solido del debito tra condebitori comporterebbe una violazione del principio della personalità delle pene (
69
). Tale questione specifica è stata poi menzionata all’udienza dinanzi al Tribunale, come emerge dalle affermazioni dell’[OSCURATO:PERSONA], non contestate dalla [OSCURATO:PERSONA].
118.
Orbene, la solidarietà «di fatto» tra l’[OSCURATO:PERSONA] e l’[OSCURATO:PERSONA] contestata in sede di impugnazione risulta proprio da tale concatenazione tra l’ammenda inflitta in solido all’[OSCURATO:PERSONA] e alle sue ex controllate e l’ammenda inflitta in solido all’[OSCURATO:PERSONA] e all’[OSCURATO:PERSONA] T&D SA. Inoltre, nell’ambito della censura vertente sulla violazione del principio della certezza del diritto, dedotta nel medesimo motivo in primo grado, l’[OSCURATO:PERSONA] ha fatto espressamente valere l’incertezza quanto all’esecuzione della sanzione che deriverebbe dall’applicazione delle norme in materia di solidarietà effettuata dalla [OSCURATO:PERSONA] (
70
).
119.
È quindi necessario constatare che l’[OSCURATO:PERSONA], sebbene dinanzi al Tribunale non abbia specificamente dedotto, come ha fatto in sede di impugnazione, alcuna censura nel senso che la creazione tra l’[OSCURATO:PERSONA] e l’[OSCURATO:PERSONA] di una solidarietà di fatto, così denominata (
71
), comporta la violazione dei principi della personalità delle pene e della certezza del diritto, ha fatto, tuttavia, espressamente valere, nell’ambito di un motivo basato esattamente sul medesimo fondamento giuridico del motivo dedotto in sede di impugnazione, che la premessa dalla quale deriva tale solidarietà di fatto, ossia la concatenazione tra le due ammende inflitte in solido alla società controllata e alle società reciprocamente succedutesi al suo controllo, comportava una violazione di tal genere.
120.
In tali circostanze, ritengo che non sia possibile considerare che le censure dedotte dall’[OSCURATO:PERSONA] in sede di impugnazione modifichino l’oggetto della controversia così da essere dichiarate irricevibili. Tali censure costituiscono piuttosto lo sviluppo di quelle dedotte dinanzi al Tribunale. Esse devono essere quindi considerate, a mio avviso, ricevibili per quanto riguarda l’[OSCURATO:PERSONA].
121.
Per quanto riguarda l’[OSCURATO:PERSONA], la situazione è invece un po’ diversa. Infatti, in primo grado, essa ha dedotto, proprio come l’[OSCURATO:PERSONA], un motivo (il quarto) vertente sulla violazione delle norme in materia di solidarietà che riguardava espressamente soltanto la condanna in solido dell’[OSCURATO:PERSONA] T&D SA con l’[OSCURATO:PERSONA] e non già la creazione di una solidarietà di fatto tra le società controllanti succedutesi. Nell’ambito di tale motivo, l’[OSCURATO:PERSONA] ha fatto valere che l’errata applicazione delle norme in materia di solidarietà aveva comportato la violazione del principio della certezza del diritto (
72
), ma non ha dedotto, in tale ambito, alcuna censura vertente sulla violazione del principio della personalità delle pene. Inoltre, diversamente che per l’[OSCURATO:PERSONA], non risulta dalle sue memorie che, dinanzi al Tribunale, l’[OSCURATO:PERSONA] abbia
esplicitamente
contestato, nell’ambito di tale motivo, la circostanza che la sua ammenda costituisse parte integrante dell’ammenda inflitta in solido all’[OSCURATO:PERSONA] e all’[OSCURATO:PERSONA] T&D SA. Pertanto, per l’[OSCURATO:PERSONA], il nesso tra il motivo dedotto in primo grado e la nuova censura dedotta in sede di impugnazione è più tenue di quanto sia per l’[OSCURATO:PERSONA].
122.
Tuttavia, nella fattispecie, in primo luogo, l’[OSCURATO:PERSONA] ha dedotto in primo grado un motivo basato, almeno in parte, sullo stesso fondamento giuridico del motivo dedotto nell’impugnazione, ossia un motivo vertente sulla violazione del principio della certezza del diritto nell’applicazione delle norme in materia di solidarietà. In secondo luogo, nell’ambito del suo argomento vertente sulla violazione delle norme in materia di solidarietà (
73
), essa ha menzionato questioni inerenti al vincolo che veniva a crearsi tra sé e l’[OSCURATO:PERSONA] in ragione della duplice condanna in solido tra se stessa e l’[OSCURATO:PERSONA] T&D SA, da una parte, e l’[OSCURATO:PERSONA] e l’[OSCURATO:PERSONA] T&D SA, d’altra. In terzo luogo, come emerge dal paragrafo 101 supra, l’[OSCURATO:PERSONA], al contrario dell’[OSCURATO:PERSONA], ha chiesto espressamente che fosse censurata l’applicazione delle norme in materia di solidarietà effettuata dallo stesso Tribunale in quanto essa ha comportato la creazione di una solidarietà «di fatto». Orbene, a tal proposito, risulta dalla giurisprudenza che un ricorrente è legittimato a introdurre un’impugnazione in cui faccia valere, dinanzi alla Corte, motivi derivanti dalla sentenza impugnata e diretti a contestarne, in diritto, la fondatezza (
74
). In quarto luogo, occorre ancora rilevare che, da un lato, la questione della concatenazione tra le due ammende in solido è stata, come ho già rilevato ai paragrafi 117 e 118 supra, menzionata dall’[OSCURATO:PERSONA] dinanzi al Tribunale, cosicché non era del tutto estranea alla controversia dinanzi al medesimo, e, dall’altro, il Tribunale ha riunito le due cause e pronunciato una sentenza unica che risponde all’insieme dei motivi presentati dalle parti in primo grado (
75
).
123.
In tali circostanze particolari, ritengo possibile considerare che la censura vertente sul fatto che la creazione di una solidarietà di fatto tra l’[OSCURATO:PERSONA] e l’[OSCURATO:PERSONA] violerebbe il principio della certezza del diritto non può modificare l’oggetto della controversia come definito dinanzi al Tribunale. Per contro, dato che non è stata dedotta in primo grado né dall’[OSCURATO:PERSONA] né dalle sue ex controllate, litisconsorti dinanzi al Tribunale (ora controllate dell’[OSCURATO:PERSONA] e litisconsorti dell’[OSCURATO:PERSONA] nella causa C‑253/11 P), la loro censura vertente sulla violazione del principio della personalità delle pene dev’essere considerata, a mio avviso, irricevibile.
ii) Sul merito
124.
Sia l’[OSCURATO:PERSONA] che le società del gruppo [OSCURATO:PERSONA] contestano, in sostanza, al Tribunale di aver violato i principi della certezza del diritto e della personalità delle pene nel confermare l’applicazione delle norme in materia di solidarietà, come effettuata dalla [OSCURATO:PERSONA], che ha dato luogo alla creazione di una solidarietà di fatto tra l’[OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA], due società che non hanno mai costituito un’entità economica unitaria.
125.
Al riguardo, occorre innanzi tutto ricordare che il principio della certezza del diritto costituisce un principio generale del diritto dell’Unione che esige, in particolare, che qualsiasi atto delle istituzioni dell’Unione sia chiaro e preciso e consenta agli interessati di conoscere esattamente la portata degli obblighi che esso impone loro e che questi ultimi possano conoscere senza ambiguità i propri diritti ed obblighi e regolarsi di conseguenza (
76
). Tale principio si impone con particolare rigore nel caso di un atto che può produrre conseguenze economiche, in modo da permettere all’interessato di conoscere esattamente la portata degli obblighi che ne scaturiscono (
77
).
126.
Occorre altresì ricordare che il principio della personalità delle pene, che è un corollario del principio della responsabilità personale applicabile in qualsiasi procedimento amministrativo che possa sfociare nell’irrogazione di sanzioni in forza del diritto della concorrenza (
78
), dispone che un soggetto sia sanzionato solo per i fatti che gli sono personalmente addebitati. Così, in forza di tale principio, solo all’autore può essere contestato un comportamento sanzionabile (
79
) e, di conseguenza, una pena non può essere subita da una persona diversa dal colpevole (
80
).
– Sulla creazione della solidarietà di fatto
127.
Nella fattispecie, la [OSCURATO:PERSONA] e, in seguito alla rettifica dell’ammenda, il Tribunale hanno inflitto all’[OSCURATO:PERSONA] un’ammenda di EUR 53 550 000 (ridotta dal Tribunale a EUR 48 195 000), ritenendo l’[OSCURATO:PERSONA] T&D SA responsabile del pagamento della suddetta ammenda per la totalità di tale importo. Sull’importo inflitto all’[OSCURATO:PERSONA] T&D SA, l’[OSCURATO:PERSONA] e le sue altre due ex controllate sono ritenute responsabili in solido con l’[OSCURATO:PERSONA] T&D SA sino a concorrenza di EUR 25 500 000 (ridotti a EUR 20 400 000 in seguito alla rettifica operata dal Tribunale). La società controllata ceduta, l’[OSCURATO:PERSONA] T&D SA, è quindi ritenuta responsabile in solido per il pagamento della sua ammenda sia con la sua ex sia con la sua nuova società controllante.
128.
Al riguardo, occorre rilevare che è pacifico che l’[OSCURATO:PERSONA] e l’[OSCURATO:PERSONA] non hanno mai costituito un’entità economica unitaria né, quindi, insieme, un’impresa ai sensi del diritto della concorrenza. Nella fattispecie, è la società controllata, ossia l’[OSCURATO:PERSONA] T&D SA, ad aver costituito un’entità economica unitaria, in tempi successivi, con l’[OSCURATO:PERSONA], durante il periodo compreso tra il 7 dicembre 1992 e l’8 gennaio 2004, e con l’[OSCURATO:PERSONA] e le sue ex controllate, dal 9 gennaio all’11 maggio 2004. È per questo motivo che la [OSCURATO:PERSONA] e, in seguito, il Tribunale hanno condannato in solido, de iure, soltanto la società controllata con le controllanti succedutesi. [OSCURATO:PERSONA] e il Tribunale non hanno creato una solidarietà de iure tra le società controllanti medesime.
129.
Orbene, conformemente all’obiettivo proprio della solidarietà (
81
), la [OSCURATO:PERSONA] dispone di piena libertà quanto alla riscossione dell’ammenda da una qualsiasi delle persone giuridiche interessate in funzione delle loro capacità contributive. Così, nella configurazione della solidarietà quale menzionata al paragrafo 127 supra, essa è libera di chiedere il pagamento di tutta o parte dell’ammenda alla società controllata o ad una qualsiasi delle società controllanti che ne hanno avuto il controllo in tempi successivi, sino al pagamento dell’intera ammenda.
130.
Tuttavia, è evidente che, in una configurazione siffatta della solidarietà, la riscossione dell’ammenda presso una delle società controllanti ha necessariamente un impatto sulla riscossione presso l’altra. Infatti, se la [OSCURATO:PERSONA] ottiene dall’[OSCURATO:PERSONA] il pagamento dell’intera ammenda, la società controllata (l’[OSCURATO:PERSONA] T&D SA, ora [OSCURATO:SOCIETA]) sarà completamente liberata dall’obbligo di pagare la sua ammenda alla [OSCURATO:PERSONA] e, di conseguenza, l’[OSCURATO:PERSONA] e le altre sue ex controllate, condebitori in solido dell’[OSCURATO:PERSONA] T&D SA, saranno parimenti liberate nei confronti della stessa. Per contro, se la [OSCURATO:PERSONA] ottiene il pagamento dall’[OSCURATO:PERSONA] della sua ammenda, la società controllata e il suo condebitore in solido, l’[OSCURATO:PERSONA], saranno liberate nella misura dell’importo pagato dall’[OSCURATO:PERSONA] alla [OSCURATO:PERSONA].
131.
È questa la solidarietà «di fatto» cui fanno riferimento l’[OSCURATO:PERSONA] e l’[OSCURATO:PERSONA].
– Sulla violazione dei principi della personalità delle pene e della certezza del diritto
132.
Orbene, siffatta configurazione dei rapporti di solidarietà tra le persone giuridiche condannate per l’infrazione alle norme sulla concorrenza, che determina la creazione di una solidarietà di fatto tra società controllanti che non hanno mai costituito un’entità economica unitaria, comporta la violazione dei principi della certezza del diritto e della personalità delle pene?
133.
Nella fattispecie, da un lato, l’applicazione delle norme in materia di solidarietà effettuata dalla [OSCURATO:PERSONA] e confermata dal Tribunale comporterebbe la violazione del principio della personalità delle pene, come richiamato al paragrafo 126 supra, se, nella summenzionata configurazione della solidarietà, la persona giuridica dalla quale la [OSCURATO:PERSONA] riscuote l’ammenda fosse tenuta a pagare un’ammenda per fatti punibili che non siano ascrivibili all’impresa della cui infrazione essa è chiamata a rispondere e, in particolare nel caso di specie, per fatti punibili commessi durante un periodo per il quale la persona giuridica in questione non poteva più (o ancora) essere chiamata a rispondere del comportamento illecito, poiché non apparteneva più (o ancora) all’entità economica unitaria responsabile di tale comportamento.
134.
Dall’altro lato, si verificherebbe una violazione del principio della certezza del diritto se la configurazione della solidarietà prescelta nella decisione controversa, e confermata nella sentenza impugnata, comportasse per gli interessati, ossia le persone giuridiche sanzionate per il comportamento illecito imputato all’unità economica cui esse appartenevano, di non poter conoscere con certezza e senza ambiguità la portata degli obblighi che gli atti delle istituzioni, ossia la decisione controversa e, in quanto conferma la configurazione della solidarietà, la sentenza impugnata, hanno loro imposto.
135.
Nella fattispecie, come ho già rilevato al paragrafo 128, l’[OSCURATO:PERSONA] e l’[OSCURATO:PERSONA] non hanno mai costituito un’entità economica unitaria né, quindi, insieme, un’impresa ai sensi del diritto della concorrenza. Per contro, esse hanno poi formato, con la controllata [OSCURATO:PERSONA] T&D SA, due entità economiche distinte, ciascuna singolarmente responsabile dell’intesa in periodi e a condizioni diversi.
136.
Inoltre, è inevitabile constatare che, nella specie, la responsabilità di ciascuna società controllante è interamente derivata dalla responsabilità della società controllata, cosicché, avendo la [OSCURATO:PERSONA] scelto, nell’ambito del suo potere discrezionale (
82
), di condannare la società controllante al pagamento dell’ammenda in solido con la controllata, la responsabilità della società controllante non può eccedere quella della controllata (
83
). In tali circostanze, gli importi stabiliti dalla [OSCURATO:PERSONA] a carico delle società controllanti costituiscono importi massimi sino a concorrenza dei quali vengono determinate le rispettive responsabilità solidali delle società controllanti succedutesi insieme alla controllata (
84
).
137.
Ora, è vero, come ha rilevato il Tribunale al punto 220 della sentenza impugnata, relativamente all’[OSCURATO:PERSONA], che la decisione controversa stabilisce la responsabilità personale delle società controllanti nella commissione dell’infrazione.
138.
Tuttavia, in un caso come quello delle cause in esame, in cui le due società controllanti non hanno mai costituito insieme un’entità economica e la [OSCURATO:PERSONA] ha deciso di ritenerle responsabili in solido con la controllata, il principio della personalità delle pene esige che l’ammenda cui ciascuna di esse è condannata non superi la quota della sua responsabilità solidale. Tale quota corrisponde alla parte, attribuita a ciascuna società controllante, dell’importo totale sino a concorrenza del quale la controllata è condannata in solido con le società reciprocamente succedutesi al suo controllo (
85
).
139.
Nella fattispecie, la configurazione della solidarietà prescelta dalla [OSCURATO:PERSONA] e confermata dal Tribunale comporta alcuni problemi al riguardo. Infatti, visto che manca una corrispondenza tra l’importo dell’ammenda cui è condannata la controllata, l’[OSCURATO:PERSONA] T&D SA, e gli importi delle ammende cui sono condannate in solido con la stessa le società succedutesi al controllo, non è possibile stabilire quale ammenda corrisponde alla responsabilità individuale di ciascuna delle diverse entità economiche, menzionate al paragrafo 135. Risulta, invece, da tale situazione, da un lato, che la prima di tali entità economiche (quella costituita dall’[OSCURATO:PERSONA] e dall’[OSCURATO:PERSONA] T&D SA) risponde per la totalità dell’ammenda, sebbene non abbia commesso l’infrazione durante tutto il periodo per il quale l’ammenda viene inflitta (ossia il periodo compreso tra il 7 dicembre 1992 e l’11 maggio 2004), e, dall’altro, che la responsabilità della seconda (quella costituita dall’[OSCURATO:PERSONA] T&D SA, dall’[OSCURATO:PERSONA] e dalle altre ex controllate di quest’ultima) eccede sostanzialmente la quota dell’importo dell’ammenda stabilito per l’intera infrazione durante il periodo in questione. Siffatta situazione non è, a mio avviso, compatibile con il principio della personalità delle pene.
140.
Inoltre, poiché le società controllanti non sono in grado di stabilire con certezza l’importo esatto dell’ammenda cui sono tenute relativamente al periodo per il quale sono considerate responsabili in solido dell’infrazione insieme alla loro controllata, si deve constatare altresì una violazione del principio della certezza del diritto.
141.
Mi sembra che i problemi derivino in realtà dal fatto che, nella decisione controversa, la [OSCURATO:PERSONA] abbia considerato sin dalle fasi iniziali del calcolo dell’ammenda il gruppo [OSCURATO:PERSONA] e il gruppo [OSCURATO:PERSONA] come un’entità unitaria (
86
). A tal proposito, e senza necessità di prendere specificamente posizione sul punto, rilevo che è inconferente la circostanza, dedotta dalla [OSCURATO:PERSONA], secondo cui il Tribunale, nella causa [OSCURATO:PERSONA], ha considerato che l’approccio consistente nell’attribuire a una società controllante lo stesso importo di partenza adottato per la controllata che ha partecipato direttamente all’intesa, senza che tale importo di partenza, in caso di successione nel tempo di più società controllanti, sia ripartito, non può essere ritenuto inadeguato. Infatti, da un lato, nelle presenti impugnazioni, viene in esame non già il metodo utilizzato per il calcolo dell’ammenda, bensì l’applicazione delle norme in materia di solidarietà. Dall’altro, tale argomento è inoperante, dato che, quand’anche detto metodo non fosse in sé errato, la configurazione della solidarietà prescelta dalla [OSCURATO:PERSONA] e confermata dal Tribunale nella fattispecie comporterebbe nondimeno la violazione del principio della personalità delle pene e della certezza del diritto.
142.
Occorre inoltre rilevare che l’incertezza non può essere risolta dalla regola della responsabilità in parti uguali stabilita dal Tribunale al punto 215 della sentenza impugnata e menzionata al paragrafo 100 supra.
143.
Infatti, da un lato, come ho indicato ai paragrafi 88 e 89 delle conclusioni nella citata causa [OSCURATO:PERSONA]/[OSCURATO:PERSONA] e a., e come preciserò ai paragrafi 155 e seguenti, non è dimostrato che nel diritto dell’Unione in materia di concorrenza esista una regola siffatta.
144.
Dall’altro, e in ogni caso, tale regola, se pure esistesse, non consentirebbe di ovviare alle incertezze derivanti dalla configurazione della solidarietà adottata nel caso di specie. Infatti, mi sembra che la sua applicazione nella fattispecie comporti il rischio di far dipendere l’importo totale dell’ammenda per la quale una persona giuridica è effettivamente responsabile dalla scelta discrezionale della [OSCURATO:PERSONA] relativa al debitore da cui intende riscuotere l’ammenda. Perché tale importo potrebbe variare a seconda che la [OSCURATO:PERSONA] scelga di riscuotere l’ammenda dall’uno (
87
) o dall’altro (
88
) debitore, il che mi pare inammissibile in generale e, in particolare, in una situazione in cui i condebitori non sono mai appartenuti a un’entità economica unitaria.
145.
Quanto alla richiesta della [OSCURATO:PERSONA] di sostituzione di elementi nella motivazione, poiché essa mira a contestare la sua competenza a determinare i rapporti interni tra condebitori solidali dell’ammenda, ritengo che occorra respingerla per le ragioni indicate infra, ai paragrafi da 160 a 163, 169 e 173, nonché, più in dettaglio, nell’ambito dell’analisi del primo e terzo motivo dell’impugnazione della [OSCURATO:PERSONA] nella causa [OSCURATO:PERSONA]/[OSCURATO:PERSONA] e a., cit., cui ho proceduto ai paragrafi da 42 a 91 delle corrispondenti conclusioni. Per il resto, più che una vera richiesta di sostituzione di elementi della motivazione, mi sembra che la [OSCURATO:PERSONA] deduca argomenti volti a contestare le censure avanzate dalle ricorrenti nelle impugnazioni. [OSCURATO:PERSONA] luce delle suesposte considerazioni, tali argomenti devono essere tuttavia respinti.
146.
Da tutto quanto precede risulta che, a mio avviso, le censure vertenti su un errore di diritto nell’applicazione delle norme in materia di solidarietà, che comporta la violazione dei principi della certezza del diritto e della personalità delle pene con riferimento alla creazione di una solidarietà di fatto tra l’[OSCURATO:PERSONA] e l’[OSCURATO:PERSONA], devono essere accolte, ferma restando l’irricevibilità della censura dell’[OSCURATO:PERSONA] vertente sulla violazione del principio della personalità delle pene, come indicato al paragrafo 123 supra.
3. Sull’errata applicazione delle norme in materia di solidarietà che comporta la violazione dei principi della certezza del diritto e della personalità delle pene e dell’articolo 7 CE, nonché sulla violazione dell’obbligo di motivazione
a) Argomenti delle parti
i) Argomenti dell’[OSCURATO:PERSONA] e delle società del gruppo [OSCURATO:PERSONA]
147.
Nell’ambito del terzo motivo dell’[OSCURATO:PERSONA], della prima parte del quarto motivo, dell’ultima censura della seconda parte del quarto motivo e della terza parte del secondo motivo delle società del gruppo [OSCURATO:PERSONA], le ricorrenti nelle impugnazioni fanno valere errori nell’interpretazione e nell’applicazione della nozione di solidarietà nel pagamento dell’ammenda che comporterebbero la violazione da parte del Tribunale dei principi della certezza del diritto e della personalità delle pene, dell’articolo 7 CE e dell’obbligo di motivazione.
148.
In primo luogo, sia l’[OSCURATO:PERSONA] che le società del gruppo [OSCURATO:PERSONA] contestano la regola della responsabilità in parti uguali stabilita al punto 215 della sentenza impugnata (
89
). Da un lato, tale regola sarebbe nuova e priva di fondamento giuridico, in quanto il Tribunale non può trovarne uno nella sentenza Aristrain/[OSCURATO:PERSONA] (
90
) alla quale esso fa riferimento, dato che la medesima non sarebbe pertinente. Dall’altro, secondo l’[OSCURATO:PERSONA], tale regola sarebbe altresì errata in diritto, poiché il meccanismo della solidarietà disciplinerebbe soltanto i rapporti tra il creditore e i condebitori in solido e non anche i rapporti interni tra i condebitori in solido (
91
). Pertanto, fondandosi sulla regola della responsabilità in parti uguali, benché siffatta regola sia contraria alla nozione di solidarietà nel diritto dell’Unione, il Tribunale sarebbe incorso in un errore di diritto, in quanto ne ha tratto la conclusione che ciascuna delle società sanzionate poteva desumere dalla decisione controversa la quota cui era tenuta nei rapporti con i propri condebitori in solido (
92
). Inoltre, poiché la decisione controversa non consentiva alle società in questione di sapere con esattezza come ripartirsi l’ammenda, il Tribunale non avrebbe tenuto conto, nella sentenza, dei principi della certezza del diritto e della personalità delle pene.
149.
In secondo luogo, l’[OSCURATO:PERSONA] sostiene altresì che, fondandosi sulla regola della responsabilità in parti uguali, il Tribunale sarebbe incorso in un errore di diritto dichiarando che la [OSCURATO:PERSONA] non aveva delegato al giudice nazionale o all’arbitro il potere di stabilire il loro rispettivo contributo al pagamento dell’ammenda (
93
). [OSCURATO:PERSONA] incombeva l’obbligo di determinare la quota di ciascun condebitore, tenendo conto delle circostanze di specie e delle caratteristiche proprie dell’impresa. Quando si astiene, come nella fattispecie, dall’effettuare tale determinazione, la [OSCURATO:PERSONA] delegherebbe implicitamente tale potere a un terzo, un giudice nazionale o un arbitro, in violazione dell’articolo 7 CE, benché tali istanze non abbiano alcuna competenza al riguardo.
150.
In terzo luogo, le ricorrenti nelle impugnazioni sostengono che, motivando erroneamente, sulla base di detta regola, il rigetto degli argomenti relativi alla violazione del principio della certezza del diritto e alla delega illecita dei poteri della [OSCURATO:PERSONA] (
94
), il Tribunale avrebbe modificato il contenuto della decisione controversa in senso contrario alla volontà della [OSCURATO:PERSONA] e, pertanto, avrebbe violato l’obbligo di motivazione sostituendo la propria valutazione a quella sua. Infatti, la decisione controversa non farebbe alcun accenno a una tale regola. Dinanzi al Tribunale, la [OSCURATO:PERSONA] avrebbe anzi sostenuto l’interpretazione contraria della decisione controversa.
151.
Inoltre, le società del gruppo [OSCURATO:PERSONA] contestano l’obiezione sulla ricevibilità del motivo vertente sulla delega illecita dei poteri della [OSCURATO:PERSONA]. Non si tratterebbe di un motivo nuovo, dal momento che l’[OSCURATO:PERSONA] avrebbe avanzato tale argomento dinanzi al Tribunale. In ogni caso, tale motivo sarebbe intrinsecamente connesso a quello vertente sulla violazione del principio della personalità delle pene. Esse si oppongono altresì alla sostituzione di elementi della motivazione, quale richiesta dalla [OSCURATO:PERSONA], sollecitando l’annullamento della sentenza impugnata.
ii) Argomenti della [OSCURATO:PERSONA]
152.
Pur considerando che le censure mosse dall’[OSCURATO:PERSONA] e dalle società del gruppo [OSCURATO:PERSONA] debbano essere respinte, la [OSCURATO:PERSONA] concorda tuttavia su taluni punti sollevati dalle stesse e chiede, al riguardo, alla Corte una sostituzione degli elementi della motivazione. In particolare, la [OSCURATO:PERSONA] conviene che la citata sentenza Aristrain/[OSCURATO:PERSONA] non sia pertinente nella fattispecie. Per contro, essa è dell’avviso che che l’argomento dell’[OSCURATO:PERSONA] vertente sulla delega, asseritamente illecita, del potere sanzionatorio della [OSCURATO:PERSONA] sia irricevibile, poiché si tratterebbe di un argomento nuovo che l’[OSCURATO:PERSONA] non avrebbe dedotto dinanzi al Tribunale.
153.
Nel merito, la [OSCURATO:PERSONA] sostiene che l’argomentazione delle ricorrenti nelle impugnazioni è fondata sulla premessa errata secondo la quale la [OSCURATO:PERSONA] avrebbe illecitamente delegato i suoi poteri omettendo di definire, nella decisione controversa, i rapporti interni tra condebitori e, in particolare, la quota di responsabilità solidale di ciascuno. Tale argomentazione sarebbe anzitutto incoerente. Infatti, se l’[OSCURATO:PERSONA] e l’[OSCURATO:PERSONA] ritenessero la [OSCURATO:PERSONA] unica competente a definire i rapporti tra condebitori, non si comprenderebbe perché abbiano provveduto esse stesse a definire tale questione contrattualmente. Inoltre, nell’esercizio dei loro poteri, l’[OSCURATO:PERSONA] e le società del gruppo [OSCURATO:PERSONA] avrebbero accettato che la questione del contributo potesse essere definita da giudici nazionali o da arbitri, il che escluderebbe l’illiceità di qualsiasi delega di asseriti poteri esclusivi della [OSCURATO:PERSONA]. In ogni caso, contrariamente a quanto lascerebbe intendere il Tribunale nella sentenza impugnata (
95
), la [OSCURATO:PERSONA] non avrebbe alcun potere di determinare le rispettive quote dei condebitori, cosicché non potrebbe sussistere delega illecita di un tale potere, ma neppure potrebbe essere dedotto dal silenzio di una decisione che infligge un’ammenda in solido che i condebitori siano responsabili in parti uguali.
154.
Infine, per quanto riguarda i punti da 213 a 215 nonché i punti 222, 236 e 257 della sentenza impugnata, che fanno riferimento alla nozione di quote di responsabilità solidale, la [OSCURATO:PERSONA] ritiene che siano viziati da più errori di diritto e che sia necessario che la Corte sostituisca la loro motivazione con una nuova. Secondo la [OSCURATO:PERSONA], il Tribunale non tiene conto dei limiti ai quali sono soggetti le competenze e gli obblighi che l’articolo 23 del regolamento n. 1/2003 conferisce e impone, rispettivamente, alla [OSCURATO:PERSONA], e viola, così facendo, gli ordinamenti giuridici degli Stati membri e la libertà contrattuale delle parti. La sua competenza a infliggere ammende riguarderebbe soltanto il rapporto esterno, ossia il rapporto tra la [OSCURATO:PERSONA] e l’impresa destinataria della decisione che è tenuta a pagare l’ammenda. Il mero fatto che la determinazione, nel loro rapporto esterno, dei condebitori responsabili in solido produca taluni effetti giuridici non può far sorgere l’obbligo, per la [OSCURATO:PERSONA], di fissare le quote di responsabilità dei medesimi nei loro rapporti interni.
b) Analisi
155.
Per quanto riguarda, in primo luogo, la regola della responsabilità in parti uguali, cui fa riferimento il Tribunale al punto 215 della sentenza impugnata e che ho menzionato al paragrafo 100 supra, ho esposto ai paragrafi 88 e 89 delle mie conclusioni nella citata causa [OSCURATO:PERSONA]/[OSCURATO:PERSONA] e a. le mie perplessità quanto alla sua pertinenza.
156.
Tale regola, infatti, che il Tribunale sembra aver mutuato dal regime giuridico dell’obbligazione solidale di diritto privato previsto nell’ordinamento giuridico di taluni Stati membri (
96
), non è, a mio avviso, compatibile con i principi della responsabilità personale e della personalità delle pene, in quanto prevede una sorta di presunzione di pari responsabilità tra i condebitori in solido dell’ammenda per la partecipazione a un comportamento unitario dell’impresa che non è necessariamente la stessa per tutti i soggetti interessati.
157.
Dall’altro lato, la medesima regola è priva, secondo me, di fondamento giuridico, o quantomeno di un fondamento di principio adeguato. Al paragrafo 88 delle conclusioni nella citata causa [OSCURATO:PERSONA]/[OSCURATO:PERSONA] e a. ho osservato che, a mio avviso, per fondare una regola come quella della responsabilità in parti uguali stabilita dal Tribunale, non è sufficiente fare un generico riferimento al regime giuridico dell’obbligazione di diritto privato se manca qualsiasi altra spiegazione quanto alle ragioni per cui un principio estrapolato da un tale regime sarebbe applicabile al diritto della concorrenza, mentre la natura dell’obbligo di pagamento gravante sulle persone alle quali la [OSCURATO:PERSONA] ha inflitto ammende in solido, a causa di un’infrazione al diritto della concorrenza di carattere parapenale (
97
), differisce da quella dell’obbligo dei condebitori di un’obbligazione di diritto privato.
158.
Nelle summenzionate conclusioni, ho inoltre ammesso una certa difficoltà a riconoscere la pertinenza del riferimento, parimenti contenuto al punto 215 della sentenza impugnata, ai punti 100 e 101 della citata sentenza Aristrain/[OSCURATO:PERSONA]. Infatti, in tale sentenza la Corte non ha riconosciuto il principio stabilito dal Tribunale nella sentenza impugnata. Essa ha piuttosto censurato il Tribunale per non aver sanzionato il difetto di motivazione della decisione della [OSCURATO:PERSONA], la quale aveva inflitto un’ammenda a una società imputandole i comportamenti di un’altra, ad essa collegata, senza dimostrare l’esistenza di un’unità economica tra le due. In tale causa, non si trattava quindi neanche di una condanna in solido di più soggetti al pagamento di un’ammenda (
98
).
159.
Ne consegue che il Tribunale, al fine di respingere i motivi e le censure vertenti sulla violazione del principio della certezza del diritto, non poteva fondarsi su tale regola e considerare, al punto 215 della sentenza impugnata, che ciascuna società alla quale viene inflitta un’ammenda in solido può conoscere, senza ambiguità, la quota dell’importo dell’ammenda a suo carico.
160.
Al riguardo, occorre ancora rilevare che, come ho indicato ai paragrafi 85 e 86 delle conclusioni nella citata causa [OSCURATO:PERSONA]/[OSCURATO:PERSONA] e a., qualora, al momento dell’adozione della decisione della [OSCURATO:PERSONA], l’entità economica unitaria non esista più nella forma in cui esisteva quando è stata commessa l’infrazione, se la [OSCURATO:PERSONA] decide, nell’esercizio del suo potere discrezionale, di condannare in solido persone giuridiche che non costituiscono più, insieme, siffatta entità economica unitaria, il principio della personalità delle pene richiede certezza del diritto relativamente alla determinazione della sanzione per tali soggetti nei loro rapporti interni.
161.
Infatti, tali soggetti, anche se rimangono responsabili all’esterno, nei confronti della [OSCURATO:PERSONA], per il pagamento dell’intera ammenda per l’infrazione commessa dall’impresa, nella misura in cui non costituiscono più un’entità economica unitaria al momento dell’adozione della decisione devono poter conoscere la quota che dovranno pagare, all’interno, nei rapporti con i loro condebitori in solido con i quali non hanno più un vincolo economico, organizzativo e giuridico sufficiente a giustificare la loro inclusione in una unità economica.
162.
Ne consegue che, nel caso in cui, nell’ambito del suo potere discrezionale (
99
), decida di stabilire una responsabilità solidale tra soggetti che costituivano un’unità economica al momento dell’infrazione, ma non al momento dell’adozione della decisione, la [OSCURATO:PERSONA] non può sottrarsi all’obbligo di determinare la quota dell’ammenda che il soggetto che non ha più vincoli che giustifichino la sua inclusione nell’unità economica dovrà accollarsi nei rapporti interni con i suoi condebitori.
163.
Al riguardo, occorre altresì rilevare che, sebbene le parti possano certamente, nell’ambito della loro libertà contrattuale, stabilire nei loro rapporti di diritto privato quale persona sopporti l’onere di una o dell’altra parte dell’ammenda, non spetta loro, per contro, determinare liberamente le quote di responsabilità di ciascuna persona giuridica condannata e, quindi, fissare le rispettive quote dell’ammenda, le quali, avendo natura sanzionatoria, rientrano nel diritto della concorrenza. È questa la lettura che intendo fornire, condividendo il parere del Tribunale in proposito, del punto 214 della sentenza impugnata, in cui il medesimo ha affermato che le parti non hanno la facoltà di concordare liberamente come ripartire fra loro l’importo di un’ammenda che gli è stata inflitta. Pertanto, la circostanza fatta valere dalla [OSCURATO:PERSONA] secondo cui i condebitori in solido possono ripartirsi liberamente gli importi di un’ammenda, seppur vera nell’ambito dei loro rapporti di diritto privato, non può comunque ovviare alla necessità, derivante dal principio della certezza del diritto, che ciascun interessato conosca con sicurezza e senza ambiguità la portata degli obblighi che la decisione della [OSCURATO:PERSONA] gli impone.
164.
[OSCURATO:PERSONA] luce di tali considerazioni, ritengo che si debba concludere che il Tribunale è incorso in un errore di diritto ai punti da 214 a 218, 222 e 236 della sentenza impugnata nel fondarsi sulla regola della responsabilità in parti uguali per respingere gli argomenti presentatigli dalle ricorrenti nelle impugnazioni.
165.
Per quanto riguarda, in secondo luogo, la censura dell’[OSCURATO:PERSONA] vertente sul fatto che il Tribunale sarebbe incorso in un errore di diritto dichiarando che la [OSCURATO:PERSONA] non aveva delegato al giudice nazionale o all’arbitro il potere di determinare i rispettivi contributi dei condebitori in solido al pagamento dell’ammenda, occorre anzitutto respingere l’eccezione di irricevibilità dedotta dalla [OSCURATO:PERSONA] secondo la quale si tratterebbe di un motivo nuovo irricevibile.
166.
Al riguardo, risulta dalla giurisprudenza che, siccome una parte deve poter contestare tutti gli elementi della motivazione di una sentenza che le arreca pregiudizio, ciascuna parte può, qualora il Tribunale abbia riunito due cause e pronunciato una sentenza unica che risponde all’insieme dei motivi presentati dalle parti nel procedimento dinanzi a sé, contestare i ragionamenti relativi a motivi che, dinanzi al Tribunale, siano stati dedotti solo dalla ricorrente nell’altra causa riunita, qualora tali ragionamenti le arrechino pregiudizio (
100
).
167.
Orbene, è pacifico che l’[OSCURATO:PERSONA] e le sue ex controllate hanno dedotto un tale motivo dinanzi al Tribunale, il quale vi ha risposto ai punti da 232 a 237 della sentenza impugnata. Pertanto, per quanto riguarda le tre ex controllate dell’[OSCURATO:PERSONA] cedute all’[OSCURATO:PERSONA], tale motivo non costituisce un motivo nuovo. Per quanto riguarda l’[OSCURATO:PERSONA], dato che non viene messo in dubbio il fatto che tale ragionamento del Tribunale le arreca pregiudizio, occorre considerare che essa è, a sua volta, legittimata a contestarlo in sede di impugnazione.
168.
Nel merito, si deve ricordare che, in forza del principio di attribuzione (
101
), l’Unione agisce esclusivamente nei limiti delle competenze che le sono attribuite dagli Stati membri nei Trattati per realizzare gli obiettivi da questi stabiliti. Qualsiasi competenza non attribuita all’Unione nei Trattati appartiene agli Stati membri. Inoltre, ai sensi dell’articolo 13, paragrafo 2, prima frase, TUE (già articolo 7, paragrafo 1, seconda frase, CE), ciascuna istituzione agisce nei limiti delle attribuzioni che le sono conferite dai Trattati, secondo le procedure, le condizioni e le finalità da essi previste.
169.
Orbene, come ho illustrato in dettaglio ai paragrafi 48 e seguenti delle conclusioni nella citata causa [OSCURATO:PERSONA]/[OSCURATO:PERSONA] e a., alle quali rinvio, ritengo che non si possa negare la competenza della [OSCURATO:PERSONA], nell’ambito dell’esercizio del suo potere di infliggere ammende alle imprese per infrazioni alle regole di concorrenza, a determinare l’importo pro quota che ciascun condebitore in solido deve sopportare, nella misura in cui essa lo ritenga necessario per garantire il raggiungimento dell’obiettivo cui è vincolato l’esercizio del potere sanzionatorio, ossia garantire l’osservanza dei divieti di cui alle disposizioni in materia di concorrenza dell’Unione. Pertanto, in taluni casi, come quello citato ai precedenti paragrafi da 160 a 162, diviene necessaria la determinazione, da parte della [OSCURATO:PERSONA], delle quote dei condebitori condannati in solido.
170.
Nel caso di specie, poiché aveva deciso di condannare in solido due società che non costituivano più un’unità economica al momento dell’adozione della decisione, ossia l’[OSCURATO:PERSONA] e l’[OSCURATO:PERSONA] T&D SA, la [OSCURATO:PERSONA] era tenuta, a mio avviso, a stabilire le rispettive quote.
171.
Ne consegue che il Tribunale ha commesso un errore di diritto nel respingere, ai punti 236 e 237 della sentenza impugnata, i motivi e le censure vertenti sulla violazione dell’articolo 7 CE, ritenendo che essi si fondassero su un’ipotesi errata giacché, nella fattispecie, la [OSCURATO:PERSONA] avrebbe determinato, nella decisione controversa, la rispettiva parte di responsabilità dell’[OSCURATO:PERSONA] T&D SA e dell’[OSCURATO:PERSONA] nella partecipazione dell’impresa interessata all’infrazione per il periodo compreso tra il 7 dicembre 1992 e l’8 gennaio 2004 e, pertanto, la rispettiva quota nell’importo dell’ammenda cui esse erano tenute in solido nei suoi propri confronti.
172.
Per quanto riguarda, in terzo luogo, la censura vertente sulla violazione dell’obbligo di motivazione, ritengo che non possa essere accolta. Infatti, nell’argomentare ai punti 214 e 216 nonché al punto 236 della sentenza impugnata il rigetto dei motivi vertenti sulla certezza del diritto e sulla delega illecita di poteri, il Tribunale ha semplicemente formulato considerazioni giuridiche applicando le norme in materia di solidarietà così come da esso interpretate. Indipendentemente dal fatto che non condivido tale interpretazione, ritengo che, nell’ambito del controllo di legittimità, il Tribunale ben potesse formulare siffatte considerazioni di diritto. Non si può quindi sostenere che il Tribunale abbia effettuato un’illegittima sostituzione di elementi nella motivazione della decisione controversa.
173.
Per quanto riguarda, infine, la richiesta della [OSCURATO:PERSONA] di sostituzione di elementi della motivazione, volta a contestare la sua competenza a determinare i rapporti interni tra condebitori in solido, occorre respingerla alla luce delle considerazioni formulate ai precedenti paragrafi da 160 a 163 e 169. Dato che tale domanda corrisponde, in sostanza, agli argomenti che la stessa [OSCURATO:PERSONA] ha dedotto nell’ambito del primo e del terzo motivo di impugnazione nella citata causa [OSCURATO:PERSONA]/[OSCURATO:PERSONA] e a., mi permetto di rinviare per considerazioni più approfondite all’analisi di tali motivi contenuta ai paragrafi da 42 a 91 delle mie conclusioni per la suddetta causa.
4. Conclusione sui motivi e sulle censure riguardanti l’applicazione delle norme in materia di solidarietà
174.
In conclusione, da tutto quanto precede risulta che, a mio avviso, il secondo e il terzo motivo dell’[OSCURATO:PERSONA], nonché il quarto motivo delle società del gruppo [OSCURATO:PERSONA], devono essere accolti e, pertanto, l’ammenda come prevista al punto 3, secondo trattino, del dispositivo della sentenza impugnata dev’essere annullata.
E –
Sul quarto motivo dell’[OSCURATO:PERSONA], vertente su un errore di diritto quanto all’applicazione dei principi di proporzionalità e della parità di trattamento
175.
Con il suo quarto motivo, l’[OSCURATO:PERSONA] sostiene che il Tribunale è incorso in un errore di diritto non esercitando la propria competenza estesa al merito al fine di porre rimedio alla violazione, da parte della [OSCURATO:PERSONA], dei principi di proporzionalità e della parità di trattamento per quanto attiene all’ammenda inflittale in solido.
176.
L’[OSCURATO:PERSONA] osserva, in primo luogo, che, per un’infrazione della durata di quattro mesi, essa è stata condannata a pagare in solido una somma che rappresenta circa la metà della somma che l’[OSCURATO:PERSONA] deve pagare in solido per un’infrazione della durata di dodici anni o circa il doppio dell’ammenda che l’[OSCURATO:PERSONA] deve pagare singolarmente per la sua partecipazione diretta all’intesa per un periodo di quattro anni. Siffatta differenza tra gli importi delle ammende sarebbe contraria al principio di proporzionalità. In secondo luogo, il Tribunale avrebbe violato il principio della parità di trattamento in quanto ha confermato la decisione controversa, la quale sanzionava l’[OSCURATO:PERSONA] assai più severamente dell’[OSCURATO:PERSONA] benché l’[OSCURATO:PERSONA] fosse una delle società fondatrici dell’intesa, la durata complessiva della sua partecipazione all’intesa fosse stata 47 volte superiore a quella dell’[OSCURATO:PERSONA] e il suo fatturato fosse maggiore di quello di quest’ultima.
177.
Nell’esercizio della sua competenza estesa al merito, il Tribunale avrebbe dovuto valutare se l’importo dell’ammenda inflitta all’[OSCURATO:PERSONA] fosse proporzionato alla gravità e alla durata dell’infrazione e se fosse conforme al principio della parità di trattamento. In applicazione di tali principi, esso avrebbe dovuto ridurre l’importo dell’ammenda per il quale l’[OSCURATO:PERSONA] è stata ritenuta responsabile in solido.
178.
Occorre innanzi tutto analizzare le eccezioni di irricevibilità sollevate dalla [OSCURATO:PERSONA] contro tale motivo.
179.
[OSCURATO:PERSONA] sostiene, in primo luogo, che tale motivo è irricevibile giacché, nell’impugnazione, l’[OSCURATO:PERSONA] non preciserebbe i punti della sentenza impugnata a suo avviso viziati da un errore di diritto. Al riguardo, rilevo che, sebbene il nuovo regolamento di procedura della Corte preveda, all’articolo 169, paragrafo 2, che i motivi e gli argomenti di diritto dedotti in sede di impugnazione debbano individuare con precisione le parti della motivazione della decisione del Tribunale oggetto di contestazione, siffatto obbligo non era formalmente previsto nel precedente regolamento di procedura applicabile alla fattispecie (
102
). Certamente, anche prima dell’entrata in vigore del nuovo regolamento di procedura, emergeva da costante giurisprudenza che, conformemente agli articoli 58 dello Statuto della Corte e 112, paragrafo 1, lettera c), del precedente regolamento di procedura, un ricorso d’impugnazione doveva indicare in modo preciso gli elementi censurati della sentenza di cui si chiedeva l’annullamento nonché gli argomenti in diritto su cui si fondava specificamente tale domanda (
103
).
180.
Tuttavia, nella fattispecie, è giocoforza constatare che l’[OSCURATO:PERSONA] contesta in sostanza al Tribunale di aver omesso di esercitare la sua competenza estesa al merito. Orbene, quando una censura verte su un’omissione, essenzialmente non vi sono punti della sentenza ai quali essa possa essere ricollegata o che si riferiscano a tale omissione. Inoltre, l’[OSCURATO:PERSONA] indica gli argomenti in diritto su cui si fonda specificamente la sua domanda, ossia un errore di diritto relativo all’asserita violazione, da parte della [OSCURATO:PERSONA], dei principi di proporzionalità e della parità di trattamento.
181.
Ritengo pertanto che non si possa dichiarare irricevibile il quarto motivo dell’[OSCURATO:PERSONA] perché non ha precisato i punti della sentenza impugnata viziati, a suo avviso, da un errore di diritto.
182.
In secondo luogo, la [OSCURATO:PERSONA] ritiene che tale motivo sia irricevibile, da un lato, in quanto motivo nuovo che non è stato dedotto dinanzi al Tribunale e, dall’altro, in quanto sarebbe diretto ad ottenere dalla Corte un riesame dell’importo dell’ammenda come rettificato dal Tribunale, riesame che non sarebbe di sua competenza.
183.
Al riguardo, occorre innanzi tutto ricordare che, ai sensi della giurisprudenza menzionata al paragrafo 112 supra, dato che l’atto di impugnazione non può modificare l’oggetto della controversia dinanzi al Tribunale, una parte non può dedurre per la prima volta dinanzi alla Corte un motivo che essa avrebbe potuto dedurre dinanzi al Tribunale, ma che non ha dedotto.
184.
Inoltre, sebbene, come ho accennato al paragrafo 122 supra, secondo la giurisprudenza, un ricorrente sia legittimato a introdurre un’impugnazione in cui faccia valere, dinanzi alla Corte, motivi derivanti dalla sentenza impugnata medesima e diretti a contestarne, in diritto, la fondatezza (
104
), emerge tuttavia da una giurisprudenza consolidata che, in sede di impugnazione, la Corte non sostituisce la propria valutazione equitativa a quella del Tribunale riguardo alla questione della proporzionalità di un’ammenda, ma si limita a verificare se il Tribunale sia incorso in errori manifesti nell’esercizio della sua competenza estesa al merito, ad esempio per non aver tenuto conto di tutti gli aspetti pertinenti (
105
). Nell’ambito del procedimento di impugnazione, un errore di diritto del Tribunale a causa dell’inadeguatezza dell’importo di un’ammenda può essere quindi constatato solo in via eccezionale, ossia quando «il livello della sanzione sia non soltanto incongruo ma anche eccessivo, al punto da essere sproporzionato» (
106
).
185.
Risulta inoltre dalla giurisprudenza della Corte che l’esercizio di una competenza estesa al merito non può comportare, in sede di determinazione dell’importo delle ammende, una discriminazione tra le imprese che hanno preso parte a un accordo contrario all’articolo 101, paragrafo 1, TFUE (
107
).
186.
Nel caso di specie, nella sua impugnazione, l’[OSCURATO:PERSONA] fa valere un errore di diritto commesso dal Tribunale in quanto quest’ultimo non avrebbe
posto rimedio
, nell’esercizio della sua competenza estesa al merito, alla violazione dei principi di proporzionalità e della parità di trattamento, posta in essere dalla [OSCURATO:PERSONA], relativamente all’ammenda inflittale in solido.
187.
Orbene, la Corte ha già dichiarato che l’eventuale sproporzione di un’ammenda inflitta con una decisione della [OSCURATO:PERSONA], siccome non può costituire un motivo di ordine pubblico, non è sottoposta a un controllo d’ufficio da parte del Tribunale. Quest’ultimo si pronuncia quindi su un motivo vertente su una tale caratteristica dell’ammenda solo se tale motivo sia sollevato dal ricorrente (
108
). Le stesse considerazioni valgono pure per un motivo che attenga alla violazione del principio della parità di trattamento (
109
).
188.
La Corte ha inoltre sottolineato che, sebbene la competenza estesa al merito riconosciuta al giudice dell’Unione autorizzi il medesimo, al di là del mero controllo di legittimità della sanzione, a sostituire la sua valutazione a quella della [OSCURATO:PERSONA] e, di conseguenza, a sopprimere, ridurre o aumentare l’ammenda o la penalità inflitta, da un lato, l’esercizio di tale competenza non equivale a un controllo d’ufficio e, dall’altro, il procedimento dinanzi ai giudici dell’Unione è di tipo contraddittorio. Così, ad eccezione dei motivi di ordine pubblico, che devono essere sollevati d’ufficio dal giudice, come il difetto di motivazione della decisione impugnata, spetta al ricorrente sollevare motivi contro quest’ultima e corroborarli con elementi probatori (
110
).
189.
Orbene, nella fattispecie, è giocoforza constatare che, dinanzi al Tribunale, l’[OSCURATO:PERSONA] non ha dedotto alcun motivo vertente sulla violazione dei principi di proporzionalità e della parità di trattamento con il quale avrebbe fatto valere l’illegittimità dell’ammenda inflittale per la violazione di tali principi. Certamente, dinanzi al Tribunale, essa ha asserito la violazione dei principi della parità di trattamento e di proporzionalità. Tuttavia, tali censure riguardavano una questione completamente diversa, ossia la condanna in solido delle società [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] T&D SA, e non già la pretesa illegittimità dell’importo dell’ammenda inflitta all’[OSCURATO:PERSONA].
190.
Così, alla luce della giurisprudenza menzionata ai paragrafi 187 e 188 supra, poiché l’[OSCURATO:PERSONA] non ha dedotto dinanzi al Tribunale la violazione, da parte della [OSCURATO:PERSONA], dei principi di proporzionalità e della parità di trattamento per gli effetti invocati dinanzi alla Corte, essa non può contestare al medesimo, in sede di impugnazione, di essere incorso in un errore di diritto omettendo di rilevare esso stesso d’ufficio, anche nell’esercizio della sua competenza estesa al merito, una violazione di tal genere. Ciò considerato, il quarto motivo dell’[OSCURATO:PERSONA] dovrebbe essere, a mio avviso, respinto in quanto irricevibile.
191.
Quanto all’argomento dell’[OSCURATO:PERSONA] secondo il quale tale motivo sarebbe in ogni caso ricevibile, dato che la sua produzione in corso di causa sarebbe giustificata da un nuovo elemento di fatto intervenuto tra la presentazione del ricorso e quella dell’impugnazione, ossia la cessione dell’[OSCURATO:PERSONA] T&D SA all’[OSCURATO:PERSONA], rilevo che emerge sia dal contenuto stesso dell’articolo 42, paragrafo 2, del regolamento di procedura, riportato al paragrafo 75 supra, sia dalla giurisprudenza (
111
) che, affinché un motivo nuovo sia ricevibile per l’intervento di un nuovo elemento di fatto, detto motivo deve «fondarsi» su tale nuovo elemento di fatto. Orbene, è giocoforza constatare che la cessione all’[OSCURATO:PERSONA], da parte dell’[OSCURATO:PERSONA], nel 2010, dell’[OSCURATO:PERSONA] T&D SA non può avere alcuna incidenza sull’asserita sproporzione dell’ammenda o sulla pretesa discriminazione e, quindi, sulla possibilità per l’[OSCURATO:PERSONA] di dedurre in primo grado un motivo vertente sulla violazione dei principi di proporzionalità e della parità di trattamento. Di conseguenza, siffatto nuovo motivo non «si fonda» sulla predetta cessione, che non può essere quindi invocata per giustificarne la ricevibilità.
192.
Infine, nei limiti in cui gli argomenti fatti valere dall’[OSCURATO:PERSONA] possono essere interpretati nel senso che essa tenta di ottenere una nuova valutazione della congruità dell’importo dell’ammenda che è le stata inflitta a causa della brevissima durata della sua partecipazione all’infrazione, rilevo che la circostanza che la partecipazione dell’[OSCURATO:PERSONA] all’intesa sia stata assai breve non incide in alcun modo sulla gravità dell’infrazione come risulta dalla sua natura e come è stata rispecchiata nel calcolo dell’ammenda, in particolare nella determinazione dell’importo di partenza. La circostanza che la durata della partecipazione dell’[OSCURATO:PERSONA] all’intesa sia stata assai breve ha trovato riscontro nel fatto che tale importo di partenza non è stato aumentato per la durata dell’infrazione. Ne consegue che, nella fattispecie, niente denota che l’importo dell’ammenda fissato dal Tribunale sia eccessivo al punto da essere sproporzionato. In tal caso, la Corte non ha competenza a sostituire la sua valutazione a quella del Tribunale (
112
).
193.
Pertanto, anche interpretato nel senso indicato al paragrafo precedente, il quarto motivo dell’[OSCURATO:PERSONA] dev’essere, a mio avviso, conformemente alla giurisprudenza della Corte menzionata al paragrafo 184 supra, respinto in quanto irricevibile (
113
).
F –
Sul quinto motivo delle società del gruppo [OSCURATO:PERSONA], vertente sulla violazione del diritto a un ricorso effettivo
194.
Nell’ambito del loro quinto motivo, le società del gruppo [OSCURATO:PERSONA] sostengono che, ai punti da 223 a 230 della sentenza impugnata, il Tribunale avrebbe travisato la portata del motivo vertente sulla violazione del diritto a un ricorso effettivo e non gli avrebbe quindi offerto risposta. Nella sentenza impugnata, il Tribunale si sarebbe concentrato sul requisito di un controllo giurisdizionale, e più in particolare sul fatto che l’[OSCURATO:PERSONA] e l’[OSCURATO:PERSONA] T&D SA avessero beneficiato del diritto di sottoporre la decisione a un controllo giurisdizionale mediante l’esercizio effettivo di mezzi di ricorso, mentre, in realtà, il motivo dedotto dinanzi al Tribunale riguardava la libertà di scegliere se presentare un ricorso, che sarebbe stata limitata per effetto della condanna in solido dell’[OSCURATO:PERSONA] e dell’[OSCURATO:PERSONA] T&D SA, la quale avrebbe collegato le loro situazioni giuridiche sul piano processuale.
195.
Al riguardo, dalla lettura dei punti da 223 a 230 della sentenza impugnata emerge che, lungi dall’aver travisato la portata dell’argomento dell’[OSCURATO:PERSONA], il Tribunale ha risposto al suo motivo.
196.
Infatti, nella suddetta sentenza, dopo aver richiamato la giurisprudenza pertinente, ai punti da 224 a 227, il Tribunale ha considerato, correttamente, che la condanna in solido dell’[OSCURATO:PERSONA] e dell’[OSCURATO:PERSONA] T&D SA, da parte della [OSCURATO:PERSONA], non aveva violato il diritto di ciascuna di tali società, in quanto destinataria della decisione controversa, di sottoporre quest’ultima a un controllo giurisdizionale mediante l’esercizio effettivo di mezzi di ricorso garantiti dal diritto dell’Unione.
197.
La circostanza secondo la quale, se l’[OSCURATO:PERSONA] T&D SA avesse presentato un ricorso, l’[OSCURATO:PERSONA], al fine di evitare di dover pagare l’intera ammenda, sarebbe stata obbligata a fare altrettanto, e viceversa, è, in realtà, soltanto la conseguenza automatica dell’irrogazione di un’ammenda in solido, la quale, per quanto riguarda l’[OSCURATO:PERSONA] e l’[OSCURATO:PERSONA] T&D SA, era giustificata, nella fattispecie, per le ragioni esposte al paragrafo 41 supra. Tale conseguenza ha certamente un impatto sulla strategia dei vari condebitori in solido, ma non comporta la violazione del diritto a un ricorso effettivo.
198.
Infatti, ogni condebitore mantiene il diritto e la possibilità di presentare un ricorso, ciò che hanno fatto, del resto, sia l’[OSCURATO:PERSONA] sia l’[OSCURATO:PERSONA] T&D SA. Certamente, se non propone un ricorso, il condebitore in solido si espone al rischio di dover pagare l’intera ammenda, anche se il Tribunale dovesse annullare la decisione che infligge l’ammenda in solido in seguito alla presentazione di un ricorso da parte di un altro condebitore. Infatti, risulta dalla giurisprudenza, da un lato, che, se il destinatario di una decisione decide di proporre un ricorso di annullamento, il giudice dell’Unione è investito dei soli elementi della decisione che riguardano costui, mentre quelli riguardanti altri destinatari, che non sono stati impugnati, non rientrano nell’oggetto della controversia che il suddetto giudice è chiamato a risolvere, e, dall’altro lato, che, di conseguenza, un punto della motivazione di una sentenza di annullamento non può applicarsi a persone che non erano parti processuali e nei confronti delle quali la sentenza non può pertanto far stato (
114
).
199.
Il Tribunale non ha quindi assolutamente travisato la portata del motivo vertente sulla violazione del diritto a un ricorso effettivo dedotto dall’[OSCURATO:PERSONA] in primo grado, allorché ha concluso, al punto 230 della sentenza impugnata, che non si poteva ritenere che la decisione controversa, nella parte in cui aveva inflitto un’ammenda in solido all’[OSCURATO:PERSONA] e all’[OSCURATO:PERSONA] T&D SA, avesse violato il principio del diritto a un ricorso effettivo.
200.
Ne consegue che il quinto motivo dell’[OSCURATO:PERSONA] dev’essere, a mio avviso, respinto.
G –
Conclusione sull’analisi delle impugnazioni
201.
Da tutto quanto precede risulta che, a mio avviso, il secondo e il terzo motivo dell’[OSCURATO:PERSONA] nonché il quarto motivo delle società del gruppo [OSCURATO:PERSONA] devono essere accolti e che, pertanto, l’ammenda come prevista al punto 3, secondo trattino, del dispositivo della sentenza impugnata dev’essere annullata.
202.
Quanto al resto, ritengo che le impugnazioni debbano essere respinte.
IV –
Sui ricorsi di annullamento e sulla determinazione dell’ammenda
A –
Sui ricorsi di annullamento
203.
In forza dell’articolo 61, primo comma, dello Statuto della Corte, quando l’impugnazione è accolta e la Corte annulla la sentenza del Tribunale, la medesima può statuire definitivamente sulla controversia, qualora lo stato degli atti lo consenta, oppure rinviare la causa al Tribunale affinché sia decisa da quest’ultimo.
204.
Nel caso di specie, lo stato degli atti consente di statuire definitivamente sulla controversia.
205.
Infatti, la responsabilità delle ricorrenti nelle impugnazioni per l’infrazione constatata nella decisione controversa e confermata dal Tribunale nella sentenza impugnata non viene rimessa in discussione dall’analisi delle impugnazioni. Dev’essere, a mio avviso, annullata solo l’ammenda come prevista al secondo trattino del punto 3 del dispositivo della sentenza impugnata, a causa di errori relativi all’applicazione delle norme in materia di solidarietà che hanno comportato violazioni di diritto.
206.
Al riguardo, è giocoforza constatare che la configurazione della solidarietà prevista nella decisione controversa, specificamente all’articolo 2, lettera c), è la stessa prevista al punto 3, secondo trattino, del dispositivo della sentenza impugnata, che l’ha confermata. Ne consegue che le stesse violazioni di diritto che, nell’ambito dell’analisi contenuta ai precedenti paragrafi da 96 a 174, mi hanno indotto a proporre l’annullamento del suddetto punto del dispositivo della sentenza impugnata, si configurano anche in relazione all’ammenda come determinata nella decisione controversa. Ritengo pertanto che si debba parimenti annullare l’articolo 2, lettera c), della decisione controversa, come richiesto al Tribunale dalle ricorrenti nelle impugnazioni.
B –
Sulla determinazione dell’ammenda
207.
La mia proposta di annullamento parziale dell’articolo 2, lettera c), della decisione controversa implica che si debba statuire nuovamente sull’ammenda fissata nella predetta decisione. Nell’ambito del suo diritto di avocazione, conferitole dall’articolo 61, primo comma, del suo Statuto, la Corte gode, al riguardo, di una competenza estesa al merito, prevista all’articolo 261 TFUE in combinato disposto con l’articolo 31 del regolamento (CE) n. 1/2003 (
115
). Essa può quindi procedere liberamente alla rideterminazione dell’importo dell’ammenda (
116
).
208.
In tali circostanze, occorre rilevare che l’importo dell’ammenda inflitta all’[OSCURATO:SOCIETA], pari a EUR 48 195 000, come stabilito dal Tribunale nella sentenza impugnata, non è rimesso in discussione dai motivi e dalle censure che ho proposto alla Corte di accogliere. Tale importo resta pertanto immutato.
209.
Risulta, per contro, dalle considerazioni formulate ai paragrafi 135 e seguenti che, in un caso come quello delle cause in esame, in cui le due società controllanti succedutesi, condannate esclusivamente sulla base di una responsabilità interamente derivata da quella della controllata, saranno unite da vincoli di solidarietà con la loro (rispettivamente ex e nuova) controllata, la somma totale degli importi ai quali le società controllanti sono condannate non può eccedere l’importo al quale è condannata la controllata. Inoltre, le società controllanti devono poter conoscere senza ambiguità l’importo cui sono tenute relativamente al periodo per il quale sono considerate responsabili in solido dell’infrazione insieme alla loro controllata.
210.
Dato che l’importo dell’ammenda inflitta alla società controllata, ossia l’[OSCURATO:SOCIETA], è fissato in EUR 48 195 000, si devono di conseguenza determinare le due quote di tale importo per le quali ciascuna società controllante è ritenuta responsabile in solido con la controllata.
211.
Al riguardo, un criterio, a mio avviso, pertinente per ripartire tra le due società controllanti l’ammenda della controllata può essere la rispettiva durata dell’esercizio dell’influenza determinante su quest’ultima. Tale criterio non è certamente il solo ipotizzabile. Tuttavia, nelle circostanze di specie, mi sembra un criterio adeguato che consente di garantire una certa proporzione nella determinazione delle quote.
212.
Risulta dal fascicolo che l’[OSCURATO:PERSONA] ha esercitato un’influenza determinante sull’[OSCURATO:PERSONA] T&D SA nel periodo compreso tra il 7 dicembre 1992 e l’8 gennaio 2004, ossia per undici anni e un mese.
213.
L’[OSCURATO:PERSONA] SA e l’[OSCURATO:PERSONA] T&D [OSCURATO:PERSONA] SA hanno esercitato un’influenza determinante sull’[OSCURATO:PERSONA] T&D SA e sull’[OSCURATO:PERSONA] T&D AG (
117
) per un periodo di quattro mesi, ossia tra il 9 gennaio e l’11 maggio 2004.
214.
Ne consegue che, a mio avviso, applicando il criterio indicato al paragrafo 211, l’[OSCURATO:PERSONA] dovrebbe essere considerata responsabile in solido con l’[OSCURATO:SOCIETA] per EUR 46 787 847, mentre l’[OSCURATO:PERSONA], la T&D [OSCURATO:PERSONA] SA e l’[OSCURATO:SOCIETA] AG dovrebbero essere considerate responsabili in solido con l’[OSCURATO:SOCIETA] per EUR 1 407 153 (
118
).
C –
Sulla determinazione della quota dell’[OSCURATO:PERSONA]
215.
Nel caso in cui la Corte dovesse condividere l’interpretazione delle norme in materia di solidarietà da me proposta – secondo la quale, quando è stabilita una responsabilità solidale tra soggetti che costituivano un’unità economica al momento della commissione dell’infrazione, ma che, al momento dell’irrogazione della sanzione, non fanno più parte della stessa unità economica, è necessario determinare la quota dell’ammenda cui è tenuto il soggetto, che non ha più vincoli che giustifichino la sua inclusione nell’unità economica, nei rapporti interni con gli altri suoi condebitori (
119
) ‐, si dovranno ancora determinare, in concreto, le quote dell’ammenda dei soggetti che, nella fattispecie, sono condannati in solido, ma non fanno più parte dell’entità economica unitaria.
216.
Al riguardo, ho già avuto occasione di osservare, da un lato, che, nella misura in cui la competenza estesa al merito legittima il giudice dell’Unione, al di là del semplice controllo di legittimità, a riformare l’atto impugnato, vale a dire a sostituire la sua valutazione a quella della [OSCURATO:PERSONA] (
120
), detto giudice può esercitarla nei limiti delle competenze attribuite a tale istituzione dai Trattati. Così, nel caso menzionato al paragrafo precedente, il giudice dell’Unione è, secondo me, legittimato, nell’ambito della sua competenza estesa al merito, a determinare le quote dell’ammenda inflitta a soggetti condannati in solido, ma che non fanno più parte dell’entità economica unitaria che ha commesso l’infrazione (
121
). Dall’altro lato, ho già parimenti rilevato che la competenza estesa al merito legittima il giudice dell’Unione a tener conto «di tutte le circostanze di fatto», ivi comprese le circostanze successive alla decisione impugnata dinanzi ad esso (
122
).
217.
Orbene, nella fattispecie, risulta dal fascicolo che, dopo la cessione delle attività T&D dell’[OSCURATO:PERSONA] all’[OSCURATO:PERSONA], l’[OSCURATO:SOCIETA] e le altre due ex controllate dell’[OSCURATO:PERSONA] (ossia la T&D [OSCURATO:PERSONA] SA e l’[OSCURATO:SOCIETA] AG) sono divenute nuovamente controllate dell’[OSCURATO:PERSONA].
218.
Ne consegue che, nella fattispecie, l’[OSCURATO:PERSONA] ha costituito un’entità economica unitaria con le sue ex controllate, con le quali essa è stata condannata in solido, al momento della commissione dell’infrazione, ma non al momento della rettifica della sanzione. Pertanto, occorre determinare la quota dell’ammenda inflitta all’[OSCURATO:PERSONA] in solido con le sue ex controllate.
219.
Al paragrafo 87 delle conclusioni nella citata causa [OSCURATO:PERSONA]/[OSCURATO:PERSONA] e a. ho menzionato talune circostanze, indicate del resto dalla stessa [OSCURATO:PERSONA], riguardanti i vincoli tra controllante e controllata che, in linea di principio, sono irrilevanti ai fini dell’esclusione dell’esercizio effettivo di un’influenza determinante, ma che possono essere presi in considerazione per la determinazione del grado di colpevolezza relativa tra società controllante e controllata e, quindi, per la determinazione dei rapporti interni tra condebitori in solido dell’ammenda. Fra tali circostanze, che non possono essere oggetto, a mio avviso, di un elenco vincolante o esaustivo, la [OSCURATO:PERSONA] aveva indicato l’assenza di partecipazione diretta della società controllante all’infrazione, la presenza o il grado degli interessi della società controllante nel settore sul quale ha inciso l’infrazione e la mancata conoscenza dell’infrazione. Nelle medesime conclusioni ho rilevato anche che, proprio come avviene nell’ambito della determinazione della sanzione, dev’essere riconosciuto un certo margine di discrezionalità nella valutazione della pertinenza e dell’importanza degli elementi da considerare in ciascun caso di specie.
220.
Ebbene, economia processuale vuole che la Corte statuisca essa stessa definitivamente sulla controversia, laddove gli atti siano completi, sussistano tutti i dati necessari e le parti abbiano potuto esprimersi su tutti gli aspetti rilevanti (
123
).
221.
Nella fattispecie, il fascicolo contiene taluni elementi che potrebbero essere presi in considerazione per la determinazione del grado di colpevolezza relativa dell’[OSCURATO:PERSONA] (
124
). In base all’analisi di tali elementi, la stessa Corte potrebbe essere in grado di statuire definitivamente sulla determinazione della quota dell’ammenda a carico dell’[OSCURATO:PERSONA]. Tuttavia, è giocoforza constatare che, in questa fase del procedimento, le società interessate non hanno avuto occasione di presentare le loro osservazioni al riguardo. Pertanto, qualora la Corte dovesse condividere l’interpretazione delle norme in materia di solidarietà da me proposta e dovesse ritenere di disporre di elementi sufficienti per determinare la quota dell’[OSCURATO:PERSONA], sarebbe necessario, a mio avviso, sentire in proposito le società interessate.
222.
Per contro, qualora la Corte dovesse ritenere, in ogni caso, di non disporre degli elementi necessari per determinare la quota dell’[OSCURATO:PERSONA], spetterà a mio avviso alla [OSCURATO:PERSONA], in forza del suo obbligo di prendere i provvedimenti che l’esecuzione della sentenza della Corte comporti, conformemente all’articolo 266 TFUE, determinare in concreto tale quota.
V –
Sulle spese
223.
Ai sensi dell’articolo 184, paragrafo 2, del regolamento di procedura della Corte, quando l’impugnazione è accolta e la Corte statuisce definitivamente sulla controversia, la Corte statuisce sulle spese.
224.
Ai sensi dell’articolo 138, paragrafo 1, del medesimo regolamento, applicabile al procedimento di impugnazione in forza del successivo articolo 184, paragrafo 1, la parte soccombente è condannata alle spese se ne è stata fatta domanda. L’articolo 138, paragrafo 3, di detto regolamento precisa che, se le parti soccombono rispettivamente su uno o più capi, le spese sono compensate. Ai sensi della medesima disposizione, qualora ciò appaia giustificato alla luce delle circostanze di specie, la Corte può decidere che una parte sostenga, oltre alle proprie spese, una quota delle spese della controparte.
225.
Ora, nella fattispecie, propongo di accogliere le impugnazioni dell’[OSCURATO:PERSONA] e delle società del gruppo [OSCURATO:PERSONA] per la parte riguardante l’applicazione delle norme in materia di solidarietà, ma di respingerle quanto al resto. Tuttavia, secondo la soluzione da me proposta, l’[OSCURATO:PERSONA] e le società del gruppo [OSCURATO:PERSONA] sono risultate, in sostanza, vittoriose dinanzi alla Corte.
226.
Tenuto conto delle circostanze di specie, ritengo che si debba condannare la [OSCURATO:PERSONA] a sopportare, per entrambi i gradi di giudizio, le proprie spese e un terzo di quelle dell’[OSCURATO:PERSONA] e delle società del gruppo [OSCURATO:PERSONA]. L’[OSCURATO:PERSONA] e le società del gruppo [OSCURATO:PERSONA] sopporteranno due terzi delle proprie spese relative ai due gradi di giudizio.
VI –
Conclusione
227.
[OSCURATO:PERSONA] luce delle considerazioni che precedono, propongo alla Corte di statuire come segue:
1)
Il punto 3, secondo trattino, del dispositivo della sentenza del Tribunale dell’Unione europea del 3 marzo 2011, [OSCURATO:PERSONA] e a./[OSCURATO:PERSONA] (T‑117/07 e T‑121/07), è annullato.
2)
Le impugnazioni sono respinte quanto al resto.
3)
L’articolo 2, lettera c), della decisione C(2006) 6762 definitivo della [OSCURATO:PERSONA], del 24 gennaio 2007, relativa a un procedimento ai sensi dell’articolo 81 CE e dell’articolo 53 dell’accordo SEE (caso COMP/F/38.899 – Apparecchiature di comando con isolamento in gas), è annullato.
4)
Per le infrazioni constatate all’articolo 1, lettere da b) a f), della decisione C(2006) 6762 definitivo, oltre all’ammenda di EUR 10 327 500 inflitta all’[OSCURATO:PERSONA] SA, un’ammenda di EUR 48 195 000 è inflitta all’[OSCURATO:SOCIETA], di cui EUR 46 787 847 in solido con l’[OSCURATO:PERSONA] SA e EUR 1 407 153 in solido con l’[OSCURATO:PERSONA] SA, la T&D [OSCURATO:PERSONA] SA e l’[OSCURATO:SOCIETA] AG.
5)
[OSCURATO:PERSONA] europea è condannata a sopportare, oltre alle proprie spese relative sia al procedimento di primo grado che all’impugnazione, un terzo delle spese relative al procedimento di primo grado e all’impugnazione sostenute dall’[OSCURATO:PERSONA] SA, dall’[OSCURATO:PERSONA] SA, dalla T&D [OSCURATO:PERSONA] SA, dall’[OSCURATO:SOCIETA] e dall’[OSCURATO:SOCIETA] AG.
6)
L’[OSCURATO:PERSONA] SA, l’[OSCURATO:PERSONA] SA, la T&D [OSCURATO:PERSONA] SA, l’[OSCURATO:SOCIETA] e l’[OSCURATO:SOCIETA] AG sopporteranno due terzi delle proprie spese relative al procedimento di primo grado e all’impugnazione.
(
1
) Lingua originale: il francese.
(
2
)
T-117/07 e T-121/07 (Racc. pag. II-633)
.
(
3
) Decisione della [OSCURATO:PERSONA], del 24 gennaio 2007, relativa ad un procedimento ai sensi dell’articolo 81 CE e dell’articolo 53 dell’accordo SEE (caso COMP/F/38.899 – Apparecchiature di comando con isolamento in gas).
(
4
) Le AIG servono a controllare il flusso di energia nelle reti elettriche. Si tratta di apparecchiature elettriche pesanti, utilizzate come componente principale nelle sottostazioni elettriche «chiavi in mano». V. punti da 2 a 5 della sentenza impugnata.
(
5
) Le tre impugnazioni in tali cause riguardano la sentenza del Tribunale del 3 marzo 2011, [OSCURATO:PERSONA] e a./[OSCURATO:PERSONA] (
da T-122/07 a T-124/07, Racc. pag. II-793
).
(
6
) L’[OSCURATO:PERSONA] T&D SA corrisponde alla società [OSCURATO:PERSONA] T&D SA e, ai fini del presente procedimento, l’[OSCURATO:PERSONA] T&D AG corrisponde alla società [OSCURATO:PERSONA] T&D AG (v. punti 21 e 23 della decisione controversa e punto 59 della sentenza impugnata). Prima della cessione delle attività del gruppo [OSCURATO:PERSONA] nel settore T&D dell’8 gennaio 2004, queste due società hanno partecipato all’infrazione constatata nella decisione controversa nell’ambito del gruppo [OSCURATO:PERSONA] (v. punto 331 della decisione controversa).
(
7
) Dai punti da 29 a 32 della sentenza impugnata emerge, in particolare, che le imprese partecipanti all’intesa avevano, tra l’altro, coordinato a livello mondiale l’assegnazione dei progetti relativi alle AIG, fatta eccezione per taluni mercati, secondo regole concordate, al fine segnatamente di rispettare quote che riflettevano in gran parte le loro quote di mercato storiche stimate.
(
8
) In particolare, dall’articolo 1, lettere b), c), d) e f), della decisione controversa emerge che la [OSCURATO:PERSONA] ha constatato la partecipazione all’infrazione, da parte dell’[OSCURATO:PERSONA], per il periodo compreso tra il 15 aprile 1988 e l’8 gennaio 2004, dell’[OSCURATO:PERSONA] e dell’[OSCURATO:PERSONA] T&D [OSCURATO:PERSONA] SA (divenuta T&D [OSCURATO:PERSONA] SA) per il periodo compreso tra il 9 gennaio e l’11 maggio 2004, dell’[OSCURATO:PERSONA] T&D AG per il periodo compreso tra il 22 dicembre 2003 e l’11 maggio 2004 e dell’[OSCURATO:PERSONA] T&D SA per il periodo compreso tra il 7 dicembre 1992 e l’11 maggio 2004.
(
9
) Più specificamente, all’[OSCURATO:PERSONA] è stata inflitta, all’articolo 2, lettera b), della decisione controversa, un’ammenda individuale di importo pari a EUR 11 475 000. L’articolo 2, lettera c), della medesima decisione prevede che l’[OSCURATO:PERSONA] sia condannata al pagamento di un’ammenda di importo pari a EUR 53 550 000, in solido con l’[OSCURATO:PERSONA] T&D SA, e che, dell’importo a carico dell’[OSCURATO:PERSONA] T&D SA, EUR 25 500 000 siano da versare in solido con l’[OSCURATO:PERSONA], l’[OSCURATO:PERSONA] T&D [OSCURATO:PERSONA] SA e l’[OSCURATO:PERSONA] T&D AG.
(
10
) Nella sentenza impugnata il Tribunale ha annullato l’articolo 2, lettere b) e c), della decisione controversa, constatando che la [OSCURATO:PERSONA] aveva infranto il principio di proporzionalità nonché il principio della parità di trattamento o di non discriminazione per aver maggiorato l’importo di base delle ammende inflitte a titolo della circostanza aggravante costituita dal ruolo di leader dell’infrazione. V., specificamente, punto 317 della sentenza impugnata.
(
11
) V. punto 323 della sentenza impugnata e punto 3 del dispositivo.
(
12
) Occorre rilevare che, sebbene, nell’ambito del presente motivo, le società del gruppo [OSCURATO:PERSONA] deducano, segnatamente, una censura relativa alla violazione dell’articolo 296 TFUE, è l’articolo 253 CE ad essere applicabile nella specie, dato che la decisione controversa è stata adottata precedentemente all’entrata in vigore del Trattato di Lisbona. Ciò è irrilevante, tuttavia, poiché la motivazione degli atti dell’Unione di cui è causa nella presente controversia non è soggetta, nel contesto dell’articolo 253 CE, a requisiti giuridici diversi da quelli applicabili nel contesto dell’articolo 296, secondo comma, TFUE. Occorre pertanto intendere tale censura nel senso che si riferisce proprio a una violazione dell’articolo 253 CE. V., al riguardo, sentenza dell’11 luglio 2013, Ziegler/[OSCURATO:PERSONA] (C‑439/11 P, punto 113). Nondimeno, dal momento che ciò non ha conseguenze nel caso di specie, nelle presenti conclusioni, farò riferimento alla nuova numerazione del Trattato, ossia all’articolo 296 TFUE.
(
13
) Divenute, rispettivamente, [OSCURATO:PERSONA] T&D SA (divenuta, successivamente, [OSCURATO:SOCIETA]) e [OSCURATO:PERSONA] T&D AG (divenuta, successivamente, [OSCURATO:SOCIETA] AG). V. paragrafo 6 nonché nota 6 delle presenti conclusioni.
(
14
) V., in particolare, sentenze del 29 settembre 2011, [OSCURATO:PERSONA]/[OSCURATO:PERSONA] (
C-521/09 P, Racc. pag. I-8947
, punto 146 e giurisprudenza ivi citata), e Ziegler/[OSCURATO:PERSONA], cit., punto 114 e giurisprudenza ivi citata.
(
15
) V., in particolare, sentenza Ziegler/[OSCURATO:PERSONA], cit., punto 115 e giurisprudenza ivi citata.
(
16
) V., in particolare, citate sentenze [OSCURATO:PERSONA]/[OSCURATO:PERSONA], punto 150 e giurisprudenza ivi citata, e Ziegler/[OSCURATO:PERSONA], punto 116.
(
17
) Sentenza del 18 settembre 2003, Volkswagen/[OSCURATO:PERSONA] (
C-338/00 P, Racc. pag. I-9189
, punto 127 e giurisprudenza ivi citata).
(
18
) V. sentenze [OSCURATO:PERSONA]/[OSCURATO:PERSONA], cit., punti 151 e 152, e del 19 luglio 2012, [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA]/[OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA]/[OSCURATO:PERSONA] e a. (C‑628/10 P e C‑14/11 P, punto 75).
(
19
) V. sentenza [OSCURATO:PERSONA]/[OSCURATO:PERSONA], cit., punto 153, e ordinanza del 13 settembre 2012, [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA]/[OSCURATO:PERSONA] (C‑495/11 P, punto 49). Il corsivo è mio. Il dovere della [OSCURATO:PERSONA] di motivare le sue decisioni sotto questo profilo risulta, segnatamente, dal carattere relativo di detta presunzione, per superare la quale gli interessati dovrebbero produrre una prova vertente sui vincoli economici, organizzativi e giuridici che intercorrono tra le società interessate.
(
20
) V. sentenza [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA]/[OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA]/[OSCURATO:PERSONA] e a., cit., punto 49, e conclusioni dell’avvocato generale Sharpston, presentate il 30 maggio 2013, nella causa Kendrion/[OSCURATO:PERSONA] (C‑50/12 P, paragrafo 43), pendente dinanzi alla Corte.
(
21
) Punto 353 della decisione controversa.
(
22
) Punto 355 della decisione controversa.
(
23
) Punto 355 della decisione controversa.
(
24
) Punto 351 della decisione controversa.
(
25
) Punto 350 della decisione controversa.
(
26
) Ai punti da 90 a 150 della sua risposta alla comunicazione degli addebiti, l’[OSCURATO:PERSONA] ha addotto, in particolare, argomenti riguardanti: i) la struttura decentralizzata del gruppo e l’autonomia del settore T&D; ii) il funzionamento interno e l’adozione di decisioni all’interno del settore T&D; iii) lo scopo limitato della società [OSCURATO:PERSONA]; iv) l’assenza di influenza commerciale dell’[OSCURATO:PERSONA] sulle offerte delle entità giuridiche del settore T&D; v) l’assenza di discussioni di politica commerciale del settore T&D in seno al comitato esecutivo dell’[OSCURATO:PERSONA] nonché, infine, vi) la circostanza che le infrazioni si fossero protratte dopo la cessione delle attività T&D all’[OSCURATO:PERSONA].
(
27
) Così, senza che sia necessario, alla luce della giurisprudenza precedentemente menzionata, effettuare in questa sede un’analisi comparativa minuziosa tra gli argomenti dedotti nella risposta alla comunicazione degli addebiti (v. nota precedente) e la decisione controversa, si rileverà che l’argomento vertente sulla struttura organizzativa del gruppo e sull’autonomia del settore T&D viene menzionato al punto 347 della decisione controversa e respinto ai punti 353 e 355 della medesima. Riferimenti alla questione del funzionamento interno e all’adozione di decisioni all’interno del settore T&D sono contenuti sia al punto 346 (approvazione dei progetti di offerte) sia al punto 347 (mantenimento di talune decisioni in capo alla società controllante). Quanto all’argomento vertente sul fatto che, data la limitazione dello scopo della società [OSCURATO:PERSONA] alla detenzione e alla gestione di partecipazioni, la medesima non poteva operare nel settore delle AIG, esso è, nel caso di specie, irrilevante e poteva essere quindi implicitamente respinto dalla [OSCURATO:PERSONA] poiché, da un lato, la circostanza che la società controllante non operi nel mercato interessato dall’infrazione non è decisiva ai fini dell’esercizio di un’influenza determinante (v., in tal senso, sentenza del Tribunale del 30 settembre 2009, Arkema/[OSCURATO:PERSONA], T‑168/05) e, dall’altro, l’imputazione di un’infrazione commessa dalla controllata al soggetto che esercita un’influenza determinante sulla stessa può avvenire anche se tale soggetto non esercita alcuna attività economica propria (sentenza dell’11 luglio 2013, [OSCURATO:PERSONA]/[OSCURATO:PERSONA], C‑440/11 P, punti 43 e 44). Parimenti, quanto agli argomenti relativi alla pretesa assenza di influenza (e di discussioni) sulla politica commerciale delle controllate, occorre rilevare, da un lato, che la questione se il comportamento sul mercato di una controllata sia soggetto all’influenza determinante della sua controllante non dipende soltanto da chi decide la sua politica commerciale in senso stretto (v., in proposito, paragrafo 109, e giurisprudenza ivi citata, delle conclusioni dell’avvocato generale Kokott, presentate il 18 aprile 2013, nella causa [OSCURATO:PERSONA] e a./[OSCURATO:PERSONA], che ha dato luogo alla sentenza del 18 luglio 2013, C‑501/11 P) e, dall’altro, che la [OSCURATO:PERSONA] ha considerato, nella fattispecie, che l’insieme degli elementi relativi ai vincoli economici, organizzativi e giuridici che intercorrevano tra la società controllante e le controllate era sufficiente a dimostrare l’influenza delle prima sul comportamento nel mercato delle seconde.
(
28
) [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA]/[OSCURATO:PERSONA], rispettivamente, del 7 febbraio 2012 (C‑421/11 P, punto 57) e del 13 settembre 2012, cit., punto 50.
(
29
) V. supra, note 26 e 27.
(
30
) V. sentenza Volkswagen/[OSCURATO:PERSONA], cit., punto 127 e giurisprudenza ivi citata.
(
31
) V. sentenza [OSCURATO:PERSONA]/[OSCURATO:PERSONA], cit., punto 155.
(
32
) In varie cause il Tribunale ha confermato un’ammenda in solido a controllante e ex controllata che non costituivano più un’entità economica unitaria al momento dell’adozione della decisione. V., in particolare, sentenze del Tribunale del 15 giugno 2005, [OSCURATO:PERSONA] e a./[OSCURATO:PERSONA] (T‑71/03, T‑74/03, T‑87/03 e T‑91/03, punti da 58 a 82, 387, da 391 a 393 e punto 3 del dispositivo, per quanto riguarda la responsabilità solidale della controllata Intech [OSCURATO:PERSONA] con la sua ex controllante Intech [OSCURATO:PERSONA]); del 13 settembre 2010, [OSCURATO:PERSONA]/[OSCURATO:PERSONA] (
T-40/06, Racc. pag. II-4893
, punti 2, 74, 173 e dispositivo, per quanto riguarda la responsabilità solidale della controllata [OSCURATO:PERSONA] con le sue succedutesi controllanti FLS e [OSCURATO:PERSONA]; in prosieguo: la «sentenza [OSCURATO:PERSONA]»); del 24 marzo 2011, IBP e [OSCURATO:PERSONA]/[OSCURATO:PERSONA] (
T-384/06, Racc. pag. II-1177
, punto 13 e dispositivo, per quanto riguarda la responsabilità solidale della IBP [OSCURATO:PERSONA] con le sue ex controllanti Delta e AFC), IMI e a./[OSCURATO:PERSONA] (T‑378/06, punti 4, 14 e dispositivo, per quanto riguarda la responsabilità solidale delle controllate Aquatis e Simplex con la loro ex controllante IMI) e Tomkins/[OSCURATO:PERSONA] (
T-382/06, Racc. pag. II-1157
, punti 3, da 55 a 59 e punto 2 del dispositivo, per quanto riguarda la responsabilità solidale della Pegler con la sua ex controllante Tomkins).
(
33
) Per un’esposizione delle ragioni concernenti l’effettiva esecuzione dell’ammenda, che giustificano l’irrogazione di un’ammenda in solido in casi di tal genere, rinvio alle mie conclusioni nella causa [OSCURATO:PERSONA]/[OSCURATO:PERSONA] e a., cit., paragrafi 52, 82 e 84 in fine.
(
34
) Pure, come esaminerò più dettagliatamente infra, ai paragrafi da 160 a 162, e come ho indicato ai paragrafi 83 e seguenti delle mie conclusioni nella citata causa [OSCURATO:PERSONA]/[OSCURATO:PERSONA] e a., tale circostanza non è priva di effetti sul potere della [OSCURATO:PERSONA] di infliggere un’ammenda in solido, in quanto, se intende irrogarla, essa sarà tenuta, per motivi di certezza del diritto, a specificare la quota di cui i debitori in solido dovranno farsi carico nei loro rapporti interni.
(
35
) V. le mie conclusioni nella causa [OSCURATO:PERSONA]/[OSCURATO:PERSONA] e a., cit., paragrafo 80.
(
36
) Nella loro replica le società del gruppo [OSCURATO:PERSONA] sembrano voler ampliare la loro argomentazione nel senso che contestano al Tribunale di non aver sanzionato la [OSCURATO:PERSONA] per non aver motivato l’irrogazione di un’ammenda in solido ad entità giuridiche che non hanno mai costituito, insieme, un’entità economica comune, ossia l’[OSCURATO:PERSONA] e l’[OSCURATO:PERSONA]. Al riguardo, senza necessità di affrontare la questione della ricevibilità di siffatta censura – che non è stata dedotta né in primo grado né in sede di impugnazione –, rilevo che la [OSCURATO:PERSONA], nella decisione controversa, non ha inflitto un’ammenda in solido all’[OSCURATO:PERSONA] e all’[OSCURATO:PERSONA], cosicché non le si può contestare di non aver fornito una motivazione al riguardo. La questione della creazione di una «solidarietà di fatto» tra l’[OSCURATO:PERSONA] e l’[OSCURATO:PERSONA] è, in ogni caso, oggetto del quarto motivo delle società del gruppo [OSCURATO:PERSONA] e sarà analizzata infra, ai paragrafi 101 e seguenti.
(
37
) V., in particolare, sentenza Ziegler/[OSCURATO:PERSONA], cit., punto 81 e giurisprudenza ivi citata.
(
38
) Ibidem, punto 82 e giurisprudenza ivi citata.
(
39
) Sentenze del 27 gennaio 2000, DIR [OSCURATO:PERSONA] e a./[OSCURATO:PERSONA] (
C-164/98 P, Racc. pag. I-447
, punti 38 e 49); del 1
o
giugno 2006, P&O [OSCURATO:PERSONA] (Vizcaya) e [OSCURATO:PERSONA] de Vizcaya/[OSCURATO:PERSONA] (
C-442/03 P e C-471/03 P, Racc. pag. I-4845
, punti 60 e 67), e del 22 dicembre 2008, [OSCURATO:PERSONA]/[OSCURATO:PERSONA] (
C-487/06 P, Racc. pag. I-10515
, punto 141). Ecco manifestarsi il carattere cassatorio del ricorso di annullamento, che si basa sul principio dell’equilibrio istituzionale che caratterizza la struttura e il funzionamento dell’Unione europea. La salvaguardia dell’equilibrio istituzionale esige che ogni istituzione eserciti le proprie competenze nel rispetto di quelle delle altre. V., in proposito, conclusioni dell’avvocato generale Kokott, presentate il 6 settembre 2012, nella causa Frucona Košice/[OSCURATO:PERSONA] (sentenza del 24 gennaio 2013, C‑73/11 P, paragrafo 92).
(
40
) V. conclusioni dell’avvocato generale Kokott nella causa Frucona Košice/[OSCURATO:PERSONA], cit., paragrafo 93 e giurisprudenza ivi citata.
(
41
) V., nello stesso senso, sentenze del 2 aprile 2009, [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA]/[OSCURATO:PERSONA] (
C-431/07 P, Racc. pag. I-2665
, punto 68), e [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA]/[OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA]/[OSCURATO:PERSONA] e a., cit., punti 121 e 122, nonché citate ordinanze [OSCURATO:PERSONA]/[OSCURATO:PERSONA], rispettivamente, del 7 febbraio 2012, punto 65, e del 13 settembre 2012, punti 59 e 60.
(
42
) Citate sentenze DIR [OSCURATO:PERSONA] e a./[OSCURATO:PERSONA], punto 42, e [OSCURATO:PERSONA]/[OSCURATO:PERSONA], punto 142, e le mie conclusioni in quest’ultima causa, presentate il 17 luglio 2008, paragrafo 107.
(
43
) V., a tal proposito, le mie conclusioni nella causa [OSCURATO:PERSONA]/[OSCURATO:PERSONA], cit., paragrafo 54. V., nello stesso senso, conclusioni dell’avvocato generale Kokott nella causa Frucona Košice/[OSCURATO:PERSONA], cit., paragrafo 94.
(
44
) V. paragrafi 24 e seguenti delle presenti conclusioni.
(
45
) Nella decisione controversa la motivazione del rigetto degli argomenti presentati dall’[OSCURATO:PERSONA] (e dall’[OSCURATO:PERSONA] T&D [OSCURATO:PERSONA]) per superare la presunzione di influenza determinante sulle loro controllate è contenuta nel punto 370, il quale rinvia al punto 364 per una loro sintesi.
(
46
) Al punto 150 della sentenza impugnata, il Tribunale fa riferimento alle memorie delle società del gruppo [OSCURATO:PERSONA], nell’atto introduttivo della causa T‑117/07, alla loro risposta alla comunicazione degli addebiti, allegata al suddetto atto, nonché a documenti prodotti dalle stesse in risposta alla richiesta di informazioni della [OSCURATO:PERSONA] del 20 settembre 2006.
(
47
) V. citate ordinanze [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA]/[OSCURATO:PERSONA], rispettivamente, del 7 febbraio 2012, punto 65, e del 13 settembre 2012, punti 59 e 60.
(
48
) V. le mie conclusioni nella causa [OSCURATO:PERSONA]/[OSCURATO:PERSONA], cit., paragrafo 64. La Corte ha confermato tale approccio al punto 70 della sentenza corrispondente. Al riguardo, v. anche sentenza del Tribunale del 9 settembre 2011, [OSCURATO:PERSONA]/[OSCURATO:PERSONA] (
T-25/06, Racc. pag. II-5741
, punto 200).
(
49
) Dato che le impugnazioni sono state proposte anteriormente al 1
o
novembre 2012, data di entrata in vigore del nuovo regolamento di procedura della Corte, in conformità all’adagio «tempus regit actum», la loro ricevibilità deve essere valutata alla luce del regolamento di procedura della Corte del 19 giugno 1991. V., al riguardo, ordinanza del Tribunale del 7 settembre 2010, [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA]/[OSCURATO:PERSONA] (
T-532/08, Racc. pag. II-3959
, punto 70 e giurisprudenza ivi citata), nonché nota 90 delle citate conclusioni dell’avvocato generale Kokott, nella causa Ziegler/[OSCURATO:PERSONA]. Nel nuovo regolamento di procedura della Corte, gli articoli menzionati sono divenuti rispettivamente gli articoli 127, paragrafo 1, e 190, paragrafo 1.
(
50
) L’atto introduttivo dell’impugnazione non contiene, infatti, alcun riferimento a tale motivo. Occorre anche rilevare che, sebbene, dinanzi al Tribunale, l’[OSCURATO:PERSONA] avesse dedotto un motivo vertente sulla violazione, da parte della [OSCURATO:PERSONA], dell’obbligo di motivazione, le censure dedotte dall’[OSCURATO:PERSONA] in primo grado non riguardavano affatto la questione dell’esercizio effettivo, da parte sua, di un’influenza determinante sulle ex controllate.
(
51
) V. sentenza del 17 giugno 2010, Lafarge/[OSCURATO:PERSONA] (
C-413/08 P, Racc. pag. I-5361
, punto 43 e giurisprudenza ivi citata). La citata sentenza [OSCURATO:PERSONA]/[OSCURATO:PERSONA] e le sentenze del Tribunale del 16 giugno 2011, [OSCURATO:PERSONA]/[OSCURATO:PERSONA] (
T-185/06, Racc. pag. II-2809
), e del 16 giugno 2011, Edison/[OSCURATO:PERSONA] (
T-196/06 Racc. pag. II-3149
), alle quali fa riferimento l’[OSCURATO:PERSONA], non possono essere considerate, a mio avviso, come elementi di diritto e di fatto emersi durante il procedimento e idonei a giustificare la produzione di un nuovo motivo in corso di causa. Infatti, da un lato, tali sentenze riguardano questioni di diritto, segnatamente l’obbligo di motivazione a carico della [OSCURATO:PERSONA], che sono state oggetto di sentenze dei giudici dell’Unione molto prima del deposito dell’impugnazione. Dall’altro, non si può non constatare che le società del gruppo [OSCURATO:PERSONA] hanno potuto dedurre un motivo equivalente (v. analisi del primo motivo ai precedenti paragrafi da 14 a 43) prima che tutte queste sentenze fossero pronunciate.
(
52
) V. ordinanza del 6 ottobre 2011, ThyssenKrupp [OSCURATO:PERSONA] e a./[OSCURATO:PERSONA] (da C‑448/10 P a C‑450/10 P, punto 68 e giurisprudenza ivi citata).
(
53
) V. sentenze del 10 settembre 2009, [OSCURATO:PERSONA] e a./[OSCURATO:PERSONA] (
C-97/08 P, Racc. pag. I-8237
, punti 65 e 74); [OSCURATO:PERSONA]/[OSCURATO:PERSONA], cit., punti 58 e 153 (in quest’ultimo punto, riportato alla nota 19 delle presenti conclusioni, la Corte ha espressamente statuito che superare la presunzione «esigerebbe che gli interessati producano una prova vertente sui vincoli economici, organizzativi e giuridici che intercorrono tra le società interessate»); del 20 gennaio 2011, [OSCURATO:PERSONA] e a./[OSCURATO:PERSONA] (
C-90/09 P, Racc. pag. I-1
, punto 37), e del 29 marzo 2011, ArcelorMittal Luxembourg/[OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA]/ArcelorMittal Luxembourg e a. (
C-201/09 P e C-216/09 P, Racc. pag. I-2239
, punto 96). V. anche ordinanza del 13 dicembre 2012, Transcatab/[OSCURATO:PERSONA] (C‑654/11 P, punto 31).
(
54
) V. sentenze [OSCURATO:PERSONA]/[OSCURATO:PERSONA], cit., punto 59, e dell’8 maggio 2013, ENI/[OSCURATO:PERSONA] (C‑508/11 P, punto 50).
(
55
) V. citate sentenza [OSCURATO:PERSONA]/[OSCURATO:PERSONA], punto 66, e ordinanza Transcatab/[OSCURATO:PERSONA], punto 32.
(
56
) Divenuto articolo 13 TUE.
(
57
) V., altresì, punto 3, secondo trattino, del dispositivo della sentenza impugnata.
(
58
) Citata alla nota 32.
(
59
) Punto 215 della sentenza impugnata.
(
60
) L’[OSCURATO:PERSONA] menziona specificamente come nuovo elemento di fatto la cessione, nel 2010, dell’[OSCURATO:PERSONA] T&D SA al gruppo [OSCURATO:PERSONA] (v. paragrafo 6 delle presenti conclusioni) e come nuovo elemento di diritto la sentenza del Tribunale nella causa [OSCURATO:PERSONA].
(
61
) [OSCURATO:PERSONA] fa riferimento alla sentenza [OSCURATO:PERSONA], cit., punto 74.
(
62
) Divenuto articolo 170 del nuovo regolamento di procedura della Corte (v. nota 50).
(
63
) V., in particolare, sentenze dell’11 dicembre 2008, [OSCURATO:PERSONA]/Département du Loiret (
C-295/07 P, Racc. pag. I-9363
, punto 95 e giurisprudenza ivi citata); [OSCURATO:PERSONA], cit., punto 35 e giurisprudenza ivi citata, nonché [OSCURATO:PERSONA] e a./[OSCURATO:PERSONA], cit., punto 55 e giurisprudenza ivi citata.
(
64
) V. paragrafo 20 delle mie conclusioni, presentate il 30 aprile 2009, nella causa [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA]/[OSCURATO:PERSONA] (sentenza del 3 settembre 2009,
C-534/07 P, Racc. pag. I-7415
), e la giurisprudenza ivi citata.
(
65
) V. paragrafo 28 delle conclusioni dell’avvocato generale Kokott, nella causa [OSCURATO:PERSONA] e a./[OSCURATO:PERSONA], cit., nonché punto 39 della sentenza corrispondente. V., altresì, sentenze del 4 ottobre 2007, [OSCURATO:PERSONA]/UAMI (C‑311/05 P, punto 59), e del 12 novembre 2009, SGL [OSCURATO:PERSONA]/[OSCURATO:PERSONA] (C‑564/08 P, punto 24).
(
66
) V. citate sentenze [OSCURATO:PERSONA]/[OSCURATO:PERSONA], punto 39, e SGL [OSCURATO:PERSONA]/[OSCURATO:PERSONA], punto 24. V. anche sentenze del 24 settembre 2002, Falck e Acciaierie di Bolzano/[OSCURATO:PERSONA] (
C-74/00 P e C-75/00 P, Racc. pag. I-7869
, punto 178); del 18 gennaio 2007, PKK e KNK/Consiglio (
C-229/05 P, Racc. pag. I-439
, punti da 64 a 66), nonché [OSCURATO:PERSONA]/Département du Loiret, cit., punto 99.
(
67
) V. le mie conclusioni nella causa [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA]/[OSCURATO:PERSONA], cit., paragrafo 26, in cui avevo rilevato che è, a mio avviso, criticabile assimilare al regime dell’irricevibilità dei motivi nuovi qualsiasi argomento nuovo sviluppato dai ricorrenti in sede di impugnazione a sostegno di un motivo e concludere per la sua irricevibilità (v. giurisprudenza citata).
(
68
) V., in particolare, le mie conclusioni nella causa [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA]/[OSCURATO:PERSONA], cit., paragrafo 27, e sentenza del 25 ottobre 2007, Komninou e a./[OSCURATO:PERSONA] (C‑167/06 P, punto 24).
(
69
) V. punti da 80 a 85 del ricorso dell’[OSCURATO:PERSONA] in primo grado, segnatamente il punto 83.
(
70
) Idem, punto 77.
(
71
) Le parti sembrano essere state ispirate dall’impiego dell’espressione «solidarietà di fatto» nell’ambito della sentenza [OSCURATO:PERSONA], alla quale fanno più volte riferimento.
(
72
) Segnatamente nella quinta parte del quarto motivo summenzionato.
(
73
) Segnatamente nell’ambito della terza, quarta e sesta parte del suo quarto motivo.
(
74
) V. le mie conclusioni nella causa [OSCURATO:PERSONA]/[OSCURATO:PERSONA] e a., cit., paragrafi 139 e 140, nonché sentenza del 29 novembre 2007, [OSCURATO:PERSONA] e a./[OSCURATO:PERSONA] (C‑176/06, punto 17).
(
75
) Orbene, le due cause, benché riunite, sono due cause distinte con due oggetti che non sono necessariamente coincidenti. Tuttavia, emerge dalla giurisprudenza che, quando il Tribunale ha riunito due cause e pronunciato un’unica sentenza statuente sull’insieme dei motivi presentati dalle parti nel procedimento dinanzi a sé, il riconoscimento di una determinata connessione tra i motivi e gli argomenti dedotti dalle varie parti dinanzi al Tribunale può essere ammesso in sede di impugnazione. V., in tal senso, sentenze dell’11 luglio 2013, [OSCURATO:PERSONA] e a./[OSCURATO:PERSONA] (C‑444/11 P, punto 34), e del 24 marzo 2011, ISD Polska e a./[OSCURATO:PERSONA] (
C-369/09 P, Racc. pag. I-2011
, punto 85 e giurisprudenza ivi citata).
(
76
) V., in tal senso, sentenze del 29 marzo 2011, ThyssenKrupp Nirosta/[OSCURATO:PERSONA] (
C-352/09 P, Racc. pag. I-2359
, punto 81), e ArcelorMittal Luxembourg/[OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA]/ArcelorMittal Luxembourg e a., cit., punto 68.
(
77
) V. conclusioni dell’avvocato generale Bot, presentate l’11 settembre 2007, nella causa [OSCURATO:PERSONA]/Salzgitter (sentenza del 22 aprile 2008,
C-408/04 P, Racc. pag. I-2767
, punto 298 e giurisprudenza ivi citata).
(
78
) Per considerazioni più approfondite sui principi della responsabilità personale e della personalità delle sanzioni, rinvio alle mie conclusioni nella causa [OSCURATO:PERSONA]/[OSCURATO:PERSONA] e a., cit., punti 74 e segg.
(
79
) V. punto 63 delle conclusioni dell’avvocato generale Ruiz‑[OSCURATO:PERSONA], presentate l’11 febbraio 2003, nella causa [OSCURATO:PERSONA] e a./[OSCURATO:PERSONA] (sentenza del 7 gennaio 2004,
C-204/00 P, C-205/00 P, C-211/00 P, C-213/00 P, C-217/00 P e C-219/00 P, Racc. pag. I-123
).
(
80
) V. conclusioni dell’avvocato generale Bot, presentate il 26 ottobre 2010, nelle citate cause ArcelorMittal Luxembourg/[OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA]/ArcelorMittal Luxembourg e a., paragrafo 181.
(
81
) V., al riguardo, paragrafo 52 delle mie conclusioni nella causa [OSCURATO:PERSONA]/[OSCURATO:PERSONA] e a., cit.
(
82
) V., al riguardo, sentenza del 24 settembre 2009, [OSCURATO:PERSONA] e a./[OSCURATO:PERSONA] (
C-125/07 P, C-133/07 P, C-135/07 P e C-137/07 P, Racc. pag. I-8681
, punti da 81 a 84), nonché le mie conclusioni nella causa [OSCURATO:PERSONA]/[OSCURATO:PERSONA] e a., cit., paragrafo 81.
(
83
) V., al riguardo, sentenza del 22 gennaio 2013, [OSCURATO:PERSONA]/Tomkins (C‑286/11 P, punto 43), che ha confermato la sentenza Tomkins/[OSCURATO:PERSONA], cit., in particolare punto 38.
(
84
) V., in tal senso, sentenza [OSCURATO:PERSONA], cit., punto 168.
(
85
) Ibidem, punto 169.
(
86
) V. punto 486 della decisione controversa.
(
87
) Infatti, applicando la regola della responsabilità in parti uguali, la situazione sarebbe, secondo me, la seguente: se la [OSCURATO:PERSONA] decidesse di riscuotere la totalità dell’ammenda di importo (dopo la sentenza del Tribunale) pari a EUR 48 195 000 dall’[OSCURATO:PERSONA], quest’ultima potrebbe ottenere il pagamento della metà di tale importo dall’[OSCURATO:PERSONA] T&D SA mediante un’azione regresso. Pertanto, l’[OSCURATO:PERSONA] pagherebbe effettivamente, in totale, la metà dell’ammenda, ossia EUR 24 097 500. L’[OSCURATO:PERSONA] T&D SA dovrebbe sostenere l’onere della restante metà. Tuttavia, su tale importo, l’[OSCURATO:PERSONA] e le sue altre due ex controllate sono condebitori in solido dell’[OSCURATO:PERSONA] T&D SA sino a concorrenza di EUR 20 400 000, cosicché l’[OSCURATO:PERSONA] T&D SA potrebbe chiedere ai suoi altri tre condebitori la loro quota su tale importo (corrispondente alla somma di EUR 5 100 000 ciascuna), mentre l’[OSCURATO:PERSONA] T&D SA rimarrebbe unica responsabile per la differenza, pari a EUR 3 697 500, tra l’ammenda condivisa con l’[OSCURATO:PERSONA] e l’ammenda per la quale l’[OSCURATO:PERSONA] e le altre ex controllate sono condebitori. In tal caso, l’ammenda effettiva a carico dell’[OSCURATO:PERSONA] sarebbe pari a EUR 24 097 500, quella a carico dell’[OSCURATO:PERSONA] T&D SA sarebbe pari a EUR 8 797 500 (ossia EUR 3 697 500 rimanenti + EUR 5 100 000) e quella dell’[OSCURATO:PERSONA] e delle sue altre due ex controllate sarebbe pari a EUR 5 100 000 ciascuna.
(
88
) Per contro, se la [OSCURATO:PERSONA] decidesse di riscuotere prima di tutto l’ammenda dell’[OSCURATO:PERSONA] sino a concorrenza dell’importo per il quale essa è responsabile in solido con l’[OSCURATO:PERSONA] T&D SA e con le altre due ex controllate, la situazione sarebbe, secondo me, la seguente: l’[OSCURATO:PERSONA] sarebbe tenuta a pagare l’ammenda che ammonta a EUR 20 400 000, poi potrebbe ottenere dai suoi condebitori in solido il pagamento della loro quota (ossia EUR 5 100 000 ciascuno), eventualmente mediante un’azione di regresso. Rimarrebbe da versare alla [OSCURATO:PERSONA] la parte restante dell’ammenda, ossia l’importo di EUR 27 795 000. Successivamente, l’[OSCURATO:PERSONA] e l’[OSCURATO:PERSONA] T&D SA si ripartirebbero il suddetto importo in parti uguali più, eventualmente, la somma di EUR 5 100 000 pagata dall’[OSCURATO:PERSONA] T&D SA all’[OSCURATO:PERSONA]. In tal caso, quindi, l’ammenda effettiva dell’[OSCURATO:PERSONA] sarebbe pari a EUR 13 897 500 (ossia la metà di EUR 27 795 000) o eventualmente pari a EUR 16 447 500 (qualora dovesse condividere l’importo di EUR 5 100 000 dell’[OSCURATO:PERSONA] T&D), quella dell’[OSCURATO:PERSONA] T&D SA sarebbe pari a EUR 18 997 500 (ossia EUR 13 897 500 + 5 100 000), o eventualmente a EUR 16 447 500, e quella dell’[OSCURATO:PERSONA] e delle sue altre due ex controllate sarebbe pari a EUR 5 100 000 ciascuna.
(
89
) V. paragrafo 100 delle presenti conclusioni.
(
90
) Sentenza del 2 ottobre 2003 (
C-196/99 P, Racc. pag. I-11005
).
(
91
) L’[OSCURATO:PERSONA] per contro, afferma, di condividere la posizione del Tribunale esposta al punto 214 della sentenza impugnata secondo la quale la solidarietà disciplina non solo i rapporti tra il creditore e i condebitori, ma anche quelli tra condebitori.
(
92
) Punto 226 della sentenza impugnata.
(
93
) Idem.
(
94
) Ibidem (punti da 210 a 218 e 236).
(
95
) Segnatamente ai punti 215 e 229.
(
96
) V., al riguardo, più specificamente, punto 155 della citata sentenza [OSCURATO:PERSONA] e a./[OSCURATO:PERSONA]. Tale sentenza, che riguarda la stessa decisione controversa ed è stata pronunciata lo stesso giorno della sentenza impugnata, è oggetto di impugnazione nella citata causa [OSCURATO:PERSONA]/[OSCURATO:PERSONA] e a. Come ho indicato al paragrafo 2, presento le conclusioni in tale causa contemporaneamente a quelle in oggetto.
(
97
) V. paragrafo 40, e giurisprudenza ivi citata, delle conclusioni dell’avvocato generale Kokott, presentate il 28 febbraio 2013, nella causa Schenker & Co. e a. (sentenza del 18 giugno 2013, C‑681/11).
(
98
) Conclusioni nella causa [OSCURATO:PERSONA]/[OSCURATO:PERSONA] e a., cit., paragrafi 89 e 93. La circostanza che non si trattasse di una condanna in solido è confermata, del resto, nella sentenza del Tribunale dell’11 marzo 1999, Aristrain/[OSCURATO:PERSONA] (
T-156/94, Racc. pag. II-645
, punto 67).
(
99
) V. la giurisprudenza menzionata alla nota 81 delle presenti conclusioni.
(
100
) V. sentenza [OSCURATO:PERSONA] e a./[OSCURATO:PERSONA], cit., punto 34 e giurisprudenza ivi citata.
(
101
) Tale principio è sancito all’articolo 5, paragrafo 2, TUE.
(
102
) V. nota 49 delle presenti conclusioni.
(
103
) V. sentenza del 2 aprile 2009, [OSCURATO:PERSONA]/[OSCURATO:PERSONA] (
C-202/07 P, Racc. pag. I-2369
, punto 55), nonché ordinanza del 2 febbraio 2012, [OSCURATO:PERSONA]/[OSCURATO:PERSONA] (C‑404/11 P, punto 15).
(
104
) V. le mie conclusioni nella causa [OSCURATO:PERSONA]/[OSCURATO:PERSONA] e a., cit., paragrafi 139 e 140, nonché sentenza [OSCURATO:PERSONA] e a./[OSCURATO:PERSONA], cit., punto 17. A differenza dell’[OSCURATO:PERSONA], nella causa C‑232/11 P per la quale ho presentato le suddette conclusioni, la Reyrolle ha dedotto un motivo vertente sulla violazione dei suddetti principi, da parte dello stesso Tribunale, nella rettifica dell’ammenda effettuata nell’esercizio della sua competenza estesa al merito.
(
105
) V. paragrafo 222, e giurisprudenza ivi citata, delle conclusioni dell’avvocato generale Kokott nella causa [OSCURATO:PERSONA] e a./[OSCURATO:PERSONA], cit.
(
106
) V., in tal senso, sentenze del 22 novembre 2012, E.ON Energie/[OSCURATO:PERSONA] (C‑89/11 P, punto 126), e del 30 maggio 2013, [OSCURATO:PERSONA] e a./[OSCURATO:PERSONA] (C‑70/12 P, punto 57).
(
107
) V. sentenze del 6 dicembre 2012, [OSCURATO:PERSONA]/[OSCURATO:PERSONA] (C‑441/11 P, punto 80), nonché [OSCURATO:PERSONA] e a./[OSCURATO:PERSONA], cit., punto 46.
(
108
) V., in tal senso, sentenza del 14 marzo 2013, Viega/[OSCURATO:PERSONA] (C‑276/11 P, punto 57).
(
109
) V., in tal senso, sentenza del 1
o
ottobre 1998, Langnese‑Iglo/[OSCURATO:PERSONA] (
C-279/95 P, Racc. pag. I-5609
, punti da 53 a 55), e sentenza del Tribunale del 6 marzo 2002, [OSCURATO:PERSONA] de Álava e a./[OSCURATO:PERSONA] (
T-92/00 e T-103/00, Racc. pag. II-1385
, punto 90).
(
110
) V. sentenza dell’8 dicembre 2011, KME Germany e a./[OSCURATO:PERSONA] (
C-272/09 P, Racc. pag. I-12789
, punti 103 e 104).
(
111
) V., in tal senso, sentenza del 15 ottobre 2002, [OSCURATO:PERSONA] e a./[OSCURATO:PERSONA] (
C-238/99 P, C-244/99 P, C-245/99 P, C-247/99 P, da C-250/99 P a C-252/99 P e C-254/99 P, Racc. pag. I-8375
, punti da 369 a 378 e segnatamente punto 371), nonché paragrafo 96 delle conclusioni dell’avvocato generale Kokott, presentate il 9 giugno 2005, nella causa [OSCURATO:PERSONA]/[OSCURATO:PERSONA] (sentenza del 20 ottobre 2005,
C-6/04, Racc. pag. I-9017
).
(
112
) [OSCURATO:PERSONA] e a./[OSCURATO:PERSONA], cit., punto 60.
(
113
) Idem.
(
114
) Sentenza del 14 settembre 1999, [OSCURATO:PERSONA]/AssiDomän [OSCURATO:PERSONA] e a. (
C-310/97 P, Racc. pag. I-5363
, punti da 53 a 55). Per un’applicazione di tali principi in un caso particolare, v. sentenza [OSCURATO:PERSONA]/Tomkins, cit., punti 43 e 47.
(
115
) Regolamento del Consiglio, del 16 dicembre 2002, concernente l’applicazione delle regole di concorrenza di cui agli articoli [81 CE] e [82 CE] (
GU 2003, L 1, pag. 1
).
(
116
) V. sentenza [OSCURATO:PERSONA]/[OSCURATO:PERSONA], cit., punto 79. V. anche sentenze dell’8 luglio 1999, [OSCURATO:PERSONA]/[OSCURATO:PERSONA] (
C-49/92 P, Racc. pag. I-4125
, punto 218); del 17 dicembre 1998, Baustahlgewebe/[OSCURATO:PERSONA] (
C-185/95 P, Racc. pag. I-8417
, punti 141 e 142); del 16 novembre 2000, Weig/[OSCURATO:PERSONA] (
C-280/98 P, Racc. pag. I-9757
, punto 83), nonché del 21 settembre 2006, JCB Service/[OSCURATO:PERSONA] (
C-167/04 P, Racc. pag. I-8935
, punto 244).
(
117
) Quanto all’[OSCURATO:PERSONA] T&D AG, dal punto 21 della decisione controversa emerge che si trattava di una società veicolo costituita per agevolare il trasferimento delle attività T&D dell’[OSCURATO:PERSONA] all’[OSCURATO:PERSONA]. Essa ha partecipato direttamente all’infrazione durante il periodo compreso tra il 22 dicembre 2003 – data in cui le suddette attività le sono state trasferite – e la cessazione dell’infrazione, l’11 maggio 2004.
(
118
) Infatti, la durata totale della partecipazione all’intesa dell’[OSCURATO:SOCIETA] è stata di 11 anni e 5 mesi, ossia 137 mesi di cui 133 sotto l’influenza determinante dell’[OSCURATO:PERSONA] e 4 sotto l’influenza dell’[OSCURATO:PERSONA], da cui deriva un’ammenda di EUR 46 787 847 per l’[OSCURATO:PERSONA] (ossia 48195000/137 x 133) e di EUR 1407153 per l’[OSCURATO:PERSONA] e le sue ex controllate (ossia 48195000/137 x 4).
(
119
) V. supra paragrafi 160 e seguenti nonché i riferimenti alle mie conclusioni nella causa [OSCURATO:PERSONA]/[OSCURATO:PERSONA] e a., cit.
(
120
) V. paragrafo 38 delle mie conclusioni nella causa [OSCURATO:PERSONA]/Tomkins, cit.
(
121
) V. paragrafi da 93 a 95 delle mie conclusioni nella causa [OSCURATO:PERSONA]/[OSCURATO:PERSONA] e a., cit.
(
122
) V. paragrafi 38 e 43 delle mie conclusioni nella causa [OSCURATO:PERSONA]/Tomkins, cit.
(
123
) V. paragrafo 44, e giurisprudenza ivi citata, delle conclusioni dell’avvocato generale Kokott nella causa [OSCURATO:PERSONA]/[OSCURATO:PERSONA], cit.
(
124
) Risulta, infatti, dal fascicolo che l’[OSCURATO:PERSONA] non aveva interessi nel settore sul quale ha inciso l’infrazione prima dell’acquisizione, da parte dell’[OSCURATO:PERSONA], delle sue controllate e che non ne ha neppure ora, avendo venduto tutte le sue attività nel settore T&D (v. paragrafo 6 delle presenti conclusioni). Sembrerebbe inoltre emergere dalla decisione controversa che essa non ha partecipato direttamente alle riunioni dell’intesa durante il periodo in questione. Essa era, tuttavia, la società capogruppo.