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CassazionesentenzaSezione LDecisione del 18 maggio 2022

Cassazione n. 29531/2022

Testo disponibile della fonte

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RDINANZA sul ricorso 19390-2016 proposto da: I.N.P.S. [OSCURATO:PERSONA], in persona del legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliato in ROMA, [OSCURATO:PERSONA] 29, presso l'[OSCURATO:PERSONA] dell'Istituto, rappresentato e difeso dagli avvocati [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA]; - ricorrente - contro [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], nella qualità di eredi di [OSCURATO:PERSONA], elettivamente domiciliate in ROMA, [OSCURATO:PERSONA] 38, presso lo studio dell'avvocato [OSCURATO:PERSONA], che le rappresenta e difende; - controricorrente - avverso la sentenza n. 4507/2015 della CORTE D'APPELLO di ROMA, depositata il 25/08/2015 R.G.N. 6079/2011; udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 18/05/2022 dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA].

R.G.N. 19390/2016 - [OSCURATO:PERSONA]:

1. la Corte d'appello di Roma ha confermato la sentenza di primo grado che aveva accolto la domanda del ricorrente volta alla condanna dell'Inps alle differenze economiche sul trattamento pensionistico, sulla base di una contribuzione di 35 anni;

2. per quanto qui solo rileva, la Corte territoriale ha imputato l'aumento figurativo o convenzionale dell'anzianità contributiva di cui al D.L. nr. 501 del 1995, art. 4, convertito con L. nr. 11 del 1996, alla quota B) della pensione e a tali anni di incremento ha, pertanto, applicato il coefficiente di rendimento annuo del 2,5%;

3. per la cassazione della sentenza ricorre l'Inps con un motivo;

4. [OSCURATO:PERSONA] e gli altri litisconsorti, nella qualità specificata in epigrafe, hanno resistito, con controricorso, anche illustrato con memoria. [OSCURATO:PERSONA]:

5. con l'unico motivo di ricorso l'Inps - ai sensi dell'art. 360 nr. 3 cod.proc.civ. - deduce la violazione e falsa applicazione del D.Lgs. 29 giugno 1996, n. 414, art. 3 e del D.L. 25 novembre 1995, nr. 501, art. 4, convertito nella L. 5 gennaio 1996, nr. 11 per avere la Corte distrettuale riferito l'incremento figurativo alla quota B della pensione e non a quella C, relativa all'anzianità maturata dall'[OSCURATO:DATA_NASCITA];

6. il ricorso è fondato in continuità con l'orientamento già espresso da questa Corte di cassazione in numerose ordinanze (v.

Cass. nn. 12328 del 2018, 34192 del 2019, 22785 del 2020, 24029 del 2021 ed altre coeve conformi);

7. come noto, nel contesto di un processo di riorganizzazione e risanamento del settore, si è previsto un incentivo al prepensionamento dei lavoratori addetti ai pubblici servizi di trasporto disciplinato dal D.L. nr. 501 del 1995, attraverso l'accredito di una contribuzione figurativa in aggiunta al periodo effettivamente lavorato in relazione ad un'anzianità virtuale, al fine di accelerare la maturazione del diritto a pensione (ma con effetto altresì sulla misura della prestazione), a valere naturalmente nel momento dell'effettiva cessazione dell'attività lavorativa;

8. vale precisare che la pensione di tale categoria di lavoratori risulta composta di tre quote, ciascuna corrispondente ad un segmento di anzianità contributiva: la quota A, all'anzianità compresa tra la data di decorrenza della copertura assicurativa e il 31.12.92; la quota B, all'anzianità compresa tra il 31.12.92 e il 31.12.94; la quota C, compresa tra il 31.12.94 e la data del pensionamento;-R.G.N. 19390/2016

9. la questione controversa riguarda l'individuazione della «quota» cui imputare la maggiorazione contributiva, discendendone l'applicazione di un differente coefficiente di rendimento annuo (del 2,5% per quota A e B; del 2% per quota C);

8. nel dirimere il contrasto, la Corte ha chiarito che, mentre la contribuzione effettiva al 31 dicembre 1994 è considerata solo al fine di predisporre i piani di pensionamento anticipato da sottoporre all'approvazione, il pensionamento non può che avvenire successivamente, per cui la maggiorazione va ad aggiungersi alla totale contribuzione effettiva, compresa quella successiva, accreditata nelle more dell'approvazione del piano e fino alla sua attuazione; dunque, l'incremento figurativo deve essere collocato al momento della cessazione del lavoro, necessariamente compreso tra il 10 gennaio 1995 e il 31 dicembre 1997, cioè quando si sarebbe appresa la reale misura della maggiorazione in relazione alla platea degli aventi diritto;

9. ne deriva che la maggiorazione contributiva deve essere imputata alla quota di pensione maturata successivamente al 31.12.1994, onde ad essa deve essere applicata l'aliquota annua di rendimento del 2 per cento, prevista dalla normativa in vigore a tale momento, e non invece l'aliquota del 2,5 per cento applicabile sulla contribuzione maturata fino al 31 dicembre 1994 (v, anche Cass. nn. 20496 del 2017, 11242 del 2019, 19401 del 2020, 18170 del 2020);

10. non essendosi la Corte territoriale attenuta a detto principio, la sentenza impugnata va cassata e la causa rinviata alla Corte d'appello di Roma, in diversa composizione, che, nel rielaborare i conteggi, si atterrà al suddetto principio di diritto, provvedendo anche sulle spese del giudizio di cassazione.

PQM La Corte accoglie il ricorso.

Cassa la sentenza impugnata e rinvia la causa alla Corte d'appello di Roma, in diversa composizione, che provvederà anche sulle spese del giudizio dì cassazione.

Così deciso in Roma, nell'adunanza camerale d

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
RDINANZA sul ricorso 19390-2016 proposto da: I.N.P.S. [OSCURATO:PERSONA], in persona del legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliato in ROMA, [OSCURATO:PERSONA] 29, presso l'[OSCURATO:PERSONA] dell'Istituto, rappresentato e difeso dagli avvocati [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA]; - ricorrente - contro [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], nella qualità di eredi di [OSCURATO:PERSONA], elettivamente domiciliate in ROMA, [OSCURATO:PERSONA] 38, presso lo studio dell'avvocato [OSCURATO:PERSONA], che le rappresenta e difende; - controricorrente - avverso la sentenza n. 4507/2015 della CORTE D'APPELLO di ROMA, depositata il 25/08/2015 R.G.N. 6079/2011; udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 18/05/2022 dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA]. R.G.N. 19390/2016 - [OSCURATO:PERSONA]: 1. la Corte d'appello di Roma ha confermato la sentenza di primo grado che aveva accolto la domanda del ricorrente volta alla condanna dell'Inps alle differenze economiche sul trattamento pensionistico, sulla base di una contribuzione di 35 anni; 2. per quanto qui solo rileva, la Corte territoriale ha imputato l'aumento figurativo o convenzionale dell'anzianità contributiva di cui al D.L. nr. 501 del 1995, art. 4, convertito con L. nr. 11 del 1996, alla quota B) della pensione e a tali anni di incremento ha, pertanto, applicato il coefficiente di rendimento annuo del 2,5%; 3. per la cassazione della sentenza ricorre l'Inps con un motivo; 4. [OSCURATO:PERSONA] e gli altri litisconsorti, nella qualità specificata in epigrafe, hanno resistito, con controricorso, anche illustrato con memoria. [OSCURATO:PERSONA]: 5. con l'unico motivo di ricorso l'Inps - ai sensi dell'art. 360 nr. 3 cod.proc.civ. - deduce la violazione e falsa applicazione del D.Lgs. 29 giugno 1996, n. 414, art. 3 e del D.L. 25 novembre 1995, nr. 501, art. 4, convertito nella L. 5 gennaio 1996, nr. 11 per avere la Corte distrettuale riferito l'incremento figurativo alla quota B della pensione e non a quella C, relativa all'anzianità maturata dall'[OSCURATO:DATA_NASCITA]; 6. il ricorso è fondato in continuità con l'orientamento già espresso da questa Corte di cassazione in numerose ordinanze (v. Cass. nn. 12328 del 2018, 34192 del 2019, 22785 del 2020, 24029 del 2021 ed altre coeve conformi); 7. come noto, nel contesto di un processo di riorganizzazione e risanamento del settore, si è previsto un incentivo al prepensionamento dei lavoratori addetti ai pubblici servizi di trasporto disciplinato dal D.L. nr. 501 del 1995, attraverso l'accredito di una contribuzione figurativa in aggiunta al periodo effettivamente lavorato in relazione ad un'anzianità virtuale, al fine di accelerare la maturazione del diritto a pensione (ma con effetto altresì sulla misura della prestazione), a valere naturalmente nel momento dell'effettiva cessazione dell'attività lavorativa; 8. vale precisare che la pensione di tale categoria di lavoratori risulta composta di tre quote, ciascuna corrispondente ad un segmento di anzianità contributiva: la quota A, all'anzianità compresa tra la data di decorrenza della copertura assicurativa e il 31.12.92; la quota B, all'anzianità compresa tra il 31.12.92 e il 31.12.94; la quota C, compresa tra il 31.12.94 e la data del pensionamento;-R.G.N. 19390/2016 9. la questione controversa riguarda l'individuazione della «quota» cui imputare la maggiorazione contributiva, discendendone l'applicazione di un differente coefficiente di rendimento annuo (del 2,5% per quota A e B; del 2% per quota C); 8. nel dirimere il contrasto, la Corte ha chiarito che, mentre la contribuzione effettiva al 31 dicembre 1994 è considerata solo al fine di predisporre i piani di pensionamento anticipato da sottoporre all'approvazione, il pensionamento non può che avvenire successivamente, per cui la maggiorazione va ad aggiungersi alla totale contribuzione effettiva, compresa quella successiva, accreditata nelle more dell'approvazione del piano e fino alla sua attuazione; dunque, l'incremento figurativo deve essere collocato al momento della cessazione del lavoro, necessariamente compreso tra il 10 gennaio 1995 e il 31 dicembre 1997, cioè quando si sarebbe appresa la reale misura della maggiorazione in relazione alla platea degli aventi diritto; 9. ne deriva che la maggiorazione contributiva deve essere imputata alla quota di pensione maturata successivamente al 31.12.1994, onde ad essa deve essere applicata l'aliquota annua di rendimento del 2 per cento, prevista dalla normativa in vigore a tale momento, e non invece l'aliquota del 2,5 per cento applicabile sulla contribuzione maturata fino al 31 dicembre 1994 (v, anche Cass. nn. 20496 del 2017, 11242 del 2019, 19401 del 2020, 18170 del 2020); 10. non essendosi la Corte territoriale attenuta a detto principio, la sentenza impugnata va cassata e la causa rinviata alla Corte d'appello di Roma, in diversa composizione, che, nel rielaborare i conteggi, si atterrà al suddetto principio di diritto, provvedendo anche sulle spese del giudizio di cassazione. PQM La Corte accoglie il ricorso. Cassa la sentenza impugnata e rinvia la causa alla Corte d'appello di Roma, in diversa composizione, che provvederà anche sulle spese del giudizio dì cassazione. Così deciso in Roma, nell'adunanza camerale d
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