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CassazionesentenzaSezione 5Decisione del 14 settembre 2022

Cassazione n. 35100/2022

Testo disponibile della fonte

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o la seguente ordinanza sul ricorso iscritto al n. 2393/2020 R.G. proposto da Agenzia delle E ntrate , rappresentata e difesa dall’Avvocatura Generale dello Stato, presso la quale è domiciliata in Roma, via dei Portoghesi n. 12; –ricorrente – [OSCURATO:PERSONA] s.r.l. [OSCURATO:PERSONA] confronti di [OSCURATO:PERSONA] s.p.a. (già [OSCURATO:SOCIETA].) –intimate – avverso la sentenza della Commissione tributaria regionale del l a Sicilia – sezione staccata di S iracusa n. 5404 / 0 4 / 20 18 , depositata il 4.12.2018.

Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 14 settembre 2022dal [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA] -[OSCURATO:PERSONA] tributaria provinciale di Siracusa rigettava il ricorso proposto dalla [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:SOCIETA] avverso la Oggetto: Tributi, Cartelladi pagamento cartella di pagamento,emessa a seguito di controllo automatizzato ex art. 36-bis del d.P.R. n. 600 del 1973 sulle dichiarazioni mod. 770/2004 e Mod.

Unico 2004, per il periodo d’imposta 2003; - c on la sentenza indicata in epigrafe , la Commissione tributaria regionale della Sicilia – sezione staccata di S iracusa accoglieva l’appello proposto dallacontribuente, rilevando che : -l’Agenzia delle Entrate non aveva dimostrato che le comunicazioni di irregolarità, prodromiche alla cartella impugnata, fossero state effettivamente ricevute dalla contribuente, né poteva sostenersi che le stesse non avessero ad oggetto “incertezze su aspetti rilevanti della dichiarazione”, in quanto, in mancanza della produzione in giudizio di tali comunicazioni, non era sufficiente la sola indicazione, contenuta in cartella e in ruolo, che si trattava di “omesso ritardato versamento”; -l’Agenzia delle Entrate impugnava la sentenza della CTR con ricorso per cassazione, affidato ad un unicomotivo; -la [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] sono rimaste intimate ; [OSCURATO:PERSONA] - C on l’unico motiv o , la ricorrente deduce la violazione e falsa applicazione degli artt. 36 - bis , comma 3, del d.P.R. n. 600 del 1973 , 54-bis, comma 3, del d.P.R. n. 633 del 1972 e 6, comma 5, della l. n. 212 del 2000, in relazione all’art. 360, comma1, n. 3, cod. proc. civ. , per avere la CTR erroneamente ritenuto necessario l’invio dell a comunicazionedi irregolarità, previsto dall’art. 6, comma 5, della l. n. 212 del 2000, sebbene si trattasse di cartella emessa a seguito di controllo automatizzato per il recupero di omessi versamenti di ritenute alla fonte e di imposte, nonché per il recupero di un credito di imposta, non ricorrendo alcuna incertezza su aspetti rilevanti delle dichiarazioni oggetto di controllo;-il motivo è fondato; - s econdo la giurisprudenza di questa Corte, l'art. 6, comma 5, l. n. 212 del 2000 non impone l'obbligo del contraddittorio preventivo in tutti i casi in cui si debba procedere ad iscrizione a ruolo ai sensi dell'art. 36-bis d.P.R. n. 600/1973, ma solo quando sussistano incertezze su aspetti rilevanti della dichiarazione, situazione quest'ultima che non ricorre quando la cartella sia stata emessa in ragione del mero mancato pagamento, sicché in tale ipotesi non è dovuta la comunicazione di irregolarità (ex plurimis, Cass. 30 giugno 2021, n. 18405); - l a sentenza impugnata non si è attenuta ai suddetti principi , atteso che, pur evidenziando che la pretesa descritta nella cartella riguardava l’omesso o ritardato versamento, ha ritenuto che solo l’esibizione di dette comunicazioni avrebbe permesso di verificare se vi fossero “incertezze su aspetti rilevanti della dichiarazione”; - dalla motivazione della cartella , come descritta in sentenza dalla CTR, invece, emerge chiaramente che non ricorrevano i presupposti per l’obbligatorio invio della comunicazione, trattandosi peraltro di un controllo di tipo documentale sui dati contabili direttamente riportati in dichiarazione, senza margini di tipo interpretativo; - in ogni caso, ricadeva sul contribuente l’onere di dimostrare o quanto meno allegare la sussistenza di “incertezze su aspetti rilevanti della dichiarazione”; - il ricorso va, pertanto, accolto e la sentenza va cassata, con rinvio, anche per le spese del giudizio di legittimità, alla Corte di Giustizia Tributariadi secondo grado della Sicilia , in diversa composizione, che dovrà procedere ad un nuovo esame; P.Q.M.

La Corte accoglie il ricorso; cassa la sentenza impugnata e rinvia , anche per le spese del giudizio di legittimità, alla C orte di Giustizia Tributariadi secondo grado della Sicilia, in diversa co

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
o la seguente ordinanza sul ricorso iscritto al n. 2393/2020 R.G. proposto da Agenzia delle E ntrate , rappresentata e difesa dall’Avvocatura Generale dello Stato, presso la quale è domiciliata in Roma, via dei Portoghesi n. 12; –ricorrente – [OSCURATO:PERSONA] s.r.l. [OSCURATO:PERSONA] confronti di [OSCURATO:PERSONA] s.p.a. (già [OSCURATO:SOCIETA].) –intimate – avverso la sentenza della Commissione tributaria regionale del l a Sicilia – sezione staccata di S iracusa n. 5404 / 0 4 / 20 18 , depositata il 4.12.2018. Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 14 settembre 2022dal [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA] -[OSCURATO:PERSONA] tributaria provinciale di Siracusa rigettava il ricorso proposto dalla [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:SOCIETA] avverso la Oggetto: Tributi, Cartelladi pagamento cartella di pagamento,emessa a seguito di controllo automatizzato ex art. 36-bis del d.P.R. n. 600 del 1973 sulle dichiarazioni mod. 770/2004 e Mod. Unico 2004, per il periodo d’imposta 2003; - c on la sentenza indicata in epigrafe , la Commissione tributaria regionale della Sicilia – sezione staccata di S iracusa accoglieva l’appello proposto dallacontribuente, rilevando che : -l’Agenzia delle Entrate non aveva dimostrato che le comunicazioni di irregolarità, prodromiche alla cartella impugnata, fossero state effettivamente ricevute dalla contribuente, né poteva sostenersi che le stesse non avessero ad oggetto “incertezze su aspetti rilevanti della dichiarazione”, in quanto, in mancanza della produzione in giudizio di tali comunicazioni, non era sufficiente la sola indicazione, contenuta in cartella e in ruolo, che si trattava di “omesso ritardato versamento”; -l’Agenzia delle Entrate impugnava la sentenza della CTR con ricorso per cassazione, affidato ad un unicomotivo; -la [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] sono rimaste intimate ; [OSCURATO:PERSONA] - C on l’unico motiv o , la ricorrente deduce la violazione e falsa applicazione degli artt. 36 - bis , comma 3, del d.P.R. n. 600 del 1973 , 54-bis, comma 3, del d.P.R. n. 633 del 1972 e 6, comma 5, della l. n. 212 del 2000, in relazione all’art. 360, comma1, n. 3, cod. proc. civ. , per avere la CTR erroneamente ritenuto necessario l’invio dell a comunicazionedi irregolarità, previsto dall’art. 6, comma 5, della l. n. 212 del 2000, sebbene si trattasse di cartella emessa a seguito di controllo automatizzato per il recupero di omessi versamenti di ritenute alla fonte e di imposte, nonché per il recupero di un credito di imposta, non ricorrendo alcuna incertezza su aspetti rilevanti delle dichiarazioni oggetto di controllo;-il motivo è fondato; - s econdo la giurisprudenza di questa Corte, l'art. 6, comma 5, l. n. 212 del 2000 non impone l'obbligo del contraddittorio preventivo in tutti i casi in cui si debba procedere ad iscrizione a ruolo ai sensi dell'art. 36-bis d.P.R. n. 600/1973, ma solo quando sussistano incertezze su aspetti rilevanti della dichiarazione, situazione quest'ultima che non ricorre quando la cartella sia stata emessa in ragione del mero mancato pagamento, sicché in tale ipotesi non è dovuta la comunicazione di irregolarità (ex plurimis, Cass. 30 giugno 2021, n. 18405); - l a sentenza impugnata non si è attenuta ai suddetti principi , atteso che, pur evidenziando che la pretesa descritta nella cartella riguardava l’omesso o ritardato versamento, ha ritenuto che solo l’esibizione di dette comunicazioni avrebbe permesso di verificare se vi fossero “incertezze su aspetti rilevanti della dichiarazione”; - dalla motivazione della cartella , come descritta in sentenza dalla CTR, invece, emerge chiaramente che non ricorrevano i presupposti per l’obbligatorio invio della comunicazione, trattandosi peraltro di un controllo di tipo documentale sui dati contabili direttamente riportati in dichiarazione, senza margini di tipo interpretativo; - in ogni caso, ricadeva sul contribuente l’onere di dimostrare o quanto meno allegare la sussistenza di “incertezze su aspetti rilevanti della dichiarazione”; - il ricorso va, pertanto, accolto e la sentenza va cassata, con rinvio, anche per le spese del giudizio di legittimità, alla Corte di Giustizia Tributariadi secondo grado della Sicilia , in diversa composizione, che dovrà procedere ad un nuovo esame; P.Q.M. La Corte accoglie il ricorso; cassa la sentenza impugnata e rinvia , anche per le spese del giudizio di legittimità, alla C orte di Giustizia Tributariadi secondo grado della Sicilia, in diversa co
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