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CassazionesentenzaSezione 6

Cassazione n. 16475/2026

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osto da [OSCURATO:PERSONA], nato il [OSCURATO:DATA_NASCITA] in Marocco avverso l'ordinanza del [OSCURATO:DATA_NASCITA] del Tribunale di Catanzaro, sezione per il riesame.

Visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal [OSCURATO:PERSONA]; letta la requisitoria del Pubblico Ministero, in persona del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore generale [OSCURATO:PERSONA], che ha concluso chiedendo dichiararsi l'inammissibilità del ricorso. [OSCURATO:PERSONA]

1. Con il provvedimento in epigrafe il Tribunale di Catanzaro, sezione del riesame, ha confermato l'ordinanza dello stesso Tribunale, applicativa della misura della custodia cautelare domiciliare nei confronti di [OSCURATO:PERSONA] in relazione al reato di resistenza a pubblico ufficiale, ravvisando, quantoall'attualità e alla concretezza delle esigenze cautelari e all'adeguatezza della misura, il pericolo di reiterazione del reato in ragione dell'indole particolarmente aggressiva e della spiccata pericolosità manifestata dal soggetto, come desumibile dalla violente modalità della condotta, posta in essere in danno di plurimi agenti operanti su una pubblica via, dagli specifici precedenti per estorsione e resistenza a pubblico ufficiale e dal procedimento pendente per un ulteriore e recente episodio di lesioni personali.

2. Avverso detta ordinanza ha proposto ricorso per cassazione il difensore dell'indagato, deducendo la violazione di legge e il vizio della motivazione, ritenuta apparente e meramente assertiva con riguardo alle ragioni cautelari poste a sostegno della affermata attualità e concretezza del pericolo di recidivanza e della adeguatezza della misura coercitiva.

3. Il ricorso è stato trattato con rito cartolare. [OSCURATO:PERSONA]

1. Il ricorso va dichiarato inammissibile siccome palesemente aspecifico, limitandosi a confutare la motivazione del provvedimento impugnato siccome ritenuta meramente assertiva.

Viceversa, entrambi i giudici del merito cautelare hanno congruamente scrutinato il profilo delle esigenze cautelari, esprimendo un motivato e conforme giudizio in fatto, che, siccome adeguatamente motivato, non è sindacabile dal giudice di legittimità.

D'altra parte, l'apparato argomentativo dell'ordinanza di riesame, recante puntuali considerazioni circa l'attualità e la concretezza del pericolo di reiterazione di reati della stessa specie e l'adeguatezza e proporzionalità della misura adottata, risulta coerente con il quadro normativo di riferimento, apparendo logicamente valorizzati, ai fini del consistente, attuale e concreto pericolo di reiterazione del reato e dell'adeguatezza della misura coercitiva applicata, sia la gravità della condotta criminosa che gli specifici precedenti e procedimenti pendenti a carico dell'indagato, dimostrativi dell'indole spiccatamente aggressiva e della notevole pericolosità dello stesso.

Alla declaratoria d'inammissibilità del ricorso segue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma, ritenuta equa, di tremila euro a favore della Cassa delle ammende. 2 P.Q.MMaria [OSCURATO:PERSONA] micis [OSCURATO:PERSONA] 07 AG 20

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
osto da [OSCURATO:PERSONA], nato il [OSCURATO:DATA_NASCITA] in Marocco avverso l'ordinanza del [OSCURATO:DATA_NASCITA] del Tribunale di Catanzaro, sezione per il riesame. Visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal [OSCURATO:PERSONA]; letta la requisitoria del Pubblico Ministero, in persona del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore generale [OSCURATO:PERSONA], che ha concluso chiedendo dichiararsi l'inammissibilità del ricorso. [OSCURATO:PERSONA] 1. Con il provvedimento in epigrafe il Tribunale di Catanzaro, sezione del riesame, ha confermato l'ordinanza dello stesso Tribunale, applicativa della misura della custodia cautelare domiciliare nei confronti di [OSCURATO:PERSONA] in relazione al reato di resistenza a pubblico ufficiale, ravvisando, quantoall'attualità e alla concretezza delle esigenze cautelari e all'adeguatezza della misura, il pericolo di reiterazione del reato in ragione dell'indole particolarmente aggressiva e della spiccata pericolosità manifestata dal soggetto, come desumibile dalla violente modalità della condotta, posta in essere in danno di plurimi agenti operanti su una pubblica via, dagli specifici precedenti per estorsione e resistenza a pubblico ufficiale e dal procedimento pendente per un ulteriore e recente episodio di lesioni personali. 2. Avverso detta ordinanza ha proposto ricorso per cassazione il difensore dell'indagato, deducendo la violazione di legge e il vizio della motivazione, ritenuta apparente e meramente assertiva con riguardo alle ragioni cautelari poste a sostegno della affermata attualità e concretezza del pericolo di recidivanza e della adeguatezza della misura coercitiva. 3. Il ricorso è stato trattato con rito cartolare. [OSCURATO:PERSONA] 1. Il ricorso va dichiarato inammissibile siccome palesemente aspecifico, limitandosi a confutare la motivazione del provvedimento impugnato siccome ritenuta meramente assertiva. Viceversa, entrambi i giudici del merito cautelare hanno congruamente scrutinato il profilo delle esigenze cautelari, esprimendo un motivato e conforme giudizio in fatto, che, siccome adeguatamente motivato, non è sindacabile dal giudice di legittimità. D'altra parte, l'apparato argomentativo dell'ordinanza di riesame, recante puntuali considerazioni circa l'attualità e la concretezza del pericolo di reiterazione di reati della stessa specie e l'adeguatezza e proporzionalità della misura adottata, risulta coerente con il quadro normativo di riferimento, apparendo logicamente valorizzati, ai fini del consistente, attuale e concreto pericolo di reiterazione del reato e dell'adeguatezza della misura coercitiva applicata, sia la gravità della condotta criminosa che gli specifici precedenti e procedimenti pendenti a carico dell'indagato, dimostrativi dell'indole spiccatamente aggressiva e della notevole pericolosità dello stesso. Alla declaratoria d'inammissibilità del ricorso segue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma, ritenuta equa, di tremila euro a favore della Cassa delle ammende. 2 P.Q.MMaria [OSCURATO:PERSONA] micis [OSCURATO:PERSONA] 07 AG 20
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