CassazionesentenzaSezione 7
Cassazione n. 18986/2023
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] nato il [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 11/11/2021 della CORTE APPELLO di VENEZIAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; Motivi della decisione [OSCURATO:PERSONA] ricorre per la cassazione della sentenza, in epigrafe indicata, con la quale la Corte di appello di Venezia l'11 novembre 2021 ha integralmente confermato la decisione con cui il Tribunale di Padova il 19 febbraio 2020 ha riconosciuto la penale responsabilità dell'imputato in ordine al reato di cui agli artt. 56, 624, 625 comma 1, num. 6) e num. 8 bis, cod. pen., per avere tentato di sottrarre una somma di denaro ad un viaggiatore in una stazione ferroviaria, fatto commesso il 03/12/2019. Il ricorrente si affida ad un solo motivo con cui lamenta promiscuamente violazione di legge per inosservanza ed erronea applicazione della legge (art. 99 cod. pen.) e contraddittorietà della motivazione quanto al tema della recidiva. Il ricorso è manifestamente infondato, in quanto palesemente basato su doglianze che si risolvono nella pedissequa reiterazione di motivi già dedotti in appello (mancata disapplicazione della recidiva) e puntualmente disattesi dalla Corte di merito, alle pp. 1-2 della sentenza impugnata, dovendosi pertanto gli stessi considerare non specifici ma soltanto apparenti, in quanto omettono di assolvere la tipica funzione di una critica argomentata avverso la sentenza oggetto di ricorso (ex plurimis, Sez. 2, n. 42046 del 17/07/2019, [OSCURATO:PERSONA], Rv. 277710; Sez. 5, n. 28011 del 15/02/2013, Sammarco, Rv. 255568; Sez. 6, n. 20377 del 11/03/2009, Arnone e altri, Rv. 243838). Al riguardo, la Corte di appello ha già motivatamente spiegato il rigetto dell'impugnazione alla luce del materiale probatorio in atti evidenziando, con un giudizio di merito non censurabile, che la doglianza relativa alla mancata disapplicazione della recidiva deve considerarsi infondata, in quanto dal casellario risulta che l'imputato ha ben otto precedenti specifici, oltre a numerosi altri reati, che evidenziano la pericolosità criminale dell'imputato e giustificano l'applicazione dell'istituto in questione. Infine, in ragione della constatata inammissibilità del ricorso, non assume rilievo l'entrata in vigore del decreto legislativo che ha dato attuazione alla legge num. 134 del 27 settembre 2021 (d.lgs. n. 150 del 10 ottobre 2022) che ha previsto che il reato di cui all'imputazione sia procedibile a querela di parte: ciò in quanto deve ritenersi estensibile, in ordine ai reati divenuti perseguibili a querela ed ai giudizi pendenti in sede di legittimità, il principio di diritto che è stato già enunciato con riferimento al reato di appropriazione indebita dalle Sezioni Unite della S.C. con sentenza n. 40150 del 21/6/2018, Salatino, Rv. 273551, ossia che l'inammissibilità del ricorso esclude che debba darsi alla persona offesa l'avviso previsto per l'eventuale esercizio del diritto di querela. Segue, a norma dell'articolo 616 cod. proc. perì., la condanna del ricorrente al pagamento delle spese del procedimento ed al pagamento a favore della Cassa delle ammende, non emergendo ragioni di esonero (Corte cosi:., sent. n. 186 del 7-13 giugno 2000), della somma indicata in dispositivo, che si stima conforme a diritto ed equa. P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così