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CassazionesentenzaSezione 2

Cassazione n. 39547/2022

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a seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] nato il [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 21/05/2021 della CORTE APPELLO di CATANIAvisti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; Il procedimento si celebra con contraddittorio scritto ai sensi dell'art. 23 comma 8 del D.L. n. 137 del 2020, il Pubblico Ministero, in persona del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore [OSCURATO:PERSONA] che ha depositato conclusioni scritte chiedendo l'inammissibilità del ricorso. [OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA]

1. La Corte di appello di Catania confermava la responsabilità del ricorrente per il reato di ricettazione e lo condannava la pena di mesi quattro di reclusione ed euro duecento di multa.

2. Avverso tale sentenza proponeva ricorso per cassazione il difensore che deduceva: !

2.1. violazione di legge e vizio di motivazione in relazione all'omessa conversione della pena detentiva in pena pecuniaria ed alla mancata concessione dell'attenuante prevista dall'articolo 62 n. 4 cod. pen. in entrambi i casi sarebbe stata offerta una motivazione insufficiente. 2.1.1 II ricorso è inammissibile in quanto la doglianza è manifestamente infondata.

Il collegio riafferma che in tema di ricettazione, la circostanza attenuante della speciale tenuità del danno di cui all'art. 62, n. 4 cod. pen., può essere riconosciuta nella sola ipotesi in cui il giudice escluda la configurabilità dell'attenuante del fatto di particolare tenuità di cui all'art. 648, comma secondo, cod. pen., sotto il profilo della componente soggettiva del fatto. (Sez. 2, Sentenza n. 2890 del 15/11/2019 dep. 2020, Diop, RV. 277963; Sez. 2, Sentenza n. 50066 del 15/11/2013, Rv. 257647 - 01).

Nel caso in esame la Corte d'appello riconosceva l'attenuante speciale prevista dall'articolo 648 comma 2 cod. pen. proprio in ragione del modesto valore economico delle cose ricettate; modesto valore che non veniva, espressamente, posto a fondamento della concessione dell'attenuante invocata ovvero della circostanza comune prevista dall'articolo 62 n. 4 cod. pen. 2.Alla dichiarata inammissibilità del ricorso consegue, per il disposto dell'art. 616 cod. proc. pen., la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali nonché al versamento, in favore della Cassa delle ammende, di una somma che si determina equitativamente in € 3000,00.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro 3000.00 in favore della Cassa delle ammende.

Sentenza a motivazione semplificata Così deciso in Roma, il giorno 21 settembre

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] nato il [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 21/05/2021 della CORTE APPELLO di CATANIAvisti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; Il procedimento si celebra con contraddittorio scritto ai sensi dell'art. 23 comma 8 del D.L. n. 137 del 2020, il Pubblico Ministero, in persona del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore [OSCURATO:PERSONA] che ha depositato conclusioni scritte chiedendo l'inammissibilità del ricorso. [OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA] 1. La Corte di appello di Catania confermava la responsabilità del ricorrente per il reato di ricettazione e lo condannava la pena di mesi quattro di reclusione ed euro duecento di multa. 2. Avverso tale sentenza proponeva ricorso per cassazione il difensore che deduceva: ! 2.1. violazione di legge e vizio di motivazione in relazione all'omessa conversione della pena detentiva in pena pecuniaria ed alla mancata concessione dell'attenuante prevista dall'articolo 62 n. 4 cod. pen. in entrambi i casi sarebbe stata offerta una motivazione insufficiente. 2.1.1 II ricorso è inammissibile in quanto la doglianza è manifestamente infondata. Il collegio riafferma che in tema di ricettazione, la circostanza attenuante della speciale tenuità del danno di cui all'art. 62, n. 4 cod. pen., può essere riconosciuta nella sola ipotesi in cui il giudice escluda la configurabilità dell'attenuante del fatto di particolare tenuità di cui all'art. 648, comma secondo, cod. pen., sotto il profilo della componente soggettiva del fatto. (Sez. 2, Sentenza n. 2890 del 15/11/2019 dep. 2020, Diop, RV. 277963; Sez. 2, Sentenza n. 50066 del 15/11/2013, Rv. 257647 - 01). Nel caso in esame la Corte d'appello riconosceva l'attenuante speciale prevista dall'articolo 648 comma 2 cod. pen. proprio in ragione del modesto valore economico delle cose ricettate; modesto valore che non veniva, espressamente, posto a fondamento della concessione dell'attenuante invocata ovvero della circostanza comune prevista dall'articolo 62 n. 4 cod. pen. 2.Alla dichiarata inammissibilità del ricorso consegue, per il disposto dell'art. 616 cod. proc. pen., la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali nonché al versamento, in favore della Cassa delle ammende, di una somma che si determina equitativamente in € 3000,00. P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro 3000.00 in favore della Cassa delle ammende. Sentenza a motivazione semplificata Così deciso in Roma, il giorno 21 settembre
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