CassazionesentenzaSezione 3
Cassazione n. 13136/2024
Testo disponibile della fonte
Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
A CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE SEZIONE TERZA CIVILEcomposta dai signori magistrati: Oggetto: dott. [OSCURATO:PERSONA] Presidente [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:PERSONA] dott. [OSCURATO:PERSONA] Consigliere dott. [OSCURATO:PERSONA] Consigliere dott. [OSCURATO:PERSONA] DELL’[OSCURATO:PERSONA] Consigliere A d. 08 / 04/2024 C . C . dott.[OSCURATO:PERSONA] Consigliere relatore R.G. n. 25244 /20 21 ha pronunciato la seguente Rep. _________________ ORDINANZA sul ricorso iscritto al numero 25244del ruolo generale dell’anno 2021, proposto da D’AIELLO Antonia(C.F.: [OSCURATO:PERSONA] 70L62 E223I) rappresentatae difesa dall’avvocat o [OSCURATO:PERSONA] ( C.F.: PCCGPP 55H18 L220E) -ricorrente- nei confronti di [OSCURATO:PERSONA] Vito (C.F.: CRLVTI 57P21 L220J ) rappresentato e difesodall’avvocato [OSCURATO:PERSONA] (C.F.: CRL DNT69C20 A662W ) -controricorrente- nonché [OSCURATO:PERSONA] Raffaele(C.F.: non indicato) -intimato- per la cassazione della sentenza del Tribunale di Bari n. 2807/2021, pubblicata in data 19 luglio 20 21 (e notificata in data 26 luglio 2021); udita la relazione sulla causa svolta alla camera di consiglio dell’8 aprile 2024dal consigliere [OSCURATO:PERSONA]. Fatti di causa Vito e [OSCURATO:PERSONA], nonché [OSCURATO:PERSONA] (deceduta nel corso della causa, che è stata proseguita dai primi due anche quali suoi eredi), hanno agitoin giudizio nei confronti di [OSCURATO:PERSONA]. n. 25244/2021 –Sez. 3 – A d. 8 aprile 2024 – Ordinanza – Pagina 2 di 8 D’Aielloper ottenere il risarcimento dei danni subiti da un im- mobile di loro proprietà a causa di infiltrazioni di acque meteo- riche provenienti da un immobile contiguo, di proprietà di quest’ultima. La domanda è stata parzialmente accolta dal Giudice di Pace di Bari che, ritenuto il concorso di responsabilità delle parti nella causazione dell’evento dannoso, ha condannato la D’Aiello a pagare agli attori la somma di € 311,60 (pari al 50% dei danni complessivi). Il Tribunale di Bariha confermato la decisione di primo grado , rigettando gli appelli rispettivamente proposti da entrambe le parti. Ricorre la D’Aiello, sulla base di quattromotivi. Resistecon controricorso [OSCURATO:PERSONA]. Non hasvolto attività difensiva in questa sede l’altro intimat o . Èstata disposta la trattazione in camera di consiglio, in appli- cazione degli artt. 375e 380 bis .1 c.p.c. . Parte ricorrente ha depositato memoria ai sensi dell’art. 380 bis.1 c.p.c.. [OSCURATO:PERSONA] si è riservato il deposito dell’ordinanza decisoria nei sessanta giorni dalla data della camera di consiglio. Ragioni della decisione 1.Con il primo motivo del ricorso si denunzia « nullità della sen- tenza del Tribunale di Bari per violazione dell ’ art. 112 cpc in relazione all’art.360 co.1 n. 4 cpc per omessa pronuncia sullo specifico 1° motivo di appello, con cui avevamo denunciato la violazione e la falsa applicazione delle norme che disciplinano il procedimento di ATP e segnatamente la violazione dell’obbligo del CTU ex artt. 62, 194 e 195 cpc di rispondere ai quesiti del Giudice ed alle osservazioni e richieste di chiarimenti rivoltegli dal ctp della sig.ra D’Aiello sulla mancata relazione sui saggi effettuati sui terrazzi delle parti, nonché addirittura per il di- chiarato rifiuto dello stesso CTU di rispondere e riferire sul Ric. n. 25244/2021 –Sez. 3 – A d. 8 aprile 2024 – Ordinanza – Pagina 3 di 8 risultato di detti saggi (vedi quarto capoverso di pag. 6 della presa d’atto delle osservazioni dei CTP), cui era stato autoriz- zato, peraltro su sua richiesta, dal Giudice stesso (I capoverso di pag.5 della sentenza d’appello impugnata)». Il motivo è inammissibile. La censura di violazione dell’art. 112 c.p.c., per omissione di pronuncia del giudice di appello sull’eccezione di irregolarità dello svolgimento delle operazioni peritali in primo grado e di conseguente nullità della relativa relazione di consulenza (in re- lazione all’accertamento tecnico preventivo)è in radice inam- missibile, essendo in sostanza dedotta una omissione di pro- nuncia suuna eccezione di carattere meramente processuale , laddove,secondo il consolidato indirizzo di questa Corte, «il vi- zio di omessa pronunzia è configurabile solo nel caso di man- cato esame di questioni di merito, e non anche di eccezioni pre- giudiziali di rito» (ex multis: Cass., Sez. 1, Sentenza n. 22083 del 26/09/2013, Rv. 628214 –01; Sez. 2, Ordinanza n. 1876 del 25/01/2018, Rv. 647132 –01; Sez. 3, Sentenza n. 25154 del 11/10/2018, Rv. 651158 –01; Sez. 3, Sentenza n. 10422 del 15/04/2019, Rv. 653579 –01). D’altra parte, come fatto rilevare dal controricorrente, risulta dallo stesso verbale delle operazioni di consulenza che le prove di spargimento d’acqua sul terrazzo della convenuta D’Aiello non furono in realtà portate a termine «per la mancanza di pressione nella condotta che porta l’acqua in copertura». La ricorrente si limita a sostenere che il consulente tecnico di ufficio non avrebbe riferito, nella relazione depositata, il risul- tato delle indicate prove di imbibizione del lastrico solare, né avrebbe risposto alla richiesta del suo consulente di parte di dare conto di tale risultato, affermando, in modo del tutto astratto ed apodittico, che il suddetto risultato «avrebbe sve- lato che le infiltrazioni lamentate dai sigg.ri Biase-[OSCURATO:PERSONA] erano imputabili alla sola responsabilità di questi ultimi e non Ric. n. 25244/2021 –Sez. 3 – A d. 8 aprile 2024 – Ordinanza – Pagina 4 di 8 anche alla presunta corresponsabilità della sig.ra D’Aiello»; non chiarisce, però, in modo adeguato, specifico ed argomentato per quali ragioni,in mancanza del suddetto dato, sarebbe erro- nea la decisione del merito della controversia, che risulta co- munque fondata su altri argomenti, ritenuti sufficienti dallo stesso consulente di ufficio al fine diindividuare con sufficiente certezza la causa delle infiltrazioni che avevano danneggiato la proprietà degli attori e che sono stati condivisi dai giudici del merito. 2.Con il secondo motivo si denunzia « nullità della sentenza del Tribunale di Bari per violazione dell ’ art.112 cpc in relazione all’art. 360 co.1 n. 4 per omessa pronuncia sullo specifico 3° motivo di appello, con cui avevamo denunciato violazione e falsa applicazione del principio di diritto dell’onere della prova dei fatti costitutivi della domanda(art. 2697 c.c. ) ». Il motivo è manifestamente infondato. Il tribunale (giudice di secondo grado) ha ritenuto sussistere sufficiente prova del nesso di causa tra la cosa nella custodia della convenuta D’Aiello e i danni subiti dalla proprietà degli attori e, più precisamente, ha in sostanza ritenuto, condivi- dendosul punto le conclusioni del consulente tecnico di ufficio (ma prendendo in considerazione anche le altre prove disponi- bili all’esito dell’articolata istruttoria svolta), che fosse “più pro- babile che non” che le infiltrazioni di acque meteoriche riscon- trate nell’immobile degli attori provenissero, almeno in parte, dal terrazzo di proprietà della convenuta, la cui impermeabiliz- zazione risultava deteriorata, e ciò benché anche il degrado dell’impermeabilizzazione del lastrico della proprietà degli attori potesse ritenersi concausa dell’evento dannoso. Non solo, dunque, non vi è stata violazione, da parte del tribu- nale, dei principi di cui all’art. 2697 c.c. che regolano l’onere della prova nella materia della responsabilità da cose in custo- dia di cui all’art. 2051 c.c., ma, nell’espresso accertamento Ric. n. 25244/2021 –Sez. 3 – A d. 8 aprile 2024 – Ordinanza – Pagina 5 di 8 della sussistenza di una sufficiente prova del nesso di causa tra cosa in custodia e danno è da ritenersi fornita, implicitamente, ma inequivocabilmente, anche la risposta allo specifico motivo di gravame formulato in proposito dalla D’Aiello. È, d’altronde, appena il caso di osservare che le censure in or- dine alla violazione dell’art. 2697 c.c. formulate con il motivo di ricorso in esame si risolvono, in realtà, nella contestazione di accertamenti di fatto operati con doppia decisione conforme dai giudici del merito di primo e secondo grado, fondati sulla pru- dente valutazione di tutte le prove disponibili e sostenuti –nella decisione impugnata – da adeguata motivazione, non mera- mente apparente, né insanabilmente contraddittoria sul piano logico, come tale non sindacabile nella presente sede, nonché nella richiesta di una nuova e diversa valutazione delle prove, il che non è consentito nel giudizio di legittimità. 3.Con il terzo motivo si denunzia « nullità della CTU e conse- guentemente delle due sentenze di merito impugnate per vio- lazione degli artt. 62, 194 e 195 cpc in relazione all ’ art. 360 co.1 n.4, consistente nel rifiuto del CTU di dare conto del risul- tato dei saggi dallo stesso effettuati sui terrazzi delle parti su specifica autorizzazione del Gdp (I capoverso di pag.5 della sentenza d’appello impugnata), nonché per violazione dell ’ art.101 cpc e della legge n. 69/2009 consistente nella violazione del diritto al contraddittorio e del diritto alla difesa». Il motivo è infondato. Si è già chiarito, con riguardo al primo motivo di ricorso, che risulta dagli stessi verbali delle operazioni peritali, che la prova di allagamento del terrazzo della convenuta non è stata portata a termine «per la mancanza di pressione nella condotta che porta l’acqua in copertura». Trattandosi, dunque, di un saggio tecnico di fatto non svolto compiutamente, non può avere alcun rilievo, ai fini della rego- larità della consulenza tecnica, già sul piano logico, ancor prima Ric. n. 25244/2021 –Sez. 3 – A d. 8 aprile 2024 – Ordinanza – Pagina 6 di 8 che su quello giuridico, il fatto che il consulente non abbia even- tualmente risposto alla richiesta del consulente tecnico di parte di dare conto del relativo risultato. D’altra parte, non può che ribadirsi, come già osservato con riguardo ai primi due motivi del ricorso, che la ricorrente non ha chiarito in modo adeguato, specifico ed argomentato per quali ragioni,in mancanza del suddetto dato, dovrebbe ritenersi erronea la decisione del merito della controversia, che risulta comunque fondata su altri argomenti, ritenuti sufficienti dallo stesso consulente di ufficio al fine di poter stabilire con ragio- nevole certezza la causa delle infiltrazioni che avevano danneg- giato la proprietà degli attori e che sono stati condivisi dai giu- dici del merito, anche in base alla valutazione degli altri ele- menti istruttori disponibili, sulla base di una motivazione ade- guata,non meramente apparente, né insanabilmente contrad- dittoria sul piano logico, come tale non sindacabile nella pre- sente sede. 4.Con il quarto motivo si denunzia « nullità delle due sentenze di meritoper violazione degli artt. 132 co.2 n. 4 cpc e 118 disp. di attuaz. del cpc in relazione all ’ art. 360 co.1 n. 4 per grave vizio di motivazione per aver recepito acriticamente la relazione del CTU, nonostante il rifiuto dello stesso ctu di dare risposte ai quesiti del Giudice ed alle contestazioni e domande-osserva- zioni fatte dall’ing. Pesce ctp della sig.ra D’Aiello, nonché per aver preteso di “giustificare” il rigetto dell ’ appello con il solo riporto letterale delle dichiarazioni del Gdp di apprezzamento aprioristico ed immotivato della ctu». Il motivo è infondato. Con esso, nella sostanza, vengono reiterate le medesime cen- sure formulate con i precedenti motivi del ricorso,questa volta sotto il profilo del difetto assoluto di motivazione: la ricorrente sostiene, infatti, che mancherebbe una effettiva motivazione alla base della decisione impugnata, in quanto la stessa sarebbe Ric. n. 25244/2021 –Sez. 3 – A d. 8 aprile 2024 – Ordinanza – Pagina 7 di 8 stata espressa dal tribunale con il richiamo delle affermazioni contenute nella sentenza di primo grado del giudice di pace, la quale, a sua volta, ha fatto riferimento alle conclusioni rag- giunte dal consulente tecnico di ufficio in sede di accertamento tecnico preventivo in ordine alle cause dell’evento dannoso de- nunciato dagli attori. È, pertanto, sufficiente rinviare a quanto già esposto con ri- guardo ai precedenti motivi, sia con riguardo alla infondatezza delle eccezioni di nullità della consulenza tecnica di ufficio (in particolare, per la mancata risposta alle richieste del consulente di parte in ordine all’esito del saggio tecnico sull’allagamento del terrazzo della convenuta, peraltro di fatto mai portato a ter- mine), sia con riguardo alla esistenza – nella decisione impu- gnata –di una motivazione del tutto adeguata, correttamente fondata sugli esiti della relazione del consulente tecnico di uffi- cio e della prudente valutazione delle altre prove disponibili, in ordine alla sufficiente prova del nesso di causa tra la cosa in custodia della convenuta e i danni riportati dall’immobile degli attori, motivazione non meramente apparente, né insanabil- mente contraddittoria sul piano logico, come tale non sindaca- bile nella presente sede. Va altresì ribadito, per ogni altro aspetto, che le censure for- mulate dalla ricorrente con tutti i motivi del ricorso finiscono, nella sostanza, per risolversi nella contestazione degli accerta- menti di fatto operati (con doppia decisione conforme) dai giu- dici del merito, nonché nella richiesta di una nuova e diversa valutazione delle prove, il che non è consentito nel giudizio di legittimità. 5.Il ricorso è rigettato. Per le spese del giudizio di cassazione si provvede, sulla base del principio della soccombenza, come in dispositivo. Deve darsi atto della sussistenza dei presupposti processuali (rigetto, ovvero dichiarazione di inammissibilità o Ric. n. 25244/2021 –Sez. 3 – A d. 8 aprile 2024 – Ordinanza – Pagina 8 di 8 improcedibilità dell’impugnazione) di cui all’art. 13, co. 1qua- ter, del D.P.R. 30 maggio 2002 n. 115. Per questi motivi La Corte: - rigetta il ricorso; - condanna la ricorrente a pagare le spese del giudizio di legittimità in favore del controricorrente, liquidandole in complessivi € 600,00, oltre€ 200,00 per esborsi, nonché spese generali ed accessori di legge. Si dà atto della sussistenza dei presupposti processuali(ri- getto, ovvero dichiarazione di inammissibilità o improcedibi- lità dell’impugnazione)di cui all’art. 13, comma 1 quater , del D.P.R. 30 maggio 2002 n. 115, per il versamento, da parte della r